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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 4 giugno 1987, n. 26 (BUR n. 32/1987)

Legge regionale 4 giugno 1987, n. 26 (BUR n. 32/1987) [sommario] [RTF]

PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE.

Art. 1

omissis (1)

Art. 2

omissis (2)

Art. 3

omissis (3)

Art. 4 (4)

1. Per il triennio 1987/1989 è istituito il servizio «telecontrollo- telesoccorso », con la finalità di assistere le persone anziane nel proprio domicilio mediante l’attivazione di un sistema organico di presidi e controlli.
2. Il servizio viene attivato su segnalazione del comune o dell’unità locale socio-sanitaria competente per territorio, previa individuazione degli utenti e in via prioritaria nelle aree ove maggiore è la concentrazione degli anziani.
3. L’attivazione del servizio deve rispettare le seguenti condizioni:
a) creazione di centri operativi di telecontrollo e di telesoccorso attivi nell’intera giornata;
b) dotazione agli utenti di apparecchio idoneo approvato dalla ASST, che consenta di far pervenire al centro operativo il segnale d' allarme e di far riconoscere il soggetto che ha inviato l’allarme.
4. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce, sentita la Commissione consiliare competente, le modalità operative del servizio. Indice successivamente gara selettiva fra le ditte che offrono le maggiori garanzie ai fini dell’affidamento per il triennio del servizio.
5. E' fatta salva l’autonomia dei comuni e delle unità locali socio-sanitarie ad attivare un servizio proprio nel rispetto delle modalità di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

Art. 5

omissis (5)


Note

(1) Articolo abrogato da lett. d) comma 8 art. 36 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(2) Articolo abrogato da lett. d) comma 8 art. 36 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(3) Articolo abrogato da lett. d) comma 8 art. 36 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(4) Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 le risorse previste dal presente articolo confluiscono nel fondo regionale per la non autosufficienza istituito e disciplinato dal medesimo articolo 3.
(5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

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