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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (BUR n. 60/1980)

Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (BUR n. 60/1980) [sommario] [RTF]

LEGGE GENERALE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO. (1) (2)

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 - (Finalità).

omissis (3)

Art. 2 - (Approvazione del progetto agricolo alimentare)

omissis (4)

Art. 3 - (Criteri generali)

omissis (5)

Titolo II
Criteri e modalità per la concessione delle provvidenze

Art. 4 - (Beneficiari)

omissis (6)

Art. 5 - (Priorità)

omissis (7)

Art. 6 - (Norme procedurali)

omissis (8)

Art. 7 - (Concessione dei benefici)

omissis (9)

Art. 8 - (Pubblicità degli atti amministrativi)

omissis (10)

Titolo III
Piani zonali di sviluppo agricolo

Art. 9 - (Ambito territoriale dei piani zonali di sviluppo agricolo)

omissis (11)

Art. 10 - (Contenuto del piano zonale di sviluppo agricolo)

omissis (12)

Art. 11 - (Formazione ed approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo)

omissis (13)

Art. 12 - (Compiti del Comitato Consultivo Comprensoriale)

omissis (14)

Art. 13 - (Piano zonale di sviluppo agricolo e piani di altri enti pubblici)

omissis (15)

Art. 14 -(Piano zonale di sviluppo agricolo e strumenti urbanistici)

omissis (16)

Art. 15 - (Durata e modificazioni al contenuto del piano zonale di sviluppo agricolo)

omissis (17)

Art. 16 -(Attribuzione dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste ai Comprensori ed alle Comunità Montane)

omissis (18)

Art. 17 -(Finanziamento del piano zonale di sviluppo agricolo)

omissis (19)

Art. 18 - (Norme transitorie per l’adozione e la gestione dei piani)

omissis (20)

Titolo IV
Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, valorizzazione e qualificazione della professionalità agricola

Art. 19 - (Carattere del Servizio di Assistenza tecnica in agricoltura)

omissis (21)

Art. 20 - (Ricerca e sperimentazione).

omissis (22)

Art. 21 - (Assistenza tecnica polivalente).

omissis (23)

Art. 22 - (Assistenza tecnica specializzata)

omissis (24)

Art. 23 - (“Centro Scientifico Didattico per l’Assistenza tecnica in agricoltura” e Centri per l’assistenza tecnica).

omissis (25)

Art. 24 - (Assistenza tecnica da parte di Cooperative e Associazioni dei produttori)

omissis (26)

Art. 25 - (Personale tecnico e dirigente per la Cooperazione e l’Associazionismo).

omissis (27)

Art. 26 - (Valorizzazione delle produzioni).

omissis (28)

Titolo V
Infrastrutture e strutture interaziendali per il miglioramento delle condizioni di produzione e per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche

Sezione I

Art. 27 - (Interventi per l’irrigazione e la bonifica).

omissis (29)

Art. 28 - (Interventi per l’approvvigionamento idrico, l'elettrificazione e la viabilità rurale). (30)

Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi nel settore delle infrastrutture rurali, in armonia con i piani zonali di sviluppo agricolo, la Giunta regionale o i Comprensori e le Comunità Montane, nei casi previsti dal precedente art. 16, possono concedere:
a) sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l’esecuzione di opere di approvvigionamento di acqua potabile, nell’interesse di una pluralità di aziende agricole;
b) sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l’adduzione e la distribuzione di energia elettrica per uso agricolo e domestico, con preferenza per le opere a servizio di una pluralità di aziende agricole; (31)
c) sussidi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali nell’interesse di una pluralità di aziende agricole.
Le provvidenze di cui al punto c) del comma precedente saranno accordate prioritariamente alle iniziative ricadenti in zone agricole riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria ed i relativi sussidi potranno essere elevati fino al 75 per cento.

Sezione II

Art. 29 - (Strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche).

omissis (32)

Sezione III

Art. 30 - (Provvidenze integrative del concorso del Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia Sezione orientamento).

omissis (33)

Art. 31 - (Mutui integrativi per impianti collettivi e per opere infrastrutturali).

omissis (34)

Titolo VI
Interventi settoriali

Sezione I

Art. 32 - (Interventi sulle unità produttive per il miglioramento e l’ammodernamento delle strutture fondiarie).

Allo scopo di consentire alle unità produttive il miglioramento e l’ammodernamento delle strutture fondiarie può essere concesso, ad aziende agricole singole od associate, un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti ai termini dell’art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il concorso regionale nel pagamento degli interessi su tali mutui - della durata massima di anni venti per l’ammortamento e di anni due per il preammortamento - sarà concesso in conformità di quanto stabilito dal successivo art. 65.
Le provvidenze di cui al primo comma dovranno:
1) incentivare le iniziative che consentono di elevare i livelli di produttività delle imprese agricole mediante la realizzazione di opere intese a valorizzare le risorse offerte dal territorio e ad assicurare all’azienda la struttura e l’organizzazione rispondenti ad una economia di mercato;
2) favorire le iniziative volte a migliorare le condizioni di vita in campagna con particolare riguardo ai territori più sfavoriti, soprattutto mediante interventi che riguardino le abitazioni dei coltivatori diretti e degli altri lavoratori manuali della terra.
Le agevolazioni creditizie, pertanto, saranno concesse in via prioritaria per le opere riguardanti:
a) le opere di cui alla lett. b) dell’art. 27 per le quali provvedono direttamente i privati;
b) le sistemazioni idraulico - agrarie che rappresentano il presupposto fondamentale per il miglioramento delle condizioni di produzione sotto il profilo agronomico e per una razionale ed economica attuazione sia della irrigazione che della meccanizzazione delle operazioni colturali;
c) la costituzione, l’ammodernamento ed il potenziamento delle strutture zootecniche in aziende nelle quali sussistano i presupposti per l’esercizio di una razionale ed economica attività zootecnica, in armonia con gli indirizzi stabiliti per lo sviluppo delle produzioni zootecniche della zona;
d) la costruzione, l’ampliamento, il radicale riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, semprechè i medesimi si dedichino abitualmente e direttamente alla coltivazione del fondo e la maggior parte dei membri della famiglia esplichino prevalentemente attività agricola. (35)
Quando la spesa preventivata non supera i 30 milioni di lire, in alternativa con le suddette provvidenze, per la realizzazione delle opere previste dalla lett. d) del precedente comma, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 50 per cento per le aziende che ricadono in zone agricole riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria, con priorità alle aziende che, per la loro formazione, hanno beneficiato delle provvidenze creditizie in materia di proprietà contadina.(36)

Sezione II

Art. 33 - (Migliore utilizzazione dei foraggi e recupero dei terreni abbandonati o marginali)

omissis (37)

Art. 34 - (Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico).

omissis (38)

Art. 35 -(Provvidenze per lo sviluppo ed il sostegno della base riproduttiva animale).

omissis (39)

Art. 36 - (Provvidenze per lo sviluppo del patrimonio zootecnico).

omissis (40)

Art. 37 - (Anticipazione di fondi per il pagamento delle spese di attuazione dei regolamenti comunitari concernenti premi di nascita vitelli)

omissis (41)

Art. 38 - (Interventi per l’igiene ed il miglioramento qualitativo del latte).

omissis (42)

Art. 39 - (Interventi particolari in zootecnia).

omissis (43)

Sezione III

Art. 40 - (Miglioramento della fertilità delle bovine)

omissis (44)

Art. 41 - (Lotta contro la mortalità neonatale dei vitelli)

omissis (45)

Art. 42 - (Lotta e profilassi delle mastiti bovine).

omissis (46)

Sezione IV

Art. 43 - (Interventi per il miglioramento e la valorizzazione dell’ortoflorofrutticoltura, dell’olivicoltura e della vitivinicoltura).

omissis (47)

Art. 44 - (Difesa attiva delle colture arboree di pregio)

omissis (48)

Art. 45 - (Istituzione e tenuta del catasto frutticolo e viticolo).

omissis (49)

Sezione V

Art. 46 - (Interventi nelle aree di collina e montagna)

omissis (50)

Art. 47 - (Sviluppo delle iniziative agrituristiche).

omissis (51)

Art. 48 - (Valorizzazione dell’ambiente rurale)

omissis (52)

Titolo VII
Interventi per favorire l’esercizio delle imprese agricole singole ed associate

Art. 49 - (Credito di conduzione).

omissis (53)

Art. 50 - (Interventi a favore di enti ed organismi associativi a sostegno della loro gestione e per la valorizzazione e la difesa della produzione).

omissis (54)

Art. 51 - (Prestiti agevolati per lo sviluppo e l’adeguamento della meccanizzazione agricola).

omissis (55)

Titolo VIII
Pesca, Acquacoltura e Itticoltura

Sezione I

Art. 52 - (Interventi nel settore della pesca).

omissis (56)

Art. 53 - (Interventi per lo sviluppo dell’acquacoltura e della itticoltura).

omissis (57)

Art. 54 - (Interventi per il potenziamento delle strutture di valorizzazione dei prodotti ittici).

omissis (58)

Art. 55 - (Iniziative promozionali e di valorizzazione dei prodotti ittici)

omissis (59)

Sezione II

Art. 56 - (Istituzione del “Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell’acquacoltura”).

omissis (60)

Titolo VIII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 57 - (Istituzione del nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare). (61) (62)

E' istituito nell’ambito della struttura del Dipartimento per l’Agricoltura, il nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare.
I compiti assegnati al nucleo ispettori sono i seguenti:
a) applicazione dei regolamenti della Comunità Economica Europea e delle norme statali relative agli interventi per la regolazione dei mercati agricoli;
b) controllo sulla qualità dei prodotti agricoli e delle sostanze ad uso agrario;
c) controllo dell’applicazione delle norme relative alla fecondazione animale naturale e artificiale;
d) controllo delle produzioni di sementi;
e) collaborazione con gli Organi dello Stato e degli Enti demandati alla repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli;
f) adempimento di mansioni di vigilanza e ispezione nel settore dell'agricoltura per funzioni comunque attribuite o delegate alla Regione.
I requisiti per appartenere al nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare sono quelli richiesti dalla vigente normativa per i dipendenti regionali con qualifica funzionale di istruttore direttivo, purchè in possesso di diploma di perito agrario.(63)
La dotazione organica del nucleo è determinata in 50 unità complessive. Nell’ambito del livello funzionale di collaboratore del ruolo unico del personale regionale è istituita la mansione di ispettore di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare, che è svolta esclusivamente dagli appartenenti al nucleo di cui alla presente legge.
(omissis) (64)
La Giunta Regionale provvederà ad ottenere le previste autorizzazioni da parte delle Autorità competenti affinchè gli appartenenti al nucleo possano espletare la loro attività.
A ciascun appartenente al nucleo regionale ispettori verrà rilasciato da parte del Presidente della Giunta Regionale un apposito tesserino di riconoscimento, il cui modello sarà approvato con decreto del Presidente medesimo.

Art. 58 - (Riordino istituzionale dei Consorzi di Bonifica)

Allo scopo di coordinare le attività pubbliche e private di sistemazione, difesa ed uso agricolo delle acque e della terra nell’ambito dei comprensori di bonifica, ai fini della trasformazione del regime fondiario, quale condizione necessaria dell’organizzazione, dello sviluppo e del potenziamento dell’ordinamento produttivo e dell’impresa agricola, nonchè per l'assetto del territorio rurale, sono soppressi i Consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di miglioramento fondiario, rientranti nella sfera di competenza della Regione.
I predetti consorzi continuano ad operare dopo l’entrata in vigore della presente legge sino al momento del loro scioglimento da parte della Giunta regionale.
I Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni degli Enti soppressi, tenendo distinte le relative gestioni e sotto l’osservanza e con i benefici delle leggi che disciplinano i singoli settori di intervento.
Il patrimonio, come pure il relativo personale, degli Enti disciolti è trasferito ai Consorzi di Bonifica. Qualora il territorio dei Consorzi soppressi ricada in più comprensori consortili di bonifica, il patrimonio viene ripartito in ragione della contribuenza gravante sugli immobili inclusi nel perimetro dei Consorzi disciolti.
omissis (65)

Art. 59 - (Ordinamento dei compiti gestionali dei Consorzi di Bonifica).

omissis (66)

Art. 60 - (Calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale).

omissis (67)

Art. 61 - (Comitati per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l’agricoltura).

omissis (68)

Art. 62 - (Compenso alle organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell’assistenza agli utenti di motori agricoli).

omissis (69)

Art. 63 - (Agevolazioni tributarie)

omissis (70)

Art. 64 - (Fondo interbancario di garanzia)

omissis (71)

Art. 65 - (Determinazione del concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio).

omissis (72)

Art. 66 - (Gestione delle spese per gli interventi)

omissis (73)

Art. 67 - (Modificazioni del progetto agricolo alimentare)

omissis (74)

Art. 68 - (Disposizioni transitorie per l’applicazione delle altre leggi regionali vigenti in materia)

omissis (75)

Art. 69 - (Attività surrogatoria della Giunta regionale)

omissis (76)

Titolo IX
Autorizzazioni di spesa

Art. 70 - (Autorizzazioni di spesa)

omissis (77)

Art. 71 - (Copertura finanziaria)

omissis (78)

Art. 72 - (Variazioni di bilancio)

omissis (79)

Art. 73

omissis (80)


Note

(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 993/1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera b) del primo comma dell’articolo 39
(2) Vedi anche la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 , che ha istituito l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto-Agricoltura sopprimendo contestualmente l'ESAV, l'Azienda regionale foreste e l'Istituto lattiero caseario di Thiene, nonché la legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 che ha ridisciplinato in parte la materia del Titolo IV°.
(3) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(4) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(5) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(6) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(7) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(8) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato dall’art. 11 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 e dall’art. 28 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 .
(9) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(10) Articolo abrogato dal comma 1 art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43
(11) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(12) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(13) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(14) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(15) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(16) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(17) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(18) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(19) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(20) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(21) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(22) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(23) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato dall’art. 1 legge regionale 7 settembre 1982, n. 39 ; vedi art. 9 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34
(24) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(25) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato dalla legge regionale 15 maggio 1981, n. 23 e dall’art. 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39 .
(26) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(27) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(28) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(29) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(30) Vedi art. 22 lett. c), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 ; vedi anche art.4 legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 . L’art. 7 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 dispone termini da osservare a pena di decadenza per il completamento di procedimenti di spesa fissandoli rispettivamente al 30 giugno 1999 per i contributi concessi entro il 31.12.1989 ed il 30.06.2000per quelli concessi tra il 1° gennaio 1990 ed il 31.12.1992.
(31) A norma del terzo comma dell’art. 11 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 , gli interventi di elettrificazione possono essere eseguiti prescindendo dall’autorizzazione preventiva, purchè successivamente alla presentazione della richiesta di concessione dei benefici. Vedi altresì ultimo comma art. 11, citato.
(32) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(33) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(34) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato dall’art. 29 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 .
(35) Lettera già sostituita dall’art. 11 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 così modificata dall’art. 2, comma terzo legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 ; vedi anche art.4 comma 1, lettera b della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1
(36) Vedi art. 4, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1
(37) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato dall'art. 8 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 5 .
(38) Articolo che deve intendersi quale norma ad effetti esauriti, anche per effetto del completamento della procedura di notifica con avvenuta acquisizione del parere favorevole della Commissione europea sulla nuova disciplina della materia recata dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 . Si segnala inoltre che l’art. 1, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , dispone l’abrogazione espressa del presente articolo dalla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso in ordine alla avvenuta acquisizione del sopracitato parere di compatibilità.
(39) Articolo che deve intendersi quale norma ad effetti esauriti, anche per effetto del completamento della procedura di notifica con avvenuta acquisizione del parere favorevole della Commissione europea sulla nuova disciplina della materia recata dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 . Si segnala inoltre che l’art. 1, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , dispone l’abrogazione espressa del presente articolo dalla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso in ordine alla avvenuta acquisizione del sopracitato parere di compatibilità.
(40) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(41) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(42) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(43) Articolo che deve intendersi quale norma ad effetti esauriti, anche per effetto del completamento della procedura di notifica con avvenuta acquisizione del parere favorevole della Commissione europea sulla nuova disciplina della materia recata dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 . Si segnala inoltre che l’art. 1, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , dispone l’abrogazione espressa del presente articolo dalla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso in ordine alla avvenuta acquisizione del sopracitato parere di compatibilità. In precedenza articolo modificato dall’art. 2 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 ; dall’art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1 e dall’art. 8 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 : si segnala infine che l’articolo è stato oggetto in relazione alla lett. b) del primo comma della dichiarazione di illegittimità costituzionale operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 993/1988.
(44) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(45) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(46) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(47) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(48) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(49) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(50) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(51) Articolo abrogato dall’art. 18 legge regionale 15 luglio 1986, n. 31 (abrogata da art. 20 legge regionale 18 luglio 1991, n. 15 a sua volta abrogata da art. 23 legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 ).
(52) Articolo abrogato dall’art. 18 legge regionale 15 luglio 1986, n. 31 (abrogata da art. 20 legge regionale 18 luglio 1991, n. 15 a sua volta abrogata da art. 23 legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 ).
(53) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(54) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato dall’art. 3 legge regionale 30 aprile 1981, n. 20 , dall’art. 3 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 10 , e dall'art. 27 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48
(55) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(56) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(57) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(58) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
(59) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(60) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(61) Vedi ora anche quanto disposto dal regolamento 28 dicembre 2018, n. 5 recante la disciplina del servizio regionale di vigilanza.
(63) Comma cosi modificato da art. 4, comma 1, legge regionale 26 luglio 1991, n. 16
(64) Comma abrogato da art. 189, comma 2, legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(65) Il comma che modificava gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 26, 27, della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è stato abrogato dalla lett. a) comma 1 dell’art. 45 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 che ha ridisciplinato la materia.
(66) Articolo abrogato dall’art. 18 legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 .
(67) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(68) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(69) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(70) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(71) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(72) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(73) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 . In precedenza modificato da art. 12 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
(74) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(75) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(76) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(77) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(78) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(79) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(80) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .


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