Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 31 (BUR n. 107/1991)
Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 31 (BUR n. 107/1991) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN
TEMA DI FORME ASSOCIATIVE E COOPERATIVE FRA ENTI LOCALI.
Art. 1 - Abrogazione di norme
regionali in tema di Consorzi fra Enti locali.
Art. 2 - Contributi
regionali.
1. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali di settore
a favore dei Consorzi tra Enti locali sono estesi alle Unioni di Comuni,
alle Comunità montane e, compatibilmente con la natura
dell'attività svolta, ai Comuni e alle Province che stipulino tra
loro apposite convenzioni ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Le convenzioni indicano l'Ente incaricato di presentare la
domanda e di provvedere all'introito dell'eventuale contributo regionale.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui all'art. 60, comma 1, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, i Consorzi esistenti cessano di essere
destinatari dei benefici.
SOMMARIO