Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001) [sommario] [RTF]
ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE
(1) (2)
CAPO I - Strumenti di programmazione
finanziaria e di bilancio
Art. 1 - Finanza regionale e
strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
1. La Regione disciplina il proprio ordinamento di bilancio e di
contabilità in conformità ai principi contenuti nel decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76 “Principi fondamentali e norme di
coordinamento di bilancio e di contabilità, in attuazione
dell’articolo 1, comma 4 della legge 25 giugno 1999, n. 208”.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al
perseguimento degli obiettivi comuni in coerenza con i vincoli posti
dalla normativa statale.
3. Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio adottati
dalla Regione sono:
a) il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e i
piani di attuazione e spesa (PAS) di cui alla legge regionale sulla
programmazione;
b) la legge finanziaria;
c) il bilancio pluriennale;
d) il bilancio di previsione annuale.
Art. 2 - Legge
finanziaria.
1. La Regione approva ogni anno la legge
finanziaria, contestualmente alla legge di bilancio.
2. La legge finanziaria contiene norme volte alla realizzazione di
effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di
previsione annuale e del bilancio pluriennale.
3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento
con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in
particolare, stabilisce:
a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali
regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi
previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1°
gennaio dell’anno cui si riferisce;
c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle
leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio pluriennale;
d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento
delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a
valere sul bilancio pluriennale;
e) gli importi dei fondi speciali.
4. La legge finanziaria può, altresì, stabilire norme il cui
contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e
sociale o a carattere infrastrutturale.
5. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali
sono articolati in singole partite che indicano sia l’oggetto
dell’iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura
finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria
pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte
d'investimento.
6. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può
adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di
tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non
comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.
Art. 3 - Bilancio
pluriennale.
1. La Regione approva ogni anno il bilancio
pluriennale, contestualmente al bilancio di previsione annuale.
2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla
programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari
ed una durata massima di cinque anni finanziari.
3. Il bilancio pluriennale rappresenta, in termini di competenza, il
quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare
nel periodo considerato in base alla legislazione statale e regionale
vigente, nonché ai nuovi provvedimenti legislativi.
4. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della
copertura finanziaria, anche mediante l’iscrizione di appositi
fondi speciali, di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della
Regione a carico degli esercizi a cui il bilancio stesso si riferisce.
5. Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle
obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui
effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso.
6. L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione
alla gestione delle entrate e delle spese in esso comprese.
7. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in
base ai criteri adottati per il bilancio di previsione annuale.
8. Il bilancio pluriennale può essere rappresentato in un unico
documento con il bilancio di previsione annuale.
Art. 4 - Leggi di spesa ad
effetti pluriennali.
1. Le leggi che dispongono spese sia a
carattere continuativo (
3) sia a
carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere (
4) e le procedure da seguire.
2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo
quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi
compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime
ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono
rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di
bilancio. (
5)
2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale
indicano l’ammontare complessivo della spesa, nonché la quota
eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi.
La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le
quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti
dell’autorizzazione complessiva di spesa. (
6)
3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più
annualità indicano il numero complessivo delle annualità e
l’importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere
assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.
4. L’importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma
3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli
impegni definiti in chiusura dell’esercizio successivo a quello di
prima iscrizione del limite di impegno.
Art. 5 - Copertura finanziaria
delle leggi di spesa.
1. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori
spese, ovvero minori entrate, avviene nel rispetto degli equilibri di
bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle
entrate e delle spese.
2. Alla copertura finanziaria delle leggi si procede con riferimento al
bilancio di previsione annuale e pluriennale:
a) mediante utilizzo o rideterminazione degli accantonamenti nei fondi
speciali;
b) mediante riduzione di stanziamenti di spesa;
c) in corrispondenza a nuove o maggiori entrate.
3. Per le leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori
entrate, a valere su più di un esercizio finanziario, il riscontro
della copertura finanziaria avviene per ciascun anno di riferimento del
bilancio pluriennale.
Art. 6 - Analisi
economico-finanziaria dei progetti di legge.
1. I progetti di legge sono corredati da
una scheda di analisi economico-finanziaria, predisposta dalla struttura
regionale competente per materia e verificata dalla struttura regionale
preposta al bilancio.
2. Nella scheda di analisi economico-finanziaria sono rappresentati, in
particolare:
a) il contesto socio-economico cui si riferisce il progetto di legge e
gli obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti
della programmazione regionale;
b) i potenziali fruitori delle attività, degli interventi e dei
contributi previsti dal progetto di legge, specificando se si tratta di
soggetti pubblici o di soggetti privati;
c) gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la
spesa d'investimento, con l’indicazione degli elementi e dei
criteri adottati per la quantificazione degli stessi, ponendo in evidenza
anche gli eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti
dagli interventi d'investimento; qualora gli oneri previsti dal progetto
di legge abbiano un’incidenza su più di un esercizio, essi
vanno evidenziati in corrispondenza di ciascuno degli esercizi
interessati del bilancio pluriennale;
d) gli aspetti procedurali e quelli organizzativi, indicando le
modalità e i tempi di attuazione delle procedure, nonché le
conseguenze dell’impatto sulla struttura organizzativa regionale
del progetto di legge.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, nell'assegnare i progetti di
legge di iniziativa consiliare alle competenti commissioni, richiede la
scheda di analisi economico-finanziaria alla Giunta regionale che deve
fornirla entro i trenta giorni successivi.
CAPO II - Bilancio di previsione
annuale
Art. 7 - Formazione e
approvazione del bilancio di previsione annuale.
1. Il bilancio di previsione annuale è formulato con riferimento
all’anno finanziario che coincide con l’anno solare.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente della Giunta
regionale presenta al Consiglio regionale le proposte di legge
finanziaria, di bilancio di previsione annuale e di bilancio pluriennale
per l’anno finanziario successivo.
3. Il Consiglio regionale disciplina la sessione di bilancio, nonché
le modalità di esame, discussione e votazione dei documenti di
bilancio nell’ambito del proprio regolamento interno, in
conformità allo Statuto.
Art. 8 - Contenuti del
bilancio di previsione annuale.
1. Le previsioni di bilancio sono formulate
in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi di
universalità ed integrità, e sono articolate in unità
previsionali di base, ad eccezione delle contabilità speciali che
sono articolate in capitoli.
2. Per ogni unità previsionale di base e per ogni capitolo delle
contabilità speciali sono indicati:
a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle
spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio a cui il
bilancio si riferisce;
c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle
spese di cui si autorizza il pagamento nell’esercizio a cui il
bilancio si riferisce, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in
conto competenza e in conto residui.
3. Tra le entrate o le spese di cui al comma 2, lettera b) è
iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto alla
chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce (
7) tenendo distinta
la quota del saldo medesimo determinata da economie di spesa correlate ad
entrate vincolate a specifica destinazione, dalla quota dello stesso
determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti già
autorizzati.
4. Tra le entrate di cui al comma 2, lettera c) è iscritto
l’ammontare presunto della giacenza di cassa alla chiusura
dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Art. 9 – Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio e Bilancio finanziario gestionale.
(8)
1. La Giunta regionale, nella prima seduta successiva
all’approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio
regionale, approva per ciascun esercizio la ripartizione delle unità
di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione
costituisce il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio.
(
9)
2. Entro i cinque giorni lavorativi successivi all’approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento, il Segretario Generale della
Programmazione o, un direttore regionale da lui delegato, provvede per
ciascun esercizio a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati
in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad
assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui
all’articolo 30, i capitoli e le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi individuati. I capitoli in entrata e gli
articoli in spesa sono raccordati al quarto livello del piano dei conti
finanziario. Tale ripartizione costituisce il Bilancio Finanziario
Gestionale. (
10)
2 bis. Al fine di recepire quanto previsto all’articolo 4 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, i capitoli di spesa del
bilancio regionale sono ripartiti in articoli corrispondenti al quarto
livello del Piano dei Conti integrato di cui all’Allegato n. 6/1
del medesimo decreto legislativo. (
11)
2 ter. Fermo restando quanto ulteriormente stabilito al comma 4
dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”, spettano alla Giunta regionale le variazioni del bilancio
gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria
e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato. (
12)
3. omissis (
13)
3 bis. omissis (
14)
4. omissis (
15)
4 bis. omissis (
16)
4 ter. La Giunta regionale, in conseguenza di variazioni del bilancio di
previsione e del documento tecnico di accompagnamento dalla stessa
apportate, può, ai fini dell’efficientamento del procedimento
amministrativo, apportare anche le conseguenti variazioni al bilancio
finanziario gestionale. (
17)
5. omissis (
18)
6. Nello stesso capitolo non possono essere comprese entrate di
provenienza comunitaria, statale e proprie.
7. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello
Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di
riclassificazione.
Art. 10 - Classificazione
delle entrate.
1. Nel bilancio di previsione annuale le entrate sono classificate in
titoli, in categorie secondo la natura dei cespiti e in unità
previsionali di base.
2. Le contabilità speciali non sono articolate in unità
previsionali di base ma in capitoli.
3. Le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:
a) Titolo I: Entrate tributarie;
b) Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte
corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
c) Titolo III: Entrate extratributarie;
d) Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di
capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
e) Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni
creditizie;
f) Titolo VI: Entrate per contabilità speciali.
Art. 11 - Classificazione
delle spese.
1. Nel bilancio di previsione annuale le spese sono classificate in:
a) funzioni obiettivo, corrispondenti agli ambiti di intervento
individuati dalle politiche regionali;
b) aree omogenee, corrispondenti alle materie di competenza regionale e
relative a gruppi omogenei di attività all’interno della
medesima funzione obiettivo;
c) unità previsionali di base, determinate nell’ambito delle
aree omogenee e corrispondenti alle singole finalità di spesa
previste dalla legislazione vigente.
2. Le contabilità speciali non sono classificate in unità
previsionali di base ma in capitoli.
3. Le unità previsionali di base, ai soli fini della successiva
amministrazione e gestione contabile, sono articolate in capitoli.
4. Le unità previsionali di base sono rappresentate distintamente
per le spese correnti, le spese d'investimento e le spese per rimborso di
prestiti.
Art. 12 - Saldo
finanziario.
1. Il saldo finanziario negativo,
presunto o definitivo, risultante dalla gestione dell’esercizio
precedente, deve trovare immediata copertura nel bilancio in cui è
iscritto.
2. Il saldo finanziario positivo, presunto o definitivo, risultante dalla
gestione dell’esercizio precedente, è destinato
esclusivamente:
a) in via prioritaria, alla copertura delle reiscrizioni derivanti da
economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo
di destinazione e delle reiscrizioni relative a economie su residui
passivi per le obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi
precedenti;
b) in subordine, al finanziamento di spese d'investimento e di spese
correnti che non costituiscono avvio di spesa continuativa.
3. Nel caso in cui il saldo finanziario di cui al comma 2 non fosse
sufficiente a coprire le spese di cui alla lettera a), la differenza deve
trovare immediata copertura nell’ambito del bilancio in cui il
saldo è iscritto.
3 bis. Il saldo positivo annuo determinato in sede di rendiconto generale
è destinato in via prioritaria alla riduzione del disavanzo
determinato dal debito autorizzato e non contratto. (
19)
Art. 13 - Quadro generale
riassuntivo e prospetti allegati.
1. Il quadro generale riassuntivo del
bilancio riporta, distintamente per titoli con riguardo all’entrata
e per funzioni obiettivo con riguardo alla spesa, i totali riferiti ai
residui presunti, agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di
cassa.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell’
articolo 11 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112", al quadro generale riassuntivo sono allegati:
a) un prospetto che mette a raffronto, per unità previsionale di
base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da
assegnazioni statali e comunitarie, indicando la rispettiva destinazione
derivante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto,
con i correlati stanziamenti di competenza di spesa;
b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo
all’indebitamento autorizzato;
c) un elenco delle garanzie, principali o sussidiarie, prestate dalla
Regione.
Art. 14 - Equilibrio del
bilancio di previsione annuale.
1. Nel bilancio di previsione annuale:
a) il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può
essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel
medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da
mutui o da prestiti obbligazionari;
b) il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al
totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto del
saldo iniziale di cassa.
2. Ai fini del calcolo del saldo negativo di cui al comma 1, lettera a)
non si tiene conto delle spese correlate ad assegnazioni statali e
comunitarie o all'utilizzazione di fondi speciali, qualora le stesse
siano imputate all’esercizio successivo a quello in cui ha avuto
luogo l’iscrizione delle corrispondenti entrate, fino a quando non
sia stato approvato il rendiconto di quest’ultimo esercizio.
Art. 15 - Esercizio
provvisorio.
1. L'esercizio provvisorio del bilancio
è autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a
quattro mesi; il disegno di legge è presentato dalla Giunta
regionale al Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
2. La legge di esercizio provvisorio autorizza la gestione delle entrate
e delle spese sulla base del progetto di bilancio presentato al Consiglio
regionale e può introdurre limitazioni all’esecuzione di spese
discrezionali.
Art. 15 bis - Gestione
provvisoria. (20)
1. La gestione provvisoria del bilancio è attuata nel rispetto dei
principi stabiliti al punto 8 dell’Allegato n. 4/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 16 - Tipologia di fondi
e norme comuni.
1. Nel bilancio di previsione (
21) sono iscritti, per competenza e
per cassa:
a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie; (
22)
b) il fondo di riserva per le spese impreviste;
c) il fondo speciale per le spese correnti e il fondo speciale per le
spese d'investimento;
d) eventuali altri fondi speciali.
2. Nella parte di cassa del bilancio (
23) di previsione è iscritto il fondo di riserva di
cassa.
3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 non sono utilizzabili per l'imputazione
diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da
iscrivere in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti o, quando
consentito, per la dotazione finanziaria di nuove unità previsionali
di base e dei relativi capitoli dopo l'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi o amministrativi che autorizzano le spese
medesime.
Art. 17 - Fondo di riserva
per le spese obbligatorie. (24)
1. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi,
assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi,
quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per
espressa disposizione normativa.
2. Il fondo di riserva per spese obbligatorie non può essere
utilizzato per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del
prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa
esistenti.
3. Il responsabile finanziario della Regione, o un direttore regionale da
lui delegato, dispone i prelievi del fondo e l’iscrizione delle
relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.
4. L’elenco dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio
è allegato al bilancio di previsione.
Art. 18 - Fondo di riserva
per le spese impreviste.
1. Il fondo di riserva per le spese
impreviste è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli
stanziamenti di spesa del bilancio, quando ciò non costituisca un
principio di spesa continuativa.
2. I prelievi dal fondo per le spese impreviste e l’iscrizione
delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti
dalla Giunta regionale.
Art. 19 - Fondo di riserva
di cassa.
1. Il fondo di riserva di cassa è
utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di
spesa di cassa.
2. L’entità del fondo di riserva di cassa è individuata
nella misura massima di un dodicesimo dell’autorizzazione a pagare
disposta nel bilancio di previsione annuale.
3. Il responsabile finanziario della Regione, o un direttore regionale da
lui delegato, dispone i prelievi del fondo e l’iscrizione delle
relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.
(
25)
4. omissis (
26)
Art. 20 - Fondi
speciali.
1. Il fondo speciale per le spese
correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali
altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono
utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si
perfezionano dopo l’approvazione del bilancio e che sono approvate
dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce
il bilancio stesso.
2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore
successivamente al termine dell’esercizio restano ferme
l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono
iscritti e l’iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio
dell'esercizio successivo.
3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine
dell’esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi
del comma 2, costituiscono economie di spesa.
Art. 20 bis - Fondi Rischi
spese legali. (27)
1. In applicazione del comma 3, dell’articolo 46, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, nel bilancio di previsione
sono iscritti il “Fondo Rischi spese legali - parte corrente”
e il “Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale” per
l’accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del
rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del
giudizio.
2. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento a una
obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto
l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua
l’accantonamento per la parte già impegnata.
3. I fondi di cui al comma 1, rientrano nell’elenco previsto dal
comma 3 dell’articolo 17 e non sono utilizzabili per
l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di
somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti.
4. La Giunta regionale dispone i prelievi dai fondi di cui al comma 1 e
l’iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di
spesa del bilancio.
Art. 20 ter - Fondi crediti
di dubbia esigibilità. (28)
1. In applicazione dell’articolo 46, del decreto legislativo
118/2011, nel bilancio di previsione sono iscritti il “Fondo
crediti di dubbia esigibilità - parte corrente” e il
“Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte conto
capitale”.
2. L’ammontare dei fondi di cui al comma 1 è determinato ai
sensi dell’Allegato n. 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo
118/2011.
3. Sui fondi di cui al comma 1 non è possibile assumere impegni ed
effettuare pagamenti, sono solo possibili variazioni per adeguarne i
valori in corso d’anno.
Art 20 quater - Fondo rischi
per escussione garanzie. (29)
1. Nel bilancio di previsione è iscritto il “Fondo rischi per
escussione garanzie”.
2. Sul fondo di cui al comma 1 non è possibile assumere impegni ed
effettuare pagamenti, sono solo possibili variazioni per adeguarne i
valori in corso d’anno.
Art. 21 - Assestamento del
bilancio.
1. Il Consiglio regionale, entro il 30
giugno di ogni anno, approva con legge l’assestamento del bilancio
sulla base delle definitive risultanze contabili relative
all’esercizio precedente.
2. Con l’assestamento del bilancio si provvede:
a) alla determinazione dell’ammontare dei residui attivi e passivi
alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce;
b) alla determinazione dell’ammontare della giacenza di cassa
risultante alla chiusura dell’esercizio precedente cui il bilancio
si riferisce;
c) alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo
risultante alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della
determinazione dei residui di cui alla lettera a);
e) all’applicazione del saldo positivo o negativo, così come
definitivamente determinato alla chiusura dell’esercizio precedente
a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli
stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione
all’applicazione del saldo stesso;
f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa
ritenute opportune in relazione all’andamento delle politiche
regionali.
3. La legge di assestamento può autorizzare operazioni di
indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla
legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell’equilibrio del
bilancio, verificatosi nel corso dell’esercizio di riferimento,
conseguente al minore saldo positivo o al maggiore saldo negativo
definitivo dell’esercizio precedente o conseguente alla gestione
delle entrate e delle spese di competenza.
4. L’assestamento del bilancio non può essere approvato prima
che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale
dell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del
bilancio di previsione annuale.
Art. 22 - Variazioni al
bilancio.
1. Le variazioni al bilancio sono
disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è
stabilito diversamente dalla legge.
2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può
effettuare variazioni al bilancio nel corso dell’esercizio:
a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata,
per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri
soggetti,(
30) nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni
già sottoscritte;
b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno
della medesima classificazione economica, qualora queste siano
strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo
oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria,
da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata; (
31) (
32)
c) omissis (
33) ;
d) conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento
con oneri a carico dello Stato;
e) per l'approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può
iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza
dell’esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni
di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti
a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale,
che derivano da spese finanziate con entrate vincolate di cui agli
allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 (
34) e dalle relative quote regionali di
cofinanziamento.
4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30
novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d),
nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o
eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la
Regione o un danno per la collettività.
Art. 22 bis - Variazioni di
bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato. (35)
1. Ai sensi del comma 4, dell’articolo 51, del decreto legislativo
118/2011, le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione
riguardanti il fondo pluriennale vincolato, di cui all’articolo 3
del medesimo decreto legislativo, non riservate alla competenza della
Giunta regionale, sono effettuate con provvedimento del responsabile
finanziario della Regione.
Art. 23 - Variazioni
relative a tardive assegnazioni vincolate statali e comunitarie.
1. In caso di tardiva assegnazione di risorse vincolate statali e
comunitarie, allorché non sia possibile procedere, entro il termine
dell'esercizio a cui si riferisce l'assegnazione, all'impegno delle
corrispondenti spese, le stesse possono essere attribuite alla competenza
dell'esercizio immediatamente successivo.
2. Nel caso di cui al comma 1, la variazione è disposta dalla Giunta
regionale sull'esercizio in chiusura per la parte relativa
all’entrata e sul nuovo esercizio per la parte relativa alla spesa,
anche in pendenza dell'approvazione del bilancio di previsione annuale
del nuovo esercizio.
3. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione annuale
i pagamenti sono disposti nel rispetto della disciplina
dell’esercizio provvisorio.
Art. 24 - Cofinanziamento
regionale.
1. Nel bilancio di previsione sono
individuati, in apposite unità previsionali di base, uno o più
stanziamenti non utilizzabili per imputazione diretta di spese e
destinati al cofinanziamento delle attività che realizzano le
politiche comunitarie finanziate con risorse dell’Unione europea e
dello Stato.
2. La Giunta regionale utilizza gli stanziamenti di cui al comma 1 per
l’iscrizione in unità previsionali di base esistenti o in
nuove unità previsionali di base delle quote di cofinanziamento
regionale assegnate alle specifiche attività.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per il
cofinanziamento regionale delle attività che derivano da intese
istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
4. omissis (
36)
CAPO III - Indebitamento
Art. 25 - Ricorso
all’indebitamento.
1. La Regione può contrarre mutui o
ricorrere a prestiti obbligazionari, con oneri a proprio carico, per
provvedere a spese d'investimento, nonché per assumere
partecipazioni in società finanziarie regionali.
2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è
consentito per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle
spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si
prevede di accertare nel corso dell’esercizio di riferimento, nel
limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese
d'investimento e delle spese per l’assunzione di partecipazioni a
società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a
destinazione vincolata.
3. Il ricorso all’indebitamento con oneri a carico del bilancio
regionale è autorizzato esclusivamente con legge di bilancio o con
legge di assestamento, per il solo esercizio a cui l’autorizzazione
si riferisce.
4. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento a
carico della Regione per l’indebitamento in estinzione
nell’esercizio di riferimento non può superare il venti per
cento (
37)
dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate
della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura
nell’ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di
copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza
degli esercizi di riferimento.
5. Il ricorso ad indebitamento non può essere autorizzato in
mancanza di approvazione del rendiconto generale del penultimo esercizio
rispetto a quello cui l’autorizzazione all’indebitamento si
riferisce.
6. La Giunta regionale provvede al ricorso all’indebitamento, con
oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi
statali di autorizzazione.
Art. 26 - Mutui e prestiti
obbligazionari.
1. Per i mutui e i prestiti
obbligazionari, la legge di bilancio o la legge di assestamento
individuano l’entità massima del tasso e la durata massima
dell’ammortamento, nonché l’incidenza dei relativi oneri
finanziari sull’esercizio in corso e sugli esercizi compresi nel
bilancio pluriennale.
2. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità per
l’esecuzione delle operazioni di indebitamento autorizzate.
3. Le entrate derivanti da mutui stipulati, anche in forma condizionata,
ma non riscosse entro il termine dell’esercizio sono iscritte tra i
residui attivi.
4. Costituiscono minori entrate le somme corrispondenti a mutui
autorizzati ma non stipulati e a titoli di prestiti obbligazionari non
collocati entro il termine dell’esercizio.
5. omissis (
38)
6. La Giunta regionale è autorizzata a ridefinire il debito
derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1
attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di tassi o
l’uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei
mercati finanziari.
Art. 27 - Anticipazioni di
cassa.
1. La Giunta regionale, per far fronte a temporanee deficienze di cassa,
provvede al ricorso ad anticipazioni di cassa, disponendo con lo stesso
atto le conseguenti variazioni di bilancio.
2. L’importo delle anticipazioni di cassa non può eccedere
l’ammontare bimestrale delle entrate tributarie regionali come
desunte dall’ultimo rendiconto approvato.
3. Le anticipazioni di cassa devono essere estinte entro
l’esercizio finanziario nel quale sono state contratte.
CAPO IV - Budget e controllo di
gestione
Art. 28 - Metodica di
budget.
Art. 29 - Documento di
direttive per la formulazione delle proposte di budget finanziario.
(40)
1. Nel processo di formulazione del bilancio di previsione, la Giunta
regionale adotta, su proposta della struttura regionale preposta al
bilancio, il documento di direttive per la formulazione delle proposte di
budget finanziario.
2. Il documento di direttive, tenendo conto del quadro di riferimento di
finanza pubblica, indica linee guida, criteri, vincoli e parametri per la
formulazione delle proposte di budget finanziario da parte dei centri di
responsabilità. Tali proposte si concretizzano nella previsione
delle risorse da acquisire e da impegnare nel triennio cui il bilancio di
previsione si riferisce.
3. La Giunta regionale può adottare in corso d’anno ulteriori
direttive in ordine alla gestione del bilancio di previsione.
Art. 30 - Centri di
responsabilità.
1. I centri di responsabilità
corrispondono ad entità organizzative esistenti individuate dalla
Giunta regionale.
2. Ai centri di responsabilità compete l’elaborazione delle
proposte di budget finanziario nell’ambito delle linee guida, dei
criteri, dei vincoli e dei parametri posti dal documento di direttive di
cui all’articolo 29. (
41)
3. Con la formalizzazione da parte del Segretario Generale della
Programmazione o da parte del suo delegato, del Bilancio Finanziario
Gestionale di cui all’articolo 9, è assegnata al dirigente
preposto a ciascun centro di responsabilità individuato, specifica
responsabilità gestionale. (
42)
Art. 31 - Verifica e
revisione dei budget.
Art. 32 - Rapporto annuale
sulla gestione dei budget.
Art. 33 - Controllo di
gestione.
1. La Regione applica il controllo di gestione allo scopo di riscontrare
il grado di efficacia e di efficienza dei processi di acquisizione e di
impiego delle risorse.
2. Le componenti del controllo di gestione sono:
a) la struttura organizzativa;
b) la struttura tecnico-contabile;
c) il processo di controllo.
3. Il controllo di gestione è strutturato dal punto di vista
organizzativo, tecnico-contabile e di processo in aderenza alla specifica
normativa in materia e in modo tale da consentire l’analisi e il
controllo dei costi e dei rendimenti dell’attività
amministrativa, della gestione e delle decisioni amministrative.
Art. 34 - Struttura
organizzativa del controllo di gestione.
1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita
dai centri di responsabilità e dall'unità organizzativa
preposta all’attuazione del processo di controllo di gestione.
2. All’unità organizzativa di cui al comma 1 spetta, in
particolare, il coordinamento dell’attuazione del controllo di
gestione in ognuna delle componenti individuate.
Art. 35 - Struttura
tecnico-contabile e processo del controllo di gestione.
1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è
costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che
consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per
lo svolgimento del processo di controllo di gestione.
2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione utilizza i
dati e le informazioni sistematicamente rilevati dalla contabilità,
dalla metodica di budget, nonché da ogni altra parte del sistema
informativo regionale che offre flussi informativi significativi per le
finalità perseguite.
3. Il processo di controllo di gestione è articolato in modo da
favorire il decentramento della funzione presso i centri di
responsabilità e si basa sulla rilevazione degli scostamenti tra
dati di previsione e dati di consuntivo.
CAPO V – Gestione delle
entrate e delle spese
Art. 36 - Norme comuni agli atti, ai documenti e ai procedimenti
contabili. (45)
1. Tutti gli atti ed i documenti contabili che realizzano le fasi
gestionali delle entrate e delle spese devono contenere:
a) gli elementi che ne consentono l’identificazione univoca e
l’ordinamento progressivo;
b) la data di emissione e la sottoscrizione nelle forme di legge;
c) gli estremi degli atti e documenti che ne costituiscono il presupposto
procedimentale e i necessari riferimenti al bilancio di previsione
annuale.
2. Alla struttura regionale preposta alla ragioneria spetta il controllo
di regolarità contabile, nonché il riscontro degli adempimenti
e dei termini stabiliti nel presente titolo.
Art. 37 - Fasi della
gestione contabile delle entrate.
1. Le fasi della gestione contabile delle entrate sono:
a) l'accertamento;
b) la riscossione;
c) il versamento.
Art. 38 - Accertamento delle
entrate.
1. Le entrate sono accertate quando, da parte dei dirigenti delle
strutture regionali competenti, sono appurate le ragioni del credito
della Regione e il soggetto debitore.
2. La struttura regionale preposta alla ragioneria procede alla
registrazione contabile delle somme accertate, per la parte che viene a
scadenza nell’esercizio.
3. L'impegno di somme nei capitoli di spesa delle contabilità
speciali genera un accertamento per pari importo nei corrispondenti
capitoli dell'entrata.
Art. 39 - Riscossione e
versamento delle entrate.
1. Le entrate sono riscosse, di norma, dal tesoriere regionale sulla base
di ordinativi di riscossione emessi dal dirigente della struttura
regionale preposta alla ragioneria; in questo caso, la riscossione
coincide con il versamento dell’entrata.
2. Gli ordinativi di riscossione sono corredati di tutti gli elementi che
ne consentono l’esecuzione da parte del tesoriere regionale e sono
emessi, separatamente per competenza e residui, anche in corrispondenza
di più capitoli.
3. Il tesoriere regionale rilascia una bolletta di quietanza per ciascuna
riscossione effettuata, dandone immediata comunicazione alla struttura
regionale preposta alla ragioneria.
4. In ogni caso il tesoriere regionale non può ricusare la
riscossione delle somme, anche in mancanza di ordinativo di riscossione,
pagate in favore della Regione e deve tenere dette somme in deposito fino
al ricevimento del correlato ordinativo di riscossione.
5. Le entrate per le quali non risulta possibile o conveniente la
riscossione tramite il tesoriere regionale possono essere incassate da
dipendenti specificamente incaricati, con l’obbligo da parte degli
stessi di rendicontare le somme incassate e di procedere al successivo
versamento nella tesoreria regionale.
Art. 40 - Residui
attivi.
1. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate
entro il termine dell’esercizio, per le quali il dirigente della
struttura regionale competente dichiara il permanere delle condizioni che
hanno originato il correlato accertamento.
2. I dirigenti delle strutture regionali competenti devono promuovere le
azioni per evitare l’eventuale prescrizione dei crediti vantati
dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere ostacoli alla regolare
riscossione delle entrate.
3. La struttura regionale preposta alla ragioneria procede alla
cancellazione delle registrazioni contabili degli accertamenti e dei
residui attivi previa comunicazione del dirigente della struttura
regionale competente che attesta l’inesigibilità o
l’insussistenza delle correlative entrate.
Art. 41 - Fasi della
gestione contabile delle spese.
1. Le fasi della gestione contabile delle spese sono:
a) l’impegno;
b) la liquidazione;
c) l’ordinazione;
d) il pagamento.
Art. 42 - Impegni di
spesa.
1. La Giunta regionale e i dirigenti
delle strutture regionali competenti, nell’ambito delle proprie
attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla
Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori
determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione si
perfezioni entro il termine dell'esercizio; gli impegni sono assunti,
entro la scadenza dell’esercizio di riferimento, nei limiti degli
stanziamenti di competenza.
2. Con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e delle
successive variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come
tali sono rilevati, senza la necessità di ulteriori atti, le somme
stanziate nei capitoli relativi:
a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri
componenti della Giunta e del Consiglio regionale;
b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;
c) alle spese e agli oneri per il personale dipendente ed alle altre
spese di natura assimilabile;
d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti
obbligazionari.
3. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria
provvede alla prenotazione degli impegni di spesa relativi a quote di
obbligazioni pluriennali, derivanti dall’approvazione di piani e
programmi adottati dalla Giunta regionale.
4. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità
speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli
della spesa.
5. Quando l'obbligazione risulta definitivamente estinta per un importo
inferiore a quello del corrispondente impegno, il dirigente della
struttura regionale competente deve darne tempestiva comunicazione alla
struttura regionale preposta alla ragioneria, la quale procede per la
parte inutilizzata:
a) all'immediato ripristino della disponibilità sullo stanziamento
di bilancio, qualora l’impegno sia stato assunto sulla competenza
dell’esercizio in corso;
b) alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora
l’obbligazione derivi da esercizi precedenti.
6. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione
sia di cassa, approvati dall’Unione europea e dalle relative
deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale, nonché per le risorse
disposte dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa,
contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto, possono essere assunte
obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in corrispondenza
con l’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse
disposte.
Art. 43 - Verifica della
regolarità contabile degli impegni di spesa.
1. Gli atti amministrativi che dispongono impegni di spesa sono trasmessi
preventivamente al dirigente responsabile della struttura regionale
preposta alla ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile che attesta:
a) l'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno;
b) la corretta imputazione della spesa;
c) la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di
competenza autorizzato.
2. All'apposizione del visto di cui al comma 1 corrisponde la
prenotazione contabile dell'impegno di spesa, con la quale si rendono
indisponibili le relative somme sullo stanziamento di riferimento.
3. In caso di revoca in corso d’anno della prenotazione contabile,
la struttura regionale preposta alla ragioneria ricostituisce la
disponibilità sul corrispondente stanziamento.
4. Il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla
ragioneria, in caso di non apposizione del visto, comunica la propria
determinazione motivata al dirigente della struttura regionale
competente.
Art. 44 - Liquidazione delle
spese.
1. Il dirigente della struttura regionale competente liquida le spese nei
limiti dell'ammontare dell'impegno assunto, determinando la somma da
pagare in base ai titoli e ai documenti che comprovano il diritto
acquisito dal creditore.
2. La liquidazione è trasmessa alla struttura regionale preposta
alla ragioneria e, oltre a tutti gli elementi necessari per consentire
l'emissione dell'ordinativo di pagamento e l’estinzione dello
stesso, deve contenere:
a) nel caso di acquisizione di beni e servizi, l'attestazione che la
fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i
contenuti, i modi e i termini previsti;
b) nel caso di erogazione di contributi o di ogni altro tipo di spesa
diversa da quella di cui alla lettera a), l'attestazione che si sono
realizzate le condizioni stabilite.
Art. 45 - Cessioni di
credito.
1. Le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della Regione
qualora siano alla stessa notificate presso la sede legale ed accettate
con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente,
prima della liquidazione della correlata spesa.
Art. 46 - Ordinativi di
pagamento.
1. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria emette
in capo al tesoriere regionale gli ordinativi di pagamento corredati di
tutti gli elementi che ne consentono l’esecuzione.
2. Gli ordinativi di pagamento sono emessi, separatamente per competenza
e residui, nei limiti della disponibilità dei corrispondenti
stanziamenti di cassa autorizzati.
3. Gli ordinativi di pagamento da eseguire mediante quietanza diretta da
parte del creditore, interamente o parzialmente non estinti alla data del
31 dicembre, sono commutati dal tesoriere regionale in assegni circolari
o in altri mezzi di pagamento equipollenti offerti dal sistema bancario e
postale.
4. Prima dell’approvazione del rendiconto generale, possono essere
emessi ordinativi di pagamento in conto residui purché il relativo
importo trovi corrispondenza fra le somme che, sulla base delle
registrazioni contabili, risultino da mantenere a residui passivi ai fini
della predisposizione del rendiconto generale stesso.
Art. 47 - Altre forme di
pagamento.
1. Il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla
ragioneria può emettere nei confronti del tesoriere regionale:
a) ruoli di spesa fissa, per i pagamenti da effettuare periodicamente e
dei quali risultano determinati sia l’ammontare che la scadenza;
b) sospesi di cassa, per i pagamenti in valuta estera o relativi a spese
per le quali sussiste una scadenza non dilazionabile e che non possono
essere eseguiti in tempo utile con le modalità ordinarie;
c) ordini di domiciliazione, per i pagamenti relativi a canoni, utenze e
ad altre spese assimilabili.
2. I pagamenti di cui al comma 1, lettere b) e c), una volta eseguiti dal
tesoriere regionale, devono essere sollecitamente liquidati dalle
strutture regionali competenti, al fine dell’emissione dei
conseguenti ordinativi di pagamento a copertura.
Art. 48 - Esecuzione e
quietanza dei pagamenti.
1. Gli ordinativi di pagamento, i ruoli di spesa fissa, i sospesi di
cassa e gli ordini di domiciliazione sono trasmessi al tesoriere
regionale che provvede alla loro esecuzione e all’ottenimento del
rilascio da parte del creditore della quietanza incondizionata nelle
forme e nei modi consentiti dalla legge.
Art. 49 - Budget operativi.
(46)
1. La Giunta regionale, quando non sia possibile o conveniente ricorrere
alla normale procedura di gestione della spesa, può assegnare ai
dirigenti titolari di centri di responsabilità uno o più budget
operativi.
2. Ogni budget operativo è riferito ad un capitolo di spesa ed
è attribuito di risorse corrispondenti ad una parte o
all’intero stanziamento del capitolo stesso, per importi comunque
equivalenti in termini di competenza e di cassa.
3. Con l'assegnazione dei budget operativi o, in corrispondenza alla loro
variazione in corso d'esercizio, sono stabiliti per ciascuno:
a) la durata, comunque non eccedente il termine dell'anno di riferimento;
b) la tipologia delle spese da gestire;
c) gli eventuali vincoli, condizioni e limiti alla gestione.
4. Il provvedimento di assegnazione dei budget operativi è
pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
5. Il dirigente titolare di budget operativo liquida le spese ed emette
direttamente gli ordinativi di pagamento su apposite posizioni di conto
aperte presso il tesoriere regionale, osservando le disposizioni sulla
liquidazione e sul pagamento delle spese stabilite dalla presente legge.
6. Il dirigente titolare di budget operativo, nel termine di trenta
giorni dalla chiusura del budget, e comunque con riferimento al 31
dicembre dell’anno a cui il budget stesso si riferisce, predispone
il consuntivo delle spese sostenute e lo invia alla struttura regionale
preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in
originale.
7. Gli importi del budget operativo eventualmente non utilizzati:
a) ricostituiscono la disponibilità del capitolo di riferimento, se
rilevati in corrispondenza della chiusura in corso d’anno del
budget operativo stesso;
b) originano economie di spesa, se rilevati in sede di chiusura
dell’esercizio.
Art. 50 - Fondi economali.
1. I fondi economali sono attribuiti agli economi regionali che
provvedono direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia
possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di
pagamento o all’assegnazione di budget operativi.
2. I pagamenti delle spese a carico dei fondi economali possono essere
eseguiti in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento, comprese le
modalità di tipo elettronico.
3. Gli economi regionali predispongono il rendiconto dei pagamenti
effettuati e lo inviano alla struttura regionale preposta alla
ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale, nel
termine di trenta giorni dalla data di richiesta di reintegro o di
chiusura del fondo economale e, comunque, con riferimento al 31 dicembre
dell'anno a cui il fondo stesso si riferisce.
4. Le somme assegnate agli economi regionali sono impegnate in via
provvisoria e sono successivamente imputate in via definitiva ai capitoli
di riferimento, sulla base dei relativi rendiconti.
4 bis. La Giunta regionale con proprio regolamento, adottato ai sensi
dell’articolo 19, comma 2, della
legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1 “Statuto del Veneto”, disciplina le modalità di
utilizzo e di gestione dei fondi economali. (
47)
Art. 51 - Residui passivi ed
economie di spesa.
1. Formano residui passivi le somme
impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio, per le
quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara la
necessità di mantenimento a bilancio.
2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei
residui:
a) se relative a spese correnti, per non più di due anni successivi
a quello in cui l’impegno si è perfezionato;
b) se relative a spese d'investimento, per non più di sette anni
successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato.
(
48)
3. Alla liquidazione delle spese relative ai residui passivi eliminati,
anche per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al comma 2, di
cui è data evidenza in apposito allegato del rendiconto generale
previsto dall’articolo 53, i dirigenti delle strutture regionali
competenti assumono, con proprio atto, un impegno sullo stanziamento di
competenza del bilancio di previsione annuale del capitolo su cui
originariamente è stato assunto l’impegno, e il dirigente
responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria dispone
le correlate registrazioni contabili. (
49)
4. Costituiscono economie di spesa le somme iscritte negli stanziamenti
di competenza e non impegnate entro il termine dell’esercizio.
Art. 51 bis - Copertura
finanziaria dei residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di
mantenimento. (50)
1. Nel bilancio di previsione sono iscritti il “Fondo residui
radiati - parte corrente” e il “Fondo residui radiati - parte
conto capitale” per la copertura delle spese relative ai residui
passivi eliminati ai sensi del comma 2 dell’articolo 51.
2. I fondi di cui comma 1 rientrano nell’elenco previsto dal comma
3, dell’articolo 17, e sugli stessi non è possibile assumere
impegni ed effettuare pagamenti.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le
modalità di gestione dei fondi di cui al comma 1, secondo quanto
previsto dal comma 3, dell’articolo 51, subordinandone
l’utilizzo ai soli casi di mancanza o insufficiente stanziamento
negli specifici capitoli su cui è stato assunto l’impegno.
4. Il responsabile finanziario della Regione, o suo delegato, provvede a
trasferire dai fondi di cui al comma 1 le somme occorrenti al pagamento
dei residui passivi eliminati, con reiscrizione nei capitoli di
provenienza ovvero nei capitoli di nuova istituzione nel caso in cui
quelli di provenienza siano stati soppressi.
Art. 51 ter - Aggiornamento
dei residui presunti iscritti in bilancio. (51)
1. Nelle more dell’approvazione del riaccertamento di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli
aggiornamenti degli importi dei residui presunti sono effettuati con
provvedimento del responsabile finanziario della Regione, o di un
direttore regionale da lui delegato.
Art. 52 - Servizio di
tesoreria.
1. Il servizio di tesoreria è
affidato in conformità alle vigenti disposizioni di legge. (
52)
2. Entro i tre mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio il tesoriere
regionale deve rendere il conto della gestione del servizio svolto
contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei
movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori sia
cauzionali che di proprietà della Regione.
CAPO VI - Rendiconto
Art. 53 - Rendiconto
generale.
1. Il rendiconto generale è composto dal conto del bilancio e dal
conto generale del patrimonio.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Presidente della Giunta regionale
presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'anno
finanziario scaduto il 31 dicembre precedente.
3. Il rendiconto generale è approvato con legge regionale entro il
30 giugno successivo al termine dell’esercizio cui si riferisce.
4. Al rendiconto generale è allegato l'ultimo bilancio approvato da
ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.
Art. 54 - Conto del bilancio
e conto generale del patrimonio.
1. Nel conto del bilancio sono esposte le
risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa
struttura classificatoria adottata per il bilancio di previsione annuale.
2. Il conto generale del patrimonio indica la consistenza iniziale, le
variazioni intervenute, le poste rettificative e la consistenza finale
relative a:
a) attività e passività finanziarie;
b) beni immobili e mobili;
c) ogni altra attività e passività.
3. Il conto generale del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione
dei punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e le poste
patrimoniali. (
53)
4. Al conto generale del patrimonio è allegato un elenco descrittivo
dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data
di chiusura dell'esercizio a cui il conto stesso si riferisce, con
l'indicazione delle rispettive destinazioni e del reddito da essi
prodotto.
5. Al fine di consentire l’armonizzazione del conto del patrimonio
regionale con quello dello Stato, la Regione predispone le
riclassificazioni stabilite dalla normativa statale in materia.
Art. 55 - Bilanci e
rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.
1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento,
nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle
agenzie regionali sono:
a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e
all’articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o,
qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa
avvenire, mediante specifici documenti di raccordo elaborati sulla base
di opportune riclassificazioni;
b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla
normativa regionale in materia;
c) pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e
le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la
ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le
modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.
Art. 56 - Entrate e spese
degli enti locali per funzioni delegate.
1. Nei bilanci e nei rendiconti degli enti locali le entrate e le spese
relative all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione sono
rappresentate in appositi stanziamenti, nell’ambito dei criteri di
classificazione vigenti per tali enti, in modo da mantenere la
corrispondenza con i relativi stanziamenti regionali e consentire, in
allegato al rendiconto, la rappresentazione dell’impiego dei fondi
relativi alle funzioni delegate.
2. Gli enti locali delegati presentano alla Giunta regionale, entro il 31
marzo di ciascun anno, il rendiconto relativo al precedente esercizio
delle spese effettuate nell’ambito delle funzioni delegate e una
relazione che evidenzia i risultati conseguiti.
3. Al fine di consentire adeguate forme di controllo economico e
finanziario sulle attività delegate agli enti locali, la Giunta
regionale emana apposite direttive per la predisposizione e presentazione
del rendiconto e della relazione di cui al comma 2.
CAPO VII - Consiglio regionale
Art. 57 - Autonomia
contabile.
1. L’autonomia contabile del Consiglio regionale è assicurata
nelle forme, nei modi e nei contenuti stabiliti dall’ordinamento
vigente in materia.
Art. 58 –
Attività informativa.
1. La Giunta regionale, in accompagnamento al disegno di legge di
Rendiconto generale, presenta al Consiglio regionale una relazione che:
a) illustra le attività e i risultati delle politiche regionali di
settore;
b) esprime la valutazione, sotto il profilo economico e finanziario,
delle risultanze annuali della gestione dell’entrata e della spesa.
2. La Giunta regionale, su richiesta del Consiglio regionale o delle
commissioni consiliari competenti, fornisce lo stato di attuazione in
corso d’anno della programmazione regionale e della spesa
regionale.
3. La Giunta regionale definisce, d’intesa con la commissione
consiliare competente, le direttive per una raccolta sistematica delle
informazioni necessarie all’attività di controllo del
Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di
esercizio degli enti, aziende, agenzie regionali e società con
partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa
del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.
5. La Giunta regionale comunica mensilmente al Consiglio regionale tutte
le variazioni adottate con atto amministrativo.
Art. 59 –
Attività di controllo.
CAPO VIII - Norme finali
Art. 60 - Norme
transitorie.
1. Per consentire il graduale adeguamento
della gestione di bilancio e contabile all’eliminazione
dell’istituto della perenzione amministrativa, ai residui passivi
derivanti da impegni assunti fino al 31 dicembre del 2001 si applicano, a
tutto l’esercizio 2008 (
55) , le norme di cui all'articolo 83 della
legge regionale 9 dicembre
1977, n. 72 e successive modificazioni "Attuazione della legge 19
maggio 1976, n. 335". (
56)
2. Fino all’applicazione della forma del documento informatico con
firma digitale agli ordinativi di riscossione e di pagamento, la
trasmissione in via elettronica al tesoriere regionale di tali ordinativi
può essere accompagnata da un unico documento cartaceo riepilogativo
contenente tutti gli elementi degli ordinativi trasmessi.
3. Il rendiconto generale dell’esercizio 2001 è redatto
secondo le norme della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 61 - Entrata in
vigore.
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a decorrere
dall’esercizio finanziario 2002.
Art. 62 –
Abrogazioni.
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 60, dal 1°
gennaio 2002 sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la
presente legge ed, in particolare:
a) la
legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come novellata da:
Note
(
1) Con
legge regionale 24 febbraio 2012, n.
10 recante “Regionalizzazione del patto di stabilità
interna” è stata definita a decorrere dall’anno 2012,
per gli enti locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità
interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, e con il coinvolgimento delle autonomie locali
nelle forme previste dall’articolo 3, le relative modalità
attuative nel rispetto dei principi indicati all’articolo 2.
(
2) Ai sensi del comma 1
dell’art. 2 della
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per
l’anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di
contabilità regionale” “Nelle more del riordino della
normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e
contabilità, le disposizioni previste dalla
legge regionale 29 novembre 2001, n.
39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” continuano a trovare applicazione per quanto compatibili
con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”.
(
3) Comma modificato da comma 1
art. 4 della
legge
regionale 30 luglio 2024, n. 18 che ha soppresso le parole “o
ricorrente,”.
(
4) Comma così modificato da
comma 2 art. 2
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44
che ha soppresso le parole “l'entità della spesa per ciascun
esercizio di riferimento del bilancio pluriennale”.
(
5) Comma così sostituito da
comma 3 art. 2
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .
(
6) Comma così inserito da
comma 4 art. 2
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .
(
7) Comma così modificato da
comma 2 art. 7
legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41
che ha aggiunto alla fine le parole “tenendo distinta la quota del
saldo medesimo determinata da economie di spesa correlate ad entrate
vincolate a specifica destinazione, dalla quota dello stesso determinata
dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti già
autorizzati.”. La disposizione così modificata si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2015 per effetto del comma 5
dell’articolo 7 della
legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41 .
(
8) Rubrica così sostituita
da lett. a) comma 1 art. 12
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 ;
la disposizione inserita dalla predetta modifica si applica a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2016 ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 lett. l) della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 .
(
9) Comma 1 sostituito da lett.
b) comma 1 art. 12
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 ;
la disposizione inserita dalla predetta modifica si applica a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2016 ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 lett. l) della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 .
(
10) Comma 2 sostituito da
lett. b) comma 1 art. 12
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 ;
la disposizione inserita dalla predetta modifica si applica a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2016 ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 lett. l) della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 .
(
11) Comma aggiunto da comma 3
art. 7
legge
regionale 22 dicembre 2014, n. 41 . Il comma così aggiunto si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 per effetto del comma 5
dell’articolo 7 della
legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41 .
(
12) Comma inserito da comma 2
art. 8
legge
regionale 24 febbraio 2016, n. 8 .
(
13) Comma abrogato da lett.
c) comma 1 art. 12
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 ;
la disposizione inserita dalla predetta modifica si applica a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2016 ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 lett. l) della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 .
(
14) Comma abrogato da lett.
c) comma 1 art. 12
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 ;
la disposizione inserita dalla predetta modifica si applica a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2016 ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 lett. l) della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 .
In precedenza inserito da comma 5 art. 2
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .
(
15) Comma abrogato da comma 2
art. 6
legge
regionale 6 aprile 2017, n. 9 .
(
16) Comma abrogato da comma 1
art. 7
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 32 ; in precedenza inserito da comma 6
art. 2
legge
regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .
(
17) Comma inserito da comma 1
art. 6
legge
regionale 6 aprile 2017, n. 9 .
(
18) Comma abrogato da comma 2
art. 6
legge
regionale 6 aprile 2017, n. 9 .
(
19) Comma aggiunto da comma 1
art. 8
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 32 .
(
20) Articolo inserito da
comma 4 art. 7
legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41 .
L’articolo così aggiunto si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2015 per effetto del comma 5 dell’articolo 7 della
legge regionale 22
dicembre 2014, n. 41 .
(
21) Comma così
modificato da comma 3 art. 8
legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8
che ha soppresso la parola “annuale”.
(
22) Lettera così
modificata da comma 4 art. 8
legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8
che ha soppresso le parole “e d’ordine”.
(
23) Comma così
modificato da comma 5 art. 8
legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8
che ha soppresso la parola “annuale”.
(
24) Articolo così
sostituito da comma 6 art. 8
legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 .
(
25) Comma così
sostituito da comma 7 art. 8
legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 .
(
26) Comma abrogato da comma 8
art. 8
legge
regionale 24 febbraio 2016, n. 8 .
(
27) Articolo inserito da
comma 7 art. 2
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .
(
28) Articolo inserito da
comma 7 art. 2
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .
(
29) Articolo inserito da
comma 7 art. 2
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .
(
30) Lettera così
modificata da comma 1 art. 49
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 ,
che ha tolto la parola “istituzionali” dopo le parole
“altri soggetti”.
(
31) L’articolo 2 comma
2 della
legge
regionale 31 gennaio 2012, n. 6 "Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2012 e ulteriori
disposizioni in materia di patto di stabilità interno” dispone
che: “2. Con riferimento ai limiti posti dal Patto di
stabilità interno alla gestione della cassa, la Giunta regionale
è autorizzata ad effettuare, nel corso dell’esercizio
provvisorio (approvato dalla medesima
legge regionale 31 gennaio 2012, n. 6 ),
variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base,
anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione
obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto
disposto dalla lettera b) del comma 2, dell’articolo 22 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 .”.
(
32) In deroga a quanto
previsto dalla presente disposizione, ai sensi dell’art. 10 della
legge regionale 27
aprile 2015, n. 7 , per l’anno 2015, la Giunta regionale è
autorizzata ad effettuare variazioni di tipo compensativo tra upb anche
non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione
obbiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa.
(
33) Lettera abrogata da comma
9 art. 8
legge
regionale 24 febbraio 2016, n. 8 .
(
34) Comma così
modificato da lett. d) comma 1 art. 12
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22
che ha sostituito le parole “con assegnazioni statali,
comunitarie” con le parole “con entrate vincolate di cui agli
allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011”; la
disposizione inserita dalla predetta modifica si applica a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2016 ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 lett. l) della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 .
(
35) Articolo inserito da
comma 8 art. 2
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .
(
36) Comma abrogato da lett.
e) comma 1 art. 12
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 ;
la disposizione inserita dalla predetta modifica si applica a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2016 ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 lett. l) della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 .
(
37) Comma così
modificato da comma 1 art. 5
legge regionale 23 novembre 2012, n. 45 ,
che ha sostituito le parole “venticinque per cento” con le
parole “venti per cento”.
(
38) Comma abrogato da comma
10 art. 8
legge
regionale 24 febbraio 2016, n. 8 .
(
39) Articolo abrogato da
lett. f) comma 1 art. 12
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 ;
la disposizione inserita dalla predetta modifica si applica a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2016 ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 lett. l) della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 .
(
40) Articolo così
sostituito da lett. g) comma 1 art. 12
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 ;
la disposizione inserita dalla predetta modifica si applica a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2016 ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 lett. l) della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 .
(
41) Comma 2 così
sostituito da lett. h) comma 1 art. 12
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 ;
la disposizione inserita dalla predetta modifica si applica a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2016 ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 lett. l) della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 .
(
42) Comma 3 così
sostituito da lett. h) comma 1 art. 12
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 ;
la disposizione inserita dalla predetta modifica si applica a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2016 ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 lett. l) della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 .
(
43) Articolo abrogato da
lett. i) comma 1 art. 12
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 ;
la disposizione inserita dalla predetta modifica si applica a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2016 ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 lett. l) della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 .
(
44) Articolo abrogato da
lett. i) comma 1 art. 12
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 ;
la disposizione inserita dalla predetta modifica si applica a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2016 ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 lett. l) della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 .
(
45) In ordine alle funzioni
di controllo di regolarità contabile, vedi anche quanto disposto
dall’articolo 4 del
regolamento regionale 14 luglio 2020, n.
6 .
(
46) L’utilizzo
dell’istituto è stato altresì espressamente previsto
dall’articolo 9 della
legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8
per gli interventi individuati in diversi articoli della
legge regionale 13 settembre
1978, n. 52 “Legge forestale regionale” attese le
specifiche modalità di esecuzione in economia che li
contraddistinguono.
(
47) Comma inserito da comma 1
art. 7 della
legge
regionale 24 maggio 2023, n. 9 .
(
48) Per effetto
dell’articolo 8 della
legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41 ,
le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per
l’esercizio 2014.
(
49) Comma così
sostituito da comma 2 art. 49
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(
50) Articolo inserito da
comma 9 art. 2
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .
(
51) Articolo aggiunto da
comma 1 art. 12
legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 .
(
52) Comma così
sostituito da comma 2 art. 94
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(
53) Comma modificato da comma
1 art. 6
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 47 che ha soppresso le parole “,
nonché l’indicazione dei beni suscettibili di utilizzazione
economica”.
(
54) Articolo abrogato da n.
1) lett. d) comma 1 art. 62
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 .
Vedi peraltro comma 2 art. 62 che detta la relativa disciplina
transitoria.
(
55) Comma modificato da art.
29 della
legge
regionale 3 febbraio 2006, n. 2 che ha sostituito le parole “a
tutto l’esercizio 2006” con le parole “a tutto
l’esercizio 2008”.
(
56) L'articolo 83 della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 nel testo vigente a seguito dell'abrogazione del
quarto e quinto comma operata dall'art. 25 della
legge regionale 7 settembre 1982, n.
43 e dalla abrogazione del secondo comma operata dal terzo comma
dell'art. 11 della
legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6
recita:
"Art. 83 - Eliminazione di residui passivi.
I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a
quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti
amministrativi.
(omissis)
In caso di accertata insussistenza i residui vanno comunque eliminati,
anche se non sia compiuto il termine di perenzione.
(omissis)."
SOMMARIO