Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 (BUR n. 19/1972)
Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 (BUR n. 19/1972) [sommario] [RTF]
NORME PER
L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE ALLA REGIONE
CON I DPR 14 GENNAIO 1972, DAL N. 1 AL N. 6, E 15 GENNAIO 1972, DAL N. 7
AL N. 11.
Art. 1
L’esercizio delle funzioni
amministrative trasferite coi DPR 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15
gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11 o comunque delegate alla Regione, è
regolato dalle norme della presente legge.
I progetti di legge per la disciplina organica, nel rispetto dei principi
di cui agli artt. 5, 48, 54 dello Statuto, delle materie previste
dall’art. 117 della Costituzione, verranno presentati al Consiglio
entro il 31 dicembre 1973.
Art. 2
Ai fini della presente legge, nelle materie
trasferite di cui all’art. 1, il Consiglio, in conformità agli
articoli 8 e 9 dello Statuto, approva il documento preliminare sugli
obiettivi della programmazione regionale, il programma regionale e i
singoli programmi settoriali per ogni materia o per gruppi di materie
affini.
Nelle more per l’approvazione dei documenti programmatici di cui al
comma precedente il Consiglio emana per ogni materia idonee direttive.
In particolare spetta al Consiglio:
1) in materia di polizia urbana e rurale,
- determinare le direttive di carattere generale per il coordinamento dei
provvedimenti nella stessa materia;
2) in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere e artigianato,
a) determinare le direttive:
I) per la concessione dei permessi di ricerca e di utilizzazione delle
sorgenti di acque minerali;
II) per l’autorizzazione all’apertura e messa in esercizio
degli stabilimenti di produzione e utilizzazione di acque minerali,
naturali ed artificiali;
III) per l’autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti
termali ed idroterapici;
IV) per la concessione a terzi di cave e torbiere sottratte al
proprietario del fondo;
V) per l’erogazione di contributi, premi e sussidi per
l’assistenza tecnica ed economica dell’artigianato;
b) nominare i membri delle Commissioni regionali e provinciali per
l’artigianato;
3) in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche di enti
locali,
- stabilire la ripartizione provinciale dei fondi stanziati in bilancio
per l’esercizio della assistenza scolastica nelle varie forme
previste dalle leggi vigenti, nonchè per l’attuazione di
interventi finanziari in favore di musei e biblioteche di enti locali;
4) in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera,
a) approvare il piano di ripartizione della quota parte del fondo
nazionale attribuito alla Regione di cui alla legge 12 febbraio 1968, n.
132;
b) determinare le direttive:
I) per la ripartizione delle provvidenze economiche, contributi e
sovvenzioni, connessi alla prevenzione, cura e riabilitazione delle
malattie e in particolare per la tutela della salute nei luoghi di
lavoro;
II) in ordine alla formazione e revisione della pianta organica delle
sedi farmaceutiche, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;
III) per l’esercizio delle funzioni regionali relativamente
all’istituzione, modificazione e soppressione delle condotte medico
- chirurgiche, ostetriche, veterinarie e di altri servizi comunali e
provinciali di assistenza sanitaria, nonchè per la costituzione di
consorzi concernenti gli stessi servizi;
c) designare i membri di competenza regionale nei Consigli Provinciali di
Sanità e nei Consorzi Provinciali antitubercolari;
5) in materia di tramvie e linee automobilistiche regionali e di
navigazione e porti lacuali,
a) approvare il piano comprensoriale dei trasporti pubblici di cui al
primo comma dell’art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042;
b) determinare le direttive:
I) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;
II) per il rilascio,la proroga e la revoca delle concessioni di tramvie e
linee automobilistiche e dei servizi di navigazione interna di interesse
regionale in quanto trasferite alla competenza della Regione;
6) in materia di turismo ed industria alberghiera,
a) deliberare in ordine alla istituzione, alla modifica ed alla
soppressione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo;
b) determinare le direttive:
I) per l'organizzazione di manifestazioni turistiche e per l'erogazione
di contributi, sovvenzioni e sussidi;
II) per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela sulle
attività degli EPT e delle aziende di cura, soggiorno o turismo,
nonchè per il controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici
turistici e sugli uffici di navigazione;
c) provvedere alla designazione dei presidenti e dei membri di competenza
regionale nei consigli di amministrazione degli Enti provinciali del
Turismo e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo;
7) in materia di fiere e mercati,
a) deliberare la proposta per il riconoscimento di nuovi enti fieristici;
b) autorizzare l’istituzione dei mercati per la compravendita
all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti
ittici;
c) nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione degli enti
costituiti per l’organizzazione di fiere classificate come
nazionali;
d) designare i due componenti il Consiglio di amministrazione degli enti
costituiti per l’organizzazione di fiere internazionali;
e) determinare le direttive per l’esercizio delle funzioni di
vigilanza e tutela sulle attività degli enti di cui all’art. 1
del DPR 15 gennaio 1972, n. 7;
8) in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale,
a) approvare i piani territoriali di coordinamento e i piani paesistici
territoriali;
b) deliberare l’elenco dei comuni obbligati a formare il piano
regolatore generale, di cui al 2 comma dell’art. 8 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche;
c) deliberare l’elenco dei Comuni obbligati a formare il piano di
zona per l’edilizia economica e popolare ai sensi del 3 comma
dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive
modifiche;
d) determinare l’estensione e le modalità di redazione dei
piani regolatori generali intercomunali, di cui alle lettera a) e b)
dell’art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
e) determinare le direttive per l’approvazione dei piani regolatori
generali comunali, dei regolamenti edilizi e di quelli fra questi cui
sono annessi i programmi di fabbricazione;
f) approvare i programmi di intervento in materia di viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
g) procedere alla classificazione delle strade regionali;
9) in materia di beneficenza pubblica,
a) determinare le direttive per la promozione, il riconoscimento, il
concentramento, la fusione, la trasformazione nei fini, la federazione,
il consorzio fra istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
b) fissare i criteri per l’erogazione di contributi, sovvenzioni e
sussidi;
10) in materia di istruzione artigiana e professionale,
a) determinare le direttive:
I) in ordine all’istituzione dei corsi di cui alle lettere a), b),
c), d), e), f), g), dell’art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10;
II) per la determinazione dei programmi di insegnamento complementare
degli apprendisti e per l'approvazione dei piani annuali di attività
degli Istituti professionali di Stato, ai sensi della lett. b)
dell’art. 4 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10;
III) per la conseguente erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi;
b) deliberare l’ordine di priorità vincolante per
l’istituzione da parte dello Stato di nuovi Istituti, Scuole,
Sezioni e Corsi degli Istituti professionali di Stato;
c) provvedere alla nomina dei membri di competenza regionale nei Consorzi
provinciali per l’istruzione tecnica e nei Consigli di
amministrazione degli Istituti professionali di Stato;
11) in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque
interne,
a) approvare i piani generali di bonifica, i piani comprensoriali e
zonali, i programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone
depresse, i programmi di investimento, di intervento e di assistenza
tecnica;
b) provvedere alla classificazione e declassificazione dei comprensori di
bonifica integrale e montana di seconda categoria, dei bacini montani e
delle zone depresse;
c) deliberare la costituzione delle Comunità montane;
d) formulare la proposta di ripartizione della quota regionale tra gli
Istituti di credito, di cui al 2 comma dell’art. 6 del DPR 15
gennaio 1972, n. 11;
e) formulare i pareri, di cui alle lett. f) e m) dell’art. 4 del
DPR 15 gennaio 1972, n. 11, nonchè quelli in merito al
riconoscimento dei Consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364;
f) deliberare la proposta al Ministero dell’Agricoltura e delle
Foreste concernente i programmi regionali in applicazione dei regolamenti
della CEE, relativamente alle strutture agricole;
g) determinare le direttive per l’erogazione di contributi,
incentivi, sovvenzioni e sussidi previsti in bilancio sulla base delle
leggi vigenti;
h) approvare il calendario venatorio e disciplinare le bandite, le
riserve di caccia ed il ripopolamento;
i) disciplinare l’esercizio della pesca nelle acque interne, il
ripopolamento ittico, le riserve di pesca, la piscicoltura e le relative
concessioni.
Art. 3
Spetta alla Giunta regionale, sentito il
parere della competente commissione consiliare:
1) in materia di acque termali e minerali,
a) deliberare la concessione di utilizzazione delle sorgenti di acque
minerali;
b) rilasciare le autorizzazioni all’apertura e all’esercizio
degli stabilimenti di produzione ed utilizzazione di acque minerali,
naturali e artificiali;
c) rilasciare le autorizzazioni ad aprire ed esercitare stabilimenti
termali ed idroterapici;
2) in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera,
a) deliberare l’istituzione, la modifica e la soppressione delle
condotte medico - chirurgiche ed ostetriche, dei servizi ospedalieri e
degli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;
b) deliberare la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza
medico - chirurgica ed ostetrica;
c) deliberare la formazione e revisione della pianta organica delle sedi
farmaceutiche;
3) in materia di tramvie e linee automobilistiche,
- deliberare il rilascio e la revoca delle concessioni relative
all’impianto e all’esercizio di tramvie e linee
automobilistiche, di cui all’art. 1 del DPR 14 gennaio 1972, n. 5,
limitatamente a quelle di carattere extraurbano;
- esprimere il parere in merito alle istanze di concessione di grande
derivazione, previsto dall'articolo 8 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 e
dall'articolo 91 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sentita la Commissione
tecnica regionale Opere Pubbliche. (
3)
Art. 4
Il Consiglio delibera la costituzione o la
cessazione di enti, istituti, organismi, in quanto la loro disciplina
rientri nella competenza della Regione e non sia diversamente regolata.
(
4)
Art. 5
L’esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione è attribuito al Presidente, il quale vi provvede in
conformità alle direttive emanate dal Governo centrale e, in quanto
compatibile, in attuazione degli indirizzi e delle scelte fondamentali
operate dal Consiglio mediante l’approvazione dei relativi piani e
programmi.
Art. 6
A norma dell’
art. 32 dello Statuto
e nei limiti delle leggi vigenti, la Giunta delibera i provvedimenti
diretti ad assicurare la gestione amministrativa, la migliore
utilizzazione dei beni pubblici e ogni altra attività di esecuzione
delle leggi o delle deliberazioni del Consiglio, in quanto non
diversamente disciplinati.
Spetta altresì alla Giunta l’esercizio delle funzioni di
controllo e dei relativi poteri sostitutivi, nei modi e nei termini
fissati dalle leggi vigenti e nell’ambito delle competenze
trasferite, sugli organi e sugli Enti, istituti ed organizzazioni, che
dalla legislazione in vigore non siano attribuiti alla competenza del
Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni.(
5)
Infine la Giunta esercita le residue funzioni trasferite coi decreti, di
cui all’
art. 1, e
non attribuite alla competenza di altri organi. (
6)
Art. 7
Fino a quando non sarà diversamente
disposto da apposita legge, la Giunta regionale nell’ambito della
propria competenza può delegare la emanazione di atti, anche con
rilevanza esterna, ai funzionari in servizio presso la Regione, che vi
provvedono in esecuzione delle direttive della Giunta e sotto la sua
vigilanza.
I provvedimenti emanati ai sensi del precedente comma sono soggetti a
ricorso al Presidente della Giunta.
Art. 8
Fino all’entrata in vigore di una
legge regionale che, per ogni materia o gruppi di materie affini,
provveda ad una loro diversa organizzazione, gli uffici periferici dello
Stato trasferiti alle Regioni continuano ad esercitare - anche in materia
delegata - le funzioni consultive in atto svolte e conservano la
competenza ad emanare per la Regione gli atti vincolati e quelli
conseguenti a valutazioni di carattere tecnico o determinati da
situazioni di urgenza e necessità. (
7)
La Giunta esercita le funzioni del Provveditorato regionale alle opere
pubbliche e le residue funzioni trasferite, in quanto non siano state
attribuite alla competenza di altri organi dalla presente legge.
Art. 9
I ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti
non definitivi degli uffici periferici dello Stato trasferiti alla
Regione, quelli impropri avverso i provvedimenti di Enti o Organi
operanti nell’ambito della Regione, i ricorsi in opposizione,
previsti dalla legislazione vigente nonchè quelli di cui
all’articolo 7 della presente legge, sono decisi dal Presidente
della Giunta su conforme parere della Giunta stessa.
Per quanto non disciplinato dal precedente comma, ai ricorsi ivi previsti
si applicano le disposizioni del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.
I ricorsi amministrativi avverso provvedimenti di Enti che operano in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e gli altri ricorsi
amministrativi di competenza regionale sono prodotti secondo le norme
delle rispettive leggi in vigore e sono decisi dal Presidente della
Giunta su conforme parere della Giunta stessa.
Art. 10
In sede di prima applicazione e fino alla
approvazione delle direttive, di cui al secondo comma dell’
art. 2, da adottarsi entro il 21
dicembre 1972 (
8), la Giunta,
nell’esercizio delle funzioni di competenza, deve far riferimento
al documento programmatico, di cui all’
art. 26 dello
Statuto, nonchè agli altri documenti di carattere programmatorio
già votati dal Consiglio.
Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
Note
(
2) Alinea abrogato da lett. a)
comma 1 art. 49
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a
decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale e pubblicazione
nel BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50 comma 1 della medesima
legge regionale 11/2004. I provvedimenti sono stati adottati con
un’unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004
pubblicata nel BUR n. 105 del 22 ottobre 2004. In via transitoria ne era
stata prorogata l’applicazione in ragione del combinato disposto
degli articoli 48 e 49 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
come modificati dagli articoli 1 e 2 della
legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 .
(
5) Vedi ora anche quanto
disposto dall’articolo 1 della
legge regionale 30 luglio 2024, n. 18
“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di
affari istituzionali, personale e bilancio” che detta una
disciplina generale dell’istituto del commissariamento
(straordinario, liquidatore o “ad acta”), ad opera della
Giunta regionale nei confronti di “enti, agenzie, aziende o altri
organismi istituiti con legge regionale”.
(
6) Vedasi la parziale modifica
di questo articolo prodotta dall’art. 6,
legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 .
Tale articolo dispone che «A parziale modifica dell’art. 6
della
legge
regionale 1 settembre 1972, n. 12 , il Presidente della Giunta
regionale:
a) rilascia il nulla - osta di cui all’art. 3 della legge 21
dicembre 1955, n. 1357;
b) esercita le funzioni amministrative trasferite alla Regione in base
all’art. 3 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8, salvo quanto previsto dal
successivo art. 13;
c) emana i decreti di approvazione dei progetti e di concessione dei
contributi, già di competenza del Provveditore Regionale alle Opere
Pubbliche;
d) adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e
qualora l’urgenza sia tale da non consentire la convocazione della
Giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli per la
ratifica alla Giunta nella seduta immediatamente successiva.
Il Presidente della Giunta può, con proprio decreto, conferire ad un
membro della Giunta o ai funzionari competenti la delega alla firma degli
atti di cui ai punti a), b), c), ferma restando la possibilità di
ricorso ai sensi dell’art. 9 della
legge regionale 1 settembre 1972, n. 12
.».
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