Legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 (BUR n. 18/1986) (Abrogata)
Legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 (BUR n. 18/1986) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEGLI
INTERVENTI REGIONALI NEL SETTORE ARCHEOLOGICO. (1)
[Art.
1
Nel quadro delle competenze regionali in materia di assetto del
territorio e in attesa di una nuova disciplina statale che determini le
funzioni delle Regioni e degli Enti locali territoriali in materia di
beni culturali a norma dell’art. 48 del DPR 24 luglio 1977, n. 616,
la Regione del Veneto, con la presente legge, promuove azioni di tutela e
di valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico del
Veneto, d' intesa con i competenti organi statali e con gli Enti locali,
a norma dell’articolo 2 del DPR 3 dicembre 1975, n. 805.
Tali azioni consistono in:
1) effettuazione, anche
mediante affidamento di consulenze a istituti e/ o esperti, di studi e
ricerche sulla localizzazione, sulla natura e consistenza del patrimonio
archeologico del Veneto, nonchè sui caratteri e la tipologia dei
relativi insediamenti;
2) realizzazione di campagne operative di rilevamento e scavo;
3) pubblicazione sulla materia;
4) promozione di campagne informative ed educative per la formazione
di una più diffusa coscienza dei valori storico - archeologici del
territorio. (2)
Art. 2
Il finanziamento delle azioni previste
dall’articolo precedente è deliberato dalla Giunta regionale;
per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) la Giunta regionale delibera
il relativo finanziamento nel quadro dei programmi proposti dagli Organi
statali competenti, sentiti gli Enti locali interessati, anche ai fini di
una loro partecipazione finanziaria alle singole iniziative.
Per quanto concerne, in particolare, le campagne operative di
rilevamento e scavo, la programmazione ed esecuzione delle stesse resta
soggetta alla normativa statale, vigente.
La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alla
competente Commissione consiliare la relazione sugli interventi
effettuati nell’anno precedente.
Art. 3
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
ammontanti a lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal
1986 al 1988 si provvede mediante riduzione di pari importo della partita
n. 14 - “Interventi a favore dell’archeologia - del fondo
globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello
stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1986 e del bilancio
pluriennale 1986-1988.
Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1986 e
pluriennale 1986-1988 sono conseguentemente apportate le seguenti
modificazioni:
omissis (3) ]
Note
(
1) La presente legge deve
intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della
legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
(
2) L’art. 33
legge regionale 3 febbraio
1998, n. 3 ha disposto che il termine per l’ultimazione delle
azioni previste e per la rendicontazione dell’attività svolta
in relazione agli impegni di spesa assunti a tutto il 31 dicembre 1994
è fissato improrogabilmente al 30 giugno 1998.
(
3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti
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