Legge abrogata da lett. e) comma 3, articolo 32
legge regionale 1 giugno 2022, n. 13
.
Vedi inoltre quanto disposto dall’articolo 30 della
legge regionale 1 giugno
2022, n. 13 , che, recando disposizioni attuative e transitorie,
dispone che “Entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale adotta, anche in tempi differiti, i
provvedimenti attuativi indicati nella stessa.” e “Fino alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei
provvedimenti di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le
disposizioni previgenti afferenti gli ambiti e le materie non ancora
regolamentate.”.