Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 (BUR n. 116/1991)
Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 (BUR n. 116/1991) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTI IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N.19 «NORME PER LO SVILUPPO
DELLE ATTIVITà ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE
LIMITROFE».
Art. 1 - Costituzione della
società FIN. EST.
1. In attuazione dell'articolo 2 comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n.
19, la Regione del Veneto partecipa, direttamente o attraverso proprie
società finanziarie, alla costituzione della società denominata
"Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con
i Paesi dell'Est europeo FIN. EST. S. p. A.", con sede a Pordenone,
promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e ad assumervi
partecipazioni, in più riprese, fino alla concorrenza di lire 24
miliardi nel triennio dal 1991 al 1993.
2. La partecipazione della Regione del Veneto è deliberata dalla
Giunta Regionale a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della
società di cui al precedente comma 1:
a) riservino la nomina di un componente del consiglio di amministrazione
alla "Simest" S. p. A., ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge n.
19/1991;
b) riservino la nomina di due componenti effettivi del collegio sindacale
alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed alla Regione del Veneto,
ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, nonchè di un
componente effettivo al Ministro del Commercio con l'estero e di un altro
componente effettivo al Ministro del tesoro, da scegliersi tra i
funzionari della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo
2459 del codice civile;
c) prevedano la possibilità di assumere partecipazioni al capitale
della costituenda società finanziaria da parte di società
controllate dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalle Province Autonome di
Trento e di Bolzano, nonchè da parte dei soggetti legittimati ai
sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge n. 19/1991, anche riuniti in
consorzio;
d) prevedano l'istituzione di una speciale sezione autonoma, ai sensi
dell'art. 2 comma 8 della legge n. 19/1991, le cui operazioni non sono
soggette al disposto dell'art. 2 comma 6 della stessa legge. Tale sezione
sarà finanziata con risorse conferite da soggetti privati e con
fondi della Regione del Veneto diversi da quelli previsti dalla ridetta
legge n. 19/1991, a favore delle iniziative promosse o partecipate da
imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nelle aree della
Regione Veneta non comprese nel territorio indicato dall'art. 2 comma 1
della medesima legge 19/1991. Le risorse aggiuntive conferite dalla
Regione del Veneto al fondo della sezione autonoma potranno essere
destinate anche a favore delle iniziative relative al territorio indicato
dall'art. 2 comma 1 della legge n. 19/1991;
e) prevedano specifiche disposizioni che garantiscano l'effettiva
autonomia gestionale del fondo della sezione, assicurando la
rappresentanza dei vari apporti di capitale al fondo stesso e garantendo
adeguate forme di indirizzo e controllo delle risorse conferite alla
sezione da parte della Regione del Veneto e dei soggetti privati;
f) prevedano l'attivazione nel Veneto di una sede decentrata della
costituenda società finanziaria;
g) prevedano che la costituenda società finanziaria, per il
perseguimento dei propri scopi sociali, realizzi le necessarie forme di
coordinamento - anche tramite la stipula di apposite convenzioni - con la
"Simest" S. p. A., la Sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione (SACE) ed il Mediocredito Centrale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991;
h) prevedano, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2,
comma 7, della legge n. 19/1991, la realizzazione, diretta o indiretta,
di adeguate garanzie assicurative a supporto delle operazioni poste in
essere dalla costituenda società finanziaria.
3. Per le finalità previste dal precedente comma 1 la Giunta
regionale è autorizzata a conferire la somma complessiva di lire 24
miliardi, suddivisa in ragione di lire 9 miliardi per l'anno 1991, lire
7,5 miliardi per l'anno 1992, e lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, in
corrispondenza alle assegnazioni disposte ai sensi del comma 10 del
precitato articolo 2 della legge n. 19/1991.
4. Per la partecipazione al capitale della speciale sezione autonoma di
cui al precedente comma 2 lettera d) la Giunta regionale è
autorizzata a conferire la somma di lire 800 milioni per l'anno 1991 a
valere sul fondo stanziato con il successivo art. 3.
Art. 2 - Costituzione del
Centro di Servizi. (1)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n.
19, la Regione del Veneto partecipa, ai sensi degli articoli 14 e
seguenti del codice civile, alla costituzione del "Centro di servizi e di
documentazione per la cooperazione economica internazionale", promosso
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Ai sensi del precitato articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio
1991, n. 19 sono soci fondatori del Centro di cui al precedente comma 1
la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione del Veneto e l'Istituto per
il Commercio con l'Estero.
3. La partecipazione della Regione del Veneto al Centro di cui al
precedente comma 1 è deliberata dalla Giunta regionale a condizione
che l'atto costitutivo e lo statuto del Centro:
a) riservino alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, alla Regione
del Veneto e all'Istituto per il Commercio con l'Estero la nomina della
maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso
il Presidente;
b) riservino la designazione dei cinque componenti del collegio dei
revisori dei conti, rispettivamente alla Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia, alla Regione del Veneto, al Ministro del tesoro, al Ministro per
il commercio con l'Estero ed all'assemblea dei soci;
c) prevedano la possibilità di partecipazione al Centro dei soggetti
indicati nel precitato art. 2, comma 9, della legge n. 19/1991, ed
altresì della Regione Trentino-Alto Adige, delle Province Autonome
di Trento e di Bolzano, nonchè di enti, istituzioni ed associazioni
e di altri soggetti pubblici o privati che possano positivamente
concorrere all'attività del Centro medesimo;
d) prevedano l'attivazione nell'area veneta indicata dall'art. 2 comma 1
della legge n. 19/1991 di una sede decentrata del Centro.
3 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a deliberare
la trasformazione del “Centro di servizi e di documentazione per la
cooperazione economica internazionale” di cui al comma 1 in
società consortile per azioni a responsabilità limitata senza
scopo di lucro, a cui la Regione partecipa direttamente o attraverso la
società Veneto Sviluppo S.p.A., a condizione che lo statuto:
a) riservi a ciascuno dei seguenti enti Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, Regione del Veneto, Istituto Nazionale per il Commercio con
l’Estero, la nomina di un componente del consiglio di
amministrazione ai sensi dell’articolo 2458 del codice civile;
b) riservi alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione del Veneto,
al Ministero del Tesoro, al Ministero per il Commercio con l’Estero
e all’Assemblea dei soci la nomina dei componenti il collegio
sindacale;
c) preveda che la responsabilità dei soci sia limitata al solo
capitale sociale sottoscritto;
d) consenta alla Regione del Veneto il recesso dalla qualità di
socio, ove la società disponga modifiche statutarie che prevedono
l’estensione della responsabilità limitata;
e) preveda la possibilità di partecipazione alla società dei
soggetti indicati all’articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio
1991, n. 19 ed altresì della Regione Trentino Alto Adige, delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di enti,
istituzioni ed associazioni di altri soggetti pubblici o privati che
possano positivamente concorrere all’attività della
società;
f) preveda la possibilità che la Regione del Veneto possa
partecipare alla società, sia direttamente sia tramite propria
società finanziaria. (
2)
4. Per le finalità previste dal precedente comma 1, la Giunta
Regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al fondo comune
del Centro in corrispondenza alle assegnazioni disposte ai sensi del
comma 10 del precitato articolo 2 della legge n. 19/1991.
5. Per la partecipazione al Centro, la Giunta regionale è
autorizzata a conferire la somma complessiva di lire 2 miliardi,
suddivisa in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1991, lire 500 milioni
per l'anno 1992, e lire 500 milioni per l'anno 1993.
Art. 3 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire
26,8 miliardi nel biennio 1992-1993 si provvede:
omissis (
3)
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 1992 e del bilancio pluriennale 1991-1993 sono istituiti i
seguenti capitoli:
omissis (
4)
Note
(
1) Ai sensi dell’art. 22
comma 1 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 la Giunta regionale è
autorizzata a recedere dall’Associazione Informest (Centro di
servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)
entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 30 dicembre
2016, n. 30 : ai sensi del comma 2, l’articolo in questione
è abrogato a decorrere dalla data di efficacia della dichiarazione
di recesso ai sensi della normativa vigente.
(
3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO