Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004)
Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004) [sommario] [RTF]
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2004
Art. 1 – Quadro
finanziario di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per
l’esercizio 2004, comprensivo delle operazioni a carico dello Stato
e della ristrutturazione di passività preesistenti, è fissato,
in termini di competenza, in euro 1.033.712.957,00.
Art. 2 – Rifinanziamenti e
fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2004 e pluriennale 2004-2006, in relazione a leggi settoriali di spesa,
la cui quantificazione, ai sensi dell’
articolo 2 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione”, è rinviata alla legge
finanziaria, sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli
effetti dell’
articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nell’esercizio 2004, sono determinati, per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 nelle misure indicate nelle tabelle
B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere
utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi
provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 3 – “Modifica
della legge
regionale 2 dicembre 1991, n. 30 “ Interventi per favorire
l’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sull’ordinamento delle autonomie locali, nonché della legge 15
marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127” .
1. Il titolo della
legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 ,
come modificato dall’articolo 2, comma 1, della
legge regionale 9 settembre
1999, n. 46 , è così sostituito:
“Interventi per
favorire l’attuazione del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni,
nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio
1997, n. 127”.
2. L’
articolo 1 della
legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 ,
come modificata dall’articolo 2, comma 2, della
legge regionale 9 settembre
1999, n. 46 , è così sostituito:
omissis (
1)
3. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in euro 200.000,00 per
l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate
all’u.p.b. U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti
locali” del bilancio di previsione 2004.
Art. 4 – Interventi
regionali per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali.
Art. 5 – Intervento a
favore del Comune di Malborghetto-Valbruna.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo fino
a un massimo di euro 1.000.000,00 al Comune di Malborghetto-Valbruna
(UD), colpito dall'alluvione dell'agosto 2003, da destinare alla
ricostruzione del campanile della chiesa parrocchiale in frazione
Ugovizza.
2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 si applicano le
modalità previste dalla
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche”.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante l’utilizzo
delle risorse allocate nell’u.p.b. U0224 “Interventi
strutturali nel campo della solidarietà” del bilancio di
previsione 2004.
Art. 6 – Disposizioni
per il personale regionale assegnato a strutture situate al di fuori
della Regione.
1. Al personale regionale residente nel Veneto, assegnato ad una sede di
servizio situata fuori dal territorio della Regione ma nell’ambito
del territorio nazionale, spetta un rimborso spese forfetario correlato
agli indici del costo della vita della città in cui si trova la sede
di assegnazione (u.p.b. U0017 “Oneri per il personale”).
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
determina la durata e il trattamento economico di cui al comma 1.
Art. 7 - Modifiche
dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”
e successive modificazioni.
Art. 8 - Modifica
all’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28
“Istituzione del Difensore civico” e dell’articolo 3
della legge
regionale 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’ufficio
di protezione e pubblica tutela dei minori”. (4)
Art. 9 - Modifica
dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
"Trattamento indennitario dei consiglieri regionali".
Art. 10 – Contributi a
favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano
attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione
Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che
esercitano attività di mitilicoltura nelle acque interne della
Regione del Veneto, a parziale ristoro dei danni subiti a causa delle
gravi morie di mitili (Mytilus galloprovincialis) verificatesi nelle
acque lagunari della Regione del Veneto durante il periodo estivo 2003. A
tal fine la Giunta regionale determina, sentita la competente Commissione
consiliare, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del
contributo.
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 1.000.000,00 per
l’esercizio 2004, si fa fronte mediante l’utilizzo delle
risorse finanziarie allocate nell’u.p.b. U0034 “Servizi
integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche
e della pesca” del bilancio di previsione 2004.
3. Gli effetti del presente articolo sono subordinati
all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte
della Commissione europea ai sensi del Trattato CE e alla pubblicazione
del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 11 – Programma di
zonazione vitivinicola regionale.
1. Al fine di migliorare i livelli qualitativi delle produzioni
vitivinicole e consolidare i livelli di commercializzazione delle stesse,
la Giunta regionale approva un programma triennale di zonazione delle
aree viticole interessate dalle denominazioni d'origine.
2. La Giunta regionale determina, sentita la competente Commissione
consiliare, i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi a favore dei consorzi di tutela delle denominazioni che hanno
fatto richiesta e nel limite delle disponibilità di cui al comma 4,
prevedendo una compartecipazione finanziaria fino ad un massimo del 70
per cento della spesa complessiva per la realizzazione della zonazione.
La restante quota è a carico del consorzio beneficiario.
3. Il coordinamento tecnico e scientifico nonché la realizzazione
della zonazione delle aree viticole è affidato all'Azienda regionale
Veneto Agricoltura che assicura la messa a disposizione dei dati, secondo
i criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per
la ricerca e sviluppo di cui alla Comunicazione n. 45 del 1996 (96/C
45/06)
4. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 400.000,00 per
l’esercizio 2004 e in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi
2005 e 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0040
“Interventi strutturali nel settore delle colture” del
bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.
Art. 12 - Disposizioni
integrative e modifiche della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19
"Norme per la tutela e la valorizzazione delle produzioni
orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".
Art. 13 – Contributi a
favore dei consorzi di bonifica per l’emergenza siccità.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, ai consorzi di
bonifica, un contributo straordinario sulle maggiori spese sostenute per
l’utilizzo della energia elettrica necessaria per l’esercizio
degli impianti irrigui, a seguito degli eventi eccezionali siccitosi
verificatesi nell’estate 2003.
2. La Giunta regionale determina le modalità di presentazione delle
domande e della documentazione relativa alle maggiori spese sostenute e
comprovate dai bilanci consuntivi, nonché i criteri di ripartizione
del contributo di cui al comma 1 tra i consorzi di bonifica.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro
1.000.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse
allocate all’u.p.b. U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria
degli impianti di bonifica” del bilancio di previsione per
l’esercizio 2004.
Art. 14 - Indennizzi per le
infezioni di fuoco batterico delle pomacee.
1. Al fine di sostenere i redditi delle imprese agricole e di quelle
svolgenti attività vivaistica i cui impianti arborei sono stati
interessati dall’infezione di “Erwinia amylovora”,
fuoco batterico delle pomacee, è concesso un aiuto per indennizzare
i mancati redditi e i maggiori oneri conseguenti ai provvedimenti
restrittivi dell’attività disposti dall’autorità
fitosanitaria.
2. L’aiuto è concesso nella misura massima dell’ottanta
per cento dei danni indiretti subiti dall’azienda ed interviene
quando l’incidenza del danno sull’attività economica
dell’impresa è almeno pari o superiore al trenta per cento.
3. Per far fronte all’onere di cui al presente articolo è
previsto uno stanziamento di euro 1.000.000,00 per l’esercizio
finanziario 2004 (u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie
delle colture agricole”).
4. L’attuazione del presente articolo è subordinata
all’acquisizione del parere di conformità da parte della
Commissione Europa ai sensi dell’articolo 88 del Trattato.
Art. 15 - Contributo
straordinario per le spese di primo insediamento a Verona
dell’Autority nazionale per la sicurezza alimentare.
1. Per le spese di primo insediamento nel Comune di Verona
dell’Autority nazionale per la sicurezza alimentare, la Giunta
regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di
euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0046 “Servizi alle imprese e alla
collettività rurale”).
2. Le modalità per l’erogazione del contributo sono definite
con apposito protocollo di intesa tra la Giunta regionale e gli enti
interessati.
Art. 16 - Piano di
monitoraggio per la ricerca di aflatossine nel latte.
1. Al fine di aumentare il livello della qualità di sicurezza del
latte e dei prodotti lattiero caseari esitati al consumo umano, la Giunta
regionale per il tramite della associazione regionale produttori latte e
degli enti strumentali della regione, predispone, nell’ambito del
piano triennale per la sicurezza alimentare, un progetto di monitoraggio
per la ricerca di aflatossine da effettuarsi presso le aziende
produttrici di latte.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere aiuti nella misura
massima del 60 per cento delle spese ammissibili per le analisi di
laboratorio previste dal progetto di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, un disciplinare che stabilisce criteri e
sistemi di controllo al fine di garantire la salubrità degli
alimenti destinati alle persone e anche agli animali.
4. Viene istituito un fondo apposito per la ricerca finalizzata a
stabilire e prevenire fattori di rischio nel sistema alimentare.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0031
“Servizi a favore delle produzioni zootecniche”).
1. Il comma 1 dell’
articolo 3 della
legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come
modificato dall’articolo 13 della
legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ,
è sostituito dal seguente:
omissis (
9)
2. Dopo il comma 1 dell’
articolo 3 della
legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 ,
è inserito il seguente comma:
omissis (
10)
3. Il comma 2 dell’
articolo 3 della
legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come
modificato dall’articolo 13 della
legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ,
è sostituito dal seguente:
omissis (
11)
4. Al comma 3 dell’articolo 3 della
legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come
modificato dall’articolo 13 della
legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ,
dopo le parole :
”fino a 15.000 abitanti” sono inserite
le parole
“ e gli Enti di gestione di cui al comma 1
bis”; dopo le parole:
“ base dati” sono
soppresse le parole:
“ di cui al comma 1 e connesse spese
per consulenze tecniche”.
5. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2004, si provvede
con le risorse allocate all’u.p.b. U0085 “Studi, ricerche ed
indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione
2004. (
12)
Art. 18 – Spese per
l'attuazione del Sistema informativo territoriale.
1. La Giunta regionale , in armonia con gli obiettivi programmatici e
secondo le finalità previste dal "Terzo programma di attuazione"
approvato ai sensi della
legge regionale 16 luglio 1976, n. 28
“Formazione della Carta tecnica regionale”, promuove la
creazione e lo sviluppo del Sistema informativo territoriale (SIT) che si
relaziona con il Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV),
strumento informatico e informativo finalizzato alla raccolta,
elaborazione e diffusione delle informazioni relative agli aspetti fisici
e morfologici, ambientali e socio-economici dei dati territoriali.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati
in euro 150.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte per euro
75.000,00 con le risorse allocate all’u.p.b. U0085 "Studi, ricerche
ed indagini al servizio del territorio" e per euro 75.000,00 con le
risorse allocate all’u.p.b. U0087 “Interventi per
l’assetto territoriale” del bilancio di previsione 2004.
Art. 19 –
Partecipazione regionale ad una costituenda società per favorire la
realizzazione e la gestione dell’area ecologicamente attrezzata di
Porto Marghera.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, tramite la
finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., alla costituenda
società mista a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione
paritaria e complessivamente maggioritaria del Comune di Venezia e della
Regione, al fine di promuovere la bonifica del sito di interesse
nazionale di Porto Marghera, individuato ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la realizzazione di
infrastrutture per l’area produttiva di Porto Marghera, nonché
la sua gestione quale area ecologicamente attrezzata, per migliorare gli
standard ambientali di processo e di prodotto, anche mediante processi
integrati di trattamento e recupero di rifiuti industriali e materie
seconde.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la società promuove:
a) la realizzazione di impianti ed infrastrutture;
b) la predisposizione e l’integrazione di studi tecnici e ricerche
di mercato sulle tecnologie utili e convenienti per gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica dell’area e per i servizi
ambientali in generale;
c) la progettazione e realizzazione di singoli interventi di
caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, trasformazione,
valorizzazione e commercializzazione delle aree;
d) la stipula di convenzioni con la Regione del Veneto per la
predisposizione e la realizzazione di particolari programmi o progetti di
attività riguardanti il sito di Porto Marghera;
e) la partecipazione della popolazione alle scelte da attuare a Porto
Marghera, attraverso forme di coinvolgimento che assicurino
l’informazione e la consultazione, secondo la metodologia ed i
principi di Agenda 21.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati
in euro 100.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte mediante
l’utilizzo delle risorse allocate all’u.p.b. U0065
“Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di
previsione 2004.
Art. 20 – Modifiche
alla legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca,
coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Dopo il comma 2 dell’
articolo 15 della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:
omissis (
13)
2. omissis (
14)
3. Nella lettera a) del comma 1 dell’
articolo 17 e nel
comma 3 dell’
articolo 52 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
le parole
“della portata” sono sostituite dalle parole
“dei volumi”.
4. La lettera b) del comma 2 dell’
articolo 13 della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, è così
modificata:
omissis (
15)
5. Nell’
articolo 15 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e
successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente
comma 6 bis:
omissis (
16)
6. Nel comma 1 dell’
articolo 49 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e
successive modificazioni, dopo le parole
“e termali”
aggiungere
“o altra struttura regionale”.
Art. 21 – Modifiche
alla legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell’
articolo 82 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
sono aggiunti i seguenti commi 2 bis ed 2 ter:
omissis (
17)
2. Dopo il comma 1 dell’
articolo 83 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
è aggiunto il seguente comma 1 bis:
omissis (
18)
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, tutte le derivazioni di
acque sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura
dei volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di
derivazione deve indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le
modalità di comunicazione o visura dei dati misurati per cui il
concessionario deve attenersi.
4. Dopo il comma 3 dell’
articolo 84, della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
è aggiunto il seguente comma 3 bis:
omissis (
19)
5. Dopo il comma 4 dell’
articolo 83 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
è aggiunto il seguente comma 4 bis:
omissis (
20)
6. Agli oneri necessari per l’applicazione del presente articolo si
provvede con le risorse allocate all’u.p.b. U0102 “Studi,
monitoraggio e controllo per la difesa del suolo”.
Art. 22 - Interventi per il
risanamento del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino.
1. Al fine di dare soluzione ai problemi ambientali del fiume Fratta
Gorzone e del suo bacino, la Giunta regionale promuove l'esecuzione delle
seguenti attività:
a) completamento del censimento per l'individuazione di tutte le fonti di
inquinamento;
b) monitoraggio costante qualitativo-quantitativo delle acque
superficiali e di quelle di falda;
c) prevenzione ed abbattimento degli inquinanti nei processi produttivi e
di quelli relativi alla produzione conciaria in particolare;
d) interventi di miglioramento dell'efficacia di depurazione degli
scarichi mediante il miglioramento delle reti fognarie e degli impianti
di depurazione sia pubblici che privati;
e) riduzione dell'utilizzo di acque di falda per uso industriale,
compresi gli interventi per favorire il riciclo ed il riutilizzo di acqua
nei processi industriali;
f) interventi di riqualificazione ambientale, compresa la bonifica delle
discariche per fanghi di depurazione esistenti nel bacino e dei corsi
d'acqua interessati;
g) interventi di sperimentazione, compresa la realizzazione di iniziative
tecnologiche ed impianti pilota.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta
regionale è autorizzata a:
a) tenere in particolare evidenza nei finanziamenti delle leggi regionali
di settore le domande che rientrano nelle finalità di cui al comma
1;
b) promuovere la stipula di una apposito Accordo integrativo all'Accordo
di Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata
delle risorse idriche (APQ2), sottoscritto dalla Regione del Veneto e dai
Ministeri competenti in data 23 dicembre 2002;
c) promuovere la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione, le
Province interessate, le Autorità d’ambito territoriale
ottimale (AATO) competenti territorialmente, le associazioni di
categoria, che definisca il programma degli interventi urgenti e di
relativi impegni delle parti per il triennio 2004-2006.
3. Per i fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro
5.000.000,00 per anno, nel triennio 2004-2006 (u.p.b. U0117 "Fognature ed
impianti di depurazione").
Art. 23 - Redazione di un
Master Plan per il coordinamento degli interventi in materia di
salvaguardia del territorio, recupero e protezione ambientale.
1. La Regione del Veneto, nella consapevolezza che la questione
ambientale è strettamente connessa alla questione sociale ed
economica, per cui va affermata un'idea di sostenibilità che assume
la dimensione sociale e quindi la qualità della vita come cardine
dell'equilibrio ambiente-economia, assume come strumento di intervento la
programmazione globale degli interventi di salvaguardia del territorio e
di recupero e protezione ambientale diretti in particolare alla tutela
del sistema idro-geologico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta,
sentite le competenti Commissioni consiliari, un Master Plan che deve
interessare la riorganizzazione globale della gestione del territorio ivi
compresa la gestione del ciclo integrato dell'acqua e relaziona
periodicamente alle competenti Commissioni consiliari sullo stato di
attuazione.
3. Il Master Plan deve prevedere un'organizzazione di progetto che
costituirà la struttura di lavoro operativo, di coordinamento, di
verifica e di controllo delle attività di piano, definendo poi le
attività previste e i relativi programmi temporali.
4. Il Master Plan deve, inoltre, rapportarsi organicamente con tutti i
piani, progetti ed iniziative in corso o previsti da enti regionali, di
bonifica o da enti locali che possono ragionevolmente avere connessioni
con gli obiettivi sopra definiti.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2004 si provvede con i
proventi derivanti dalla gestione del demanio idrico (u.p.b. U0102
"Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo").
Art. 24 - Nuove norme per la
disciplina della attività di cava.
1. omissis (
21) (
22)
2. Non sono consentite autorizzazioni o concessioni di cava o
miglioramento fondiario con asporto di materiale, sulle aree interessate
dalla presenza di dune fossili soggette a tutela paesaggistica, così
come indicate sulla tavola 2 del Piano territoriale regionale di
coordinamento (PTRC) ed ubicate nei comuni di Ariano Polesine, Porto
Viro, Rosolina. Le concessioni od autorizzazioni in atto, per la parte
relativa a tali aree, sono revocate a far data dall'entrata in vigore
della presente legge, fermo restando per i titolari l'obbligo alla
ricomposizione ambientale, da effettuarsi con le modalità indicate
dalla direzione regionale competente e prescritte dalla Giunta regionale.
3. I lavori di miglioramento fondiario autorizzati senza termini di
scadenza temporale, devono essere ultimati entro e non oltre il 30
settembre 2004. In caso di mancata ultimazione dei lavori
l'autorizzazione comunque decade.
4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo quantificati
in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b.
U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali".
Art. 25 – Fondo di
rotazione per interventi urgenti di protezione civile.
Art. 26 - Definizione
agevolata del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi.
1. In applicazione dell’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, gli interessi e
le sanzioni dovuti fino al 31 dicembre 2001 dagli enti pubblici e dalle
società ad integrale capitale pubblico, esercenti attività di
discarica autorizzata, per l’omesso versamento del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, a seguito di procedure
di accertamento, possono essere definiti con il versamento del tributo
omesso e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, vigente
all’entrata in vigore della presente legge, con maturazione giorno
per giorno, purché il pagamento avvenga entro il termine di dodici
mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al
presente articolo, presentano una domanda alla struttura competente,
chiedendo la definizione secondo quanto previsto nel comma 1 entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 27 – Sistema
ferroviario metropolitano regionale (SFMR).
1. Per il completamento delle opere connesse alla realizzazione del
I° stralcio del Sistema ferroviario metropolitano regionale è
autorizzata nel triennio 2004/2006 una spesa complessiva pari ad euro
113.000.000,00 ripartita in euro 40.000.000,00 per il 2004, euro
38.000.000,00 per il 2005 e euro 35.000.000,00 per il 2006 (u.p.b. U0133
“Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR”).
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applica la
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche”.
Art. 28 – Modifica
dell'articolo 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003".
1. Al comma 1 dell'
articolo 30 della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003" le parole "
entro il
31 dicembre 1997" sono sostituite dalle parole "
fino al 31
dicembre 1998" e le parole
"30 settembre 2003" sono sostituite
dalle parole "
30 settembre 2004".
Art. 29 – Disposizioni
relative al termine previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre
1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della
sicurezza stradale” e successive modificazioni.
Art. 30 – Modifica
dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8
"Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle
attrezzature nel settore dei trasporti" e successive modificazioni.
Art. 31 - Modifica della
legge regionale 28
gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento
delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei
trasporti” in materia di trasferimento merci su rotaia.
Art. 32 – Prestazioni
socio-sanitarie per l’assistenza di persone non autosufficienti in
strutture residenziali accreditate.
1. Le prestazioni sanitarie per l’assistenza di persone non
autosufficienti in strutture residenziali accreditate, con oneri a carico
del Servizio sanitario nazionale (SSN) e gestite da istituzioni pubbliche
o private
, sono a carico dell’Azienda ULSS nella quale la
persona risulta iscritta al momento dell’ingresso,
indipendentemente dalla variazione dell’iscrizione anagrafica
successivamente intervenuta a termini di legge o regolamento.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta
regionale sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei
livelli essenziali di assistenza (LEA).
3. Per le prestazioni sociali si applica l’
articolo 13 bis
della
legge
regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano socio-sanitario
regionale per il triennio 1996-1998” e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti
delle persone provenienti da Aziende ULSS e da comuni situati al di fuori
del territorio regionale.
5. Congiuntamente alle procedure di accreditamento previste dalla
legge regionale 16
agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore socio
sanitario, entro il primo semestre di ciascun anno a valere per
l’esercizio successivo, possono proporre alla Giunta regionale un
elenco di servizi di benessere strutturali, ambientali e personali
ulteriori a quelle ordinariamente dovute, come previste nella Carta dei
servizi di ciascuna struttura residenziale accreditata, nonché i
corrispettivi applicabili, da erogarsi a richiesta di parte e con onere a
carico totale ed esclusivo dell’interessato, secondo un contratto
tipo da stipularsi con l’ente gestore proponente.
6. La Giunta regionale definisce annualmente, in riferimento
all’esercizio successivo, l’elenco delle prestazioni e dei
corrispettivi di riferimento e approva, altresì, il contratto tipo
di cui al comma 5, con esclusione di oneri a carico del bilancio
regionale; agli attuali ospiti delle strutture residenziali accreditate
si applicano le condizioni di miglior favore.
7. Al fine di agevolare la composizione del contenzioso giudiziario
pendente nel settore socio-sanitario, la Giunta regionale concede
contributi straordinari finalizzati a favorire l’iniziativa delle
parti volta a definire in via transattiva le controversie, secondo i
criteri indicati ai commi 1, 2, 3 e 4.
8. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con
proprio provvedimento definisce criteri e modalità per
l’erogazione dei contributi straordinari di cui al comma 7.
9. Per l’attuazione del comma 7 si utilizzano le risorse allocate
nell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la
sanità” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale
2004/2006.
Art. 33 – Criteri di
accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti.
1. L’accesso alle agevolazioni ed
alle provvidenze economiche di carattere assistenziale e socio-sanitario,
escluso l’accesso al contributo sanitario nelle strutture extra
ospedaliere, destinate dalla Regione del Veneto a beneficio di persone in
condizioni di non autosufficienza, accertata secondo la normativa
regionale vigente, è operata in riferimento alla situazione
economica del nucleo familiare in cui vive la persona medesima, così
come definita dai parametri ISEE stabiliti dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge
27 dicembre 1997, n. 449” e successive modifiche, nonché dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 e
successive modifiche.
2. L’accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche
regionali a favore di persone disabili, è operata in riferimento
alla situazione economica della singola persona disabile determinata ai
sensi dell’articolo 1 bis, comma 7, del DPCM n. 221/1999.
3. La Giunta regionale, ai fini dell’ammissione alle agevolazioni
ed alle provvidenze economiche di cui al presente articolo, stabilisce,
con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione regionale, i
limiti e le fasce di reddito dei richiedenti per l’accesso ai
benefici.
4. Le agevolazioni e le provvidenze di cui al presente articolo si
conformano a criteri di eguaglianza e non discriminazione
nell’accesso nonché di progressività rispetto al reddito.
4 bis. Le strutture residenziali accreditate gestite da istituzioni
pubbliche o private che erogano i servizi di cui al presente articolo non
possono richiedere il versamento di una cauzione ai fini
dell’accesso alle prestazioni erogate dalla struttura stessa.
(
25)
Art. 34 - Indirizzi per
l’assistenza delle persone non autosufficienti.
Art. 35 - Disposizioni in
materia di sistema integrato di interventi e servizi socio sanitari.
1. L'erogazione delle prestazioni assistenziali e riabilitative nelle
strutture semiresidenziali a favore dei disabili fisici o psichici,
certificati ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate", non è soggetta a compartecipazione
della spesa sociale (u.p.b. U0152 "Servizi a favore delle persone
disabili, adulte ed anziane").
Art. 36 – Contributi
per l'adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi nel
settore socio-sanitario.
1. omissis (
27)
2. omissis (
28)
3. omissis (
29)
4. omissis (
30)
5. omissis (
31)
6. omissis (
32)
7. omissis (
33)
8. Sono abrogati:
a) le lettere c), d), e), f), g) del primo comma dell’
articolo 11 della
legge regionale 9
giugno 1975, n. 72 “Interventi regionali per la realizzazione e
il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone
anziane”, come sostituito dall’articolo 4 della
legge regionale 21 giugno
1979, n. 45 ;
b) l’
articolo 12 della
legge regionale 10 settembre 1982, n. 48
“Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di
spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle
procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della
legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984” come
modificato dall’articolo 32 della
legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ;
c) la
legge
regionale 18 dicembre 1986, n. 51 “Interventi regionali per la
realizzazione e riqualificazione di strutture
educativo-assistenziali” e successive modificazioni;
d) gli
articoli
1,
2,
3 della
legge regionale 4
giugno 1987, n. 26 “Provvidenze straordinarie a favore delle
persone anziane” come modificata dall’articolo 5 della
legge regionale 12
settembre 1997, n. 37 ;
e) l’
articolo 11 della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 43
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 1993”;
f) l’
articolo 15 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 58
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 1994”.
Art. 37 – Modifiche
alla legge
regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il
riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in
materia sanitaria", così come modificato dal Decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517”.
Art. 38 - Rapporti con
l'organizzazione mondiale della sanità (OMS).
1. I costi per la gestione e il funzionamento della sede OMS a Venezia
sono imputati alla u.p.b. U0021 "Gestione dei beni mobili" e alla u.p.b.
U0025 "Beni ed opere immobiliari" liberando così le risorse della
quota del fondo sanitario impiegata finora per tale finalità (u.p.b.
U0140 "Obiettivi di piano per la sanità").
Art. 39 - Disposizioni in
materia di poli ospedalieri unici.
1. In attuazione della programmazione, al fine di pervenire a soluzioni
idonee a garantire qualità, efficienza ed economicità
nell'erogazione dei servizi sanitari ed ospedalieri, la realizzazione dei
poli ospedalieri unici è proposta dalla Giunta regionale sentita la
Conferenza dei Sindaci dell'ULSS interessata e sottoposta a parere della
competente Commissione consiliare (u.p.b. U0145 "Patrimonio sanitario
mobiliare ed immobiliare").
Art. 40 - Realizzazione di
un centro regionale sulla sclerosi multipla.
1. La Giunta regionale è autorizzata
ad avviare uno specifico progetto finalizzato alla realizzazione di un
centro regionale sulla sclerosi multipla e sclerosi laterale amiotrofica.
2. Il progetto di cui al comma 1 prevede l’accoglienza residenziale
delle persone bisognose di assistenza sino alla copertura massima della
disponibilità della struttura.
3. Agli oneri del presente articolo si fa fronte mediante le risorse
allocate all’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la
sanità”. (
35)
Art. 41 - Modifica degli
articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6
"Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che
applicano il metodo Doman o Vojta", come modificata dalla legge regionale 19 dicembre
2003, n. 41 .
Art. 42 - Contributi per la
sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM.
1. La Regione del Veneto interviene con un contributo di euro 150.000,00
per la prosecuzione gratuita della sorveglianza sanitaria degli ex
esposti, anche successivamente alla pubblicazione del report finale della
sperimentazione ultimata nel 2002.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate
all'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità".
Art. 43 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
"Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino
della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".
Art. 44 – Intervento
per la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade
Center.
1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la realizzazione del
progetto per la collocazione del frammento della Torre sud del World
Trade Center, donato dal Dipartimento di Stato di New York, presso i
giardini delle Porte Contarine in Comune di Padova.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per
l'affidamento dell’incarico e per la realizzazione del progetto,
nonché la quota di contributo straordinario da assegnare al Comune
di Padova per la valorizzazione e sistemazione dell'area interessata.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro
1.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0171
"Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" del bilancio di
previsione 2004.
[Art. 45 – Interventi
regionali per l'arte contemporanea. (37)
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative per
la diffusione dell’arte contemporanea nel territorio regionale in
applicazione del “Patto per l’arte contemporanea”.
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 150.000,00 euro per
l’anno 2004 si fa fronte mediante l’utilizzo degli
stanziamenti allocati all’u.p.b. U0169 “Manifestazioni e
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2004. ]
Art. 46 – Interventi
per le celebrazioni del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro
(1604 - 2004).
1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre un programma di
iniziative per la celebrazione del quarto centenario del taglio del Po di
Porto Viro per la valorizzazione degli aspetti idraulici, scientifici,
storico-politici e culturali dell’opera.
2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un comitato
scientifico composto da cinque esperti di cui tre designati dal Consiglio
regionale.
3. Le funzioni di segretario del comitato scientifico sono svolte da un
funzionario della struttura regionale competente in materia di cultura.
4. Ai componenti esterni del comitato scientifico è corrisposta una
indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista
dall’
articolo 187 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione” e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro
250.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse
allocate all’u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni
culturali” del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
Art. 47 - Costituzione di
una fondazione culturale nel comune di Rovigo. (38)
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari per la costituzione, con il comune di Rovigo e altri soggetti
pubblici e privati, di una fondazione di diritto privato, con lo scopo di
sviluppare e diffondere la cultura nel comune e nella provincia di
Rovigo.
2. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1
è condizionata alla presenza, nel consiglio di amministrazione della
fondazione, di un rappresentante della Regione nominato dal Presidente
della Giunta regionale.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di
euro 100.000,00 (u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni
culturali”).
Art. 48 – Modifiche
della legge
regionale 6 aprile 1999, n. 13 “Interventi regionali per i
patti territoriali” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’
articolo 3 della
legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 ,
come modificato dall’articolo 29 della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ,
dopo le parole:
“del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,” sono inserite le seguenti parole
“e della
delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26 “Regionalizzazione dei patti
territoriali”,”.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’
articolo 6 della
legge regionale 6
aprile 1999, n. 13 , come modificato dall’articolo 29 della
legge regionale 14
gennaio 2003, n. 3 , è inserita la seguente:
omissis (
39)
3. Dopo il comma 3 dell’
articolo 6 della
legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 ,
come modificato dall’articolo 29 della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ,
sono inseriti i seguenti:
omissis (
40)
Art. 49 – Modifiche
alla legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e
della contabilità della Regione”
Art. 50 - Ricapitalizzazione
della Veneto Sviluppo S.p.A. e modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
“Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
Art. 51 - Modifiche della
legge regionale 7
aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate
nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi
dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive
modificazioni”.
1. Al comma 6, lettera a), dell’
articolo 3 della
legge regionale 7
aprile 1994, n. 18 , come da ultimo modificato dall’articolo 35
della
legge
regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , la frase
“nel limite
massimo rispettivamente del dieci per cento e del venti per cento
rispetto all’importo complessivo dell’investimento”
è sostituita con
“destinati alle attività
imprenditoriali agevolate della presente legge”.
2. Il comma 6 bis dell’
articolo 3 della
legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 ,
come aggiunto dall’articolo 35 della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ,
è così sostituito:
omissis (
43)
Art. 52 - Contributi alle
Comunità montane per gli oneri sostenuti per il personale trasferito
dai Consorzi forestali soppressi ai sensi dell’articolo 12, comma
1, della legge
regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e
il funzionamento delle Comunità montane”.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario di euro 310.500,00 alle Comunità montane interessate
per gli oneri da queste sostenuti negli anni 2002, 2003, 2004 per il
personale trasferito dai Consorzi forestali soppressi ai sensi
dell’
articolo 12, comma 1, della
legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 ,
abrogato dall’articolo 18 della
legge regionale 9 settembre 1999, n. 39
(u.p.b. U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti
locali”).
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale determina i criteri per la ripartizione e
l’erogazione del contributo di cui al comma 1 alle Comunità
montane aventi diritto, tenuto conto, per gli anni 2002 e 2003, della
spesa da queste sostenuta per il personale in servizio dei disciolti
Consorzi forestali, nonché della spesa che le medesime Comunità
prevedono, allo stesso titolo, di sostenere nell’anno 2004.
Art. 53 - Partecipazione in
qualità di socio della Regione del Veneto alla Fondazione la Casa
Onlus di Padova.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari per aderire in qualità di socio alla Fondazione “La
Casa” Onlus con sede a Padova cui hanno già aderito la Camera
di commercio di Padova, le amministrazioni provinciali di Padova, Rovigo
e Venezia, la Banca Popolare Etica, soggetti del terzo settore
nonché alcuni comuni veneti, rivolta a rimuovere il disagio
abitativo e realizzare iniziative di accoglienza abitativa per la
mobilità dei lavoratori, di rientro degli emigrati veneti, di
inserimento ed integrazione degli immigrati extra comunitari e delle loro
famiglie regolarmente presenti nel territorio.
2. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo, comprensivo
dell'adesione, di euro 250.000,00 per l'esercizio 2004 (u.p.b. U0079
"Azioni nel campo delle abitazioni"). Per gli esercizi successivi si
provvede con legge di bilancio.
Art. 54 - Gestione dei corsi
per l'obbligo formativo.
1. A tutti gli enti accreditati in obbligo formativo per la gestione dei
corsi in apprendistato è riconosciuto il medesimo parametro di costo
orario.
Art. 55 - Modifica della
legge regionale 30
ottobre 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione
professionale e organizzazione delle politiche regionali del
lavoro” e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 56 - Disposizioni
relative alla legge
regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi
regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e
servizi innovativi".
1. L'ammontare previsto all'u.p.b. U0148 "Servizi ed interventi per lo
sviluppo sociale della famiglia" è incrementato di euro 4.850.000,00
per i contributi in conto gestione di cui all'
articolo 27 della
legge regionale 23
aprile 1990, n. 32 .
Art. 57 - Interventi di
promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta.
1. La Giunta regionale, al fine di concorrere ad elevare la qualità
della scuola veneta, in coerenza con il processo di riforma e con gli
orientamenti programmatici generali, promuove, favorisce e sostiene
iniziative e progetti di ricerca-azione, di formazione-aggiornamento, di
sperimentazione didattica, di innovazione tecnologica, di integrazione,
di sensibilizzazione, direttamente o in collaborazione con associazioni,
enti, istituzioni, università, altri soggetti o istituzioni
scolastiche pubbliche e paritarie, singole o in rete tra loro.
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente entro il 1° marzo,
sentita la competente Commissione consiliare, gli indirizzi e i settori
d’intervento sui quali articolare le azioni previste dal comma 1.
3. In applicazione degli indirizzi e dei settori d’intervento
individuati secondo le modalità stabilite dal comma 2, la Giunta
regionale approva, anche con più atti deliberativi, il programma
delle iniziative.
4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di euro 300.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0172
“Interventi per il diritto allo studio”). (
45)
Art. 58 - Contributo alla
Fondazione Studi Universitari Vicenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione
Studi Universitari di Vicenza, un contributo straordinario di euro
250.000,00 per l’avvio dei nuovi corsi di laurea in Meccatronica e
in Micromeccanica in collaborazione con l’Università degli
Studi di Padova (u.p.b. U0172 “Interventi per il diritto allo
studio”).
Art. 59 - Disposizioni in
materia di diritto allo studio non universitario.
Art. 60 - Contributo
straordinario a favore della Scuola del Vetro Abate Zanetti di
Murano.
1. Al fine di garantire la continuità della tradizione artistica del
vetro di Murano e di sostenere i giovani che si dedicano
all'apprendimento delle tecniche artigianali di lavorazione del vetro la
Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di euro 100.000,00 per l'anno 2004 alla Scuola Abate
Zanetti di Murano.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate
all'u.p.b. U0175 "Formazione professionale" mediante riduzione
dell'u.p.b. U0029 "Attività di supporto al ciclo della
programmazione" del bilancio di previsione 2004.
Art. 61 - Intervento per la
scolarizzazione di audiolesi di origine veneta provenienti
dall’Argentina.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare un progetto
finalizzato a consentire ad un numero di otto audiolesi di origine veneta
o italiana residenti in Argentina il conseguimento del diploma di
ragioniere o geometra.
2. Per la predisposizione e la gestione del progetto nonché per il
reperimento delle strutture scolastiche e alloggiative, la Giunta
regionale si avvale dell’Istituto Statale di Istruzione
Specializzata per Sordi (ISISS) - ITCG Magarotto e del Convitto Statale
per Sordi con sede a Padova.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di euro 350.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0172
“Interventi per il diritto allo studio”).
Art. 62 - Politiche di pari
opportunità: centri risorse.
1. La Giunta regionale nell'ambito delle politiche a sostegno delle pari
opportunità è autorizzata ad erogare agli enti locali
contributi per sostenere servizi permanenti a sostegno delle pari
opportunità, come gli sportelli donne e o i centri risorse.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la
Commissione pari opportunità regionale, definisce i criteri e le
modalità per l'accesso ai finanziamenti.
3. Per gli oneri del presente articolo è autorizzata per l'anno 2004
la spesa di euro 200.000,00 da imputare all'u.p.b. U0013 "Diritti umani,
cooperazione e solidarietà internazionale".
Art. 63 - Disposizioni in
materia di attività sportiva nelle scuole.
1. omissis (
47)
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una
spesa di euro 1.500.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0178
“Iniziative per lo sviluppo dello sport”).
Art. 64 - Contributo alla
Comunità ebraica di Padova per il ripristino dei Cimiteri Ebraici di
Padova e Rovigo.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito degli interventi di
conservazione e tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale
dei cimiteri ebraici di Padova e Rovigo, concede alla Comunità
ebraica di Padova un contributo di euro 700.000,00 per l’esercizio
2004 e di euro 650.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 (u.p.b.
U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).
Art. 65 - Interventi urgenti
per il recupero della Chiesa degli Eremitani.
1. la Regione del Veneto, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 4 del proprio Statuto, promuove ed incentiva il
recupero del complesso artistico ed architettonico della Chiesa degli
Eremitani di Padova mediante:
a) un contributo alla Parrocchia dei S.S. Filippo e Giacomo degli
Eremitani per il restauro e la conservazione dell’edificio e del
patrimonio artistico ivi conservato;
b) un finanziamento per la realizzazione di uno studio volto ad accertare
la possibilità di recupero degli affreschi di Andrea Mantegna nella
cappella Ovetari.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a)
è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l’esercizio 2004
ed euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 (u.p.b. U0171
“Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).
3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b)
è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’esercizio 2004
(u.p.b. U0171 “ Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di
culto”).
Art. 66 - Costruzione di una
scuola materna ed elementare in Piove di Sacco.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di
euro 650.000,00 alla Fondazione S. Capitanio di Piove di Sacco per la
costruzione della Scuola Cattolica Materna ed Elementare (u.p.b. U0150
“Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della
famiglia”).
2. Il contributo regionale di cui al comma 1 viene assegnato secondo le
modalità previste dall’
articolo 54 della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche”.
Art. 67 - Contributo
straordinario al Comune di Vazzola (TV) per interventi di recupero del
sito storico - architettonico di Borgo Malanotte.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario al Comune di Vazzola di euro 600.000,00 per opere di
urbanizzazione e recupero del sito storico-architettonico di Borgo
Malanotte (u.p.b. U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale
pubblica”).
Art. 68 - Contributo
straordinario per il comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
1. Al fine di favorire il rilancio dell’economia della Valpolicella
attraverso la riqualificazione dell’area del quartiere fieristico,
già sede della “marmo-macchine” attualmente trasferita
all’Ente Fiera di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere al Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella un contributo
straordinario in conto capitale di euro 500.000,00 (u.p.b. U0052
“Interventi strutturali per la promozione fieristica”) da
destinarsi al risanamento degli edifici del quartiere fieristico.
Art. 69 - Contributo al
Comune di S. Zeno di Montagna per l’impianto di risalita Prada
Costabella.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0130 “Interventi
strutturali nel settore dei trasporti”) al Comune di S. Zeno di
Montagna per ammodernamento dell’impianto di risalita Prada
Costabella.
Art. 70 - Modifiche alla
legge regionale 22
giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento
amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto
orientale” e successive modificazioni.
Art. 71 - Contributo
straordinario ai Comitati e Federazioni delle Associazioni dei Veneti nel
Mondo.
1. Nell’ambito delle finalità previste dall’
articolo 18 della
legge regionale 9
gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e
agevolazioni per il loro rientro”, la Giunta regionale concede un
contributo straordinario per l’anno 2004 ai Comitati e alle
Federazioni delle Associazioni dei Veneti nel Mondo riconosciute dalla
Regione, finalizzato alla promozione di interscambi giovanili e progetti
di formazione professionale, quantificato in euro 250.000,00 (u.p.b.
U0170 “Iniziative per gli emigrati veneti”).
Art. 72 –
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
TABELLE OMESSE
Note
(
1) Vedi modifiche apportate
all'art. 1
legge
regionale 2 dicembre 1991, n. 30 .
(
2) Articolo abrogato da comma 4
art. 6
legge
regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
(
3) Vedi modifiche apportate
all'art. 8
legge
regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
(
4) Articolo abrogato da lett. h)
comma 1 art. 17
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 ,
con decorrenza di effetti dalla X° legislatura regionale.
(
5) Vedi modifiche apportate
all'art. 14
legge
regionale 6 giugno 1988, n. 28 .
(
6) Vedi modifiche apportate
all'art. 3
legge
regionale 9 agosto 1988, n. 42 .
(
7) Vedi modifiche apportate
all'art. 7
legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(
8) Vedi modifiche apportate
all'art. 1
legge
regionale 12 aprile 1999, n. 19 .
(
9) Vedi modifiche apportate
all'articolo 3
legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 .
(
10) Vedi modifiche apportate
all'art. 3
legge
regionale 5 maggio 1998, n. 21 .
(
11) Vedi modifiche apportate
all'art. 3
legge
regionale 5 maggio 1998, n. 21 .
(
12) L’art. 3 della
legge regionale 5
maggio 1998, n. 21 è stato abrogato da art. 49 comma 1 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 , con decorrenza dal 22 ottobre 2004 data di
pubblicazione nel BUR n. 105/2004 della deliberazione della Giunta
regionale n. 3178/2004 con la quale sono stati adottati i provvedimenti
previsti dall’art. 50 comma 1 della medesima legge regionale.
(
13) Vedi modifiche apportate
all'art. 15
legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(
14) Comma abrogato da comma 2
art. 3
legge
regionale 18 settembre 2009, n. 22 .
(
15) Vedi modifiche apportate
all'art. 13
legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(
16) Vedi modifiche apportate
all'art. 15
legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(
17) Vedi modifiche apportate
all'art. 82
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(
18) Vedi modifiche apportate
all'art. 83
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(
19) Vedi modifiche apportate
all'art. 84
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(
20) Vedi modifiche apportate
all'art. 83
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(
21) Comma abrogato da lett.
s) comma 4 dell’articolo 36 della
legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
(
22) La presente disciplina
non si applica ai progetti di ampliamento previsti e disciplinati
dall’art. 95 recante “Prime disposizioni in materia di
pianificazione regionale delle attività di cava” per effetto
del comma 8 dell’articolo 95 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
23) Articolo abrogato da
lett. h) comma 3 articolo 32 della
legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 .
(
24) Vedi modifiche apportate
all'art. 2
legge
regionale 28 gennaio 1982, n. 8 .
(
25) Comma inserito da comma 1
art. 19
legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 . L’art. 19 comma 2 della
legge regionale 6
aprile 2012, n. 13 dispone che “2. Entro centoventi giorni
dalla entrata in vigore della presente legge (9 agosto 2012), gli
erogatori dei servizi di cui al comma 1 uniformano i propri regolamenti a
quanto stabilito dal medesimo comma 1.”.
(
26) Articolo abrogato da
lett. b) comma 1 art. 9
legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 .
(
27) Comma abrogato da art. 8,
comma 7,
legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
(
28) Comma abrogato da art. 8,
comma 7,
legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
(
29) Comma abrogato da art. 8,
comma 7,
legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
(
30) Comma abrogato da art. 8,
comma 7,
legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
(
31) Comma abrogato da art. 8,
comma 7,
legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
(
32) Comma abrogato da art. 8,
comma 7,
legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
(
33) Comma abrogato da art. 8,
comma 7,
legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
(
34) Vedi modifiche apportate
all'art. 26
legge
regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
(
35) L’articolo 8 della
legge regionale 3
febbraio 2006, n. 2 ha integrato lo stanziamento, ha dettato
disposizioni attuative ed ha previsto la presentazione di una relazione
alla competente commissione consiliare entro il 30 settembre di ogni
anno; in precedenza vedi l’articolo 20 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n.
9 .
(
36) Vedi modifiche apportate
all'art. 11
legge
regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
(
37) L’articolo deve
intendersi abrogato in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della
legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
(
38) Vedi articolo 21, comma
1, della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ai sensi del quale: “per
rendere più omogenea ed efficace la politica regionale con
particolare attenzione alla divulgazione, promozione e valorizzazione del
patrimonio storico, culturale, ambientale ed artistico del territorio,
nonché allo scopo di razionalizzare la compresenza di fondazioni a
partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo, avuto
riguardo agli enti partecipanti alla Fondazione Rovigo Cultura e alla
Fondazione Ca’ Vendramin, delle quali la Regione è socio
fondatore, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure
ritenute più idonee per giungere alla costituzione di un unico
soggetto di riferimento nel territorio.”.
(
39) Vedi modifiche apportate
all'art. 6
legge
regionale 6 aprile 1999, n. 13 .
(
40) Vedi modifiche apportate
all'art. 6
legge
regionale 6 aprile 1999, n. 13 .
(
41) Vedi modifiche apportate
all'art. 51
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
(
42) Vedi modifiche apportate
all'art. 8
legge
regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
(
43) Vedi modifiche apportate
all'art. 3
legge
regionale 7 aprile 1994, n. 18 .
(
44) Articolo abrogato da
lett. d) comma 1 dell’articolo 25 della
legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 .
(
45) Vedi l’articolo 8
della
legge
regionale 19 febbraio 2007, n. 2 che per i soggetti privati del
presente articolo prevede un ulteriore finanziamento di 60.000,00 euro e
lo scorrimento della graduatoria dell’anno scolastico 2006/2007.
(
46) Articolo abrogato da
comma 7 art. 30
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 ,
che ha ridisciplinato la materia.
(
47) Comma abrogato da lettera
r), comma 1, articolo 29 della
legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
(
48) Vedi modifiche apportate
dopo l'art. 5 bis
legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .
(
49) Vedi modifiche apportate
dopo l'art. 5 ter
legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
(BUR n. 12/2004)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2004
-
-
Art. 1 – Quadro finanziario
di riferimento.
-
Art. 2 – Rifinanziamenti e
fondi speciali.
-
Art. 3 – “Modifica
della legge regionale 2 dicembre 1991, n.
30 “ Interventi per favorire l’attuazione della
legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie
locali, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge
15 maggio 1997, n. 127” .
-
Art. 4 – Interventi
regionali per favorire l’esercizio associato di funzioni e
servizi comunali.
-
Art. 5 – Intervento a
favore del Comune di Malborghetto-Valbruna.
-
Art. 6 – Disposizioni per
il personale regionale assegnato a strutture situate al di fuori
della Regione.
-
Art. 7 - Modifiche
dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n.
1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della
Regione” e successive modificazioni.
-
Art. 8 - Modifica
all’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n.
28 “Istituzione del Difensore civico” e
dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n.
42 “Istituzione dell’ufficio di protezione e
pubblica tutela dei minori”. (4)
-
Art. 9 - Modifica dell'articolo 7
della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali".
-
Art. 10 – Contributi a
favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano
attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione
Veneto.
-
Art. 11 – Programma di
zonazione vitivinicola regionale.
-
Art. 12 - Disposizioni
integrative e modifiche della legge regionale 12 aprile 1999, n.
19 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle produzioni
orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".
-
Art. 13 – Contributi a
favore dei consorzi di bonifica per l’emergenza
siccità.
-
Art. 14 - Indennizzi per le
infezioni di fuoco batterico delle pomacee.
-
Art. 15 - Contributo
straordinario per le spese di primo insediamento a Verona
dell’Autority nazionale per la sicurezza alimentare.
-
Art. 16 - Piano di monitoraggio
per la ricerca di aflatossine nel latte.
-
Art. 17 – Modifica
della legge regionale 5 maggio 1998, n.
21 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n.
61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio” e disposizioni in materia di basi informative
territoriali”.
-
Art. 18 – Spese per
l'attuazione del Sistema informativo territoriale.
-
Art. 19 – Partecipazione
regionale ad una costituenda società per favorire la
realizzazione e la gestione dell’area ecologicamente
attrezzata di Porto Marghera.
-
Art. 20 – Modifiche
alla legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 21 – Modifiche
alla legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
-
Art. 22 - Interventi per il
risanamento del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino.
-
Art. 23 - Redazione di un Master
Plan per il coordinamento degli interventi in materia di
salvaguardia del territorio, recupero e protezione ambientale.
-
Art. 24 - Nuove norme per la
disciplina della attività di cava.
-
Art. 25 – Fondo di
rotazione per interventi urgenti di protezione civile.
-
Art. 26 - Definizione agevolata
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi.
-
Art. 27 – Sistema
ferroviario metropolitano regionale (SFMR).
-
Art. 28 – Modifica
dell'articolo 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n.
3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003".
-
Art. 29 – Disposizioni
relative al termine previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della
legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore
della mobilità e della sicurezza stradale” e successive
modificazioni.
-
Art. 30 – Modifica
dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n.
8 "Interventi regionali per il potenziamento delle
infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e
successive modificazioni.
-
Art. 31 - Modifica della
legge
regionale 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per
il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel
settore dei trasporti” in materia di trasferimento merci su
rotaia.
-
Art. 32 – Prestazioni
socio-sanitarie per l’assistenza di persone non
autosufficienti in strutture residenziali accreditate.
-
Art. 33 – Criteri di
accesso per gli interventi rivolti alle persone non
autosufficienti.
-
Art. 34 - Indirizzi per
l’assistenza delle persone non autosufficienti.
-
Art. 35 - Disposizioni in
materia di sistema integrato di interventi e servizi socio
sanitari.
-
Art. 36 – Contributi per
l'adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi
nel settore socio-sanitario.
-
Art. 37 – Modifiche
alla legge regionale 14 settembre 1994, n.
56 “Norme e principi per il riordino del servizio
sanitario regionale in attuazione del Decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria", così come modificato dal Decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517”.
-
Art. 38 - Rapporti con
l'organizzazione mondiale della sanità (OMS).
-
Art. 39 - Disposizioni in
materia di poli ospedalieri unici.
-
Art. 40 - Realizzazione di un
centro regionale sulla sclerosi multipla.
-
Art. 41 - Modifica degli
articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n.
6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap
psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta", come modificata
dalla legge
regionale 19 dicembre 2003, n. 41 .
-
Art. 42 - Contributi per la
sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM.
-
Art. 43 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 14 settembre 1994, n.
56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario
regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".
-
Art. 44 – Intervento per
la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade
Center.
-
[Art. 45 – Interventi
regionali per l'arte contemporanea. (37)
-
Art. 46 – Interventi per
le celebrazioni del quarto centenario del taglio del Po di Porto
Viro (1604 - 2004).
-
Art. 47 - Costituzione di una
fondazione culturale nel comune di Rovigo. (38)
-
Art. 48 – Modifiche
della legge regionale 6 aprile 1999, n.
13 “Interventi regionali per i patti territoriali”
e successive modificazioni.
-
Art. 49 – Modifiche
alla legge regionale 29 novembre 2001, n.
39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità
della Regione”
-
Art. 50 - Ricapitalizzazione
della Veneto Sviluppo S.p.A. e modifica della legge regionale 3
maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo
S.p.A.”.
-
Art. 51 - Modifiche della
legge
regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore
delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di
Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991,
n. 19 e successive modificazioni”.
-
Art. 52 - Contributi alle
Comunità montane per gli oneri sostenuti per il personale
trasferito dai Consorzi forestali soppressi ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n.
19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle
Comunità montane”.
-
Art. 53 - Partecipazione in
qualità di socio della Regione del Veneto alla Fondazione la
Casa Onlus di Padova.
-
Art. 54 - Gestione dei corsi per
l'obbligo formativo.
-
Art. 55 - Modifica della
legge
regionale 30 ottobre 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema
di formazione professionale e organizzazione delle politiche
regionali del lavoro” e successive modificazioni e
integrazioni.
-
Art. 56 - Disposizioni relative
alla legge regionale 23 aprile 1990, n.
32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi
educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".
-
Art. 57 - Interventi di
promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta.
-
Art. 58 - Contributo alla
Fondazione Studi Universitari Vicenza.
-
Art. 59 - Disposizioni in
materia di diritto allo studio non universitario.
-
Art. 60 - Contributo
straordinario a favore della Scuola del Vetro Abate Zanetti di
Murano.
-
Art. 61 - Intervento per la
scolarizzazione di audiolesi di origine veneta provenienti
dall’Argentina.
-
Art. 62 - Politiche di pari
opportunità: centri risorse.
-
Art. 63 - Disposizioni in
materia di attività sportiva nelle scuole.
-
Art. 64 - Contributo alla
Comunità ebraica di Padova per il ripristino dei Cimiteri
Ebraici di Padova e Rovigo.
-
Art. 65 - Interventi urgenti per
il recupero della Chiesa degli Eremitani.
-
Art. 66 - Costruzione di una
scuola materna ed elementare in Piove di Sacco.
-
Art. 67 - Contributo
straordinario al Comune di Vazzola (TV) per interventi di recupero
del sito storico - architettonico di Borgo Malanotte.
-
Art. 68 - Contributo
straordinario per il comune di Sant’Ambrogio di
Valpolicella.
-
Art. 69 - Contributo al Comune
di S. Zeno di Montagna per l’impianto di risalita Prada
Costabella.
-
Art. 70 - Modifiche alla
legge
regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il
decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale
nel Veneto orientale” e successive modificazioni.
-
Art. 71 - Contributo
straordinario ai Comitati e Federazioni delle Associazioni dei
Veneti nel Mondo.
-
Art. 72 – Dichiarazione
d’urgenza