Legge regionale 18 aprile 1995, n. 29 (BUR n. 38/1995)
Legge regionale 18 aprile 1995, n. 29 (BUR n. 38/1995) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SILE E DELLA PIANURA TRA PIAVE E
LIVENZA E DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELLA REGIONE IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Art. 1 - Istituzione
dell'autorità di bacino.
1. La Regione del Veneto disciplina
le proprie competenze in ordine ai bacini idrografici del fiume Sile e
della pianura tra Piave e Livenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera h) della legge 18 maggio 1989, n. 183. Al fine di assicurare
l'unitarietà di indirizzo nella gestione del patrimonio idrico e
nella tutela degli aspetti ambientali è istituita l'autorità di
bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza.
2. I bacini del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza
sono bacini di rilievo regionale in quanto non ricompresi tra quelli
classificati nazionali ed interregionali ai sensi degli articoli 14 e 15
della legge 18 maggio 1989, n. 183.
3. I bacini sono attualmente delimitati secondo le indicazioni di
cui alla cartografia allegata al DPCM 22 dicembre 1977, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 354 del 29 dicembre 1977. Eventuali variazioni
delle delimitazioni di cui al predetto DPCM del 22 dicembre 1977,
disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 18
maggio 1989, n. 183 e del DPR 14 aprile 1994 sono approvate,
relativamente ai bacini regionali, dal Consiglio regionale, con proprio
provvedimento da adottarsi su proposta della Giunta regionale.
Art. 2 - Funzioni della
Regione.
1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, la
Giunta regionale:
a) adotta con propria deliberazione il progetto di piano di bacino, lo
trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione;
b) adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione dei programmi
attuativi del piano di bacino;
c) esercita, anche per il tramite del comitato di bacino, funzioni di
vigilanza sulla concreta attuazione del piano di bacino;
d) stipula accordi di programma e avvia intese, promossi dal comitato di
bacino, con gli enti indicati dall'articolo 1, comma 4 della legge n.
183/1989, allo scopo di definire in modo coordinato i rispettivi impegni;
per quanto attiene le interconnessioni con la laguna di Venezia e la sua
conterminazione, l'intesa è definita con il Magistrato alle acque;
e) formula proposte al Consiglio regionale su eventuali modifiche da
apportarsi alla delimitazione dei bacini di cui all'articolo 1.
Art. 3 - Organi
dell'autorità di bacino.
1. Sono organi dell'autorità di bacino:
a) il comitato di bacino;
b) il comitato tecnico;
c) il Segretario generale.
Art. 4 - Comitato di
bacino.
1. Il comitato di bacino è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale che lo presiede;
b) tre Assessori regionali con competenze nelle materie disciplinate
dalla legge n. 183/1989;
c) i Presidenti delle province di Venezia e di Treviso o loro delegati;
d) un rappresentante dei comuni territorialmente interessati, nominato
dall'Associazione regionale comuni del Veneto.
2. Il Presidente della Giunta regionale può delegare a
presiedere il comitato uno degli Assessori regionali di cui alla lettera
b) del comma 1.
3. Il comitato di bacino è nominato dal Presidente della
Giunta regionale con decreto entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
4. In caso di inerzia da parte degli enti di cui al comma 1,
lettera d) nella designazione dei propri rappresentanti, il Presidente
della Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro trenta giorni,
procede alla nomina degli stessi con decreto.
5. Il comitato di bacino dura in carica per tutta la legislatura e
decade dalle proprie funzioni contestualmente all'insediamento
dell'organo subentrante che, comunque, deve essere nominato entro
centoventi giorni dalla data di ricostituzione degli organi regionali,
provinciali e comunali.
6. Il comitato è convocato dal Presidente e può essere,
altresì, riunito su motivata richiesta di almeno due componenti o
del Segretario generale.
7. Il comitato di bacino adotta le proprie determinazioni mediante
deliberazione per la validità delle quali è richiesta la
presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 5 - Funzioni del comitato
di bacino.
1. Il comitato di bacino opera in autonomia nell'ambito dei poteri
conferiti dalla presente legge ed esercita le seguenti funzioni:
a) definisce criteri, metodi, tempi e modalità per la
predisposizione del piano di bacino, in conformità alle prescrizioni
della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed agli indirizzi e criteri fissati
dal DPCM 23 marzo 1990;
b) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'elaborazione del progetto
di piano di bacino e dei relativi programmi attuativi d'intervento
avvalendosi del comitato tecnico;
c) adotta con propria deliberazione il progetto di piano di bacino e lo
trasmette alla Giunta regionale per le osservazioni nonché per il
successivo inoltro al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
d) esercita le funzioni di vigilanza sulla concreta attuazione del piano
di bacino e sulla corretta esecuzione delle conseguenti opere;
e) promuove gli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d);
f) adotta, su proposta del Segretario generale, il regolamento
dell'autorità di bacino contenente le norme dirette a regolarne il
funzionamento ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253
e del DPCM 23 marzo 1990;
g) designa i componenti del comitato tecnico ed il Segretario generale da
nominarsi ai sensi degli articoli 6 e 8;
h) esercita altre funzioni eventualmente attribuite dalla Giunta
regionale per il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di
bacino.
Art. 6 - Comitato tecnico.
1. Il comitato tecnico è composto da sette funzionari
regionali esperti nelle materie di competenza del comitato di bacino,
così come individuate all'articolo 3 della legge n. 183/1989,
designati dal comitato di bacino stesso, da due esperti designati dai
consorzi di bonifica competenti per il territorio compreso nei bacini di
cui alla presente legge, da tre esperti designati dall'amministrazione
statale, in ragione di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei
lavori pubblici, dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e
forestali, dal direttore dell'Ente parco del Sile. Su iniziativa del
Segretario generale possono essere invitati, a seconda degli argomenti
trattati, anche funzionari di altre strutture regionali nonché degli
enti locali e del Magistrato alle acque per le tematiche di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d).
3. Alla nomina del comitato tecnico provvede il Presidente della
Giunta regionale con decreto.
4. Ai componenti del comitato tecnico compete, in quanto dovuto,
un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna giornata di
seduta, sulla base di quanto stabilito dall'
articolo 187
(
1) della
legge regionale 10 giugno 1991, n.
12 . Agli stessi compete, altresì, il rimborso delle spese
sostenute secondo le disposizioni del medesimo articolo.
Art. 7 - Funzioni del comitato
tecnico.
1. In analogia al disposto di cui all'articolo 12, comma 5 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato tecnico è organo di
consulenza del comitato di bacino al quale fornisce, altresì,
supporto tecnico.
2. Il comitato tecnico svolge le seguenti attività:
a) istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale e
formulazione di proposte al medesimo;
b) elaborazione del piano di bacino e dei relativi programmi
d'intervento;
c) attuazione delle delibere del comitato di bacino.
3. Il comitato tecnico svolge le proprie funzioni avvalendosi
della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10.
Art. 8 - Segretario
generale.
1. Il Segretario generale
dell'autorità di bacino è unico ed è nominato dal
Presidente della Giunta regionale, con decreto, sulla scorta della
designazione effettuata dal comitato di bacino che lo individua fra i
componenti del comitato tecnico.
2. Il Segretario generale dura in carica cinque anni.
2bis. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è
disciplinato da un contratto di diritto privato i cui elementi
essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono
fissate con apposito provvedimento della Giunta regionale. Il trattamento
economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo
quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero i
valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. (
2)
Art. 9 - Funzioni del
Segretario.
1. Il Segretario generale esercita le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il comitato tecnico di cui all'articolo 6 e ne
coordina le attività;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato di bacino,
con particolare riguardo alla redazione del piano di bacino;
c) partecipa alle riunioni del comitato di bacino con voto consultivo;
d) raccoglie i dati relativi agli interventi programmati ed attuati e
riferisce al comitato di bacino in merito allo stato di attuazione del
piano di bacino;
e) predispone il regolamento amministrativo contenente le norme per il
funzionamento dell'autorità di bacino e lo sottopone
all'approvazione del comitato di bacino;
f) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento
dell'autorità di bacino;
g) cura i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e degli enti
locali;
h) elabora proposte per l'utilizzo delle risorse stanziate per la
predisposizione del piano di bacino;
i) sottopone al Presidente del comitato di bacino proposte motivate di
convocazione del medesimo.
2. É ammessa la delega di particolari funzioni e poteri da
parte del comitato di bacino al Segretario generale.
Art. 10 - Segreteria
tecnico-operativa.
1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il
Segretario generale si avvale, quale segreteria tecnico-operativa delle
strutture centrali e periferiche dipendenti dalle segreterie regionali
per il territorio e per le attività produttive ed economiche del
settore primario, nonché, ove necessario, di altre strutture
regionali. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare
stabilmente, con proprio provvedimento, i funzionari e le strutture
componenti la segreteria tecnico-operativa.
2. La segreteria tecnico-operativa deve assicurare, tra l'altro,
le funzioni di gestione dinamica, di coordinamento e di monitoraggio dei
processi realizzativi dei piani e dei programmi dei bacini di cui
all'
articolo 1, con
compiti di analisi, aggiornamento e verifica dei relativi esiti
attuativi, nonché di supporto amministrativo e tecnico delle
attività degli organi decisionali.
3. In particolare, alla suddetta struttura spettano le seguenti
funzioni:
a) istruttoria, svolgimento e coordinamento tecnico delle attività
conoscitive, di studio ed elaborazione ai fini dell'adozione dei piani e
dei programmi degli interventi e delle azioni in materia di difesa del
suolo riferiti ai bacini;
b) controllo delle fasi di realizzazione delle attività e degli
interventi realizzati dai soggetti competenti, individuazione delle
eventuali cause di scostamento, sotto il profilo temporale, tecnico e
finanziario, rispetto alle previsioni formulate ed indicazioni in tempo
utile di proposte in ordine alle necessarie azioni correttive;
c) effettuazione dell'analisi dei dati a consuntivo dei programmi
realizzati sulla cui base procedere alla formulazione delle indicazioni
previsionali di ordine tecnico, temporale e finanziario per la redazione
dei programmi di spesa riferiti all'arco temporale successivo;
d) messa a punto di strumenti previsionali e di monitoraggio in grado di
valutare l'efficacia degli interventi nel corso della loro graduale
attuazione e, in generale, di misurare la reattività del sistema
fisico e gli effetti ambientali conseguenti alle azioni sviluppate;
e) istruttoria in ordine alle scelte degli organi decisionali in ordine
alle priorità delle attività e degli interventi mediante
analisi di correlazione cause-effetti, esame comparativo di schemi
alternativi di intervento ed analisi costi-efficacia.
Art. 11 - Piani di bacino.
1. Il piano di bacino, redatto ai sensi dell'articolo 17, comma 1
della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di
settore.
2. Il piano di bacino costituisce il quadro di riferimento per
l'attuazione degli interventi nonché il parametro cui debbono
riferirsi tutti i provvedimenti autorizzatori e concessori concernenti
gli interventi comunque riguardanti i corsi d'acqua ed i relativi bacini
a norma delle vigenti disposizioni di legge.
3. Il piano ha i contenuti di cui all'articolo 17, comma 3 della
legge 18 maggio 1989, n. 183 e può dettare prescrizioni
concretantesi in vincoli ed obblighi.
4. Il piano di bacino è coordinato con i programmi regionali
di sviluppo economico e di uso del suolo. Conseguentemente, entro un anno
dall'approvazione del piano stesso si deve provvedere ad adeguare ogni
altro piano di settore, con particolare riguardo a quelli
acquedottistici, fognari, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
per i comprensori di bonifica.
5. Le disposizioni contenute nel piano di bacino hanno carattere
immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici,
nonché per i soggetti privati, ove si concretino in prescrizioni
dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano.
6. Sul progetto di piano di bacino è obbligatoria la
consultazione di tutti gli enti, organismi, associazioni e privati
interessati che esprimano il proprio parere entro trenta giorni
dall'invio del progetto o dalla pubblicazione dello stesso.
7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del piano di bacino sul Bollettino Ufficiale emana, ove
necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del medesimo nel
settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti locali interessati
dal piano di bacino sono tenuti comunque a rispettarne le prescrizioni
nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad
adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici
entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni e,
comunque, entro nove mesi dalla data di pubblicazione del piano,
all'adeguamento provvede d'ufficio la Giunta regionale.
8. Il piano di bacino è trasmesso a cura della Giunta
regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio
regionale, al comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della
verifica della conformità agli indirizzi e criteri di cui
all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
9. Per la redazione dei piani di bacino e di studi ad essi
finalizzati l'autorità di bacino è autorizzata ad utilizzare la
somma di lire 580 milioni. In caso di ulteriore finanziamento statale la
Giunta è autorizzata ad elevare tale limite.
Art. 12 - Programmi
d'intervento.
1. Il piano di bacino è attuato attraverso programmi
triennali d'intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle
finalità del piano stesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli
21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. I programmi d'intervento sono adottati dal comitato di bacino
ed approvati dalla Giunta regionale che provvede a trasmetterli, entro il
31 dicembre del penultimo anno del programma in corso, al Ministero dei
lavori pubblici ed al Presidente del comitato nazionale per la difesa del
suolo, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
Art. 13 - Oneri
finanziari.
1. Agli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge quantificati in lire 630.000.000,
si fa fronte: quanto a lire 580.000.000 di cui all'articolo 11 mediante
utilizzo, per competenza e per cassa, dei fondi già iscritti al
capitolo n. 51083 "Spese per studi finalizzati alla redazione dei piani
dei bacini regionali del Sile, laguna di Venezia, pianura tra Piave e
Livenza ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183" dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995; quanto a
lire 50.000.000, per il funzionamento dell'autorità di bacino,
mediante utilizzo, per competenza e per cassa, dei fondi già
iscritti al capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli,
comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le
indennità di missione ed i rimborsi spese (
articolo 187
legge regionale n.
12/1991 )" dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l'anno finanziario 1995.
1bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis
dell'articolo 8 gravano sui capitoli ordinari del bilancio regionale
riguardanti le spese per il personale. (
3)
Art. 14 - Disposizioni
finali.
1. L'autorità di bacino di cui alla presente legge ha sede in
Venezia, presso gli uffici della Segreteria regionale per il territorio.
Note
(
1) Per errore materiale nel
testo approvato e pubblicato sul B.U.R. la citazione è
"dall'articolo 87".
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