Legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 (BUR n. 84/1994)
Legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 (BUR n. 84/1994) [sommario] [RTF]
DELEGA ALLE
PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE PER TRASPORTI E
VEICOLI ECCEZIONALI
Art. 1 - Delega delle
funzioni.
1. La Regione delega alle province l'esercizio delle funzioni
amministrative di competenza regionale per il rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione previste dall'articolo 10, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni di
seguito denominato Codice della strada.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate per
l'intera rete viaria del territorio regionale, con esclusione delle
strade statali e militari e delle autostrade, per la circolazione di
veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità
così come definiti dagli articoli 10, 104 e 114 del Codice della
strada.
3. In caso di accertato inadempimento la Giunta regionale può
sostituirsi, previa diffida, alle province nell'esercizio delle funzioni
delegate ovvero promuovere l'adozione del provvedimento di revoca della
delega.
Art. 2 - Autorizzazione.
1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione,
ovvero il rinnovo della stessa, per i veicoli eccezionali o per i
trasporti in condizioni di eccezionalità sono presentate alla
competente autorità provinciale nei termini e con le modalità
previste dagli articoli 14 e 15 del regolamento di esecuzione e di
attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, di seguito denominato
regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. La competenza per territorio al rilascio delle autorizzazioni
di cui alla presente legge è determinata, per i veicoli eccezionali,
dal luogo in cui ha sede legale il richiedente e, per i trasporti in
condizioni di eccezionalità, dal luogo in cui si trova il carico da
trasportare.
3. Qualora il veicolo proviene da un'altra Regione la competenza
è della provincia il cui territorio è interessato per primo dal
passaggio del veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione
disciplinata dalla presente legge.
3 bis. La provincia, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione ai sensi del comma 2 o del nulla osta ai sensi
dell’articolo 14, comma 1, del regolamento di esecuzione e di
attuazione, qualora lo ritenga necessario, acquisisce il parere degli
enti proprietari delle strade interessate dal transito del veicolo. Tale
parere viene reso entro sei giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo
stesso si intende positivamente espresso. Nel caso di transito
interprovinciale il nulla osta delle provincie interessate si intende
rilasciato trascorsi dieci giorni dalla richiesta. Resta ferma la
normativa statale relativa alla riduzione dei termini di rilascio
dell’autorizzazione nei casi speciali dalla stessa previsti.
(
1)
4. L'autorità concedente, ove successivamente le condizioni
delle strade o la sicurezza della circolazione lo richiedono, può in
qualunque momento sospendere o revocare l'autorizzazione già
rilasciata.
Art. 3 - Oneri a carico del
richiedente.
1. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione dei veicoli
eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità è
subordinato al pagamento, da parte del richiedente, delle spese relative
agli eventuali accertamenti tecnici preventivi ed alla organizzazione del
traffico necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle
opere di rafforzamento necessarie per la conservazione delle
sovrastrutture stradali, per la stabilità dei manufatti e per la
sicurezza della circolazione, purché connesse alla singola
autorizzazione.
2. La Giunta regionale, sentite le province, determina annualmente
gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio
dell'autorizzazione alla circolazione da parte dell'autorità
competente e li comunica al Ministero dei lavori pubblici a norma
dell'articolo 405, comma 2, del regolamento di esecuzione e di
attuazione.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni
nella misura indicata dall'articolo 405, comma 3, del regolamento di
esecuzione e di attuazione.
Art. 4 - Indennizzo.
1. Agli enti proprietari delle strade è dovuto, ai sensi
dell'articolo 10, comma 10, del Codice della strada, un indennizzo per la
eccezionale usura delle strade da calcolare con le modalità indicate
dall'articolo 18 del regolamento di esecuzione e di attuazione, e delle
tabelle I - 1, I - 2, I - 3 allo stesso allegate.
2. L'ammontare dell'indennizzo è corrisposto prima del
rilascio dell'autorizzazione direttamente alla competente provincia che
provvede, ove non si tratti di strade di propria competenza, a trasferire
annualmente le somme percepite all'ente proprietario delle strade
interessate dal transito.
3. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che attraversano la
rete viaria di più regioni, l'indennizzo convenzionale spettante ad
ognuna di esse va calcolato in proporzione alla lunghezza dei tratti
relativi al percorso dei transiti effettuati come indicati nelle
autorizzazioni rilasciate.
Art. 5 - Garanzie.
1. Il richiedente l'autorizzazione, a garanzia degli eventuali
danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze
ovvero alle persone o alle cose, in dipendenza del transito di veicoli
eccezionali o del trasporto eccezionale nonché del loro numero,
laddove richiesto espressamente dalla provincia, deve costituire apposita
polizza fideiussoria fornendone copia all'ente all'atto del ritiro
dell'autorizzazione.
Art. 6 - Aggiornamento
dati.
1. La Giunta regionale trasmette, relativamente al territorio
della regione, le informazioni necessarie per l'aggiornamento
dell'archivio nazionale delle strade nonché dei dati inerenti alle
autorizzazioni rilasciate.
2. Per il fine di cui al comma 1, le province annualmente
forniscono alla Giunta regionale i dati inerenti alle autorizzazioni
rilasciate nel territorio di propria competenza.
Art. 7 - Rinvio.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle
disposizioni contenute nel Codice della strada, e nel regolamento di
esecuzione e di attuazione.
Art. 8 - Norma
finanziaria.
Art. 9 - Abrogazione.
Art. 10 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO