Legge regionale 29 aprile 1997, n. 13 (B.U.R. 36/1997)
Legge regionale 29 aprile 1997, n. 13 (B.U.R. 36/1997) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELLA
CONSULTA DELLE ELETTE DEL VENETO
Art. 1 - Istituzione della
Consulta.
1. É istituita la Consulta delle elette del Veneto.
2. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale.
Art. 2 - Finalità.
1. La Consulta delle elette persegue in via prioritaria i seguenti
compiti:
a) sviluppare in tutte le donne il senso della loro responsabilità
verso la società attraverso una partecipazione attiva alla vita
politica ed amministrativa;
b) creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento, rivolte
a tutte le donne, elette e non, per promuovere la preparazione e la
presenza femminile nella amministrazione pubblica e nella vita politica;
c) rendere le elette nelle assemblee e negli organismi locali, nazionali
ed europei, riferimento istituzionale per le tematiche afferenti alle
donne;
d) favorire l’incremento della presenza delle donne nelle assemblee
elettive;
e) realizzare iniziative per favorire l'informazione sul ruolo della
donna nella società civile e nelle istituzioni;
f) determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative
comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee che si svolgono in
Veneto;
g) promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono
determinate dalle assemblee elettive;
h) agevolare i contatti con le istituzioni;
i) valorizzare ruolo ed iniziative delle elette.
Art. 3 - Componenti della
Consulta.
1. La Consulta è costituita dalle donne elette e nominate
negli organismi istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale,
nazionale ed europeo, dalle Presidenti delle consulte femminili, delle
Commissioni pari opportunità e dalle consigliere di parità.
2. L’organizzazione e il funzionamento della Consulta sono
demandati a successivo provvedimento del Consiglio regionale.
3. In sede di prima applicazione della presente legge la Consulta
è convocata dal Presidente del Consiglio regionale.
Art. 4 - Organizzazione.
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per
l’espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.
Art. 5 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificabili in
lire 50.000.000 per l’anno 1997, si fa fronte mediante riduzione
per pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento iscritto sul
capitolo n. 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio
preventivo per l’esercizio finanziario 1997.
2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito
il capitolo n. 3452 denominato “Spese per il funzionamento della
Consulta delle elette del Veneto” con uno stanziamento di lire
50.000.000 per competenza e cassa.
Note
SOMMARIO