Legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 (BUR n. 42/1986)
Legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 (BUR n. 42/1986) [sommario] [RTF]
MERCATI ALLA
PRODUZIONE.
Art. 1 - (Oggetto della
legge).
Art. 2 -(Definizione di mercato
alla produzione)
Ai fini della presente legge sono mercati alla produzione quelli in cui
le merci sono offerte da produttori agricoli singoli o associati, da
cooperative e loro consorzi, nonchè da associazioni di produttori
agricoli, nei quali si attua la concentrazione delle vendite dei
prodotti.
Per il settore ittico le merci sono offerte anche da enti e
organizzazioni esercenti la pesca e l’acquacoltura.
Il mercato assicura la vigilanza sull’osservanza delle norme
vigenti in materia di commercializzazione, igienico - sanitaria e
consente la libera formazione dei prezzi delle merci.
Art. 3 - (Istituzione di mercati
alla produzione)
L’iniziativa dell’istituzione dei mercati alla produzione
può essere assunta da produttori associati in cooperative, loro
consorzi e associazioni di produttori, nonchè Enti pubblici
territoriali e Camere di commercio, industria e agricoltura.
Il Consiglio regionale autorizza l’istituzione dei mercati alla
produzione sulla base degli strumenti programmatori di settore e ne
determina gli specifici requisiti strutturali e di funzionamento.
Art. 4 - (Gestione del
mercato)
I mercati alla produzione sono gestiti:
a) da associazioni dei produttori, da cooperative di produttori e loro
consorzi, da enti e organizzazioni esercenti la pesca e
l’acquacoltura; (
1)
b) da consorzi, società e altri enti costituiti fra gli organismi di
cui alla lettera a) ed enti pubblici nonchè eventuali commissionari
operanti nel mercato cui la gestione si riferisce. (
2)
Art. 5 - (Commissione
regionale dei mercati alla produzione)
La Commissione regionale, prevista dalla
legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 , ha
competenza anche in materia di mercati alla produzione e a tal fine
è integrata da coordinatori del dipartimento per l’agricoltura
e del dipartimento per i servizi speciali dell’agricoltura o loro
delegati, i quali partecipano con voto consultivo.
Art. 6 -(Responsabili di
mercato)
Art. 7 - (Regolamento del
mercato alla produzione)
Il Consiglio regionale, sentita la Commissione regionale di cui al
precedente articolo 5, determina, entro 6 mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, i criteri per la formulazione dei
regolamenti di mercato.
I regolamenti di ciascun mercato sono adottati dall’ente
istitutore, sentito l’ente gestore, e sono sottoposti
all’approvazione della Giunta regionale.
L’attivazione dei nuovi mercati resta subordinata
all’approvazione della Giunta regionale.
I regolamenti dei mercati esistenti sono adeguati alla presente legge e
sottoposti all’approvazione della Giunta regionale entro 6 mesi
dalla pubblicazione dei criteri di cui al primo comma.
Art. 8 - (Servizio
igienico-sanitario)
Nei mercati alla produzione è istituito dai competenti organi
igienico-sanitari territoriali un servizio di vigilanza e di controllo
igienico-sanitario e sulla commestibilità delle merci introdotte nel
mercato.
L’ente gestore pone a disposizione del servizio di cui al primo
comma i locali, le attrezzature e il personale ausiliario necessari per
lo svolgimento delle suddette funzioni.
Le carni, i prodotti ittici, i funghi freschi ed essicati non coltivati,
nonchè i funghi non confezionati in imballaggi chiusi e regolarmente
individuati da etichetta del produttore o detentore debbono essere
sottoposti al preventivo controllo sanitario.
Art. 9 -(Servizi bancari e di
tesoreria)
Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di
tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di
mercato.
La gestione della cassa è affidata a una o più aziende di
credito abilitate per legge, mediante convenzione stipulata
dall’ente gestore e approvata dall’ente istitutore.
L’istituzione della cassa è comunque obbligatoria per i
mercati in cui le vendite sono effettuate con il sistema dell’asta.
Art. 10 - (Servizi e relative
tariffe)
I corrispettivi per l’uso di posteggi di vendita e le tariffe o i
canoni dei servizi di mercato, compresi quelli dati in appalto, sono
proposti dall’ente gestore, sentite le organizzazioni professionali
interessate, e approvati dal Comitato provinciale prezzi ai sensi delle
leggi vigenti.
Sono vietati il sub-appalto e la cessione dell’assegnazione del
posteggio.
Art. 11 - (Venditori e
compratori)
Ai mercati della produzione sono ammessi i seguenti operatori:
1) venditori:
- i produttori singoli e associati in cooperative, loro consorzi e
associazioni dei produttori, nonchè enti e organizzazioni esercenti
la pesca e l'acquacoltura.I produttori singoli e associati possono
vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.
I commissionari, purché vincolati a vendere solo prodotti in conto
commissione di proprietà dei produttori singoli o associati. Gli
stessi commissionari non possono commercializzare in proprio come
venditori o compratori. (
4)
2) compratori:
- i commercianti
all’ingrosso;
- i commercianti al minuto singoli e associati;
- le aziende di trasformazione;
- le cooperative di consumo, le comunità, le convivenze, i gestori
di ristoranti, mense e spacci aziendali, alberghi o pensioni con servizio
di ristorazione, nonchè i gruppi di acquisto e le unioni
volontatarie di consumatori;
- le società di approvvigionamento e di distribuzione a
partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei
Comuni e dei loro consorzi.
Art. 12 - (Rilevazioni
statistiche e prezzi)
Le rilevazioni statistiche riguardano sia la quantità sia i prezzi
di vendita dei prodotti contrattati.
I dati devono essere oggetto della massima divulgazione e sono
sistematicamente trasmessi alla Giunta regionale.
Art. 13 - (Provvedimenti
disciplinari)
Gli operatori nei mercati alla produzione, che contravvengono alle
disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, possono
essere sospesi da ogni attività di mercato per un periodo di tempo
non superiore a tre mesi, salva l’applicazione delle leggi penali,
se il fatto costituisce reato. La sospensione è disposta
dall’ente gestore, con provvedimento definitivo, sentito
l’interessato.
Qualora gli operatori continuino la loro attività durante il periodo
della sospensione, l’ente gestore può disporre nei loro
confronti la revoca dell’assegnazione dei posteggi.
L’adozione dei provvedimenti, di cui ai commi precedenti, è
soggetta al parere della Commissione prevista dall’articolo 5 della
presente legge, che dovrà esprimersi entro il termine di giorni
venti decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta del parere.
Il responsabile del mercato, nei casi di lieve infrazione alle
disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, può
diffidare gli operatori o anche sospenderli dall’esercizio di ogni
attività di mercato per un periodo massimo di tre giorni.
A carico degli operatori che siano stato sospesi, a norma del presente
articolo, per più di tre volte può essere disposta
dall’ente gestore la revoca dell’assegnazione dei posteggi,
secondo le modalità previste dal precedente terzo comma.
Art. 14 - (Provvidenze per la
realizzazione dei mercati alla produzione)
Per la realizzazione dei mercati alla produzione possono essere concesse,
in presenza dei necessari requisiti oggettivi e soggettivi, le
provvidenze contributive e creditizie previste dalla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale, relativamente alle strutture per la
valorizzazione e la difesa della produzione.
Art. 15 -(Disposizioni finali
e transitorie)
Per quanto non contemplato nella presente legge, valgono le disposizioni
previste dalla
legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 , e
successive modificazioni, nonchè dalle normative nazionale e
comunitaria in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e
ittici.
Entro 8 mesi dalla pubblicazione dei criteri di cui al primo comma del
precedente articolo 7, i mercati alla produzione attualmente esistenti
dovranno adeguarsi alle disposizioni della presente legge.
Art. 16
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
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