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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (BUR n. 16/2001)

Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (BUR n. 16/2001) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)


Art. 1 - Rifinanziamenti.
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 (1) , sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge. (2)
Art. 2 - Deleghe alle Province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione ai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 e 18 agosto 2000, n. 267, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 2001, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).
Art. 3 – Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e successive modificazioni.
1. Il secondo comma dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , come da ultimo modificato dall’articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , è così sostituito:
omissis (3)
Art. 4 - Disposizioni relative alle società "Interporto di Venezia S.p.A." e "Interporto di Rovigo S.p.A." e modifica dell’articolo 51 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
1. L’articolo 51 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è così sostituito:
omissis (4)
2. La Giunta regionale, nell'ambito del mandato già conferito alla società "Veneto Sviluppo S.p.A." con l'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della società "Idrovie S.p.A.", finalizzate all'aumento di capitale della società "Interporto di Rovigo S.p.A." fino all'importo di lire 1.600.000.000 (capitolo n. 20004).
Art. 5 – Attività regionale per la gestione degli aiuti ed interventi derivanti dalla Politica Agricola Comune.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare la collaborazione di enti, istituti e organismi di settore per lo svolgimento:
a) delle funzioni statali attribuite alla Regione relativamente alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune;
b) delle funzioni per le quali l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, può avvalersi di uffici regionali.
2. Le collaborazioni con enti, istituti e organismi di settore sono disciplinate da apposite convenzioni e possono riguardare lo svolgimento di compiti attuativi degli atti di pianificazione delle risorse finanziarie nelle materie indicate nel comma 1, approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto. A tale fine la Giunta regionale definisce, previo parere della Commissione consiliare competente, lo schema di convenzione in relazione al settore e alle specifiche attività.
3. La Giunta regionale provvede all’informatizzazione delle procedure, dei dati e della gestione dei flussi informativi con l’organismo pagatore.
4. Per le attività previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire due miliardi per l’esercizio finanziario 2001 a valere sul capitolo di spesa n. 12006 denominato “Spese per la gestione degli aiuti ed interventi derivanti dalla politica agricola comune (PAC)”.
Art. 6 - Criteri e modalità di utilizzo delle risorse accreditate dallo Stato in attuazione dell’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Le risorse accreditate alla Regione ai sensi dell’articolo 61, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, da iscriversi al capitolo n. 5518 dell’entrata e al capitolo n. 40701 della spesa, sono destinate:
a) ad agevolare l’acquisizione, la costruzione ed il recupero di alloggi da adibire a prima abitazione nonché la costruzione ed il recupero di alloggi da cedere in locazione, a cui la Giunta regionale provvede mediante l’indizione di appositi bandi di concorso contenenti i criteri di cui all’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 “Norme per la concessione di benefici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica”, fra i soggetti di cui all’articolo 2 della medesima legge;
b) a recuperare le anticipazioni effettuate a carico del bilancio regionale in conseguenza del mancato accreditamento, disposto dalle leggi finanziarie statali di fondi relativi agli anni 1996 e 1997, per una quota non inferiore al dieci per cento delle eventuali economie.
Art. 7 – Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
1. Eventuali minori spese sugli stanziamenti dei capitoli finanziati da trasferimenti statali a destinazione vincolata, relativi a contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio o per la copertura dei maggiori oneri conseguenti a rinnovi del CCNL degli autoferrotramvieri a favore delle aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, sono devolute al capitolo 45770 e destinate al servizio di trasporto pubblico locale in aggiunta alle altre risorse regionali destinate allo stesso scopo.
Art. 8 – Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 47 “Istituzione del fondo per la progettazione della rete stradale”.
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 47 “Istituzione del fondo per la progettazione della rete stradale”, le parole: “progettazione di massima” sono sostituite dalle parole: “attività di progettazione”.
Art. 9 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
1. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
omissis (5)
Art. 10 – Disposizioni in materia di piste ciclabili.
1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 45284 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 2001, relativo agli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili, è utilizzato per la realizzazione degli interventi prioritari del triennio 2001-2003, nonché al fine di attivare, in cofinanziamento con i fondi statali di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”, gli interventi prioritari di cui al piano regionale di riparto approvato ai sensi della medesima legge statale ed al completamento del programma di interventi di cui alla legge 28 giugno 1991, n. 208 “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane”.
Art. 11 – Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti".
1. All’articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti“, è aggiunto il seguente comma:
omissis (6)
Art. 12 – Modifica della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 è aggiunto il seguente comma:
omissis (7)
Art. 13 – Partecipazione della Regione del Veneto alla progettazione preliminare della linea ferroviaria ad alta capacità Verona-Padova.
1. É autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto alla progettazione preliminare della linea ferroviaria ad alta capacità Verona-Padova. A tal fine è autorizzata per l’anno 2001 una spesa di lire 2 miliardi (capitolo n. 45312).
2. Per il perseguimento dell’obiettivo previsto al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere appositi accordi con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e/o con la TAV S.p.A..
3. A seguito della partecipazione di cui al comma 1, la Giunta regionale agisce di concerto con gli enti locali interessati alla realizzazione della linea ferroviaria in oggetto.
Art. 14 – Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 “Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.
1. Dopo il secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è aggiunto il seguente comma:
omissis (8)
2. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 come da ultimo modificato dall’articolo 4 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è così sostituito:
omissis (9)
3. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 come modificato dal comma 2 del presente articolo è così sostituito:
omissis (10)
4. I limiti di importo indicati alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , sono così rispettivamente rideterminati: 50.000 euro, 200.000 euro; il limite di importo indicato all’articolo 22 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è così rideterminato: 100.000 euro. I relativi lavori devono, in ogni caso, riguardare opere dotate di autonomia funzionale.
5. Il primo comma dell’articolo 53 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è sostituito dal seguente comma:
omissis (11)
Art. 15 - Ricerca sanitaria finalizzata. (12)
1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la ricerca sanitaria finalizzata quale strumento per migliorare il servizio sanitario regionale, la qualità della vita e lo stato di salute della popolazione.
2. La Giunta regionale approva ogni due anni, entro il 30 aprile, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, il bando di ricerca finalizzata che individua le aree e i settori della ricerca di maggior interesse per il servizio sanitario regionale, sui quali l’Azienda Zero, le aziende ULSS, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati e, per il loro tramite, le università degli studi e i soggetti ed organismi pubblici e privati operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria, possono presentare progetti di ricerca. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale determina altresì l’ammontare del finanziamento da destinare alla realizzazione dei progetti.
3. La Giunta regionale ammette a finanziamento i progetti valutati secondo le modalità e i criteri definiti dal bando di cui al comma 2.
4. Per lo svolgimento dell’attività tecnico-scientifica e amministrativa connessa al bando la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione di Azienda Zero o del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS.
5. La Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente le informazioni sull’attività svolta e sugli esiti del monitoraggio dei progetti di ricerca avviati.
Art. 16 – Modifica della legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 “Iniziative per la conoscenza della civiltà paleoveneta”.
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 è aggiunta la seguente lettera:
omissis (13)
Art. 17 – Modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 “Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi” e successive modificazioni.
omissis (14)
Art. 18 – Modifica della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” e successive modificazioni.
1. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
2. Il comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è così sostituito:
omissis (15)
Art. 19 – Operazioni di ridefinizione del debito regionale.
1. Al fine di migliorare l'assetto complessivo dei debiti regionali in essere con il mercato creditizio sia per quanto riguarda le condizioni economiche applicate, sia per l'esposizione al rischio derivante dalla fluttuazione dei tassi di interesse, la Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale, modificando le condizioni economiche, la scelta del tipo di tasso, se fisso o variabile, nonché i relativi parametri di riferimento per la rilevazione del tasso medesimo.
2. Per conseguire gli obiettivi del comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere a strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari.
3. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i nuovi finanziamenti a condizioni, tassi e/o parametri di riferimento diversi dai mutui estinti per un importo pari al debito residuo, per una durata pari alla vita residua dei mutui estinti e nei limiti, indipendentemente dall'importo, dei tassi indicati nella comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emessa ai sensi del comma 32 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i finanziamenti di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire.
4. Per le operazioni di cui al comma 3 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata (capitolo n. 80356).
5. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari con le modalità e per il finanziamento delle operazioni di cui al comma 3.
6. L'onere derivante dal rimborso dei finanziamenti di cui ai commi 3 e 5 è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
7. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzandolo lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al comma 6.
Art. 20 – Fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione del Veneto.
1. Il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione del Veneto è incrementato, ai sensi dell’articolo 26 del CCNL 1998-2001 Regioni Autonomie Locali area dirigenza, di lire 2.500 milioni (capitolo n. 5010; capitolo n. 5012).
Art. 21 – Agevolazioni per le nuove imprese giovanili, femminili, nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali.
1. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e dell’imprenditoria femminile, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 , e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 , sono ridotte all’aliquota minima consentita dall’articolo 16 comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 pari al 3,25 per cento.
2. L’aliquota ridotta si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle nuove cooperative sociali e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2001 in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 .
4. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime “de minimis” di cui all’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (Legge finanziaria 2000).
Art. 22 – Disposizioni in materia di fondi di rotazione presso la Veneto Sviluppo S.p.A..
1. I fondi di cui alle leggi regionali 6 marzo 1984, n. 9 “Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro”, 6 maggio 1985, n. 51 “Interventi straordinari a favore dell’occupazione giovanile”, 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”, 27 gennaio 1995, n. 3 “Interventi straordinari in favore delle attività industriali e artigiane”, 10 aprile 1998, n. 16 “Interventi regionali a favore della qualità e dell’innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi e modifica alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 ”, 18 marzo 1999, n. 9 “Interventi a favore del sistema della subfornitura veneta”, istituiti presso la Veneto Sviluppo S.p.A. sono aboliti, fatti salvi i diritti dei beneficiari e i procedimenti amministrativi avviati a seguito della presentazione delle domande antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La dotazione dei fondi di cui al comma 1, viene reintroitata nel bilancio regionale al capitolo 8317 “Recupero dalla Veneto Sviluppo S.p.A. di fondi regionali”.
3. Il fondo forestale regionale di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, viene ridotto di 4 miliardi che vengono reintroitati nel bilancio regionale al medesimo capitolo di cui al comma 2.
Art. 23 – Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese. (16) (17)
1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. (18) un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.
2 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno a favore delle imprese di cui al comma 2, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo. (19)
2 ter. Possono essere destinatari dei co-finanziamenti regionali, di cui al comma 2 bis, anche le grandi imprese. Ai sensi del comma 3, la Giunta regionale definisce le tipologie di operazioni ammissibili e l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese. (20)
3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l’applicazione della regola “de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall’Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell’attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere. (21)
Art. 24 – Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo sviluppo.
1. In relazione agli accordi stipulati tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il Governo italiano, la Regione del Veneto concorre alle spese per l’istituzione e il funzionamento dell’“Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo” con sede a Venezia.
2. Per il fine di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni quale concorso nelle spese di gestione per 10 anni e di lire 400 milioni per spese di avvio e primo impianto per l’anno 2001 (capitolo n. 60009; capitolo n. 60107).
Art. 25 – Modifica della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 “Disciplina per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale”.
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 , è inserito il seguente articolo:
omissis (22)
Art. 26 – Modifica ed integrazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche".
1. Dopo l’articolo 59 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è aggiunto il seguente articolo:
omissis (23)
Art. 27 - Informazione all’utenza sulle diverse forme di mobilità.
1. Al fine di garantire la necessaria informazione all’utenza sulle diverse forme di mobilità, con particolare riferimento all’attuazione del servizio ferroviario metropolitano regionale nonché alla conseguente integrazione modale, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare adeguate forme di divulgazione. A tal fine è autorizzata per il 2001 una spesa di 500 milioni (capitolo n. 45738)
Art. 28 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti".
1. Il terzo comma dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 è così sostituito:
omissis (24)
Art. 29 – Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti".
1. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 è così modificato:
omissis (25)
Art. 30 – Modifica della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".
1. L'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è così sostituito:
omissis (26)
Art. 31 - Partecipazione della Regione del Veneto alla progettazione preliminare della Autostrada Venezia-Ravenna.
1. É autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto alla progettazione preliminare dell’Autostrada Venezia-Ravenna. A tal fine è autorizzata per l’anno 2001 una spesa di lire 3.000.000.000 (capitolo n. 45244).
2. Per il perseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere appositi accordi con la Regione Emilia Romagna e con l’ANAS.
Art. 32 – Modifica della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.
1. Dopo il numero 2 della lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 è aggiunto il seguente numero:
omissis (27)
2. Dopo il numero 1 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 è aggiunto il seguente numero:
omissis (28)
Art. 33 – Modifica della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”.
omissis (29)
Art. 34 – Modifica della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 “Disposizioni per l’innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990-1994”.
1. L’articolo 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 è così sostituito:
omissis (30)
Art. 35 - Disposizioni riguardanti le attività di verifica genetico–sanitaria sui cloni delle varietà di viti di propria costituzione.
1. Nell’ambito delle attività di verifica genetico–sanitaria sui cloni delle varietà di viti di propria costituzione disposta dalla vigente normativa statale, la Regione attua un programma triennale di selezione clonale e di conservazione del germoplasma e dei materiali di moltiplicazione, di lire 150.000.000 per ciascun anno (capitolo n. 12595).
2. Nel caso che l’attività di selezione clonale e di costituzione del materiale di selezione sia svolta unitamente ad altri soggetti pubblici o privati, l’onere a carico della Regione non può essere superiore al cinquanta per cento dei costi del programma.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per l’implementazione del programma di cui al comma 1.
Art. 36 - Modifica dei termini previsti dall’art. 13, della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , le parole: “30 settembre 2000” sono sostituite dalle parole: “31 marzo 2001”.
2. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , le parole: “30 settembre 2000” sono sostituite dalle parole: “31 marzo 2001”.
Art. 37 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta.
1. L’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 è abrogato.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 è abrogato il seguente periodo: “sulla base della valutazione della Commissione di cui all’articolo 7”.
3. Al comma 1 dell’articolo 9 è abrogato il seguente periodo: “da parte della Commissione di cui al comma 2 dell’articolo 7”.
4. Al comma 1 dell’articolo 6 è abrogato il seguente periodo: “entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.
Art. 38 – Modifica della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 “Disposizioni per la costituzione del diritto di superficie in località comprese nell’area della foresta del Cansiglio” e proroga dei termini.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 , le parole: “che occupino gli stessi e risiedano nei nuclei abitativi” sono sostituite dalle parole: “che occupino gli stessi o risiedano nei nuclei abitativi”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 , dopo le parole: “entro il quarto grado” sono aggiunte le seguenti parole: “o a coloro che risiedono nei nuclei abitativi.”.
3. Il termine previsto dall’articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 , come modificata dal presente articolo, è fissato al 31 dicembre 2001.
Art. 39 – Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita".
1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 , è così sostituito:
omissis (31)
Art. 40 – Intervento sperimentale di assistenza domiciliare a favore delle persone con morbo di Alzheimer grave. (32)
1. Per il tramite delle ULSS e nei limiti dello stanziamento di bilancio, la Regione del Veneto, in via sperimentale, riconosce a favore delle persone con gravi disturbi comportamentali, affetti dal morbo di Alzheimer o da altre gravi demenze, un contributo mensile di euro 516,45, finalizzato al mantenimento in famiglia della persona stessa; l’accertamento della gravità dei disturbi comportamentali avviene sulla base di apposita scheda tecnica di valutazione predisposta dalla Giunta regionale e da adottare da tutte le ULSS. (33)
2. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'erogazione del contributo avviene con le modalità ed i criteri previsti dal regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato per l'anno 2001, una spesa di lire 10 miliardi (capitolo n. 60040).
4. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14 del regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare idonei adeguamenti alle procedure ed ai criteri applicativi previsti dal regolamento regionale medesimo, sentita la competente Commissione consiliare che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere.
5. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con altro contributo concesso ai sensi del regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni.
Art. 41 – Determinazione delle quote di rilievo sanitario.
1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il riparto del fondo sanitario regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 suddiviso per livelli di assistenza e per ciascuna ULSS.
2. Nei successivi trenta giorni il direttore generale di ciascuna ULSS, tenuto conto del parere della rispettiva conferenza dei sindaci, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali, assegna le quote di rilievo sanitario da corrispondere per l'assistenza nei servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri.
3. Le quote di rilievo sanitario di cui al comma 1 sono individuate in applicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria emanato ai sensi dell'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni.
4. La partecipazione delle associazioni dei familiari nella fase concertativa di cui al comma 2 è disciplinata con regolamento. (34)
Art. 42 - Iniziative a favore della popolazione della Bielorussia ed Ucraina.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima di lire 50.000.000 a favore degli organismi no profit del Veneto che già operano in Bielorussia ed Ucraina con iniziative nell’interesse dei bambini soli ed abbandonati.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina la procedura di spesa (capitolo n. 61320).
Art. 43 - Recupero ambientale dell’alto e medio Brenta e Cismon.
1. La Giunta regionale è autorizzata alla adozione di un Piano di attività di ripristino dell’asta medio-alta dei fiumi Brenta e Cismon attraverso il recupero e la manutenzione primaria dell’ambiente naturale.
2. Il Piano di recupero e ripristino di cui al comma 1 deve prevedere e programmare interventi diretti alla tutela e messa in sicurezza delle popolazioni delle valli interessate dal percorso medio-alto dei fiumi Brenta e Cismon nonché alla valorizzazione del bacino idrografico connesso, oggetto degli interventi, nella sua funzione di risorsa idropotabile e irrigua prevedendo la ricomposizione di equilibri naturali attraverso la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche.
3. Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i criteri di bioingegneria-idraulico-forestale o comunque adottando soluzioni tecniche compatibili con i sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti e promuovendo a tutti i livelli la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. Le spese per la redazione del Piano così come descritto ai precedenti commi, fanno carico al capitolo 7010.
Art. 44 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie”.
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 è così sostituito:
omissis (35)
2. All’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (36)
Art. 45 - Modifica della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è così sostituito:
omissis (37)
2. All'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 39, è aggiunto il seguente comma:
omissis (38)
3. L'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è così sostituito:
omissis (39)
Art. 46 - Interventi per la riqualificazione professionale dei tecnici agricoli.
1. Per la riqualificazione professionale dei tecnici già iscritti al registro regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", che non hanno trovato ricollocazione nei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 dell’articolo 2 della medesima legge, è autorizzata per l’anno 2001 una spesa di lire 1 miliardo nell'ambito dello stanziamento complessivo del capitolo n. 12602 che assume la nuova denominazione: “Interventi regionali per il collaudo dell’innovazione, la divulgazione, l’informazione e la formazione (articoli 5 e 10, legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 )”.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua modalità applicative per gli interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla quantificazione dell’indennità di presenza.
Art. 47 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469".
omissis (40)
Art. 48 - Modifica della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l'uso del territorio”.
1. Al comma quindicesimo dell'articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 dopo le parole "nel caso di esproprio di edificio" sono soppresse le parole "di abitazione".
Art. 49 - Attività di controllo del Consiglio regionale.
omissis (41)
Art. 50 - Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , come da ultimo modificato dall'articolo 52 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , è così sostituito:
omissis (42)
Art. 51 - Modifica della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è aggiunto il seguente comma:
omissis (43)
Art. 52 – Modifica dell'articolo 178 e della relativa tabella B della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche e integrazioni.
1. Il comma 2 dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 è così sostituito:
omissis (44)
2. Nella tabella B allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 da ultimo sostituita dall'articolo 21 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 , relativamente ai gruppi da 2 a 3 consiglieri la dotazione di personale previsto è così modificata:
omissis (45)
Art. 53 – Nuova Strada Statale 307.
1. Per il completamento della nuova strada statale 307, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo per una rata complessiva di lire 7 miliardi, pari al relativo concorso dello Stato ai sensi del comma 10 dell’articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001), per la durata massima di quindici anni, a decorrere dall’anno 2002, con le modalità previste dall’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Giunta regionale individua il soggetto destinatario dell’intervento di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione.
Art. 54 – Canoni di concessione del demanio idrico.
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 tutti gli atti di concessione rilasciati dall’amministrazione statale ed inerenti l’utilizzo dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, sono convertiti in atti di concessione regionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di riscossione dei canoni dovuti per l’utilizzo dei beni di cui al comma 1 e di ogni altro onere connesso.
Art. 55 - Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36“
omissis (46)
Art. 56 - Proroga termine presentazione domande di contributo a norma della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 “Norme in materia di turismo d’alta montagna”.
omissis (47)
Art. 57 - Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo a norma delle leggi regionali 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero” e 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
omissis (48)

Art. 58 - Modifica della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 “Nuove disposizioni per l’organizzazione della bonifica” e successive modificazioni.
Omissis (49)

Art. 59 - Effettuazione di stages e tirocini formativi presso la Regione del Veneto.
1. La Regione del Veneto, in attuazione dell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e del regolamento attuativo di cui al DM 25 marzo 1998, n. 142 è autorizzata a stipulare convenzioni con università, e con i soggetti formatori allo scopo abilitati, al fine di consentire lo svolgimento presso le strutture regionali di stages e tirocini formativi.
2. All’attuazione del presente articolo provvede la Giunta regionale regolando sia gli aspetti normativi che quelli relativi al riconoscimento di agevolazioni ed incentivi ai partecipanti agli stages ed ai tirocini formativi.
3. Per la finalità di cui al presente articolo è iscritto in bilancio il capitolo di spesa n. 5038 “Interventi regionali per favorire lo svolgimento presso le direzioni regionali di stages e tirocini formativi previsti dalla legge n. 196/1997” per l’importo di lire 350 milioni.
4. Per gli anni successivi si provvede al finanziamento delle attività di cui al presente articolo ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. (50)

Art. 60 - Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava”.
omissis (51)
Art. 61 – Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 , "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)".
omissis (52)
Art. 62 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.






Si omettono gli allegati



Note

(1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(2) Tabella omessa.
(3) Testo riportato nel secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
(4) Testo riportato nell'art. 51 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
(5) Testo riportato dopo il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
(6) Testo riportato nell'art. 8 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 .
(7) Testo riportato dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 .
(8) Testo riportato dopo il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(9) Testo riportato nel comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(10) Testo riportato nel comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(11) Testo riportato nel primo comma dell'art. 53 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(12) Articolo sostituito da comma 1 art. 6 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 . In precedenza articolo sostituito da comma 1 art. 19 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(13) Testo riportato dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 .
(14) Articolo da considerarsi tacitamente abrogato per effetto dell’abrogazione della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 operata dalla legge regionale 30 settembre 2011, n. 18 .
(15) Testo riportato nel comma 5 dell'art. 18 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .
(16) Nel fondo confluiscono per effetto del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali” le risorse di cui ai fondi di rotazione istituiti ai sensi delle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” – fondo di rotazione per il commercio e i servizi; 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” – fondo di rotazione per l’artigianato; 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni – articoli 57 e 58 – fondo di rotazione per l’agroindustria; 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” – articolo 45 – fondo di rotazione del turismo e 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016” – articolo 20 – fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti. Il fondo in questione, per effetto della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 e dell’articolo 2 di detta legge che ne definisce la disciplina è ridenominato quale fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese e la sua gestione (comma 2, articolo 2) è affidata ad un soggetto individuato nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici.
(17) Vedi anche:
a) art. 13 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 , per effetto del quale la disponibilità nel presente fondo per l’anno 2019 e per un ammontare di euro 4 milioni, sono introitate al bilancio regionale e sono destinate ad interventi per favorire la rottamazione dei veicoli commerciali inquinanti delle piccole e medie imprese.
b) art. 16 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 per effetto del quale la disponibilità nel presente fondo per il triennio 2019-2021 e per un importo complessivo di euro 1 milione sono introitate al bilancio regionale e sono destinate ad interventi di rilancio e riconversione del tessuto produttivo/imprenditoriale per la tutela e mantenimento/incremento occupazionale dell’Area di crisi industriale complessa di Venezia.
(18) Per effetto dell’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 , recante norma transitoria, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per la individuazione del soggetto gestore (la cui individuazione deve comunque intervenire entro e non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore della legge) continua ad operare l’attuale gestore; il termine è stato ridefinito in 48 mesi per effetto dell’art. 29, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(19) Comma aggiunto da comma 1 art. 81 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(20) Comma aggiunto da comma 1 art. 27 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(21) L'art. 44 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 nei commi 2 e 4 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma per le agevolazioni disposte dal medesimo art. 44.
(22) Testo riportato dopo l'art. 7 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 , la legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia..
(23) Testo riportato dopo l'art. 59 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(24) Testo riportato nel terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 .
(25) Testo riportato nel quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 .
(26) Testo riportato nell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 .
(27) Testo riportato dopo il numero 2 della lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 .
(28) Testo riportato dopo il numero 1 della lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 .
(29) Articolo abrogato da punto 2, lett. a), comma 1, art. 31 legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 che ha ridisciplinato la materia.
(30) Testo riportato nell'art. 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .
(31) Testo riportato nel comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 .
(32) Articolo abrogato da lett. c) comma 7 art. 26 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 a decorrere dalla pubblicazione nel BUR della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al medesimo comma.
(33) Comma sostituito da art. 6 legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 .
(34) Comma sostituito da art. 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 che ha soppresso il riferimento alla Giunta regionale. Si tratta del regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 3 .
(35) Testo riportato nel comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
(36) Testo dei commi 2bis e 2 ter riportato nell'art. 10 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
(37) Testo riportato nel comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
(38) Testo riportato nell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
(39) Testo riportato nell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
(40) Articolo abrogato da lett. g) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
(41) Articolo abrogato da comma 1 art. 12 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(42) Testo riportato nel comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(43) Testo riportato dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 .
(44) Testo riportato nel comma 2 dell'art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(45) Testo riportato nella tabella B allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(46) Articolo abrogato da lett. d), comma 1, art. 14 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 .
(47) Articolo abrogato da n. 5) lett. b) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(48) Articolo abrogato da lettera n), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
(49) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 dell’art. 45 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
(50) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(51) Articolo abrogato da lett. o) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
(52) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 6 legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .


SOMMARIO

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