Legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 (BUR n. 43/1997)
Legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 (BUR n. 43/1997) [sommario] [RTF]
ALLEVAMENTO PER
FINI ESPOSITIVI ORNAMENTALI O AMATORIALI DI SPECIE ORNITICHE NATE IN
AMBIENTE DOMESTICO. (1)
Art. 1 - Ambito di
applicazione.
1. Gli allevamenti a scopo
espositivo, amatoriale o ornamentale di uccelli nati in ambiente
domestico appartenenti alla fauna selvatica di cui all'articolo 2 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono soggetti a preventiva autorizzazione
rilasciata dalla Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria. (
2)
1 bis.Agli ibridi ed ai mutati non si applicano le disposizioni di
cui alla presente legge. (
3)
1 ter. È mera detenzione il possesso di uno o più
esemplari a fenotipo ancestrale di unico sesso ovvero di quelli cui la
riproduzione venga impedita dalla separazione coatta dei soggetti di
sesso diverso. La provenienza dei soggetti detenuti deve risultare
legittima e documentata, fermo restando che la mera detenzione può
essere esercitata senza alcuna autorizzazione. (
4)
Art. 2 - Requisiti.
1. L'autorizzazione è rilasciata
a condizione che il richiedente dimostri la legittima provenienza dei
soggetti di cui all'articolo 1.
2. La provenienza dei soggetti può essere attestata dal
richiedente anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
2 bis. Qualora la normativa presente negli stati esteri non
preveda il rilascio di certificazione da parte dell’allevatore
circa la provenienza dell’avifauna nata in ambiente domestico, vale
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’acquirente
prevista dal comma 2; gli esemplari devono essere muniti di anello chiuso
inamovibile, rilasciato da una delle federazioni appartenenti alla
Confederazione ornitologica mondiale (COM), riportante i dati
dell’allevatore. (
5)
Art. 3 - Presentazione delle
domande.
1. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, i
richiedenti, nella domanda, devono:
a) indicare le generalità e la residenza, nonché l'indirizzo
ove ha sede l'allevamento, qualora lo stesso sia dislocato in luogo
diverso da quello di residenza;
b) allegare l'elenco delle specie che intendono allevare con
possibilità di integrarle previa segnalazione all'ente che ha
rilasciato l'autorizzazione.
Art. 4 - Autorizzazione.
1. L'autorizzazione è rilasciata
dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria
(
6) entro sessanta giorni dal
ricevimento della domanda.
Art. 5 - Inanellamento.
(7)
1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato
inamovibile chiuso fornito dalla Struttura regionale competente in
materia faunistico-venatoria (
8)
o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie
(FIMOV) o dalla federazione italiana ornicoltori (FOI) o da altre
associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM)
oppure, infine, riconosciute dalla Regione. La Giunta regionale provvede
alla definizione ed approvazione dei criteri per il riconoscimento.
2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura
dell’allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello
inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo
del soggetto allevato e fornito dall’amministrazione provinciale o
dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV)
o dalla Federazione ornicoltori italiana (FOI) o da altra federazione
riconosciuta dalla Regione ai sensi del comma 1.
3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche degli anelli
inamovibili da utilizzare.
Art. 6 - Cessioni. (9)
3. L'allevatore deve rilasciare all'eventuale acquirente una
attestazione di provenienza su specifici moduli vidimati dalla Struttura
regionale competente in materia faunistico-venatoria (
12) in cui sono riportati i seguenti dati:
a) specie a cui appartiene il soggetto;
b) estremi di identificazione dell'anello;
c) dati anagrafici dell'acquirente.
4. Il documento di cui al comma 3 attesta il legale possesso del
soggetto ceduto e lo deve accompagnare in caso di eventuali nuove
cessioni.
Art. 7 - Manifestazioni
fieristiche.
1. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e
negli esercizi commerciali specializzati, possono essere esposti e ceduti
esclusivamente esemplari muniti di anello inamovibile chiuso così
come previsto all'articolo 5, nonché provenienti da allevamenti
autorizzati.
Art. 8 – Vigilanza e
applicazione delle sanzioni. (13)
1. L’attività di controllo e di vigilanza
sull’applicazione della presente legge spetta al Servizio regionale
di vigilanza istituito dall’articolo 6 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n.
30 “Collegato alla legge di stabilità regionale
2017”.
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni inerenti l’applicazione
delle sanzioni per violazioni accertate nel proprio territorio previste
dalla presente legge, che vi provvedono ai sensi della
legge regionale 28 gennaio
1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti
all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Art. 9 - Sanzioni.
1. Chiunque alleva le specie di cui all'articolo 1 senza la
prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria
amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000.
2. Per la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6 e
7, è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000
a lire 300.000.
Art. 10 - Norma
transitoria.
1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente
legge detengono soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a darne
comunicazione all'amministrazione provinciale competente entro centoventi
giorni dalla data di pubblicazione della legge, al fine di ottenere
l'autorizzazione all'allevamento.
Art. 11 - Norma
finanziaria.
Art. 12 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'
articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
6) Comma così modificato da
comma 2 art. 4
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “dalla Provincia territorialmente
competente” con le parole “dalla Struttura regionale
competente in materia faunistico-venatoria”.
“Art. 5 - Inanellamento.
1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato
inamovibile chiuso fornito dalla Provincia o dalla Federazione italiana
manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione
italiana ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla
Confederazione ornitologica mondiale (COM).
2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore
entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro
adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato, e
fornito dall'amministrazione provinciale o dalla Federazione italiana
manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione
ornicoltori italiana (FOI).
3. L'anello inamovibile corrisponde:
a) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione italiana
manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV), a quello previsto dalla
associazione e riporterà nello stesso, quale numero di matricola,
quello assegnatogli dall'autorizzazione provinciale;
b) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori
italiana (FOI), a quello previsto dalla associazione e il numero di
matricola assegnato all'allevamento della provincia si identifica con il
relativo Registro Nazionale Allevatori (RNA).”.
Tale testo era stato oggetto da ultimo di modifica apportata da comma 1
art. 64
legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 che al comma 1 aggiungeva alla fine le
parole “o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico
venatorie (FIMOV) o dalla Federazione italiana ornicoltori (FOI) o da
altre associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale
(COM)”; articolo precedentemente modificato anche da art. 1
legge regionale 3
agosto 2001, n. 14 .
(
8) Comma così modificato da
comma 3 art. 4
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “dalla Provincia” con le parole
“dalla Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria”.
(
12) Comma così
modificato da comma 4 art. 4
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “dall’amministrazione
provinciale” con le parole “dalla Struttura regionale
competente in materia faunistico-venatoria”.
SOMMARIO