Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 (BUR n. 66/1989)
Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 (BUR n. 66/1989) [sommario] [RTF]
PREMIO LETTERARIO
LEONILDE E ARNALDO SETTEMBRINI, MESTRE.
Art. 1
1. In attuazione del lascito di proprietà immobiliari situate
in Mestre, accettato con deliberazione n. 5711 del 6 ottobre 1987, la
Giunta regionale è autorizzata ad organizzare a Mestre, ogni anno,
la XXIX e le successive edizioni del premio letterario con la
denominazione “ Regione del Veneto - Premio letterario Leonilde e
Arnaldo Settembrini ”.
Art. 2
1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i
criteri, le modalità organizzative, nonché l’entità
del premio letterario.
Art. 3
1. É istituito un comitato
presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e
composto da:
a) il dirigente del Dipartimento per le attività culturali;
b) sette componenti così indicati nel lascito testamentario:
1) quattro congiunti del disponente e loro discendenti;
2) il prosindaco di Mestre;
3) pretore di Mestre;
4) arciprete del Duomo di San Lorenzo di Mestre.(
1)
2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un
funzionario della struttura regionale competente. (
2)
4. Il comitato è regolarmente costituito con la maggioranza
dei suoi componenti, decide validamente a maggioranza dei presenti; in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 4
1. Il comitato nomina la giuria per l’esame delle opere
concorrenti e l’assegnazione del premio.
2. La giuria è composta di sette membri scelti tra esperti
del mondo letterario e della cultura.
3. L’assegnazione del premio deve contenere la motivazione
circonstanziata dell’attribuzione.
Art. 5
Note
(
3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO