Legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 (BUR n. 57/1993)
Legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 (BUR n. 57/1993) [sommario] [RTF]
NORME DI
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 362, SUL RIORDINO DEL
SETTORE FARMACEUTICO
Art. 1 Apertura di farmacie in
condizioni territoriali particolari.
1. L'apertura di farmacie, in deroga al criterio della popolazione
di cui all'art. 2, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, che ha
sostituito l'articolo 104 del Testo unico leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è consentita in presenza di
motivate condizioni di viabilità e di collegamenti e semprechè
il nucleo abitativo da servire sia di almeno 1.500 abitanti e la farmacia
di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalla più vicina
farmacia esistente.
2. Le farmacie già aperte in base al solo criterio della
distanza, qualora vengano riassorbite nel numero complessivo delle
farmacie stabilite in base al nuovo parametro della popolazione fissato
dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono normalizzate ad ogni effetto,
ivi compresa la facoltà di richiedere un eventuale trasferimento.
3. Non possono essere trasferite in una sede diversa le farmacie
istituite a norma dell'art. 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
e che non sia possibile considerare riassorbite ai sensi dell'art. 2,
comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, fatta eccezione per le
ipotesi in cui sia riconosciuto, con provvedimento della Giunta
regionale, adeguatamente motivato, il venir meno dei presupposti che
hanno legittimato l'istituzione delle farmacie ai sensi del citato
articolo 104.
Art. 2 Decentramento delle
farmacie.
1. In caso di nuova determinazione della zona delle sedi
farmaceutiche o di trasferimento di farmacie di cui all'art. 5 della
legge 8 novembre 1991, n. 362, i Comuni, le Unità locali socio
sanitarie e gli ordini dei farmacisti sono tenuti ad esprimere parere
alla Regione entro 45 giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine la
Regione provvede prescindendo dal parere.
2. Il trasferimento di una farmacia in una zona di nuovo
insediamento abitativo è autorizzato dalla Giunta regionale, previa
pubblicazione di apposito bando inviato alle farmacie del Comune, al
Comune, all'ULSS e al competente ordine dei farmacisti, con invito a
presentare, entro 45 giorni dalla pubblicazione del medesimo nel
Bollettino ufficiale della regione apposita domanda, a favore del
titolare di farmacia che abbia conseguito il maggior punteggio a norma
dell'articolo 3.
Art. 3 Procedure concorsuali
per il trasferimento di farmacie.
1. La graduatoria dei candidati al trasferimento di cui
all'articolo 2 è effettuata da una Commissione nominata dalla Giunta
regionale e così composta:
a) un dirigente regionale che la presiede;
b) un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della provincia
interessata;
c) un farmacista designato dall'Associazione provinciale titolari di
farmacia.
2. Esercita le funzioni di segretario un dipendente della Regione
o dell'ULSS territorialmente competente di livello non inferiore al
settimo.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria la Commissione
dispone, per ciascun candidato, di un punteggio massimo complessivo di
100 punti, da attribuire sulla base dei seguenti criteri:
a) media dell'ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti dalla
farmacia nel quinquennio antecedente la domanda, fino a punti 40 in
proporzione inversa all'entità dei corrispettivi;
b) decremento della popolazione nella zona nell'ultimo quinquennio, fino
a punti 30 in proporzione inversa;
c) minor distanza dalla farmacia più vicina, fino a punti 10 in
proporzione inversa;
d) maggior numero di anni di esercizio della farmacia nei locali in cui
è gestita all'atto della domanda, fino a punti 10;
e) sussistenza di un provvedimento esecutivo di sfratto, punti 10.
4. Oltre alla domanda di trasferimento, gli aspiranti sono tenuti
a presentare, in originale o copia autenticata, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà attestante l'ammontare complessivo dei
corrispettivi conseguiti dalla farmacia negli ultimi cinque anni;
b) certificato rilasciato dal Comune comprovante l'avvenuto decremento
della popolazione della zona nell'ultimo quinquennio;
c) certificato rilasciato dal Comune attestante la distanza rispetto alla
farmacia più vicina;
d) certificato rilasciato dall'ULSS attestante gli anni di servizio
espletati nei locali della farmacia gestita all'atto della domanda;
e) eventuale provvedimento esecutivo di sfratto dai locali della
farmacia.
5. La Commissione è tenuta a rassegnare la graduatoria dei
candidati alla Giunta regionale entro 60 giorni dall'insediamento, a pena
di decadenza. In caso di impedimento di un Commissario a partecipare ai
lavori della Commissione la Giunta regionale provvederà alla
immediata sostituzione del medesimo.
6. Spetta ai componenti della Commissione di cui al presente
articolo un compenso pari a quello fissato per le Commissioni
esaminatrici di cui al numero 2) del primo comma dell'
art. 1 della
legge regionale 24 dicembre
1984, n. 64 .
7. Sulla base della graduatoria definita a norma dei commi
precedenti, la Giunta regionale delibera l'assegnazione della sede
farmaceutica al candidato risultato vincitore, demandando all'ULSS
territorialmente competente l'esecuzione del provvedimento, secondo
quanto stabilito per l'apertura di nuove farmacie.
Art. 4 Istituzione di
dispensari farmaceutici stagionali e farmacie succursali.
1. La Giunta regionale individua i dispensari farmaceutici
stagionali di cui all'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, che
possano essere autorizzati nelle stazioni di soggiorno e di cura o
balneari o comunque d'interesse turistico.
2. Il dispensario farmaceutico stagionale può essere
autorizzato solo nelle stazioni di cui al comma 1 con popolazione
residente non superiore a 12.500 abitanti e a condizione che la media
giornaliera, riferita all'ultimo triennio, delle presenze turistiche nel
mese di maggior afflusso non sia inferiore a 1.500 presenze medie
giornaliere.
3. Nelle stazioni di soggiorno con popolazione superiore a 12.500
abitanti, la Giunta regionale può autorizzare l'apertura stagionale
di una farmacia succursale qualora le presenze turistiche come sopra
calcolate risultino superiori alle 4.000 presenze giornaliere.
Art. 5 Gestione dei dispensari
farmaceutici stagionali e farmacie succursali.
1. La gestione del dispensario farmaceutico stagionale di cui
all'articolo 4 è affidata al titolare della farmacia più vicina
o, in caso di rinuncia, ai titolari delle farmacie limitrofe che si
susseguono in ordine di distanza.
2. Qualora tutti i titolari delle farmacie viciniori rinuncino
alla gestione del dispensario farmaceutico, all'affidamento del medesimo
si provvederà tramite pubblico concorso tra i titolari delle
farmacie della Provincia ai sensi dell'art. 117 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265.
3. La farmacia succursale di cui al comma 3 dell'articolo 4
dovrà sempre essere assegnata tramite pubblico concorso a norma
delle vigenti disposizioni.
Art. 6 Autorizzazione alla
sostituzione.
1. L'autorizzazione alla sostituzione del titolare della farmacia
con altro farmacista di cui all'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n.
475, come modificato dall'art. 11 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
s'intende concessa decorsi quindici giorni dal ricevimento della motivata
domanda senza che l'ULSS competente abbia apposto un esplicito diniego o
chiesto chiarimenti o documenti integrativi.
2. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di documenti
integrativi, l'autorizzazione s'intende concessa decorsi otto giorni
dalla data di ricevimento dei medesimi.
Art. 7 Norma finanziaria.
Note
(
1) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
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