Legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 (BUR n. 16/1979)
Legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 (BUR n. 16/1979) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEI
MERCATI ALL'INGROSSO.
Art. 1 - (Definizione di
mercato). (1)
Per mercato all'ingrosso si intende, in armonia con le norme di legge in
materia, il pubblico servizio che collega la produzione al consumo,
assicura la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di
commercializzazione ed igienico - sanitaria e contribuisce alla libera
formazione dei prezzi delle merci.
Il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo - alimentari e
vitivinicoli, dei prodotti degli allevamenti avicunicoli e bestiame
compresi, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca - sia
freschi che comunque conservati o trasformati - dei prodotti floricoli,
delle piante coltivate e delle sementi, che si svolge nei mercati
all'ingrosso, è disciplinato dalla presente legge.
Ai fini della presente legge si distinguono tra mercati all'ingrosso:
- quelli della produzione in cui le merci sono offerte esclusivamente da
produttori singoli o associati.
Tali mercati verranno disciplinati con apposita legge regionale.
(
2)
- quelli di distribuzione o di transito in cui gli acquisti sono
effettuati prevalentemente da commercianti all'ingrosso e da commercianti
al dettaglio;
- quelli al consumo in cui gli acquisti sono effettuati prevalentemente
da commercianti al dettaglio;
- quelli a funzione mista in cui agiscono più categorie di
operatori.
Non costituiscono mercati all'ingrosso:
a) i magazzini di commercio all'ingrosso, la cui attività è
soggetta alla disciplina del successivo art. 20;
b) i centri di raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione dei
produttori singoli ed associati, gli stabilimenti delle aziende di
trasformazione singole od associate.
Art. 2 - (Piano regionale dei
mercati all'ingrosso)
Al fine di favorire un corretto raccordo tra produzione e distribuzione,
una razionale localizzazione ed una adeguata dimensione e organizzazione
dei mercati, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta predispone
entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il “
Piano regionale di intervento nel settore dei mercati all'ingrosso
” anche in assenza del Piano territoriale regionale di
coordinamento, di cui alla
legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 .
(
3)
Il Piano dovrà indicare tra l'altro:
a) le zone di influenza e le aree di insediamento dei mercati;
b) la specializzazione merceologica con l'indicazione dei mercati alla
produzione, alla distribuzione o transito, al consumo e a funzione mista;
c) gli standards minimi degli impianti, dei servizi tecnici e delle
infrastrutture primarie;
d) le modalità per l'istituzione dei nuovi mercati e per gli
ampliamenti di quelli esistenti in conformità alle previsioni del
Piano.
La Commissione regionale per i mercati, istituita dall'art. 5,
trasmetterà alla Giunta regionale le proprie indicazioni e
suggerimenti per la redazione del Piano.
Art. 3 -(Istituzione e
progettazione dei mercati all'ingrosso)
L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso può essere
assunta dalla Regione, dalle Province, dalle Comunità Montane, da
Comuni, dai Consorzi fra enti pubblici territoriali e altri enti pubblici
e di diritto pubblico nonchè istituti di credito ed organismi
associativi costituiti da operatori economici nei settori della
produzione, della lavorazione e del commercio dei prodotti stessi.
L'istituzione è autorizzata dal Consiglio regionale, sentita la
Commissione regionale per i mercati, per iniziative conformi alle
previsioni del piano regionale dei mercati all'ingrosso, di cui al
precedente articolo.
I progetti tecnici relativi all'impianto, al trasferimento o
all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono adottati dai Comuni e ad
essi si applicano le norme di cui alla
legge regionale 13 settembre 1978, n. 57
, modificata dalla
legge regionale 30 novembre 1978, n. 68 ,
in materia di urbanistica e lavori pubblici. (
4)
Art. 4 - (Gestione dei mercati
all'ingrosso)
I mercati all'ingrosso sono gestiti:
a) dai Comuni, mediante aziende speciali. Possono essere gestiti in
economia dai Comuni soltanto i mercati di limitata importanza economica,
nonchè quelli aventi attività a carattere stagionale;
b) dai Consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni; (
5)
c) da Consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali
(
6) ed altri enti pubblici o di
diritto pubblico e cooperative ed associazioni di produttori e di altri
operatori di mercato ed enti di diritto privato, con la partecipazione
maggioritaria degli enti pubblici territoriali.
Gli enti istitutori possono dare in concessione la gestione del mercato
solamente agli enti di cui alla lettera c) del comma precedente, con
l'osservanza di quanto stabilito dal piano regionale dei mercati
all'ingrosso previsto all'art. 2 e delle disposizioni attuative
deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 dello statuto.
(omissis). (
7)
La contabilità delle entrate e delle uscite dei mercati gestiti in
economia dai Comuni deve essere tenuta separata dal bilancio generale. I
proventi di gestione devono essere commisurati alle spese necessarie al
funzionamento del mercato e dei relativi servizi, nonchè
all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.
Art. 5 - (Commissione
regionale per i mercati).
Art. 6 - (Compiti della
Commissione regionale per i mercati) (9)
La Commissione esprime pareri e formula proposte in ordine:
a) all'applicazione della disciplina sul commercio all'ingrosso, ovunque
esercitato;
b) alla formulazione del Piano regionale dei mercati ed alla
individuazione di specifiche iniziative volte a realizzare un
coordinamento operativo tra i mercati stessi anche in funzione dello
sviluppo dell'esportazione al fine di valorizzare i prodotti regionali;
c) alla gestione dei mercati e alla vigilanza sul commercio all'ingrosso
fuori mercato;
d) ai regolamenti dei singoli mercati;
e) al coordinamento normativo dei mercati, compresi il calendario e
l'orario delle operazioni mercantili, che saranno fissati annualmente
dalla Giunta regionale.
Esprime, inoltre, pareri su ogni questione riguardante il commercio nei
mercati all'ingrosso che l'Amministrazione regionale o gli enti gestori o
altri enti pubblici interessati ritengano di sottoporre all'esame della
Commissione stessa per il tramite della Regione.
La Commissione può operare in Sezione per la trattazione di
specifici argomenti. Ciascuna Sezione è composta dai membri delle
categorie, di cui al precedente art. 5, particolarmente interessati ai
problemi settoriali da trattare.
Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con
apposito regolamento approvato dal Consiglio Regionale, si
provvederà a disciplinare il funzionamento della Commissione e delle
Sezioni.
Ai membri della Commissione spetta un' indennità giornaliera per
ogni effettiva partecipazione alle sedute nella misura di L. 18.000, come
previsto dalla
legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
(
10)
In aggiunta a quanto stabilito nel comma precedente spetta ai membri
della Commissione un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza
alla sede della Commissione stessa nella misura spettante ai consiglieri
regionali.
Art. 7 - (Regolamento di
mercato)
Il Consiglio regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 5,
può emanare disposizioni per il coordinamento regionale dei
regolamenti di mercato.
I regolamenti di mercato sono adottati dagli enti istitutori, i quali,
nel caso non provvedano direttamente alla gestione, devono sentire
preventivamente gli enti gestori.
Qualora la gestione non sia svolta direttamente, l'Ente istitutore, prima
della deliberazione, deve sentire l'Ente gestore.
Il regolamento di mercato deve essere adottato prima dell'inizio
dell'attività del mercato. Per i mercati già istituiti si
applicano le modalità fissate dalle norme transitorie,di cui al
successivo art. 21.
Nel regolamento devono fra l'altro essere previste norme relative:
1. ai criteri e alle modalità per l'assegnazione della concessione
dei punti di vendita;
2. alla disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente;
3. alla determinazione dei livelli minimi di attività annuale cui
subordinare le concessioni dei magazzini e dei posteggi;
4. al calendario ed orario per le operazioni mercantili e per il
funzionamento dei servizi coordinato tra i vari mercati della regione,
come previsto alla lettera e) dell'articolo precedente;
5. alla nomina del Direttore di mercato, alle sue attribuzioni, allo
stato giuridico e al trattamento economico;
6. alla pianta organica del personale con indicazioni delle qualifiche,
dei compiti e del trattamento economico;
7. alla composizione, al funzionamento ed ai compiti della Commissione di
mercato, di cui al successivo art. 8;
8. all'organizzazione e alla disciplina dei servizi di mercato;
9. alla determinazione della cauzione imposta ai commissionari, ai
mandatari e ai commercianti che effettuano operazioni in conto
commissione, nonchè alle sanzioni amministrative nell'ambito di una
omogenea normativa regionale;
10. alla disciplina delle vendite con il sistema dell'astazione;
11. alle modalità di svolgimento delle operazioni ed alle sanzioni
disciplinari a carico dei contravventori della presente legge e del
regolamento di mercato;
12. ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento
del mercato.
Art. 8 - (Commissione di
mercato)
Presso ogni mercato è istituita una Commissione nominata dall'ente
istitutore del mercato. Essa è presieduta dal Sindaco del comune
dove ha sede il mercato o da un suo delegato; ove trattasi di Consorzio,
da uno dei Sindaci dei Comuni consorziati o da un suo delegato.
Della Commissione devono far parte:
a) i rappresentanti del Consiglio comunale ove ha sede il mercato; i
rappresentanti di tutti i Comuni consorziati qualora l'ente gestore sia
un consorzio, assicurando la rappresentanza della minoranza;
b) i rappresentanti delle organizzazioni economiche interessate e degli
organismi cooperativi, delle organizzazioni sindacali più
rappresentative a livello provinciale e delle altre categorie ritenute
opportune da ciascun regolamento di mercato;
c) l'Ufficiale sanitario del Comune dove ha sede il mercato.
Delle Commissioni presso i mercati all'ingrosso delle carni e dei
prodotti ittici devono, altresì, far parte veterinari responsabili
dei servizi veterinari del Comune ove ha sede il mercato o dei Comuni
consorziati.
Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il
Direttore del mercato.
A partecipare ai lavori della Commissione possono essere chiamati, senza
diritto di voto, persone esperte del settore e rappresentanti di altre
categorie interessate.
La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere
riconfermati.
La Commissione di mercato trasmette per conoscenza, entro 15 giorni dalla
seduta, copia dei verbali delle proprie riunioni alla Commissione
regionale per i mercati e all'Ente gestore.
Le spese per il funzionamento della Commissione di mercato sono a carico
dell'Ente gestore.
Art. 9 - (Compiti della
Commissione di mercato)
La Commissione di mercato ha il compito di:
1. esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti e i controlli
necessari e adottare o ratificare i provvedimenti, di cui all'art. 19
della presente legge, e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior
funzionamento del mercato;
2. collaborare con la Commissione regionale per i mercati nell'ambito dei
compiti previsti all'art. 6;
3. proporre agli enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da
apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato, al fine di
assicurare la massima produttività e la migliore efficienza
funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
4. esprimere il proprio parere all'ente gestore:
a) sugli orari delle operazioni di mercato;
b) sui criteri di massima per le assegnazioni dei punti di vendita e sul
numero degli stessi;
c) sui canoni di concessione dei punti di vendita;
d) sulle tariffe dei servizi di mercato;
e) sul regolamento di mercato, suggerendo eventuali modifiche;
f) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di
mercato;
g) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato
all'ingrosso;
h) sull'osservanza delle norme di qualità e igienico-sanitarie.
Art. 10 - (Direttore di
mercato)
Ad ogni mercato è preposto un Direttore, che deve provvedere al
regolare funzionamento del mercato e dei servizi in ottemperanza alle
disposizioni di legge e regolamentari.
La nomina e i compiti del Direttore di mercato sono fissati dal
regolamento di mercato.
Art. 11 -(Servizio
igienico-sanitario)
Nei mercati all'ingrosso dei prodotti, di cui all'art. 1, è
istituito, dai competenti organi comunali, un servizio per l'accertamento
della sanità e commestibilità dei prodotti.
Il responsabile del servizio può dichiarare non idonee alla
alimentazione determinate partite di prodotti e disporne la distruzione o
l'avviamento a particolari destinazioni sotto debito controllo, previo
rilascio di certificazione in duplice copia, da consegnarsi una al
venditore, proprietario o venditore per conto terzi e l'altra alla
direzione del mercato. Su richiesta ed a spese del detentore, tali
partite di prodotti possono essere accantonate, sotto debito controllo,
fino a quando non saranno noti i risultati delle analisi.
L'Ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio igienico -
sanitario i locali, le attrezzature e il personale ausiliario necessari.
Le carni, i prodotti ittici freschi e congelati, i funghi freschi ed
essiccati non coltivati nonchè i funghi coltivati non confezionati
in imballaggi chiusi e regolarmente individuati da etichetta del
produttore o detentore debbono essere sottoposti al preventivo controllo
sanitario.
Le carni e i prodotti ittici provenienti da altri Comuni, anche se
formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, ed i prodotti ittici
destinati alla conservazione debbono essere sempre sottoposti a vigilanza
sanitaria, secondo le modalità stabilite in materia dalla Regione.
Art. 12 - (Rilevazioni
statistiche e prezzi)
Le rilevazioni statistiche, da effettuarsi in conformità alle
disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia la
quantità sia i prezzi di vendita dei prodotti contrattati.
La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio
dei documenti di entrata delle merci nel mercato e, per i mercati ittici,
sullo spoglio dei fogli d'asta e dei conti vendita.
Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini
statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica,
della quantità, della provenienza e del destinatario.
La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla direzione del mercato a
mezzo di personale all'uopo qualificato, mediante il metodo della
rilevazione diretta.
Il prezzo deve corrispondere ad un rapporto diretto “ valore-peso
” ancorato alla quantità, qualità e varietà dei
prodotti.
La elaborazione dei dati deve basarsi sui prezzi reali praticati nel
mercato. (
11)
I commissionari e i mandatari devono tenere a disposizione della
direzione del mercato, che potrà avvalersene ai fini statistici,
tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per
conto dei loro committenti o mandanti.
I dati individuali sono soggetti al segreto d' ufficio, mentre i
risultati dell'indagine, sia per quanto riguarda i prezzi sia per le
quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione e
sistematicamente trasmessi alla Giunta regionale.
Art. 13 - (Servizi bancari e
di tesoreria)
Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di
tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di
mercato.
La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito
abilitata per legge, mediante convenzione stipulata dall'Ente gestore ed
approvata dall'Ente istitutore del mercato, sentita la Commissione di
mercato.
L'istituzione della cassa è comunque obbligatoria per i mercati
ittici e per gli altri mercati nei casi in cui le vendite sono effettuate
con il sistema dell'asta. In questi casi gli operatori devono
obbligatoriamente servirsi della cassa di mercato.
Il regolamento della cassa di mercato deve essere adottato con
deliberazione dell'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.
Art. 14 - (Facchinaggio)
Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato
possono essere svolte dall'Ente gestore direttamente o date in
concessione, con preferenza alle cooperative.
Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei propri punti vendita, possono
svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo dei propri
dipendenti.
Per ambito dei punti di vendita si intende anche il pianale dei veicoli
ad esso accostato per il carico e lo scarico.
Art. 15 - (Servizi e
relative tariffe)
I canoni di concessione dei punti di vendita e le tariffe dei servizi di
mercato, compresi quelli dati in concessione, sono fissati dall'Ente
gestore, sentito il parere della Commissione di mercato ed approvati dal
Comitato provinciale prezzi in base alle leggi vigenti.
Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto.
In ogni caso, nei mercati all'ingrosso non sono ammessi pagamenti che non
siano relativi a prestazioni effettivamente rese.
Art. 16 - (Venditori e
compratori)
Sono ammessi ai mercati i seguenti operatori interessati alle
negoziazioni:
a) Venditori:
1) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli
astatori che devono essere iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
2) i produttori singoli od associati, anche se non iscritti negli
appositi albi, nonchè le associazioni dei produttori costituite a
norma di legge ed in forza dei regolamenti della CEE;
3) le aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono
alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricolo -
zootecnici, della pesca e della caccia;
4) gli enti di sviluppo, le cooperative e i loro consorzi, le
società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione
pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro
consorzi.
b) Compratori:
1) i commercianti all'ingrosso;
2) i commercianti al minuto, singoli od associati;
3) le aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono
alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
4) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i
gestori di alberghi, ristoranti, mense, spacci aziendali nonchè i
pubblici esercizi, i gruppi di acquisto e le unioni volontarie;
5) le società di approvvigionamento e distribuzione anche a
partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei
Comuni e loro consorzi. (
12)
I produttori singoli o comunque associati, possono vendere soltanto i
prodotti di produzione propria o dei soci.
L'attività degli operatori interessati alle negoziazioni è
disciplinata dal regolamento di mercato. Spetta al Direttore di mercato
l'accertamento della loro appartenenza alle categorie indicate nel
presente articolo.
Con il rispetto dell'orario e delle modalità stabilite dal
regolamento di mercati sono ammessi agli acquisti anche i consumatori per
almeno due ore giornaliere. A tale scopo l'ente gestore provvederà a
pubblicizzare, nell'interno del mercato, il prezzo dei prodotti.
Eventuali deroghe potranno essere concesse su motivata richiesta dalla
Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i mercati.
(
13)
I consumatori potranno effettuare personalmente le operazioni di
facchinaggio.
E' vietato agli operatori ammessi al mercato vendere o comunque cedere
derrate in loro possesso ad altri operatori del mercato per la rivendita
all'interno dello stesso, fatta eccezione per le derrate destinate ad
Enti ospedalieri e comunità assistenziali.
I commissionari assegnatari di posteggio nel mercato non possono
esercitare, fuori del mercato, l'attività di commercio all'ingrosso
in conto commissione dei prodotti, di cui all'
art. 1, pena la revoca
dell'assegnazione.
I mandatari e gli astatori non possono esercitare, per proprio conto, sia
nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti oggetto
dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il
commercio suddetto per interposta persona, pena la loro cancellazione
dagli appositi albi.
L'Ente gestore può, in caso di comprovata necessità, provvedere
direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto trattato nel
mercato, nonchè provvedere alle vendite di tutti quei prodotti che
perverranno alla direzione da parte di produttori, singoli od associati,
che ne facciano richiesta.
Art. 17 - (Modalità di
vendita dei prodotti, vendita all'asta e per conto)
La vendita dei prodotti alimentari deve garantire il peso netto con
l'osservanza delle modalità stabilite dalla legge in materia. La
vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica,
con le modalità previste dal regolamento di mercato. (
14)
(omissis) (
15)
Della esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita è,
in ogni caso, responsabile il detentore dei prodotti stessi.
Il Direttore del mercato vieta la vendita di quelle parti o colli di
prodotti non classificati secondo le norme vigenti oppure la consente
qualora i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.
Art. 18 - (Mercati
ittici).
Art. 19 - (Provvedimenti
disciplinari ed amministrativi).
Le infrazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento di
mercato, indipendentemente da ogni altra azione civile o penale, sono
soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
1) In caso di infrazioni lievi:
a) diffida scritta ad opera del Direttore o della Commissione di mercato;
b) sospensione da ogni attività di mercato fino a tre giorni da
parte del Direttore con provvedimento definitivo.
2) In caso di infrazioni gravi:
a) sospensione da ogni attività di mercato fino a sei mesi ad opera
della Commissione di mercato con provvedimento definitivo,previa
contestazione degli addebiti all'interessato;
b) revoca della concessione dei posteggi e dei magazzini disposta
dall'Ente gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato,
sentita la Commissione di mercato.
Le violazioni, di cui al precedente comma, sono altresì soggette
alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 a un massimo di L.
1.000.000 irrogata dal Sindaco competente con le modalità fissate
dal regolamento di mercato. (
17)
Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative saranno destinate alle
finalità previste dall'ultimo comma dell'
art. 4.
Art. 20 - (Commercio
all'ingrosso fuori dei mercati riconosciuti)
L'esercizio del commercio all'ingrosso fuori dei mercati riconosciuti si
svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento, relativo al
mercato all'ingrosso locale ove esista o del mercato del Comune capoluogo
di provincia o del Comune più vicino, che non attengano al
funzionamento interno.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i
Comuni, nel cui territorio non esistono mercati all'ingrosso
riconosciuti, disciplinano con apposito regolamento, il commercio
all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1, tenendo conto delle
disposizioni contenute nella presente legge relative in particolare:
a) alla vigilanza e al controllo igienico-sanitario e fitopatologico;
b) al calendario ed orario per le operazioni mercantili;
c) alla discarica dei rifiuti e ai servizi igienico-sanitari;
d) alla commercializzazione dei prodotti, alla confezione dei colli e
delle derrate nonchè, relativamente ai mercati delle carni,
all'assegnazione di carni di bassa macellazione e al sequestro per motivi
igienico-sanitari;
e) alla rilevazione dei prezzi e alla compilazione delle statistiche che
dovranno essere trasmesse sistematicamente alla Giunta regionale a cura
del Comune competente;
f) agli strumenti di pesatura;
g) ai mezzi di trasporto.
Trascorso inutilmente il termine, di cui al secondo comma del presente
articolo, al commercio all'ingrosso fuori dei mercati riconosciuti si
applicano le norme, che non attengano al funzionamento interno del
mercato, del rispettivo mercato del Comune capoluogo di provincia,
compresi il calendario e l'orario per le operazioni mercantili.
I comuni possono disporre, in caso di turbativa del normale andamento dei
prezzi nei mercati ittici di produzione, che il commercio all'ingrosso si
svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi.
Per le violazioni al regolamento di mercato ed alle norme in esso
richiamate si applicano le sanzioni previste all'art. 19.
La sanzione è applicata dal sindaco competente per territorio, con
le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.
Art. 21 - (Modifica dei
regolamenti e delle forme di gestione dei mercati esistenti)
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti
gestori dovranno adottare o modificare il regolamento di mercato in
conformità alla presente legge. Entro lo stesso termine, dovrà
essere data attuazione al disposto, di cui all'
art. 4, relativamente alla forma
di gestione dei mercati.
Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma, la Giunta
regionale, sentita la Commissione regionale per i mercati, con proprio
provvedimento, può stralciare o modificare le norme regolamentari
incompatibili con le finalità della presente legge.
Fino a quando non verrà formulato il piano regionale dei mercati
all'ingrosso, il provvedimento di istituzione e di riconoscimento dei
mercati stessi sarà adottato dal Consiglio regionale in
conformità alle linee fondamentali per la predisposizione del piano
territoriale regionale di coordinamento, di cui alla
legge regionale 10 dicembre 1973, n.
27 . (
18)
Art. 22
La presente legge si applica al commercio all'ingrosso di cui agli artt.
1 e 20 della presente legge e cessano di avere vigore tutte le
disposizioni contrarie e incompatibili.
Art. 23
Art. 24
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
Note
(
8) Articolo abrogato da comma 3
art. 12
legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(
9) I commi 1 e 2 dell’art.
12
legge regionale
16 agosto 2007, n. 21 dispongono che: “1. I compiti e le
funzioni attribuite dalla
legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 alla
Commissione regionale per i mercati, di cui all'articolo 5 della medesima
legge, sono esercitati dalla struttura regionale competente in materia di
commercio, anche attraverso le forme partecipative di cui agli articoli 9
e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ogni richiamo alla Commissione regionale per i mercati contenuto nella
legislazione regionale vigente deve intendersi riferito alla struttura
regionale competente in materia di commercio.”.
(
19) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
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