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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 (BUR n. 93/1994) (Abrogata)

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 (BUR n. 93/1994) (Abrogata) [sommario] [RTF]

NORME PER LA SUBDELEGA DELLE FUNZIONI CONCERNENTI LA MATERIA DEI BENI AMBIENTALI

Legge abrogata dall’art. 49, comma 1, lett. n bis) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 . L’articolo 48 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 introdotto dall’articolo 14 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 dispone che: “2. Nelle more della costituzione della Commissione regionale per il paesaggio di cui all’articolo 45 octies continuano ad esercitare le funzioni le commissioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali.”.”.
L’articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 recita:
“Art. 5 - Commissioni provinciali per l'apposizione e la revisione dei vincoli paesaggistici.
1. Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono nominate dalla Giunta provinciale e sono composte da:
a) il presidente della Giunta provinciale, che presiede, o un suo delegato;
b) il sopraintendente per i beni ambientali ed architettonici, o un suo delegato;
c) il soprintendente per i beni archeologici, o un suo delegato;
d) cinque esperti in materia di bellezze naturali o di tutela del paesaggio eletti dal Consiglio provinciale con voto limitato a tre;
e) il dirigente del dipartimento regionale per l'urbanistica e i beni ambientali o un suo delegato con qualifica almeno di funzionario;
e bis) il sindaco del comune interessato o un suo delegato.
2. Il Presidente, in relazione agli argomenti da trattare, aggrega, con voto consultivo, il dirigente territorialmente competente del Corpo nazionale delle miniere o del Corpo forestale dello Stato, i quali, in caso di impedimento, possono farsi sostituire da un funzionario delegato.
3. Funge da segretario un funzionario nominato dalla Giunta provinciale.
4. Le Commissioni durano in carica fino alla scadenza del Consiglio provinciale e comunque in conformità alla vigente normativa in materia di proroga. I cinque esperti di cui alla lettera d) del comma 1 non possono essere designati per più di due mandati.”


SOMMARIO

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