Legge regionale 20 marzo 1995, n. 13 (BUR n. 27/1995) (Abrogata)
Legge regionale 20 marzo 1995, n. 13 (BUR n. 27/1995) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
NORME PER LA
PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE DI TIPO CORALE E BANDISTICO (1) (2)
[Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi
statutari e dell'articolo 49 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, promuove la
diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale, mediante
il sostegno dell'attività di associazioni a larga base
rappresentativa, costituite per atto pubblico e la cui attività
riguardante la didattica musicale risulti dai rispettivi statuti.
2. L'intervento della Regione è finalizzato in
particolare a:
a) incentivare, soprattutto tra i giovani, la conoscenza e la pratica
musicale;
b) promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti dei corsi, dei
maestri direttori di banda e dei complessi corali;
c) favorire il recupero e promuovere la conoscenza della tradizione
musicale veneta a carattere popolare.
Art. 2 -
Contributi.
1. La Regione persegue le finalità di cui
all'articolo 1 mediante la concessione di contributi fino al novanta per
cento della spesa ammessa per lo svolgimento delle attività di
gestione dei corsi di orientamento musicale, dando la priorità alle
spese relative agli onorari dei docenti e ai sussidi didattici.
2. Gli stanziamenti di cui alla presente legge non
possono essere utilizzati per l'acquisto di strumenti musicali,
arredamenti o ristrutturazione di aule o altro materiale.
Art. 3 - Requisiti dei
destinatari.
1. Le associazioni che possono beneficiare dei
contributi di cui alla presente legge devono:
a) operare senza scopo di lucro;
b) disporre di struttura organizzativa adeguata allo svolgimento
dell'attività;
c) garantire la frequenza gratuita ai corsi;
d) utilizzare personale didattico in possesso dei requisiti generali
previsti per l'ammissione al pubblico impiego, di riconosciuta esperienza
e in possesso dei requisiti di cui alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 4;
e) provvedere all'aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri
direttori di banda e di complessi corali.
Art. 4 - Disposizioni
esecutive di attuazione.
1. La Giunta regionale detta disposizioni esecutive di
attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 32, lettera g)
dello Statuto in ordine a:
a) età degli allievi;
b) programma dei corsi;
c) ore di insegnamento e durata dei corsi;
d) requisiti dei docenti;
e) limiti di orario;
f) numero minimo di allievi;
g) registro di presenza;
h) modalità di rendicontazione.
Art. 5 - Presentazione
delle domande ed erogazione dei contributi.
1. Le domande, corredate dalla documentazione attestante
i requisiti di cui all'articolo 4, devono pervenire a pena di decadenza,
entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale delibera il riparto dei
contributi entro il 30 agosto.
3. Per l'organizzazione dell'attività di
aggiornamento dei docenti e dei maestri direttori di cui alla lettera e)
del comma 1 dell'articolo 3, è consentito l'utilizzo fino al dieci
per cento del contributo concesso.
4. I contributi di cui alla presente legge sono
vincolati alla realizzazione dell'attività ammessa a contributo e
non possono essere utilizzati per altre finalità.
5. L'erogazione del contributo avviene per il cinquanta
per cento entro il 31 dicembre e la restante quota dopo la presentazione
del consuntivo dell'attività svolta.
Art. 6 -
Abrogazione.
1. É abrogata la legge regionale 30 aprile 1982, n. 16 ,
fatti salvi gli effetti relativi all'espletamento delle procedure
amministrative in essere, e quelli concernenti contributi concessi negli
esercizi precedenti.
Art. 7 - Norma
finanziaria.
Art. 8 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. ]
Note
(
1) La presente legge deve
intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della
legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
(
2) L'art. 147 comma 2 lettera b)
della
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 delega alle province l'erogazione dei
contributi in materia di promozione diffusione e sviluppo di
attività artistiche musicali, teatrali e cinematografiche,
nonché di contributi in materia di promozione della cultura musicale
di tipo corale e bandistico; conseguentemente ai sensi del comma 3
dell'art. 15 della medesima
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
sono da considerarsi abrogate le disposizoni della presente legge
incompatibili con quanto disposto dalla soprarichiamanta lettera b) del
comma 2 dell'art. 147.
(
3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
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