Legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 (BUR n. 67/2022)
Legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 (BUR n. 67/2022) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge disciplina le funzioni in materia di protezione
civile, come definite dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
“Codice della protezione civile”, di seguito denominato
Codice.
2. Nell’ambito della protezione civile è ricompresa
l’attività relativa al contrasto degli incendi boschivi,
secondo quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353
“Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.
3. La presente legge definisce, altresì, il modello organizzativo
del sistema regionale della protezione civile individuando i soggetti e
gli strumenti preposti all’attuazione delle attività di
protezione civile in applicazione dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni
interessate.
4. La Regione del Veneto riconosce il valore e l’utilità
sociale del volontariato di protezione civile e ne promuove lo sviluppo,
salvaguardandone l’autonomia.
CAPO II - Servizio regionale della
protezione civile
Art. 2 - Struttura e
finalità del Servizio regionale della protezione civile.
1. È istituito il Servizio regionale della protezione civile, di
seguito denominato Servizio regionale, che provvede alle attività di
protezione civile di cui alla presente legge.
2. Sono componenti del Servizio regionale la Regione, le province, la
Città Metropolitana di Venezia, i comuni e le loro forme associative
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
3 Sono strutture operative del Servizio regionale l’Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV),
istituita con la
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 ,
e le altre aziende regionali, le aziende sanitarie, il volontariato
organizzato, iscritto all’Elenco di cui all’
articolo 10, gli enti ed istituti
di ricerca con finalità di protezione civile operanti
nell’ambito del territorio regionale.
4 Alle attività del Servizio regionale
concorrono, previo accordo:
a) gli organi dell’amministrazione decentrata dello Stato e le
altre strutture operative nazionali di cui all’articolo 13 del
Codice, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e
nel rispetto del principio di leale collaborazione e sussidiarietà;
b) gli ordini, i collegi professionali e le rispettive federazioni
regionali e ogni altro soggetto pubblico o privato, che svolgano
attività nell’ambito della protezione civile, anche al fine di
assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature,
strutture e personale specializzato nelle situazioni di emergenza.
5. Il Servizio regionale persegue, sul territorio regionale, le
finalità indicate dall’articolo 1 del Codice.
6. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 5, la Regione
attiva strumenti di collaborazione e coordinamento con i soggetti,
pubblici e privati, che esercitano nel territorio regionale compiti anche
operativi di protezione civile, con la possibilità di acquisire
altresì i servizi, le forniture e le attrezzature necessarie.
7. Il Servizio regionale, mediante il coordinamento della Regione e sulla
base di apposite intese, partecipa alle iniziative nazionali e
internazionali in materia di protezione civile, in armonia con gli
indirizzi e i piani nazionali.
Art. 3 - Funzioni e compiti
della Regione.
1. Il Presidente della Giunta regionale
è autorità territoriale di protezione civile.
2. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività
previste dall’articolo 2 del Codice:
a) assicura il raccordo istituzionale con gli organi e le strutture
statali, operanti a livello provinciale, regionale e centrale, nelle fasi
di previsione, prevenzione, gestione e superamento dell’emergenza;
b) provvede al coordinamento del volontariato di protezione civile
regionale in attività di previsione, prevenzione e soccorso,
favorendone l’efficienza attraverso un’adeguata formazione,
la partecipazione ad attività di esercitazione e contribuendo alla
dotazione di mezzi e attrezzature;
c) promuove e gestisce la formazione e la diffusione della cultura di
protezione civile nei confronti dei volontari, degli amministratori, dei
tecnici e nella scuola, anche con attività pratiche di esercizio e
addestramento;
d) promuove e favorisce le attività di informazione e di educazione
rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio, sulle norme
comportamentali da osservare, sulle misure di autoprotezione da assumere
in situazioni di pericolo, al fine di sviluppare la diffusione delle
conoscenze e della cultura di protezione civile;
e) favorisce la sensibilizzazione ai fattori di rischio naturali ed
antropici e ai pericoli ad essi collegati, ivi compresi gli incendi
boschivi e le loro cause;
f) assicura la cooperazione tecnico-operativa, anche mediante
l’erogazione di contributi, nei limiti delle risorse disponibili,
per lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali;
g) effettua studi, indagini e ricerche finalizzati alle attività di
previsione, prevenzione, monitoraggio, soccorso e gestione
dell’emergenza, anche mediante convenzioni con università e
centri di ricerca;
h) individua, in collaborazione con le province e la Città
Metropolitana di Venezia, i poli regionali e le strutture associate di
protezione civile di cui all’
articolo 7;
i) provvede alla pianificazione e gestione dell’emergenza in
raccordo con i prefetti, enti, amministrazioni e rispettive strutture
operative a carattere locale, ciascuno conformemente alle proprie
competenze istituzionali, per fronteggiare gli eventi di cui
all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del Codice;
j) effettua la rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi
alla protezione civile anche attraverso l’impiego dei dati inviati
dalle province, dalla Città Metropolitana di Venezia e dai prefetti;
k) provvede all’attuazione degli interventi urgenti, anche con
componenti specializzate del volontariato organizzato, in raccordo con il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
l) provvede alla predisposizione e attuazione del piano regionale di
protezione civile, articolato per tipologie di rischi e predispone il
piano regionale di lotta agli incendi boschivi, assicurando la
partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione della
pianificazione;
m) provvede all’ordinamento dei propri uffici e
all’approntamento, implementazione e adeguamento delle dotazioni,
delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle
attività di protezione civile, comprese quelle relative
all’antincendio boschivo;
n) provvede all’acquisto di beni e servizi per garantire la
funzionalità del Servizio regionale di protezione civile;
o) promuove lo sviluppo di un sistema informativo condiviso nel Servizio
regionale della protezione civile.
3. La Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale:
a) della commissione integrata della protezione civile regionale, che
opera presso la Presidenza della Giunta regionale, con lo scopo di creare
un coordinamento organico e di stretta collaborazione tra tutti gli
assessorati, gli enti e le aziende regionali, gli enti locali, le
istituzioni private e il mondo del volontariato che intervengono nelle
attività di protezione civile esprimendosi, tra l’altro, con
funzioni consultive e propositive, sul piano regionale di protezione
civile;
b) della struttura regionale competente in materia di protezione civile,
che opera mediante l’esercizio delle funzioni tecniche e
amministrative di competenza regionale previste dalla presente legge
anche in concorso con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza del
Sistema Sanitario Regionale e con tutte le altre strutture regionali
investite di funzioni connesse alla protezione civile.
4. La Giunta regionale definisce le funzioni, la costituzione, le
competenze e l’organizzazione della commissione integrata della
protezione civile regionale e individua, nell’ambito della propria
organizzazione, stabilendone le competenze, la struttura di cui alla
lettera b) del comma 3 e gli uffici, anche decentrati sul territorio
regionale, ad essa afferenti.
Art. 4 - Funzioni e compiti
delle province e della Città Metropolitana di Venezia.
1. Alle province e alla Città Metropolitana di Venezia, in
qualità di enti di area vasta, sono attribuite, ai sensi della legge
7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, le funzioni di
protezione civile, da attuare sulla base degli indirizzi e dei programmi
della Giunta regionale, relative:
a) al coordinamento del volontariato di protezione civile provinciale in
attività di previsione e prevenzione, favorendone l’efficienza
attraverso un’adeguata formazione, la partecipazione ad
attività di esercitazione e contribuendo alla dotazione di mezzi ed
attrezzature;
b) alla promozione e gestione della formazione e della diffusione della
cultura di protezione civile nei confronti dei volontari, degli
amministratori, dei tecnici e nella scuola, anche con attività
pratiche di esercizio e addestramento;
c) alla promozione e gestione delle attività di informazione e di
educazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio,
sulle norme comportamentali da osservare, sulle misure di autoprotezione
da assumere in situazioni di pericolo, al fine di sviluppare la
diffusione delle conoscenze e della cultura di protezione civile;
d) alla predisposizione, adozione ed aggiornamento dei piani provinciali
e di ambito di protezione civile sulla base delle direttive nazionali e
degli indirizzi regionali;
e) alla verifica di conformità dei piani di protezione civile
comunali alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali;
f) alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla
protezione civile di interesse provinciale, da trasmettere alla Regione;
g) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle proprie strutture
di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da
attivare in caso di emergenze;
h) al supporto, ove possibile, delle strutture comunali e di ambito di
protezione civile.
2. Le province e la Città Metropolitana di Venezia, assicurano la
propria attività nelle emergenze di cui all’articolo 7, comma
1, lettere b) e c) del Codice, conformemente alle disposizioni ed alle
direttive regionali.
3. Le province e la Città Metropolitana di Venezia partecipano alle
strutture associate di protezione civile di cui all’articolo 7 e
alla gestione dei poli regionali.
4. Le province e la Città Metropolitana di Venezia possono dotarsi
di un gruppo provinciale di volontari per supportare le proprie
attività di protezione civile.
Art. 5 - Funzioni e compiti
dei comuni.
1. I comuni, anche in forma associata, operano in conformità a
quanto previsto dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi, sulla
base degli indirizzi e delle linee guida regionali. Inoltre, con
riferimento agli ambiti di rispettiva competenza, provvedono:
a) al coordinamento del volontariato di protezione civile a livello
comunale e di ambito di protezione civile, secondo quanto disciplinato
dalla convenzione di cui all’articolo 6, comma 3;
b) alla organizzazione ed attivazione dei presidi territoriali in
occasione di emergenze o nella loro previsione;
c) alla costituzione dei Centri Operativi Comunali (COC) e alla
partecipazione al Centro di Coordinamento di Ambito (CCA), qualora
costituito, per il coordinamento degli interventi in emergenza,
conformemente alle pianificazioni comunale e d’ambito di protezione
civile;
d) a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree
colpite dalle emergenze;
e) alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla
protezione civile di interesse comunale, da trasmettere alla Regione e
alla provincia o alla Città Metropolitana di Venezia;
f) a promuovere e sostenere le attività di informazione rivolte alla
popolazione sui rischi presenti sul rispettivo territorio, sulle norme
comportamentali da osservare e sulle misure di autoprotezione da assumere
in situazioni di pericolo, anche attraverso le attività educative
nelle scuole, la comunicazione e le esercitazioni, conformemente ai
contenuti del piano comunale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal Codice e dai relativi
provvedimenti attuativi, il Sindaco, in qualità di autorità
territoriale di protezione civile, è responsabile:
a) dell’informazione preventiva ed in emergenza alla popolazione su
possibili situazioni di pericolo previste, in atto e sulla loro
evoluzione, anche sulla base delle informazioni diramate dal Centro
Funzionale Decentrato (CFD) di cui all’articolo 19;
b) della direzione e del coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione colpita e dei relativi interventi necessari,
nel rispetto del coordinamento istituzionale con il prefetto e la
Regione;
c) del Centro Operativo Comunale (COC);
d) della richiesta, qualora non possa fronteggiare la calamità
naturale o l’evento con i mezzi a disposizione del comune, sulla
base del principio di sussidiarietà, dell’intervento del
prefetto e del Presidente della Regione, affinché adottino i
provvedimenti di competenza in raccordo con quelli
dell’autorità comunale di protezione civile.
3. Ogni comune si dota, in proprio o in forma associata con comuni
soggetti ad analoghi scenari di rischio dell’ambito di protezione
civile di appartenenza di cui all’articolo 6, di una struttura
tecnico-amministrativa e di un gruppo comunale o sovracomunale di
protezione civile o stipula una convenzione con una organizzazione di
volontariato di protezione civile.
4. Per garantire l’efficacia delle attività di protezione
civile in ambito territoriale regionale, il sindaco designa il
responsabile comunale di protezione civile (RCPC), individuato
all’interno dell’organico dell’ente o nell’ambito
della funzione associata fra più comuni, oppure presso altri enti in
base ad apposite convenzioni, che lo supporta nell’esercizio delle
competenze attribuite in materia di protezione civile dalla normativa
vigente. A tale fine, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio
delle autonomie locali (CAL), da acquisirsi secondo le procedure di cui
all’articolo 8 della
legge regionale 25 settembre 2017, n. 31
“Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”, sentita
l’Associazione regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto),
definisce le funzioni del responsabile comunale di protezione civile
(RCPC), nonché i titoli e i requisiti e la formazione necessari per
il loro svolgimento.
Art. 6 - Ambiti di protezione
civile.
1. Il territorio regionale è suddiviso in ambiti territoriali e
organizzativi di protezione civile, definiti sulla base di analisi delle
relazioni esistenti socio-economiche e demografiche, delle tipologie di
rischi naturali ed antropici prevalenti, considerando tra l’altro
la delimitazione preesistente dei distretti, delle zone di allerta e dei
bacini idrografici, delle forme associate dei comuni e
l’appartenenza alla medesima provincia e azienda sanitaria.
2. Gli ambiti di protezione civile che comprendono i comuni capoluogo di
provincia e la Città di Venezia possono coincidere con i comuni
stessi.
3. L’ambito di protezione civile esplica la propria funzione sulla
base di una convenzione, secondo uno schema definito dalla Giunta
regionale, tra i comuni ad esso appartenenti che specifica il modello
organizzativo e le attività da attuare in ordinario e
nell’emergenza.
4. L’ambito di protezione civile costituisce l’articolazione
territoriale finalizzata a supportare i comuni nelle attività di
protezione civile in ordinario e nell’emergenza e ottimizzare le
risorse disponibili.
5. Gli ambiti di protezione civile svolgono una funzione di collegamento
tra comuni, province e Regione, e possono, tra l’altro:
a) supportare l’organizzazione degli interventi dei comuni per
fronteggiare gli eventi emergenziali nei territori degli altri comuni
convenzionati;
b) monitorare, anche tramite presidi territoriali, le situazioni a
rischio nel territorio;
c) programmare e gestire le risorse strumentali di protezione civile;
d) impiegare e supportare il volontariato, anche attraverso
l’organizzazione di coordinamenti territoriali del volontariato;
e) effettuare attività esercitative sulla base di scenari che
coinvolgano almeno l’ambito interessato, operando con coordinamenti
a scala di ambito;
f) attuare la formazione, conformemente agli indirizzi regionali, rivolta
al volontariato, agli amministratori ed ai funzionari degli enti locali;
g) attuare iniziative finalizzate alla diffusione della cultura di
protezione civile.
6. La Giunta regionale, a seguito di condivisione con le prefetture, le
province, la Città Metropolitana di Venezia ed i comuni coinvolti,
anche per il tramite di ANCI Veneto, definisce la delimitazione
geografica e i criteri organizzativi, a cui i comuni devono attenersi per
la redazione della convenzione, degli ambiti di protezione civile.
7. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, la
delimitazione geografica degli ambiti di protezione civile ed i relativi
criteri organizzativi quale elemento del Piano regionale di protezione
civile di cui all’articolo 12.
Art. 7 - Poli regionali e
strutture associate di protezione civile.
1. La Giunta regionale individua i poli
regionali di protezione civile sulla base della valutazione di fattori
logistici, trasportistici, demografici, di ambito e di rischio di
protezione civile, partecipa alla loro realizzazione e ne definisce le
modalità di gestione. I poli regionali sono costituiti da strutture
logistiche e sedi di comando e possono ricomprendere le sedi operative di
componenti e di strutture operative di protezione civile e ricoveri di
mezzi ed attrezzature e della colonna mobile regionale.
2. Al fine di assicurare con efficacia l’effettivo svolgimento
dell’attività di protezione civile ed ottimizzare le risorse
dedicate, la Regione, le province e la Città Metropolitana di
Venezia possono operare attraverso strutture associate di protezione
civile, costituite mediante atti convenzionali, privilegiando e
incentivando le specificità e le tipologie di rischio di ogni
territorio provinciale.
3. La Giunta regionale favorisce la costituzione in ogni provincia di una
struttura associata che esercita le funzioni di protezione civile di
competenza della provincia o della Città Metropolitana di Venezia e
quelle ulteriori eventualmente attribuite dalla Giunta regionale
nell’ambito delle funzioni regionali. Le strutture associate di
protezione civile, qualora costituite, provvedono alla gestione dei poli
regionali.
CAPO III - Volontariato
Art. 8 - Volontariato di
protezione civile.
1. In armonia con i principi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117 “Codice del Terzo settore”, la Regione del Veneto
riconosce e valorizza il ruolo del volontariato di protezione civile,
quale struttura operativa del Servizio regionale, e ne disciplina
l’organizzazione e l’impiego.
2. Il volontariato di protezione civile si realizza mediante:
a) enti del terzo settore, ivi compresi i gruppi di protezione civile
comunque articolati sul territorio regionale e costituiti dall’ente
territorialmente competente al fine di coadiuvarlo nella propria
attività, che esercitano l’attività di protezione civile;
b) altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite per
il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, concorrenti all’esercizio
delle attività di protezione civile, tra le quali anche le forme
associative degli iscritti ai collegi e agli ordini professionali
operanti nell’ambito della protezione civile.
3. I soggetti di cui al comma 2, per operare nel settore della protezione
civile, devono essere iscritti nell’apposito Elenco di cui
all’
articolo 10.
4. I volontari di protezione civile, nell’espletamento delle loro
attività, se attivati ai sensi del Codice, assumono il ruolo di
incaricati di pubblico servizio.
Art. 9 - Organizzazione e
impiego del volontariato di protezione civile.
1. Il volontariato organizzato di cui all’articolo 8 opera
nell’ambito della protezione civile secondo le tipologie di rischio
individuate all’articolo 16 del Codice e svolgono i compiti loro
assegnati in conformità alla normativa vigente.
2. I gruppi di protezione civile possono essere impiegati, sotto la
direzione operativa dell’autorità competente che ne fa
richiesta, anche al di fuori del territorio di appartenenza, previa
attivazione da parte della Regione.
3. La Giunta regionale può definire specifiche convenzioni con
organizzazioni di volontariato che, per dimensione, specialità o
giustificati motivi, rivestano carattere strategico per l’intero
Servizio regionale o per il supporto alle attività regionali di
protezione civile.
4. Il volontariato organizzato di cui all’articolo 8 concorre alla
raccolta dei dati destinati all’implementazione delle informazioni
contenute nelle banche dati regionali di protezione civile, alla
predisposizione dei piani di protezione civile ed alla loro attuazione.
5. Il volontariato organizzato svolge attività di promozione e
sviluppo della cultura della protezione civile, in particolare nelle
scuole, attraverso corsi di formazione sostenuti e certificati dalla
Regione, secondo programmi formativi definiti dalla medesima.
6. La Giunta regionale stabilisce:
a) i requisiti per l’appartenenza dei volontari alle forme di
volontariato organizzato di protezione civile;
b) le attività di informazione, formazione, addestramento e
aggiornamento cui i volontari sono tenuti a partecipare, anche con
riferimento alle singole specializzazioni;
c) i colori, la foggia e le caratteristiche delle uniformi;
d) le specializzazioni e le qualifiche di appartenenza dei volontari che
consentano di individuare coloro che possano operare attivamente negli
scenari delle emergenze, definendo anche i segni distintivi da applicare
alle uniformi in modo da renderne immediata la loro individuazione;
e) le modalità per l’effettuazione del controllo e della
sorveglianza sanitaria dei volontari impiegati, con riferimento alle
specifiche attività da svolgere, assicurata dal sistema sanitario
regionale nel rispetto della normativa vigente;
f) gli indirizzi per il rispetto delle norme stabilite dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”, anche
nell’espletamento dell’attività di protezione civile;
g) le modalità di attivazione, impiego e intervento dei volontari
nelle attività di protezione civile;
h) i requisiti tecnici e la formazione dei volontari con elevata
qualificazione di cui all’
articolo 22, comma 6.
7. La Giunta regionale promuove la partecipazione al volontariato
organizzato dei giovani definendo i criteri di accesso e di impiego.
Art. 10 - Elenco
territoriale del volontariato di protezione civile.
1. È istituito l’Elenco
territoriale del volontariato di protezione civile della Regione del
Veneto, di seguito denominato Elenco, articolato per tipologia
organizzativa e in conformità a quanto previsto dalle direttive
nazionali.
2. L’Elenco sostituisce l’Albo di cui all’articolo 10
della
legge
regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi
regionali in materia di protezione civile”; le organizzazioni di
volontariato già iscritte a tale Albo sono iscritte d’ufficio
all’Elenco previa verifica della permanenza dei requisiti.
3. L’iscrizione all’Elenco costituisce il presupposto
necessario per l’impiego del volontariato organizzato da parte
della Regione e degli enti locali, anche ai fini dell’applicazione
dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice.
4. Le condizioni, le modalità per l’iscrizione, la permanenza
e la cancellazione dall’Elenco delle varie forme di volontariato
organizzato, nonché l’articolazione in tipologia
organizzativa, sono disciplinate dalla Giunta regionale.
Art. 11 - Consulta
regionale, Consulta provinciale e Consulta della Città Metropolitana
di Venezia delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
1. Sono istituite la Consulta regionale, le Consulte provinciali e la
Consulta della Città Metropolitana di Venezia del volontariato
organizzato di protezione civile iscritto all’Elenco, quali forme
di partecipazione democratica di confronto, di valutazione, di
rappresentanza e di collegamento del volontariato organizzato di
protezione civile presente sul territorio con le amministrazioni.
2. La Giunta regionale disciplina la costituzione delle Consulte, le
modalità di nomina dei membri, la durata in carica degli stessi e i
contenuti minimi del regolamento di funzionamento e le modalità di
rimborso delle spese dei componenti nei limiti di cui all’articolo
40 del Codice. La partecipazione alle sedute delle Consulte è
gratuita.
3. La Consulta regionale provvede alla elezione dei rappresentanti
regionali nella Commissione territoriale del Comitato nazionale del
volontariato di protezione civile previsti dall’articolo 42 del
Codice.
4. Le Consulte redigono i propri regolamenti interni entro centottanta
giorni dall’insediamento. Il regolamento della Consulta regionale
è approvato dalla Giunta regionale. I regolamenti delle Consulte
provinciali e della Consulta della Città Metropolitana di Venezia
sono approvati dal direttore della struttura regionale competente in
materia di protezione civile.
CAPO IV - Pianificazione
Art. 12 - Piano regionale di
protezione civile.
1. Il Servizio regionale opera nelle attività di previsione,
prevenzione e mitigazione dei rischi, di gestione delle emergenze e di
superamento delle stesse in attuazione del Piano regionale di protezione
civile, di seguito denominato Piano regionale, i cui contenuti sono
definiti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
prevista ai sensi degli articoli 15 e 18 del Codice.
2. Il Piano regionale individua, tra l’altro,
l’organizzazione della struttura regionale competente in materia di
protezione civile e per ogni scenario di rischio, le competenze
tecnico-operative, le azioni, le attività coordinate, le
modalità di concorso delle diverse strutture regionali, le
procedure, i mezzi nonché le risorse umane e strumentali e le
relative modalità di gestione e di raccordo organizzativo tra tutti
i soggetti preposti, per affrontare e fronteggiare un evento emergenziale
di protezione civile, atteso in un determinato ambito territoriale, fino
al superamento dell’emergenza.
3. Nel Piano regionale sono definiti gli strumenti per garantire il
coordinamento delle attività del Servizio regionale e il supporto
agli enti locali e per assicurare il concorso regionale alle
attività necessarie a fronteggiare gli eventi emergenziali.
4. Il Piano regionale è adottato dalla Giunta regionale, previo
parere della commissione di cui all’
articolo 3, comma 3, lettera
a), e approvato dal Consiglio regionale, sentito il CAL. La Giunta
regionale garantisce la partecipazione dei cittadini al processo di
pianificazione, come stabilito dall’articolo 18, comma 2, del
Codice.
5. Il Piano regionale può essere redatto per stralci funzionali
riferiti a specifici rischi ed è aggiornato con la medesima
procedura di cui al comma 4 con cadenza almeno triennale o, comunque, su
proposta della commissione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera
a). La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al Piano
regionale gli adeguamenti tecnici di dettaglio che non incidono sui
principi fondamentali dello stesso, qualora si rendano necessari. I
protocolli operativi per la gestione di specifici scenari locali in cui
è prevista anche l’azione regionale, sono approvati dalla
Giunta regionale ed allegati al Piano regionale. I piani di prevenzione
per la individuazione delle opere di mitigazione dei rischi approvati
dalla Giunta regionale, costituiscono parti integranti del Piano
regionale.
6. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e gli altri
piani di settore di competenza regionale devono essere coordinati con il
Piano regionale.
Art. 13 - Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
1. In conformità alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e al decreto
ministeriale 20 dicembre 2001 “Linee guida relative ai piani
regionali per la programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, la Giunta
regionale adotta il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi e lo trasmette al Consiglio regionale
per la successiva approvazione. Tale piano:
a) individua le aree e i periodi a rischio di incendio boschivo;
b) definisce le azioni vietate che possano, anche solo potenzialmente,
determinare l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi
individuati;
c) stabilisce rispetto alle azioni di cui alla lettera b), le eventuali
fattispecie derogatorie da autorizzarsi, anche con prescrizioni, e i
presupposti per le medesime;
d) stabilisce l’accesso ai sistemi di previsione per la valutazione
delle condizioni di pericolosità potenziale degli incendi boschivi e
favorisce lo sviluppo di bollettini regionali sull’innesco e
propagazione degli incendi;
e) definisce le aree operative di intervento, ivi compresa la consistenza
e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti, delle attrezzature
operative e delle risorse umane;
f) individua le attività informative rivolte alla popolazione, in
merito alle cause che determinano gli incendi e alle norme
comportamentali da rispettare;
g) specifica i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti
dall’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 individuando,
nel contempo, il personale regionale che concorre alla vigilanza ed
all’accertamento delle violazioni;
h) stabilisce direttive per la organizzazione del servizio di
sorveglianza e di spegnimento;
i) individua gli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi;
l) definisce le funzioni e le modalità di impiego per le
attività di antincendio boschivo dei Centri Operativi Polifunzionali
(COP), strutture logistiche di supporto operativo per le attività
sul territorio.
2. Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi è parte integrante del Piano regionale di
protezione civile ed è aggiornato con la medesima procedura di cui
al comma 1, con cadenza annuale. La Giunta regionale è autorizzata
ad apportare al piano gli adeguamenti a sopravvenute normative nazionali
ed europee, nonché adeguamenti tecnici di dettaglio che non incidono
sui principi fondamentali dello stesso, qualora si rendano necessari.
Art. 14 - Piani di
protezione civile locali.
1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la predisposizione dei
piani di protezione civile delle province, della Città Metropolitana
di Venezia, degli ambiti di protezione civile e dei comuni, anche in
forma associata, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui agli articoli 15 e 18 del Codice.
2. Le province e la Città Metropolitana di Venezia provvedono alla
elaborazione della pianificazione di protezione civile provinciale e
della Città Metropolitana di Venezia in raccordo con la prefettura,
garantendo la partecipazione dei cittadini, secondo i contenuti della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli
15 e 18 del Codice e gli indirizzi per la pianificazione approvati dalla
Giunta regionale.
3. I piani di cui al comma 2 sono adottati dalle province e dalla
Città Metropolitana di Venezia e sono approvati, previa verifica di
conformità, dalla Giunta regionale.
4. I piani sono aggiornati con la medesima procedura di cui ai commi 2 e
3 con cadenza almeno triennale.
5. Le province e la Città Metropolitana di Venezia provvedono alla
elaborazione della pianificazione di protezione civile d’ambito in
raccordo con le prefetture e i comuni appartenenti all’ambito di
protezione civile, garantendo la partecipazione dei cittadini, secondo i
contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui agli articoli 15 e 18 del Codice e gli indirizzi per la
pianificazione approvati dalla Giunta regionale.
6. I piani di cui al comma 5 sono adottati dalla provincia e dalla
Città Metropolitana di Venezia e sono approvati, previa verifica di
conformità, dalla Giunta regionale e formalmente recepiti dai comuni
appartenenti all’ambito di protezione civile.
7. I piani sono aggiornati con la medesima procedura di cui ai commi 5 e
6 con cadenza almeno triennale.
8. I comuni, anche in forma associata, redigono ed approvano i piani di
protezione civile comunali o intercomunali nel rispetto della normativa
vigente, sulla base di contenuti della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 15 e 18 del Codice e degli
indirizzi regionali e li trasmettono al prefetto, alla provincia o alla
Città Metropolitana di Venezia e alla Regione. La Giunta regionale
definisce le modalità di accertamento e verifica di conformità
dei piani alla normativa vigente e agli indirizzi regionali. La struttura
regionale competente in materia di protezione civile, la provincia e la
Città Metropolitana di Venezia possono fornire, ove richiesto, il
supporto tecnico agli uffici comunali per la redazione dei piani.
9. Al fine di assicurare la formazione, l’adeguamento e
l’aggiornamento dei piani locali di protezione civile di cui al
comma 8, la Giunta regionale può erogare ai comuni singoli o
associati appositi contributi, sulla base di criteri e modalità
dalla stessa stabiliti, sentita la competente commissione consiliare, che
si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali ne
può prescindere. I contributi sono assegnati prioritariamente per la
formazione di piani comunali ed intercomunali.
10. La pianificazione comunale, provinciale e della Città
Metropolitana di Venezia è coordinata e coerente con i piani di cui
al presente articolo.
CAPO V - Emergenza regionale
Art. 15 - Stato di emergenza
regionale.
1. Al verificarsi o nell’imminenza di eventi emergenziali che per
natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più
enti, i sindaci dei comuni interessati informano immediatamente il
prefetto e il Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, al verificarsi o
nell’imminenza degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera b), del Codice, anche su richiesta dei comuni, delle province
interessate o della Città Metropolitana di Venezia, può
dichiarare lo stato di emergenza regionale, definendone durata ed
estensione territoriale.
3. A seguito della dichiarazione di cui al comma 2 e nella vigenza della
stessa, ovvero anche prima della dichiarazione, qualora
l’eccezionalità della situazione emergenziale lo richieda in
relazione al grave rischio di compromissione dell’integrità
della vita, il Presidente della Giunta regionale, ferme restando le
competenze del prefetto e coordinandosi con lo stesso:
a) assume il coordinamento istituzionale delle attività dirette a
superare lo stato di emergenza, stabilisce specifiche direttive operative
da porre in essere e quantifica l’ammontare delle risorse
finanziarie e strumentali necessarie;
b) dispone la realizzazione di tutti gli interventi necessari di
competenza regionale, anche tramite l’emanazione di ordinanze
motivate e anche in deroga alla normativa regionale, nel rispetto della
Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo,
salve le attribuzioni spettanti ai sindaci e alle altre autorità di
protezione civile;
c) qualora la situazione lo richieda, convoca l’Unità di Crisi
Regionale di cui all’articolo 16, al fine di individuare un piano
d’azione generale idoneo ad impostare e coordinare le azioni da
porre in essere per il contrasto e il superamento dell’emergenza,
nonché per assicurare la mitigazione del rischio.
4. Qualora per fronteggiare l’evento emergenziale si rendano
necessari mezzi e poteri straordinari, il Presidente della Giunta
regionale, in coordinamento con gli organi statali di protezione civile,
assume le iniziative necessarie al fine di ottenere la dichiarazione
dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione
civile o dello stato di emergenza di rilievo nazionale.
5. Il personale delle strutture regionali, degli enti e aziende regionali
e del servizio sanitario regionale che opera in emergenza di protezione
civile svolge attività istituzionale della Regione, degli enti e
delle aziende stesse.
Art. 16 - Unità di
Crisi Regionale (UCR).
1. Al fine di coordinare le operazioni di soccorso e gli interventi delle
componenti e delle strutture operative sul territorio regionale, in caso
di eventi emergenziali o nella loro imminenza, il Presidente della Giunta
regionale può attivare l’Unità di Crisi Regionale (UCR).
2. L’UCR è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o
da un suo delegato. Possono fare parte dell’UCR i rappresentanti
delle strutture appartenenti al Servizio regionale e al Servizio
nazionale della protezione civile coinvolti nella gestione
dell’emergenza.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento
dell’UCR e la sua organizzazione.
Art. 17 - Organi di
protezione civile.
1. Presso la struttura regionale competente in materia di protezione
civile, opera il Centro Operativo Regionale (COR) quale struttura tecnica
preposta al coordinamento delle attività regionali di previsione,
allertamento e gestione dell’emergenza.
2. Il COR:
a) costituisce nodo di raccolta delle informazioni e degli elementi utili
forniti dal Servizio regionale ai fini della conoscenza dell’evento
per consentire l’adozione dei provvedimenti di competenza
regionale, quando si verificano situazioni di pericolo o di danno nel
territorio;
b) include il centro operativo regionale per l’attività di
lotta agli incendi boschivi;
c) predispone gruppi tecnici preposti alla gestione delle operazioni di
soccorso in fase di emergenza e a supporto ai comuni;
d) in caso di emergenza, opera in supporto all’UCR e dà
attuazione alle indicazioni da essa definite.
3. Il COR si avvale:
a) della Sala Situazioni Veneto (SSV) di cui all’articolo18;
b) del Centro Funzionale Decentrato (CFD) di cui all’articolo 19;
c) della Sala Operativa Regionale (SOR) e delle sale operative decentrate
(SOD) di cui all’articolo 20.
Art. 18 - Sala Situazioni
Veneto (SSV).
1. Al fine di monitorare la situazione nel territorio regionale in
relazione ad eventi potenzialmente emergenziali e consentire
l’immediata attivazione del Servizio regionale, è istituita
presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile
la Sala Situazioni Veneto (SSV).
2. La SSV è una struttura interforze in cui può operare
personale delle componenti e delle strutture operative del servizio
nazionale della protezione civile con compiti di individuazione e
monitoraggio e valutazione degli eventi sul territorio regionale e di
raccordo e relazione tra i diversi soggetti. La Giunta regionale
definisce le modalità di partecipazione dei soggetti coinvolti e
approva il regolamento per il funzionamento.
Art. 19 - Centro Funzionale
Decentrato (CFD).
1. Il Centro Funzionale Decentrato (CFD), in conformità a quanto
indicato dall’articolo 17 del Codice, è strumento fondamentale
del sistema di allerta della Regione del Veneto, per la previsione, il
monitoraggio e la sorveglianza delle situazioni di rischio e svolge
funzioni di centro di controllo continuativo del territorio regionale
attraverso la rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza
meteorologica ed idrologica.
2. Presso il CFD operano la struttura regionale competente in materia di
protezione civile, la struttura tecnica regionale competente per gli
aspetti idraulici ed idrogeologici e l’ARPAV, in qualità di
azienda regionale che opera nei campi della meteorologia, idrografia,
idrologia e nivologia.
3. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti di ricerca
o centri di competenza finalizzate a specifici ambiti di attività
del CFD.
Art. 20 - Sala Operativa
Regionale (SOR) e sale operative decentrate di livello provinciale
(SOD).
1. La Sala Operativa Regionale (SOR) è luogo di collegamento
funzionale del Servizio regionale che:
a) interviene nelle fasi di preallarme, allarme ed emergenza, anche in
materia di antincendio boschivo, secondo specifici protocolli operativi
approvati dalla Giunta regionale;
b) organizza le attività di supporto al territorio in caso di
emergenze;
c) cura la comunicazione preventiva e in emergenza.
2. La Giunta regionale, in collaborazione con le province e la Città
Metropolitana di Venezia, organizza sale operative decentrate di livello
provinciale (SOD) finalizzate alla gestione delle emergenze nei territori
interessati dagli eventi emergenziali di cui all’articolo 7, comma
1, lettere b) e c), del Codice.
Art. 21 - Colonna mobile
regionale.
1. La Giunta regionale costituisce la propria dotazione permanente di
attrezzature e mezzi di soccorso, nonché la colonna mobile regionale
di protezione civile, al fine di fronteggiare gli eventi di cui
all’articolo 7 del Codice.
2. La colonna mobile regionale di protezione civile è struttura
operativa e modulare, intercambiabile con le altre colonne mobili
regionali e statali, in grado di garantire standard strumentali e
prestazionali omogenei nella gestione delle emergenze a livello
regionale, nazionale e internazionale.
3. La colonna mobile regionale di protezione civile è articolata in
moduli provinciali e il suo impiego è disposto dal Presidente della
Giunta regionale, su indicazione del Dipartimento nazionale della
protezione civile, per interventi al di fuori del territorio regionale e
nazionale.
4. La colonna mobile regionale è costituita da funzionari pubblici,
che ne assumono il coordinamento, e da volontari di protezione civile
appartenenti al volontariato organizzato iscritto all’Elenco.
5. La Giunta regionale può stipulare specifica convenzione con il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’eventuale supporto
logistico e funzionale per la gestione della colonna mobile regionale.
6. La custodia, la gestione, la manutenzione, l’allestimento e il
rimessaggio della dotazione, nonché la costituzione e
l’organizzazione della colonna mobile sono regolamentati dalla
Giunta regionale.
CAPO VI - Formazione
Art. 22 - Formazione in
materia di protezione civile.
1. La Giunta regionale, anche con la
collaborazione delle province, della Città Metropolitana di Venezia
e degli ambiti di protezione civile, promuove, programma, effettua,
coordina e accredita corsi di base e specialistici per la formazione,
l’addestramento e il periodico aggiornamento di tutti i soggetti
che, a vario titolo, fanno parte del Servizio regionale.
2. Al fine di garantire l’omogeneità della formazione del
Servizio regionale, i corsi effettuati dalle componenti e dalle strutture
operative devono essere preventivamente riconosciuti dalla Regione
secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale.
3. Per le attività di cui al comma 1, possono essere impiegati
personale regionale, personale appartenente ad altre pubbliche
amministrazioni, docenti universitari o altri esperti nelle materie di
insegnamento, nonché personale appartenente al volontariato
organizzato iscritto all’Elenco, oltre ai soggetti fornitori di
servizi formativi.
4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento dei
formatori, dei corsi attuati anche da altri soggetti e degli attestati
rilasciati anche in ambito lavorativo nonché per il riconoscimento
dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice per i formatori
appartenenti al volontariato organizzato iscritto all’Elenco.
5. La Giunta regionale individua per il responsabile della protezione
civile di cui all’articolo 5, comma 4, uno specifico percorso
formativo.
6. Al fine di garantire una migliore efficienza operativa del Servizio
regionale, la Giunta regionale favorisce e incentiva la formazione di
volontari di elevata qualificazione, individuando specifici requisiti per
il loro riconoscimento e definendo i contesti operativi e le possibili
attività di impiego. Tali volontari sono coordinati dal responsabile
della struttura regionale competente in materia di protezione civile e,
ove necessario, sono posti a disposizione degli enti in occasione di
eventi emergenziali.
CAPO VII - Lotta agli incendi
boschivi
Art. 23 - Attività di
previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi
boschivi.
1. La Giunta regionale promuove e attua, sia direttamente che in
coordinamento con gli altri enti competenti, le iniziative per la
protezione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea dal
fenomeno degli incendi boschivi, mediante la realizzazione delle
iniziative e l’esecuzione degli interventi previsti nel Piano di
cui all’articolo 13.
2. Ai fini delle attività di tutela del territorio, di prevenzione e
lotta attiva agli incendi boschivi, la Giunta regionale è
autorizzata a reperire i dispositivi, le attrezzature, i mezzi, anche
aerei, per la prevenzione, la ricognizione e l’estinzione degli
incendi boschivi nonché per gli altri interventi nel settore della
protezione civile, in conformità alla normativa vigente.
3. La Giunta regionale, nell’ambito dell’attività di
previsione, provvede alla definizione dell’indice di pericolo di
incendi boschivi e all’attuazione delle conseguenti misure
necessarie a contrastare il pericolo stesso. A tale fine stabilisce i
periodi di maggiore pericolosità d’incendio, informandone gli
enti ed uffici interessati. Nei suddetti periodi sono vietate in tutti i
terreni boscati, nei cespugli, nella vegetazione spontanea, ed entro la
distanza di cento metri dai boschi, le operazioni che possono comunque
creare pericolo o possibilità di incendio.
4. La Giunta regionale assicura l’aggiornamento della banca dati
statistica sul fenomeno degli incendi boschivi e provvede alla
comunicazione ai comuni dei dati e delle informazioni necessarie per gli
adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 2, della legge 21
novembre 2000, n. 353.
5. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi sono
assicurati, in applicazione del Piano di cui all’articolo 13, da
squadre della Regione o di agenzie regionali e da squadre specializzate
di volontari appartenenti al volontariato organizzato iscritto
all’Elenco e convenzionate con la Regione per lo svolgimento di
tali attività.
6. In attuazione dell’articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre
2000, n. 353 la struttura regionale competente in materia di protezione
civile, attraverso la SOR di cui all’articolo 20, garantisce il
coordinamento delle attività regionali di antincendio boschivo con
quelle statali.
7. Gli enti che provvedono alla realizzazione o alla straordinaria
manutenzione degli acquedotti adiacenti ad aree boscate devono installare
opportune prese d’acqua uniformate a quelle in uso nei mezzi
impiegati dalle squadre di cui al comma 5 e dai vigili del fuoco, al fine
dell’approvvigionamento idrico dei mezzi antincendio.
8. Al fine di assicurare il supporto operativo e formativo alle
attività di antincendio boschivo la struttura regionale competente
in materia di protezione civile può avvalersi dei COP con le
modalità di impiego individuate nel Piano di cui all’articolo
13, comma 1, lettera l).
9. La Regione riconosce il volontariato organizzato di protezione civile
con specializzazione in antincendio boschivo, secondo i criteri previsti
dalla normativa vigente.
10. I volontari di antincendio boschivo che intervengono nelle operazioni
di lotta attiva agli incendi, in conformità alla normativa vigente:
a) sono dotati di adeguata preparazione professionale e di certificata
idoneità fisica;
b) indossano appositi dispositivi di protezione individuale;
c) sono assicurati dall’organizzazione di appartenenza contro gli
infortuni in ogni fase di intervento;
d) hanno un’età superiore a diciotto anni.
CAPO VIII - Interventi di
sostegno
Art. 24 - Interventi per il potenziamento del Servizio regionale di
protezione civile.
1. Al fine dare attuazione al Piano regionale, nonché di sviluppare
e mantenere in efficienza il Servizio regionale, fatto salvo quanto
disposto dall’
articolo 26 per il volontariato organizzato iscritto
all’Elenco, la Giunta regionale istituisce un fondo iscritto nel
bilancio regionale e, nei limiti della disponibilità di bilancio,
è autorizzata a:
a) erogare contributi per l’acquisto di attrezzature e mezzi e per
la realizzazione, la ristrutturazione, l’acquisto e
l’allestimento di strutture finalizzate alle attività previste
dalla presente legge;
b) erogare contributi per la copertura delle spese di funzionamento dei
soggetti del Servizio regionale;
c) erogare contributi per la redazione e l’aggiornamento dei piani
di protezione civile;
d) cedere in uso a titolo gratuito o in comodato beni appartenenti al
patrimonio della Regione.
2. La Giunta regionale può concedere i benefici previsti al comma 1,
oltre che alle componenti ed alle strutture operative del Servizio
regionale, anche ai soggetti concorrenti di cui all’articolo 2,
comma 4, previa specifica convenzione.
3. La Giunta regionale stabilisce criteri, modalità e termini per
l’erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
e per la presentazione delle relative domande, tenendo conto anche
dell’estensione territoriale, della popolazione residente, e dei
rischi del territorio.
3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a
sostenere e potenziare il servizio regionale di protezione civile
garantendone la continuità nell’assolvimento delle relative
funzioni, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi
di carattere strategico a rilevanza regionale, da realizzare da parte dei
soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, prevedendo,
altresì, nei limiti della disponibilità del fondo di cui al
comma 1, un contributo per la realizzazione degli stessi, e ne dà
tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata
da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza
regionale.(
1)
4. La Regione assicura alle proprie strutture adeguate risorse
finanziarie per l’acquisizione, la manutenzione e l’impiego
di idonei dispositivi, mezzi e attrezzature per lo svolgimento delle
attività di protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi.
Art. 25 - Interventi per il
superamento dell’emergenza e il ritorno alle normali condizioni di
vita.
1. Allo scopo di favorire il superamento dell’emergenza e il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone colpite dagli eventi,
la Giunta regionale, in presenza di dichiarazione di stato di emergenza
regionale o nazionale, previo utilizzo delle risorse disponibili nel
Fondo regionale previsto all’articolo 45 del Codice, qualora
finanziato, può stanziare appositi fondi nei limiti delle
disponibilità di bilancio ed eventualmente in anticipazione di
trasferimenti dello Stato. Tali risorse sono impiegate per la rimozione
del pericolo e la prevenzione del rischio, per il ripristino in
condizioni di sicurezza delle strutture e infrastrutture pubbliche o di
interesse pubblico danneggiate e per altre esigenze connesse
all’assistenza alla popolazione ed al superamento
dell’emergenza.
2. Per supportare gli enti locali nella gestione amministrativa delle
situazioni di cui al comma 1, possono essere utilizzati, nel rispetto
della normativa vigente, dagli enti locali stessi i soggetti individuati
all’interno di un apposito elenco regionale in cui sono ricompresi
dipendenti pubblici di adeguata professionalità. L’elenco
è predisposto dalla Giunta regionale.
3. Oltre a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è
autorizzata, nei limiti della disponibilità di bilancio, a erogare
contributi a favore della popolazione e delle attività produttive
che siano state gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi.
4. Per gli interventi di somma urgenza di competenza degli enti locali,
la Giunta regionale, nei limiti della disponibilità di bilancio,
può concedere contributi in conto capitale.
5. La Giunta regionale stabilisce criteri, modalità e termini per
l’erogazione dei contributi di cui al presente articolo e per la
presentazione delle relative domande.
6 Il Presidente della Giunta regionale, per supportare l’azione
regionale a fronteggiare le emergenze, può autorizzare
l’apertura di conti correnti di solidarietà per la raccolta di
fondi tramite donazioni.
7. La Giunta regionale definisce i criteri per l’impiego e
l’assegnazione dei fondi di cui al comma 6 e per la destinazione di
eventuali beni donati.
Art. 26 - Interventi a
favore del volontariato di protezione civile.
1. La Giunta regionale, nei limiti delle
risorse disponibili, può disporre a favore del volontariato
organizzato di cui all’Elenco contributi e finanziamenti, anche in
concorso con altri enti, per:
a) gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
ai relativi provvedimenti attuativi in materia di sicurezza dei volontari
di protezione civile;
b) l’acquisizione, la manutenzione e la gestione delle attrezzature
e dei mezzi in dotazione alle organizzazioni stesse, nonché la
realizzazione, l’acquisto, l’allestimento e la
ristrutturazione di strutture finalizzate alle attività previste
dalla presente legge;
c) la formazione e la preparazione tecnica degli aderenti, anche in
concorso con finanziamenti all’uopo stanziati da altri enti;
d) il rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi e
attività di protezione civile, purché preventivamente
autorizzati dalla Regione ed in conformità all’articolo 40 del
Codice;
e) la copertura delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese
assicurative per lo svolgimento di attività di protezione civile e
per la responsabilità civile verso terzi.
2. A decorrere dal primo esercizio successivo all’entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
un contributo annuale alle associazioni di volontariato iscritte
all’Elenco, in misura corrispondente all’imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) versata nell’anno precedente,
per la quota parte riconducibile alle sole attività di protezione
civile; la Giunta regionale stabilisce le relative modalità
attuative ai fini della concessione ed erogazione del contributo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 in conformità alla
disciplina statale vigente, sono esentati dal pagamento della tassa
automobilistica regionale i veicoli destinati esclusivamente ad
attività di protezione civile:
a) di proprietà del volontariato organizzato iscritto
all’Elenco ed utilizzate esclusivamente per attività di
protezione civile;
b) di proprietà degli enti locali, assegnati in via esclusiva al
volontariato organizzato iscritto all’Elenco ed utilizzati
esclusivamente per attività di protezione civile.
La Giunta regionale definisce modalità di attuazione del presente
comma per semplificare la procedura di esenzione.
4. La Regione, qualora ne ricorrano le condizioni, concede ai volontari
impiegati nelle attività di protezione civile le garanzie e i
benefici ad essi spettanti ai sensi degli articoli 39 e 40 del Codice,
purché preventivamente attivati dalla medesima. I predetti benefici
possono essere riconosciuti anche in caso di supporto
all’attività ordinaria o straordinaria della struttura
regionale competente in materia di protezione civile.
Art. 27 - Interventi a
favore della lotta contro gli incendi boschivi.
1. La Giunta regionale contribuisce, nei casi previsti dalla legge e nei
limiti degli specifici stanziamenti di bilancio, agli interventi volti
alla prevenzione e alla lotta attiva agli incendi boschivi, nonché
alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco in conformità ai
principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 e agli strumenti
individuati nel piano di cui all’articolo 13, comma 1, lettera i).
2. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, a concedere contributi destinati al
volontariato organizzato di antincendio boschivo iscritto
all’Elenco per l’acquisto di mezzi, attrezzature e forniture,
nonché rimborsi per le spese di funzionamento.
CAPO IX - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 28 - Benemerenze.
1. La Giunta regionale conferisce, secondo criteri e modalità da
definire con apposito provvedimento, riconoscimenti per i cittadini e le
organizzazioni che si sono distinti in modo straordinario
nell’ambito delle attività di protezione civile.
Art. 29 - Logo della
protezione civile regionale.
1. La Giunta regionale individua il logo identificativo della protezione
civile della Regione del Veneto, definendone le modalità per
l’utilizzo.
Art. 30 - Disposizioni
attuative e transitorie.
1. Entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, anche in tempi
differiti, i provvedimenti attuativi indicati nella stessa.
2. Fino alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti di cui al comma 1
continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti afferenti
gli ambiti e le materie non ancora regolamentate.
Art. 31 ‐ Clausola
valutativa.
1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente
legge; a tal fine la Giunta regionale, con cadenza biennale, entro il 31
marzo, presenta alla competente commissione consiliare una relazione che
descrive e documenta le iniziative, le azioni e gli interventi
progressivamente attivati, nonché gli esiti dei monitoraggi disposti
dalla presente legge, indicando i soggetti coinvolti
nell’attuazione, il grado di utilizzo delle risorse messe a
disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto
previste, il grado di partecipazione alle attività di protezione
civile, anche con riferimento ai volontari, le eventuali criticità
incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri
siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle
attività valutative previste dal presente articolo.
Art. 32 - Abrogazioni.
(2)
1. È abrogata la
legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
“Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione
civile”.
2. Sono, altresì, abrogate le leggi e le disposizioni regionali di
modifica e integrazione della legge regionale di cui al comma 1, di
seguito elencate:
a) l’
articolo 12 della
legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1998)”;
b) la
legge
regionale 16 aprile 1998, n. 17 “Modifiche della
legge regionale 27 novembre
1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia
di protezione civile””;
c) l’
articolo 3 della
legge regionale 13 settembre 2001, n. 27
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2001”;
d) l’
articolo 14 della
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi,
lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e
ambiente”;
e) l’
articolo 15 della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”;
f) l’
articolo 16 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
3. Sono inoltre abrogate le seguenti leggi o disposizioni di leggi
regionali:
a) la
legge
regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la
prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”;
b) l’
articolo 90 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità 2017”;
c) la
legge
regionale 26 gennaio 1994, n. 5 “Adesione alla costituzione del
centro regionale di studio e formazione per la previsione e la
prevenzione in materia di protezione civile in Longarone”;
d) la
legge
regionale 19 gennaio 2016, n. 2 “Modifica della
legge regionale 26 gennaio
1994, n. 5 “Adesione alla costituzione del centro regionale di
studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di
protezione civile in Longarone””;
e) la
legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 4 “Interventi a favore delle
popolazioni colpite da calamità naturali”;
f) gli articoli
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 del Capo VIII del
Titolo III, della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”;
g) l’
articolo 5 della
legge regionale 22 novembre 2002, n. 34
“Disposizioni in materia di tributi regionali”, a decorrere
dal 1° gennaio 2023;
h) l’
articolo 25 della
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”;
i) l’
articolo 62 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
Art. 33 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificati in euro 1.430.350,74 per l’esercizio 2022, euro
738.327,01 per l’esercizio 2023 ed euro 825.000,00 per
l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di
protezione civile”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui
disponibilità viene incrementata di euro 579.696,00
nell’esercizio 2022, di euro 738.327,01 nell’esercizio 2023 e
di euro 825.000,00 nell’esercizio 2024 riducendo contestualmente:
a) di euro 429.696,00 nell’esercizio 2022, di euro 488.327,01
nell’esercizio 2023 e di euro 575.000,00 nell’esercizio 2024,
le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05
“Aree protette, parchi, naturali, protezione naturalistica e
forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio
di previsione 2022-2024;
b) di euro 150.000,00 nell’esercizio 2022, le risorse allocate
nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del
bilancio di previsione 2022-2024;
c) di euro 250.000,00 in ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, le risorse
del fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della
legge regionale 20 dicembre
2021, n. 36 allocate nella Missione 20 “Fondi e
accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione della
presente legge, quantificati in euro 710.000,00 per l’esercizio
2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 11
“Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione
civile”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del
bilancio di previsione 2022-2024.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”.
Note
(
1) Comma inserito da comma 1
art. 1
legge
regionale 27 luglio 2023, n. 16 .
(
2) Si evidenzia che, ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 30, della presente legge,
recante “Disposizioni attuative e transitorie” “Entro
un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale adotta, anche in tempi differiti, i provvedimenti attuativi
indicati nella stessa.”. e “Fino alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti di cui al
comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti
afferenti gli ambiti e le materie non ancora regolamentate.”.
SOMMARIO