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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 (BUR n. 42/1986)

Legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 (BUR n. 42/1986) [sommario] [RTF]

MERCATI ALLA PRODUZIONE.

Art. 1 - (Oggetto della legge).

La presente legge disciplina i mercati alla produzione ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 , e della vigente normativa comunitaria in materia.

Art. 2 -(Definizione di mercato alla produzione)

Ai fini della presente legge sono mercati alla produzione quelli in cui le merci sono offerte da produttori agricoli singoli o associati, da cooperative e loro consorzi, nonchè da associazioni di produttori agricoli, nei quali si attua la concentrazione delle vendite dei prodotti.
Per il settore ittico le merci sono offerte anche da enti e organizzazioni esercenti la pesca e l’acquacoltura.
Il mercato assicura la vigilanza sull’osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione, igienico - sanitaria e consente la libera formazione dei prezzi delle merci.

Art. 3 - (Istituzione di mercati alla produzione)

L’iniziativa dell’istituzione dei mercati alla produzione può essere assunta da produttori associati in cooperative, loro consorzi e associazioni di produttori, nonchè Enti pubblici territoriali e Camere di commercio, industria e agricoltura.
Il Consiglio regionale autorizza l’istituzione dei mercati alla produzione sulla base degli strumenti programmatori di settore e ne determina gli specifici requisiti strutturali e di funzionamento.

Art. 4 - (Gestione del mercato)

I mercati alla produzione sono gestiti:
a) da associazioni dei produttori, da cooperative di produttori e loro consorzi, da enti e organizzazioni esercenti la pesca e l’acquacoltura; (1)
b) da consorzi, società e altri enti costituiti fra gli organismi di cui alla lettera a) ed enti pubblici nonchè eventuali commissionari operanti nel mercato cui la gestione si riferisce. (2)

Art. 5 - (Commissione regionale dei mercati alla produzione)

La Commissione regionale, prevista dalla legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 , ha competenza anche in materia di mercati alla produzione e a tal fine è integrata da coordinatori del dipartimento per l’agricoltura e del dipartimento per i servizi speciali dell’agricoltura o loro delegati, i quali partecipano con voto consultivo.

Art. 6 -(Responsabili di mercato)

omissis (3)

Art. 7 - (Regolamento del mercato alla produzione)

Il Consiglio regionale, sentita la Commissione regionale di cui al precedente articolo 5, determina, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri per la formulazione dei regolamenti di mercato.
I regolamenti di ciascun mercato sono adottati dall’ente istitutore, sentito l’ente gestore, e sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.
L’attivazione dei nuovi mercati resta subordinata all’approvazione della Giunta regionale.
I regolamenti dei mercati esistenti sono adeguati alla presente legge e sottoposti all’approvazione della Giunta regionale entro 6 mesi dalla pubblicazione dei criteri di cui al primo comma.

Art. 8 - (Servizio igienico-sanitario)

Nei mercati alla produzione è istituito dai competenti organi igienico-sanitari territoriali un servizio di vigilanza e di controllo igienico-sanitario e sulla commestibilità delle merci introdotte nel mercato.
L’ente gestore pone a disposizione del servizio di cui al primo comma i locali, le attrezzature e il personale ausiliario necessari per lo svolgimento delle suddette funzioni.
Le carni, i prodotti ittici, i funghi freschi ed essicati non coltivati, nonchè i funghi non confezionati in imballaggi chiusi e regolarmente individuati da etichetta del produttore o detentore debbono essere sottoposti al preventivo controllo sanitario.

Art. 9 -(Servizi bancari e di tesoreria)

Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.
La gestione della cassa è affidata a una o più aziende di credito abilitate per legge, mediante convenzione stipulata dall’ente gestore e approvata dall’ente istitutore.
L’istituzione della cassa è comunque obbligatoria per i mercati in cui le vendite sono effettuate con il sistema dell’asta.

Art. 10 - (Servizi e relative tariffe)

I corrispettivi per l’uso di posteggi di vendita e le tariffe o i canoni dei servizi di mercato, compresi quelli dati in appalto, sono proposti dall’ente gestore, sentite le organizzazioni professionali interessate, e approvati dal Comitato provinciale prezzi ai sensi delle leggi vigenti.
Sono vietati il sub-appalto e la cessione dell’assegnazione del posteggio.

Art. 11 - (Venditori e compratori)

Ai mercati della produzione sono ammessi i seguenti operatori:
1) venditori:
- i produttori singoli e associati in cooperative, loro consorzi e associazioni dei produttori, nonchè enti e organizzazioni esercenti la pesca e l'acquacoltura.I produttori singoli e associati possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.
I commissionari, purché vincolati a vendere solo prodotti in conto commissione di proprietà dei produttori singoli o associati. Gli stessi commissionari non possono commercializzare in proprio come venditori o compratori. (4)
2) compratori:
- i commercianti all’ingrosso;
- i commercianti al minuto singoli e associati;
- le aziende di trasformazione;
- le cooperative di consumo, le comunità, le convivenze, i gestori di ristoranti, mense e spacci aziendali, alberghi o pensioni con servizio di ristorazione, nonchè i gruppi di acquisto e le unioni volontatarie di consumatori;
- le società di approvvigionamento e di distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e dei loro consorzi.

Art. 12 - (Rilevazioni statistiche e prezzi)

Le rilevazioni statistiche riguardano sia la quantità sia i prezzi di vendita dei prodotti contrattati.
I dati devono essere oggetto della massima divulgazione e sono sistematicamente trasmessi alla Giunta regionale.

Art. 13 - (Provvedimenti disciplinari)

Gli operatori nei mercati alla produzione, che contravvengono alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, possono essere sospesi da ogni attività di mercato per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, salva l’applicazione delle leggi penali, se il fatto costituisce reato. La sospensione è disposta dall’ente gestore, con provvedimento definitivo, sentito l’interessato.
Qualora gli operatori continuino la loro attività durante il periodo della sospensione, l’ente gestore può disporre nei loro confronti la revoca dell’assegnazione dei posteggi.
L’adozione dei provvedimenti, di cui ai commi precedenti, è soggetta al parere della Commissione prevista dall’articolo 5 della presente legge, che dovrà esprimersi entro il termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta del parere.
Il responsabile del mercato, nei casi di lieve infrazione alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, può diffidare gli operatori o anche sospenderli dall’esercizio di ogni attività di mercato per un periodo massimo di tre giorni.
A carico degli operatori che siano stato sospesi, a norma del presente articolo, per più di tre volte può essere disposta dall’ente gestore la revoca dell’assegnazione dei posteggi, secondo le modalità previste dal precedente terzo comma.

Art. 14 - (Provvidenze per la realizzazione dei mercati alla produzione)

Per la realizzazione dei mercati alla produzione possono essere concesse, in presenza dei necessari requisiti oggettivi e soggettivi, le provvidenze contributive e creditizie previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativamente alle strutture per la valorizzazione e la difesa della produzione.

Art. 15 -(Disposizioni finali e transitorie)

Per quanto non contemplato nella presente legge, valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 , e successive modificazioni, nonchè dalle normative nazionale e comunitaria in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici.
Entro 8 mesi dalla pubblicazione dei criteri di cui al primo comma del precedente articolo 7, i mercati alla produzione attualmente esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni della presente legge.

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.


Note

(1) Lettera così modificata dall’articolo unico, legge regionale 20 agosto 1987, n. 43 .
(2) Lettera così modificata da art. 1 legge regionale 30 novembre 1998, n. 27 .
(3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(4) Al punto 1) sono stati aggiunti gli ultimi due periodi dall'articolo unico, legge regionale 20 agosto 1987, n. 43 .


SOMMARIO

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