Legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 (BUR n. 113/1998)
Legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 (BUR n. 113/1998) [sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE E SERVIZI
ALL’IMPIEGO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997,
N. 469 (1)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 –
Finalità.
CAPO II
Conferimento di funzioni e compiti
Art. 2 – Funzioni e
compiti della Regione.
Art. 3 – Funzioni e
compiti della provincia.
Art. 4 – Conferimento di
ulteriori funzioni e compiti alla provincia e programma regionale.
Art. 5 – Piano
provinciale per il lavoro.
Art. 6 – Indirizzo,
vigilanza e controllo
Art. 7 – Strutture
organizzative per l’esercizio di funzioni e compiti.
CAPO III
Ente regionale Veneto Lavoro
Art. 8 - Istituzione
dell’Ente regionale Veneto Lavoro.
1. Ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
è istituito l’Ente regionale Veneto Lavoro, di seguito
denominato Ente, con sede a Venezia, quale ente strumentale della
Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale.
2. L’organizzazione, la dotazione organica ed il
funzionamento dell’Ente sono disciplinati da regolamento di cui
all’articolo 11, proposto dal Direttore e approvato dalla Giunta
regionale.
3. L’Ente disciplina le attività di gestione
amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi con
apposito regolamento proposto dal Direttore in conformità al
regolamento di organizzazione, e approvato dalla Giunta regionale.
(
9)
Art. 9 – Funzioni
dell’Ente.
Art. 10 – Organi.
Art. 11 – Direttore.
Art. 12 – Collegio dei
revisori.
Art. 13 – Vigilanza.
Art. 14 – Personale.
Art. 15 – Risorse
finanziarie e patrimoniali.
Art. 16 – Norma
transitoria per l’Ente Veneto Lavoro.
CAPO IV
Integrazione delle politiche attive del lavoro, delle politiche della
formazione, dell’orientamento e delle fasce deboli
Art. 17 – Obiettivi.
Art. 18 – Criteri
d’azione.
CAPO V
Organismi di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti
sociali
Art. 19 . Commissione
regionale per la concertazione tra le parti sociali.
Art. 20 – Funzioni della
Commissione
Art. 21 – Comitato di
coordinamento istituzionale.
Articolo 22 – Funzioni
del Comitato.
Articolo 23 –
Commissioni provinciali.
CAPO VI
Sistema informativo lavoro e osservatorio mercato del lavoro
Art. 24 – Connessione
con il Sistema informativo lavoro.
Art. 25 –
Modalità di funzionamento.
Art. 26 – Sistema
informativo lavoro regionale.
Art. 27 – Osservatorio
regionale mercato del lavoro.
Articolo 28 – Accesso
dei privati al SILR.
Art. 29 – Norma
transitoria.
Art. 30 – Misure di
politica attiva del lavoro.
Art. 31 – Lavori
socialmente utili.
Art. 32 – Incentivi al
reimpiego.
Art. 33 – Politiche di
pari opportunità.
CAPO VIII
Disposizioni finanziarie e transitorie
Art. 34 – Personale
statale trasferito.
Art. 35 – Assegnazione
alle province del personale delle direzioni provinciali e sezioni
circoscrizionali per l’impiego.
Art. 36 – Centri per
l’impiego.
Art. 37 –
Trasferimento di risorse.
Art. 38 – Norma
finanziaria.
Art. 39 – Norma finale
e abrogazioni.
Art. 40 –
Dischiarazione d’urgenza.
Note
(
1) La presente legge è
stata abrogata, ad eccezione dell’articolo 8, da lett. e) comma 1
art. 64
legge
regionale 13 marzo 2009, n. 3 , l’art. 63 della medesima legge
regionale detta disposizioni transitorie disponendo che: “1. Gli
organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale
scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8
e 9 della presente legge.
2. Al fine di garantire la prosecuzione dei programmi e la
continuità della gestione dell’ente Veneto Lavoro, istituito e
disciplinato dagli articoli da 8 a 16 della
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e
successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti
disposizioni transitorie:
a) il direttore ed il collegio dei revisori, in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, conservano l’incarico fino
alla naturale scadenza;
b) i regolamenti di organizzazione e di gestione amministrativa e
contabile, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della previgente
normativa, conservano efficacia fino alla loro sostituzione;
c) i contratti di lavoro stipulati ai sensi della previgente normativa
proseguono senza soluzione di continuità e con la conservazione di
tutti i diritti maturati dal momento dell’assunzione; i contratti
di prestazione ed i contratti di fornitura, adottati dall’ente ai
sensi della previgente normativa proseguono fino alla loro naturale
scadenza.
3. Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni
della presente legge, conservano efficacia i provvedimenti della Giunta
regionale e del dirigente della struttura regionale competente in materia
di lavoro già adottati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Fino all’approvazione del primo programma regionale per la
formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento previsto
dall’articolo 10, conservano efficacia il programma triennale di
tutti gli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro,
informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e
sostegno all’occupazione approvato ai sensi dell’articolo 2
della
legge
regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di
formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del
lavoro” e successive modifiche ed integrazioni e il programma
regionale approvato ai sensi dell’articolo 4 della
legge regionale 16 dicembre
1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.”.
(
5) Articolo abrogato da lett. e)
comma 1 art. 64
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 . Il
comma 5 del medesimo art. 64 dispone che: “Ogni richiamo al
programma previsto dall’articolo 4 della
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ,
contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito
al programma previsto dall’articolo 10 della presente
legge.”. Inoltre il comma 4 dell’art. 63 della
legge regionale 13 marzo
2009, n. 3 dispone che: “Fino all’approvazione del primo
programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e
l’orientamento previsto dall’articolo 10, conservano
efficacia il programma triennale di tutti gli interventi in materia di
osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al
lavoro, formazione professionale e sostegno all’occupazione
approvato ai sensi dell’articolo 2 della
legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
“Ordinamento del sistema di formazione professionale e
organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive
modifiche ed integrazioni e il programma regionale approvato ai sensi
dell’articolo 4 della
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e
successive modifiche ed integrazioni.”.
(
9) Disciplina e funzioni
dell’Ente regionale Veneto Lavoro istituito dal presente articolo
sono ora disciplinate dal Capo IV Titolo I della
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
e in via transitoria dall’art. 63 della medesima legge regionale.
(
11) Articolo abrogato da
lett. e) comma 1 art. 64
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ;
quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2
dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota
del titolo della presente legge.
(
12) Articolo abrogato da
lett. e) comma 1 art. 64
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ;
quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2
dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota
del titolo della presente legge.
(
13) Articolo abrogato da
lett. e) comma 1 art. 64
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ;
quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2
dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota
del titolo della presente legge.
(
14) Articolo abrogato da
lett. e) comma 1 art. 64
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ;
quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2
dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota
del titolo della presente legge.
(
15) Articolo abrogato da
lett. e) comma 1 art. 64
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ;
quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2
dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota
del titolo della presente legge.
(
16) Articolo abrogato da
lett. e) comma 1 art. 64
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ;
quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2
dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota
del titolo della presente legge.
(
17) Articolo abrogato da
lett. e) comma 1 art. 64
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ;
quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2
dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota
del titolo della presente legge.
(
20) Articolo abrogato da
lett. a) comma 1 art. 64
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 . Il
comma 2 del medesimo art. 64 dispone che: “Ogni richiamo alla
commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali prevista
dall’articolo 19 della
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ,
contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito
alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali
prevista dall’articolo 6 della presente legge.”. Inoltre
l’art. 63 comma 1 della medesima legge stabilisce che: “Gli
organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale
scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8
e 9 della presente legge.
(
22) Articolo abrogato da
lett. a) comma 1 art. 64
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 . Il
comma 3 del medesimo art. 64 dispone che: “Ogni richiamo
dall’articolo 21 della
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ,
contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito
al comitato di coordinamento istituzionale previsto dall’articolo 7
della presente legge.”. Inoltre l’art. 63 comma 1 della
medesima legge stabilisce che: “Gli organismi già istituiti ai
sensi degli articoli 19, 21 e 23 della
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le
funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.
(
24) Articolo abrogato da
lett. a) comma 1 art. 64
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
Inoltre l’art. 63 comma 1 della medesima legge stabilisce che:
“Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e
23 della
legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro
naturale scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli
articoli 6, 8 e 9 della presente legge.
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