Legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 (BUR n. 77/1994)
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 (BUR n. 77/1994) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTI PER
IL SOSTEGNO DEI SOCI FIDEJUSSORI DI COOPERATIVE INCLUSE NELLA FILIERA
AGROZOOTECNICA VENETA, DI CUI AL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1993, n.
49
Articolo 1
1. Allo scopo di liberare la base sociale dagli oneri derivanti
dalla mancata attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 1
della
legge
regionale 9 novembre 1993, n. 49 (
1) , la Giunta regionale è autorizzata ad assumere a
carico della Regione le garanzie concesse, prima dell'entrata in vigore
della presente legge, da parte dei soci delle cooperative incluse nella
filiera agro-zootecnica, individuata nel Piano a favore delle cooperative
stesse e loro consorzi, previo accertamento dell'insolvenza e che non
fruiscano degli analoghi benefici recati dall'articolo 1, comma 1 bis,
della legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. Per la particolare funzione socio-ambientale svolta nelle zone
montane dalle attività zootecniche minori, le provvidenze di cui al
comma precedente sono estese, con le stesse modalità, ad organismi
cooperativi del settore cunicolo.
3. I
benefici di cui ai
precedenti commi sono concessi nei limiti di spesa di cui all'articolo 2
dalla Giunta regionale, che provvede, altresì, a stabilire i
criteri, le condizioni e le procedure per l'attuazione degli interventi
sentita la competente Commissione consiliare. (
2)
Articolo 1 bis
1. I benefici di cui
all’articolo 1 sono estesi alle garanzie concesse fino al 30
novembre 1998, da parte dei soci delle cooperative zootecniche da carne e
loro consorzi, a favore delle cooperative e dei consorzi stessi, previo
accertamento dell’assoggettamento alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa o della dichiarazione dello stato di insolvenza al
momento della definizione dei criteri e delle condizioni per
l’attuazione degli interventi di cui al comma 3 del medesimo
articolo. (
3)
1 bis. Nei limiti e con le modalità di cui al comma 1, la Giunta
regionale è autorizzata ad estendere i benefici al sostegno
economico dato dai soci alla cooperativa di appartenenza. (
4) (
5)
Articolo 2
Articolo 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
2. In esecuzione di quanto stabilito al comma 1 la Giunta regionale
è altresì autorizzata a rinunciare ai crediti ed alle eventuali
procedure giudiziarie pendenti nei confronti degli amministratori non
soci già liberati verso i terzi, per gli eventuali diritti vantati
dalla Regione Veneto in via di regresso e/o di rivalsa in esito
all'applicazione della citata
legge regionale 14 settembre 1994, n. 50
, modificata e integrata come al comma 1".
(
6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO