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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 (BUR n. 113/1998)

Legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 (BUR n. 113/1998) [sommario] [RTF]

NORME IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE E SERVIZI ALL’IMPIEGO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997, N. 469 (1)

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità.

omissis (2)

CAPO II
Conferimento di funzioni e compiti

Art. 2 – Funzioni e compiti della Regione.

omissis (3)

Art. 3 – Funzioni e compiti della provincia.

omissis (4)

Art. 4 – Conferimento di ulteriori funzioni e compiti alla provincia e programma regionale.

omissis (5)

Art. 5 – Piano provinciale per il lavoro.

omissis (6)

Art. 6 – Indirizzo, vigilanza e controllo

omissis (7)

Art. 7 – Strutture organizzative per l’esercizio di funzioni e compiti.

omissis (8)

CAPO III
Ente regionale Veneto Lavoro

Art. 8 - Istituzione dell’Ente regionale Veneto Lavoro.

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituito l’Ente regionale Veneto Lavoro, di seguito denominato Ente, con sede a Venezia, quale ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale.
2. L’organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell’Ente sono disciplinati da regolamento di cui all’articolo 11, proposto dal Direttore e approvato dalla Giunta regionale.
3. L’Ente disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi con apposito regolamento proposto dal Direttore in conformità al regolamento di organizzazione, e approvato dalla Giunta regionale. (9)

Art. 9 – Funzioni dell’Ente.

omissis (10)

Art. 10 – Organi.

omissis (11)

Art. 11 – Direttore.

omissis (12)

Art. 12 – Collegio dei revisori.

omissis (13)

Art. 13 – Vigilanza.

omissis (14)

Art. 14 – Personale.

omissis (15)

Art. 15 – Risorse finanziarie e patrimoniali.

omissis (16)

Art. 16 – Norma transitoria per l’Ente Veneto Lavoro.

omissis (17)

CAPO IV
Integrazione delle politiche attive del lavoro, delle politiche della formazione, dell’orientamento e delle fasce deboli

Art. 17 – Obiettivi.

omissis (18)

Art. 18 – Criteri d’azione.

omissis (19)

CAPO V
Organismi di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali

Art. 19 . Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali.

omissis (20)

Art. 20 – Funzioni della Commissione

omissis (21)

Art. 21 – Comitato di coordinamento istituzionale.

omissis (22)

Articolo 22 – Funzioni del Comitato.

omissis (23)

Articolo 23 – Commissioni provinciali.

omissis (24)

CAPO VI
Sistema informativo lavoro e osservatorio mercato del lavoro

Art. 24 – Connessione con il Sistema informativo lavoro.

omissis (25)

Art. 25 – Modalità di funzionamento.

omissis (26)

Art. 26 – Sistema informativo lavoro regionale.

omissis (27)

Art. 27 – Osservatorio regionale mercato del lavoro.

omissis (28)

Articolo 28 – Accesso dei privati al SILR.

omissis (29)

Art. 29 – Norma transitoria.

omissis (30)

Art. 30 – Misure di politica attiva del lavoro.

omissis (31)

Art. 31 – Lavori socialmente utili.

omissis (32)

Art. 32 – Incentivi al reimpiego.

omissis (33)

Art. 33 – Politiche di pari opportunità.

omissis (34)

CAPO VIII
Disposizioni finanziarie e transitorie

Art. 34 – Personale statale trasferito.

omissis (35)

Art. 35 – Assegnazione alle province del personale delle direzioni provinciali e sezioni circoscrizionali per l’impiego.

omissis (36)

Art. 36 – Centri per l’impiego.

omissis (37)

Art. 37 – Trasferimento di risorse.

omissis (38)

Art. 38 – Norma finanziaria.

omissis (39)

Art. 39 – Norma finale e abrogazioni.

omissis (40)

Art. 40 – Dischiarazione d’urgenza.

omissis (41)



Note

(1) La presente legge è stata abrogata, ad eccezione dell’articolo 8, da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , l’art. 63 della medesima legge regionale detta disposizioni transitorie disponendo che: “1. Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.
2. Al fine di garantire la prosecuzione dei programmi e la continuità della gestione dell’ente Veneto Lavoro, istituito e disciplinato dagli articoli da 8 a 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
a) il direttore ed il collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano l’incarico fino alla naturale scadenza;
b) i regolamenti di organizzazione e di gestione amministrativa e contabile, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della previgente normativa, conservano efficacia fino alla loro sostituzione;
c) i contratti di lavoro stipulati ai sensi della previgente normativa proseguono senza soluzione di continuità e con la conservazione di tutti i diritti maturati dal momento dell’assunzione; i contratti di prestazione ed i contratti di fornitura, adottati dall’ente ai sensi della previgente normativa proseguono fino alla loro naturale scadenza.
3. Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni della presente legge, conservano efficacia i provvedimenti della Giunta regionale e del dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Fino all’approvazione del primo programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento previsto dall’articolo 10, conservano efficacia il programma triennale di tutti gli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all’occupazione approvato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni e il programma regionale approvato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.”.
(2) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(3) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(4) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(5) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 . Il comma 5 del medesimo art. 64 dispone che: “Ogni richiamo al programma previsto dall’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al programma previsto dall’articolo 10 della presente legge.”. Inoltre il comma 4 dell’art. 63 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 dispone che: “Fino all’approvazione del primo programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento previsto dall’articolo 10, conservano efficacia il programma triennale di tutti gli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all’occupazione approvato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni e il programma regionale approvato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.”.
(6) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(7) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(8) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(9) Disciplina e funzioni dell’Ente regionale Veneto Lavoro istituito dal presente articolo sono ora disciplinate dal Capo IV Titolo I della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e in via transitoria dall’art. 63 della medesima legge regionale.
(10) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(11) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ; quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2 dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del titolo della presente legge.
(12) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ; quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2 dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del titolo della presente legge.
(13) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ; quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2 dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del titolo della presente legge.
(14) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ; quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2 dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del titolo della presente legge.
(15) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ; quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2 dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del titolo della presente legge.
(16) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ; quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2 dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del titolo della presente legge.
(17) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ; quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2 dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del titolo della presente legge.
(18) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(19) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(20) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 . Il comma 2 del medesimo art. 64 dispone che: “Ogni richiamo alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali prevista dall’articolo 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali prevista dall’articolo 6 della presente legge.”. Inoltre l’art. 63 comma 1 della medesima legge stabilisce che: “Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.
(21) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(22) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 . Il comma 3 del medesimo art. 64 dispone che: “Ogni richiamo dall’articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al comitato di coordinamento istituzionale previsto dall’articolo 7 della presente legge.”. Inoltre l’art. 63 comma 1 della medesima legge stabilisce che: “Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.
(23) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(24) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 . Inoltre l’art. 63 comma 1 della medesima legge stabilisce che: “Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.
(25) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(26) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(27) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(28) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(29) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(30) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(31) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(32) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(33) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(34) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(35) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(36) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(37) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(38) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(39) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(40) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
(41) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.


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