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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 (BUR n. 109/1998)
Legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 (BUR n. 109/1998) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI
MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1998
Art. 1 - Modifiche della
legge regionale 3
febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento
e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)”.
1. La tabella A, allegata alla legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ,
relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di
leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto
delle variazioni indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.
( 1)
Art. 2 - Modifiche della
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle
strutture della Regione”.
Art. 3 - Abrogazione della
legge regionale 15
novembre 1988, n. 57 , “Intervento della Regione nel polo
informativo Agricenter e direttive all’ESAV per la
partecipazione”.
Art. 4 - Liquidazione del
Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara (COOF).
1. La Giunta regionale provvede alla concessione al Centro
operativo ortofrutticolo di Ferrara (COOF) del saldo del contributo
associativo relativo agli anni 1992, 1993, 1995 e 1996 per un importo
complessivo di lire 1.200 milioni (capitolo n. 12506).
Art. 5 - Attività di
verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie nel
settore primario.
1. Per le attività di verifica e controllo previste per la
concessione di aiuti, agevolazioni o sussidi finanziari di competenza
della Regione o affidate alla medesima da disposizioni nazionali o
comunitarie nel settore primario, nonché per le rilevazioni
statistiche, contabili e di mercato previste dalle vigenti normative, la
Giunta regionale può avvalersi dei servizi resi dall’Azienda
regionale Veneto Agricoltura (capitolo n. 12040).
2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Giunta regionale è
autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’Azienda
regionale Veneto Agricoltura, che potrà utilizzare personale proprio
o avvalersi di collaboratori esterni iscritti a ordini o collegi
professionali.
Art. 6 - Disposizioni
transitorie e modifiche della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35
“Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo,
forestale e agro-alimentare “Veneto agricoltura””.
2. Gli adempimenti di cui all’articolo 11, comma 1, della
legge regionale 5
settembre 1997, n. 35 , decorrono dal primo gennaio dell’anno
successivo a quello di avvio della gestione dell’Azienda regionale
per i settori agricolo forestale e agro - alimentare “Veneto
Agricoltura”.
3. (omissis) (Comma censurato dal Governo, per il quale non
può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 7 - Disposizioni
transitorie di leggi regionali in materia di interventi nel settore
primario.
a) per gli atti di concessione emessi entro il 31 dicembre 1989, il
termine ultimo per la presentazione, da parte del soggetto beneficiario,
degli atti di contabilità finale, del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione, è fissato al 30 giugno 1999;
b) per gli atti di concessione emessi tra il 1° gennaio 1990 e il 31
dicembre 1992, il termine ultimo per la presentazione, da parte del
soggetto beneficiario, degli atti di contabilità finale, del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, è fissato al 30
giugno 2000.
2. L’inosservanza dei termini previsti alle lettere a) e b)
del comma 1 comporta la decadenza dal contributo e il conseguente
recupero delle somme eventualmente già corrisposte a titolo di
acconto.
Art. 8 - Partecipazioni
azionarie.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere la
partecipazione azionaria della costituenda società per azioni per la
gestione del complesso termale denominato “Pietro
d’Abano”, nel comune di Battaglia Terme (Padova), che, ai
sensi dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
prevede la partecipazione della Regione quale socio di diritto e a titolo
gratuito.
2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere
l’aumento di capitale sociale della società “Fonti di
Recoaro S.p.A.”, con sede nel comune di Recoaro Terme (Vicenza),
per l’importo di lire 400 milioni (capitolo n. 20020).
3. L’importo di cui all’ articolo 16 della
legge regionale 5
febbraio 1996, n. 6 , “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione” per la sottoscrizione
della partecipazione azionaria della società AERTRE S.p.A. è
stabilito in lire 312 milioni anziché in lire 300 milioni (capitolo
n. 20004).
5. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per il
tramite della Veneto Sviluppo SpA, l’aumento del capitale sociale
della Società Aeroportuale “Valerio Catullo SpA” di
Verona Villafranca, per un importo complessivo di lire 29.487.500 di cui
lire 21.062.500 a titolo di sovrapprezzo.
Art. 9 - Modifiche della
legge regionale 7
maggio 1996, n. 12 , “Iniziative per la promozione del mercato
mobiliare delle piccole e medie imprese”.
Art. 10 - Interpretazione
autentica dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1992, n.
29 , in materia di interventi a favore dell’associazionismo
economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio
e dei servizi.
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1992, n.
29 , va interpretato nel senso che il contributo regionale è
rapportato ad un prestito di durata non inferiore a trentasei mesi e non
superiore a sessanta mesi, indipendentemente dal contratto di
finanziamento stipulato tra gli istituti di credito e l’impresa
interessata, che può avere durata superiore ai sessanta mesi.
Art. 11 - Modifiche della
legge regionale 28
dicembre 1992, n. 29 , “Interventi a favore
dell’associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e
medie imprese del commercio e dei servizi”.
Art. 12 - Disposizioni
transitorie della legge regionale 29 aprile 1997, n. 11 ,
in attuazione dell’articolo 25, comma 6, del Decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a
promulgazione e pubblicazione).
Art. 13 - Modifica
dell’articolo 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1998)” e proroga dei termini.
3. Per l’anno in corso il termine per la presentazione delle
domande per l’accesso ai contributi straordinari di cui
all’ articolo 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ,
viene fissato dalla Giunta regionale entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 14 - Modifiche della
legge regionale 18
giugno 1996, n. 15 “Istituzione della tassa regionale per il
diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse
di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito” e
successive modificazioni.
Art. 15 - Interventi per il
Parco regionale del Delta del Po.
1. Al fine di far fronte alle spese di primo impianto del Parco
regionale del Delta del Po, istituito con la legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 ,
è autorizzata per l’esercizio 1998 la spesa di lire 500
milioni (capitolo n. 51050).
Art. 16 - Interventi regionali
nel settore dei trasporti.
1. Nel quadro degli interventi relativi all’eliminazione di
passaggi a livello e all’adeguamento di sottopassi di linee
ferroviarie su strade provinciali e comunali, previsti dalla legge regionale 28 gennaio
1982, n. 8 , la Giunta regionale è autorizzata a destinare la
somma di lire 4.500 milioni, nell’ambito degli stanziamenti
previsti per l’esercizio finanziario 1998 alla realizzazione degli
interventi compresi nella tratta ferroviaria Rovigo - Ferrara della linea
Padova - Bologna (capitolo n. 45322).
Art. 17 – Servizi
ferroviari regionali.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare, con
proprie risorse, il contratto di servizio concernente i servizi
ferroviari di interesse regionale e locale, da stipularsi tra le FS
S.p.A. e lo Stato, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera b)
del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l’importo di
lire 2 miliardi (capitolo n. 45780).
Art. 18 - Modifiche e
disposizioni transitorie della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l’istituzione ed il funzionamento
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto (ARPAV)”.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per la gestione
amministrativa e contabile dei residui dei centri regionali specializzati
di Teolo, Arabba e Castelfranco, l’ARPAV viene delegata alla
liquidazione ed al pagamento delle posizioni contabili in essere al 31
dicembre 1998, ai sensi dell’ articolo 95 bis
della legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ( 10) , e successive modificazioni, quale organo esterno alla
Regione stessa, previa verifica da parte delle strutture regionali
competenti, d’intesa con l’ARPAV, della permanenza degli
obblighi che hanno dato origine ai residui esistenti.
Art. 19 - Modifiche della
legge regionale 9
marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di
edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.
Art. 20 - Disposizioni
transitorie di leggi regionali e di leggi statali in materia di
viabilità pubblica e calamità naturali.
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora
pendenti, relativi a contributi concessi entro il 31 dicembre 1992, il
termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la
quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità
finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa
effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 1999, pena la
decadenza.
1 bis. L’inosservanza del termine posto nel comma 1
comporta, oltre la decadenza del contributo, anche la revoca per la parte
non ancora erogata. E fatta salva la responsabilità dell’Ente
beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori
svolti da accertarsi allo scadere del termine stabilito. ( 12)
2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis riguardano i
procedimenti in corso già avviati ai sensi delle seguenti leggi:
( 13)
1) regionali:
2) statali:
a) legge 3 agosto 1949, n. 589;
b) legge 10 agosto 1950, n. 647;
c) legge 15 febbraio 1953, n. 184;
d) legge 26 febbraio 1958, n. 126;
e) legge 21 aprile 1962, n. 181;
f) legge 22 luglio 1966, n. 614;
g) legge 23 dicembre 1966, n. 1142;
h) legge 9 gennaio 1971, n. 167;
i) legge 20 ottobre 1971, n. 912.
Art. 21 - Modifiche della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 “Attuazione della legge 19 maggio 1976, n.
335” e successive modificazioni.
Art. 22 - Modifiche della
legge regionale 16
marzo 1994, n. 13 “Organizzazione turistica della
Regione” e successive modificazioni.
Art. 23 - Modifiche e
disposizioni transitorie della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12
“Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di
interesse turistico” e successive modificazioni. (16)
4. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti
relativi alle iniziative disciplinate dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , il
termine ultimo per la presentazione della documentazione, da parte dei
soggetti ammessi ai contributi a seguito dei provvedimenti di riparto
degli anni 1987, 1988 e 1989, è fissato al 31 dicembre 1999, pena la
revoca del contributo stesso.
Art. 24 - Disposizioni
transitorie della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
“Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o
di interesse locale” e successive modificazioni.
1. I contributi concessi per le attività di cui agli articoli
36 e 42 della legge regionale 5 settembre
1984, n. 50 , relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, possono
essere erogati sia su avvenuta accettazione, sia su presentazione di
idonea rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.
Art. 25 - Modifiche della
legge regionale 15
gennaio 1985, n. 6 “Interventi per la realizzazione,
l’ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di
servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi” e
successive modificazioni.
Art. 26 - Contributo
regionale per la Chiesa Mausoleo di Auschwitz.
1. La Giunta regionale è autorizzata a versare al CINSEDO un
contributo straordinario per l’anno 1998 di lire 20.500.000 quale
concorso della Regione del Veneto alle spese per l’installazione
delle vetrate artistiche nella Chiesa Mausoleo di S. Giuseppe in Oswiecim
ad Auschwitz (capitolo n. 70214).
Art. 27 - Disposizioni
transitorie di leggi regionali relative a contributi per edilizia a
favore degli emigrati.
Art. 28 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14
“Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto”.
Art. 29 - Modifica
dell’allegato di cui all’articolo 2 della legge regionale 6 giugno
1983, n. 29 “Interventi a favore dei territori montani e
approvazione del Progetto Montagna”.
1. Il contributo di lire 300 milioni concesso al Comune di Colle
Santa Lucia per l’intervento straordinario n. 19/B “Restauro
della Casa della Cultura Ladina” di cui al paragrafo 2.2 del
documento approvato dall’ articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 ,
deve intendersi relativo anche all’acquisizione della quota parte
di fabbricato necessaria per il completamento dell’opera.
Art. 30 - Modifica
dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”.
Art. 31 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
“Legge forestale regionale” e successive modificazioni.
Art. 32 - Centri di
emergenza.
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti,
relativi agli interventi disposti dall’articolo 8 della legge regionale 1 agosto
1986, n. 34 , il termine per l’ultimazione dei lavori e per la
rendicontazione dell’attività è fissato al 31 dicembre
1999.
Art. 33 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1998)”.
Art. 34 - Contributo
straordinario al Teatro Stabile del Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Teatro
Stabile del Veneto un contributo straordinario di lire 600 milioni per
attività di decentramento e valorizzazione della drammaturgia veneta
con riferimento alla stagione 1997/1998 (capitolo n. 70036).
2. Il contributo è liquidato su presentazione di una
relazione analitica delle attività realizzate per i fini di cui al
comma 1.
Art. 35 - Proroga di termini
in materia di interventi sulla mobilità comunale.
2. In fase di prima applicazione le disposizioni del presente
articolo decorrono dal 1° gennaio 1998.
Art. 37 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
“Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari” e
successive modificazioni.
Art. 38 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
“Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari” e
successive modificazioni.
Art. 39 - Disposizioni
integrative dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione” in materia di gruppo consiliare misto.
Art. 40 - Modifiche
dell’articolo 178 e della relativa tabella della legge regionale 10 giugno
1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del
personale della Regione” e successive modificazioni.
Art. 41 - Contributi per
l’acquisizione di immobili dismessi dal demanio militare.
1. La Giunta regionale concede un contributo fino a lire 500
milioni per l’acquisizione da parte del Comune di Lavagno (Verona)
delle aree demaniali dello Stato ex forte San Briccio (capitolo n. 3473).
Art. 42 - Modifica della
legge regionale 27
novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi
consiliari” e successive modificazioni.
2. L’aumento previsto dal comma 1 decorre dal 1° luglio
1998.
Art. 43 - Modifica
dell’articolo 82 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1998)”.
2. Il contributo è erogato su rendicontazione delle spese
sostenute.
2. I titolari degli impianti ad uso privato in esercizio alla data
di entrata in vigore della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ,
senza la prescritta autorizzazione devono presentare, al Comune nel cui
territorio ha sede l’impianto, domanda di rilascio
dell’autorizzazione medesima entro il 31 marzo 1999.
Art. 45 - Disposizioni
transitorie per l’accesso alla qualifica dirigenziale di
particolari figure e profili professionali.
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a
promulgazione e pubblicazione).
Art. 46 - Dichiarazione
d'urgenza.
(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e
pubblicazione per mancanza del consenso governativo).
Note
SOMMARIO
-
Legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29
(BUR n. 109/1998)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA
DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1998
-
-
Art. 1 - Modifiche della
legge
regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale
di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
finanziaria 1998)”.
-
Art. 2 - Modifiche della
legge
regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle
funzioni e delle strutture della Regione”.
-
Art. 3 - Abrogazione della
legge
regionale 15 novembre 1988, n. 57 , “Intervento della
Regione nel polo informativo Agricenter e direttive all’ESAV
per la partecipazione”.
-
Art. 4 - Liquidazione del Centro
operativo ortofrutticolo di Ferrara (COOF).
-
Art. 5 - Attività di
verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie
nel settore primario.
-
Art. 6 - Disposizioni transitorie
e modifiche della legge regionale 5 settembre 1997, n.
35 “Istituzione dell’azienda regionale per i
settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto
agricoltura””.
-
Art. 7 - Disposizioni transitorie
di leggi regionali in materia di interventi nel settore
primario.
-
Art. 8 - Partecipazioni
azionarie.
-
Art. 9 - Modifiche della
legge
regionale 7 maggio 1996, n. 12 , “Iniziative per la
promozione del mercato mobiliare delle piccole e medie
imprese”.
-
Art. 10 - Interpretazione
autentica dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 28
dicembre 1992, n. 29 , in materia di interventi a favore
dell’associazionismo economico e della cooperazione fra
piccole e medie imprese del commercio e dei servizi.
-
Art. 11 - Modifiche della
legge
regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , “Interventi a favore
dell’associazionismo economico e della cooperazione fra
piccole e medie imprese del commercio e dei servizi”.
-
Art. 12 - Disposizioni
transitorie della legge regionale 29 aprile 1997, n.
11 , in attuazione dell’articolo 25, comma 6, del Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
-
Art. 13 - Modifica
dell’articolo 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n.
3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)” e
proroga dei termini.
-
Art. 14 - Modifiche della
legge
regionale 18 giugno 1996, n. 15 “Istituzione della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento
degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei
limiti di reddito” e successive modificazioni.
-
Art. 15 - Interventi per il Parco
regionale del Delta del Po.
-
Art. 16 - Interventi regionali
nel settore dei trasporti.
-
Art. 17 – Servizi
ferroviari regionali.
-
Art. 18 - Modifiche e
disposizioni transitorie della legge regionale 18 ottobre 1996, n.
32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto (ARPAV)”.
-
Art. 19 - Modifiche della
legge
regionale 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento
degli enti di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni.
-
Art. 20 - Disposizioni
transitorie di leggi regionali e di leggi statali in materia di
viabilità pubblica e calamità naturali.
-
Art. 21 - Modifiche della
legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 “Attuazione della legge
19 maggio 1976, n. 335” e successive modificazioni.
-
Art. 22 - Modifiche della
legge
regionale 16 marzo 1994, n. 13 “Organizzazione turistica
della Regione” e successive modificazioni.
-
Art. 23 - Modifiche e
disposizioni transitorie della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12
“Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di
interesse turistico” e successive modificazioni. (16)
-
Art. 24 - Disposizioni
transitorie della legge regionale 5 settembre 1984, n.
50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di
enti locali o di interesse locale” e successive
modificazioni.
-
Art. 25 - Modifiche della
legge
regionale 15 gennaio 1985, n. 6 “Interventi per la
realizzazione, l’ampliamento, il completamento e la
sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri,
musei e archivi” e successive modificazioni.
-
Art. 26 - Contributo regionale
per la Chiesa Mausoleo di Auschwitz.
-
Art. 27 - Disposizioni
transitorie di leggi regionali relative a contributi per edilizia a
favore degli emigrati.
-
Art. 28 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n.
14 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto”.
-
Art. 29 - Modifica
dell’allegato di cui all’articolo 2 della legge regionale 6
giugno 1983, n. 29 “Interventi a favore dei territori
montani e approvazione del Progetto Montagna”.
-
Art. 30 - Modifica
dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”.
-
Art. 31 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n.
52 “Legge forestale regionale” e successive
modificazioni.
-
Art. 32 - Centri di
emergenza.
-
Art. 33 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1998, n.
3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)”.
-
Art. 34 - Contributo
straordinario al Teatro Stabile del Veneto.
-
Art. 35 - Proroga di termini in
materia di interventi sulla mobilità comunale.
-
Art. 36 - Modifica della
legge
regionale 7 novembre 1995, n. 44 “Contributo ai gruppi
consiliari”.
-
Art. 37 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n.
56 “Norme per il funzionamento dei gruppi
consiliari” e successive modificazioni.
-
Art. 38 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n.
56 “Norme per il funzionamento dei gruppi
consiliari” e successive modificazioni.
-
Art. 39 - Disposizioni
integrative dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n.
12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del
personale della Regione” in materia di gruppo consiliare
misto.
-
Art. 40 - Modifiche
dell’articolo 178 e della relativa tabella della
legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione
amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e
successive modificazioni.
-
Art. 41 - Contributi per
l’acquisizione di immobili dismessi dal demanio militare.
-
Art. 42 - Modifica della
legge
regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il
funzionamento dei gruppi consiliari” e successive
modificazioni.
-
Art. 43 - Modifica
dell’articolo 82 della legge regionale 3 febbraio 1998, n.
3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)”.
-
Art. 44 - Disposizioni
transitorie della legge regionale 28 giugno 1988, n.
33 “Norme per la razionalizzazione della rete
distributiva dei carburanti”, come modificata dalla legge regionale 5
settembre 1997, n. 34 . (32)
-
Art. 45 - Disposizioni
transitorie per l’accesso alla qualifica dirigenziale di
particolari figure e profili professionali.
-
Art. 46 - Dichiarazione
d'urgenza.
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