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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 (BUR n. 10/1985)

Legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 (BUR n. 10/1985) [sommario] [RTF]

NORME PER L’EROGAZIONE DI SUSSIDI AD ALLEVATORI SINGOLI O ASSOCIATI IN CASI PARTICOLARMENTE GRAVI DI PERDITA DI ANIMALI PER MORTE O DISGRAZIA.

Art. 1 - (Stanziamento).

La Regione Veneto stanzia ogni anno con legge di bilancio la somma di L. 20.000.000 (ventimilioni) per la erogazione di sussidi agli allevatori singoli o associati, in casi particolarmente gravi di perdita per morte o per disgrazia di animali da reddito.
La somma, che trova collocazione nel capitolo 012206 del bilancio regionale, qualora non venga impegnata nel corso dell’esercizio finanziario a cui il bilancio si riferisce, non verrà conservata a residui.

Art. 2 - (Casi in cui può essere concesso il sussidio di cui all’art. 1)

I sussidi di cui all’art. 1 possono essere concessi dalla Giunta regionale, nella misura massima stabilita al successivo art. 3, nei seguenti casi:
a) morte o abbattimento volontario od obbligatorio e conseguente distruzione di animali ammalati, infetti o sospetti nei focolai di malattie infettive, nonché di animali introdotti da paesi a rischio di BSE per particolari disposizioni nazionali e comunitarie, con particolare riguardo per le zoonosi, per le quali le vigenti disposizioni statali e comunitarie non prevedono la concessione di indennizzi; (1)
b) abbattimento di animali sospetti di infezione o di contaminazione, ancorchè negativi agli accertamenti diagnostici, presenti in allevamenti riconosciuti gravemente infetti da tubercolosi o da brucellosi, al fine di conseguire più rapidamente il risanamento degli allevamenti stessi;
c) morte di animali per eventi imprevisti: folgorazione, anafilassi conseguente a vaccinazioni obbligatorie;
c bis) sussidi agli allevatori per il mancato reddito in relazione a provvedimenti di polizia veterinaria emanati da autorità regionali o nazionali. (2)

Art. 3 - (Misura del sussidio)

La misura massima del sussidio che la Giunta regionale può erogare a ciascun allevatore singolo o associato è così stabilita:
1) per i casi sub a) del precedente articolo: si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218 “Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali” e al decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298; (3)
2) per i casi sub b) del precedente articolo: si fa riferimento alle misure stabilite con Legge 28 maggio 1981 n. 296 e successive modificazioni per gli animali infetti da tubercolosi o da brucellosi;
3) per i casi sub c) del precedente articolo: l’indennizzo non potrà superare l’80 per cento del danno effettivamente subito e documentato.

Art. 4 - (Domanda e documentazione)

Allo scopo di ottenere sussidi di cui all’art.1 della presente legge regionale, gli interessati dovranno presentare, per il tramite della Unità locale socio-sanitaria competente per territorio, apposita domanda al Presidente della Giunta regionale corredata dalla documentazione che sarà stabilita con apposita deliberazione della Giunta regionale per i casi di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 2.


Note

(1) Lettera così sostituita da comma 1 art. 40 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
(2) Lettera inserita da comma 2 art. 40 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
(3) Numero così sostituito da comma 3 art. 40 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .


SOMMARIO

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