Legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 (BUR n. 10/1985)
Legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 (BUR n. 10/1985) [sommario] [RTF]
NORME PER
L’EROGAZIONE DI SUSSIDI AD ALLEVATORI SINGOLI O ASSOCIATI IN CASI
PARTICOLARMENTE GRAVI DI PERDITA DI ANIMALI PER MORTE O DISGRAZIA.
Art. 1 - (Stanziamento).
La Regione Veneto stanzia ogni anno con legge di bilancio la somma di L.
20.000.000 (ventimilioni) per la erogazione di sussidi agli allevatori
singoli o associati, in casi particolarmente gravi di perdita per morte o
per disgrazia di animali da reddito.
La somma, che trova collocazione nel capitolo 012206 del bilancio
regionale, qualora non venga impegnata nel corso dell’esercizio
finanziario a cui il bilancio si riferisce, non verrà conservata a
residui.
Art. 2 - (Casi in cui può
essere concesso il sussidio di cui all’art. 1)
I sussidi di cui all’art. 1 possono
essere concessi dalla Giunta regionale, nella misura massima stabilita al
successivo art. 3, nei seguenti casi:
a) morte o abbattimento volontario od obbligatorio e conseguente
distruzione di animali ammalati, infetti o sospetti nei focolai di
malattie infettive, nonché di animali introdotti da paesi a rischio
di BSE per particolari disposizioni nazionali e comunitarie, con
particolare riguardo per le zoonosi, per le quali le vigenti disposizioni
statali e comunitarie non prevedono la concessione di indennizzi;
(
1)
b) abbattimento di animali sospetti di infezione o di contaminazione,
ancorchè negativi agli accertamenti diagnostici, presenti in
allevamenti riconosciuti gravemente infetti da tubercolosi o da
brucellosi, al fine di conseguire più rapidamente il risanamento
degli allevamenti stessi;
c) morte di animali per eventi imprevisti: folgorazione, anafilassi
conseguente a vaccinazioni obbligatorie;
c bis) sussidi agli allevatori per il mancato reddito in relazione a
provvedimenti di polizia veterinaria emanati da autorità regionali o
nazionali. (
2)
Art. 3 - (Misura del
sussidio)
La misura massima del sussidio che la Giunta
regionale può erogare a ciascun allevatore singolo o associato
è così stabilita:
1) per i casi sub a) del
precedente articolo: si fa riferimento alle disposizioni di cui alla
legge 2 giugno 1988, n. 218 “Misure per la lotta contro
l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli
animali” e al decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;
(
3)
2) per i casi sub b) del precedente articolo: si fa riferimento alle
misure stabilite con Legge 28 maggio 1981 n. 296 e successive
modificazioni per gli animali infetti da tubercolosi o da brucellosi;
3) per i casi sub c) del precedente articolo: l’indennizzo non
potrà superare l’80 per cento del danno effettivamente subito
e documentato.
Art. 4 - (Domanda e
documentazione)
Allo scopo di ottenere sussidi di cui all’art.1 della presente
legge regionale, gli interessati dovranno presentare, per il tramite
della Unità locale socio-sanitaria competente per territorio,
apposita domanda al Presidente della Giunta regionale corredata dalla
documentazione che sarà stabilita con apposita deliberazione della
Giunta regionale per i casi di cui alle lettere a), b), c)
dell’art. 2.
Note
SOMMARIO