Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013 )
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013 ) [sommario] [RTF]
SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO
TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I - Finalità e risorse
turistiche
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed
occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale e internazionale;
b) si attiva per promuovere iniziative atte a stimolare positive
relazioni con l’organizzazione turistica nazionale e con le altre
regioni e province autonome.
2. Nell’ambito di quanto previsto dal comma 1, la Regione del
Veneto disciplina, indirizza e organizza lo svolgimento delle
attività economiche del turismo, con le seguenti finalità:
a) promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell’ambito
della valorizzazione delle risorse turistiche, e garanzia della fruizione
del patrimonio culturale, storico, artistico, territoriale ed ambientale;
b) accrescimento della qualità dell’accoglienza turistica e
incremento dell’accessibilità, della tutela dei diritti e del
rispetto dei doveri degli operatori e degli utenti;
c) crescita della competitività delle singole imprese e della
complessiva attrattività del Veneto quale meta turistica, anche
avvalendosi di società a partecipazione o controllo regionale ai
sensi della vigente normativa; (
1)
d) innalzamento degli standard organizzativi dei servizi e delle
infrastrutture connesse all’attività turistica e del livello
della formazione e della qualificazione degli operatori e dei lavoratori;
e) elaborazione di nuovi prodotti, sviluppo della gamma di prodotti, di
attività ed aree turistiche e miglioramento della qualità delle
destinazioni turistiche;
f) promozione del Veneto quale marchio turistico a livello nazionale e
del marchio “Veneto/Italia” a livello internazionale e
sviluppo di una politica di marchio regionale;
g) sostegno alle imprese turistiche, con particolare riguardo alle
piccole e medie imprese;
h) sviluppo della qualità e dell’innovazione di processo e di
prodotto e delle moderne tecnologie dell’informazione e della
comunicazione;
i) sviluppo di una gamma completa ed efficiente di strumenti economico
finanziari a supporto dello sviluppo delle imprese del settore.
3. La Regione, nella realizzazione delle iniziative in materia di
turismo, adotta e applica il principio della sussidiarietà e attua
il confronto con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti
economiche e sociali.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge e dei
provvedimenti ad essa relativi, si intende per:
a) attività turistica: l’attività economica svolta dalle
imprese turistiche destinata a soddisfare le esigenze di viaggio, di
soggiorno e di svago dei turisti;
b) beni a finalità turistica: gli immobili, i fabbricati, gli
impianti, i macchinari e le attrezzature nella disponibilità e
gestione delle imprese destinati all’attività turistica;
c) destinazione turistica: la località o l’ambito territoriale
nel quale ha sede un complesso di risorse, infrastrutture e servizi
connesse con un prodotto turistico o una gamma di prodotti di cui
all’articolo 4;
d) aree di montagna: il territorio montano, così come individuato
dalla normativa regionale vigente;
e) imprese turistiche: le imprese così definite dalla vigente
legislazione statale;
f) associazioni di rappresentanza: le organizzazioni imprenditoriali e
dei lavoratori regionali aderenti alle organizzazioni nazionali che
sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti di imprese del settore turismo, o loro organismi a livello
regionale delegati dalle medesime;
g) attività ricettiva: la fornitura, a pagamento, al turista di
alloggio temporaneo e di servizi durante il soggiorno del cliente nelle
strutture ricettive;
h) struttura ricettiva: struttura aperta al pubblico, dotata dei
requisiti minimi previsti dalla presente legge, per fornire ai turisti, a
pagamento, alloggio temporaneo non residenziale ed altri servizi durante
il soggiorno del cliente; ai limitati fini di cui all’articolo 27
bis, sono, altresì, strutture ricettive, non aperte al pubblico, gli
alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche ai
sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo”, senza prestazione di servizi; (
2)
i) sede operativa: l’immobile ove vengono forniti beni o prestati
servizi a favore dei turisti;
l) sede secondaria dell’agenzia di viaggio: qualunque filiale,
succursale, punto vendita o luogo in cui si svolge, anche
temporaneamente, attività di agenzia di viaggio, diversa dalla sede
principale;
m) case per villeggiatura: gli edifici a destinazione abitativa non
aperti al pubblico, destinati al soggiorno temporaneo di persone aventi
stabile residenza in altro comune;
n) titolare della struttura ricettiva: il titolare dell’impresa che
organizza, nella struttura ricettiva, l’offerta di alloggio
temporaneo e di servizi durante il soggiorno del cliente, con
facoltà di affidare la gestione di uno o più servizi durante il
soggiorno del cliente a terzi;
o) promozione turistica: l’attività e le iniziative destinate
ad accrescere nei turisti la conoscenza e la notorietà dei prodotti
delle destinazioni turistiche;
p) commercializzazione turistica: l’attività e le iniziative
in grado di incrementare la vendita di attività turistiche sia in
termini di ricettività che di fornitura di beni e servizi ai
turisti.
Art. 3 - Risorse
turistiche.
1. Sono risorse turistiche del territorio veneto: il mare, la montagna, i
laghi, i fiumi, le terme, le città d’arte, i beni e i luoghi
culturali, storici, religiosi ed enogastronomici, le aree protette e
quelle di interesse naturalistico, nonché ogni altro bene,
manifestazione e servizio in grado di generare flussi turistici a livello
locale nonché di provenienza nazionale o estera.
2. Chiunque utilizzi o usufruisca delle risorse turistiche del Veneto
è tenuto ad atti e comportamenti che consentano la preservazione e
il mantenimento fisico, naturale, storico e patrimoniale delle risorse
stesse.
Art. 4 - Prodotto turistico e
gamma di prodotti. (3)
1. Il prodotto turistico è costituito dall’organizzazione
dell’insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento
dell’insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per
eventi, che avranno effetto sul territorio regionale secondo le
modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare.
2. La gamma di prodotti è costituita dalla preparazione,
organizzazione ed offerta sul mercato e sui segmenti di utenza nazionale
ed internazionale di più prodotti turistici tra loro coerenti.
3. La promozione e la comunicazione in Italia e all’estero delle
risorse turistiche e culturali del Veneto hanno come obiettivo la
valorizzazione unitaria del prodotto turistico, della gamma dei prodotti
e delle connesse destinazioni.
4. La Regione concorre, con gli altri enti pubblici e le imprese, allo
sviluppo dei club di prodotto e delle destinazioni nell’ambito
della gamma di prodotti turistici del territorio regionale.
5. La Giunta regionale, in relazione ad eventi e manifestazioni di
carattere internazionale o di particolare rilievo nazionale, può
stipulare con enti e istituzioni, pubblici e privati, accordi di
collaborazione finalizzati alla realizzazione di azioni per la
valorizzazione turistica del territorio regionale.
Art. 5 - “Veneto”
marchio turistico.
1. La Regione adotta una politica di sviluppo e promozione del
“Veneto”, marchio turistico regionale, come rappresentazione
unitaria dei valori distintivi regionali che ricomprendono e rafforzano
le diverse identità di territorio, prodotto e destinazione, per
fornire al turista un’immagine unica dell’offerta turistica e
culturale regionale.
2. Nei mercati esteri il marchio “Veneto” di cui al comma 1
è sempre affiancato dalla indicazione “Italia”.
3. Le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, nella promozione e
commercializzazione in Italia e all’estero dell’offerta
turistica veneta, promuovono il Veneto come marchio turistico che
integra, rispettandone il valore e il ruolo, la pluralità delle
destinazioni e dell’offerta turistica regionale.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità, i criteri e le
condizioni per l’utilizzo del marchio turistico regionale e per il
suo inserimento nelle campagne di promozione e commercializzazione,
nonché nel materiale di interesse turistico, pubblicitario,
illustrativo, segnaletico e di comunicazione al pubblico.
5. La Giunta regionale attua altresì le procedure di registrazione
del marchio “Veneto”, in conformità alle previsioni di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della
proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273” e successive modificazioni.
6. La Giunta regionale verifica periodicamente l’utilizzazione e la
diffusione del marchio turistico della regione e il suo grado di
riconoscibilità da parte del turista.
CAPO II - Programmazione ed
organismi concertativi
Art. 6 - Programma regionale
per il turismo.
1. La Regione adotta il programma regionale
per il turismo quale strumento di pianificazione, in coordinamento con
gli altri strumenti di programmazione comunitaria, statale e regionale,
delle strategie regionali per lo sviluppo economico sostenibile del
turismo.
2. Il programma regionale per il turismo ha durata triennale e comunque
fino alla approvazione del successivo ed individua almeno i seguenti
aspetti:
a) il quadro dell’offerta turistica, delle risorse turistiche
regionali e l’analisi della domanda e delle previsioni
sull’evoluzione delle potenzialità turistiche;
b) gli obiettivi e le strategie dell’attività regionale, da
attuarsi anche mediante piani strategici;
c) le linee di intervento in relazione alle risorse per lo sviluppo
dell’offerta turistica regionale e l’incremento dei flussi di
domanda turistica in Italia e all’estero;
d) la definizione delle misure necessarie a migliorare la qualità e
la competitività delle imprese e dei prodotti turistici;
e) i criteri per la valutazione dell’impatto sulle risorse e le
misure per la protezione delle stesse;
f) gli strumenti per la valutazione dei risultati economici, sia in
termini qualitativi che quantitativi;
g) gli strumenti per la valutazione dei risultati occupazionali, sia in
termini qualitativi che quantitativi.
3. Il programma regionale per il turismo è predisposto dalla Giunta
regionale ed approvato dal Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale può apportare modifiche e integrazioni al
programma regionale per il turismo, se le condizioni economiche e
sociali, interne ed internazionali, le rendono opportune, previo parere
della competente commissione consiliare.
Art. 7 - Piano turistico
annuale.
1. In attuazione del programma regionale
per il turismo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, approva il piano turistico annuale entro il 30 settembre
dell’anno antecedente a quello di riferimento.
2. Il piano turistico annuale individua e prevede:
a) gli interventi regionali per incrementare la conoscenza della domanda
e dell’offerta turistica;
b) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle
risorse turistiche;
c) le iniziative per lo sviluppo dei prodotti turistici e della gamma di
offerta delle destinazioni turistiche;
d) le disponibilità complessive di spesa per l’attuazione del
piano e i criteri di allocazione delle risorse;
e) il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro
efficacia;
f) la verifica dell’andamento occupazionale del settore.
3. Il piano turistico annuale individua altresì le linee di azione,
i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono
fare riferimento gli enti locali.
4. Nel corso di validità del piano turistico annuale, la Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, può
apportare modificazioni ed integrazioni al piano stesso.
Art. 8 - Elenco regionale
delle località turistiche.
1. Sono comuni turistici, ai fini dell’articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale” e successive modificazioni, tutti i
comuni del Veneto.
Art. 9 - Destinazioni
turistiche.
1. La Regione del Veneto riconosce,
valorizza e favorisce il governo delle destinazioni turistiche così
come definite all’
articolo 2, comma 1, lettera c). A tal fine la Giunta
regionale riconosce per ciascuna destinazione turistica un’unica
organizzazione della gestione.
2. Ciascuna organizzazione di gestione della destinazione opererà
secondo le moderne forme di presidio delle destinazioni per creare
sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati
coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti
turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la
gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica,
promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della
destinazione, nel rispetto della normativa e della programmazione
regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, criteri e parametri per la costituzione delle organizzazioni di
gestione della destinazione turistica. La Giunta regionale, tenuto conto
del necessario raccordo con i sistemi turistici tematici di cui
all’
articolo 11,
favorisce l’istituzione delle organizzazioni di gestione delle
destinazioni anche attraverso confronti con gli enti locali e camerali e
con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del
settore.
Art. 10 - Comitato regionale
per le politiche turistiche.
1. È istituito presso la Giunta
regionale il Comitato regionale per le politiche turistiche, al fine di
contribuire alla definizione delle scelte programmatiche ed operative di
maggior valore strategico per il turismo, nell’ambito della
programmazione regionale di cui all’
articolo 6 e della pianificazione annuale di cui
all’
articolo 7
2. Il Comitato regionale per le politiche turistiche è convocato
dall’Assessore regionale competente in materia di turismo ed è
composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di turismo o un suo
delegato, che lo presiede;
b) il Presidente dell’unione regionale delle province venete (UPI
Veneto) o un suo delegato;
c) un rappresentante dei comuni designato dall’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sezione regionale, per ciascun
sistema turistico tematico, di cui all’articolo 11;
d) il Presidente dell’Unione regionale delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere del Veneto) o un suo
delegato;
e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di rappresentanza,
come individuate alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2;
f) un rappresentante dei consorzi di imprese turistiche di cui
all’articolo 18, per ciascun sistema turistico tematico;
g) il Presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia
(UNPLI), sezione regionale o un suo delegato.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con
il provvedimento di costituzione, determina le regole di funzionamento
del Comitato regionale per le politiche turistiche e le modalità di
partecipazione di rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni su
specifici temi, nonché di altri Enti (
4) e di esperti del settore turismo o di problematiche
connesse al turismo.
Art. 11 - Sistema turistico
tematico.
1. Il sistema turistico tematico è
l’ambito territoriale omogeneo in termini di tipologie turistiche e
specializzato in termini di presenza di risorse turistiche, capace di
supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti
turistici ampia e coerente.
2. La Regione riconosce i seguenti sistemi turistici tematici e
territoriali:
a) Venezia e laguna;
b) Dolomiti;
c) Montagna veneta;
d) Lago di Garda;
e) Mare e spiagge;
f) Pedemontana e colli;
g) Terme Euganee e termalismo veneto;
h) Po e suo delta;
i) Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi
fortificati e ville venete.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
determina, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge e successivamente modifica gli ambiti territoriali dei sistemi
turistici tematici di cui al comma 2 e può istituirne ulteriori, in
conformità al programma regionale per il turismo di cui
all’articolo 6.
Art. 12 - Coordinamento
tematico.
1. Il coordinamento tematico è l’organizzazione di
coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo del sistema
turistico tematico, in coerenza con gli indirizzi regionali del programma
regionale del turismo e con le attività del piano turistico annuale.
2. L’attività del coordinamento tematico è finalizzata a
favorire la cooperazione fra i soggetti pubblici e privati responsabili
della promozione e dello sviluppo dell’offerta del sistema
turistico tematico.
3. La Giunta regionale determina le modalità, le regole di
costituzione e di funzionamento di ciascun coordinamento tematico.
Art. 13 - Sistema
informativo regionale del turismo.
1. Per fini gestionali, amministrativi e
statistici, si fa riferimento al Sistema informativo regionale del
turismo (SIRT), quale componente del complessivo sistema informativo
regionale del Veneto.
2. Il sistema informativo regionale del turismo è in particolare
finalizzato:
a) alla conoscenza del sistema turistico veneto, anche sotto i profili
dell’offerta, della domanda, dei flussi e dell’impatto del
turismo sull’economia regionale;
b) al sostegno dell’attività regionale di pianificazione,
indirizzo, controllo e valutazione e al conseguimento degli obiettivi di
sviluppo del turismo regionale;
c) al supporto dell’attività amministrativa regionale.
(
5)
3. La Regione e gli enti locali concorrono all’implementazione e
all’aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la
comunicazione dei dati amministrativi e statistici per le finalità
di cui al comma 2, secondo le forme e le modalità previste dalla
Giunta regionale.
4. I dati in materia di turismo previsti per le rilevazioni statistiche
comprese nel programma statistico nazionale e regionale sono raccolti e
trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e
sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400” e
successive modificazioni e dalla
legge regionale 29 marzo 2002, n. 8
“Norme sul sistema statistico regionale”.
5. I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività
congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le
unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro
mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione,
esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla
Regione per le finalità del presente articolo, secondo le procedure
stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.
5 bis. Decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che i soggetti
di cui al comma 5 abbiano comunicato alla Giunta regionale i dati delle
presenze turistiche, la Giunta regionale procede d’ufficio alla
chiusura della posizione anagrafica delle strutture ricettive nel SIRT,
secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma
3.(
6)
6. I comuni comunicano alla Regione, esclusivamente per via telematica,
le presenze turistiche relative alle case per villeggiatura (
7) secondo le indicazioni della Giunta
regionale.
7. La Regione e gli enti locali possono diffondere, con le modalità
e i criteri definiti dalla Giunta regionale, le informazioni relative
all’offerta turistica del territorio di competenza, ivi compresi
gli eventi e le manifestazioni, finalizzate alla promozione e
valorizzazione del turismo veneto.
Art. 14 - Osservatorio
regionale per il turismo.
1. La Giunta regionale, anche tramite accordi di collaborazione con le
università, i centri di ricerca, Unioncamere del Veneto ed altre
istituzioni pubbliche e private competenti in materia di turismo,
istituisce l’Osservatorio regionale per il turismo e ne disciplina
il funzionamento, anche quale punto di scambio, sintesi e divulgazione di
informazioni, al fine in particolare di:
a) valutare l’attrattività del Veneto quale meta turistica in
un contesto europeo e mondiale;
b) conoscere le dinamiche della domanda, con attenzione anche a quella di
turismo accessibile e le propensioni dei turisti;
c) analizzare i mercati di riferimento attuali e potenziali;
d) valutare l’andamento economico, sociale ed occupazionale delle
imprese e del settore del turismo, con particolare attenzione al valore
economico delle attività turistiche, ad integrazione delle
rilevazioni statistiche svolte dalla Regione, anche con riferimento agli
indirizzi della programmazione comunitaria e all’evoluzione della
qualità e dell’offerta turistica regionale in relazione ai
moderni strumenti di comunicazione;
e) misurare l’efficacia delle azioni realizzate.
Art. 15 - Informazione e
accoglienza turistica.
1. Le attività di informazione e
accoglienza turistica nei confronti dei turisti sono svolte secondo
criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità,
professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio
e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati alla
migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e
dell’offerta complessiva delle risorse e dei prodotti del
territorio.
2. Le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di
informazione e accoglienza turistica spettano alla Giunta regionale, che
disciplina, sentita la competente commissione consiliare:
a) gli standard minimi di informazione e di accoglienza turistica, le
caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia
dei servizi offerti;
b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico,
delle attività fra i soggetti del territorio;
c) l’eventuale concessione di contributi;
d) i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati,
pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione
e di accoglienza turistica.
3. Le attività di informazione ed accoglienza turistica sono svolte
nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle
organizzazioni di gestione della destinazione turistica e dai soggetti
rientranti nelle tipologie individuate con il provvedimento di cui al
comma 2, lettera d).
Art. 16 - Diritti del
turista.
1. I turisti sono le persone fisiche che fruiscono delle risorse
turistiche e dei prodotti turistici del territorio regionale, sia in
forma individuale che collettiva od organizzata, con i diritti
riconosciuti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
codice del consumo, nonché dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno” e successive modificazioni e dal decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché i
diritti riconosciuti dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità.
Art. 17 - Le imprese
turistiche.
1. Le imprese turistiche che esercitano l’attività in
conformità della presente legge hanno titolo a:
a) essere incluse nei cataloghi, annuari, guide e ogni altro servizio
telematico di informazione e comunicazione forniti dalla Regione e dagli
enti locali;
b) partecipare, per il tramite delle associazioni di rappresentanza, alla
pianificazione e programmazione turistica della Regione in sede di
Comitato regionale per le politiche turistiche di cui all’
articolo 10;
c) richiedere gli aiuti, le sovvenzioni, i contributi e gli incentivi
economici previsti dalle vigenti normative comunitarie, statali e
regionali per le proprie strutture e per la partecipazione, in forma
aggregata, a programmi di sviluppo delle attività turistiche.
2. Le imprese turistiche sono tenute a:
a) informare i turisti sulle condizioni di fornitura dei servizi offerti
e di prezzo dei medesimi;
b) collaborare con la Regione e gli enti locali per la fornitura delle
informazioni statistiche di cui all’
articolo 13 e per la realizzazione di iniziative di
informazione e di comunicazione di qualità e ad alta tecnologia;
c) curare la formazione e l’aggiornamento del personale, in
conformità alle leggi statali e ai contratti collettivi.
Art. 18 - I consorzi di
imprese turistiche.
1. Sono consorzi di imprese turistiche le associazioni, anche costituite
nella forma di società consortile, formate da imprese turistiche e
da eventuali altri soggetti privati. Le imprese turistiche possono
partecipare a un solo consorzio per sistema turistico tematico.
2. Il numero minimo di imprese turistiche per consorzio è stabilito
in proporzione al numero di strutture ricettive e di presenze turistiche
rilevate per ciascun sistema turistico tematico nel triennio 2010-2012.
3. Il consorzio di imprese turistiche attua, nell’ambito di uno dei
sistemi turistici tematici di cui all’articolo 11, programmi e
progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto
turistico e dell’offerta ai fini della commercializzazione
turistica delle attività dei propri aderenti.
4. I consorzi di imprese di cui al comma 1 hanno sede nel sistema
turistico tematico nel quale il consorzio svolge la propria attività
prevalente, misurata in termini di numero di imprese turistiche del
consorzio medesimo.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ed
entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
fissa le proporzioni di cui al comma 2 per ciascun sistema turistico
tematico e le procedure di riconoscimento dei consorzi.
6. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non
oltre diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, sono equiparate ai
consorzi di imprese turistiche di cui al comma 1 le strutture associate
di promozione turistica già disciplinate dalla
legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo” e successive modificazioni.
7. Decorso il periodo transitorio di cui al comma 6, le strutture
associate di promozione turistica di cui alla
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e
successive modificazioni, sono consorzi di imprese se si conformano alle
disposizioni del presente articolo.
8. I consorzi di imprese e le strutture associate equiparate, che operino
in più sistemi turistici tematici, possono beneficiare degli
interventi di cui all’articolo 42 comma 4, in proporzione al numero
delle imprese turistiche associate con sede nel sistema turistico
tematico oggetto dell’intervento.
9. Ai fini della partecipazione all’attività regionale di
promozione turistica, in conformità al piano turistico annuale di
cui all’articolo 7, i consorzi di cui al presente articolo possono
raggrupparsi in un solo consorzio tematico per ciascun sistema turistico
tematico.
Art. 19 - Funzioni della
Regione.
1. La Regione è titolare delle
politiche e della programmazione in materia di turismo (
8) ed esercita tali funzioni nel rispetto della
normativa comunitaria e in coordinamento con le iniziative nazionali di
settore.
2. Alla Giunta regionale (
9) in
particolare competono:
a) (
10) la pianificazione
annuale dello sviluppo turistico, adottando strumenti di coordinamento,
indirizzo e concertazione ispirati al principio di sussidiarietà;
b) il miglioramento delle condizioni di conservazione delle risorse
turistiche esistenti e la creazione e la valorizzazione di nuove risorse
turistiche del territorio regionale;
c) il coordinamento della raccolta, l’elaborazione, la validazione
e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni statistiche del
turismo, coerentemente con le esigenze e le politiche di promozione e
commercializzazione dei sistemi turistici tematici;
d) la concessione di agevolazioni a soggetti pubblici o privati per lo
sviluppo dell’offerta turistica e per il sostegno alle
attività promozionali e delle iniziative di commercializzazione
turistica;
e) la promozione e valorizzazione, in Italia e all’estero,
dell’immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti
turistici e della gamma di prodotti turistici;
e bis) l’approvazione dei provvedimenti previsti dalla legislazione
turistica regionale, disciplinanti i procedimenti amministrativi in
materia di classificazione e anagrafe delle strutture ricettive e sedi
congressuali, nonché in materia di agenzie di viaggi, professioni
turistiche e relativa vigilanza. (
11)
3. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla
presente legge, può avvalersi di enti, aziende, agenzie e
società a partecipazione pubblica e svolgere altresì le
funzioni di indirizzo, di coordinamento e di armonizzazione delle
funzioni attribuite agli enti locali dalla presente legge e già
disciplinate dalla
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e
successive modificazioni.
4. La Giunta regionale, per specifiche iniziative di interesse turistico,
può operare, attraverso specifiche intese, congiuntamente con gli
enti locali o affidare agli enti locali funzioni di gestione di
interventi e di procedimenti relativi anche allo sviluppo e
qualificazione dell’offerta turistica.
Art. 20 - Funzioni delle
province.
Art. 21 - Funzioni della
Provincia di Belluno.
Art. 22 - Le associazioni
Pro Loco.
TITOLO II - Disciplina
dell’attività ricettiva
CAPO I - Strutture ricettive
Art. 23 - Strutture
ricettive. (16) (17)
1. Le strutture ricettive sono distinte nelle seguenti tipologie:
a) strutture ricettive alberghiere;
b) strutture ricettive all’aperto;
c) strutture ricettive complementari.
2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo devono essere
conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e
alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle specifiche
normative.
3. I locali per il pernottamento dei turisti possono essere:
a) camera: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva
alberghiera e complementare, composto da un vano allestito con uno o
più posti letto per i turisti, dotato di un bagno privato o comune;
b) junior suite: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva
alberghiera, composto da un unico vano avente una parte allestita a posti
letto e una parte allestita a salotto, nonché da almeno un bagno
privato;
c) suite: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva
alberghiera, composto da almeno una camera, da un salotto e da almeno un
bagno privato;
d) unità abitativa: il locale per il pernottamento nella struttura
ricettiva alberghiera, complementare e all’aperto, dotato di un
servizio autonomo di cucina e di almeno un bagno privato e inoltre
composto da almeno una camera e almeno un vano destinato a soggiorno,
oppure da almeno una camera destinata in parte anche ad uso di soggiorno
e che abbia requisiti dimensionali maggiori di quelli minimi di cui al
comma 6;
e) piazzola: area attrezzata per l’installazione degli allestimenti
mobili di pernottamento di cui all’
articolo 26, comma 2.
4. Si definisce capacità ricettiva:
a) totale: il numero di posti letto autorizzati nella struttura ricettiva
ad uso dei turisti;
b) prevalente: la situazione in cui il numero di posti letto autorizzati
nei locali per il pernottamento di cui al comma 3, è superiore alla
metà della capacità ricettiva totale;
c) residuale: la differenza tra capacità ricettiva totale e la
capacità ricettiva prevalente.
5. Nelle strutture ricettive all’aperto la capacità ricettiva
prevalente è determinata dal rapporto tra il numero di posti letto
predisposti dal gestore, in unità abitative fisse o allestimenti
mobili di pernottamento ed il numero di turisti ospitabili nelle
piazzole, purché muniti di proprio allestimento mobile di
pernottamento.
6. Il numero di posti letto nei locali di pernottamento rispetta i limiti
minimi di superficie e di cubatura dei locali stabiliti dal provvedimento
di cui all’
articolo
31.
Art. 24 - Strutture
ricettive alberghiere.
1. Le strutture ricettive alberghiere sono strutture ricettive aperte al
pubblico, a gestione unitaria, situate in uno o più edifici, dotate
di almeno sette locali per il pernottamento dei turisti, di un locale
comune per la prima colazione e di un locale comune destinato al servizio
di portineria.
2. Sono strutture ricettive alberghiere:
a) gli alberghi o hotel;
b) i villaggi-albergo;
c) le residenze turistico-alberghiere;
d) gli alberghi diffusi.
3. Nelle strutture ricettive alberghiere con più edifici, si
distinguono:
a) l’edificio principale, ove è ubicato il locale comune
destinato al servizio di portineria;
b) la dipendenza, edificio con ingresso autonomo, composto da uno o
più locali per il pernottamento dei turisti.
4. La dipendenza può essere ubicata ad una distanza non superiore a
duecento metri in linea d’aria dall’edificio principale
ovvero ad una distanza superiore, qualora la dipendenza sia ubicata
all’interno dell’area recintata su cui insiste
l’edificio principale, fatta salva la peculiare disciplina relativa
agli alberghi diffusi di cui al comma 4 dell’articolo 25.
Art. 25 - Tipologie di
strutture ricettive alberghiere.
1. Sono alberghi od hotel le strutture
ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale o prevalente in
camere, suite e junior suite e con eventuale capacità ricettiva
residuale in unità abitative.
2. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive alberghiere, con
capacità ricettiva totale in unità abitative ubicate in
più edifici all’interno di una stessa area dove insiste
l’edificio principale alberghiero.
3. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive
alberghiere con capacità ricettiva totale o prevalente in unità
abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere,
suite e junior suite. (
18)
4. Sono alberghi diffusi gli alberghi dotati di un edificio principale,
dove si trovano l’ufficio di portineria e le aree ad uso comune
degli ospiti e di due o più dipendenze alberghiere, ubicate ad una
distanza, in linea d’aria, non superiore a quattrocento metri
dall’edificio principale, con capacità ricettiva totale o
prevalente nelle dipendenze e con eventuale capacità ricettiva
residuale nell’edificio principale alberghiero e ubicati:
a) nelle aree di montagna;
b) nei centri storici, così come individuati dagli strumenti di
governo del territorio, di comuni con popolazione non superiore a
cinquemila residenti;
c) nelle isole non collegate da ponti alla terraferma, con popolazione
non superiore a cinquemila residenti.
5. La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune e al fine di
contrastare il fenomeno dello spopolamento, può consentire
l’albergo diffuso in borghi o centri storici siti in comuni con
popolazione superiore a cinquemila residenti in deroga al limite di cui
alla lettera b).
6. Le unità immobiliari che compongono l’albergo diffuso
possono essere situate solo in edifici già esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Nelle strutture ricettive alberghiere il locale di pernottamento
può disporre sino a quattro posti letto ed è consentito
aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un
ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla
legislazione in materia, con obbligo di ripristino del numero dei posti
letto autorizzato al momento della partenza del cliente.
8. Nelle strutture ricettive complementari è consentito aggiungere
nel locale di pernottamento, in via temporanea e solo su richiesta del
cliente, un ulteriore posto letto, in deroga ai limiti dimensionali
stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino alla
partenza del cliente del numero di posti letto autorizzato.
Art. 26 - Strutture
ricettive all’aperto.
1. Le strutture ricettive
all’aperto sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione
unitaria, che offrono ai turisti, in un’area recintata, alloggio in
allestimenti mobili o in unità abitative e si distinguono in
villaggi turistici, campeggi e marina resort. (
19)
2. Sono allestimenti mobili gli allestimenti per il pernottamento nella
struttura ricettiva all’aperto, installati sulle apposite piazzole
dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende,
roulotte, camper, caravan e case mobili.
3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all’aperto con
capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative o
allestimenti mobili installati dal titolare e con eventuale capacità
ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.
4. Sono campeggi o camping le strutture ricettive all’aperto con
capacità ricettiva totale o prevalente in allestimenti mobili
installati dai turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale
in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare.
4 bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il
pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da
diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che
posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita
deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e
di esercizio, nonché la relativa classificazione; nella definizione
dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto
stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. (
20) (
21)
5. Le strutture ricettive all’aperto sono tenute ad assicurare:
a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi
di apertura;
b) la presenza, in via continuativa, all’interno della struttura
ricettiva, del titolare o di un suo delegato.
Art. 26 bis - Gestione del
verde nelle strutture ricettive all’aperto. (22)
1. Il gestore della struttura ricettiva all’aperto è tenuto a
predisporre un piano di gestione quinquennale delle essenze ad alto fusto
presenti all’interno della struttura ricettiva all’aperto,
avente ad oggetto lo svolgimento delle pratiche agronomiche e
fitosanitarie, nel rispetto delle prescrizioni in vigore relative alla
struttura ricettiva.
2. Il piano, predisposto secondo i contenuti individuati ai sensi del
comma 5 da dottori agronomi e dottori forestali nonché da periti
agrari secondo le modalità e nei limiti di competenza stabiliti
dalla vigente normativa, deve essere presentato alla struttura regionale
territorialmente competente in materia di foreste, ed è approvato
con autorizzazione unica, sostitutiva di ogni altro atto di assenso,
comunque denominato. Il piano può essere aggiornato annualmente
tramite la medesima procedura.
3. La procedura si svolge con la partecipazione del Comune nonché,
ove previsto, della Soprintendenza, tramite conferenza di servizi ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il
termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni, decorsi
i quali il piano si intende approvato.
4. Lo svolgimento degli interventi previsti dal piano di gestione non
richiede ulteriori atti autorizzativi, comunque denominati.
5. La Giunta regionale individua i contenuti del piano e disciplina le
modalità di attuazione nonché le forme di monitoraggio e di
controllo.
Art. 27 - Strutture
ricettive complementari.
1. Le strutture ricettive complementari
sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria,
situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi
rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere.
2. Sono strutture ricettive complementari:
a) gli alloggi turistici, che sono composti da una a sei camere, ciascuna
dotata di un massimo di quattro posti letto;
b) le case per vacanze, che sono composte da un locale soggiorno e da una
sala da pranzo entrambi di uso comune e da camere che per più della
metà sono dotate di due o più posti letto;
c) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che sono
composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più
posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi, ivi
comprese quelle oggetto dei contratti disciplinati dall’articolo 4
del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo”, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017 n. 96, e successive modificazioni, se detti contratti prevedono la
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei
locali durante il soggiorno dell’ospite; (
23)
d) i bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i
turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il
titolare deve risiedere nell’unità immobiliare sede del bed
& breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata,
durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima
colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi
familiari. Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati
nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come
individuati dalla Giunta regionale (
24) (
25) non
costituiscono attività d’impresa;
e) i rifugi alpini, che sono ubicati in aree di montagna a quota non
inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro
di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che
devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono
composti da camere che per più della metà sono dotate di due o
più posti letto ed inoltre da una camera per l’alloggio del
titolare durante il periodo di apertura ai turisti. I rifugi alpini,
esclusi quelli già classificati come rifugi escursionistici in
vigenza della
legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni,
dispongono, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero
di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile
dall’esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il
periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere
comunque garantito per l’intero arco della giornata.
3. I rifugi già classificati come rifugi escursionistici in vigenza
della
legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono
modificare la denominazione in rifugio alpino secondo le disposizioni del
comma 8 dell’
articolo
50.
Art. 27 bis - Locazioni
turistiche. (26) (27) (28)
(29)
1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità
turistiche, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo”, nonché gli alloggi dati in
locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 24
aprile 2017, n. 50, (
30)
senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai
fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al
presente articolo.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 privi della conformità alle
prescrizioni statali e regionali in materia urbanistica, edilizia,
igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti non possono essere
utilizzati ai fini della locazione turistica.
3. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono
tenuti a comunicare alla Giunta regionale, esclusivamente per via
telematica e secondo le procedure definite dal regolamento di cui al
comma 4:
a) il periodo durante il quale si intende locare l’alloggio, il
numero di camere e di posti letto e le loro successive variazioni;
b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.
4. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi
dell’articolo 19, comma 2, della
legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1 “Statuto del Veneto”, disciplina l’applicazione
del presente articolo e in particolare la modalità sia di rilascio
del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il
codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N.
dell’alloggio oggetto di locazione turistica, in conformità
all'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145
“Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli
enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili” convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre
2023, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni. (
31)
5. Le comunicazioni, le informazioni e il codice identificativo
dell’alloggio in locazione turistica sono inseriti, secondo
modalità fissate con il regolamento di cui al comma 4, nel Sistema
Informativo Regionale del Turismo (S.I.R.T.) di cui all’articolo
13, il cui accesso è consentito ai comuni per lo svolgimento delle
attività di competenza.
6. I soggetti di cui al comma 3 che non intendono più continuare
l’offerta locativa, sono tenuti a comunicarlo alla Giunta
regionale, indicandone la data di decorrenza, secondo le procedure
definite dal regolamento di cui al comma 4. Alla comunicazione consegue
la chiusura d’ufficio della relativa posizione anagrafica.
7. Decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che il locatore
abbia comunicato alla Giunta regionale i dati delle presenze turistiche,
la Giunta regionale procede d’ufficio alla chiusura della posizione
anagrafica degli alloggi in locazione turistica nel S.I.R.T., secondo le
modalità previste dal regolamento di cui al comma 4.
8. Il comune esercita la vigilanza sull’attività di locazione
turistica anche mediante l’accesso di propri incaricati e accerta
le violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, anche su
segnalazione della Giunta regionale, secondo le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
9. omissis (
32)
10. È soggetto a sanzione amministrativa per ciascun alloggio:
a) da euro 3.000,00 ad euro 6.000,00, chiunque dia in locazione turistica
gli alloggi di cui al comma 1 in caso di mancata o incompleta
comunicazione delle informazioni di cui al comma 3, lettera a);
b) da euro 7.000,00 ad euro 14.000,00, chiunque dia in locazione
turistica gli alloggi di cui al comma 1 in caso di falsa comunicazione
delle informazioni di cui al comma 3, lettera a);
c) da euro 1.000,00 ad euro 2.000,00, chiunque dia in locazione turistica
gli alloggi di cui al comma 1 in caso di mancata o incompleta
comunicazione ai sensi del comma 3, lettera b), relativa agli arrivi e
presenze turistiche;
d) omissis (
33)
e) omissis (
34)
11. Le sanzioni di cui al comma 10, lettere a), b) e c) sono applicate
nella misura massima in caso di offerta dell’alloggio su
piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva.
12. Il comune nel cui territorio sono ubicati gli alloggi destinati alle
locazioni turistiche di cui al presente articolo è competente
all’accertamento delle violazioni degli obblighi,
all’applicazione e graduazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie e introita le relative somme.
Art. 27 ter - Strutture ricettive in ambienti
naturali. (35) (36) (37) (38)
(39) (40) (41)
1. Sono strutture ricettive in ambienti naturali, avendone i requisiti di
cui al presente articolo, le attività ricettive in edifici o
manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi
particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del
paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti
letto e non riconducibili ad una delle tipologie ricettive di cui agli
articoli 24, 25, 26 e 27 della presente legge regionale e agli articoli 6
e 7 della
legge
regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività
turistiche connesse al settore primario”.
2. Possono essere, in particolare, avendone i requisiti di cui al
presente articolo, strutture ricettive in ambienti naturali:
a) gli alloggi galleggianti: alloggi galleggianti saldamente assicurati
in modo permanente alla riva o all’alveo di fiumi e canali;
b) le case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal
suolo nell’ambito di contesti arborei di alto fusto;
c) le palafitte: alloggi collocati stabilmente su superfici acquee;
d) le botti: alloggi realizzati all’interno di botti in legno;
e) le grotte: alloggi realizzati in cavità naturali;
e bis) le stanze panoramiche: stanze di vetro e legno o altro materiale,
anche innovativo, ecosostenibile o comunque di basso impatto ambientale,
collocate stabilmente sul suolo, facilmente rimovibili, caratterizzate da
un elevato rapporto tra la superficie finestrata e quella del pavimento,
per favorire l’osservazione dell’ambiente, anche al fine
dello sviluppo del turismo didattico e naturalistico; le stanze
panoramiche sono ubicate ad una distanza non superiore a 100 metri in
linea d’aria da una stazione di un impianto a fune o da una
struttura ricettiva aperta al pubblico di cui all’articolo 2, ivi
compresi anche i rifugi alpini, o da un agriturismo di cui
all’
articolo
2 della
legge
regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia
di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria
didattica, enoturismo, oleoturismo”, purché la struttura
ricettiva e l’agriturismo siano raggiungibili tramite la
viabilità esistente. (
42)
3. Le strutture ricettive di cui al presente articolo soggiacciono alle
disposizioni previste per le altre strutture ricettive della presente
legge regionale, ovvero alle disposizioni della
legge regionale 10 agosto 2012, n.
28 , fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
3 bis. Le strutture di cui alla lettera e bis) possono essere realizzate
in un unico piano ed è vietato l’abbattimento di alberi e
piante per la loro realizzazione. (
43)
3 ter. La Giunta regionale informa annualmente la competente commissione
consiliare in merito alle strutture classificate di cui alla lettera e
bis). (
44)
4. Per le strutture ricettive di cui al presente articolo, la Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare:
a) detta direttive e specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche
anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e
territoriali;
b) definisce i requisiti igienico-sanitari, le disposizioni per la
sicurezza degli impianti e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per
la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai
parametri previsti dalla presente legge;
c) individua il numero massimo delle strutture ricettive in ambienti
naturali, compatibile con la tutela dell’ambiente, del paesaggio e
del patrimonio artistico e culturale;
d) stabilisce le modalità di apertura e di esercizio nonché gli
eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in
ambienti naturali, anche in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 31.
5. Alle strutture ricettive di cui al presente articolo non si applicano
i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il
pernottamento in relazione ai posti letto di cui all’articolo 23,
comma 6.
5 bis. In deroga a quanto previsto dall’
articolo 44, comma
10, della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio”, fatto salvo il rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, le strutture ricettive di
cui alla lettera e bis) del comma 2 possono essere realizzate anche al di
sopra dei 1.600 metri nel numero massimo complessivo di due strutture
nell’ambito del territorio comunale, con una capacità
ricettiva massima di due posti letto per ciascuna struttura. (
45)
5 ter. I Comuni, ferma la possibilità di prevedere ulteriori
limitazioni anche dimensionali volte a garantire il basso impatto
ambientale, ivi compresa la riduzione dell’inquinamento luminoso,
delle strutture ricettive del comma 2 anche con riguardo ai correlati
aspetti relativi all’accesso e al trasporto di persone e cose, con
la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell’
articolo 18, della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 ”Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio” oppure, per i comuni non dotati di piani di
assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8,
dell’
articolo 50, della
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del territorio”,
approvano una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata alla
perimetrazione e alla puntuale disciplina degli ambiti naturali
interessati dalla realizzazione delle strutture ricettive del comma 2.
(
46)
6. La progettazione architettonica, ambientale e paesaggistica, le
caratteristiche costruttive e i materiali usati per le strutture
ricettive in ambienti naturali dovranno essere compatibili e adattabili
con l’ambiente nel quale sono collocate.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli alberi
monumentali in conformità con la tutela prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137” e successive modificazioni.
Art. 28 - Ospitalità
diffusa.
1. Nelle aree di montagna e del sistema
turistico tematico “Pedemontana e colli” e del sistema
turistico tematico “Po e suo Delta” (
47) le strutture ricettive e le strutture che
offrono servizi di interesse turistico possono utilizzare la
denominazione aggiuntiva di “ospitalità diffusa”,
secondo le disposizioni attuative della Giunta regionale (
48), anche al fine di potenziare
l’offerta turistica favorendo le sinergie tra imprese turistiche di
aree omogenee.
2. Le imprese che compongono l’ospitalità diffusa, ove le
stesse non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, devono
costituirsi in consorzio, o altra forma associativa, che assume la
responsabilità della conduzione dell’ospitalità diffusa e
del relativo centro di ricevimento per i turisti.
3. Ogni singola struttura ricettiva appartenente
all’ospitalità diffusa rimane disciplinata dalla legislazione
regionale vigente e i titolari delle singole strutture ricettive
rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse.
Art. 28 bis - Alloggio
turistico diffuso. (49)
1. Qualora l’ospitalità diffusa di cui all’articolo 28
riguardi una pluralità di alloggi turistici o di altre strutture
ricettive complementari, è consentita in alternativa la
denominazione di alloggio turistico diffuso.
Art. 29 - Denominazioni
diverse delle strutture ricettive.
1. Le strutture ricettive che hanno i requisiti previsti per la propria
tipologia dalla presente legge, in aggiunta o in sostituzione alla
denominazione assegnata dagli articoli da 24 a 27 possono essere definiti
con altre denominazioni, per tenere conto altresì dei vari sistemi e
mezzi di comunicazione commerciale, secondo le modalità individuate
con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 30 - Sedi e
attività congressuale.
1. Le sedi congressuali sono strutture aperte al pubblico che dispongono
di sale appositamente predisposte per lo svolgimento di riunioni ed
eventi, dotate di idonei spazi ed installazioni tecniche ed in grado di
offrire personale specializzato.
2. Le sedi congressuali sono centri congressi o sedi congressuali
alberghiere:
a) sono centri congressi gli edifici destinati ad ospitare riunioni,
eventi e congressi;
b) sono sedi congressuali alberghiere le strutture ricettive alberghiere
che dispongono di sale appositamente predisposte per lo svolgimento di
riunioni, convegni e congressi.
Art. 31 - Classificazione
delle strutture ricettive e delle sedi congressuali. (50) (51) (52) (53)
(54) (55) (56) (57)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive e
delle sedi congressuali, in conformità alla normativa nazionale
vigente.
1 bis. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale
definisce una specifica disciplina per la classificazione delle strutture
ricettive alberghiere o complementari situate in Ville venete o in altri
edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e
successive modificazioni. (
58) (
59)
1 ter. La Giunta regionale, anche in deroga alle prescrizioni dettate per
le strutture turistico ricettive di cui alla presente legge regionale,
detta i parametri di carattere urbanistico, edilizio, igienico sanitario
e di sicurezza degli impianti delle strutture ricettive alberghiere o
complementari situate nelle Ville venete, negli altri edifici di pregio
storico di cui al comma 1 bis nonché in ogni altro edificio soggetto
a specifiche forme di tutela, nel rispetto della vigente normativa
statale. (
60)
2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1
è approvato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge; successivamente, i requisiti possono essere modificati ed
adattati in relazione all’evoluzione del settore e, se necessario,
aumentati.
3. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 definisce,
secondo criteri di semplificazione e trasparenza e nel rispetto delle
finalità di cui all’articolo 1:
a) i livelli di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi
congressuali, fino a un massimo di cinque classi contrassegnate da uno,
due, tre, quattro e cinque segni distintivi, rappresentati da stelle per
le strutture ricettive alberghiere, a seconda degli spazi, delle
attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti;
b) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in
relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di
servizio, tecnici ed accessori all’attività alberghiera, anche
in deroga alle altezze minime previste dalla normativa vigente; (
61)
c) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di
interesse turistico;
d) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i
requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di
destinazione d’uso dei locali e degli edifici;
e) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il
segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e
delle sedi congressuali.
3bis. La Giunta regionale definisce le dotazioni ed i servizi delle
strutture ricettive per il cicloturismo, individuando i requisiti
obbligatori al fine dell’utilizzazione della parola
“bike”, in aggiunta o in sostituzione alle denominazioni per
le strutture ricettive alberghiere, all’aperto e complementari ai
sensi dell’articolo 29.
3ter E’ istituito il logo “Venice bike lands”. La
Giunta regionale stabilisce il modello regionale della simbologia del
logo nonché le modalità, i criteri e le condizioni per
l’utilizzo del logo da parte delle strutture ricettive per il
cicloturismo, delle attività turistiche connesse al settore primario
e di qualsiasi altra attività connessa al settore
“bike”. (
62)
4. Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast,
nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per
finalità esclusivamente turistiche di cui all’articolo 1 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e successive
modificazioni, nonché delle dipendenze alberghiere degli alberghi
diffusi (
63) l’apertura
di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti
di essi aventi destinazione d’uso turistico-ricettiva conformemente
a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale.
4 bis. Per gli alberghi diffusi, fatta salva la destinazione abitativa
delle dipendenze alberghiere, la destinazione d’uso
turistico-ricettiva è obbligatoria esclusivamente per
l’edificio principale. (
64)
5. Le strutture ricettive e le sedi congressuali espongono, in modo
visibile all’esterno, il segno distintivo della classe assegnata,
compreso quello realizzato in conformità al modello regionale di cui
al comma 3, lettera e).
Art. 31 bis - Codici identificativi delle strutture ricettive.
(65)
1. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi
dell’articolo 19, comma 2, della
legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1 “Statuto del Veneto”, disciplina le modalità sia
di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per
acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione
del C.I.N. delle strutture ricettive, in conformità
all’articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 32 - Procedimento di
classificazione.
1. Il titolare di una struttura ricettiva
o di una sede congressuale presenta alla Giunta regionale (
66) domanda, su modello regionale, o
tramite procedura informatica prevista dalla Giunta regionale (
67) di:
a) rilascio di classificazione, prima dell’inizio
dell’attività della struttura ricettiva o della sede
congressuale;
b) modifica della classificazione, a seguito di mutamento dei requisiti
di classificazione;
c) rinnovo di classificazione, entro il termine della data di scadenza
della classificazione, decorso il quale si applica l’articolo 49,
comma 5 bis. (
68)
2. La Giunta regionale (
69)
procede al rilascio, modifica o rinnovo della classificazione, entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della
documentazione prevista.
3. Entro il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale (
70) verifica la completezza della
domanda e la coerenza della documentazione allegata e che la
denominazione della struttura ricettiva oggetto della domanda eviti
omonimie nell’ambito territoriale dello stesso comune, anche in
relazione a diverse tipologie di strutture ricettive.
4. Decorso il termine di cui al comma 2, si applica il silenzio-assenso
di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
5. La classificazione ottenuta ai sensi del presente articolo è
successivamente confermata o modificata con provvedimento dalla Giunta
regionale(
71) sulla base di
una verifica della documentazione prodotta dall’istante e con
sopralluoghi a campione.
6. La durata di validità della classificazione delle strutture
ricettive e delle sedi congressuali è di sette anni decorrenti:
a) dalla data del provvedimento di rilascio di prima classificazione o,
in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del
silenzio-assenso a seguito di domanda;
b) dalla data del provvedimento di modifica della classificazione o, in
mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del
silenzio-assenso a seguito di domanda;
c) dalla data immediatamente successiva a quella di scadenza della
precedente classificazione, nel caso di rinnovo di classificazione;
d) nel caso della classificazione provvisoria prevista
dall’articolo 50 comma 6 ter, dalla data della classificazione
provvisoria stessa. (
72)
6 bis. La Giunta regionale segnala al Comune territorialmente competente,
per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 49, le
strutture ricettive e le sedi congressuali per le quali non risulti
presentata da parte del titolare, entro il termine di scadenza della
classificazione, la comunicazione di chiusura definitiva o la domanda di
rinnovo di classificazione. (
73)
CAPO II - Disposizioni comuni
Art. 33 - Esercizio
dell’attività ricettiva. (74)
1. Chiunque intende esercitare un’attività ricettiva, presenta
al comune, dopo aver ottenuto la classificazione di cui
all’
articolo 32,
nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva, la segnalazione
certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
2. La segnalazione certificata di cui al comma 1 abilita, esclusivamente
a favore di persone ivi alloggiate, ai loro ospiti o a persone ospitate
in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, ad effettuare:
a) la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla
legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella
Regione del Veneto”;
b) la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla
legge regionale 21 settembre
2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”
e successive modificazioni;
c) l’installazione di attrezzature e strutture a carattere
ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in
materia di sicurezza, di igiene e sanità.
3. Il titolare della struttura ricettiva comunica alla Giunta regionale
(
75) e al comune:
a) immediatamente dopo l’evento determinato da causa di forza
maggiore, la chiusura temporanea della struttura per un periodo da otto
giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento
della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata
motivazione;
b) in via preventiva, la chiusura temporanea della struttura per motivi
preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non
consecutivi, nello stesso anno solare.
4. La chiusura definitiva della struttura deve essere comunicata entro
tre giorni dalla chiusura alla Giunta regionale (
76) e al comune.
Art. 34 - Informazioni su
prezzi, orari e periodi di apertura.
1. Ai fini della chiarezza e trasparenza
dei costi al turista, i prezzi delle strutture ricettive resi pubblici
sono comprensivi del costo dell’alloggio, dei servizi necessari
alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle
imposte, anche con evidenza separata; i medesimi non comprendono comunque
il costo degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente,
anche se necessari ai fini della classificazione.
2. Nelle strutture ricettive il prezzo giornaliero della camera, della
suite, delle junior suite e dell’unità abitativa è
corrisposto per intero anche per un soggiorno inferiore alle ventiquattro
ore.
3. Nelle strutture ricettive all’aperto le tariffe per piazzola e
per unità abitativa, possono essere differenziate nell’ambito
della stessa struttura ricettiva, sulla base delle dotazioni delle
piazzole e delle unità abitative.
4. I prezzi delle strutture ricettive praticati nell’anno sono
riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel
luogo di ricevimento, secondo un modulo approvato dalla Giunta
regionale.(
77)
5. Il prezzo della struttura
ricettiva è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben
visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite,
secondo un modulo approvato dalla Giunta regionale.(
78)
6. Nei campeggi, in luogo dei
cartellini dei prezzi di cui al comma 5, è possibile fornire agli
ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati, mentre per le
unità abitative rimane l’obbligo di cui al comma 5.
7. Il titolare delle strutture ricettive ha facoltà di determinare
l’ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile
l’alloggio, comunque non prima delle ore nove antimeridiane per le
strutture ricettive all’aperto e non prima delle ore dieci
antimeridiane per tutte le altre strutture ricettive.
8. Le strutture ricettive possono avere apertura annuale, per
l’intero anno solare, o stagionale, con una apertura non inferiore
a tre mesi consecutivi nell’arco dell’anno.
9. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono inoltre essere
aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell’anno
solare, senza un limite minimo di durata e comunque per un periodo
complessivo non superiore a nove mesi.
10. I periodi di apertura della struttura ricettiva e l’ora di
rilascio dell’alloggio sono indicati nella tabella di cui al comma
4 e nel cartellino di cui al comma 5.
11. La copia della segnalazione certificata di inizio attività di
cui all’articolo 33 è esposta in modo visibile al pubblico
nella struttura ricettiva.
Art. 35 - Vigilanza e
controllo.
1. Le funzioni di vigilanza e di
controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente
titolo sono esercitate dai comuni e dalla Giunta regionale(
79) nell’ambito delle
rispettive competenze.
2. I turisti possono presentare alla Giunta regionale(
80) reclami circostanziati e pertinenti in
ordine a eventuali carenze dei servizi e requisiti dichiarati e a
inadempienze delle strutture ricettive e delle sedi congressuali.
3. La Giunta regionale,(
81)
d’ufficio o su reclamo dei turisti e, previa verifica degli
elementi contestati, procede al declassamento delle strutture ricettive o
delle sedi congressuali che hanno perso uno o più requisiti di
classificazione o all’annullamento della classificazione.
4. La Giunta regionale effettua annualmente verifiche a campione sulle
strutture ricettive e sulle sedi congressuali in una percentuale minima
significativa da essa stabilita per ogni tipologia(
82) definendo per ciascuna i criteri di selezione,
le modalità di verifica, anche tramite sopralluogo e i tempi di
attuazione dei controlli.
5. Ai fini della vigilanza sull’osservanza delle norme della
presente legge, gli incaricati della Giunta regionale(
83) e del comune hanno accesso alle strutture
ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento nella piena
disponibilità del gestore, nonché alle sedi congressuali.
5 bis. I comuni e la Giunta regionale(
84) effettuano i controlli sulle strutture ricettive anche
attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet di
prenotazione ricettiva la cui risultanza deve essere pertanto considerata
a tutti gli effetti atto di accertamento di cui all’articolo 13
della legge 24 novembre 1981, n. 689”Modifiche al sistema
penale”. (
85)
6. Il titolare di strutture ricettive è tenuto a comunicare
preventivamente al comune ogni variazione degli elementi dichiarati in
sede di segnalazione certificata di inizio attività.
7. Al fine di migliorare e ottimizzare le attività di verifica e
controllo, i comuni e la Giunta regionale sono tenuti a fornirsi
reciprocamente le informazioni acquisite nell’esercizio delle
rispettive funzioni di vigilanza.(
86)
8. omissis (
87)
CAPO III - Aree attrezzate per
la sosta temporanea
Art. 36 - Aree attrezzate
per la sosta temporanea.
1. Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono le aree, ubicate al di
fuori delle strutture ricettive all’aperto di cui alla presente
legge, riservate esclusivamente alla sosta occasionale, per un massimo di
quarantotto ore consecutive, salva diversa decisione dei comuni, di
camper, autocaravan, caravan e roulotte, ai sensi dell’articolo
185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo
codice della strada” e successive modificazioni.
2. Le aree attrezzate di cui al comma 1 sono istituite dai comuni.
3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea devono essere realizzate
nel rispetto delle dotazioni specifiche e integrative individuate dalla
Giunta regionale e delle disposizioni di cui all’articolo 185, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della
strada” e successive modificazioni e dell’articolo 378 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada” e successive modificazioni.
TITOLO III - Intermediazione di
pacchetti turistici
CAPO I - Operatori e procedure
Art. 37 - Agenzie di viaggio
e turismo.
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono
imprese turistiche che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici
in conformità agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79.
2. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non
esclusiva e solo per i clienti dell’agenzia stessa, le funzioni di
accompagnatore turistico, effettuate dal titolare, dal direttore tecnico
o dai dipendenti qualificati dell’agenzia, aventi un livello pari o
superiore al quarto ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto.
3. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non
esclusiva, altre forme di prestazione turistica a servizio dei clienti,
come ad esempio la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto
terrestre, in tutte le forme d’uso, o la vendita di prodotti da
viaggio, nel rispetto delle eventuali specifiche autorizzazioni o
abilitazioni previste dalla legge.
4. Sono requisiti per l’apertura di agenzie di viaggio e turismo:
a) l’apertura annuale o apertura stagionale non inferiore ad almeno
sei mesi consecutivi;
b) un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di
viaggio e turismo;
c) un locale con destinazione d’uso commerciale o direzionale
aperto al pubblico, per ciascuna sede, principale o secondaria, qualora
l’agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in
modalità on line;(
88)
d) l’assicurazione a garanzia dell’esatto adempimento degli
obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;
d bis) le polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i contratti
di turismo organizzato relativi a viaggi all’estero e viaggi che si
svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di
insolvenza o di fallimento dell’intermediario o
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del
turista; (
89)
e) una denominazione diversa da quella di altre agenzie già operanti
sul territorio nazionale e comunque non coincidente con la denominazione
di comuni o regioni italiane.
Art. 38 - Esercizio
dell’attività.
1. Chiunque intende esercitare
l’attività di agenzia di viaggio e turismo, aprendo la sede
principale nel Veneto, presenta alla Giunta regionale (
90) la segnalazione certificata di inizio
attività, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Il titolare di agenzia di viaggio e turismo è tenuto a comunicare
preventivamente alla Giunta regionale (
91) a ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di
segnalazione certificata di inizio attività.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
disciplina:
a) l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio
dell’assicurazione a cui sono tenuti le agenzie di viaggio e gli
organizzatori di viaggi, di cui all’
articolo 40, diversi dalle agenzie di viaggio e
turismo;
b) la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo,
anche sul sito internet istituzionale della Regione (
92) e gli obblighi informativi nei confronti
degli enti pubblici. (
93)
4. Le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed
aventi la sede principale in Italia, che intendono aprire una sede
secondaria nel Veneto, sono tenute a comunicare detta apertura sia alla
Giunta regionale del Veneto sia alla amministrazione competente per
l’apertura della sede principale.(
94)
5. Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo deve esporre al
pubblico, in ciascuna sede, copia della segnalazione di cui ai commi 1 e
2 nonché della comunicazione di cui al comma 4. Nel caso di agenzia
di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line,
il titolare della stessa è tenuto all’obbligo di pubblicare
quanto previsto dai commi 1 e 2 sul proprio sito. (
95)
6. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla Giunta
regionale(
96) la
documentazione comprovante l’avvenuta copertura assicurativa
dell’attività esercitata, in coerenza con le direttive della
Giunta regionale di cui al comma 3.
Art. 39 - Comunicazione di
chiusura temporanea e definitiva.
1. Il titolare dell’agenzia di
viaggio e turismo comunica alla Giunta regionale:(
97)
a) immediatamente dopo l’evento determinato da causa di forza
maggiore, la chiusura temporanea dell’agenzia per un periodo da
otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento
della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata
motivazione;
b) in via preventiva, la chiusura temporanea dell’agenzia di
viaggio e turismo per motivi preventivabili e per un periodo massimo di
centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.
2. La chiusura definitiva dell’agenzia di viaggio e turismo deve
essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla Giunta
regionale(
98) e al comune.
Art. 40 - Organizzatori di
viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo. (99)
1. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, il cui statuto
o atto costitutivo prevede come finalità l’organizzazione di
viaggi per i propri associati, possono organizzare i viaggi
esclusivamente per i propri associati che risultino iscritti da almeno
due mesi, nonché per gli associati appartenenti ad associazioni
straniere, aventi finalità analoghe senza scopo di lucro e legate
all’associazione organizzatrice da accordi di collaborazione.
2. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, aventi
finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali, non
rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, possono organizzare viaggi
occasionali esclusivamente a favore dei propri aderenti da almeno sei
mesi e per non più di tre volte all’anno se di durata
superiore a tre giorni.
3. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 stipulano, in
occasione dell’organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa
di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli
associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione
all’attività svolta, per il risarcimento dei danni, di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, con
massimale e contenuto minimo definiti dalla Giunta regionale.
4. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 esibiscono la
polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.
5. Gli enti locali devono avvalersi per l’organizzazione di viaggi
di agenzie di viaggio e turismo autorizzate, fatti salvi i viaggi che
rientrano nelle loro attività istituzionali svolte ad esclusivo
favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere
regolarmente assicurati.
TITOLO IV - Finanza di impresa e
di territorio
CAPO I - Principi generali
Art. 41 - Disposizioni
generali in materia di interventi regionali.
1. La Regione, al fine di sviluppare l’offerta e la domanda
turistica, accrescere la competitività delle imprese, migliorare i
livelli qualitativi delle strutture ed infrastrutture connesse
all’attività turistica, incentivare l’adozione di idonee
azioni per lo sviluppo del turismo sostenibile, prevede misure di
agevolazione finanziaria a soggetti pubblici e privati, in attuazione del
piano turistico annuale e in conformità agli obiettivi e alle
strategie stabilite dal programma regionale per il turismo con
priorità ai soggetti che aderiscono alle organizzazioni di gestione
delle destinazioni turistiche riconosciute.
2. La Giunta regionale finanzia iniziative, attività e progetti
realizzati da soggetti pubblici e privati, i cui beni a finalità
turistica oggetto di intervento sono ubicati nel territorio regionale,
finalizzati allo sviluppo delle attività d’impresa e delle
reti di imprese, dei prodotti turistici, delle attività di marketing
e commercializzazione, alla qualificazione del territorio, alla
valorizzazione delle risorse turistiche.
3. Per le finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale utilizza le
seguenti misure anche in forma congiunta: contributi in conto capitale,
contributi in conto interessi, finanziamento agevolato tramite fondo di
rotazione e partecipazione al capitale di rischio.
4. La Regione adotta il principio dell’integrazione e della
combinazione degli strumenti comunitari, statali e regionali, prevedendo
una finanza di territorio differenziata in grado di ampliare il numero
delle imprese finanziate, di ridurre il costo del finanziamento e di
accelerare i tempi di erogazione.
5. Gli interventi regionali della presente legge sono cumulabili con
ulteriori interventi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima
finalità, nei limiti della vigente normativa comunitaria e statale.
6. Gli interventi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di
stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti d’importanza minore (“de minimis”) ovvero in
applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria).
7. Gli stessi interventi possono altresì essere oggetto di notifica
ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all’acquisizione
del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai
sensi dell’articolo 108, paragrafo terzo, del trattato sul
funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
8. La Giunta regionale provvede a definire, per ciascuno degli interventi
previsti dal presente titolo, le procedure di selezione dei beneficiari,
ivi compresi i criteri di assegnazione e le eventuali priorità,
nonché le procedure di erogazione e le cause di eventuale riduzione
o decadenza.
9. Gli enti locali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, nell’eventuale assegnazione di contributi, rispettano
gli obiettivi, i principi e i limiti di intensità di aiuto di cui al
presente titolo e sono tenuti a coordinare le loro iniziative con quelle
analoghe attuate dalla Giunta regionale.
CAPO II - Le attività e
iniziative finanziabili
Art. 42 - Tipologie di
interventi regionali.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, allo scopo di favorire il
miglioramento qualitativo delle strutture, la promozione della sicurezza
e della qualità dell’offerta turistica, la riduzione dei costi
e la diversificazione delle attività turistiche, disciplina le
misure di agevolazione di cui al comma 3 dell’articolo 41 per le
tipologie di beneficiari e di iniziative finanziabili di cui ai commi
seguenti.
2. Sono finanziabili le imprese turistiche per le seguenti iniziative:
a) la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la
riconversione e l’innovazione delle strutture ricettive;
b) l’acquisto e l’installazione di impianti e strumenti
tecnologici connessi all’attività d’impresa e
finalizzati all’innovazione dei processi organizzativi e dei
servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e
software e l’attivazione o l’implementazione di sistemi di
prenotazione elettronica;
c) il miglioramento delle condizioni per l’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
nonché di vendita dei prodotti;
d) il miglioramento delle condizioni di lavoro, l’adeguamento alle
norme di sicurezza, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie;
e) l’acquisizione di impianti e loro pertinenze;
f) l’adeguamento degli impianti per l’introduzione di sistemi
di controllo e di gestione della qualità;
g) operazioni finanziarie, tra loro alternative, riservate alle piccole e
medie imprese alberghiere e finalizzate alla ricapitalizzazione
aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al
riequilibrio finanziario aziendale;
h) aggregazione, acquisizione e fusione di imprese, incorporazione e
acquisizione di rami d’azienda;
i) accordi finalizzati all’integrazione dei processi e dei servizi
attinenti la gestione delle strutture ricettive che generino recuperi di
efficienza operativa;
l) accordi finalizzati allo sviluppo di prodotti turistici nuovi o
innovativi;
m) misure e progetti in grado di creare e sviluppare reti di imprese
orientate al presidio strategico dei mercati, alla diversificazione delle
attività, all’innovazione di prodotto.
3. Agli effetti del comma 2, lettera m), si considerano le imprese
turistiche costituite in rete mediante appositi contratti ai sensi
dell’articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009,
n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e
successive modificazioni, che concorrono all’incremento
dell’economia turistica, mediante:
a) la gestione dei mercati per garantire un rapporto diretto con i
turisti, recuperare il valore aggiunto della fase di vendita, fidelizzare
i clienti;
b) la gestione della produzione, organizzando le relazioni di filiera e
di cooperazione fra imprese turistiche e le altre imprese del territorio
cooperanti in termini di prodotti turistici, favorendo
l’attività coordinata dalle organizzazioni di gestione della
destinazione turistica;
c) la gestione dei meccanismi di rinnovo delle competenze al fine di
garantire elevati e costanti livelli di innovazione e sostenibilità
dell’attività turistica.
4. Sono finanziabili i consorzi di imprese turistiche di cui
all’articolo 18 per i progetti, da selezionare mediante pubblici
bandi, rivolti:
a) all’attuazione di interventi per lo sviluppo delle attività
commerciali delle imprese associate, ivi compresa la fornitura di servizi
di consulenza;
b) alla partecipazione a iniziative ed eventi nei mercati nazionali ed
internazionali, nel rispetto della programmazione regionale in materia e
in accordo con la Giunta regionale;
c) alla realizzazione di iniziative collettive di qualificazione e
valorizzazione delle attività turistiche e dei servizi offerti dalle
imprese associate.
5. Per le iniziative di cui al presente articolo, possono essere concesse
le seguenti tipologie di agevolazioni:
a) contributi in conto capitale o in conto interessi o finanziamenti
agevolati, tramite il fondo di rotazione di cui all’
articolo 45, per le iniziative di
cui al comma 2, lettere da a) ad f);
b) finanziamenti agevolati, tramite il fondo di rotazione di cui
all’articolo 45, per le iniziative di cui al comma 2, lettera g);
c) contributi in conto capitale o in conto interessi, per le iniziative
di cui al comma 2, lettere da h) a m);
d) contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento
della spesa, per le iniziative di cui al comma 4.
6. Nella concessione dei contributi alle piccole e medie imprese sono
considerate una o più delle seguenti priorità:
a) lo svolgimento di attività ricettiva;
b) la sede operativa nelle aree di montagna;
c) la gestione da parte di imprenditrici e giovani imprenditori;
d) il possesso di certificazioni ambientali e di qualità ai sensi
della normativa comunitaria e nazionale;
e) altre priorità indicate nei piani strategici.
7. omissis (
100)
8. omissis (
101)
9. omissis (
102)
10. Al fine dell’accesso agli interventi descritti dal presente
articolo, per i finanziamenti, agevolazioni e contributi, viene data
priorità a quei soggetti economici e quelle imprese che applicano ai
lavoratori condizioni contrattuali condivise dalle organizzazioni
imprenditoriali e dei lavoratori del settore.
Art. 43 - Interventi per il
turismo accessibile.
1. In attuazione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e
resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, la Regione assicura che
le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive,
possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in
autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri
fruitori senza aggravi di prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti
delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità
ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva
collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori
turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le
organizzazioni del turismo sociale.
3. È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con
disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo
completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente
per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.
4. Ai fini del presente articolo sono considerate offerta turistica anche
le attività, iniziative e manifestazioni, indirizzate
prevalentemente ai non residenti, finalizzate all’uso del tempo
libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale,
all’informazione, alla promozione e alla comunicazione turistica,
fra le quali i parchi a tema e le strutture convegnistiche e
congressuali.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per
favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche ed
accrescere la fruibilità turistica ai soggetti di cui al presente
articolo, disciplina la concessione di finanziamenti agevolati tramite il
fondo di rotazione di cui all’articolo 45, nonché di
contributi in conto capitale o in conto interessi, a favore di imprese
turistiche per favorire l’accesso alle strutture ricettive e agli
altri beni a finalità turistica.
6. Per attuare le finalità del presente articolo, la Giunta
regionale si avvale del contributo di esperti.
Art. 44 - Interventi per il
turismo sostenibile.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, al fine di incrementare lo sviluppo
sostenibile del turismo, migliorando l’integrità
dell’ambiente naturale e valorizzandone le risorse, disciplina la
concessione di finanziamenti agevolati tramite il fondo di rotazione di
cui all’articolo 45, nonché di contributi in conto capitale o
in conto interessi a favore di imprese turistiche, per gli interventi
destinati a realizzare:
a) azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo idrico, di
energia, ridurre o eliminare i rifiuti, le emissioni in atmosfera e
l’inquinamento acustico;
b) interventi per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a
quello stabilito da norme nazionali e comunitarie;
c) misure che consentono la produzione di energia generata tramite
processi che si avvalgono prevalentemente di fonti di energia
rinnovabile;
d) azioni finalizzate a conseguire certificazioni ambientali in base alle
norme comunitarie e nazionali;
e) azioni previste dalla vigente normativa comunitaria per un turismo
sostenibile e competitivo.
CAPO III - Gli strumenti di
sostegno (103)
Art. 45 - Fondo di rotazione
del turismo. (104) (105)
1. Gli interventi di tipo strutturale e dotazionale di cui all’
articolo 42, comma 2,
lettere da a) ad f),
articolo
43 e
articolo 44,
nonché le operazioni finanziarie di cui all’articolo 42, comma
2, lettera g), sono finanziati tramite il fondo di rotazione del turismo
destinato alle imprese turistiche.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai
fini della operatività del fondo di rotazione:
a) può affidare la gestione delle risorse del fondo ad un soggetto
pubblico o privato con le modalità previste dalla vigente normativa;
b) definisce le condizioni di operatività del soggetto gestore del
fondo, stabilendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione
dei progetti in armonia con la programmazione turistica regionale.
Art. 46 - Sviluppo del
sistema delle garanzie.
1. La Giunta regionale, al fine di
favorire l’accesso al credito delle imprese turistiche, promuove e
favorisce le attività degli organismi di garanzia collettiva fidi,
nonché l’evoluzione organizzativa della rete territoriale
degli organismi fidi per migliorare la qualità gestionale delle
imprese.
2. Gli organismi di garanzia collettiva fidi devono:
a) avere sede operativa nel Veneto;
b) avere fini di mutualità tra gli aderenti;
c) essere autorizzati ad operare secondo le condizioni di cui
all’articolo 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia” e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
disciplina i criteri e la procedura per la concessione agli organismi di
garanzia collettiva fidi di cui al comma 2 di contributi regionali in
conto capitale destinati all’integrazione dei fondi rischi o del
patrimonio di garanzia.
Art. 47 - Partecipazione al
capitale delle imprese turistiche.
1. Al fine di promuovere nuove e più strutturate attività
imprenditoriali, innovare i processi produttivi e di servizio al turista
e valorizzare le risorse turistiche, è autorizzata la partecipazione
di risorse finanziarie regionali al capitale di rischio delle imprese
turistiche.
2. L’intervento partecipativo è attuato tramite
l’assunzione di partecipazioni societarie alle imprese turistiche,
costituite nella forma di società di capitali e iscritte ai
pertinenti pubblici registri.
3. All’attuazione degli interventi di partecipazione societaria, la
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede
attraverso la propria società finanziaria a cui indica termini,
modalità e limiti della partecipazione al capitale.
Art. 48 - Progetti di
interesse pubblico.
1. La Giunta regionale al fine di
migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle
attività turistiche realizzate dai comuni e dagli altri enti
pubblici,(
106) concede
contributi in conto capitale per programmi, progetti ed iniziative di
investimento per la diversificazione e il potenziamento delle
infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici, in
conformità ai piani strategici.
2. Sono ammissibili al contributo, disciplinato con provvedimento della
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, gli
interventi strutturali, infrastrutturali e dotazionali dei beni in
disponibilità di enti pubblici di supporto all’attività
turistica.
3. Nella concessione del contributo è accordata priorità ai
comuni in possesso di certificazioni ambientali, alla natura degli
investimenti, al grado di innovazione degli stessi e all’incidenza
proporzionata sui flussi turistici attuali e potenziali.
4. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 per
cento della spesa ammessa, elevabile di altri cinque punti percentuali
nel caso di interventi realizzati da comuni ubicati in area di montagna.
Art. 48 bis - Turismo di
montagna. (107)
1. La Regione sostiene il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo
delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso
interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio
montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione
della montagna. La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione
culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si
avvale per la promozione e diffusione dell’alpinismo, per la
conoscenza e valorizzazione dell’ambiente montano e la prevenzione
degli incidenti in montagna.
2. Sono definiti:
a) “sentieri alpini”: i percorsi pedonali, appositamente
segnalati, che consentono il movimento di escursionisti e di alpinisti in
zone montane, al di fuori dei centri abitati, per l’accesso a
rifugi, bivacchi fissi o luoghi di particolare interesse alpinistico,
turistico, storico, naturalistico e ambientale;
b) “vie ferrate”: gli itinerari di interesse alpinistico ed
escursionistico, appositamente segnalati, che si svolgono in zone
rocciose o particolarmente impervie, la cui percorribilità, per
motivi di sicurezza e per facilitarne la progressione, richiede
l’installazione di una o più tipologie di impianti fissi quali
cavi metallici, scale, pioli e simili;
c) “sentieri attrezzati”: i sentieri alpini lungo i quali,
per tratti di lunghezza totale significativa, sono installati gli
impianti fissi utilizzati per le ferrate;
d) “bivacchi fissi alpini”: le strutture di proprietà
del CAI e di altri enti senza scopo di lucro, collocate in alta montagna
a quote superiori ai 1.600 m, in genere di difficile accesso e non
servite da strade aperte al pubblico transito di mezzi motorizzati,
predisposte per il riparo e la sicurezza dei frequentatori della
montagna, incustodite e aperte tutto l’anno;
e) “bivacchi-casere”: le strutture collocate in media-alta
montagna, di proprietà pubblica, di uso civico o di proprietà
delle Regole, predisposte per il riparo e la sicurezza dei frequentatori
della montagna, incustodite e aperte tutto l’anno.
3. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei
sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei
bivacchi fissi alpini spettano alle unioni montane, che si avvalgono del
CAI il quale può provvedere, a norma dell’articolo 2, lettera
b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 “Riordinamento del Club
alpino italiano” e successive modificazioni, al tracciamento, alla
realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini. Le funzioni
amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate,
nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri
attrezzati, spettano ai comuni.
4. La Giunta regionale, al fine di garantire l’utilizzo efficiente
e in sicurezza di un’adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate,
sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le
modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione,
mediante trasferimenti alle unioni montane di risorse finanziarie annue
per la concessione di contributi, nella misura massima del 100 per cento
della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse.
Gli interventi di sorveglianza e manutenzione di cui al presente comma
sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare
esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del CAI e, per le
vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e
aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.
5. La Giunta regionale, al fine di garantire la manutenzione,
l’adozione di tecnologie innovative, il risparmio energetico e la
sicurezza dei rifugi alpini di proprietà di enti pubblici o senza
scopo di lucro, disciplina i criteri e le modalità per la
concessione di contributi, nella misura massima del 90 per cento della
spesa ammissibile.
6. La Regione del Veneto individua nel CAI il principale soggetto di
riferimento per la realizzazione di programmi e progetti finalizzati a
promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in
sicurezza del territorio montano. A tal fine la Giunta regionale
disciplina i criteri e le modalità per la concessione al CAI Veneto
di contributi annui, nella misura massima dell’80 per cento delle
spese ammissibili, finalizzati in particolare a:
a) incrementare la conoscenza presso la popolazione del Bene Dolomiti
Unesco e delle attività svolte dall’uomo in alta montagna;
b) realizzare presso le Sezioni CAI corsi di formazione e di introduzione
all’alpinismo, scialpinismo, escursionismo, speleologia, canyoning;
c) realizzare corsi di aggiornamento tecnico didattico per istruttori di
alpinismo, anche attivando iniziative di studio delle tecniche e dei
materiali collegati all’alpinismo e scialpinismo e dei problemi
fisiopatologici riguardanti l’interazione dell’uomo con
l’ambiente montano;
d) promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio socio-culturale,
ambientale, storico ed artistico della montagna e delle sue
comunità, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione,
convegni, mostre, rassegne ed altre manifestazioni ed eventi culturali;
e) favorire la diffusione delle cultura alpina e della montagna veneta
negli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
f) organizzare corsi giovanili di formazione per una corretta e sicura
frequentazione dell’ambiente montano;
g) sostenere l’attività di studio, formazione, divulgazione e
aggiornamento svolta presso il Centro di Formazione per la Montagna
“Bruno Crepaz” al Passo Pordoi di proprietà del Club
Alpino Italiano.
7. La Giunta regionale, d’intesa con il CAI Veneto ed il Collegio
Veneto delle Guide alpine, istituisce e stabilisce i criteri per la
redazione e la tenuta dell’elenco regionale dei sentieri alpini,
dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate, dei bivacchi fissi alpini e
dei bivacchi-casere.
TITOLO V - Disposizioni
sanzionatorie e finali
Art. 49 - Violazioni e
sanzioni amministrative.
1. Il titolare di struttura ricettiva che
in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non
occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo
consentito, fatta salva la deroga di cui all’
articolo 25 commi 7 e 8, è
soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto
letto in più negli anzidetti locali.
2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti
ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva
massima consentita, fatta salva la deroga di cui all’articolo 25
commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30,00
moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di
giornate di permanenza.
3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro
2.000,00:
a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare
preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della
segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6,
dell’
articolo 35;
b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi
superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per
ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato
l’obbligo di cui all’
articolo 34;
c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli
accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che
abbiano prenotato l’alloggio;
d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con
scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo,
attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni,
impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o
una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui
pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma
dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e
successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla
tipologia ricettiva offerta al turista;
e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga
o esponga in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della
classe assegnata ai sensi del comma 5 dell’
articolo 31;
f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di
comunicare alla Giunta regionale(
108) la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge
per la classificazione della struttura ricettiva o sede congressuale;
g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti
ingiustificatamente l’accesso alla propria struttura o sede
congressuale agli incaricati del comune e della Regione(
109) per l’esercizio delle funzioni
di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell’articolo 35;
h) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che
non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della
segnalazione certificata di inizio attività della struttura
ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della comunicazione
di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi
del comma 11 dell’articolo 34 e del comma 5 dell’
articolo 38 o nel caso di agenzia
di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line
che non pubblichi quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 38
sul proprio sito. (
110)
i) il titolare di
struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i
periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura
temporanea o definitiva di cui all’
articolo 33 e
articolo 39;
l) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che con scritti, stampati,
internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla
propria agenzia una denominazione diversa da quella assentita;
m) il titolare di agenzia viaggio e turismo che ometta di comunicare
preventivamente alla Giunta regionale(
111) eventuali variazioni del contenuto della segnalazione
certificata d’inizio attività di cui al comma 2
dell’articolo 38;
n) l’organizzatore di viaggio, l’intermediario ed il
venditore di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, che omettano di comunicare e diffondere le informazioni
obbligatorie sui viaggi ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
n bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di
agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative
ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione,
che ometta di comunicare alla Giunta regionale(
112) i dati relativi al periodo di apertura,
nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze
turistiche e camere occupate. (
113)
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell’
articolo 50, è soggetto a
sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00:
a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione
certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 33;
b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in
mancanza di classificazione, ai sensi dell’articolo 32;
c) chiunque gestisca un’agenzia di viaggio e turismo in mancanza di
segnalazione certificata di inizio attività od una sua sede
secondaria in mancanza di comunicazione di apertura di sede secondaria,
ai sensi dell’articolo 38;
d) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo
che violino le condizioni di organizzazione dei viaggi di cui ai commi 1
e 2 dell’
articolo
40.
5. È soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro
14.000,00:
a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione
certificata di inizio attività ricettiva ai sensi
dell’articolo 33;
b) chiunque fornisca false informazioni alla Giunta regionale(
114) nella domanda di rilascio,
modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede
congressuale ai sensi dell’
articolo 32;
c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in
modo illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria
struttura o sede i clienti;
d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca
una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti
necessari per la classificazione, ai sensi dell’articolo 31;
e) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false
informazioni nella segnalazione certificata di inizio attività ai
sensi dell’articolo 38;
f) il titolare di agenzia di viaggio e turismo e gli organizzatori di
viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi
in materia di requisiti per l’apertura di agenzia di viaggio e
turismo ai sensi dell’articolo 37, nonché gli obblighi in
materia di assicurazione previsti dagli articoli 38 e 40.
5 bis. Il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, in
assenza di comunicazione di chiusura definitiva della struttura ricettiva
o della sede congressuale, non presenti la domanda di rinnovo della
classificazione entro la data di scadenza della classificazione stessa,
è soggetto:
a) alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 2.000,00, fatto
salvo quanto previsto dal comma 10;
b) alla sospensione dell’attività dalla data di scadenza della
classificazione sino alla data dell’avvenuto rinnovo e comunque
fino a un massimo di dieci mesi successivi alla scadenza della
classificazione, decorsi i quali senza la presentazione di domanda di
rinnovo, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, dispone la
cessazione dell’attività. La cessazione determina la
presentazione di una nuova domanda di classificazione nel rispetto dei
requisiti di classificazione previsti a tale data. (
115)
6. L’accertamento delle violazioni degli obblighi,
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto
ad introitare le relative somme e la competenza all’adozione dei
provvedimenti di sospensione e cessazione dell’attività
sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono (
116) attribuiti al comune competente per
territorio.
6 bis. Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente
in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite
al Comune nel cui territorio l’agenzia ha sede legale. (
117)
7. Il Comune(
118) che
accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduare le sanzioni
inflitte tenendo conto delle seguenti circostanze:
a) l’entità del danno subito dal turista;
b) il numero di turisti danneggiati;
c) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;
d) il maggior livello di classificazione della struttura ricettiva;
e) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui si
è verificata la prima violazione.
8. In caso di violazione di cui al comma 4 ed al comma 5 lettere a), b),
d), e), f), oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiunge la
cessazione dell’attività sanzionata.
9. In caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 1, 2, 3,
nonché al comma 5 lettera c), alla sanzione pecuniaria ivi prevista
si aggiunge la sospensione fino a un massimo di due anni
dell’attività sanzionata.
10. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2,
3, nonché al comma 5 lettera c) ed al comma 5 bis, lettera a)
(
119) nel termine di
sessanta giorni, comporta la sospensione dell’attività
sanzionata per un periodo sino a tre mesi e, decorso inutilmente tale
termine, la cessazione dell’attività.
11. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o
sospensione dell’attività sanzionata, il Comune(
120) applica l’articolo 17
ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza” e successive modificazioni.
11 bis. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche a
tutte le strutture ricettive che si promuovono mediante le piattaforme
digitali. (
121)
Art. 50 - Disposizioni
finali e transitorie.
1. Fatte salve diverse esplicite
previsioni, la commissione consiliare competente esprime il proprio
parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni
dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di
provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal
parere.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more di
approvazione del programma regionale per il turismo di cui
all’
articolo 6, la
Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano turistico
annuale di cui all’
articolo 7.
3. I livelli di aiuto previsti dalla presente legge per le varie
tipologie di intervento si adeguano alla disciplina comunitaria
sopravvenuta direttamente applicabile.
4. Restano confermate e conservano validità:
a) le autorizzazioni all’esercizio di strutture ricettive
alberghiere e di strutture ricettive all’aperto, già
rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui
all’
articolo 31;
b) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività
relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del
provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;
c) le autorizzazioni all’apertura di agenzie di viaggi, già
rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui
all’articolo 38;
d) l’elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e
l’albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati,
rispettivamente, dagli articoli
articoli74 e
78 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e
successive modificazioni;
e) i provvedimenti di classificazione a residenza d’epoca, già
rilasciati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui
all’articolo 31;
f) limitatamente all’esclusivo ambito della disciplina turistica,
la destinazione d’uso edilizia, la capacità ricettiva ed i
requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive già
autorizzati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui
all’articolo 31;
g) limitatamente all’esclusivo ambito della disciplina turistica,
la destinazione d’uso edilizia, i requisiti dimensionali e
strutturali delle strutture ricettive con progetti di nuova costruzione o
ristrutturazione edilizia presentati in comune prima della pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della
Giunta regionale di cui all’articolo 31;
h) l’albo provinciale delle associazioni Pro Loco, già
disciplinato dall’articolo 10 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(
122)
5. Nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia
di strutture ricettive, presentati in comune a partire dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del
provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31, i
requisiti dimensionali e strutturali previsti dal provvedimento si
applicano limitatamente ai nuovi volumi delle strutture ricettive.
6. Le sedi congressuali già esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge (
123)
devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della
presente legge, entro il termine di ventiquattro mesi, prorogabile di sei
mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui
all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune
competente, su segnalazione della Giunta regionale,(
124) procede alla chiusura delle (
125) sedi congressuali non
classificate ai sensi della presente legge. (
126)
6 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 per i rifugi
escursionistici, tutte le strutture ricettive previste
dall’articolo 23 già regolarmente esercitate in vigenza della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 presentano domanda di classificazione ai sensi
della presente legge alla Città metropolitana di Venezia o alla
provincia territorialmente competente entro il termine perentorio del 31
marzo 2019 (
127) ; decorso
inutilmente tale termine, il comune territorialmente competente procede,
su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della
provincia territorialmente competente, alla chiusura delle suindicate
strutture ricettive che non abbiano presentato né la domanda di
classificazione, né la richiesta di proroga dei termini di
presentazione della domanda di classificazione di cui al comma 7 bis
(
128) . (
129)
6 ter. Alle strutture ricettive di cui al comma 6 bis è rilasciata
la classificazione, valida esclusivamente ai fini della legislazione
turistica; ove per dette strutture siano in corso, al momento della
domanda di cui al comma 6 bis, procedimenti volti al rilascio di
autorizzazioni, necessarie ai fini della classificazione, tra cui quelle
relative a procedimenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica,
archeologica, culturale, sanitaria, ambientale o di prevenzione incendi,
in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, la
classificazione è rilasciata a titolo provvisorio. Tale
classificazione provvisoria assume carattere definitivo nel caso di
conclusione positiva dei procedimenti autorizzativi a seguito di
comunicazione da parte delle strutture ricettive interessate, mentre
è oggetto di riesame da parte della Giunta regionale nel caso di
conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi o alla scadenza di
validità della classificazione provvisoria. (
130)
7. omissis (
131) (
132)
7 bis. Le strutture ricettive di cui al comma 6 bis possono, entro il
termine perentorio del 31 marzo 2019,(
133) presentare motivata richiesta di proroga del termine di
presentazione della domanda di classificazione ai sensi della presente
legge per causa di forza maggiore fino a sei mesi. (
134)
8. I rifugi escursionistici, già classificati in vigenza della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono ottenere la
denominazione e la corrispondente classificazione, su domanda, di rifugio
alpino, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi,
prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della
Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale
termine, il comune competente, su segnalazione della Giunta
regionale,(
135) procede
alla chiusura del rifugio escursionistico.
9. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 e successive modificazioni.
9 bis. La durata di validità delle classificazioni delle strutture
ricettive e delle sedi congressuali aventi scadenza nel corso degli anni
2020 e 2021, nonché delle classificazioni delle strutture ricettive
e delle sedi congressuali rilasciate, modificate o rinnovate nel corso
degli anni 2020 e 2021 è aumentata di anni due. (
136)
Art. 51 - Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è abrogato l’articolo 28 della
legge regionale 6 aprile
2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2012”.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo” e successive modificazioni, è abrogata, limitatamente
all’articolo 1, all’articolo 2, all’articolo 3, comma
1, lettere a), b), e), f), g), i), all’articolo 6, agli articoli da
9 a 19, all’articolo 91, all’articolo 92, agli articoli da 95
a 108, all’articolo 129 e all’allegato U.
3. Sono altresì abrogati:
a) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo
31 della presente legge, l’articolo 4, comma 1, lettera e)
limitatamente al numero 41, gli articoli da 22 a 29, da 31 a 43 e gli
allegati B, C, C bis, C ter, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;
b) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo
36 della presente legge, l’articolo 44 della
legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 ;
c) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo
38 della presente legge, gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;
d) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo
42 della presente legge, gli articoli 7 e 8 e l’allegato A della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;
e) decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l’articolo 3, comma 1, lettere c), d), n), (
137) nonché gli articoli 20 e 21 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 .
Art. 52 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’attuazione della
presente legge, ed in particolare:
a) dalle attività di promozione in Italia e all’estero
dell’immagine del turismo veneto;
b) dal finanziamento dei consorzi di imprese turistiche;
c) dall’attività dell’Osservatorio turistico;
quantificati in euro 3.201.346,55 per l’esercizio 2013, si fa
fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’upb
U0074 “Informazione, promozione e qualità per il
turismo” del bilancio di previsione 2013.
2. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della
presente legge, relative alle agevolazioni per progetti di interesse
pubblico quantificate in euro 250.000,00 per l’esercizio 2013, si
fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’upb
U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento
delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del
turismo” del bilancio di previsione 2013.
Note
(
1) Lettera così modificata
da comma 1 art. 13
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha sostituito le parole “anche avvalendosi della società
consortile, denominata “Veneto Promozione Scpa” di cui
all’articolo 5 della
legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33
“Disciplina delle attività regionali in materia di commercio
estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese
venete” e successive modificazioni” con le parole:
“anche avvalendosi di società a partecipazione o controllo
regionale ai sensi della vigente normativa”.
(
2) Lettera così modificata
da comma 1 art. 1
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45
che ha aggiunto alla fine l’espressione “ai limitati fini di
cui all’articolo 27 bis, sono, altresì, strutture ricettive,
non aperte al pubblico, gli alloggi dati in locazione esclusivamente per
finalità turistiche ai sensi dell’articolo 1 della legge 9
dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo”, senza prestazione di
servizi;”.
(
3) In materia vedi anche la
legge regionale 7
febbraio 2014, n. 7 recante “Riconoscimento e valorizzazione
del turismo naturista”.
(
4) Comma così modificato da
comma 1 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “nonché della società
consortile denominata “Veneto Promozione Spa” di cui alla
legge regionale 24
dicembre 2004, n. 33 e successive modificazioni” con le parole
“nonché di altri Enti”.
(
5) Lettera così modificata
da comma 2 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha soppresso le parole “e provinciale”.
(
6) Comma inserito da comma 1
art. 3 della
legge
regionale 19 settembre 2023, n. 25 .
(
7) Comma così modificato da
comma 1 art. 14
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha soppresso le parole “e i dati delle locazioni turistiche di cui
al comma 2 dell’articolo 27 bis”. Le parole erano state
aggiunte da comma 1 art. 2
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 .
(
8) Comma così modificato da
lett. a) comma 3 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “delle politiche del turismo” con
le parole “delle politiche e della programmazione in materia di
turismo”.
(
9) Comma così modificato da
lett. b) comma 3 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “Regione” con le parole
“Giunta regionale”.
(
10) Lettera così
modificata da lett. c) comma 3 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha abrogato le parole “la programmazione pluriennale e”.
(
11) Lettera inserita da lett.
d) comma 3 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
12) Articolo abrogato da
comma 4 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
13) In attuazione
dell’articolo 20, comma 3, con DGR 26 aprile 2016, n. 556 recante
“Direttive regionali alla Città metropolitana di Venezia e
alle Province per l'organizzazione, il coordinamento e l'armonizzazione
delle attività e funzioni in materia di turismo e di professione di
guida turistica.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 20 e Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali 11 dicembre 2015.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 39 del 29 aprile 2016, sono state approvate
le direttive regionali alla Città metropolitana di Venezia e alle
Province per il coordinamento e l'armonizzazione delle attività e
funzioni in materia di turismo e di professione di guida turistica.
(
14) Articolo abrogato da
lett. b) comma 1 art. 19
legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 .
(
15) Articolo abrogato da
lett. b) comma 1 art. 11
legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 .
(
16) Ai sensi dell’art.
50 della
legge
regionale 2 aprile 2014, n. 11 la messa a disposizione,
all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a
vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo
degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto
all’attività principale della struttura ricettiva, non è
subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione
professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico
sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o
gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie
informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature
di cui al presente articolo, sulle controindicazioni al loro utilizzo,
sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di
cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e
assicurando ivi la presenza di personale addetto che eserciti la
vigilanza.
(
17) Il comma 2
dell’art. 10 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 23
“Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento
attivo” prevede che le strutture turistico-ricettive possano
sottoscrivere convenzioni con le Aziende ULSS territorialmente
competenti, al fine di garantire un maggior grado di protezione agli
anziani fruitori delle strutture medesime, senza oneri a carico delle
Aziende ULSS.
(
18) Comma così
modificato da comma 1 art. 15
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha aggiunto dopo le parole “in camere” le parole “,
suite e junior suite”.
(
19) Comma così
modificato da comma 1 art. 16
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha sostituito le parole “e campeggi” con le parole “,
suite e junior suite”.
(
20) Comma inserito da comma 2
art. 16
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
21) Con DGR 21 ottobre 2016,
n. 1662 recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.
Requisiti generali di prima classificazione unica dei marina resort.
Legge regionale 14
giugno 2013, n. 11 articolo 31, comma 1. Deliberazione n. 89/CR del
29 agosto 2016.” pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto n. 103 del 28 ottobre 2016, si è provveduto, in sede di
prima applicazione della legge, alla definizione dei requisiti generali
di classificazione unica dei marina resort.
(
22) Articolo inserito da
comma 1 art. 43
legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
(
23) Lettera modificata da
comma 1 art. 1 della
legge regionale 18 giugno 2024, n. 13 che
ha aggiunto dopo le parole "e di cucina autonomi" le parole ", ivi
comprese quelle oggetto dei contratti disciplinati dall’articolo 4
del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo”, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017 n. 96, e successive modificazioni, se detti contratti prevedono la
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei
locali durante il soggiorno dell’ospite".
(
24) Lettera così
modificata da comma 4 art. 6
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7
che ha sostituito le parole “I bed & breakfast, se esercitati
in via occasionale, anche nell’ambito di ricorrenti periodi
stagionali” con le parole “Ai fini della presente legge, i
bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza
turistica, così come individuati dalla Giunta regionale”.
(
25) In attuazione
dell’articolo 27, comma 2, lettera d), con DGR 19 aprile 2016, n.
498 recante “Disciplina dell'attività ricettiva in Bed &
Breakfast. Individuazione dei comuni di cui all'articolo 27, comma 2,
lettera d) della
L.r n. 11/2013 , come modificata
dall'articolo 6 della
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
Deliberazione N. 21/CR del 15 marzo 2016.”, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 19 aprile 2016,
sono stati individuati i comuni a “bassa presenza turistica”.
(
26) Vedi quanto disposto dal
regolamento
regionale 10 settembre 2019, n. 2 “Disciplina degli obblighi
informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo
27 bis, comma 4, della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del
20 settembre 2019, come modificato dal
regolamento regionale 28 luglio 2020, n.
7 “Modifiche al
regolamento regionale 10 settembre 2019, n.
2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati
in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 )" pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto n. 117 del 31 luglio 2020 e vedi quanto disposto come norma
transitoria dall’art. 2 della
legge regionale 19 giugno 2019, n. 23 .
Vedi altresì le modifiche disposte dal
regolamento regionale 12 maggio 2023, n.
4 “Modifiche al
regolamento regionale 10 settembre 2019, n.
2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati
in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 )".”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 65 del 12 maggio 2023.
(
27) Articolo sostituito da
comma 1 art. 1
legge regionale 19 giugno 2019, n. 23 .
In precedenza articolo aggiunto da comma 1 art. 3
legge regionale 30 dicembre 2014, n.
45 . L’art. 2 della
legge regionale 19 giugno 2019, n. 23
detta norma transitoria “1.Alle locazioni turistiche in essere alla
data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto
del regolamento di cui all’articolo 27 bis della legge regionale 11
del 2013, così come sostituito dall’articolo 1 della presente
legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.”.
(
28) Con DGR 13 luglio 2015,
n. 881 recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.
Prima definizione delle condizioni operative e delle procedure per la
comunicazione dei dati turistici degli alloggi dati in locazione
turistica.
Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 , articolo 27 bis e
legge regionale 30 dicembre
2014, n. 45 , articolo 3, comma 2.” pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 24 luglio 2015, si è
provveduto alla definizione delle condizioni di operatività e delle
procedure per la comunicazione delle informazioni sul locale d'alloggio e
sugli arrivi e presenze da parte delle strutture svolgenti attività
di locazione turistica.
(
29) Con DGR 16 febbraio 2018,
n. 161 recante “Anagrafe regionale delle Locazioni Turistiche.
Definizione di nuove procedure telematiche per la Comunicazione di
Locazioni Turistiche e per la gestione dei dati relativi agli alloggi,
tramite il Sistema Informativo Regionale del Turismo (SIRT).
Legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , articoli 13 e 27 bis.” pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 27 febbraio 2018, si è
provveduto alla definizione di nuove procedure telematiche nel Sistema
Informativo Regionale del Turismo (SIRT) per mettere a disposizione dei
locatori turistici una modalità on line da utilizzare per la
compilazione del modulo di comunicazione di locazione turistica e delle
successive eventuali modifiche, procedura che a regime consentirà di
sostituire integralmente l'utilizzo del modulo cartaceo.
(
30) Comma modificato da lett.
a) comma 1 art. 2 della
legge regionale 18 giugno 2024, n. 13 che
ha inserito dopo le parole " ad uso abitativo " le seguenti "nonché
gli alloggi dati in locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,".
(
31) Comma sostituito da lett.
b) comma 1 art. 2 della
legge regionale 18 giugno 2024, n. 13 .
(
32) Comma abrogato da lett.
c) comma 1 art. 2 della
legge regionale 18 giugno 2024, n. 13 .
(
33) Lettera abrogata da lett.
d) comma 1 art. 2 della
legge regionale 18 giugno 2024, n. 13 .
(
34) Lettera abrogata da lett.
d) comma 1 art. 2 della
legge regionale 18 giugno 2024, n. 13 .
(
35) Articolo aggiunto da
comma 1 art. 91 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
36) Con DGR 7 febbraio 2018,
n. 128 recante “Requisiti di classificazione della tipologia di
struttura ricettiva case sugli alberi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 124/CR del 19 dicembre
2017” pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n. 15 del 13 febbraio 2018, si è provveduto alla definizione dei
requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva in
ambienti naturali “case sugli alberi”.
(
37) Con DGR 28 maggio 2018,
n. 755 recante “Requisiti di classificazione della tipologia di
struttura ricettiva denominata "botti".
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione/CR n. 33 del 17 aprile
2018” pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n. 56 del 12 giugno 2018, si è provveduto alla definizione dei
requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva in
ambienti naturali “botti”.
(
38) Con DGR 6 luglio 2018, n.
993 recante “Requisiti di classificazione della tipologia di
struttura ricettiva denominata "alloggi galleggianti".
Legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 39/CR del 30
aprile 2018.” pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto n. 70 del 20 luglio 2018, si è provveduto alla definizione
dei requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva
in ambienti naturali “alloggi galleggianti”.
(
39) Con DGR 6 luglio 2018, n.
994 recante “Requisiti di classificazione della tipologia di
struttura ricettiva denominata "palafitte".
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 40/CR del 30 aprile
2018.” pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n. 70 del 20 luglio 2018, si è provveduto alla definizione dei
requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva in
ambienti naturali “palafitte”.
(
40) Con DGR 16 ottobre 2018,
n. 1512 recante “Requisiti di classificazione della tipologia di
struttura ricettiva denominata "grotte".
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 65/CR dell' 8 giugno
2018” pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n. 107 del 26 ottobre 2018, si è provveduto alla definizione dei
requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva in
ambienti naturali “grotte”.
(
41) Con DGR 6 settembre 2022,
n. 1101 recante “Indicazioni operative per i Comuni per la
realizzazione di strutture ricettive in ambienti naturali.
L.R. n. 11/2013 ,
articoli 1, 4 e 27 ter. DGR n. 828 del 8 giugno 2018 e s.m.i.”
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 109 del 9
settembre 2022, si è provveduto alla definizione delle indicazioni
operative destinate ai Comuni nonchè dello schema di convenzione tra
la parte privata attuatrice ed il Comune per la realizzazione di
strutture ricettive in ambienti naturali.
(
42) Lettera aggiunta da comma
1 art. 1 della
legge regionale 8 marzo 2024, n. 4 .
(
43) Comma inserito da comma 2
art. 1 della
legge
regionale 8 marzo 2024, n. 4 .
(
44) Comma inserito da comma 2
art. 1 della
legge
regionale 8 marzo 2024, n. 4 .
(
45) Comma inserito da comma 3
art. 1 della
legge
regionale 8 marzo 2024, n. 4 .
(
46) Comma inserito da comma 3
art. 1 della
legge
regionale 8 marzo 2024, n. 4 .
(
47) Comma così
modificato da comma 1 art. 18
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha inserito dopo le parole “nelle aree di montagna” le parole
“e del sistema turistico tematico “Pedemontana e colli”
e del sistema turistico tematico “Po e suo Delta””.
(
48) Vedi DGR 16 settembre
2020, n. 1388 “Approvazione delle nuove disposizioni attuative per
l'utilizzo della denominazione aggiuntiva di ospitalità diffusa.
L.R. 14 giugno
2013, n. 11 , articolo 28. Revoca della deliberazione della Giunta
regionale n. 50 del 20 gennaio 2015.” pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 145 del 29 settembre 2020.
(
49) Articolo inserito da
comma 1 art. 19
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(50) Relativamente alle
sole strutture ricettive complementari e con espressa esclusione dei
rifugi alpini e dei rifugi escursionistici per i quali la Giunta
regionale rinvia a successivo e distinto provvedimento, vedi DGR 31 marzo
2015, n. 419 recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle
strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze,
unità abitative ammobiliate a uso turistico e bed & breakfast.
Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 31, comma 1”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 40 del 24 aprile 2015. Con DGR 19 aprile 2016, n.
498 recante “Disciplina dell'attività ricettiva in Bed &
Breakfast. Individuazione dei comuni di cui all'articolo 27, comma 2,
lettera d) della
L.r n. 11/2013 , come modificata
dall'articolo 6 della
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
Deliberazione N. 21/CR del 15 marzo 2016.”, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 19 aprile 2016,
relativamente ai bed and breakfast, sono stati modificati il punto 6 e
l’articolo 8, comma 4 dell’Allegato A della DGR n. 419/2015.
Con DGR 27 maggio 2016, n. 780 recante “Disciplina delle strutture
ricettive complementari. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione
della Giunta regionale n. 419 del 31 marzo 2015.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 . Deliberazione N. 24/CR del 7 aprile 2016.”, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 17 giugno 2016,
sono stati modificati e integrati gli Allegati A, C e D della DGR n.
419/2015. Con DGR 6 luglio 2018, n. 989 recante “Modificazioni ed
integrazioni delle deliberazioni n. 807 del 27 maggio 2014, n. 1521 del
12 agosto 2014 e n. 419 del 31 marzo 2015 e successive modificazioni.
Requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e
complementari. Deroghe per i requisiti di classificazione relativi ai
bagni nelle strutture ricettive alberghiere e complementari, situate in
edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione n. 49/CR del 21
maggio 2018.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto n. 70 del 20 luglio 2018, è stata modificata ed integrata
la DGR n. 419/2015 prevedendo alcune deroghe delle dimensioni dei bagni
nelle strutture ricettive complementari, ai fini della classificazione,
ubicate in edifici qualificati come beni culturali ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137”.
(
51) Relativamente ai rifugi
alpini e ai rifugi escursionistici, vedi DGR 5 febbraio 2019, n. 109
recante “Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione
unica delle strutture ricettive complementari: rifugi alpini.
Legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , articolo 27, comma 2, lettera e). Deliberazione n.
122/CR del 27 novembre 2018.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 18 del 19 febbraio 2019 e DGR 30 luglio 2019,
n. 1127 recante “Modifica della deliberazione della Giunta
regionale n. 109 del 5 febbraio 2019 relativamente alla tempistica
necessaria per la classificazione unica delle strutture ricettive rifugi
alpini.
Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 , articolo 27, comma 2, lettera e) ed
articolo 50 comma 8.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 97 del 27 agosto 2019.
(
52) Relativamente alle sole
strutture ricettive alberghiere e con espressa esclusione degli alberghi
diffusi per i quali la Giunta regionale rinvia a successivo e distinto
provvedimento, vedi DGR 27 maggio 2014, n. 807 recante
“Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova
disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014”,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 13
giugno 2014, integrata con DGR 23 febbraio 2016, n. 184 recante
“Disciplina regionale di classificazione delle strutture ricettive
alberghiere. Modificazione ed integrazione della deliberazione n.
807/2014 e della deliberazione n. 1521/2014. Deliberazione n. 8/CR del 2
febbraio 2016. Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2013.”,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 23 del 11
marzo 2016, con DGR 27 gennaio 2017, n. 69 “Requisiti di
classificazione delle residenze turistico alberghiere. Modificazioni ed
integrazioni all'Allegato C della deliberazione n. 807 del 27 maggio
2014. Deliberazione n. 123/CR del 23 dicembre 2016.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articolo 31.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 19 del 21 febbraio 2017 e con DGR 22 marzo 2017, n.
343 “Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del
27 maggio 2014. Requisiti di classificazione degli alberghi. Deroga per
le superfici minime in edifici qualificati come beni culturali.
Deliberazione/CR N. 12 del 21/02/2017.”, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 31 marzo 2017.
Con DGR 6 luglio 2018, n. 989 recante “Modificazioni ed
integrazioni delle deliberazioni n. 807 del 27 maggio 2014, n. 1521 del
12 agosto 2014 e n. 419 del 31 marzo 2015 e successive modificazioni.
Requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e
complementari. Deroghe per i requisiti di classificazione relativi ai
bagni nelle strutture ricettive alberghiere e complementari, situate in
edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione n. 49/CR del 21
maggio 2018.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto n. 70 del 20 luglio 2018, è stata modificata ed integrata
la DGR n. 807/2014 prevedendo alcune deroghe delle dimensioni dei bagni
nelle strutture ricettive alberghiere, ai fini della classificazione,
ubicate in edifici qualificati come beni culturali ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137”.
Con DGR 22 febbraio 2019, n. 185 recante “Modificazione ed
integrazione della deliberazione regionale n. 807 del 27 maggio 2014 e
successive modificazioni. Requisiti di classificazione delle strutture
ricettive alberghiere. Deroga al requisito di classificazione relativo
all'ascensore o servizio di montacarichi in strutture ricettive
alberghiere. Deliberazione n. 137/CR del 28 dicembre 2018.”,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 24 del 12
marzo 2019, è stata modificata ed integrata la DGR n. 807/2014
prevedendo una deroga al requisito di classificazione relativo all'
"ascensore o servizio di montacarichi" in strutture ricettive
alberghiere.
(
53) Relativamente alle sole
strutture ricettive all’aperto, vedi DGR 17 giugno 2014, n. 1000
recante “Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del
livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli
articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 :
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.
37/CR del 15 aprile 2014.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 65 del 4 luglio 2014.
(
54) Relativamente solo alla
disciplina delle superfici e cubature delle unità abitative fisse e
degli accessori e pertinenze egli allestimenti mobili delle strutture
ricettive all’aperto, vedi DGR 17 giugno 2014, n. 1001 recante
“Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e
categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli
29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 :
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.
37/CR del 15 aprile 2014.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 65 del 4 luglio 2014.
(
55) Relativamente alla
struttura ricettiva albergo diffuso, vedi DGR 12 agosto 2014, n. 1521
recante “Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione
della struttura ricettiva “Albergo diffuso”. Deliberazione/CR
n. 101 del 15 luglio 2014.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", articoli 24 e
25”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n. 85 del 29 agosto 2014, integrata con DGR 23 febbraio 2016, n. 184
recante “Disciplina regionale di classificazione delle strutture
ricettive alberghiere. Modificazione ed integrazione della deliberazione
n. 807/2014 e della deliberazione n. 1521/2014. Deliberazione n. 8/CR del
2 febbraio 2016. Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2013.”,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 23 del 11
marzo 2016. Con DGR 6 luglio 2018, n. 989 recante “Modificazioni ed
integrazioni delle deliberazioni n. 807 del 27 maggio 2014, n. 1521 del
12 agosto 2014 e n. 419 del 31 marzo 2015 e successive modificazioni.
Requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e
complementari. Deroghe per i requisiti di classificazione relativi ai
bagni nelle strutture ricettive alberghiere e complementari, situate in
edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione n. 49/CR del 21
maggio 2018.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto n. 70 del 20 luglio 2018, è stata modificata ed integrata
la DGR n. 1521/2014 prevedendo alcune deroghe delle dimensioni dei bagni
nelle strutture ricettive “alberghi diffusi”, ai fini della
classificazione, ubicate in edifici qualificati come beni culturali ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137”.
(
56) Relativamente alla
struttura ricettiva all’aperto “marina resort”, vedi
DGR 21 ottobre 2016, n. 1662 recante “Sviluppo e sostenibilità
del turismo veneto. Requisiti generali di prima classificazione unica dei
marina resort.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
articolo 31, comma 1. Deliberazione n. 89/CR del 29 agosto 2016.”
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del
28 ottobre 2016, con cui si è provveduto, in sede di prima
applicazione della legge, alla definizione dei requisiti generali di
classificazione unica dei marina resort.”
(
57) Con DGR n. 1578 del 30
ottobre 2018 “Definizione dei requisiti igienico sanitari di alcuni
locali accessori in strutture ricettive alberghiere già esistenti e
classificate ai sensi dell'articolo 32 della
L.R. n. 11/2013 ” pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 9 novembre 2018
si prevedono, esclusivamente nei locali esistenti nelle strutture
ricettive alberghiere che risultino classificate ai sensi
dell’articolo 32 della presente legge alla data della pubblicazione
sul BUR del citato provvedimento, deroghe in relazione alle altezze
minime, all’illuminazione e all’aerazione nei locali o aree
da adibire a:
1. Wellness (area benessere);
2. Fitness (micro-palestre);
3. Lavanderia di supporto;
4. Deposito materiali di pulizia;
5. Ricovero e custodia attrezzi sportivi;
6. Sala piccole colazioni.
(
58) Comma inserito da comma 1
art. 20
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
59) Vedi anche quanto
disposto dall’art. 27 bis della
legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 ,
come inserito dall’art. 24 della
legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43 in
tema di disposizioni urbanistiche per il territorio veneto.
(
60) Comma inserito da comma 1
art. 92 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
61) Lettera modificata da
comma 2 art. 92 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
che ha inserito dopo la parola: “alberghiera” le seguenti:
“, anche in deroga alle altezze minime previste dalla normativa
vigente”.
(
62) Commi 3 bis e 3 ter
inseriti da comma 1 art. 7
legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 .
(
63) Comma così
modificato da comma 1 art. 1
legge regionale 6 giugno 2019, n. 20 che
ha aggiunto dopo le parole “e successive modificazioni” le
parole “nonché delle dipendenze alberghiere degli alberghi
diffusi”.
(
64) Comma aggiunto da comma 2
art. 1
legge
regionale 6 giugno 2019, n. 20 .
(
65) Articolo inserito da
comma 1 art. 3 della
legge regionale 18 giugno 2024, n. 13 .
(
66) Comma così
modificato da comma 6 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
67) Comma modificato da lett.
a) comma 1 art. 1
legge regionale 25 maggio 2021, n. 15 che
ha inserito dopo le parole “su modello regionale” le parole
“o tramite procedura informatica prevista dalla Giunta
regionale”.
(
68) Lettera modificata da
lett. b) comma 1 art. 1
legge regionale 25 maggio 2021, n. 15 che
ha sostituito le parole “almeno sessanta giorni prima della
scadenza della classificazione in corso” con le parole “entro
il termine della data di scadenza della classificazione, decorso il quale
si applica l’articolo 49, comma 5 bis”.
(
69) Comma così
modificato da comma 6 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
70) Comma così
modificato da comma 6 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
71) Comma così
modificato da comma 6 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
72) Comma sostituito da lett.
c) comma 1 art. 1
legge regionale 25 maggio 2021, n. 15 .
(
73) Comma inserito da lett.
d) comma 1 art. 1
legge regionale 25 maggio 2021, n. 15 .
(
74) Ai sensi dell’art.
50 della
legge
regionale 2 aprile 2014, n. 11 la messa a disposizione,
all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a
vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo
degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto
all’attività principale della struttura ricettiva, non è
subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione
professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico
sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o
gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie
informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature
di cui al presente articolo, sulle controindicazioni al loro utilizzo,
sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di
cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e
assicurando ivi la presenza di personale addetto che eserciti la
vigilanza.
(
75) Comma così
modificato da comma 7 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
76) Comma così
modificato da comma 7 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
77) Comma così
modificato da lett. a) comma 8 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “fornito dalla provincia, sulla base
del modello regionale” con le parole “approvato dalla Giunta
regionale”.
(
78) Comma così
modificato da lett. b) comma 8 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “fornito dalla provincia, sulla base
del modello regionale” con le parole “approvato dalla Giunta
regionale”.
(
79) Comma così
modificato da lett. a) comma 9 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “dalle province” con le parole
“dalla Giunta regionale”.
(
80) Comma così
modificato da lett. b) comma 9 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
81) Comma così
modificato da lett. b) comma 9 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
82) Comma così
modificato da lett. c) comma 9 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “La provincia effettua annualmente
verifiche a campione sulle strutture ricettive e sulle sedi congressuali
in una percentuale minima di almeno il 10 per cento del totale di ogni
tipologia,” con le parole “La Giunta regionale effettua
annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive e sulle sedi
congressuali in una percentuale minima significativa da essa stabilita
per ogni tipologia”.
(
83) Comma così
modificato da lett. b) comma 9 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
84) Comma così
modificato da lett. d) comma 9 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “la Città metropolitana di Venezia
e le province” con le parole “e la Giunta regionale”.
(
85) Comma inserito da comma 1
art. 21
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
86) Comma così
modificato da lett. e) comma 9 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “e le province sono tenuti a fornire
reciprocamente le informazioni acquisite nell’esercizio delle
rispettive funzioni di vigilanza e a comunicarle, se richieste, alla
Giunta regionale” con le parole “e la Giunta regionale sono
tenuti a fornirsi reciprocamente le informazioni acquisite
nell’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza”.
(
87) Comma abrogato da comma 1
art. 4 della
legge
regionale 19 settembre 2023, n. 25 .
(
88) Lettera modificata da
comma 1 art. 1
legge regionale 06 settembre 2023, n. 22
che ha inserito dopo le parole “sede, principale o
secondaria” le seguenti “, qualora l’agenzia di viaggio
e turismo non operi esclusivamente in modalità on line”.
(
89) Lettera inserita da comma
1 art. 3 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 .
(
90) Comma così
modificato da lett. a) comma 10 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “presenta alla provincia nel cui
territorio è ubicata la sede principale” con le parole
“aprendo la sede principale nel Veneto, presenta alla Giunta
regionale”.
(
91) Comma così
modificato da lett. b) comma 10 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
92) Comma così
modificato da lett. c) comma 10 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “anche sui siti internet istituzionali
delle province” con le parole “anche sul sito internet
istituzionale della Regione”.
(
93) Con DGR 4 giugno 2019, n.
768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto n. 65 del 18 giugno 2019 sono state approvate le direttive
regionali disciplinanti gli obblighi assicurativi, l'importo del
massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell'assicurazione
nonché l'assicurazione o garanzia per la protezione del viaggiatore
in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio, di
pubblicità degli elenchi e degli obblighi informativi delle agenzie
di viaggio e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
(
94) Comma così
modificato da lett. d) comma 10 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “una sede secondaria, sono tenute a
comunicare detta apertura sia alla provincia della sede secondaria sia
alla provincia della sede principale” con le parole “una sede
secondaria nel Veneto, sono tenute a comunicare detta apertura sia alla
Giunta regionale del Veneto sia alla amministrazione competente per
l’apertura della sede principale”.
(
95) Comma così
modificato da comma 1 art. 2
legge regionale 06 settembre 2023, n. 22
che ha inserito dopo le parole “comunicazione di cui al comma
4.” le seguenti “Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che
operi esclusivamente in modalità on line, il titolare della stessa
è tenuto all’obbligo di pubblicare quanto previsto dai commi 1
e 2 sul proprio sito.”
(
96) Comma così
modificato da lett. b) comma 10 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
97) Comma così
modificato da comma 11 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
98) Comma così
modificato da comma 11 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
99) Vedi anche quanto
previsto dall’art. 10 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 23
“Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento
attivo”.
(
100) Comma abrogato da
lett. b) comma 1 art. 1
legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 .
Vedi altresì la disciplina transitoria di cui all’articolo 2
della
legge
regionale 18 maggio 2021, n. 10 per i progetti strategici per lo
sviluppo turistico già presentati in regione e per i quali, alla
data di entrata in vigore della
legge regionale 18 maggio 2021, n. 10
(cioè al 22 maggio 2021), sia intervenuta la delibera di Giunta
regionale che dichiara e conferma la natura strategica del progetto
(
101) Comma abrogato da
lett. b) comma 1 art. 1
legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 .
(
102) Comma abrogato da
lett. b) comma 1 art. 1
legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 .
(
103) Vedi anche
l’art. 32 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6
così come modificato dall’art. 6 della
legge regionale 23 febbraio 2016, n.
7 che al fine di favorire l’accesso al credito delle piccole e
medie imprese turistiche, ha istituito il fondo di garanzia e
controgaranzia per il settore turismo.
(
104) Vedi art. 4 della
legge regionale 30
dicembre 2014, n. 45 recante disposizioni transitorie concernenti il
fondo di rotazione in materia di turismo ed ai sensi del quale: “1.
Nelle more dell’attuazione dell’articolo 45 della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto” e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, al solo fine di
garantire continuità agli interventi a valere sul fondo di
rotazione, è ripristinata la vigenza degli articoli 101 e 103 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo” e successive modificazioni, limitatamente alla
loro applicazione al fondo di rotazione e a quanto conforme alla vigente
normativa, con riferimento ai procedimenti amministrativi e di spesa
definiti successivamente al 3 luglio 2013 o in corso di definizione alla
data di entrata in vigore della presente legge, sempreché definiti
entro la data del 31 dicembre 2014, nei limiti della capienza del fondo
di rotazione.
2. Decorsa la data del 31 dicembre 2014, l’operatività del
fondo di rotazione è limitata alla gestione delle posizioni definite
ai sensi del comma 1, da parte del soggetto individuato in
conformità all’articolo 45, comma 2, della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 .”.
(
105) Il fondo di
rotazione, per effetto dell’articolo 1 della
legge regionale 17 giugno 2016, n.
17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di
rotazione regionali” confluisce nel fondo di rotazione per la
concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di
cui all’articolo 23 della
legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2001)”. Vedi altresì quanto
previsto dall’art. 27 della
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
prevede come al fine di assicurare continuità agli interventi
diretti a favorire l’accesso al credito delle imprese turistiche,
la gestione del fondo, nelle more della individuazione del soggetto
gestore con le modalità e i termini previsti dalla
legge regionale 17 giugno
2016, n. 17 , è assicurata dal soggetto incaricato dalla
gestione dei fondi di rotazione regionali alla data di entrata in vigore
della presente legge.
(
106) Comma così
modificato da comma 12 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “La Regione al fine di migliorare,
qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività
turistiche realizzate dalle province, dai comuni e dagli altri enti
pubblici” con le parole “La Giunta regionale al fine di
migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle
attività turistiche realizzate dai comuni e dagli altri enti
pubblici”.
(
107) Articolo aggiunto da
comma 1 art. 30
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
108) Lettera così
modificata da lett. a) comma 13 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
109) Lettera così
modificata da lett. b) comma 13 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con la parola
“Regione”.
(
110) Lettera così
modificata da comma 1 art. 3
legge regionale 06 settembre 2023, n. 22
che ha aggiunto dopo le parole: “comunicazione di apertura di sede
secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11
dell’articolo 34 e del comma 5 dell’articolo 38” le
seguenti: “o nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi
esclusivamente in modalità on line che non pubblichi quanto previsto
dai commi 1 e 2 dell’articolo 38 sul proprio sito.”
(
111) Lettera così
modificata da lett. a) comma 13 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
112) Lettera così
modificata da lett. c) comma 13 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “Regione” con le parole
“Giunta regionale”.
(
113) Lettera introdotta da
comma 1 art. 14
legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 .
(
114) Lettera così
modificata da lett. a) comma 13 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
115) Comma inserito da
lett. a) comma 1 art. 2
legge regionale 25 maggio 2021, n. 15 .
(
116) Comma così
modificato da lett. d) comma 13 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha soppresso le parole “attribuiti alla provincia competente
per territorio, ad eccezione dei casi di cui al comma 3 lettera a), al
comma 4 lettera a) e al comma 5 lettera a),”.
(
117) Comma inserito da
comma 2 art. 3
legge regionale 06 settembre 2023, n. 22
.
(
118) Comma così
modificato da lett. e) comma 13 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “L’ente locale” con le
parole “Il Comune”.
(
119) Comma modificato da
lett. b) comma 1 art. 2
legge regionale 25 maggio 2021, n. 15 che
ha inserito dopo le parole “comma 5 lettera c)” le parole
“ed al comma 5 bis, lettera a)”.
(
120) Comma così
modificato da lett. f) comma 13 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “l’ente locale” con le
parole “il Comune”.
(
121) Comma aggiunto da
comma 1 art. 22
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
122) La lettera verrà
abrogata da comma 2 art. 11
legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 a
decorrere dall’istituzione dell’albo regionale di cui
all’art. 4 della medesima L.R. 34/2014.
(
123) Comma così
modificato da comma 1 art. 23
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha sostituito le parole “Le strutture ricettive già
classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le
sedi congressuali già esistenti alla stessa data,” con le
parole “Le sedi congressuali già esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge”.
(
124) Comma così
modificato da comma 14 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
125) Comma così
modificato da comma 2 art. 23
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha soppresso le parole “strutture ricettive o”.
(
126) Comma così
sostituito da comma 1 art. 31
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
127) Comma così
modificato da comma 1 art. 7
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43
che ha rideterminato il termine al 31 marzo 2019; in precedenza comma
modificato da comma 1 art. 1
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 49
che ha sostituito le parole “31 marzo 2017” con le parole
“31 marzo 2018”.
(
128) Comma modificato da
comma 1 art. 1
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 49
che ha sostituito le parole “comma 7” con le parole
“comma 7 bis”.
(
129) Comma inserito da
comma 3 art. 23
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
130) Comma modificato da
comma 1 art. 3
legge regionale 25 maggio 2021, n. 15 che
ha sostituito le parole “Città metropolitana di Venezia o
della Provincia nel caso di conclusione negativa dei procedimenti
autorizzativi” con le parole “Giunta regionale nel caso di
conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi o alla scadenza di
validità della classificazione provvisoria”. In precedenza
comma inserito da comma 2 art. 1
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 49 .
(
131) Comma abrogato da
comma 3 art. 1
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 49 .
In precedenza sostituito da comma 4 art. 23
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
Il testo originario prevedera un termine di 12 mesi, prorogabile di 6
mesi con motivata richiesta, decorrente dalla pubblicazione nel BUR del
provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31 per il
quale si rinvia alle note al relativo articolo.
(
132) Con DGR 31 marzo
2017, n. 400 “Proroga del termine per la presentazione delle
domande di classificazione delle strutture ricettive alberghiere,
all'aperto e complementari.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 19, comma 3 e articolo 50, comma 7, lett. b).”, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 31 marzo
2017, è stato prorogato di mesi sei dal 31 marzo 2017, e pertanto
fino al 30 settembre 2017, il termine per la presentazione delle domande
di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto e
complementari già regolarmente esercitate ai sensi della
legge regionale 5 novembre
2002, n. 33 .
(
133) Comma così
modificato da comma 1 art. 7
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43
che ha rideterminato il termine al 31 marzo 2019.
(
134) Comma inserito da
comma 4 art. 1
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 49 .
(
135) Comma così
modificato da comma 14 art. 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “provincia” con le parole
“Giunta regionale”.
(
136) Comma inserito da
comma 2 art. 3
legge regionale 25 maggio 2021, n. 15 .
(
137) Il termine di
diciotto mesi, limitatamente alla lett. n) – e quindi relativamente
alla funzione provinciale di gestione degli uffici provinciali di
informazione ed accoglienza – è differito di mesi nove per
effetto dell’art. 5 della
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45
(vedi altresì comma 2 e comma 3 del succitato art. 5 in ordine a
modalità di esercizio della funzione e a validità ed efficacia
di atti di attuazione dell’art. 15 della legge regionale 11/2013
già assunti) e successivamente rideterminato al 31 gennaio 2016 per
effetto dell’art. 6 della
legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
Limitatamente alla funzione provinciale di gestione degli uffici
provinciali IAT per la Città metropolitana di Venezia e per la
provincia di Verona, il termine è ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2016, al fine di consentire a tali enti il completamento del
riassetto organizzativo previsto dall’articolo 15 della presente
legge, senza oneri per la Regione.
SOMMARIO