Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 (BUR n. 23/2009)
Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 (BUR n. 23/2009) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO. (1)
TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I - Finalità e
competenze
Art. 1 - Finalità e campo
di applicazione.
1. La Regione del Veneto promuove la piena
e buona occupazione, ponendo al centro delle proprie politiche la persona
e la qualità del lavoro; valorizza e favorisce la crescita delle
persone e delle imprese promuovendo la coesione sociale, l’accesso
ai saperi e alle competenze quali strumenti di sviluppo della
comunità e del territorio.
2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed
amministrative in materia di occupazione, tutela e qualità del
lavoro, nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione
statale, dello statuto regionale e dell’ordinamento
dell’Unione europea.
3. La Regione rende effettivo il diritto al lavoro e attua gli interventi
di cui alla presente legge perseguendo il superamento degli squilibri
territoriali del mercato del lavoro, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, universalità e pari opportunità, riferite
al genere, alla cittadinanza e alle condizioni di svantaggio sociale, di
concertazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli
istituzionali.
4. La Regione riconosce la centralità della persona
nell’accesso alle politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei
soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati e
accreditati e persegue l’integrazione tra i servizi
dell’istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con la
Strategia europea per l’occupazione (SEO), con riguardo, quanto ai
destinatari, rispettivamente al mercato del lavoro a livello regionale,
nazionale, comunitario e internazionale.
5. La presente legge ha lo scopo di riordinare, coordinare e armonizzare
le disposizioni regionali vigenti in materia di occupazione, mercato del
lavoro e orientamento.
Art. 2 - Funzioni della
Regione.
1. La Regione esercita le funzioni di
indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e
valutazione delle attività inerenti le politiche e il mercato del
lavoro regionale. (
2)
2. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi espressi
nel(
3) programma triennale di
cui all’articolo 10:
a) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle
finalità previste dall’articolo 1, anche attraverso
l’attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno
rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo
delle strutture e del sistema dei servizi formativi dell'orientamento e
del lavoro;
a bis) promuove e coordina l’organizzazione del mercato del lavoro
regionale, con particolare riferimento alla rete regionale dei servizi
per il lavoro di cui all’articolo 21, nonché svolge le altre
funzioni previste dalla legislazione statale in materia di tutela e
sicurezza del lavoro.(
4)
b) approva i piani attuativi annuali relativi agli interventi da
realizzare e promuove azioni e progetti di interesse regionale,
interregionale, nazionale e transnazionale;
c) promuove e gestisce i processi di mobilità territoriale del
lavoro a livello regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo;
d) promuove e sostiene iniziative per l’adeguamento e
l’innovazione organizzativa delle strutture dell’orientamento
e dei soggetti che erogano i servizi per il lavoro nonché la
riqualificazione degli operatori;
e) omissis (
5)
f) omissis (
6)
g) definisce i criteri per la collaborazione tra pubblico e privato,
anche con l’adozione di strumenti di coordinamento telematico;
(
7)
g bis) sostiene i processi di riconversione e reindustrializzazione del
tessuto produttivo e imprenditoriale promuovendo specifiche politiche per
i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino
industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali,
avvalendosi dell’assistenza di soggetti pubblici e privati
accreditati, anche attraverso specifici accordi di area o di programma;
(
8)
g ter) svolge le funzioni previste dalla legislazione statale relative
alle procedure obbligatorie di consultazione sindacale in materia di
licenziamenti collettivi e integrazioni salariali, apprestando sedi,
procedure e strumenti per la gestione delle crisi aziendali e
territoriali;
g quater) svolge le funzioni di gestione dell’elenco relativo al
personale del pubblico impiego in disponibilità di cui
all’articolo 34 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; (
9)
h) svolge tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e non
attribuite espressamente ad altri soggetti istituzionali(
10) .
Art. 3 - Funzioni delle
province.
Art. 4 - Controllo
sostitutivo.
CAPO II - Organismi regionali e
provinciali
Art. 5 - Conferenza regionale
sulle dinamiche economiche e del lavoro.
Art. 6 - Commissione regionale
per la concertazione tra le parti sociali. (14) (15)
1. È istituita la commissione regionale per la concertazione tra le
parti sociali, di seguito denominata commissione, con funzioni di
proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle
politiche del lavoro, sul conferimento delle risorse agli stessi
finalizzate e sulle principali iniziative di competenza della Giunta
regionale e del Consiglio regionale comunque riconducibili al governo del
mercato del lavoro, delle politiche in materia di formazione
professionale, di istruzione professionale e di orientamento.
2. Il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni
dall’insediamento della Giunta regionale costituisce, con proprio
decreto, la commissione regionale per la concertazione tra le parti
sociali, nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base
delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3, lettere b),
c) ed e). In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i
componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del
Presidente della Giunta regionale. La commissione resta in carica per la
durata del Consiglio regionale.
3. La commissione è così composta:
a) assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni
di presidente;
b) tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui almeno
uno in rappresentanza della piccola impresa, tre rappresentanti delle
organizzazioni degli artigiani, due rappresentanti delle organizzazioni
delle centrali cooperative, due rappresentanti delle associazioni del
settore agricolo, tre rappresentanti del settore commercio, di cui almeno
uno del turismo e tredici rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti assicurando a tutte le parti sociali sindacali
almeno un rappresentante. I rappresentanti vengono designati dalle
associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative a
livello regionale che sottoscrivano accordi con la Giunta regionale sulle
problematiche del lavoro o che partecipino al tavolo di concertazione
generale o sulle politiche del lavoro e della formazione;
c) un rappresentante delle libere professioni designato
dall’associazione interprofessionale, parte sociale, più
rappresentativa a livello regionale e un rappresentante del settore del
credito;
d) consigliere o consigliera regionale di parità effettivo e
supplente di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e
successive modifiche ed integrazioni;
e) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente
rappresentative dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. La commissione si riunisce validamente con la presenza della metà
dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. In caso di assenza del presidente presiede il vicepresidente, che con
cadenza semestrale viene scelto a rotazione dalle organizzazioni
sindacali ed imprenditoriali presenti in commissione.
6. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il
segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il
dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro o un
funzionario delegato, il direttore dell’ente regionale Veneto
Lavoro di cui all’articolo 15 o un funzionario delegato. In
funzione degli argomenti trattati il presidente può invitare a
partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e
rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.
7. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale
competente in materia di lavoro. La segreteria comunica al comitato di
cui all’articolo 7 gli ordini del giorno delle sedute della
commissione nonché gli atti dalla stessa assunti.
8. La commissione, entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2,
approva, su proposta della struttura regionale competente in materia di
lavoro, il regolamento che disciplina il suo funzionamento, con
previsione di articolazione della stessa in sottocommissioni con
eventuali poteri deliberanti, e con garanzia di pari rappresentanza delle
parti sociali.
9. Ai componenti della commissione è corrisposta, ove spettante,
un'indennità per la partecipazione alle sedute dell'organo
collegiale, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità
di cui all'
articolo 187 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione” e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7 - Comitato di
coordinamento istituzionale. (16) (17)
1. Al fine di garantire il coordinamento tra Regione ed enti locali in
tema di politiche del lavoro, formazione, e orientamento (
18) è istituito un comitato di
coordinamento istituzionale, di seguito denominato comitato.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro
sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale nomina i
componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni
formulate dai soggetti di cui al comma 3. In caso di dimissioni, morte o
impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni
con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il comitato resta in
carica per la durata del Consiglio regionale.
3. Il comitato è composto da:
a) l’assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con
funzioni di presidente;
b) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell’Unione
delle Province d’Italia (UPI);
c) due rappresentanti designati dalla sezione regionale
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
d) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell’Unione
Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM). (
19)
4. Il comitato si riunisce validamente con la metà più uno
(
20) dei suoi componenti e
delibera a maggioranza dei presenti.
5. Ai lavori del comitato partecipano, senza diritto di voto, il
segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il
dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro o un
funzionario delegato, il direttore dell’ente regionale Veneto
Lavoro di cui all’
articolo 15 o un funzionario delegato. In funzione degli
argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare, senza
diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di
istituzioni pubbliche e private.
6. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale
competente in materia di lavoro. La segreteria trasmette alla commissione
di cui all’articolo 6 gli ordini del giorno delle sedute del
comitato e gli atti dallo stesso assunti.
7. Entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2 il comitato
approva, su proposta della struttura regionale competente in materia di
lavoro, il regolamento che ne disciplina il funzionamento.
Art. 8 - Funzioni del
comitato.
1. Il comitato è organismo della
Giunta regionale e svolge funzioni di proposta sulle linee programmatiche
e sugli obiettivi delle politiche del mercato del lavoro.(
21)
2. omissis (
22)
Art. 9 - Commissioni
provinciali. (23)
CAPO III - Programmazione e
monitoraggio
Art. 10 - Programma
regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e
l’orientamento. (25)
1. Il programma regionale per la formazione, l’istruzione, il
lavoro e l’orientamento è approvato dal Consiglio regionale su
proposta della Giunta.
2. Il programma ha una durata triennale e resta in vigore sino
all’approvazione del programma successivo.
3. La proposta di programma di cui al comma 1 è adottata dalla
Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, acquisiti i pareri della commissione regionale per la
concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, del
comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7 e
delle commissioni consiliari competenti per la formazione,
l’istruzione, il lavoro e l’orientamento.
4. La proposta è articolata sulla base delle linee guida della SEO e
contiene in particolare:
a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche in
materia di formazione professionale, istruzione professionale, lavoro e
servizi per il lavoro, sostenendo quello a tempo indeterminato, e
orientamento in conformità al programma regionale di sviluppo di cui
alla
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla
programmazione”;
b) la tipologia delle azioni e degli interventi da realizzare;
c) le indicazioni delle risorse finanziarie anche mediante forme di
cofinanziamento;
d) i tempi di realizzazione degli interventi;
e) le modalità di verifica, monitoraggio e valutazione
dell’impatto degli interventi;
f) le modalità di integrazione tra politiche formative,
dell’istruzione e del lavoro;
g) i raccordi con la programmazione scolastica regionale, con gli
interventi per il diritto allo studio e per l’educazione
permanente;
h) le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse
iniziative comprese quelle relative all’integrazione tra politiche
formative, dell’istruzione, dell’orientamento e del lavoro;
i) le ulteriori direttive relative ad interventi previsti in altri
settori di competenza regionale;
j) una relazione sui risultati conseguiti dal programma precedente.
5. Nella predisposizione del programma, la Giunta regionale tiene conto
dei fabbisogni professionali e formativi presentati dalle parti sociali.
(
26)
6. Gli indirizzi sulla base dei quali è stato predisposto il
programma possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta regionale,
sentiti le commissioni consiliari competenti per la formazione,
l’istruzione, il lavoro e l’orientamento, la commissione
regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui
all’articolo 6 e il comitato di coordinamento istituzionale di cui
all’articolo 7, tenuto conto dei riscontri derivanti dalle
attività di valutazione dei risultati conseguiti.
7. Sulla base degli indirizzi del programma triennale, la Giunta
regionale approva il piano attuativo annuale, sentite le commissioni
consiliari competenti per la formazione, l’istruzione, il lavoro e
l’orientamento.
Art. 11 - Monitoraggio,
valutazione delle politiche per il lavoro e masterplan dei servizi per il
lavoro.
1. La Regione svolge e promuove analisi qualitative e quantitative delle
tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, ai fini della
valutazione e della programmazione delle politiche per il lavoro e ne
garantisce adeguata diffusione.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale
per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6,
definisce gli obiettivi e le aree prioritarie del monitoraggio delle
politiche del lavoro e svolge le azioni di monitoraggio in coerenza con
gli strumenti e i criteri definiti dalla legislazione nazionale e
comunitaria, nell’ambito della SEO.
3. I dati necessari per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle
relative politiche sono forniti dai soggetti che erogano i servizi per il
lavoro di cui all’
articolo 21.
4. La Giunta regionale favorisce l’utilizzo di nuove tecnologie di
informazione e comunicazione, anche ai fini della semplificazione degli
adempimenti amministrativi e del reperimento e miglioramento della
qualità dei dati necessari per il monitoraggio.
5. La Giunta regionale collabora alla predisposizione dei documenti
nazionali di monitoraggio e, acquisito il parere della commissione
regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui
all’articolo 6, approva gli standard regionali relativi
all’organizzazione dei servizi per il lavoro. (
27)
6. omissis (
28)
Art. 12 - Osservatorio
regionale sul mercato del lavoro. (29)
1. L’osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in raccordo con
la segreteria regionale competente in materia di lavoro, svolge
un’attività finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di
supporto alla programmazione e alla valutazione delle politiche del
lavoro ed in particolare a:
a) arricchire le informazioni disponibili sul mercato del lavoro
regionale, congiunturali e strutturali, sull’analisi e previsione
dei profili professionali dei settori merceologici anche al fine di
fornire elementi utili alla definizione dei fabbisogni formativi e delle
politiche regionali di formazione;
b) monitorare l’impatto delle politiche del lavoro, comunitarie,
nazionali e regionali;
c) collaborare alla produzione di materiali utili all’orientamento
scolastico e professionale;
d) collaborare con l’osservatorio nazionale del mercato del lavoro;
e) promuovere ed effettuare, anche in collaborazione con le parti sociali
e gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, indagini sui profili
professionali e formativi;
f) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche,
nell’ambito del piano annuale di attività dell’ente
regionale Veneto Lavoro di cui all’articolo 13, comma 3;
g) promuovere indagini sul fenomeno del lavoro parasubordinato, anche
attraverso pubblicazioni periodiche o monografiche e iniziative pubbliche
rivolte alle categorie interessate, e pubblicare uno specifico rapporto
annuale.
2. L’ente regionale Veneto lavoro di cui all’articolo 13
svolge le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro in
raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro e le
strutture regionali competenti in materia di lavoro e di statistica.
3. Nell’osservatorio regionale sul mercato del lavoro confluiscono
le basi informative costituite nell’ambito del SILV (
30) di cui all’
articolo 28, le basi informative
connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché
tutte le informazioni raccolte, secondo parametri e indicatori omogenei
stabiliti ai sensi dell’articolo 11.
4. La Regione favorisce la partecipazione all’osservatorio
regionale sul mercato del lavoro, in regime di convenzione, delle parti
sociali e di tutte le strutture presenti sul territorio che realizzano
rilevazioni e ricerche socio-economiche e giuridiche sul mercato del
lavoro e le politiche occupazionali, con particolare riferimento alle
università, alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, agli enti locali, agli enti con funzioni di vigilanza sul
lavoro, agli enti bilaterali e ad altri qualificati organismi di analisi,
osservazione e ricerca pubblici e privati.
5. L’osservatorio conduce su richiesta delle province e degli enti
locali studi ed analisi inerenti i loro rispettivi ambiti territoriali
senza onere alcuno.
6. L’osservatorio può inoltre condurre, per conto di soggetti
diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a
pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate
dall’attività istituzionale, ferma restando la priorità
delle attività istituzionali.
7. L’attività dell’osservatorio regionale è
supportata da un comitato tecnico scientifico nominato dalla Giunta
regionale e composto da sei membri, di cui il Direttore di Veneto Lavoro
con funzioni di presidente (
31), quattro membri esperti in materia di politiche del
lavoro designati, secondo criteri di pariteticità, dalla commissione
regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui
all’articolo 6 e un rappresentante della Regione.
8. Ai componenti del comitato tecnico scientifico di cui al comma 7
è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la
partecipazione alle sedute, nonché il rimborso delle spese secondo
le modalità di cui all'
articolo 187 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e
successive modifiche ed integrazioni.
9. Il comitato tecnico scientifico è nominato entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge e, in deroga
alla
legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e
designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina
della durata degli organi” e successive modifiche ed integrazioni,
dura in carica cinque anni.
CAPO IV - Ente regionale Veneto
Lavoro (32)
Art. 13 - Funzioni
dell’ente regionale Veneto Lavoro. (33)
1. L’ente regionale Veneto Lavoro di cui all’
articolo 8, comma 1,
della
legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di
politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in
attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”, di
seguito denominato ente, esercita le funzioni e svolge le attività,
(
34) in conformità alla
programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.
2. L’ente esercita in particolare le seguenti funzioni:
0a) direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle
attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il
lavoro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui
all’articolo 15, comma 5, lettera a);
0b) gestione del personale della rete pubblica dei servizi per il lavoro,
con particolare riferimento alla contrattazione di secondo livello, alle
procedure di reclutamento, alla formazione e alle altre funzioni previste
dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 5, lettera a);
0c) acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle
funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui
all’articolo 15, comma 5, lettera b); (
35)
a) provvede al monitoraggio e all’osservazione del mercato del
lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture
regionali competenti in materia di lavoro;
b) collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro
in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle
politiche del lavoro;
c) fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in
materia di formazione, di istruzione e di lavoro o su altre materie
nell’ambito di specifici progetti; (
36)
d) favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso
attività di ricerca, studio e documentazione;
e) ha l’obbligo di dare la
massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui
dati contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui
all’
articolo 28,
sia ai risultati di ricerca dell’osservatorio regionale sul mercato
del lavoro di cui all’articolo 12, garantendo l’accesso
universale gratuito;
f) assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del
Veneto (SILV);
f bis) assicura anche in forma telematica e nell’ambito della
programmazione regionale, le attività di coordinamento della rete
regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l’attuazione delle
politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno
all’occupazione e di ricollocazione; (
37)
f ter) promuove, nell’ambito della programmazione regionale,
l’attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per
le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che
coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi
dell’assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche
attraverso specifici accordi di area. (
38)
2 bis. La Giunta regionale può attribuire all’ente ulteriori
attività di supporto e assistenza tecnica, rispetto a quelle svolte
ai sensi della presente legge.(
39)
3. L’ente formula entro il 30 ottobre un piano annuale delle
attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i
pareri della commissione consiliare competente, nonché della
commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui
all’articolo 6.(
40)
3 bis. L’ente predispone annualmente entro il mese di febbraio
(
41) una relazione conclusiva
sullo svolgimento delle attività dell’anno precedente,
sottoposta all’approvazione della Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare.
3 ter. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
approva lo statuto dell’Ente.(
42)
4. omissis (
43)
Art. 14 - Organi.
1. Sono organi dell’ente:
a) il direttore;
b) il collegio dei revisori.
Art. 15 - Direttore.
1. Il direttore è nominato, ai sensi
della
legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed
integrazioni, dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico
avviso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto,
tra i soggetti in possesso di elevata professionalità, documentata
competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno
quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o
private.
2. L’incarico di direttore è regolato con contratto di diritto
privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni,
rinnovabile. Gli elementi del contratto ed il trattamento economico sono
stabiliti dalla Giunta regionale. (
44)
3. L’incarico di direttore non è compatibile con cariche
elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa
dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento
dell’incarico di direttore è subordinato al collocamento in
aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.
4. Il contratto può essere risolto anticipatamente, con
deliberazione della Giunta regionale che revoca l’incarico di
direttore, quando sussistano i seguenti motivi:
a) sopravvenute cause di incompatibilità;
b) gravi violazioni di norme di legge;
c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;
d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da
compromettere la funzionalità dell’ente;
e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, previa diffida
della Giunta regionale.
5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’ente; è
responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione
in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della
Giunta regionale. In particolare provvede a:
a) adottare,(
45) entro
sessanta giorni dalla nomina, il regolamento che disciplina
l’organizzazione, la dotazione organica, il funzionamento
dell’ente nonché il coordinamento dell’attività di
erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro; (
46)
b) adottare (
47) il
regolamento che disciplina le attività di gestione amministrativa,
contabile e patrimoniale dell’ente;
c) stipulare le convenzioni per l’erogazione dei servizi;
d) adottare (
48) il bilancio
di previsione ed il rendiconto generale annuale;
e) adottare (
49) il piano
annuale delle attività di cui al comma 3 dell’articolo
13;(
50)
f) predisporre la relazione conclusiva di cui al comma 3bis
dell’articolo 13;(
51)
g) assumere, in conformità agli indirizzi della Giunta regionale,
ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità
dell’ente e l’integrazione degli altri soggetti che, ai sensi
della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive
del lavoro.
5 bis. Gli atti del direttore di cui al comma 5, lettere a) e b) sono
trasmessi alla struttura regionale competente in materia, per la presa
d’atto da parte della Giunta regionale, previa valutazione della
conformità dei citati atti agli indirizzi regionali di cui
all’articolo 21 bis.
5 ter. A conclusione della procedura di cui al comma 5bis, il direttore
approva definitivamente gli atti.(
52)
Art. 16 - Collegio dei
revisori.
1. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e
da due supplenti. Il presidente ed i membri del collegio sono nominati
dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta
regionale, scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
“Attuazione della direttiva 84/253 CEE, relativa
all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge
dei documenti contabili”. Il collegio, in deroga alla
legge regionale 22 luglio
1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica
cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.
2. Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori compete un
compenso annuale pari rispettivamente al dieci per cento e al cinque per
cento del compenso spettante al direttore.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione
economico-finanziaria dell’ente; esprime parere sul bilancio di
previsione e sul rendiconto generale annuale predisposti dal direttore.
Redige entro il 28 febbraio una relazione annuale
sull’attività complessiva svolta dall’ente e la
trasmette alla Giunta regionale.
Art. 17 – Vigilanza e
controllo.(53)
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull'ente
regionale Veneto Lavoro nei modi e nei termini stabiliti dalla
legge regionale 18 dicembre
1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di
controllo sugli enti regionali”.
Art. 18 - Risorse
finanziarie e patrimoniali.
1. L’ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dal
provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;
b) finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione
di specifiche attività affidate dalla Regione;
c) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.
2. L’ente dispone dei beni e delle attrezzature destinati
all’esercizio delle funzioni già assegnate dalla Giunta
regionale, individuati in apposito inventario.
3. La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o
in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell’ente.
Art. 19 - Personale.
1. Nel limite della dotazione organica proposta dal direttore e approvata
dalla Giunta regionale, l’ente si avvale di personale proprio
assunto ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed
integrazioni, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi del comma 2
dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo.
2. Per esigenze di servizio e per esigenze connesse all’utilizzo di
specifiche professionalità, l’ente può richiedere
personale regionale.
3. Per l’espletamento di particolari attività progettuali, di
ricerca e di studio, l’ente può stipulare specifici contratti
di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti ovvero
procedere a convenzioni con società, enti qualificati e con
università.
TITOLO II - I servizi per il
lavoro
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 20 - Sistema dei
servizi per il lavoro.
1. La Regione promuove un sistema di
servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e
privati autorizzati o accreditati, per realizzare le seguenti
finalità:
a) miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) prevenzione della disoccupazione di lunga durata;
c) promozione dell’inserimento, del reinserimento, del mantenimento
e dell’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e
disabili;
d) sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
e) sostegno al reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di
espulsione dal mercato del lavoro;
f) promozione della armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;
g) costruzione di un mercato del lavoro aperto e trasparente;
h) promozione di rapporti convenzionali con gli enti locali e le parti
sociali per la diffusione della rete dei servizi;
i) promozione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro.(
54)
2. Il sistema dei servizi per il lavoro di cui al comma 1 è attivato
nel rispetto della normativa dell’Unione europea, di quanto
previsto dalla legislazione nazionale vigente, dei principi fondamentali
di tutela e sicurezza del lavoro, delle competenze dello Stato relative
alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali e al coordinamento informativo, statistico e
informatico dei dati.
3. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro, in relazione ai
bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, provvede
all’erogazione dei servizi di informazione, orientamento e
accompagnamento, anche personalizzato, al lavoro,
all
’incontro fra domanda e offerta e all’attuazione
degli interventi di politica del lavoro.
Art. 21 - I servizi per il
lavoro.
1. 1. La Giunta regionale svolge le
seguenti funzioni tramite il sistema dei servizi per il lavoro di cui
all’articolo 20:
a) accoglienza e informazione;
b) orientamento di base;
c) orientamento specialistico ed individualizzato, nonché
l’analisi delle competenze in relazione ai fabbisogni del mercato
del lavoro;
d) ausilio alla ricerca di un’occupazione ed accompagnamento al
lavoro, anche intensivo;
e) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all’attivazione
di percorsi formativi mirati;
f) incontro domanda offerta di lavoro;
g) accompagnamento all’autoimpiego e informazione e orientamento
per avvio di impresa autonoma;
h) promozione di tirocini o di misure di mobilità geografica:
i) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione
e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e
dell’immediato inserimento lavorativo;
l) attività di consulenza e incontro domanda e offerta di lavoro a
favore delle imprese nonché informazioni sugli incentivi e sulle
politiche attive di inserimento lavorativo;
m) altre funzioni definite per legge o attribuite dalla Regione per la
realizzazione delle finalità di cui al comma 1 dell’articolo
20 a favore dei lavoratori e delle imprese.(
55) .
2. Competono inoltre al sistema pubblico dei servizi per il lavoro in via
esclusiva:(
56)
a) l’accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa
certificazione;
a bis) la profilazione dell’utente, e la stipula del patto di
servizio personalizzato, nonché l’accertamento dello stato di
disoccupazione e la relativa certificazione;(
57)
b) la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di
lavoro;(
58)
c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili, ivi comprese
informazioni e supporto a lavoratori e imprese;(
59)
d) la presa in carico integrata nel territorio con i servizi competenti
di lavoratori svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale;(
60)
d bis) gli avviamenti a selezione di cui all’articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del
mercato del lavoro” e successive modificazioni;
d ter) le azioni o misure di contrasto alla dispersione scolastica
secondo quanto previsto dalle norme vigenti in collaborazione con gli
altri enti competenti;
d quater) altri compiti e funzioni riservati al sistema pubblico dei
servizi per il lavoro dalla legislazione vigente.(
61)
3. omissis (
62)
4. Gli operatori autorizzati ai sensi degli articoli 23 e 24 operano
nell’ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro nei
limiti stabiliti dai rispettivi regimi di autorizzazione.
Art. 21 bis - Coordinamento
della rete pubblica regionale dei servizi per il lavoro. (63) (64)
1. Nell’ambito della programmazione regionale in materia di lavoro,
la Giunta regionale, avvalendosi delle strutture competenti in materia,
formula gli indirizzi sulla gestione della rete pubblica dei servizi per
il lavoro, nonché esercita la vigilanza e il controllo sulla rete
stessa.
Art. 22 - Orientamento al
lavoro.
1. La Regione garantisce alla persona,
nel corso della sua esperienza formativa e lavorativa, l’accesso
alla formazione permanente e il diritto all’orientamento, come
strumento di valorizzazione e di sviluppo delle competenze, delle
potenzialità e delle aspirazioni personali, attraverso il sostegno e
l’aiuto nella ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo,
all’autoimprenditorialità come strumento di occupazione.
2. La Regione persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati
dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione,
della formazione e del lavoro.
3. La Giunta regionale svolge un ruolo di programmazione, indirizzo,
monitoraggio e valutazione degli interventi a valenza orientativa e
formativa, definisce gli standard minimi dei servizi di orientamento e le
figure professionali di riferimento, acquisiti i pareri della commissione
regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui
all’articolo 6.(
65)
4. La Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in
materia di lavoro, svolge attività di informazione orientativa verso
le persone, promuovendo attività di orientamento sul territorio e
favorendo la collaborazione, in un sistema a rete, degli enti locali,
delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione accreditati
e delle parti sociali. La Regione incentiva l’integrazione dei
servizi e le azioni in rete.(
66)
5. omissis (
67)
6. Gli altri enti locali svolgono attività di informazione
orientativa garantendo un adeguato raccordo con l’attività
programmata dalla Giunta regionale di cui al comma 3. (
68)
7. Al fine di rafforzare i servizi offerti sul territorio, la Giunta
regionale promuove azioni coordinate di formazione e supporto degli
operatori coinvolti nelle attività territoriali di orientamento,
nonché azioni a carattere sperimentale.
Art. 22 bis - Istituzione e
funzioni degli “Sportelli Informalavoro” nell’ambito
del sistema di servizi per il lavoro. (69)
1. Per favorire politiche di inserimento e incentivazione
all’occupazione e di reinserimento e formazione nel mondo del
lavoro, la Giunta regionale, nell’ambito del sistema di servizi per
il lavoro e della collaborazione, in un sistema a rete, con gli enti
locali ai sensi dell’articolo 22, comma 4, può altresì
promuovere la conclusione di convenzioni con i Comuni per la istituzione
di “Sportelli Informalavoro”, per lo svolgimento di una o
più delle seguenti funzioni:
a) accoglienza e informazione;
b) orientamento di base;
c) orientamento specialistico ed individualizzato, analisi delle
competenze in relazione ai fabbisogni del mercato del lavoro nonché
delle competenze trasversali in base ai nuovi modelli sociali ed
organizzativi che si sviluppano nel breve, medio e lungo termine;
d) ausilio alla ricerca di un’occupazione ed accompagnamento al
lavoro, anche intensivo;
e) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all’attivazione
di percorsi formativi mirati;
f) informazione sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro,
anche a favore delle imprese;
g) informazione e orientamento per avvio di impresa autonoma;
h) informazione su tirocini o misure di mobilità geografica;
i) informazione su attività di formazione ai fini della
qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e
dell'immediato inserimento lavorativo;
l) informazione alla cittadinanza, tramite incontri pubblici,
sull’attività svolta.
2. Gli “Sportelli Informalavoro” operano nei limiti delle
funzioni ad essi attribuiti dalla convenzione stipulata e, sotto la
direzione, coordinamento operativo e monitoraggio dell’Ente Veneto
Lavoro, sono coordinati dai centri per l’impiego di riferimento per
ambito territoriale.
CAPO II - Autorizzazione e
accreditamento
Art. 23 -
Autorizzazione.
1. È istituito, presso la Giunta
regionale, l’albo regionale degli operatori autorizzati allo
svolgimento di attività di intermediazione, attività di ricerca
e selezione del personale e attività di supporto alla ricollocazione
professionale, che operano esclusivamente nel territorio della Regione.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale
per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo
6,(
70) disciplina
l’articolazione e la tenuta dell’albo di cui al comma 1, le
modalità e le procedure per l’iscrizione, i requisiti per
l’autorizzazione, con particolare riferimento alle competenze
professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta
l’attività, la sospensione e la revoca
dell’autorizzazione.
3. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalla Giunta
regionale nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei
principi fondamentali desumibili dalla SEO di cui all’
articolo 1, comma 4, della
presente legge.
4. L’iscrizione degli operatori autorizzati di cui al comma 1
è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti
giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5, ad eccezione della
lettera b) del comma 4 del medesimo articolo, e 6 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La Regione promuove, attraverso specifiche intese, forme di
cooperazione con gli operatori autorizzati dalla Regione e forme di
collaborazione con gli operatori autorizzati a livello
nazionale.(
71)
6. omissis (
72)
Art. 24 - Regimi particolari
di autorizzazione.
1. La Giunta regionale, acquisito il
parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti
sociali di cui all’articolo 6,(
73) definisce, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed
integrazioni e dell’articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, le modalità e i criteri di autorizzazione per gli
operatori di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. omissis (
74)
Art. 25 -
Accreditamento.
1. La Giunta regionale, acquisito il
parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti
sociali di cui all’articolo 6, (
75) istituisce l’elenco regionale, eventualmente
articolato in sezioni, degli operatori pubblici e privati accreditati a
svolgere servizi per il lavoro nel territorio regionale, nel rispetto
degli indirizzi definiti ai sensi dell’articolo 7 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed
integrazioni e dell’articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre
2007, n. 247.
2. Il provvedimento istitutivo dell’elenco regionale di cui al
comma 1 individua i servizi per il lavoro, con particolare riferimento
alle attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e
offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata,
di promozione dell’inserimento lavorativo degli svantaggiati, di
promozione della conciliazione dei tempi di lavoro e cura, di sostegno
alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di
supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi
del mercato del lavoro.
3. Il provvedimento istitutivo dell’elenco regionale di cui al
comma 1 disciplina in particolare:
a) le modalità di tenuta dell’elenco individuando anche la
struttura regionale responsabile;
b) le procedure di accreditamento e segnatamente i criteri e i requisiti
per la concessione, la sospensione e la revoca del provvedimento di
accreditamento;
c) i requisiti delle prestazioni, stabiliti anche con riferimento ad
eventuali sperimentazioni già realizzate, cui devono attenersi i
soggetti accreditati per lo svolgimento delle funzioni loro affidate;
d) le modalità di verifica periodica della efficacia e della
efficienza delle prestazioni rese in regime di accreditamento;
e) gli strumenti negoziali e le forme della cooperazione tra gli
operatori accreditati ed i Centri per l’impiego, nell’ambito
degli indirizzi regionali;(
76)
f) le forme della cooperazione tra i soggetti accreditati e gli operatori
autorizzati a livello nazionale o regionale;
g) le modalità di interconnessione al sistema informativo delle
politiche del lavoro.(
77)
4. L’iscrizione nell’elenco degli operatori accreditati
costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi per il
lavoro.
CAPO III - Raccordo tra pubblico
e privato e internazionalizzazione
Art. 26 - Forme di
cooperazione e di raccordo tra pubblico e privato.
1. La Giunta regionale può affidare agli operatori accreditati ai
sensi dell’articolo 25 lo svolgimento di servizi per il lavoro
diversi da quelli riservati alla rete pubblica dei servizi per il lavoro,
nel rispetto dei seguenti indirizzi:(
78)
a) economicità del ricorso agli operatori accreditati, valutata
oggettivamente sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del
servizio fornito;
b) assenza di oneri in capo ai lavoratori per la fruizione dei servizi
erogati;
c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione (
79) le buone pratiche realizzate,
nonché le informazioni e i dati relativi all’attività
svolta e ai risultati conseguiti.
2. La Giunta regionale realizza i progetti di interesse regionale di cui
all’
articolo 2,
comma 2, lettera b), anche in collaborazione con gli operatori
accreditati e autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, favorendo
il metodo e il lavoro in rete.
3. Al fine di favorire azioni di inserimento/reinserimento lavorativo
anche di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate come
individuati dalla normativa europea vigente, la Giunta regionale promuove
accordi e convenzioni con gli enti locali, singoli o associati, che
potranno essere stipulati dalle circoscrizioni territoriali eventualmente
costituite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.(
80)
3 bis. Le convenzioni di cui al comma 3 potranno anche riguardare
l’erogazione di servizi di accoglienza ed orientamento e la
compartecipazione a progetti finanziati da soggetti pubblici o privati
finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati.(
81)
4. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale
per la concertazione tra le parti sociali di cui all’
articolo 6 (
82) determina i criteri, le condizioni e le
modalità per la costituzione di agenzie sociali, per la stipula
delle convenzioni previste dall’articolo 13, comma 7, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché per il monitoraggio
sulle attività svolte dalle agenzie sociali stesse.
Art. 27 -
Internazionalizzazione del mercato del lavoro.
1. La Regione, nel rispetto dell’articolo 117, nono comma, della
Costituzione, favorisce lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro
con le altre Regioni e gli Stati, con l’obiettivo di promuovere la
cooperazione, la mobilità dei lavoratori, lo scambio delle
esperienze, la reciproca collaborazione in materia di politiche del
lavoro, la costituzione di reti internazionali tra i servizi per il
lavoro.
CAPO IV - Servizi telematici
Art 28 - Sistema Informativo
Lavoro Veneto (SILV). (83) (84)
1. La Regione, allo scopo di garantire la più ampia
disponibilità e fruibilità delle politiche del lavoro, realizza
il Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV).
2. Il SILV è lo strumento di supporto alla programmazione regionale,
al coordinamento e funzionamento della rete regionale pubblica dei
servizi per il lavoro, alla cooperazione tra operatori pubblici e privati
autorizzati e accreditati, alla fruibilità dei servizi on line da
parte dei cittadini e delle imprese. Esso è realizzato secondo i
principi e le disposizioni in materia di amministrazione digitale ed in
conformità agli standard informatici e statistici del Sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro.
3. Il SILV assicura:
a) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto
riguarda i mercati del lavoro territoriali, con riferimento anche alle
condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione;
b) l’integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati e
accreditati, secondo modelli e standard operativi condivisi;
c) l’erogazione telematica delle prestazioni della rete regionale
dei servizi per il lavoro e dei servizi necessari all’attuazione
delle politiche attive e passive del lavoro;
d) l’interconnessione con il sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro e con gli altri sistemi informativi pubblici.
4. L’ente regionale Veneto Lavoro assicura la progettazione, la
realizzazione, la conduzione e la manutenzione del SILV per
l’ambito regionale, secondo le direttive della Giunta regionale ed
in raccordo con le strutture regionali competenti.
5. Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo del SILV
è affidato ad un comitato strategico, istituito dalla Giunta
regionale. Il comitato è presieduto dal Direttore dell’Area
competente in materia di lavoro e composto da un dirigente della
struttura regionale competente in materia di lavoro e da un
rappresentante dell’ente regionale Veneto Lavoro.
6. L’accesso al SILV da parte degli operatori pubblici e privati,
accreditati o autorizzati nonché delle pubbliche amministrazioni
statali, regionali e locali che vi hanno interesse, è consentito
previa stipula di convenzioni con l’ente regionale Veneto Lavoro.
Lo schema delle convenzioni di accesso al SILV è approvato dalla
Giunta regionale.
Art. 29 - Servizi europei
dell’occupazione (EURES).
1. La Regione, nell’ambito delle funzioni previste
dall
’articolo
2, coordina, tramite la struttura regionale competente in materia
di lavoro, la rete dei Servizi europei dell’occupazione, di seguito
denominata EURES, prevista dalla decisione n. 2003/8/CE della
Commissione, del 23 dicembre 2002, relativa all’attuazione del
regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo
alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della
comunità, al fine di favorire la mobilità professionale dei
cittadini dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche a
supporto dei fabbisogni occupazionali delle imprese per
l’integrazione del mercato unico europeo.
2. I servizi EURES regionale e territoriali,(
85) nello svolgimento della propria attività,
utilizzano, oltre al portale EURES, anche il portale regionale.(
86)
3. Il servizio EURES è integrato nelle attività della rete
pubblica dei servizi per il lavoro.(
87)
TITOLO III - Politiche del
lavoro
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 30 - Finalità e
tipologie di intervento.
1. La Regione promuove interventi di politica del lavoro finalizzati a:
a) incentivare la partecipazione al lavoro, in particolare delle donne,
dei giovani e dei soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale;
b) prevenire ed affrontare la disoccupazione, in particolare quella di
lunga durata nonché favorire la stabilizzazione dei rapporti di
lavoro individuando strumenti ed incentivi atti a promuovere forme di
continuità lavorativa;
c) sostenere il reddito di persone involontariamente prive di
occupazione;
d) sostenere la formazione continua dei lavoratori e il reinserimento
nella vita attiva;
e) promuovere la mobilità professionale;
f) favorire l’invecchiamento attivo;
g) sviluppare la qualità del lavoro;
h) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;
i) sostenere e incentivare i processi di trasformazione o
riorganizzazione economica e produttiva che sviluppino
l’occupazione e/o migliorino le condizioni di lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dalla Giunta
regionale tenendo conto dei seguenti principi e criteri generali di
azione:
a) massima integrazione tra le misure di politica attiva e passiva per
stimolare la crescita e l’adattamento professionale dei lavoratori
e incentivare comportamenti di ricerca attiva d’impiego;
b) concentrazione su specifici gruppi di lavoratori o candidati
lavoratori individuati in relazione all'intensità e alla
specificità dei bisogni nonché degli svantaggi che essi devono
colmare per conseguire effettive pari opportunità;
c) promozione di nuove attività imprenditoriali per giovani e
lavoratori in difficoltà occupazionale, con l'obiettivo di
incentivare l'avvio e il mantenimento di attività imprenditoriali e
di lavoro autonomo;
d) promozione di iniziative relative al settore artigiano e delle piccole
e medie imprese, anche tramite l’assegnazione di fondi a enti
bilaterali, funzionali alla creazione di nuovi posti di lavoro e che
prevedano forme di cofinanziamento delle stesse;
e) personalizzazione della gestione degli interventi, in un'ottica di
accompagnamento, mantenimento e di riconoscimento della eterogeneità
delle situazioni;
f) centralità operativa del sistema dei servizi per il lavoro,
così come definito all’
articolo 20, comma 1, in particolare per la definizione e il
coordinamento dei programmi d’intervento individuali;
g) promozione del ricorso anche ad attività di lavoro socialmente
utile da parte degli enti locali.
3. La realizzazione degli interventi di politica del lavoro può
prevedere l’attivazione di servizi aggiuntivi a quelli di base
già disponibili, l’erogazione di contributi al lavoratore a
sostegno del reddito, l’incentivazione delle assunzioni anche
mediante l’erogazione di contributi ai datori di lavoro,
l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di servizi.
Art. 31 - Fondo regionale
per il sostegno al reddito e all’occupazione.
1. Al fine di rendere effettiva la
partecipazione agli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla
presente legge o di affrontare straordinarie situazioni di crisi nel
territorio regionale e di mantenere i livelli occupazionali, è
istituito il fondo regionale per il sostegno al reddito e
all’occupazione destinato a finanziare interventi a favore di
disoccupati, di lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro
pubblici e privati, qualora siano sospesi dal lavoro e privi di
ammortizzatori sociali, e di lavoratori senza vincolo di subordinazione
di cui all’articolo 409, primo comma, numero 3, del codice di
procedura civile. (
88)
2. La Giunta regionale disciplina i criteri di utilizzo del fondo di cui
al comma 1, prevedendo anche l’erogazione di assegni di sostegno al
reddito nonché l’erogazione di assegni di servizio per la
partecipazione ad attività di orientamento, di formazione e di
formazione continua.
3. La Giunta regionale, nel disciplinare i criteri di cui al comma 2, si
avvale delle analisi e del piano fornito dall’Osservatorio sul
reddito di cittadinanza e sul salario minimo garantito, di cui
all’
articolo 33 della
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 ,
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”.
4. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale
per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6,
(
89) e della competente
commissione consiliare, garantisce una omogenea applicazione sul
territorio regionale, attraverso l’adozione di atti di indirizzo
applicativo, delle norme relative alla decadenza dai trattamenti
previdenziali di cui all’articolo 1 quinquies del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249 “Interventi urgenti in materia di politiche
del lavoro e sociali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291.
Art. 32 - Ammortizzatori
sociali.
1. La Regione ottimizza l’utilizzo
delle risorse finanziarie disponibili, mediante una razionale
combinazione dei trattamenti in deroga finanziati dallo Stato con il
ricorso aggiuntivo al fondo regionale di cui all’articolo 31 e, in
situazioni eccezionali, a fondi comunitari.
2. La Regione, in accordo con il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, assume la responsabilità diretta della
gestione delle procedure di accesso ai trattamenti di cui al comma 1,
effettuando il monitoraggio della spesa anche mediante la stipula di
convenzioni con gli enti previdenziali interessati.
3. La Giunta regionale, anche tramite il coinvolgimento del sistema del
credito, istituisce un fondo di rotazione per le anticipazioni ai
lavoratori, prioritariamente di piccole imprese, delle somme spettanti
per i trattamenti di cassa integrazione, inclusa la cassa integrazione in
deroga ed esclusa la cassa integrazione ordinaria.
Art. 33 - Politiche per le
pari opportunità e di conciliazione tra tempi di lavoro e di
vita.(90) (91)
1. La Regione favorisce le pari opportunità concorrendo, con
iniziative proprie od attuative della normativa statale in materia, al
finanziamento di progetti finalizzati all’affermazione dei principi
di parità nelle più diverse articolazioni nel mondo del lavoro
in particolare finalizzati a favorire l’ingresso, la permanenza e
il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, nonché il
superamento di ogni forma di discriminazione. A tal fine la Regione
promuove azioni positive per la parità di genere, per il superamento
di ogni disparità nell’accesso al lavoro, alla formazione e
alla progressione di carriera.
2. Nelle forme organizzative comunque disciplinate per il perseguimento
degli obiettivi di cui al comma 1, è garantita l’espressione
del parere del consigliere regionale di parità o della consigliera
di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della
prestazione lavorativa volte a conciliare tempi di lavoro e di
vita,(
92) coerentemente con
le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53
“Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città” e successive modifiche ed
integrazioni, la Giunta regionale promuove e sostiene progetti, proposti
da enti e organismi pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applicano
o stipulano accordi contrattuali interconfederali, nazionali,
territoriali e aziendali che prevedono azioni positive per la
flessibilità degli orari di lavoro.
4. La Regione favorisce la crescita di servizi territoriali di supporto
per conciliare tempi di lavoro e di vita,(
93) con particolare riferimento all’organizzazione
dell’orario di lavoro, all’utilizzo del lavoro a tempo
parziale e del telelavoro.
5. La Giunta regionale, anche in collaborazione con province, comuni,
parti sociali e associazioni del terzo settore, favorisce e promuove la
realizzazione di progetti specifici finalizzati a prevenire e rimuovere
le cause di discriminazione di genere.
6. La Giunta regionale, attraverso gli organismi preposti alla
parità, promuove e diffonde le linee guida antidiscriminatorie tra
uomini e donne nell’accesso al lavoro, nella formazione, nella
valutazione del personale, nei percorsi di carriera, nel lavoro a tempo
parziale e nel salario per lavoro di uguale valore.
7. La Regione promuove, anche mediante l’impiego di incentivi
ecomomici, lo sviluppo di servizi domiciliari, di asili aziendali, di
strumenti di assistenza alla persona e alla famiglia, nonché ogni
altra misura idonea a consentire, in particolare, alle donne la
conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare.
8. In coerenza con i principi dell’Unione europea in ordine alla
dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione
programma, sentite le parti sociali ed in collaborazione con le province,
i comuni e le associazioni del terzo settore, azioni ed interventi per
perseguire le finalità di cui al presente articolo nei diversi
ambiti delle politiche attive del lavoro.
Art. 33 bis - Attività
del consigliere o della consigliera di parità regionale. (94)
1. La Regione del Veneto assicura il pieno esercizio
dell’attività del consigliere o della consigliera di
parità regionale di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante codice delle pari
opportunità tra uomo e donna e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua
un ufficio dotato di risorse umane e strumentali adeguate e può
attribuire al consigliere o alla consigliera di parità regionale
un’indennità mensile, in conformità all’articolo
17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni.
Art. 34 - Inserimento
lavorativo delle persone disabili.
1. La Regione, in attuazione a quanto
previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed
integrazioni e dalla
legge regionale 3 agosto 2001, n. 16
“Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in
attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio
integrazione lavorativa presso le aziende ulss” e successive
modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione del diritto al
lavoro delle persone disabili sostenendone l’inserimento al lavoro,
la stabilizzazione occupazionale nonché le attività di lavoro
autonomo.
2. La rete pubblica dei servizi per il lavoro esercita le funzioni del
collocamento mirato delle persone disabili di cui all’articolo 21,
comma 2, lettera c).(
95)
Art. 35 - Cooperazione
sociale e inserimento lavorativo.
1. La Regione, al fine di assicurare la piena integrazione sociale e
l’effettività del diritto al lavoro, riconosce il ruolo
fondamentale della cooperazione sociale, sia come erogatrice di servizi
per il lavoro, sia come strumento per la creazione di opportunità
occupazionali, nella formazione, nell’inserimento e nel
mantenimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone
disabili.
2. La Regione promuove programmi di inserimento lavorativo nelle
cooperative sociali nel rispetto della legislazione nazionale e dei
contratti collettivi nazionali e territoriali, svolgendo in accordo con
le province il monitoraggio sui risultati raggiunti e la diffusione sul
proprio territorio dei migliori modelli di intervento.
Art. 36 - Promozione
dell’autoimprenditorialità.
1. La Giunta regionale sostiene, nel perseguimento delle azioni di
orientamento al lavoro di cui all’articolo 22 e in coerenza con la
riforma del diritto-dovere di istruzione e formazione prevista con legge
28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale” e successive
modifiche ed integrazioni, lo sviluppo e il mantenimento
dell’autoimprenditorialità anche mediante la concessione di
contributi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato, a soggetti in situazione di svantaggio occupazionale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla costituzione e
acquisizione di una partecipazione in nuove imprese anche cooperative
costituite da lavoratori di aziende o di settori in crisi aventi sede
operativa sul territorio regionale, con particolare riferimento alle
spese di investimento, all’acquisizione di beni e servizi di
consulenza e alla partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.
Art. 37 - Gestione delle
situazioni di crisi occupazionale. (96)
1. La Giunta regionale, in coerenza con i principi di cui
all’articolo 30 e sulla base dei criteri da definire, previa
acquisizione del parere della commissione regionale per la concertazione
tra le parti sociali di cui all’articolo 6(
97) al fine di affrontare particolari situazioni
di tensione occupazionale a livello settoriale, distrettuale o locale,
può adottare interventi di politiche del lavoro e di
riqualificazione professionale urgenti e di breve durata, idonei a
incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, a
promuovere ed incrementare l’occupazione, a favorire il reimpiego
dei lavoratori, individuando le risorse necessarie nel fondo regionale di
cui all’articolo 31 e prevedendo eventuali forme di cofinanziamento
da parte dei datori di lavoro interessati.
2. La Giunta regionale sostiene gli accordi intervenuti tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
finalizzati alla riqualificazione e ricollocamento dei lavoratori
coinvolti nelle situazioni di crisi occupazionali, aziendali e
territoriali, individuando le risorse necessarie per il loro reimpiego.
Favorisce altresì il raccordo con i progetti per il rilascio o la
riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale dell’area o
del settore interessato, eventualmente promossi da enti locali o da
imprese e loro consorzi.
3. omissis (
98)
Art. 38 - Cantieri scuola -
lavoro.
Art. 39 - Disciplina del
mercato del lavoro e modalità di trasmissione delle comunicazioni
obbligatorie.
1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale
per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo
6,(
100) adotta indirizzi
organizzativi e applicativi in materia di servizi per il lavoro con
particolare riferimento alla scheda anagrafica, alla scheda professionale
e al sistema di comunicazioni da parte delle imprese nonché allo
stato di disoccupazione e relativa certificazione ed alla tenuta delle
liste di mobilità e relativi ricorsi.
Art. 40 - Avviamento a
selezione nella pubblica amministrazione.
1. Per l’avviamento a selezione finalizzato alle assunzioni di
lavoratori con qualifica e profilo per i quali è richiesto il solo
requisito della scuola dell’obbligo, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modifiche ed integrazioni, escluse le amministrazioni
statali e gli enti pubblici nazionali, procedono secondo modalità
definite con apposito provvedimento della Giunta regionale.(
101)
2. Il provvedimento di cui al comma 1, in conformità ai principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ed in particolare
dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, è approvato nel rispetto dei seguenti
principi e criteri:
a) pubblicità della procedura;
b) generalità dell’accesso, a prescindere dal domicilio o
dallo stato occupazionale del candidato;
c) formazione della graduatoria dei candidati da avviare alla selezione
esclusivamente tra coloro che abbiano presentato, nelle forme rispondenti
alle esigenze del contesto socio-economico, la dichiarazione di
disponibilità ad essere selezionati, con valutazione prioritaria
dello stato di bisogno determinato dal reddito personale oltre che dal
carico familiare.
TITOLO IV - Lavoro e formazione
CAPO I - Tirocini e
apprendistato
Art. 41 - Tirocini formativi
e di orientamento. (102)
1. La Regione, al fine di favorire il raccordo tra scuola, formazione e
lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, favorisce e promuove i tirocini formativi e
di orientamento.
2. Il tirocinio consiste in una esperienza temporanea in una realtà
lavorativa, svolta sia nell’ambito di un processo formativo sia al
di fuori di un percorso formale di istruzione e formazione, con
finalità formative o di mero orientamento alle scelte professionali.
Il rapporto che si instaura tra il datore di lavoro ed il tirocinante non
costituisce rapporto di lavoro.
3. I tirocini formativi e di orientamento possono essere svolti presso
datori di lavoro pubblici e privati, ivi inclusi gli imprenditori o
liberi professionisti senza dipendenti.
4. La Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, acquisiti i pareri della commissione regionale per la
concertazione tra le parti sociali di cui all’
articolo 6,(
103) e della commissione consiliare competente,
adotta disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento e di
inserimento lavorativo. (
104)
5. In particolare, tali disposizioni definiscono:
a) i limiti numerici dei tirocini;
b) le caratteristiche dei soggetti promotori e dei soggetti destinatari;
c) la durata dei tirocini, che deve essere coerente con la normativa
vigente e con gli atti di indirizzo assunti a livello nazionale con
eventuali accordi tra Stato e Regioni;(
105)
d) caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi e di
orientamento;
e) criteri di coerenza tra i percorsi di formazione formale e i tirocini
organizzati in relazione a tali percorsi;
f) modalità di rilascio delle certificazioni di svolgimento dei
tirocini, finalizzate anche al riconoscimento del credito formativo.
6. Nel caso di tirocini promossi all’estero, fermo restando il
rispetto della normativa applicabile al datore di lavoro ospitante, i
soggetti garantiscono la presenza del tutore e garanzie assicurative non
inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.
7. Nel caso di tirocini attivati a seguito di iniziative e programmi
europei trovano applicazione le specifiche disposizioni ivi previste.
Art. 42 - Contratto di
apprendistato. (106)
1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tre tipologie
previste dalla normativa nazionale, anche in collaborazione con gli enti
scolastici e formativi:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.(
107)
2. Al fine del comma 1, la Giunta regionale: (
108)
a) definisce la regolamentazione dell’apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore;(
109)
b) disciplina l’offerta formativa pubblica integrativa della
formazione di tipo professionalizzante, nei limiti delle risorse
disponibili;(
110)
c) definisce d’intesa con le associazioni di categoria dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale
le modalità di riconoscimento della qualifica prevista
dall’articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015
n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;(
111)
d) definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato
per attività di ricerca e per percorsi di alta formazione,
relativamente ai profili che attengono alla formazione;(
112)
e) nell’ambito delle funzioni riconosciute dalle vigenti
disposizioni, ai sensi della lettera f) comma 1, dell’articolo 2,
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle
norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92” garantisce agli
apprendisti il diritto alla certificazione delle competenze acquisite
presso le istituzioni formative di provenienza.(
113)
3. La Regione promuove, anche attraverso accordi con i fondi
interprofessionali di cui all’articolo 47, adeguate iniziative per
garantire la formazione professionalizzante, svolta sotto la
responsabilità dell’impresa, stimolando processi di
qualificazione della capacità formativa dell’impresa
medesima.(
114)
4. omissis (
115)
Art. 43 - Formazione
formale.
Art. 44 - Contratto di
apprendistato per l’espletamento del diritto - dovere di istruzione
e formazione.
Art. 45 - Contratto di
apprendistato professionalizzante.
Art. 46 - Contratto di
apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione.
CAPO II – Formazione
Art. 47 - Formazione continua e fondi interprofessionali.
1. I fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)” e successive modifiche ed integrazioni si raccordano con le
azioni di formazione continua previste dalla programmazione regionale in
materia e con le intese raggiunte a livello nazionale tra Stato, Regioni
e parti sociali.
2. La Giunta regionale si consulta periodicamente con le parti sociali,
che hanno costituito i fondi interprofessionali di cui al comma 1, al
fine di una programmazione sinergica delle rispettive attività.
Art. 48 - Riconoscimento dei
risultati di apprendimento acquisiti in contesti formali, non formali e
informali.(120)
1. La Giunta regionale garantisce l’applicazione delle norme
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l’individuazione e validazione dei risultati di apprendimento,
definiti in termini di competenze, conoscenze e abilità,
responsabilità e autonomia, acquisiti in contesti di apprendimento
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze come definiti dal decreto
legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.(
121)
2. Sulla base degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta
regionale promuove il reciproco riconoscimento tra i sistemi istruzione,
formazione e lavoro dei risultati di apprendimento comunque acquisiti
dalla persona.(
122)
3. Sulla base degli indirizzi e degli standard definiti a livello
nazionale, la Giunta regionale promuove il reciproco riconoscimento dei
crediti formativi tra il sistema dei licei e il sistema della istruzione
e formazione professionale nonché all’interno di ciascun
sistema.
Art. 49 – Attestazione
e registrazione dei risultati di apprendimento. (123)
1. La Giunta regionale determina, in conformità alla normativa
vigente, le modalità di attestazione dei risultati di apprendimento
acquisiti dalla persona in contesti di apprendimento formali, non formali
e informali al termine dei servizi di individuazione, validazione e
certificazione.
2. La Giunta regionale determina le modalità di repertoriazione,
conservazione e registrazione delle attestazioni e dei certificati
rilasciati in modo da garantire l’interoperatività con i
sistemi informativi regionali e nazionali, in conformità alla
competenza statale in materia di coordinamento informatico.
CAPO III – Vigilanza e
ispezione (124)
Art. 50 - Istituzione
Struttura per la valutazione e controllo strategico della formazione
professionale.
Art. 51 - Attività e
compiti.
Art. 52 - Adempimenti delle
strutture e degli enti regionali.
Art. 53 - Disposizioni
organizzative.
TITOLO V - Sicurezza,
regolarità, qualità del lavoro e responsabilità sociale
delle imprese
CAPO I - Sicurezza,
regolarità e qualità del lavoro
Art. 54 - Controlli.
1. La Regione, al fine di garantire sicurezza, regolarità e
qualità del lavoro, promuove apposite intese con gli enti pubblici
competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e
del controllo sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali in
materia di lavoro, contribuendo al rafforzamento delle attività
ispettive anche attraverso l’ottimale circolazione dei dati e delle
informazioni, particolarmente nei settori a più alto rischio di
irregolarità.
Art. 55 - Contrasto al
lavoro sommerso e irregolare.
1. La Regione progetta, promuove e sostiene azioni di contrasto del
lavoro sommerso ed irregolare ed interventi per diffondere la cultura del
lavoro regolare. A tal fine la Giunta regionale sentite le(
129) parti sociali, promuove
azioni rivolte a:
a) concedere contributi, finanziamenti e incentivi esclusivamente ai
soggetti che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di legge in
materia di lavoro, sicurezza e previdenza e che applicano i contratti
collettivi nazionali, aziendali e/o territoriali;
b) promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra
i soggetti istituzionali per favorire uno sviluppo locale funzionalmente
e strutturalmente collegato all’emersione del lavoro sommerso;
c) sostenere iniziative di carattere settoriale e territoriale idonee ad
incidere sui contesti sociali, produttivi, professionali, individuali che
determinano la partecipazione irregolare al lavoro e la marginalità;
d) facilitare l’accesso al credito dei soggetti impegnati in un
percorso di emersione dal lavoro irregolare;
e) diffondere la cultura della legalità attraverso interventi
formativi e informativi nei confronti dei soggetti pubblici e privati e
nelle scuole aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e
dell’economia sommersa;
f) promuovere politiche di sostegno a favore di servizi e modalità
di reperimento di manodopera straniera e di incontro fra domanda ed
offerta, che scoraggino il ricorso al lavoro irregolare;
g) promuovere accordi fra le parti sociali che favoriscano sicurezza,
regolarità e qualità del lavoro.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta
regionale promuove la stipula di protocolli d’intesa con le
commissioni di analisi del lavoro irregolare istituite ai sensi
dell’articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo” e successive modifiche ed integrazioni e con i comitati
per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) istituiti ai sensi
dell’articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383
“Primi interventi per il rilancio dell’economia” e
successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale favorisce
l’attuazione delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro
sommerso ed irregolare previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Legge finanziaria 2007), in particolare per quanto riguarda il documento
unico di regolarità contributiva e l’applicazione degli indici
di congruità negli appalti e subappalti. La Giunta regionale
promuove altresì, anche attraverso la collaborazione
dell’osservatorio regionale veneto sul lavoro irregolare previsto
dall’
articolo 18 della
legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”,
protocolli d’intesa con le articolazioni regionali
dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), con
l’Istituto nazionale delle assicurazioni per gli infortuni sul
lavoro (INAIL) e con gli altri soggetti competenti in materia di
vigilanza sul lavoro e di immigrazione.
3. La Giunta regionale, acquisito il parere delle parti sociali,
definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi
per il contrasto del lavoro sommerso di cui al comma 1, lettere a) e c).
Art. 56 - Sicurezza e
qualità del lavoro.
1. La Regione, nell’esercizio delle sue competenze in materia, ai
sensi dell’articolo 117 della Costituzione, promuove e valorizza la
sicurezza sul luogo di lavoro, riconoscendo la stessa come diritto-dovere
fondamentale del lavoratore. Promuove inoltre, in coerenza con gli
obiettivi della legislazione nazionale e regionale, la realizzazione di
un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento delle
qualità della vita lavorativa.
2. La Giunta regionale esercita poteri di indirizzo e di coordinamento
nelle attività di prevenzione, vigilanza e controllo, orientato
prioritariamente al sostegno del diritto - dovere alla sicurezza ed alla
salute nei luoghi di lavoro anche attraverso:
a) la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
b) la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, nella
convinzione che esso sia elemento fondamentale per la qualità del
lavoro e dell’occupazione;
c) la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
d) il supporto ai datori di lavoro per l’incentivazione di
attività di prevenzione dei rischi anche attraverso la promozione di
buone pratiche sul territorio regionale.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e
nell’esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2 la
Giunta regionale (
130)
d’intesa con le parti sociali:
a) adottano accordi, anche con gli organismi bilaterali, per
l’attivazione di unità formative appositamente dedicate alla
tematica della salute, dell’igiene e della sicurezza sul luogo di
lavoro;
b) sostengono le azioni di coordinamento e di rafforzamento delle
competenze rivolte ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali e territoriali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”, anche attraverso la certificazione della formazione dei
soggetti della prevenzione;
c) sostengono le azioni promosse dagli enti bilaterali e dagli organismi
paritetici;
d) coordinano i diversi soggetti pubblici che operano nella materia della
salute e della sicurezza sul lavoro;
e) attivano le campagne informative e l’organizzazione di
interventi educativi rivolti ai giovani per sensibilizzare alla cultura
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
4. La Giunta regionale sostiene la realizzazione di studi e ricerche
volti a:
a) individuare e trasferire buone pratiche sul territorio regionale;
b) monitorare la situazione degli infortuni e delle malattie
professionali sul territorio regionale per l’elaborazione di un
rapporto annuale.
5. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la
concessione degli incentivi per il miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4.
Art. 57 - Incentivi alle
famiglie dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.
1. La Regione promuove e sostiene l’inserimento al lavoro del
coniuge o del convivente, residenti in Veneto, dei lavoratori deceduti a
causa di infortuni sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per l’accesso agli
interventi di cui al comma 1.
CAPO II - Responsabilità
sociale delle imprese
Art. 58 - Obiettivi.
1. La Regione promuove la diffusione della cultura della
responsabilità sociale di impresa, intesa quale integrazione
volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività
produttive e commerciali e nei rapporti con le comunità ed il
territorio ove le imprese operano.
Art. 59 - Interventi.
1. La Giunta regionale promuove e sostiene interventi finalizzati al
perseguimento della responsabilizzazione sociale delle imprese, anche
attraverso:
a) azioni di promozione, sensibilizzazione della cultura e dei principi e
formazione della responsabilità sociale delle imprese anche
promuovendo il marchio etico e la certificazione della qualità
sociale delle aziende;
b) azioni di ricerca volte all’individuazione di buone prassi nelle
esperienze realizzate;
c) sperimentazioni di nuove linee di lavoro per valorizzare le imprese
nei rapporti con la società civile;
d) definizione e valorizzazione di procedure, strumenti e metodologie,
che permettano la verifica e la certificazione delle iniziative e dei
comportamenti socialmente responsabili delle imprese anche con sedi
all’estero e nei rapporti con i fornitori.
2. La Giunta regionale promuove azioni finalizzate a prevenire la
diffusione di fenomeni di sfruttamento del lavoro minorile, di mancato
rispetto dei diritti dei lavoratori e di inquinamento
dell’ambiente.
3. La Giunta regionale stipula intese e attiva sperimentazioni con le
province, i comuni, gli enti bilaterali, le parti sociali, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni dei
consumatori, le associazioni per la tutela dell’ambiente, gli
ordini ed i collegi professionali, gli organismi di ricerca e con ogni
altro ente pubblico e privato atto a realizzare le azioni di cui al comma
2.
TITOLO VI - Disposizioni finali
e transitorie
CAPO I - Disposizioni finali
Art. 60 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 12.536.366,27 per l’esercizio 2009 e in euro
13.800.788,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte:
a) nell’esercizio 2009, quanto a euro 13.800,00 mediante utilizzo
delle risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di
funzionamento”, quanto a euro 7.522.566,27 mediante prelevamento
delle risorse allocate nell’upb U0066 “Politiche attive del
lavoro” e quanto a euro 5.000.000,00 mediante prelevamento delle
risorse allocate nell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese
correnti” del bilancio di previsione 2009;
b) negli esercizi 2010-2011, quanto a euro 13.800,00 mediante utilizzo
delle risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di
funzionamento”, quanto a euro 8.786.988,00 mediante prelevamento
delle risorse allocate nell’upb U0066 “Politiche attive del
lavoro” e quanto a euro 5.000.000,00 mediante prelevamento delle
risorse allocate nell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese
correnti” del bilancio pluriennale 2009-2011.
2. Contestualmente si provvede all’istituzione della nuova upb
U0244 “Politiche del lavoro”, allocata nella funzione
obiettivo F0008 “Lavoro”, Area omogenea A0019
“Lavoro” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011, con dotazione di euro 12.522.566,27 nell’esercizio 2009
e di euro 13.786.988,00 in ciascuno degli esercizi 2010 e 2011.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
destina annualmente adeguate risorse finanziarie ai soggetti di cui agli
articoli 31 e
32, da definirsi sulla base della
dimensione del fenomeno relativo ai lavoratori di cui ai suddetti
articoli, registrato nell’anno precedente.
Art. 61 - Relazione.
1. Al fine di effettuare una valutazione sugli effetti derivanti
dall’attuazione della presente legge, la Giunta regionale con
cadenza triennale, avvalendosi delle analisi e del monitoraggio eseguito
ai sensi dell’
articolo
12, presenta alla commissione consiliare competente per materia una
relazione contenente informazioni sui risultati applicativi della stessa.
Art. 62 - Uniformità
della applicazione della presente legge e diritto di interpello.
1. La Giunta regionale garantisce le attività di assistenza
giuridico-amministrativa agli operatori autorizzati o accreditati ai
sensi degli
articoli 23,
24 e
25, al fine di assicurare
un’interpretazione uniforme su tutto il territorio regionale della
presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi.
2. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria
iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici
possono inoltrare alla struttura regionale competente in materia di
lavoro quesiti di ordine generale sull’applicazione della presente
legge e dei relativi provvedimenti attuativi.
3. L’inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente
articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Le risposte
avvengono tramite le medesime modalità, di norma, entro trenta
giorni dal ricevimento.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e la procedura per
l’esercizio del diritto di interpello di cui ai commi 1, 2 e 3.
CAPO II - Disposizioni
abrogative e transitorie
Art. 63 - Disposizioni
transitorie.
1. Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23
della
legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro
naturale scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli
articoli 6,
8 e
9 della presente legge.
2. Al fine di garantire la prosecuzione dei programmi e la
continuità della gestione dell’ente Veneto Lavoro, istituito e
disciplinato dagli articoli da 8 a 16 della
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e
successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti
disposizioni transitorie:
a) il direttore ed il collegio dei revisori, in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, conservano l’incarico fino
alla naturale scadenza;
b) i regolamenti di organizzazione e di gestione amministrativa e
contabile, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della previgente
normativa, conservano efficacia fino alla loro sostituzione;
c) i contratti di lavoro stipulati ai sensi della previgente normativa
proseguono senza soluzione di continuità e con la conservazione di
tutti i diritti maturati dal momento dell’assunzione; i contratti
di prestazione ed i contratti di fornitura, adottati dall’ente ai
sensi della previgente normativa proseguono fino alla loro naturale
scadenza.
3. Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni
della presente legge, conservano efficacia i provvedimenti della Giunta
regionale e del dirigente della struttura regionale competente in materia
di lavoro già adottati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Fino all’approvazione del primo programma regionale per la
formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento previsto
dall’
articolo 10,
conservano efficacia il programma triennale di tutti gli interventi in
materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e
orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno
all’occupazione approvato ai sensi dell’articolo 2 della
legge regionale 30
gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione
professionale e organizzazione delle politiche regionali del
lavoro” e successive modifiche ed integrazioni e il programma
regionale approvato ai sensi dell’articolo 4 della
legge regionale 16 dicembre
1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 64 - Abrogazioni e
norme finali.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) gli articoli 2, 3, 4, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27 della
legge regionale 30 gennaio
1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione
professionale e organizzazione delle politiche regionali del
lavoro”;
b) l’articolo 10 della
legge regionale 7 maggio 1991, n. 10
“Modifiche alla
legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
“Ordinamento del sistema di formazione professionale e
organizzazione delle politiche regionali del lavoro””;
c) l’articolo 11 della
legge regionale 7 maggio 1991, n. 10
“Modifiche alla
legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
“Ordinamento del sistema di formazione professionale e
organizzazione delle politiche regionali del lavoro””;
d) l’articolo 39 della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1995)”;
e) la
legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di
politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in
attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”, fatto
salvo l’articolo 8;
f) l’articolo 46 della
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2000)”;
g) l’articolo 47 della
legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2001)”;
h) la
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 36 “Modifiche ed integrazioni
alla
legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di
politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in
attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469””;
i) l’articolo 3 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa –
collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque
minerali e termali, lavoro, artigianato e commercio e veneti nel
mondo”.
2. Ogni richiamo alla commissione regionale per la concertazione tra le
parti sociali prevista dall’
articolo 19 della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 , contenuto nella legislazione regionale
vigente, deve intendersi riferito alla commissione regionale per la
concertazione tra le parti sociali prevista dall’
articolo 6 della presente legge.
3. Ogni richiamo al comitato di coordinamento istituzionale previsto
dall’
articolo 21 della
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ,
contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito
al comitato di coordinamento istituzionale previsto dall’
articolo 7 della presente legge.
4. Ogni richiamo al programma previsto dall’articolo 2 della
legge regionale 30
gennaio 1990, n. 10 , contenuto nella legislazione regionale vigente,
deve intendersi riferito al programma previsto dall’articolo 10
della presente legge.
5. Ogni richiamo al programma previsto dall’
articolo 4 della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 , contenuto nella legislazione regionale
vigente, deve intendersi riferito al programma previsto
dall’articolo 10 della presente legge.
Note
(
1) Vedi anche le disposizioni
della
legge
regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della
Regione Veneto” con riferimento al ruolo della Regione di
attuazione delle politiche di integrazione tra le politiche attive del
lavoro ed i percorsi di formazione e alle relative disposizioni con
particolare riferimento all’art. 9 recante “Sviluppo delle
competenze lungo tutto l’arco della vita”, all’art. 17
recante “Collaborazione istituzionale e concertazione
sociale”, all’art. 20 recante “Apprendistato, tirocinio
e alternanza scuola-lavoro”, all’art. 23 recante
“Valutazione del Sistema educativo” e le relative previsioni
di raccordo del Comitato per la valutazione del sistema educativo con
l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, con avvalimento
delle base informative della Borsa Lavoro Veneto.
(
2) Comma così modificato da
comma 1 art. 1
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito le parole “del lavoro” con le parole
“e il mercato del lavoro regionale.”.
(
3) Comma così modificato da
comma 2 art. 1
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito le parole “delle previsioni del” con le
parole “degli indirizzi espressi nel”.
(
4) Lettera inserita da comma 3
art. 1
legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
5) Lettera abrogata da lett. a)
comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
6) Lettera abrogata da lett. b)
comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
7) Lettera così modificata
da comma 2 art. 38
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha inserito dopo le parole “pubblico e privato” le parole
“, anche con l’adozione di strumenti di coordinamento
telematico”.
(
8) Lettera inserita da comma 3
art. 38
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
9) Lettere g ter) e g quater)
inserite da comma 4 art. 1
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
10) Lettera così
modificata da comma 5 art. 1
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito le parole “alle province” con le parole
“ad altri soggetti istituzionali”.
(
11) Articolo abrogato da
lett. d) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
12) Articolo abrogato da
lett. c) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
13) Articolo abrogato da
lett. e) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
14) L’art. 64, comma 2
prevede che ogni richiamo nella normativa regionale alla commissione di
cui all’art. 19 della
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
si intende fatto alla commissione prevista dal presente articolo. La
Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali è
altresì individuata dall’art. 17 della
legge regionale 31 marzo 2017, n. 8
quale sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali con
funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli
obiettivi delle politiche educative regionali.
(
15) Vedi le fruizioni
assegnate a tale organo dall’art. 2 della
legge regionale 18 luglio 2017, n.
15 .
(
16) L’articolo 64,
comma 3 prevede che ogni richiamo nella normativa regionale al comitato
di cui all’articolo 21 della
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
si intende fatto al comitato previsto dal presente articolo.
(
17) Ai sensi dell’art.
32 della
legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36 il Comitato di coordinamento
istituzionale, già istituito ai sensi del presente articolo cessa di
operare dalla entrata in vigore della
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
(31 ottobre 2018), entro centoventi giorni dalla medesima data, il
Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di costituzione del
nuovo Comitato.
(
18) Comma così
modificato da comma 1 art. 2
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito le parole “un efficace coordinamento tra Regione,
province ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione,
orientamento e monitoraggio del mercato del lavoro” con le parole
“il coordinamento tra Regione ed enti locali in tema di politiche
del lavoro, formazione, e orientamento”.
(
19) Comma sostituito da comma
2 art. 2
legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
20) Comma così
modificato da comma 3 art. 2
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito le parole “o un funzionario delegato” con
le parole “o un suo delegato”.
(
21) Comma sostituito da comma
1 art. 3
legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
22) Comma abrogato da lett.
f) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
23) L’articolo 63,
comma 1 prevede che “Gli organismi già istituiti ai sensi
degli articoli 19, 21 e 23 della
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le
funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente
legge.”.
(
24) Articolo abrogato da
lett. g) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
25) L’art. 63, comma 4
prevede che sino all’approvazione del programma previsto dal
presente articolo conservano efficacia il programma triennale di cui
all’art. 2 della
legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e
il programma regionale di cui all’art. 4 della
legge regionale 16 dicembre 1998, n.
31 e i commi 4 e 5 del medesimo articolo 64 prevedono che i richiami
nella normativa regionale ai piani sopracitati si intendono riferiti al
programma previsto dal presente articolo.
(
26) Comma così
modificato da comma 1 art. 4
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha soppresso le parole “e dalle province nell’ambito
della programmazione provinciale di cui all’articolo 3”.
(
27) Comma sostituito da comma
1 art. 5
legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
28) Comma abrogato da lett.
h) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
29) Ai sensi dell’art.
23 della
legge
regionale 31 marzo 2017, n. 8 , l’Osservatorio opera
altresì in raccordo con il comitato per la valutazione del sistema
educativo.
(
30) Comma così
modificato da comma 1 art. 6
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito le parole “nodo regionale della borsa continua
nazionale del lavoro” con le parole “SILV”.
(
31) Comma modificato da comma
1 art. 2
legge
regionale 22 marzo 2022, n. 8 che ha sostituito le parole: “di
cui un docente universitario competente in materia di politiche del
lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa”
con le seguenti: “di cui il Direttore di Veneto Lavoro con funzioni
di presidente”.
(
32) L’articolo 63,
comma 2 prevede una disciplina transitoria per quanto riguarda gli organi
in carica, i regolamenti di organizzazione e gestione contabile e i
contratti di lavoro in essere.
(
33) Vedi quanto disposto
dall’art. 55 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che così prevede “1. Nelle more della attivazione
dell’ente regionale Veneto Welfare, istituito con
legge regionale 18 luglio
2017, n. 15 “Interventi per lo sviluppo della previdenza
complementare e del welfare integrato regionale del Veneto”, è
creata presso l’Ente Veneto Lavoro, istituito ai sensi della
legge regionale 13
marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e
mercato del lavoro” e successive modificazioni, apposita unità
operativa che in relazione a quanto previsto agli articoli 1, 2, 3 e 4
della
legge
regionale 18 luglio 2017, n. 15 :
a) svolge attività di promozione, informazione e assistenza
qualificata in ordine alla previdenza complementare della popolazione
regionale;
b) cura i rapporti con gli enti accreditati e con i soggetti aderenti
alle forme di welfare e per il coordinamento dell’attività dei
fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori;
c) offre servizi e assistenza qualificata connessi alla materia della
previdenza in genere ed ai fondi sanitari integrativi;
d) realizza progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale
da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale, ivi
compresa l’attuazione di progetti di welfare;
e) effettua studi e ricerche relativamente alle materie di competenza.
2. Le attività previste al comma 1 sono oggetto di valutazione ai
sensi del comma 1 dell’articolo 13 recante “Clausola
valutativa” della
legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 ,
da presentarsi alla competente commissione consiliare entro trenta mesi
dalla entrata in vigore della presente legge.”.
(
34) Comma così
modificato da comma 1 art. 7
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha soppresso le parole “coordinandosi con i soggetti che
erogano i servizi per il lavoro di cui all’articolo 21,”.
(
35) Comma così
modificato da comma 2 art. 7
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha inserito le lettere 0a), 0b) e 0c).
(
36) Lettera sostituita da
comma 3 art. 7
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
37) Lettera aggiunta da comma
1 art. 40
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
38) Lettera aggiunta da comma
1 art. 40
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
39) Comma inserito da comma 4
art. 7
legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
40) Comma sostituito da comma
5 art. 7
legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
41) Comma così
modificato da comma 5 art. 6
legge regionale 14 novembre 2018, n. 42
che ha sostituito le parole “31 gennaio” con le parole
“mese di febbraio”.
(
42) Commi 3 bis e 3 ter
inseriti da comma 6 art. 7
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
43) Comma abrogato da lett.
i) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
44) Vedi, in tema di
trattamento economico del direttore di enti regionali, quanto disposto
dall’articolo 14 della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ai
sensi del quale “Fatti salvi i diversi limiti previsti dalle
rispettive leggi istitutive e quelli fissati dalla contrattazione
collettiva nazionale e decentrata regionale per la dirigenza
dell’Area delle Funzioni locali, il trattamento economico
complessivo del direttore di enti regionali, economici o non economici,
la cui definizione è di competenza regionale, non può superare
quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del
servizio sanitario nazionale.”.
(
45) Lettera così
modificata, con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, da comma 6
art. 6
legge
regionale 14 novembre 2018, n. 42 che ha sostituito la parola
“proporre” con la parola “adottare”.
(
46) Lettera sostituita da
comma 1 art. 8
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
47) Lettera così
modificata, con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, da comma 6
art. 6
legge
regionale 14 novembre 2018, n. 42 che ha sostituito la parola
“proporre” con la parola “adottare”.
(
48) Lettera così
modificata, con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, da comma 6
art. 6
legge
regionale 14 novembre 2018, n. 42 che ha sostituito la parola
“predisporre” con la parola “adottare”.
(
49) Lettera così
modificata, con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, da comma 6
art. 6
legge
regionale 14 novembre 2018, n. 42 che ha sostituito la parola
“predisporre” con la parola “adottare”.
(
50) Lettera sostituita da
comma 2 art. 8
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
51) Lettera sostituita da
comma 3 art. 8
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
52) Commi 5 bis e 5 ter
aggiunti da comma 4 art. 8
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
53) Articolo sostituito, con
decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, da comma 7 art. 6
legge regionale 14 novembre
2018, n. 42 . Si riporta il testo dell’articolo 17 come vigente
fino alla data di entrata in vigore della
legge regionale 14 novembre 2018, n. 42
“Art. 17 - Vigilanza.
1. La Giunta regionale esercita il controllo, ai sensi della
legge regionale 18 dicembre
1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e
di controllo sugli enti amministrativi regionali” e successive
modifiche ed integrazioni, sui seguenti provvedimenti:
a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
b) il rendiconto generale annuale.
2. Nell’ambito dei controlli sul rendiconto generale annuale la
Giunta regionale verifica altresì la conformità delle azioni
dell’ente rispetto agli indirizzi espressi.
3. Gli atti del direttore di cui al comma 1, sottoposti all’esame
della Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi inutilmente sessanta
giorni dal loro ricevimento.”.
Si evidenzia inoltre che ai sensi dell’articolo 8 comma 1 di detta
legge “Ai procedimenti di controllo disciplinati dalla
legge regionale 18 dicembre
1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di
controllo sugli enti amministrativi regionali” in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge e sino alla loro conclusione,
continuano ad applicarsi le disposizioni della
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 ,
e quelle previste dalle leggi istitutive degli enti soggetti a controllo,
nel testo vigente antecedente alle modifiche apportate dalla presente
legge.”.
(
54) Comma sostituito da comma
1 art. 9
legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
55) Comma sostituito da comma
1 art. 10
legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
56) Alinea sostituita da
comma 2 art. 10 legge regionale 25 ottobre 21018, n. 36.
(
57) Lettera inserita da comma
3 art. 10
legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
58) Lettera sostituita da
comma 4 art. 10
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
59) Lettera sostituita da
comma 5 art. 10
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
60) Lettera sostituita da
comma 6 art. 10
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
61) Lettere d bis), d ter) e
d quater aggiunte da comma 7 art. 10
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
62) Comma abrogato da lett.
l) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
63) Articolo inserito da
comma 1 art. 11
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
64) Ai sensi dell’art.
33 commi 1 e 2 della
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
“1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, avvalendosi delle strutture competenti in
materia, adotta gli indirizzi sulla gestione della rete pubblica dei
servizi per il lavoro di cui all’articolo 21 bis della
legge regionale 13 marzo
2009, n. 3 , inserito dall’articolo 11 della presente legge.
2. Entro centoventi giorni dall’adozione degli indirizzi di cui al
comma 1, il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro predispone
i regolamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell’articolo
15 della
legge
regionale 13 marzo 2009, n. 3 , come modificato dalla presente legge,
ai quali si applica la procedura di cui ai commi 5 bis) e 5 ter) del
citato articolo 15, come inseriti dalla presente legge.”.
(
65) Comma così
modificato da comma 1 art. 12
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito le parole “sia rispetto alle province ed agli
altri enti locali, sia rispetto alle istituzioni scolastiche e agli
organismi di formazione accreditati, ai sensi della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 19
“Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di
formazione accreditati” e successive modifiche ed integrazioni,
nell’ambito dell’orientamento. Definisce gli standard minimi
dei servizi di orientamento e le figure professionali di riferimento,
acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra
le parti sociali di cui all’articolo 6 e del comitato di
coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7” con le
parole “definisce gli standard minimi dei servizi di orientamento e
le figure professionali di riferimento, acquisiti i pareri della
commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui
all’articolo 6.
(
66) Comma sostituito da comma
2 art. 12
legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
67) Comma abrogato da lett.
m) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
68) Comma così
modificato da comma 3 art. 12
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito le parole “delle province di cui al comma
5” con le parole “programmata dalla Giunta regionale di cui
al comma 3.”
(
69) Articolo inserito da
comma 1 art. 1
legge regionale 31 ottobre 2018, n. 38 .
Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della
legge regionale 31 ottobre 2018, n. 38 la
Giunta regionale definisce, con la collaborazione di Veneto Lavoro, entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, uno
schema di convenzione da stipulare con i Comuni per la istituzione degli
“Sportelli Informalavoro”, con la quale si definiscono, in
particolare, i requisiti minimi di esperienza professionale degli
operatori in relazione alle funzioni da svolgere e l’obbligo di
interconnessione con il Sistema Informativo Lavoro del Veneto (SILV) di
cui all’articolo 28 della presente legge. Vedi anche gli artt. 2, 3
e 4 della
legge
regionale 31 ottobre 2018, n. 38 ai sensi dei quali, rispettivamente
si dettano disposizioni per promuovere la formazione,
l’aggiornamento e la qualificazione del personale dei Comuni
addetto agli “Sportelli Informalavoro”, si realizzano
iniziative informative sulla istituzione e sulle funzioni svolte dagli
Sportelli Informalavoro e si definisce una clausola valutativa sulla
prima applicazione della legge.
(
70) Comma così
modificato da comma 1 art. 13
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito le parole “entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri
della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di
cui all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di
cui all’articolo 7” con le parole “acquisito il parere
della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di
cui all’articolo 6,”.
(
71) Comma sostituito da comma
2 art. 13
legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
72) Comma abrogato da lett.
n) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
73) Comma così
modificato da comma 1 art. 14
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito le parole “acquisiti i pareri della commissione
regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui
all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui
all’articolo 7” con le parole “acquisito il parere
della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di
cui all’articolo 6”.
(
74) Comma abrogato da lett.
o) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
75) Comma così
modificato da comma 1 art. 15
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito le parole “Entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale,
acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra
le parti sociali di cui all’articolo 6 e del comitato di
coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7” con le
parole “La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione
regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui
all’articolo 6”.
(
76) Lettera sostituita da
comma 2 art. 15
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
77) Lettera sostituita da
comma 3 art. 15
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
78) La sostituzione recata
dal comma 1 art. 16
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
deve intendersi riferita all’alinea e non al comma intero.
(
79) Lettera così
modificata da comma 2 art. 16
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha soppresso le parole “ed alle province”.
(
80) Comma sostituito da comma
3 art. 16
legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
81) Comma inserito da comma 4
art. 16
legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
82) Comma così
modificato da comma 5 art. 16
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha soppresso le parole “e del comitato di coordinamento
istituzionale di cui all’articolo 7”.
(
83) Articolo sostituito da
comma 1 art. 17
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
84) Vedi ora anche, quale
“estensione del Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV)” il
Sistema Informativo Lavoro e Sociale (SILS) istituito con
legge regionale 4 marzo
2022, n. 5 .
(
85) Comma così
modificato da comma 1 art. 18
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito la parola “provinciali” con la parola
“territoriali”.
(
86) Comma così
modificato da comma 1 art. 18
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito le parole “borsalavoroveneto di cui
all’articolo 28” con le parole “il portale
regionale”.
(
87) Comma sostituito da comma
2 art. 18
legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
88) Comma sostituito da comma
1 art. 3
legge
regionale 30 aprile 2020, n. 13 .
(
89) Comma così
modificato da comma 1 art. 19
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha soppresso le parole “del comitato di coordinamento
istituzionale di cui all’articolo 7”.
(
90) Rubrica così
modificata da comma 1 art. 20
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito la parola “cura” con la parola
“vita”.
(
91) Vedi anche quanto
previsto dalla
legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3
“Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra
donne e uomini e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di
qualità” che all’art. 5 comma 4 prevede che “4.
Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 33 della
legge regionale 13
marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e
mercato del lavoro”, la Regione assicura alle donne, attraverso i
servizi per il lavoro e le relative articolazioni sul territorio
regionale, l’erogazione di servizi e di misure specifiche di
politica attiva del lavoro, quali l’orientamento specialistico e
l’accompagnamento al lavoro, favorendo l’incrocio tra la
domanda e l’offerta nonché promuovendo l’accompagnamento
al lavoro autonomo, l’orientamento all’autoimpiego e alle
start up. A tali fini nel sito internet istituzionale della Giunta
regionale è istituita una specifica sezione, denominata
“Sportello Donna”, all’interno della quale sono resi
fruibili avvisi, bandi e qualsiasi informazione utile a favorire
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, pubblico e privato,
nonché diffondere le opportunità di formazione, nel rispetto
della normativa sulla parità di trattamento retributivo e di pari
opportunità.”.
(
92) Comma così
modificato da comma 1 art. 20
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito la parola “cura” con la parola
“vita”.
(
93) Comma così
modificato da comma 1 art. 20
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito la parola “cura” con la parola
“vita”.
(
94) Articolo inserito da
comma 1 art. 8
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 .
(
95) Comma sostituito da comma
1 art. 21
legge
regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
96) Vedi quanto disposto
dall’art. 16 della
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43
per interventi di rilancio e riconversione del tessuto
produttivo/imprenditoriale per la tutela e mantenimento/incremento
occupazionale dell’Area di crisi industriale complessa di Venezia.
(
97) Comma così
modificato da comma 1 art. 22
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito le parole “previa acquisizione dei pareri della
commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui
all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui
all’articolo 7” con le parole “previa acquisizione del
parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti
sociali di cui all’articolo 6”.
(
98) Comma abrogato da lett.
p) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
99) Articolo abrogato da
lett. q) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
100) Comma così
modificato da comma 1 art. 23
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito le parole “acquisiti i pareri della commissione
regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui
all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui
all’articolo 7” con le parole “acquisito il parere
della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di
cui all’articolo 6”
(
101) Comma così
modificato da comma 1 art. 24
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha soppresso le parole “approvato acquisito il parere del
comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo
7”.
(
102) Sul punto vedi anche
la disciplina di cui all’art. 20 della
legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 .
(
103) Comma così
modificato da comma 1 art. 25
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha soppresso le parole “del comitato di coordinamento
istituzionale di cui all’articolo 7”.
(
104) Comma così
modificato da comma 1 art. 25
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha aggiunto le parole “e di inserimento lavorativo”.
(
105) Lettera sostituita da
comma 5 art. 41
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
106) Articolo sostituito
da articolo 1 della
legge regionale 8 giugno 2012, n. 21 .
(
107) Comma sostituito da
comma 1 art. 26
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
108) L’articolo 2
della
legge
regionale 8 giugno 2012, n. 21 , dispone che entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge medesima (14 settembre 2012)
la Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dall’articolo
42, comma 2, della
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ,
come modificato dalla
legge regionale 8 giugno 2012, n. 21 .
Nelle more dell’approvazione dei suddetti provvedimenti, gli atti,
già adottati alla data di entrata in vigore (16 giugno 2012) della
legge regionale 8
giugno 2012, n. 21 , in attuazione delle disposizioni abrogate,
continuano a trovare applicazione, limitatamente alle parti compatibili
con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
(
109) Lettera sostituita da
comma 2 art. 26
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
110) Lettera sostituita da
comma 3 art. 26
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
111) Lettera sostituita da
comma 4 art. 26
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
112) Lettera sostituita da
comma 5 art. 26
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
113) Lettera sostituita da
comma 6 art. 26
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
114) Comma sostituito da
comma 7 art. 26
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
115) Comma abrogato da
lett. r) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
116) Articolo abrogato da
articolo 3 della
legge regionale 8 giugno 2012, n. 21 .
(
117) Articolo abrogato da
articolo 3 della
legge regionale 8 giugno 2012, n. 21 .
(
118) Articolo abrogato da
articolo 3 della
legge regionale 8 giugno 2012, n. 21 .
(
119) Articolo abrogato da
articolo 3 della
legge regionale 8 giugno 2012, n. 21 .
(
120) Rubrica sostituita da
comma 1 art. 27
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
121) Comma sostituito da
comma 2 art. 27
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
122) Comma sostituito da
comma 3 art. 27
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
123) Articolo sostituito
da comma 1 art. 28
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
124) L’articolo 4
della
legge
regionale 30 settembre 2011, n. 20 dispone in materia di efficacia
degli atti adottati in attuazione delle norme - articoli 50-51-52 -
oggetto delle modifiche, prevedendo che gli atti adottati “sono
privi di effetto” e che la Struttura per la vigilanza sul sistema
della formazione professionale è ridenominata “Struttura per
la valutazione e controllo strategico della formazione
professionale”.
(
125) Articolo abrogato da
lett. s) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
126) Articolo abrogato da
lett. t) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
127) Articolo abrogato da
comma 1, articolo 3,
legge regionale 30 settembre 2011, n. 20
.
(
128) Articolo abrogato da
lett. u) comma 1 art. 34
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 .
(
129) Comma così
modificato da comma 1 art. 29
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha sostituito le parole “acquisito il parere del comitato di
coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7 e delle”
con le parole “sentite le”.
(
130) Comma così
modificato da comma 1 art. 30
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
che ha soppresso le parole “e le province, secondo le rispettive
competenze”.
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