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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 18 aprile 1995, n. 27 (BUR n. 38/1995) (Abrogata)

Legge regionale 18 aprile 1995, n. 27 (BUR n. 38/1995) (Abrogata) [sommario] [RTF]

INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA EUROPEISTA (1)

[Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce l'importanza del processo di unificazione europea e si impegna nella promozione dello stesso e dei valori ad esso legati.

Art. 2 - Iniziative culturali regionali.

1. La Regione organizza annualmente un premio denominato "Veneto per l'Europa". Le modalità per l'assegnazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Regione promuove e sostiene altresì anche in collaborazione con enti locali e associazioni iniziative culturali e di ricerca, convegni di informazione su temi dell'Europa unita e dell'impatto delle politiche dell'Unione europea.

Art. 3 - Associazione veneta per l'educazione all'Europa.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione promuove, unitamente agli enti locali o loro associazioni, la costituzione della "Associazione veneta per l'educazione all'Europa", associazione senza fini di lucro, il cui statuto deve prevedere:
a) la possibile adesione in aggiunta ai soci fondatori, di altri enti pubblici e di soggetti privati aventi sede nel territorio regionale, che perseguano scopi analoghi a quelli dell'associazione;
b) le quote di partecipazione al fondo di gestione.
2. L'associazione di cui al comma 1 svolge attività di ricerca e promozione della conoscenza e diffusione delle tematiche relative al processo di unificazione europea negli istituti scolastici, d'intesa con le autorità scolastiche. A questo fine:
a) organizza corsi di aggiornamento per capi di istituto, docenti e studenti, nonché convegni, seminari o simposi;
b) provvede alla produzione di materiale didattico e alla riproduzione e distribuzione di materiale informativo ed educativo fornito dalle istituzioni nazionali e sovranazionali, concernenti il principio di unificazione europea;
c) promuove e svolge ogni forma di collaborazione con analoghe associazioni di paesi appartenenti alla Unione europea e al Consiglio d'Europa.
3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione.
4. É altresì autorizzata a versare all'associazione un contributo annuo non superiore a lire 150 milioni.
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, l'associazione deve presentare alla Giunta regionale il conto consuntivo, corredato da copia della documentazione di spesa.

Art. 4 - Norma finanziaria.

omissis (2) ]


Note

(1) La presente legge deve intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
(2) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

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