Legge regionale 26 luglio 1991, n. 16 (BUR n. 66/1991)
Legge regionale 26 luglio 1991, n. 16 (BUR n. 66/1991) [sommario] [RTF]
ASSESTAMENTO
DELL'ORGANICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DELLA GIUNTA E
DEL CONSIGLIO REGIONALE E COMPLETAMENTO DEL NUOVO ASSETTO
ORGANIZZATIVO.
Art. 1 - Variazioni
dell'organico regionale.
1. In relazione alle esigenze di completamento del nuovo assetto
organizzativo e al fine di consentire i provvedimenti attuativi di cui
all'
art. 35
della
legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 sono apportate le seguenti variazioni
all'organico regionale.
2. La dotazione organica della qualifica funzionale di funzionario è
aumentata di n. 20 unità.
3. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore
direttivo è diminuita di n. 79 unità.
4. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore è
aumentata di n. 51 unità.
5. La dotazione organica della qualifica funzionale di collaboratore
professionale è aumentata di n. 50 unità.
6. La dotazione organica della qualifica funzionale di esecutore è
diminuita di n. 33 unità.
7. La dotazione organica delle qualifiche funzionali di operatore e di
ausiliario è diminuita, rispettivamente, di n. 3 e n. 6 unità.
Art. 2 - Personale con
mansioni di terminalista.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo
i posti in aumento riferiti alla qualifica di Collaboratore
professionale, previsti, oltre che dalla presente legge, dalla
tabella A della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 , per un totale di n. 320 unità, sono
assegnati attraverso un'apposita selezione per titoli e prova pratica a
dipendenti con qualifica di esecutore per l'attribuzione della figura
professionale di terminalista ai sensi dell'
art. 35, comma 1,
della citata
legge
regionale n. 12.
Art. 3 - Personale laureato
con qualifica di istruttore direttivo.
1. In relazione al completamento del nuovo assetto organizzativo, il
personale in possesso del diploma di laurea attualmente inquadrato nella
qualifica funzionale di istruttore direttivo, con anzianità di 3
anni nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge,
potrà accedere alla qualifica funzionale di funzionario previo
superamento di concorso interno riservato.
Art. 4 - Personale con
funzioni di vigilanza nel settore primario.
1. A modifica di quanto disposto dall'
art. 57, terzo comma
della
legge
regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , i requisiti per l'appartenenza al
nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo
e alimentare sono quelli previsti dalla vigente normativa per i
dipendenti regionali con qualifica funzionale di istruttore direttivo.
2. I dipendenti regionali in servizio costituenti il nucleo originario di
ispettori di cui al citato art. 57 della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ,
con anzianità di 5 anni nella qualifica di istruttore alla data di
entrata in vigore della presente legge e in possesso del titolo di studio
immediatamente inferiore rispetto a quello richiesto per l'accesso ai
posti, sono inquadrati nella qualifica funzionale di istruttore
direttivo, previo superamento di concorso interno riservato.
3. I dipendenti regionali che disimpegnano funzioni di delegato speciale
per le malattie delle piante in relazione al decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 23 ottobre 1986, in possesso dei
requisiti di cui al comma 2, sono inquadrati nella qualifica funzionale
di istruttore direttivo previo superamento di concorso interno riservato.
Art. 5 - Adempimenti
attuattivi.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire con proprio
provvedimento le modalità di applicazione di quanto previsto dagli
articoli precedenti, nei limiti della dotazione organica tabellare in
vigore.
Art. 6 - Dotazioni
organiche.
Articolo 7 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
SOMMARIO