1. Per il triennio 1987/1989 è istituito il servizio
«telecontrollo- telesoccorso », con la finalità di
assistere le persone anziane nel proprio domicilio mediante
l’attivazione di un sistema organico di presidi e controlli.
2. Il servizio viene attivato su segnalazione del comune o
dell’unità locale socio-sanitaria competente per territorio,
previa individuazione degli utenti e in via prioritaria nelle aree ove
maggiore è la concentrazione degli anziani.
3. L’attivazione del servizio deve rispettare le seguenti
condizioni:
a) creazione di centri operativi
di telecontrollo e di telesoccorso attivi nell’intera giornata;
b) dotazione agli utenti di apparecchio idoneo approvato dalla ASST, che
consenta di far pervenire al centro operativo il segnale d' allarme e di
far riconoscere il soggetto che ha inviato l’allarme.
4. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, definisce, sentita la Commissione consiliare
competente, le modalità operative del servizio. Indice
successivamente gara selettiva fra le ditte che offrono le maggiori
garanzie ai fini dell’affidamento per il triennio del servizio.
5. E' fatta salva l’autonomia dei comuni e delle unità
locali socio-sanitarie ad attivare un servizio proprio nel rispetto delle
modalità di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.