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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 (BUR n. 77/1994)

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 (BUR n. 77/1994) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DEI SOCI FIDEJUSSORI DI COOPERATIVE INCLUSE NELLA FILIERA AGROZOOTECNICA VENETA, DI CUI AL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1993, n. 49


Articolo 1

1. Allo scopo di liberare la base sociale dagli oneri derivanti dalla mancata attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49 (1) , la Giunta regionale è autorizzata ad assumere a carico della Regione le garanzie concesse, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da parte dei soci delle cooperative incluse nella filiera agro-zootecnica, individuata nel Piano a favore delle cooperative stesse e loro consorzi, previo accertamento dell'insolvenza e che non fruiscano degli analoghi benefici recati dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. Per la particolare funzione socio-ambientale svolta nelle zone montane dalle attività zootecniche minori, le provvidenze di cui al comma precedente sono estese, con le stesse modalità, ad organismi cooperativi del settore cunicolo.
3. I benefici di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti di spesa di cui all'articolo 2 dalla Giunta regionale, che provvede, altresì, a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per l'attuazione degli interventi sentita la competente Commissione consiliare. (2)

Articolo 1 bis

1. I benefici di cui all’articolo 1 sono estesi alle garanzie concesse fino al 30 novembre 1998, da parte dei soci delle cooperative zootecniche da carne e loro consorzi, a favore delle cooperative e dei consorzi stessi, previo accertamento dell’assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa o della dichiarazione dello stato di insolvenza al momento della definizione dei criteri e delle condizioni per l’attuazione degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo. (3)
1 bis. Nei limiti e con le modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad estendere i benefici al sostegno economico dato dai soci alla cooperativa di appartenenza. (4) (5)

Articolo 2

omissis (6)

Articolo 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) L'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49 ha sostituito l'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 .
(2) Comma modificato da comma 1 art. 71 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .
(3) Comma così sostituito da comma 1 art. 8 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 in precedenza l’articolo di un solo comma era stato aggiunto da comma 2 art. 71 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .
(4) Comma aggiunto da comma 2 art. 8 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
(5) L'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 ai commi 1 e 2, ha disciplinato l'estensione della disciplina di cui al presente articolo prevedendo che: "1. La disciplina prevista a favore dei soci fidiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 , come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , si applica anche agli amministratori delle stesse garanti delle medesime o personalmente debitori verso i creditori societari.
2. In esecuzione di quanto stabilito al comma 1 la Giunta regionale è altresì autorizzata a rinunciare ai crediti ed alle eventuali procedure giudiziarie pendenti nei confronti degli amministratori non soci già liberati verso i terzi, per gli eventuali diritti vantati dalla Regione Veneto in via di regresso e/o di rivalsa in esito all'applicazione della citata legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 , modificata e integrata come al comma 1".
(6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

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