Legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 (BUR n. 54/1993)
Legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 (BUR n. 54/1993) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI PER
LA PRIVATIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E
BENEFICENZA
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina il
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, a
norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) a carattere regionale ed
infraregionale che lo richiedono espressamente, ai sensi del DPCM 16
febbraio 1990.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente del
dipartimento competente provvede a concedere in via amministrativa e in
conformità alla normativa vigente il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato alle IPAB che sin dalla
loro origine, nel rispetto formale e sostanziale della volontà
espressa dal fondatore, quando sia accertabile, o all'atto costitutivo o
dalla tavola di fondazione, abbiano e conservino requisiti propri di
persone giuridiche private e che siano state obbligatoriamente
assoggettate al regime pubblico della legge 17 luglio 1890, n 6972, anche
se fondata in data posteriore alla sua entrata in vigore. (
1)
Art. 2 - Procedure.
1. L'istanza volta a ottenere il
riconoscimento è presentata al Dirigente del dipartimento
competente. (
2)
2. L'istanza è corredata della copia autentica dei seguenti
documenti:
a) atto costitutivo;
b) statuto;
c) provvedimento del Consiglio di amministrazione con il quale si
manifesta la volontà di richiedere il riconoscimento;
d) ogni altro documento idoneo a provare l'esistenza della natura di
istituzione privata.
3. L'IPAB trasmette contestualmente copia dell'istanza, corredata
della documentazione di cui al comma 2, al Comune ove ha la sede legale
il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione della istanza,
esprime il proprio parere al Dirigente del dipartimento competente,
unitamente ad ulteriori eventuali elementi ritenuti rilevanti ai fini del
riconoscimento e lo trasmette anche all'IPAB. Decorso tale termine la
decisione è assunta anche in mancanza del suddetto parere. (
3)
4. Il competente Dipartimento regionale, qualora non ritenga
sufficiente la documentazione allegata alla istanza, entro sessanta
giorni dalla ricezione della medesima invita l'IPAB a fornire, entro
sessanta giorni dalla richiesta, i chiarimenti e gli elementi integrativi
di giudizio ritenuti necessari ai fini del riconoscimento richiesto.
5. Il Dirigente del dipartimento competente si pronuncia sulla
istanza entro 180 giorni dalla ricezione della stessa o dei chiarimenti
richiesti. (
4)
Art. 3 - Relazioni.
1. La Giunta regionale invia annualmente alla competente
Commissione consiliare l'elenco delle IPAB che hanno presentato istanza
di riconoscimento nonchè l'elenco delle IPAB che lo hanno ottenuto
ai sensi dell'art. 1 comma 2.
Art. 4 - Criteri per il
riconoscimento regionale.
1. Al fine del riconoscimento di cui alla presente legge l'IPAB
deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie:
a) istituzione con struttura associativa;
b) istituzione promossa ed amministrata da privati ed operante
prevalentemente con mezzi di provenienza privata;
c) istituzione di ispirazione religiosa;
d) istituzione che assiste esclusivamente o prevalentemente religiosi o
ministri del culto;
e) istituzione che svolge in modo precipuo attività inerenti alla
sfera educativoreligiosa come a suo tempo espressamente riconosciuto con
provvedimento statale ai sensi dell'art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n.
616.
2. Si ha istituzione con struttura associativa quando ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'ente è sorto per iniziativa volontaria di una maggioranza di
soci o di promotori privati;
b) i soci determinano, per disposizione statutaria, l'amministrazione ed
il governo della istituzione eleggendo la maggioranza dei componenti
dell'organo collegiale deliberante;
c) l'attività dell'ente è esplicata, per disposizione
statutaria, anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci che
possono estrinsecarsi sotto forma di contribuzioni economiche e donazioni
patrimoniali.
3. Si ha istituzione promossa e amministrata da privati quando
ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) l'atto costitutivo o l'atto di fondazione è stato posto in essere
da una maggioranza di soggetti privati;
b) la designazione di una quota significativa dei componenti l'organo
collegiale deliberante spetta, per disposizione statutaria, a privati;
c) il patrimonio risulta costituito per oltre il 50 per cento da beni
risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e dalla
trasformazione degli stessi ovvero da beni conseguiti in forza dello
svolgimento delle attività d'istituto e che comunque nel quinquennio
immediatamente precedente l'istanza di riconoscimento ai sensi della
presente legge non abbia beneficiato di finanziamenti pubblici in misura
superiore al 10 per cento delle entrate. Nelle entrate complessive non
è computato il concorso di enti pubblici per rette o equivalenti.
4. Si ha istituzione di ispirazione religiosa quando ricorrono
congiuntamente i seguenti elementi:
a) l'attività istituzionale
svolta persegue indirizzi religiosi o comunque inquadra l'opera di
beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale
finalità religiosa;
b) l'istituzione risulta collegata ad una confessione religiosa per il
tramite della designazione prevista da disposizioni statutarie di
ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di
rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero
attraverso la collaborazione di personale religioso come modo
qualificante di gestione del servizio.
Art. 5 - Esclusione del
riconoscimento.
1. Le IPAB già amministrate dal disciolto Ente comunale di
assistenza (ECA), o in questo concentrate, non possono ottenere il
riconoscimento di cui alla presente legge.
2. Non possono, inoltre, ottenere il riconoscimento le IPAB che
hanno cessato di perseguire finalità socioassistenziali ovvero di
erogare servizi in materia di assistenza e beneficenza pubblica.
Art. 6 - Iscrizione al
Registro e norme sul personale.
1. Contestualmente al riconoscimento
della persona giuridica di diritto privato, sarà disposta, a cura
del Dipartimento regionale competente, l'iscrizione delle IPAB al
Registro delle associazioni, fondazioni ed istituzioni private di cui
all'
art. 20
della
legge
regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e come tali saranno soggette alle
disposizioni di cui agli articoli 20 e
24 della stessa
legge.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989,
n. 389, i dipendenti delle IPAB, i quali continuino a prestare servizio
presso l'Ente, anche dopo che esso abbia perduto il carattere di
istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il
regime pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio
previsto per il personale dipendente degli Enti locali.
3. La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data del provvedimento di
cui all'art. 2 e comunque previa notifica data al personale dipendente
almeno 60 giorni prima. (
5)
Note
(
5) Comma modificato da comma 3
art. 73
legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , che ha sostituito le parole "di
avvenuta esecutività della deliberazione della Giunta regionale" con
le parole "del provvedimento".
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