Legge abrogata dall’art. 49, comma 1, lett. n bis) della
legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo
13 della
legge
regionale 26 maggio 2011, n. 10 . L’articolo 48 bis, comma 2,
della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 introdotto dall’articolo 14
della
legge
regionale 26 maggio 2011, n. 10 dispone che: “2. Nelle more
della costituzione della Commissione regionale per il paesaggio di cui
all’articolo 45 octies continuano ad esercitare le funzioni le
commissioni di cui all’articolo 5 della
legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63
“Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei
beni ambientali.”.”.
L’articolo 5 della
legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63
recita:
“Art. 5 - Commissioni provinciali per l'apposizione e la revisione
dei vincoli paesaggistici.
1. Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, e all'articolo 31 del Decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono nominate dalla Giunta
provinciale e sono composte da:
a) il presidente della Giunta provinciale, che presiede, o un suo
delegato;
b) il sopraintendente per i beni ambientali ed architettonici, o un suo
delegato;
c) il soprintendente per i beni archeologici, o un suo delegato;
d) cinque esperti in materia di bellezze naturali o di tutela del
paesaggio eletti dal Consiglio provinciale con voto limitato a tre;
e) il dirigente del dipartimento regionale per l'urbanistica e i beni
ambientali o un suo delegato con qualifica almeno di funzionario;
e bis) il sindaco del comune interessato o un suo delegato.
2. Il Presidente, in relazione agli argomenti da trattare, aggrega, con
voto consultivo, il dirigente territorialmente competente del Corpo
nazionale delle miniere o del Corpo forestale dello Stato, i quali, in
caso di impedimento, possono farsi sostituire da un funzionario delegato.
3. Funge da segretario un funzionario nominato dalla Giunta provinciale.
4. Le Commissioni durano in carica fino alla scadenza del Consiglio
provinciale e comunque in conformità alla vigente normativa in
materia di proroga. I cinque esperti di cui alla lettera d) del comma 1
non possono essere designati per più di due mandati.”