Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 (BUR n. 66/1989)
Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 (BUR n. 66/1989) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEL
DEMANIO LACUALE E DELLA NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA. (1)
Titolo I
Intesa per la normativa comune
Art. 1 - (Finalità della
legge).
1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della
balneazione, la salvaguardia dell’ambiente naturale e il
miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative
relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonché alla
navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a
livello legislativo dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalla
Provincia Autonoma di Trento, in applicazione degli articoli 59, 97 e 98
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell’articolo 1 del D.P.R. 19
novembre 1987, n. 527.
2. Nei successivi articoli della presente legge le Regioni Lombardia e
Veneto e la Provincia Autonoma di Trento sono indicate, salvo diversa
denominazione per specifiche ragioni, come gli Enti preposti.
Art. 2 - (Efficacia della
legge).
1. L’efficacia delle disposizioni oggetto dell’intesa,
inserite nei
Titoli II,
III e
IV della presente legge, è
subordinata all’approvazione, da parte di ciascuno degli Enti
preposti, di provvedimenti legislativi d' identico contenuto a decorrere
dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei provvedimenti
medesimi.
2. Ogni integrazione o modifica delle predette disposizioni è
disposta ed emanata con l’osservanza delle medesime forme e
modalità.
Art. 3 - (Comitato permanente
d' intesa).
1. E' istituito un Comitato permanente d'
intesa fra gli Enti preposti per l’attuazione della normativa in
materia, nonché per lo studio e l’elaborazione dei suoi
eventuali aggiornamenti.
2. Il comitato è composto dai Presidenti delle rispettive Giunte, o
da un Assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre
componenti di ciascuno dei tre Consigli, di cui almeno uno della
minoranza, eletti dai Consigli medesimi; esso è convocato due volte
all’anno entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre e inoltre ogni
qualvolta lo richiedano tre dei componenti.
2 bis. Fino all’istituzione del Comitato permanente d'intesa è
autorizzata la concessione di un contributo annuale, a favore della
comunità del Garda, per il funzionamento della segreteria
dell’Autorità Interregionale del Garda, costituita ai sensi
dell’atto istitutivo sottoscritto il 26 marzo 1988 dai Presidenti
della Regione Lombardia, della Regione del Veneto e della Provincia
Autonoma di Trento (u.p.b. U0126). (
2)
Art. 4 - (Consulenza
esterna).
1. Il Comitato può avvalersi di esperti estranei alle
Amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti
di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della
normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa
competenza.
2. La nomina degli esperti di cui al comma 1 è ratificata da
ciascuno degli Enti preposti nei modi e nelle forme rispettivamente
previsti per ciascuno di essi, e i relativi oneri sono suddivisi in parti
eguali a carico dei singoli bilanci.
Titolo II
Demanio lacuale
Art. 5 - (Aree del Demanio lacuale).
1. In attuazione dell’articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, e dell’articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, le
funzioni amministrative per l’utilizzazione turistico-ricreativa
delle aree del demanio lacuale interessante il lago di Garda sono
esercitate dagli Enti preposti, secondo la rispettiva competenza
territoriale.
Art. 6 - (Utilizzo del demanio
lacuale). (3)
1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano gli
Enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri
uniformi circa l’utilizzo delle zone demaniali portuali e delle
aree demaniali lacuali del lago di Garda.
2. Detti criteri riguardano in particolare:
a) la individuazione e la delimitazione delle:
- aree portuali riservate all’esercizio di attività inerenti
alla navigazione interna, in servizio pubblico, professionale e da
diporto;
- aree portuali di terra destinate all’esercizio di attività
artigianali e commerciali;
- aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per
l’esercizio di attività sportive, di balneazione e per la
realizzazione di porti o approdi turistici;
- zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché
zone mantenute a canneto;
b) l’utilizzo degli introiti della attività concessoria.
Art. 7 - (Ormeggi e
ancoraggi). (4)
1. La concessione per l’occupazione di spazi acquei è
rilasciata dagli Enti preposti, sulla base delle norme di indirizzo di
cui all’articolo 6 e della specifica legislazione in materia
concessionale, salvo la facoltà di delega ai Comuni.
Art. 8 - (Aree demaniali
portuali di terra). (5)
1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate
dagli Enti preposti, salva la facoltà di delega ai Comuni i quali
provvederanno nel quadro delle norme di indirizzo di cui
all’articolo 6.
2. I canoni relativi all’occupazione di aree demaniali destinte ad
attività di scuola nautica sono ridotti del 70% ove si tratti di
attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di
lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.
Art. 9 - (Divieto di
occupazione).
1. E' vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli
spazi acquei per una larghezza di almeno ml. 2.50, nonché le aree di
accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli
scivoli e ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative
pertinenze.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate e delimitate dai competenti
Organi degli Enti preposti.
Art. 10 - (Porti, approdi
turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri).
1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi
nonché di rimessaggi e cantieri nell’ambito del demanio
lacuale è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte
degli Enti preposti, ai sensi dell’articolo 59 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 616/1977 e dell’articolo 1 del
D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.
2. I canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 sono incamerati
dagli Enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio
regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il
demanio statale.
Art. 11 - (Utilizzo dei
proventi dell’attività concessoria).
1. I canoni introitati dagli Enti preposti e dai Comuni per le
concessioni previste dagli articoli 7, 8 e 10 sono destinati, a cura di
ciascun Ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e
manutenzione delle aree demaniali e per l’esercizio
dell’attività di vigilanza, secondo i criteri previsti
all’articolo 6.
Titolo III
Navigazione e pratiche sportive
Art. 12 - (Protezione della fascia costiera).
1. Nella fascia costiera, sino a una distanza di 300 metri dalla riva, la
navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela con superficie
velica non superiore a 4 metri quadrati, a remi, a pedale e alle tavole a
vela.
2. La fascia di protezione di cui al precedente comma è ridotta a
metri 150 nei tratti costieri dei Golfi di Salò e della Romantica
compresi tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba,
intorno all’Isola di Garda, nonché della estremità del
promontorio di Sirmione-Punta Grotte.
3. Alle unità a motore è consentito, ad una velocità non
superiore a 3 nodi, l’attraversamento della fascia di cui al comma
1 per l’approdo e la partenza purchè la manovra sia effettuata
perpendicolarmente alla costa.
Art. 13 - (Divieti di
navigazione).
1. E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone
riservate alla balneazione appositamente delimitate.
2. E' altresì vietato l’accesso a qualsiasi unità nelle
zone mantenute a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o
naturalistica appositamente delimitate nonché nella fascia ad esse
esterna di metri 300.
3. Sono infine, vietati l’ammaraggio e il decollo di idrovolanti e
di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi appositamente
delimitati a cura degli Enti preposti.
Art. 14 - (Limitazioni alla
circolazione delle unità di navigazione).
1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all’articolo 12,
è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la
velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con
speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del
momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla
visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo
per le persone e per le altre unità.
2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo
di 20 nodi nelle ore diurne e di 5 nodi nelle ore notturne, tranne che
per le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dagli
Organi competenti.
3. Nelle acque di competenza della Provincia Autonoma di Trento,
considerate le particolari caratteristiche della parte settentrionale del
lago e la vocazione della stessa alla navigazione a vela, è vietata
la navigazione delle unità a motore.
Art. 15 - (Ambito di
applicazione).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 non si applicano alle
seguenti unità:
a) unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso
nonché unità operative appositamente autorizzate;
b) unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
c) unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria
durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.
2. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca, di
proprietà di pescatori professionali o muniti di licenza di
categoria " A ", residenti nei Comuni rivieraschi, possono operare anche
nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti a evitare
interferenze con altri utenti.
Art. 16 - (Norme di
comportamento in navigazione).
1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:
a) unità adibite al pubblico servizio di linea;
b) unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico,
vigilanza e altri servizi pubblici;
c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.
2. Le unità a motore e a vela hanno l’obbligo di tenersi
almeno a 100 metri dalle unità adibite al pubblico servizio e dalle
unità impegnate in operazioni di pesca professionale, nonché di
osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole a vela.
3. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità in
servizio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di accosto e
attracco.
4. E' vietato altresì ostacolare le unità impegnate in
operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate
veliche.
5. E' vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore a 50
metri, le unità trainanti sciatori nautici.
Art. 17 - (Manutenzioni e
rifornimenti).
1. Per ridurre l’inquinamento, è fatto obbligo di mantenere in
perfetta efficenza i motori di tutte le unità di navigazione e gli
impianti delle stazioni di servizio.
2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate
in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburanti o
altri detriti, adottando mezzi o attrezzature idonei.
Art. 18 - (Scarico di
rifiuti).
1. In tutta la sponda veneta del lago, nonché su banchine, moli e
pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di
rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di
altro.
2. E' altresì vietato scaricare in acqua residui di combustione di
olii lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o
inquinante.
3. I rifiuti solidi e liquidi vanno posti esclusivamente in adeguati
contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte
dalle Amministrazioni Comunali rivierasche.
4. I rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori di
raccolta messi obbligatoriamente a disposizione dalle stazioni di
servizio e dagli approdi di custodia.
Art. 19 - (Sci nautico).
1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con
tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 500 metri
dalla riva.
2. Nell’esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:
a) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel
nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere
da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio;
b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre
unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
c) durante le varie fasi dell’esercizio la distanza tra il mezzo e
lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;
d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per
l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore e
dotate di un' adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per
lo sciatore trainato;
e) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al
conducente, e all’accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il
rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;
f) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.
3. Per l’esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di
velocità previsto dall’articolo 14, comma 2, è consentito
alle unità di raggiungere la velocità massima di 25 nodi; per
le scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all’interno di
aree appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai
regolamenti sportivi.
Art. 20 - (Impiego delle
tavole a vela).
1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e
con buona visibilità, da un' ora dopo l’alba fino al tramonto.
2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di
pericolo o di intralcio alla navigazione.
3. E' obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio. La
presenza di persone o animali a bordo è consentita solo ove
l’unità sia convenientemente armata.
4. E' vietato l’impegno delle tavole a vela:
a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
c) nelle zone riservate alla balneazione;
d) nelle zone mantenute a canneto;
e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.
Art. 21 - (Immersioni).
1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei
seguenti obblighi:
a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa
con striscia diagonale bianca;
b) utilizzo di apposita unità di appoggio.
2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficente
l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.
3. E' vietato praticare immersioni:
a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
c) nelle zone riservate alla balneazione;
d) nelle zone mantenute a canneto;
e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.
4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell’esercizio di
attività professionali debitamente autorizzate. (
6)
Art. 22 - (Balneazione).
1. E' vietato praticare la balneazione nelle zone portuali e in quelle
destinate all’esercizio di pratiche sportive, nonché negli
specchi d' acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio
pubblico e nelle aree di manovra delle stesse.
Art. 23 - (Utilizzo delle
banchine, dei pontili e dei moli pubblici.)
1. E' vietato:
a) impegnare per usi privati i pontili, i moli e le strutture di attracco
delle unità in servizio pubblico;
b) accedere ai pontili e ai moli pubblici con veicoli di qualsiasi
genere;
c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui
pontili e sui moli pubblici;
d) esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e moli pubblici.
Art. 24 - (Manifestazioni
sportive).
1. Lo svolgimento di manifestazioni sportive sul lago è subordinato
alla preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti Organi regionali
e provinciali.
2. In sede di autorizzazione possono anche essere consentite, previa
intesa con gli altri Enti preposti, deroghe alle norme della presente
legge.
3. Lo svolgimento di manifestazioni sportive a motore è comunque
vietato, sul lago di Garda, entro la circoscrizione della Regione Veneto.
Titolo IV
Norme finali e transitorie
Art. 25 - (Norme di comportamento degli utenti).
1. E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere
inefficienti le boe di segnalazione, cartelli monitori e i dispositivi di
segnalamento diurni e notturni.
2. Nelle zone portuali è vietato:
a) lasciare in sosta veicoli o
unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;
b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;
c) intralciare l’esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di
sistemazione.
3. E' comunque vietato abbandonare in qualsiasi parte della sponda veneta
del lago e delle sue rive unità o relitti delle medesime.
Art. 26 - (Rumori
molesti).
1. E' vietato provocare rumori molesti superiori a 60 decibel misurati a
20 metri di distanza.
Art. 27 - (Segnaletica).
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli
enti preposti, approveranno, con deliberazione, il regolamento per la
segnaletica delle vie di navigazione interna.
Art. 28 - (Sanzioni).
1. Chiunque violi le disposizioni di cui al
Titolo III della presente legge,
è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
1.000.000.
2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 25 e 26 della presente
legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a
lire 500.000.
3. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si
osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e delle
leggi regionali vigenti.
Art. 29 - (Vigilanza).
1. La vigilanza ai fini del rispetto della presente legge è
effettuata dagli Enti preposti a mezzo dei rispettivi uffici, secondo la
normativa vigente.
2. La vigilanza è effettuata altresì dagli ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria, nonché dai comuni, singoli o associati in
una struttura unitaria dei quali ultimi gli enti preposti deliberino di
avvalersi.
3. Gli enti preposti attivano i provvedimenti di avvalimento, di cui al
comma 2, mediante formale deliberazione delle rispettive giunte.
4. Gli accertamenti degli agenti appartenenti agli uffici di cui al comma
1, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché degli
agenti dei comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, sono
comunicati agli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni,
secondo la normativa vigente.
5. Nell’ambito del comitato dell’intesa di cui
all’
art. 3 sono
periodicamente verificati i risultati dell’azione di vigilanza, ivi
promuovendosi le opportune iniziative per finalizzarli
all’integrale applicazione della legge.
6. La Regione mette a disposizione degli uffici cui è attribuita la
vigilanza i mezzi necessari per l’esercizio della stessa e con
oneri a proprio carico.
Art. 30 - (Norma di
rinvio).
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme
in materia di navigazione interna.
Art. 31 - (Disposizioni
finali e transitorie).
1. E' abrogata la
legge regionale 2 novembre 1983, n. 52 .
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti
amministrativi in corso al momento dell’entrata in vigore della
legge stessa.
Note
(
1) La presente legge regionale
è soggetta a intesa con le Regioni finitime. Con legge 16 agosto
1994 n. 20 la Regione Lombardia ha approvato la legge concernente
l'intesa. Successivamente la legge regionale 20 del 1994 è stata
abrogata dall’articolo 143, comma 1, lett. a), numero 23, della
legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 “Testo unico
delle leggi regionali in materia trasporti” e le relative
disposizioni sono state riportate nella sezione II. Disciplina del
demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda del Capo II del
Titolo IV del medesimo Testo unico. Anche la provincia di Trento ha
approvato la legge 15 novembre 2001, n. 9 “Disciplina del demanio
lacuale e della navigazione sul lago di Garda”.
(
3) Vedi in materia quanto
disposto dall’articolo 7 comma 2 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 , ai
sensi del quale, al fine di equiparare la durata delle concessioni
demaniali in zona portuale a terra con quelle acquee, anche avuto
riguardo alla loro concessione, nelle procedure ad evidenza pubblica
è stabilita una durata, in conformità al decreto legge n. 400
del 1993, convertito.
(
4) Vedi in materia quanto
disposto dall’articolo 7 comma 1 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 ai
sensi del quale la durata delle concessioni demaniali portuali rilasciate
ai sensi del presente articolo, non è prorogabile né
rinnovabile, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
(
5) Vedi in materia quanto
disposto dall’articolo 7 comma 1 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 ai
sensi del quale la durata delle concessioni demaniali portuali rilasciate
ai sensi del presente articolo, non è prorogabile né
rinnovabile, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
SOMMARIO