Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 (BUR n. 115/1991)
Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 (BUR n. 115/1991) [sommario] [RTF]
ADESIONE DELLA
REGIONE DEL VENETO ALL'ASSOCIAZIONE “CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI
SULL'ECONOMIA TURISTICA” PROMOSSO DALL'UNIVERSITA' DI VENEZIA.
Art. 1
1. La Regione del Veneto, al fine di
promuovere ed incrementare le attività di studio, di ricerca, di
informazione e di formazione sui temi e i problemi del turismo in tutte
le sue dimensioni, internazionali e nazionali, regionali e locali,
italiane e straniere, con particolare riferimento agli aspetti economici,
aderisce all'associazione denominata "Centro Internazionale di Studi
sull'Economia Turistica" (CISET) costituita tra l'Università degli
Studi di Venezia "Cà Foscari" e il Touring Club Italiano, che ha per
principali finalità statutarie la promozione e l'organizzazione di
attività di ricerca, studio e formazione in materia di economia e
politica turistica, in collaborazione con la Scuola di economia e turismo
per operatori economici dei servizi turistici dell'Università di
Venezia e con altre istituzioni universitarie e di ricerca italiane e
straniere.
Art. 2
1. La partecipazione della Regione del
Veneto al CISET comporta la nomina di un proprio rappresentante in seno
al Consiglio di amministrazione del Centro.
2. Il rappresentante della Regione in seno al Consiglio di
amministrazione è nominato dal Consiglio regionale su indicazione
della Giunta regionale e dura in carica 5 anni.
Art. 3
1. La Giunta regionale è autorizzata a
compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione
della Regione all'associazione.
2. E' altresì autorizzata a versare una quota associativa fino ad
euro 120.000,00 (
1) per la
realizzazione dei programmi annuali di attività che devono essere
anche funzionali alle iniziative previste dalla programmazione turistica
della Regione ai sensi degli
articoli 6 e
7 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. (
2)
Art. 4
Note
(
2) Comma modificato da lett. b)
comma 1 art. 94 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
che ha aggiunto dopo le parole: “per la realizzazione dei programmi
annuali di attività” le parole: “che devono essere anche
funzionali alle iniziative previste dalla programmazione turistica della
Regione ai sensi degli articoli 6 e 7 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” ”.
(
3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO