Legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 (BUR n. 45/1996)
Legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 (BUR n. 45/1996) [sommario] [RTF]
INIZIATIVE PER LA
PROMOZIONE DEL MERCATO MOBILIARE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, ispirandosi ai principi di cui all'articolo 4 dello
Statuto e in attuazione degli obiettivi programmatici di crescita
economica, promuove lo sviluppo del mercato dei valori mobiliari nel
proprio territorio, allo scopo di favorire i processi di capitalizzazione
delle imprese.
2. A tal fine, la Regione, nei limiti posti dalle leggi dello
Stato, previa intesa con le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto
Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, concorre:
a) a facilitare l'accesso alla quotazione delle piccole e medie imprese
del Veneto presso l’istituendo Mercato telematico delle piccole e
medie imprese (METIM);
b) a diffondere informazioni presso il pubblico finalizzate all'acquisto
delle azioni e obbligazioni delle piccole e medie imprese;
c) ad assicurare il coordinamento degli indirizzi programmatici comuni
relativi alla promozione del mercato nell'area interregionale di loro
competenza.
Art. 2 - Comitato triveneto di
promozione e sviluppo.
1. La Giunta regionale, in accordo con le Regioni Friuli-Venezia
Giulia, Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano,
promuove le iniziative necessarie per la costituzione di un Comitato
locale per il mercato di cui all'articolo 7 del Regolamento della CONSOB
30 settembre 1994, n. 8469 e successive modifiche, denominato Comitato
triveneto di promozione e sviluppo nella forma di società per azioni
(CTPS spa).
2. Hanno facoltà di acquisire partecipazioni azionarie nella
società di cui al comma 1, fin dalla costituzione, i seguenti
soggetti:
a) le società finanziarie della Regione del Veneto, delle Regioni
Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di
Trento e Bolzano;
b) le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura del
triveneto;
c) ogni altro soggetto previsto dall'articolo 7 del Regolamento CONSOB 30
settembre 1994, n. 8469 e successive modifiche.
3. La Regione partecipa al Comitato di cui al comma 1 mediante la
Veneto Sviluppo spa.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è disposto uno
stanziamento di lire 1.500.000.000 a favore della Veneto Sviluppo spa per
la sottoscrizione delle quote azionarie di partecipazione al Comitato
triveneto di promozione e sviluppo.
Art. 3 - Compiti del Comitato
triveneto di promozione e sviluppo.
1. Il Comitato di cui all'articolo 2 svolge i compiti previsti
dall'articolo 7 del Regolamento CONSOB 30 settembre 1994, n. 8469 e
successive modifiche.
Art. 4 - Costituzione NORDEST
SICAV spa.
1. La Giunta regionale promuove, con
le modalità ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 84, le iniziative necessarie per la costituzione di una
società per azioni d’investimento a capitale variabile,
denominata NORDEST SICAV spa, di cui deve essere riservata alla Regione
una quota di partecipazione di lire 1 miliardo e comunque non inferiore
al cinque per cento del capitale sociale minimo di lire 1.500 milioni.
(
1)
2. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta
regionale autorizza la società Veneto Sviluppo spa a sottoscrivere
le quote ed a svolgere tutte le azioni di promozione e costituzione della
società NORDEST SICAV spa con uno stanziamento di lire 1 miliardo e
500 milioni. (capitolo n. 20018). (
2)
3. Possono essere soci fondatori della NORDEST SICAV spa oltre
alla Regione del Veneto, anche le Regioni Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano, altri enti
pubblici, società che per legge esercitano attività di pubblico
interesse, istituti di credito, società di intermediazione mobiliare
e altre società che operano nel settore dell’intermediazione e
gestione del risparmio.
4. La
Veneto Sviluppo spa, quale
fiduciaria, partecipa in nome e per conto della Regione del Veneto alla
NORDEST SICAV spa, costituita ed operante nel territorio regionale ai
sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a condizione che:
a) la società abbia per oggetto l’investimento collettivo del
patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico in via
continuativa di proprie azioni;
b) gli investimenti della società in strumenti finanziari non
quotati avvengano esclusivamente in valori mobiliari emessi da
società aventi sede legale od operatività prevalente nel
triveneto o, subordinatamente, da società la cui presenza
nell’area menzionata sia significativa ai fini della crescita
economica delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia nonché
Trentino-Alto Adige. (
3)
Art. 5 - Rappresentanza della
Regione.
1. La Regione è rappresentata nell'assemblea della NORDEST
SICAV spa dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
Art. 6 - Pubblicizzazione.
1. La Giunta regionale, per il raggiungimento delle finalità
di cui alla presente legge, è autorizzata a sottoscrivere d'intesa
con le Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e le Province
autonome di Trento e Bolzano, apposite convenzioni al fine di assicurare
sui maggiori quotidiani locali e su quelli finanziari nazionali, adeguata
informazione sulla natura e le caratteristiche dei titoli quotati nel
mercato locale oltre che pubblicizzare le tendenze essenziali
dell'economia veneta.
Art. 7 - Norma
finanziaria.
Art. 8 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'
articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO