Legge regionale 18 aprile 1995, n. 27 (BUR n. 38/1995) (Abrogata)
Legge regionale 18 aprile 1995, n. 27 (BUR n. 38/1995) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
INTERVENTI
REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA EUROPEISTA (1)
[Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce l'importanza del
processo di unificazione europea e si impegna nella promozione dello
stesso e dei valori ad esso legati.
Art. 2 - Iniziative culturali
regionali.
1. La Regione organizza annualmente un premio denominato
"Veneto per l'Europa". Le modalità per l'assegnazione sono stabilite
con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Regione promuove e sostiene altresì anche in
collaborazione con enti locali e associazioni iniziative culturali e di
ricerca, convegni di informazione su temi dell'Europa unita e
dell'impatto delle politiche dell'Unione europea.
Art. 3 - Associazione
veneta per l'educazione all'Europa.
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge la Regione promuove, unitamente agli enti locali o loro
associazioni, la costituzione della "Associazione veneta per l'educazione
all'Europa", associazione senza fini di lucro, il cui statuto deve
prevedere:
a) la possibile adesione in aggiunta ai soci fondatori, di altri enti
pubblici e di soggetti privati aventi sede nel territorio regionale, che
perseguano scopi analoghi a quelli dell'associazione;
b) le quote di partecipazione al fondo di gestione.
2. L'associazione di cui al comma 1 svolge attività
di ricerca e promozione della conoscenza e diffusione delle tematiche
relative al processo di unificazione europea negli istituti scolastici,
d'intesa con le autorità scolastiche. A questo fine:
a) organizza corsi di aggiornamento per capi di istituto, docenti e
studenti, nonché convegni, seminari o simposi;
b) provvede alla produzione di materiale didattico e alla riproduzione
e distribuzione di materiale informativo ed educativo fornito dalle
istituzioni nazionali e sovranazionali, concernenti il principio di
unificazione europea;
c) promuove e svolge ogni forma di collaborazione con analoghe
associazioni di paesi appartenenti alla Unione europea e al Consiglio
d'Europa.
3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli
atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione
all'associazione.
4. É altresì autorizzata a versare
all'associazione un contributo annuo non superiore a lire 150
milioni.
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
dell'erogazione del contributo, l'associazione deve presentare alla
Giunta regionale il conto consuntivo, corredato da copia della
documentazione di spesa.
Art. 4 - Norma
finanziaria.
Note
(
1) La presente legge deve
intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della
legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
(
2) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO