Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 (BUR n. 51/2019)
Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 (BUR n. 51/2019) [sommario] [RTF]
LEGGE PER LA CULTURA
TITOLO I - Disposizioni generali e
di programmazione
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge, nel rispetto dell’ordinamento europeo, in
attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
dell’
articolo 8, commi 3 e 4 della
legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1 “Statuto del Veneto” e del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e
successive modificazioni, di seguito definito Codice, disciplina gli
interventi della Regione del Veneto in materia di valorizzazione dei beni
culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali e
di spettacolo.
Art. 2 - Principi.
1. La Regione del Veneto riconosce la
cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo
sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei
diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della
vita.
2. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di cultura la
Regione si attiene ai seguenti principi:
a) libertà e pluralismo culturale;
b) partecipazione della comunità regionale alla elaborazione delle
politiche culturali;
c) riconoscimento dell’iniziativa dei cittadini singoli e associati
e della partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla vita
artistica e culturale della regione;
d) riconoscimento del ruolo dei diversi livelli di governo territoriale;
e) sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura,
intesa come valutazione obiettiva dell’impatto economico degli
investimenti;
f) riconoscimento della specificità del patrimonio culturale veneto
e del territorio e valorizzazione dell’identità locale;
g) riconoscimento della particolare rilevanza dei beni culturali di
interesse religioso nel contesto del patrimonio culturale regionale e
della identità locale;
h) raccordo delle politiche culturali con le politiche in materia di
istruzione, formazione, turismo, ambiente, territorio, industria,
attività produttive e innovazione, anche al fine di promuovere la
traduzione, la rielaborazione creativa e la trasferibilità dei
valori culturali verso il sistema economico produttivo;
i) valorizzazione della creatività giovanile e promozione
dell’accesso ai beni e alle attività culturali da parte dei
giovani;
l) promozione della fruizione completa e autonoma dell’offerta
culturale per le persone con disabilità, al fine di garantire i
servizi a condizioni di parità tra tutti i cittadini;
m) promozione e coordinamento - anche attraverso azioni formative e
informative - all’accesso ai programmi della Unione europea e ai
fondi diretti e indiretti della Unione europea.
Art. 3 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, avvalendosi degli
strumenti indicati nella presente legge, persegue le seguenti
finalità:
a) la qualità dei servizi e delle produzioni culturali, anche
attraverso il rispetto degli standard individuati e degli ambiti
territoriali ottimali identificati;
b) la valorizzazione, la conoscenza e la conservazione del patrimonio
culturale materiale e immateriale del Veneto, ivi incluso il paesaggio e
il patrimonio diffuso, con particolare riguardo al patrimonio di
eccellenza e a quello che connota il territorio veneto;
c) la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale di
interesse religioso, quale significativa testimonianza della storia,
dell’evoluzione artistica e della identità e delle radici
cristiane del territorio;
d) la valorizzazione delle diverse culture espressione della storia,
delle tradizioni e del patrimonio linguistico delle comunità locali
del Veneto e delle comunità venete nel mondo;
e) il riconoscimento del ruolo della cultura nelle strategie di politica
di sviluppo;
f) lo sviluppo di una progettualità culturale, inserita in un
progetto europeo, nazionale e interregionale;
g) il sostegno alla ricerca, allo studio e alle progettualità nei
diversi settori della cultura;
h) l’aggregazione, anche temporanea, fra soggetti del mondo
culturale;
i) la costruzione dei sistemi regionali degli istituti e luoghi della
cultura e dello spettacolo;
l) l’equilibrata distribuzione dell’offerta culturale nel
territorio;
m) la qualificazione dei musei, degli archivi e delle biblioteche e lo
sviluppo e la diffusione dei servizi offerti;
n) la riqualificazione degli spazi culturali e di spettacolo e la loro
razionale distribuzione;
o) il sostegno nella gestione degli spazi culturali e di spettacolo;
p) la promozione dello spettacolo dal vivo professionistico e
dell’offerta culturale della Regione nelle sue diverse discipline,
quali prosa, danza, arte circense, musica orchestrale, corale e
bandistica;
q) la valorizzazione del repertorio teatrale e linguistico del teatro
amatoriale;
r) la promozione del cinema, dell’audiovisivo e della cultura
cinematografica, lo sviluppo e la razionale distribuzione delle strutture
adibite allo spettacolo cinematografico;
s) il sostegno delle attività economiche e dell’occupazione
giovanile nel settore culturale e lo sviluppo dell’impresa
culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie;
t) l’aggiornamento e la formazione professionale degli operatori
culturali;
u) il ruolo del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva
nell’ambito culturale;
v) il ruolo dei luoghi della cultura materiale e immateriale, quali
centri di produzione culturale e di sviluppo di nuovi linguaggi creativi;
z) l’educazione alla lettura e la promozione della lettura per le
sue fondamentali valenze nella crescita della persona e nello sviluppo
delle relazioni umane;
aa) la promozione del partenariato pubblico-privato.
Art. 4 - Ambiti
dell’intervento regionale.
1. Gli ambiti dell’intervento
regionale, corrispondenti alle finalità di cui all’articolo 3,
sono:
a) i beni culturali come definiti dal Codice e il patrimonio culturale
costituito da beni materiali e immateriali, testimonianza della storia
delle comunità, del territorio e dell’ambiente, come
identificati nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’educazione, per la scienza e la cultura (di seguito UNESCO),
adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 27
settembre 2007, n. 167; (
1)
(
2)
b) i servizi culturali, intesi come attività rispondenti a bisogni
della comunità e caratterizzati da continuità temporale,
forniti da musei, archivi, biblioteche e da altri istituti e luoghi della
cultura, nonché da strutture espositive e di consultazione;
(
3)
c) le azioni e le iniziative culturali realizzate dalla Regione, da enti,
da strutture di gestione e fruizione permanente dei beni, istituzioni
pubbliche o private di studio e ricerca, e da associazioni senza fine di
lucro che operano nei settori della cultura e da loro aggregazioni a
livello regionale;(
4)
d) le attività di studio e ricerca e diffusione del patrimonio, le
tradizioni e le eccellenze storiche (
5) e artistiche del Veneto;
e) le attività teatrali (
6), musicali, coreutiche, cinematografiche, editoriali e
audiovisive;
f) le attività che favoriscono la formazione, l’educazione e
la partecipazione del pubblico. (
7)
Art. 5 - Ambiti
d’intervento degli enti locali. (8)
1. Le province e la Città Metropolitana di Venezia, secondo le
normative regionali vigenti, esercitano:
a) il coordinamento territoriale dei servizi culturali;
b) la promozione di attività culturali e di spettacolo di rilevanza
locale.
2. La Regione, nel rispetto delle autonomie sancite dalla Costituzione,
favorisce l’esercizio aggregato di funzioni e servizi tra le
province e la Città metropolitana di Venezia.
3. I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione
regionale, provvedono:
a) all’istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti
e luoghi della cultura di loro competenza o loro trasferiti a qualsiasi
titolo, promuovendone l’autonomia gestionale e concorrendo al
funzionamento dei servizi, delle attività culturali e alla gestione
dei beni di proprietà provinciale;
b) allo sviluppo e alla diffusione dei servizi e delle attività
culturali e di spettacolo di interesse locale, anche incentivando e
valorizzando la costituzione di reti territoriali.
Art. 6 - Forme di
collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti
privati. (9)
1. Le funzioni regionali in materia di cultura sono attuate di norma
attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato,
gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati.
2. La Giunta regionale elabora e propone atti di coordinamento, intese e
accordi con i soggetti di cui al comma 1, per l’accrescimento del
livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni concernenti i
beni, i servizi, le attività culturali e i loro sistemi.
3. Con riguardo ai beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti e alla promozione delle attività culturali a
essi connesse, la Giunta regionale può stipulare specifici accordi
secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
CAPO II - Programmazione
Art. 7 - Programma triennale
della cultura.
1. Il Programma triennale della cultura
è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione
in materia di beni culturali e patrimonio culturale, in materia di
sistema regionale degli istituti della cultura e in materia di
attività culturali e di spettacolo. Il Programma triennale è
ispirato ai principi di cui all’articolo 2, attua le finalità
di cui all’articolo 3 e costituisce il quadro di riferimento per le
istituzioni e per gli operatori culturali in Veneto.
2. Il Programma triennale definisce:
a) il quadro conoscitivo;
b) i criteri informatori, le linee di indirizzo strategiche e le
priorità di intervento;
c) gli obiettivi e le modalità di realizzazione degli interventi;
d) i criteri per individuare le iniziative di interesse e rilevanza
regionale e i requisiti dei soggetti da coinvolgere;
e) le modalità di finanziamento degli interventi;
f) le modalità di verifica sul funzionamento e sugli esiti degli
interventi;
g) le modalità di raccordo delle politiche culturali, in particolare
con le politiche in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente,
territorio, industria e attività produttive.
3. La proposta di Programma triennale, adottata con provvedimento della
Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della cultura di cui
all’articolo 10 e tenendo conto dei dati di monitoraggio forniti
dal Sistema informativo regionale della cultura di cui all’articolo
12, è approvata con provvedimento del Consiglio regionale entro
l’anno antecedente al triennio di riferimento e mantiene efficacia
sino all’approvazione del successivo.
4. Le modifiche al Programma triennale che intervengano nel corso della
sua vigenza e non incidano sui suoi criteri informatori, sono approvate
dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che
si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, decorsi i
quali si prescinde dal parere.
5. Il Programma triennale è attuato dai Piani annuali di cui
all’articolo 8.
Art. 8 - Piani annuali.
1. In attuazione del Programma triennale della cultura di cui
all’articolo 7 la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento
della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, approva, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di
bilancio, uno o più piani annuali distinti per settore.
2. I piani annuali individuano:
a) gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale la cui
attuazione è attribuita a soggetti pubblici e privati su
presentazione di specifici progetti;
b) gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale promossi
direttamente dalla Regione, anche in collaborazione o mediante accordi
con enti locali, soggetti pubblici e privati;
c) i criteri, le modalità, gli strumenti di attuazione e la
ripartizione delle risorse per ambiti di intervento;
d) le modalità per il monitoraggio e il controllo
sull’utilizzo dei finanziamenti, sullo stato di realizzazione degli
interventi e sul loro impatto nel territorio;
e) le modalità di comunicazione degli interventi.
3. L’attuazione dei piani annuali avviene mediante uno o più
provvedimenti attuativi.
4. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a
quello di approvazione dei piani annuali, invia alla competente
commissione consiliare una relazione sulla realizzazione degli interventi
previsti nei piani annuali.
Art. 9 - Modalità di
intervento.
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 2, in attuazione alle finalità della presente
legge, opera attraverso le seguenti modalità:
a) bandi ed altre procedure di evidenza pubblica per la concessione di
contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici;
b) accordi o intese con lo Stato, gli enti locali o con altri soggetti
pubblici e privati;
c) partecipazione ad organismi del settore, la cui azione possa
costituire un contributo strutturale strategico all’attuazione
della presente legge;
d) collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di
iniziative che concorrano allo sviluppo del sistema nel suo complesso;
e) partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali,
nazionali, comunitari e internazionali;
f) altre forme di sostegno e agevolazioni finanziarie.
Art. 10 - Consulta regionale
della cultura.
1. È istituita la Consulta regionale della cultura, di seguito
denominata Consulta, con funzioni consultive e propositive rispetto al
Programma triennale di cui all’articolo 7; la Giunta regionale
può avvalersi della Consulta anche per altri argomenti ritenuti di
interesse in materia di cultura.
2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale, è presieduta dall’assessore regionale competente in
materia di cultura o da un suo delegato e include tra i suoi componenti
esperti e rappresentanti nei settori dei beni, dei servizi, delle
attività culturali e di spettacolo e delle principali associazioni
di categoria, i rappresentanti degli enti locali con specifiche deleghe
alla cultura e due consiglieri regionali indicati dalla commissione
consiliare competente per materia, di cui uno espressione della minoranza
consiliare.
3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che
si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere,
definisce con proprio provvedimento composizione e modalità di
funzionamento della Consulta, prevedendo articolazioni interne alla
stessa per settori di intervento: beni e servizi culturali e
attività culturali e spettacolo.
Art. 11 - Conferenze
regionali di settore.
1. La Giunta regionale ha facoltà di organizzare conferenze
regionali tematiche per ciascun ambito di intervento di cui
all’articolo 4, con la partecipazione dei soggetti pubblici e
privati operanti nel territorio regionale nonché di esperti nelle
materie a livello regionale, nazionale ed europeo.
2. Le conferenze di cui al comma 1 sono occasione di riflessione e
analisi sulle politiche regionali di settore e possono offrire contributi
utili all’azione della Consulta di cui all’articolo 10.
Art. 12 - Sistema
informativo regionale della cultura.
1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, istituisce il Sistema informativo integrato della
cultura nel Veneto, di seguito denominato Sistema informativo,
finalizzato a diffondere, valorizzare e comunicare la conoscenza dei dati
relativi ai beni, ai servizi e alla produzione culturale in tutte le loro
forme e contesti.
2. Il Sistema informativo si compone di banche dati informative
interoperabili, di catalogazione e di descrizione, gestionali, economiche
e di servizio.
3. Il Sistema informativo raccoglie, organizza, elabora, conserva e
pubblica i dati di cui al comma 1 e costituisce lo strumento conoscitivo
fondamentale per la programmazione regionale e per la verifica degli
esiti della stessa.
4. Il Sistema informativo garantisce la qualità, il pubblico
accesso, la trasparenza e il controllo dei dati e ne favorisce, nel
rispetto della normativa vigente, l’apertura,
l’accessibilità e il riutilizzo a vantaggio della
collettività.
5. L’accesso pubblico per la fruizione integrata in rete del
Sistema informativo ha luogo attraverso il Portale della cultura,
strumento principale per diffondere la conoscenza, promuovere la cultura
e le produzioni creative e incentivare forme di turismo culturale.
6. La Giunta regionale definisce le modalità di realizzazione e di
gestione del Sistema informativo ed invia entro il 31 dicembre di ogni
anno alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di
avanzamento della realizzazione del sistema e sulla gestione dello
stesso.
Art. 13 - Imprese culturali
creative.
1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle
imprese culturali e creative.
2. Sono considerate, ai fini della presente legge, imprese culturali e
creative quelle imprese che producono e/o distribuiscono beni e servizi
nell’ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del
patrimonio culturale, dell’audiovisivo, dei nuovi media, della
musica e dell’editoria.
3. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove:
a) la nascita e lo sviluppo di imprese operanti nel settore culturale;
b) il sostegno all’imprenditoria giovanile nel settore culturale;
c) l’internazionalizzazione e l’innovazione del prodotto
culturale, la promozione delle produzioni e la distribuzione delle
produzioni sul territorio regionale e la partecipazione dei soggetti
operanti nel settore a programmi cofinanziati dall’Unione europea;
d) la collaborazione tra il sistema dell’istruzione e formazione e
il sistema produttivo, finalizzata allo sviluppo della ricerca,
dell’innovazione e delle competenze professionali degli operatori.
Art. 14 - Partecipazione
regionale alle Istituzioni di rilevante interesse.
1. La Regione può con legge costituire o partecipare a fondazioni e
associazioni di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo II del Codice Civile,
senza scopo di lucro, che perseguono le finalità di cui alla
presente legge.
2. Per il ruolo di rilevante interesse nella valorizzazione e diffusione
della tradizione artistica regionale in ambito nazionale e
internazionale, è confermato il riconoscimento, già operato da
leggi e disposizioni di legge regionali, di enti e di altri organismi,
anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano
nel settore delle attività culturali e dello spettacolo.
Art. 15 - Promozione delle
professionalità culturali.
1. La Regione promuove professionalità e competenze applicate alla
valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale e alla
produzione culturale, assicurando continuità, copertura territoriale
e gradazione dei livelli di approfondimento.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove:
a) le professionalità dei servizi culturali, delle arti performative
e dell’industria;
b) le professionalità degli addetti alla cura, gestione e
comunicazione del patrimonio culturale, compreso quello di produzione
contemporanea;
c) la collaborazione, anche mediante specifici accordi, con
università, enti di ricerca, organismi di formazione e associazioni
professionali presenti in Regione.
3. La Giunta regionale sostiene la continuità delle professioni
culturali legate a materiali, tecniche e prodotti della tradizione, come
rilevante eredità culturale da sviluppare anche nelle possibili
applicazioni contemporanee.
TITOLO II - Disposizioni
specifiche sui beni e sulle attività culturali
CAPO I - Beni e servizi
culturali
Art. 16 - Funzioni e
modalità di intervento.
1. La Giunta regionale promuove e sostiene la valorizzazione, la
conoscenza, la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali e del
patrimonio culturale presenti nel proprio territorio, mediante le
seguenti azioni:
a) sostegno finanziario a progetti per il recupero, la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali di interesse storico, architettonico,
artistico e archeologico, nonché a interventi relativi al patrimonio
immobiliare con destinazione culturale;
b) sostegno finanziario alle attività di musei, archivi,
biblioteche, complessi monumentali, aree e parchi archeologici;
c) iniziative volte a promuovere e migliorare l’accessibilità
agli istituti e luoghi della cultura di ogni persona, a partire dai
soggetti disabili e da quelli appartenenti alle fasce disagiate;
d) iniziative di studio, di ricerca, di educazione al patrimonio
culturale, di aggiornamento professionale degli operatori culturali.
2. Con riguardo agli interventi relativi al patrimonio immobiliare con
destinazione culturale, il sostegno finanziario di cui al comma 1,
lettera a), è subordinato all’impegno del beneficiario a
consentire la fruizione pubblica dell’immobile oggetto
dell’intervento, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla
Giunta regionale col provvedimento con cui determina i criteri per la
concessione dei contributi.
3. La Giunta regionale promuove iniziative di formazione per gli utenti
dei servizi culturali, anche in accordo con gli istituti culturali e i
sistemi territoriali.
Art. 17 - Interventi a
favore della specificità del patrimonio culturale veneto.
1. La Giunta regionale sostiene le attività di conservazione e
valorizzazione dei beni mobili e immobili che esprimono la
specificità culturale del patrimonio regionale storico, artistico,
demoetnoantropologico, architettonico, archeologico e paleontologico.
2. In particolare la Giunta regionale sostiene:
a) le attività di conservazione e valorizzazione del complesso delle
Ville venete, anche avvalendosi dell’Istituto regionale per le
Ville venete di cui alla
legge regionale 24 agosto 1979, n. 63
“Norme per l’istituzione e il funzionamento
dell’Istituto regionale per le Ville venete
“IRVV””;
b) le attività di conservazione e valorizzazione delle città
murate, del patrimonio fortificato e del patrimonio materiale e
immateriale della grande guerra;
c) le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio di
interesse archeologico e paleontologico del Veneto, sostenendo
attività e campagne di ricerca e scavo e promuovendo iniziative di
divulgazione e informazione scientifica;
d) le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio
bibliografico, della storia editoriale e dei loro contesti nel Veneto;
e) le attività di conservazione, valorizzazione e promozione del
patrimonio e dei luoghi riconducibili a personalità della cultura
veneta.
Art. 18 - Patrimonio
culturale immateriale.
1. La Giunta regionale promuove e sostiene la conoscenza,
l’individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio culturale immateriale presente nel territorio o presso
comunità di cittadini veneti residenti all’estero.
2. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si
intendono, in coerenza con la Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio immateriale, ratificata con legge 22 settembre 2007, n. 167
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003
dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura
(UNESCO)”, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le
conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e
gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi
e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro
patrimonio culturale.
3. La Giunta regionale promuove la costituzione di registri del
patrimonio immateriale.
Art. 19 - Patrimonio
UNESCO.
1. La Regione riconosce e valorizza, come aspetti e contesti
d’eccellenza del patrimonio culturale, i beni materiali iscritti
nella Lista del Patrimonio mondiale dell’umanità (World
Heritage List) e i beni immateriali protetti dall’UNESCO, presenti
nel suo territorio.
2. A tal fine, la Giunta regionale definisce:
a) interventi di sostegno alla conservazione e alla promozione;
b) interventi di sostegno delle attività incluse nei Piani di
gestione dei siti UNESCO.
Art. 20 - Catalogazione dei
beni culturali.
1. La Giunta regionale favorisce e sostiene le attività di
catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali presenti nel proprio
territorio, effettuate secondo standard nazionali e internazionali.
Art. 21 - Patrimonio
librario e culturale.
1. La Giunta regionale:
a) può esercitare funzioni di tutela su manoscritti, autografi,
carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, carte
geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale
audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo
Stato, sulla base di specifici accordi o intese con il competente
Ministero e previo parere della Conferenza Stato - Regioni, così
come indicato all’articolo 5, comma 3 del Codice;
b) si attiva per il coordinamento con le sovrintendenze regionali
avanzando proposte per migliorare la conoscenza e la salvaguardia del
patrimonio librario e culturale.
2. La Giunta regionale può attivare ulteriori forme di coordinamento
con il Ministero in materia di tutela e di cooperazione con gli enti
pubblici territoriali, secondo le disposizioni di cui all’articolo
5, commi 4 e 5 del Codice.
Art. 22 - Sistema regionale
degli istituti della cultura.
1. Il Sistema regionale degli istituti della cultura è costituito
dai musei, dagli archivi e dalle biblioteche, così come definiti
all’articolo 101 del Codice, presidi culturali nel territorio
riconosciuti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 23.
2. Il Sistema di cui al comma 1 è strumento di cooperazione tra gli
istituti per la valorizzazione dei rapporti con il territorio, per la
qualificazione dell’offerta dei servizi e delle attività
culturali e per la promozione del patrimonio culturale. Promuove
l’integrazione dei servizi offerti dalle diverse tipologie di
istituti, il miglioramento della loro gestione e il grado ottimale di
organizzazione delle attività.
3. La Giunta regionale, attraverso il Sistema di cui al comma 1,
favorisce la partecipazione di musei, archivi e biblioteche ai rispettivi
sistemi e reti, nazionali e internazionali e sostiene lo sviluppo del
Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale.
4. La Giunta regionale, nel rispetto dell’autonomia gestionale dei
singoli istituti, promuove e coordina il loro sviluppo, anche favorendone
l’organizzazione in sistemi su base territoriale e tipologica, e ne
sostiene le attività.
5. La Giunta regionale, definisce il profilo organizzativo e le
modalità di funzionamento e di gestione del Sistema di cui al
presente articolo.
Art. 23 - Riconoscimento
regionale.
1. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale
vigente e ai livelli di qualità della valorizzazione ivi previsti,
sentita la competente commissione consiliare, definisce i requisiti
richiesti e le modalità secondo le quali procedere al riconoscimento
regionale di musei, archivi e biblioteche, di proprietà pubblica e
privata, anche quando siano compresenti le diverse tipologie.
2. I requisiti di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) la continuità del servizio pubblico;
b) la progettualità gestionale e finanziaria;
c) l’accesso e fruizione al patrimonio culturale;
d) la presenza di personale qualificato;
e) la cura e gestione del patrimonio;
f) la gratuità dei principali servizi all’utenza per archivi e
biblioteche;
g) l’adeguatezza delle strutture e degli strumenti.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
stabilisce gli ambiti territoriali ottimali per la creazione dei sistemi
territoriali, di cui all’articolo 22 comma 4, in aggiunta ai
requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il riconoscimento regionale, di cui al comma 1, costituisce per i
soggetti di cui al comma 1 requisito indispensabile ai fini della loro
inclusione nel Sistema di cui all’articolo 22 e per l’accesso
ai finanziamenti regionali.
Art. 24 - Azioni per lo
sviluppo del sistema degli istituti della cultura.
1. La Regione favorisce la crescita del territorio attraverso la
promozione e lo sviluppo dei servizi culturali erogati dal Sistema degli
istituti di cui all’articolo 22.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce
le modalità di attuazione degli interventi volti a:
a) incentivare la cooperazione quale modalità di lavoro allo scopo
di elevare la qualità dei servizi offerti ed effettuare economie
gestionali, in conformità a una programmazione coerente e organica,
nell’ambito degli indirizzi regionali in materia;
b) assicurare l’equilibrio nei servizi culturali offerti fra i
diversi ambiti territoriali, costituendo reti e attivando circuiti di
organizzazione e distribuzione di attività e servizi culturali,
garantendo pari opportunità nell’accesso e fruizione del
patrimonio culturale;
c) incentivare lo sviluppo di servizi culturali conformi agli standard e
agli ambiti territoriali ottimali di esercizio;
d) sostenere prioritariamente l’integrazione tra i servizi erogati
da istituti di differente natura, per favorire la gestione associata dei
servizi;
e) favorire l’apertura al pubblico degli istituti;
f) sostenere le funzioni educative degli istituti, l’innovazione
dei linguaggi e delle tecnologie, con particolare riferimento alla
promozione della lettura;
g) promuovere il riconoscimento degli istituti e dei luoghi della cultura
di cui all’articolo 101 del Codice.
3. La Giunta regionale assicura il mantenimento e lo sviluppo delle reti
documentarie e di servizi di cui è titolare.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
stabilisce i livelli minimi e gli standard ottimali di funzionamento di
musei, archivi e biblioteche anche in base ai dati raccolti dal Sistema
informativo regionale di cui all’articolo 12 e in accordo con
quelli nazionali.
Art. 25 - Promozione del
volontariato culturale.
1. La Regione riconosce il valore del volontariato quale espressione di
cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle persone e delle
comunità, e ne promuove l’azione.
2. La Giunta regionale incentiva gli accordi con i soggetti interessati
per favorire la diffusione e la corretta regolamentazione e disciplina
degli apporti volontari in materia di cultura.
Art. 26 - Interventi
regionali per l’arte contemporanea.
1. La Regione favorisce l’innovazione, la conoscenza e la fruizione
dei linguaggi culturali dell’arte contemporanea quali elementi
strategici per lo sviluppo e la promozione degli istituti e dei luoghi
della cultura, del territorio, della riqualificazione urbana, anche
attraverso interventi di arte pubblica.
2. La Giunta regionale promuove e sostiene le manifestazioni artistiche,
le diverse espressioni della creatività e del design, lo sviluppo di
un moderno sistema di relazioni con le esperienze della produzione
contemporanea a livello nazionale e internazionale.
3. La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2,
sentita la competente commissione consiliare, definisce modalità e
criteri per la collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e
privati interessati a:
a) sostenere le manifestazioni e le produzioni degli artisti, con
particolare attenzione ai giovani;
b) promuovere la conoscenza della cultura artistica contemporanea nelle
sue diverse espressioni, anche attraverso attività di sostegno allo
sviluppo e scambio di buone pratiche tra operatori.
Art. 27 - Beni paesaggistici
ed ecomusei.
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 131, comma 5, del Codice,
promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici. A tal fine
la Giunta regionale:
a) concorre alla promozione e alla diffusione della cultura del paesaggio
come previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, recepita
dall’Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20
ottobre 2000”;
b) favorisce interventi di recupero e ricostruzione di ambiti
paesaggistici con particolare attenzione a quelli legati alla
civiltà veneta;
c) promuove la conoscenza del paesaggio attraverso il sostegno ad
attività di studio, di ricerca e di diffusione dei relativi dati;
d) promuove la formazione del personale degli enti locali nelle tematiche
relative alla cultura del paesaggio.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
promuove e disciplina gli ecomusei e la loro istituzione sul territorio,
come organizzazioni culturali connotate da identità geografiche, da
peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei
patrimoni di cultura materiale e immateriale espressi dalle comunità
locali.
CAPO II - Patrimonio culturale
di proprietà regionale
Art. 28 - Beni culturali di
proprietà regionale.
1. La Giunta regionale conserva i beni culturali di sua proprietà,
ne promuove la catalogazione, la fruizione pubblica e la valorizzazione
anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura e
altri soggetti pubblici e privati.
2. La Giunta regionale cura le proprie collezioni e può
incrementarle attraverso ulteriori acquisizioni.
Art. 29 - Archivio regionale
della produzione editoriale.
1. La Giunta regionale garantisce la raccolta, conservazione e fruizione
dei documenti ricevuti per deposito legale e costituenti l’Archivio
regionale della produzione editoriale, in applicazione della legge 15
aprile 2004, n. 106 “Norme relative al deposito legale dei
documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”
e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252
“Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei
documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”.
2. La Giunta regionale adempie agli obblighi previsti dalla normativa
statale anche mediante accordi con gli Istituti depositari individuati
nel territorio e promuove la valorizzazione dell’Archivio regionale
della produzione editoriale quale memoria della storia e cultura del
proprio territorio.
Art. 30 - Mediateca
regionale.
1. La Mediateca regionale, già istituita e disciplinata ai sensi
della
legge
regionale 6 giugno 1983, n. 30 e successive modifiche ed
integrazioni, opera al fine di conservare, promuovere e diffondere la
conoscenza del Veneto mediante la salvaguardia, la diffusione e la
valorizzazione del patrimonio audiovisivo e fotografico riguardante la
storia, il patrimonio artistico e culturale, nonché
l’evoluzione del territorio del Veneto, anche attraverso la
digitalizzazione della memoria.
2. La Giunta regionale promuove la costituzione e lo sviluppo nel
territorio di una rete regionale di mediateche per la gestione di
attività che favoriscano l’accesso, l’incremento, la
diffusione e la promozione della documentazione audiovisiva e
multimediale del territorio.
3. La Giunta regionale definisce l’organizzazione ed il
funzionamento della Mediateca regionale, nonché le modalità per
l’utilizzo e la consultazione dei materiali in dotazione alla
stessa.
CAPO III - Attività
culturali e spettacolo
Art. 31 - Funzioni e
modalità di intervento.
1. La Giunta regionale, in attuazione delle proprie finalità
statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea
e statale:
a) sostiene le attività culturali, di ricerca, di studio e di
spettacolo, intraprese da enti territoriali locali e da altri soggetti
pubblici e privati;
b) agevola la crescita e la differenziazione dell’offerta e dei
consumi culturali;
c) promuove e sostiene l’attività delle istituzioni culturali
venete e le iniziative da loro attuate per la promozione della cultura,
della ricerca e dello spettacolo;
d) promuove la creazione di reti e di sistemi integrati per la cultura e
per lo spettacolo;
e) promuove il raccordo delle politiche culturali con quelle relative a
istruzione, formazione, turismo, ambiente e territorio, sviluppo
economico e sociale;
f) coordina iniziative e manifestazioni di promozione della cultura e
della civiltà veneta all’estero, in collaborazione con le
rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura;
g) promuove iniziative volte a favorire la mobilità degli artisti
veneti a livello nazionale e internazionale;
h) promuove la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali nel
settore delle attività culturali e dello spettacolo;
i) promuove iniziative che incoraggino forme giuridiche di aggregazione
fra soggetti partecipati dalla Regione stessa, operanti per lo
spettacolo, nell’ambito della produzione di eventi teatrali,
lirici, musicali e della danza.
Art. 32 - Attività
culturali ed editoriali.
1. La Giunta regionale sostiene la
realizzazione di attività culturali:
a) promuovendo lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle
strutture culturali attive in Veneto;
b) favorendo la collaborazione fra istituzioni pubbliche e private;
c) valorizzando l’attività editoriale, attraverso iniziative
proprie o in accordo con case editrici, enti ed istituzioni culturali
finalizzate all’acquisizione o alla coedizione di pubblicazioni;
d) sostenendo, anche attraverso la partecipazione a fiere, seminari e
congressi, le iniziative finalizzate alla promozione della lettura,
inclusi i premi letterari regionali, favorendone la strutturazione in una
logica di rete;
e) promuovendo, anche attraverso il sostegno finanziario, iniziative
editoriali volte a favorire lo studio e la conoscenza della cultura e
della civiltà di Venezia e del Veneto.
Art. 32 bis –
Interventi regionali di promozione del ruolo delle librerie indipendenti.
(10)
1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo di presidio culturale di
prossimità svolto dalle librerie indipendenti in quanto attori del
sistema di diffusione del libro e della lettura connotati da infungibile
radicamento territoriale e ne sostiene attività e
progettualità.
2. Ai fini di cui al comma 1 per libreria indipendente s’intende
l’impresa commerciale non appartenente a grandi catene e che si
occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, attraverso gli
strumenti della programmazione di cui agli articoli 7 e 8 e secondo le
modalità d’intervento di cui all’articolo 9:
a) sostiene i progetti, anche coordinati attraverso reti associative di
livello almeno comunale, finalizzati alla promozione e alla
valorizzazione del ruolo delle librerie indipendenti;
b) favorisce specifiche attività formative al fine di promuovere
l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori del settore;
c) eroga contributi a fondo perduto per avvio dell'attività di
libreria indipendente presso comuni ricadenti in aree caratterizzate da
marginalità territoriale;
d) favorisce la visibilità e la distribuzione delle opere edite in
Veneto promuovendo iniziative di collaborazione fra le case editrici, le
librerie indipendenti ed il Sistema regionale degli istituti di cultura
di cui all’articolo 22.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 33 - Celebrazioni.
1. La Regione individua nel Programma triennale di cui all’articolo
7 e nei piani annuali di cui all’articolo 8 le commemorazioni di
eventi e personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia
del Veneto elevandone il prestigio e l’immagine a livello
regionale, nazionale e internazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, provvede a:
a) costituire e determinare la composizione di apposite commissioni
tecnico scientifiche per la valutazione delle proposte celebrative;
b) costituire appositi comitati regionali per le celebrazioni.
Art. 34 - Sistema regionale
dello spettacolo.
1. Il Sistema regionale dello spettacolo è costituito da soggetti,
pubblici o privati, che esercitano le funzioni di produzione,
distribuzione, organizzazione, promozione e formazione del pubblico.
2. Il Sistema regionale dello spettacolo è finalizzato a promuovere
la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo
equilibrato dell’offerta e della domanda di spettacolo, nonché
la sostenibilità economica del sistema stesso.
Art. 35 - Azioni per lo
sviluppo dello spettacolo dal vivo.
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le
attività di spettacolo dal vivo:
a) definisce le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello
spettacolo dal vivo nei modi e nelle forme definiti dagli atti di cui
agli articoli 7 e 8;
b) sostiene la valorizzazione e il ripristino di sale cinematografiche e
teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e
privato;
c) promuove le iniziative di produzione e distribuzione dello spettacolo
dal vivo, valorizzando tutte le espressioni artistiche, ivi comprese le
iniziative volte alla creazione di presidi produttivi territoriali;
d) diversifica l’offerta e valorizza la programmazione promossa dai
giovani e dai nuovi autori, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi
creativi;
e) promuove la formazione dello spettatore;
f) promuove la formazione e l’aggiornamento del personale artistico
e tecnico;
g) promuove la conoscenza della tradizione musicale e teatrale veneta e
le attività di conservazione del loro patrimonio storico;
h) promuove e sostiene forme di coordinamento, cooperazione e
integrazione, e fusione tra i soggetti dello spettacolo dal vivo;
i) promuove l’organizzazione di spettacoli nel settore della danza,
del teatro e della musica a carattere di confronto tra le diverse
espressioni artistiche italiane e straniere;
l) promuove le relazioni nazionali e internazionali dei soggetti
produttori delle attività di spettacolo del Veneto;
m) promuove progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di
rete.
Art. 36 - Cultura
audiovisiva ed esercizio cinematografico.
1. La Regione riconosce nel sistema regionale del cinema e
dell’audiovisivo uno strumento di promozione e di crescita
culturale che concorre allo sviluppo economico e sociale delle
comunità locali.
2. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
nel territorio della cultura cinematografica promuove e sostiene:
a) rassegne, festival, circuiti e altri eventi, finalizzati ad accrescere
e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del
pubblico;
b) la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la
valorizzazione e l’utilizzo della documentazione cinematografica e
audiovisiva;
c) la formazione del pubblico;
d) la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare
interesse culturale nonché di interesse regionale.
3. La Giunta regionale sostiene l’esercizio cinematografico con
l’obiettivo di qualificare e diversificare l’offerta, con
particolare attenzione alle sale d’essai, ai centri storici e alle
aree svantaggiate.
Art. 37 - Produzione
cinematografica e audiovisiva.
1. La Giunta regionale:
a) favorisce lo sviluppo delle imprese che operano nel territorio, nei
settori del cinema e dell’audiovisivo, anche ai fini della
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico
e paesaggistico veneto;
b) valorizza le risorse professionali settoriali, promuovendo
attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento;
c) sostiene iniziative dirette ad attrarre in Veneto produzioni
cinematografiche e audiovisive facendo conoscere le opportunità e i
servizi offerti nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale sostiene le attività della Veneto Film
commission istituita e operante ai sensi dell’
articolo 6 della
legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2018”, quale soggetto di riferimento della Regione per le
attività del settore.
3. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere e a contribuire
alla realizzazione di progetti nei settori del cinema e
dell’audiovisivo, in collaborazione con enti locali e altri
soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.
Art. 38 - Osservatorio dello
spettacolo dal vivo.
1. È istituito con sede presso la Giunta regionale
l’Osservatorio dello spettacolo dal vivo che, ai fini dello
sviluppo e evoluzione del settore, analizza l’offerta di spettacolo
nel territorio in tutte le sue forme.
2. L’Osservatorio:
a) stabilisce il protocollo dei dati con gli altri osservatori regionali
dello spettacolo al fine di possedere dati analitici omogenei e
comparabili con le altre realtà;
b) fornisce ed elabora dati anche su richiesta della amministrazioni
pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la
programmazione degli interventi in materia;
c) coordina ricerche di mercato legate ad una più ampia diffusione
delle attività dello spettacolo;
d) elabora studi e ricerche anche in collaborazione con le
Università del Veneto di nuovi sistemi di diffusione culturale;
e) realizza ricerche atte all’individuazione del fabbisogno di
nuove figure professionali per lo spettacolo, verificandone gli sviluppi
occupazionali.
3. L’Osservatorio raccoglie tutti i dati necessari
all’analisi del settore e pubblica annualmente il rapporto sugli
andamenti generali delle attività di spettacolo del territorio.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, individua la composizione e il funzionamento
dell’Osservatorio.
5. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo
all’istituzione dell’Osservatorio, invia alla competente
commissione consiliare una relazione sull’attività svolta
dall’Osservatorio di cui ai commi 2 e 3.
TITOLO III - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 39 - Norme attuative e
transitorie.
1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta
regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
stessa, trasmette la proposta del primo Programma triennale di cui
all’articolo 7 al Consiglio regionale per la sua approvazione.
2. Nelle more della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto del primo Programma triennale di cui all’articolo 7 e
dei provvedimenti di cui agli articoli 22, comma 5, 23 commi 1 e 3, 24
comma 4, 26 comma 3, 27 comma 2, 33 comma 2 continuano ad applicarsi le
disposizioni delle leggi regionali di riferimento.
3. Ai rapporti giuridici in essere, ai procedimenti amministrativi e di
spesa assunti e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le
disposizioni delle leggi regionali come vigenti alla data in cui i
procedimenti amministrativi hanno avuto inizio, i rapporti giuridici si
sono costituiti e gli impegni di spesa sono stati assunti.
Art. 40 - Norme di
abrogazione. (11)
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, sono
abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
legge regionale
18 dicembre 1984, n. 63 “Contributi a enti locali per
l’acquisto e l’adattamento di beni immobili da destinare a
musei etnografici e delle culture locali”;
b)
legge regionale
15 gennaio 1985, n. 9 “Promozione di iniziative editoriali
riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del
Veneto”;
c)
legge regionale
29 aprile 1985, n. 39 “Collana di studi e ricerche sulla
cultura popolare veneta” e
legge regionale 5 marzo 1987, n. 13
“Modifiche alla
legge regionale 29 aprile 1985, n. 39
“Collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta”
”;
d)
legge regionale
9 gennaio 1986, n. 2 “Istituzione del Centro regionale di
documentazione dei beni culturali e ambientali del Veneto”;
e)
legge regionale
18 aprile 1995, n. 26 “Istituzione del sistema regionale veneto
dei musei etnografici”;
f)
legge regionale
16 dicembre 1997, n. 40 “Partecipazione della Regione del
Veneto al “Premio Guggenheim-impresa e cultura””;
g)
legge regionale
9 agosto 1999, n. 31 “Costituzione dell’Istituto
Triveneto di Alta Cultura Europea (ITACE)”;
h)
legge regionale
29 novembre 2001, n. 37 “Interventi per la realizzazione,
l’ampliamento e la conservazione di osservatori astronomici non
professionali, di siti di osservazione e dei planetari”;
i)
legge regionale
12 dicembre 2003, n. 39 “Centro di produzione Veneto”;
l)
legge regionale
27 marzo 2009, n. 10 “Partecipazione della Regione del Veneto
alle celebrazioni dell’anno galileiano nel Veneto”;
m)
legge regionale
4 febbraio 2011, n. 3 “Celebrazioni per il centocinquantesimo
anniversario dell’Unità d’Italia” e
l’articolo 4 della
legge regionale 5 agosto 2011, n. 15
“Nuove disposizioni per l’adeguamento al decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”, convertito con
legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione dei costi degli
apparati amministrativi”.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del primo Programma triennale di cui
all’articolo 7 e dei provvedimenti di cui agli articoli 22, comma
5, 23 commi 1 e 3, 24 comma 4, 26 comma 3, 27 comma 2, 33 comma 2, sono
abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionale:
a)
legge regionale
5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”;
b)
legge regionale
5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della Regione per lo
sviluppo e la diffusione delle attività culturali”;
c)
legge regionale
5 settembre 1984, n. 52 “Norme in materia di promozione e
diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e
cinematografiche”;
d)
legge regionale
8 aprile 1986, n. 17 “Disciplina degli interventi regionali nel
settore archeologico”;
e)
legge regionale
20 marzo 1995, n. 13 “Norme per la promozione della cultura
musicale di tipo corale e bandistico”;
f)
legge regionale
18 aprile 1995, n. 27 “Interventi regionali per la promozione
della cultura europeista”;
g)
legge regionale
12 novembre 1996, n. 36 “Tutela del patrimonio storico e
culturale delle società di mutuo soccorso della Regione
Veneto”;
h)
legge regionale
16 dicembre 1997, n. 43 “Interventi per il censimento, il
recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici
e culturali della grande guerra”;
i)
legge regionale
7 aprile 2000, n. 12 “Interventi per il restauro delle
superfici esterne affrescate, dipinte e decorate”;
l)
legge regionale
7 aprile 2000, n. 14 “Iniziative per la conoscenza della
civiltà Paleoveneta”;
m)
legge regionale
23 ottobre 2003, n. 24 “Interventi regionali a favore delle
fondazioni la Fenice di Venezia e l’Arena di Verona per la
promozione della lirica nel territorio del Veneto”;
n)
legge regionale
16 marzo 2006, n. 4 “Interventi regionali per le celebrazioni
speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande
rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o
internazionale”;
o)
legge regionale
30 giugno 2006, n. 7 “Interventi per la valorizzazione del
patrimonio culturale di Bolca”;
p)
legge regionale
19 marzo 2009, n. 8 “Interventi regionali di promozione e
sostegno della musica giovanile”;
q)
legge regionale
9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del
cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale
cinematografiche nel Veneto”;
r)
legge regionale
30 settembre 2011, n. 18 “Interventi per la costruzione,
l’ampliamento e la sistemazione di centri di servizi
culturali”;
s)
legge regionale
10 agosto 2012, n. 30 “Istituzione, disciplina e promozione
degli ecomusei”;
t) articolo 51 della
legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1999)”;
u) articoli 16 e 20 della
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 2000)”;
v) articolo 45 della
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”;
z) articolo 102 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
Art. 41 - Fondo di rotazione
per l’accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello
spettacolo.
1. È istituito un apposito fondo di rotazione per favorire
l’accesso al credito agevolato a favore delle imprese culturali e
dello spettacolo di cui alla presente legge, al fine di promuoverne il
consolidamento e lo sviluppo.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione,
funzionamento e amministrazione del fondo.
3. La prima operatività del fondo decorre dalla annualità di
messa a regime delle iniziative attuative del primo programma triennale
della cultura di cui all’articolo 7; alla definizione del suo
ammontare si provvede per il relativo esercizio e per gli esercizi
successivi nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle
rispettive leggi regionali di bilancio, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” e successive modificazioni, con la relativa legge
regionale di bilancio.
Art. 42 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificati in euro 960.150,00 per l’esercizio 2019, si fa
fronte:
a) quanto ad euro 150,00 con le risorse allocate nella Missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01
“Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”
del bilancio di previsione 2019-2021, la cui dotazione viene incrementata
di pari importo mediante riduzione delle risorse allocate nella Missione
05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali”, Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese
correnti”, afferenti alla
legge regionale 9 giugno 1975, n. 70
“Contributi e spese per l’organizzazione di mostre,
manifestazioni e convegni di interesse regionale”;
b) quanto ad euro 960.000,00 con le risorse allocate nella Missione 05
“Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali”, Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, afferenti alle
leggi regionali abrogate dall’articolo 40, comma 2, lettere a), b),
c), q), t).
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione della
presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio
2019, si fa fronte con le risorse riferite al POR - FESR 2014-2020
allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e
competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e
artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del
bilancio di previsione 2019-2021.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’
articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” e successive modificazioni.
Note
(
1) Vedi quanto disposto dalla
legge regionale 6
giugno 2019, n. 21 “Iniziative a sostegno della Candidatura
UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”.
(
2) Vedi anche quanto previsto
dall’art. 24 “Iniziative volte alla candidatura della Valle
d’Alpone alla Lista del patrimonio mondiale Unesco”,
legge regionale 25
novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2020”.
(
3) Vedi quanto disposto dalla
legge regionale 16
luglio 2019, n. 28 “Interventi per la conservazione e
valorizzazione della casa di Giacomo Matteotti a Fratta Polesine”.
(
4) Vedi la
legge regionale 4 novembre 2022, n.
25 “La grande guerra infinita: collaborazione istituzionale col
MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi
del primo e del secondo conflitto mondiale”.
(
5) Vedi anche quanto disposto
dall’articolo 18 della
legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30
che ha disposto un programma per le celebrazioni per il 700°
anniversario della morte di Marco Polo.
(
6) Vedi ora anche quanto
disposto dall’art. 9 della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31
che ha disposto di concedere un contributo straordinario per sostenere
una programmazione pluriennale del Teatro propria di un teatro
riconosciuto come nazionale.
(
7) Vedi quanto disposto dalla
legge regionale 3
agosto 2021, n. 25 “Istituzione della giornata regionale per i
Colli Veneti”
(
8) Vedi la
legge regionale 30 giugno 2021, n.
20 “Città veneta della cultura”.
(
9) Vedi quanto disposto dalla
legge regionale 3
agosto 2021, n. 24 , “Collaborazione istituzionale con la
Fondazione Cini, nella ricorrenza dei settant'anni dalla sua istituzione
e dei milleseicento anni dalla fondazione di Venezia”
(
10) Articolo inserito da
comma 1 art. 1
legge regionale 4 agosto 2023, n. 19 .
(
11) Le condizioni previste
dal comma 2 dell’articolo 40 quale presupposto per gli effetti di
abrogazione ed efficacia differita delle relative leggi ed articoli di
legge regionale si sono tutte verificate per effetto della approvazione
dei seguenti provvedimenti:
- il primo Programma triennale di cui all’articolo 7 è stato
approvato con DCR 22/02/2022, pubblicato l'11/03/2022;
- i provvedimenti di cui agli articoli 22, comma 5, 23 commi 1 e 3, 24
comma 4 sono accorpati nella DGR 1173 del 11/8/2020, pubblicata
l'1/09/2020, avente ad oggetto "Processo di attuazione della
Legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 "Legge per la cultura". Definizione dei requisiti, dei
livelli minimi e degli standard ottimali di funzionamento di musei,
archivi e biblioteche per il riconoscimento regionale e per l'inclusione
nel Sistema regionale degli istituti della cultura. Prime linee guida
propedeutiche all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per
la creazione dei sistemi territoriali degli istituti della cultura.
Deliberazione/CR n. 86 del 21.7.2020. Artt. 22, 23, 24 della LR
17/2019.";
- il provvedimento di cui all'art. 26 comma 3 è stato approvato con
DGR 497 del 29/4/2022, pubblicata il 17/06/2022, avente ad oggetto
"Definizione di modalità e criteri per la collaborazione con enti
locali e altri soggetti pubblici e privati interessati a sostenere le
manifestazioni e le produzioni degli artisti, con particolare attenzione
ai giovani, e a promuovere la conoscenza della cultura artistica
contemporanea nelle sue diverse espressioni. Deliberazione n.33/CR del
22.3.2022.";
- il provvedimento di cui art. 27 comma 2 è stato approvato con DGR
499 del 29/04/2022, pubblicata il 17/06/2022, avente ad oggetto
“Promozione, disciplina e istituzione degli ecomusei del Veneto.
Legge regionale 16
maggio 2019, n. 17 , Deliberazione n. 34/CR del 22 marzo
2022.”;
- il provvedimento di cui all'art. 33 comma 2 è stato approvato con
DGR 544 del 9/5/2022, pubblicata l'8/07/2022, avente ad oggetto
"Determinazione della costituzione e composizione della Commissione
tecnico-scientifica per la valutazione delle proposte celebrative
nonché costituzione dei Comitati regionali per le celebrazioni.
L.R. n. 17/2019
, art. 33, c. 2. Deliberazione/CR n. 37 del 29.03.2022.”.
SOMMARIO