Legge regionale 18 marzo 1999, n. 9 (BUR n. 27/1999)
Legge regionale 18 marzo 1999, n. 9 (BUR n. 27/1999) [sommario] [RTF]
INTERVENTI A FAVORE DEL SISTEMA DELLA SUBFORNITURA VENETA
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge, nel quadro delle azioni regionali volte al
mantenimento dell’efficienza del sistema produttivo veneto,
promuove il sostegno, lo sviluppo e il riorientamento della subfornitura,
che contribuisce a garantire al sistema produttivo flessibilità,
qualità e occupazione.
2. In particolare, sono obiettivi della presente legge:
a) il rafforzamento competitivo del sistema della subfornitura attraverso
il miglioramento della efficienza organizzativa, il potenziamento
tecnologico delle imprese e delle reti di imprese subfornitrici e il
miglioramento della capacità di presenza sul mercato;
b) la diversificazione o riconversione produttiva;
c) la valorizzazione e il potenziamento dell’imprenditoria
esistente.
Art. 2 - Definizioni.
1. Agli effetti della presente legge, si intende:
a) per subfornitura, il contratto così come definito
dall’articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192;
b) per impresa subfornitrice, quella avente i requisiti di cui alle
lettere c) e d) e la cui attività esclusiva o prevalente si svolga
attraverso contratti di subfornitura;
c) per piccola impresa industriale, quella così definita secondo i
parametri stabiliti dalla Commissione europea, come recepiti con decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato;
d) per impresa artigiana, quella
così classificata ai sensi degli articoli 3 e 4 e 6 della legge 8
agosto 1985, n. 443;
e) per media impresa quella così
definita secondo i parametri stabiliti dalla Commissione europea, come
recepiti con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato;
f) per interventi, quelli dei soggetti di
cui all’articolo 4 e che comportino:
1) investimenti, anche immateriali;
2) spese diverse dagli investimenti, anche immateriali, purché tali
spese non siano relative al funzionamento e riguardino progetti o azioni
per l’ampliamento, l’ammodernamento, la diversificazione o
riconversione produttiva, l’innovazione gestionale e organizzativa,
le reti organizzative e telematiche di imprese;
g) per investimento, quello in capitale fisso relativo alla creazione di
un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento
esistente o all’avviamento di un’attività che implica un
cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno
stabilimento esistente, tramite razionalizzazione, diversificazione,
riconversione o ammodernamento. Il valore dell’investimento è
stabilito sulla base delle spese per terreni, fabbricati e impianti.
L’investimento di sostituzione è in ogni caso escluso dalla
presente definizione;
h) per investimento immateriale, le spese legate al trasferimento di
tecnologie sotto forma di acquisizione di:
1) brevetti;
2) licenze di sfruttamento di conoscenze tecniche brevettate;
3) conoscenze tecniche non brevettate;
i) per ammodernamento, le innovazioni nella impresa aventi
l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un
miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;
j) per diversificazione produttiva, i progetti delle imprese
subfornitrici diretti a introdurre produzioni diverse, appartenenti agli
stessi comparti merceologici attraverso la modificazione dei cicli
produttivi degli impianti esistenti;
k) per riconversione produttiva, i progetti delle imprese subfornitrici
diretti a introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici
diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti
esistenti;
l) per trasferimento tecnologico, gli investimenti innovativi, anche
effettuati mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita
con riserva della proprietà, a norma dell’articolo 1523 del
codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329, aventi per
oggetto, congiuntamente o disgiuntamente:
1) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi, macchinari e
programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati
all’adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e
regionali sulla sicurezza;
2) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi composti da una o
più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche,
che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi
del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti
funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio,
manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
3) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi di integrazione di
una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o
mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che
governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del
ciclo tecnologico;
4) la realizzazione o l’acquisizione di unità elettroniche o
di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati al
disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della
documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo
produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché
al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
5) la realizzazione o l’acquisizione di programmi per
l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai nn.
2), 3) e 4);
6) l’acquisizione di brevetti e licenze funzionali
all’esercizio delle attività produttive, la formazione del
personale necessaria per l’utilizzazione delle apparecchiature, dei
sistemi e dei programmi di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5);
7) la realizzazione o l’acquisizione di apparecchiature
scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
8) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi e macchinari,
gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione
dell’inquinamento nell’ambiente;
m) per innovazione gestionale e organizzativa, l’introduzione di
modelli, metodologie e buone prassi di gestione aziendale, che comportino
significativi miglioramenti nelle funzioni amministrativa, finanziaria,
produttiva e commerciale;
n) per reti organizzative e telematiche di imprese, quelle finalizzate a:
1) creare ed eventualmente migliorare le performance gestionali di reti
di imprese della subfornitura e la loro comunicazione con i committenti,
anche esteri o ubicati al di fuori del territorio regionale;
2) favorire l’incontro tra committenza e imprese subfornitrici;
3) connettere le imprese subfornitrici con fornitori di servizi
innovativi e avanzati;
4) svolgere funzioni di marketing;
o) per contratti di area e patti territoriali, quelli disciplinati
dall’articolo 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonché dalla deliberazione del Comitato
Interministeriale per la programmazione Economica del 21 marzo 1997 ed
eventuali altri provvedimenti di legge regionali.
Art. 3 - Settori interessati
dagli interventi.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai
settori di cui alla sezione D (attività manifatturiere) della
Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991 (ATECO 91), nel
rispetto delle regole della concorrenza previste dalla normativa
dell’Unione Europea e degli obblighi comunitari specifici previsti
per particolari settori.
Art. 4 - Beneficiari degli
interventi.
a) sede legale e stabilimenti ubicati esclusivamente sul territorio
regionale;
b) subfornitrici dei settori manifatturieri.
2. I benefici sono concessi per i progetti e le iniziative
rientranti nelle seguenti tipologie di interventi:
a) l’ammodernamento;
b) l’ampliamento;
c) la diversificazione produttiva;
d) la riconversione produttiva;
e) il trasferimento tecnologico e/o l’innovazione organizzativa e
gestionale.
3. Sono altresì beneficiari
i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa e le
associazioni tra le imprese di cui al comma 1 anche con la partecipazione
di imprese committenti ubicate nel territorio regionale.
4. I benefici sono concessi per i progetti e le iniziative
rientranti nelle seguenti tipologie di interventi:
a) reti organizzative e telematiche di imprese;
b) politiche commerciali e di marketing;
c) programmi di promozione all’estero di prodotti della
subfornitura, all’interno di un quadro unitario e coerente della
promozione dei prodotti veneti.
5. Per l’ammissione ai benefici previsti dalla presente
legge, costituisce requisito certificabile, anche tramite
autocertificazione ai sensi di legge, il rispetto della normativa in
materia di lavoro, previdenza, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro,
nonché l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di
settore stipulati tra le parti presenti nel Comitato di cui
all’
articolo 5.
Art. 5 - Comitato di
consultazione sulla subfornitura.
1. È istituito il comitato di
consultazione sulla subfornitura, con il compito di:
a) realizzare momenti di incontro tra Istituzioni, operatori ed esperti;
b) sviluppare analisi;
c) proporre interventi specifici;
d) monitorare il sistema della subfornitura veneta e fornire alla Giunta
regionale elementi di valutazione e di orientamento per la politica
regionale in materia di subfornitura, nonché elementi di valutazione
dell’efficacia delle iniziative intraprese.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, costituisce con
proprio decreto il comitato di consultazione sulla subfornitura nominando
i componenti effettivi e quelli supplenti. Con analogo decreto sono
sostituiti i componenti dimissionari. Il comitato resta in carica tre
anni.
3. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto
dall’Assessore alle politiche per lo sviluppo economico della
Regione del Veneto ed è composto da un componente designato da
ciascuna organizzazione rappresentativa a livello regionale delle parti
sociali, delle categorie produttive della subfornitura e dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, quest’ultimo
designato dall’Unione regionale delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. Le funzioni di segreteria sono
svolte da un dipendente della Segreteria regionale competente con
qualifica non inferiore a funzionario.
4. La Giunta regionale è autorizzata, sentito il Comitato di
consultazione sulla subfornitura, ad affidare studi, ricerche, consulenze
e altri servizi utili quali strumenti di supporto per il predetto
comitato anche tramite convenzioni con consulenti o soggetti terzi di
comprovata esperienza.
Art. 6 - Cofinanziamento e
aree di intervento.
1. La presente legge si applica su tutto il territorio regionale.
2. La Giunta regionale, sentito il comitato di cui
all’articolo 5 e la commissione consiliare competente è
autorizzata a individuare specifici limiti territoriali di intervento,
nonché vincoli e prescrizioni volti a utilizzare pienamente i fondi
derivanti da fonti statali o comunitarie destinati ad apportare risorse
finanziarie addizionali per gli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 7 - Modalità di attuazione.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in
conformità alla normativa dell’Unione europea.
2. La Giunta regionale definisce, sentito il comitato di
consultazione di cui all’articolo 5, i criteri e le modalità
per la concessione dei benefici, fissando altresì le relative quote
di risorse da destinare.
3. Non sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge i
progetti o le iniziative rientranti nelle tipologie di intervento di cui
all’articolo 4 che abbiano avuto inizio prima della presentazione
della domanda.
Art. 8 - Fondo di
rotazione.
1. Per gli investimenti, anche
immateriali, relativi a ammodernamento, ampliamento, diversificazione
produttiva, riconversione produttiva, trasferimento tecnologico e/o
innovazione organizzativa e gestionale è istituito presso la
società finanziaria Veneto Sviluppo spa, che lo gestisce, un fondo
di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle
imprese subfornitrici di cui all’articolo 4, comma 1. (
1)
Art. 9 - Fondo di
garanzia.
1. È istituito presso i consorzi di garanzia regionali di
secondo grado dell’artigianato e gli organismi di garanzia di primo
e secondo grado delle piccole e medie imprese industriali, che lo
gestiscono, un fondo destinato a garantire i finanziamenti collegati
all’attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente
legge.
2. La garanzia fornita a valere sul fondo di rotazione di cui
all’
articolo 8
può concorrere con quella offerta da altri organismi di garanzia a
valere sulle proprie riserve.
Art. 10 - Concessione dei
benefici.
1. La Giunta regionale è autorizzata a istituire appositi
comitati, nei quali sia garantita la rappresentanza del sistema dei
consorzi di garanzia regionali di secondo grado dell’artigianato e
degli organismi di garanzia di primo e secondo grado delle piccole e
medie imprese industriali, oltre che della società finanziaria
Veneto Sviluppo spa, per la concessione dei benefici previsti dalla
presente legge a valere sul fondo di rotazione di cui all’
articolo 8.
2. I comitati di cui al comma 1 operano secondo direttive
stabilite dalla Giunta.
3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento
l’attività e la composizione, nel numero massimo di 6
componenti, dei comitati di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale è autorizzata altresì a stipulare
apposite convenzioni con i consorzi di garanzia regionali di secondo
grado dell’artigianato e gli organismi di garanzia di primo e
secondo grado delle piccole e medie imprese industriali per lo
svolgimento dell’attività istruttoria sulle domande presentate
dalle imprese subfornitrici di cui all’articolo 4, comma 1, a
valere sul fondo di rotazione di cui all’
articolo 8.
Art. 11 - Reti e servizi alle
imprese.
1. Limitatamente agli interventi
per la realizzazione o lo sviluppo di reti organizzative e telematiche di
imprese, di politiche commerciali e di marketing e di programmi di
promozione all’estero di prodotti della sub-fornitura, riservati ai
soggetti di cui all’
articolo 4, comma 3, è ammessa una sovvenzione regionale
nel limite di quanto previsto all’
articolo 12.
Art. 12 - Limite degli
interventi e titoli preferenziali.
1. Tutti gli interventi di cui
all’
articolo 11
sono concessi, a richiesta del beneficiario, nel rispetto della regola
“de minimis”, di cui alla comunicazione della Commissione
europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni, e nella misura
massima dell’ottanta per cento del costo del progetto, oppure nei
limiti dell’intensità di aiuto previsti dall’articolo
13.
2. Costituiscono titolo preferenziale per l’ammissione ai
benefici previsti dalla presente legge:
a) l’avvenuta sottoscrizione di contratti d’area o di patti
territoriali nell’area su cui insistono i soggetti richiedenti;
b) lo svolgimento, da parte dei soggetti richiedenti, di attività
rientranti nei settori: tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero,
dell’occhialeria e del mobile.
Art. 13 - Disposizioni
sull’intensità di aiuto.
1. Gli aiuti concessi a valere sul fondo di rotazione di cui
all’
articolo 8 per
gli interventi di ammodernamento, ampliamento, diversificazione
produttiva, riconversione produttiva, trasferimento tecnologico e/o
innovazione organizzativa e gestionale sono effettuati mediante
finanziamenti a tasso agevolato.
2. Per gli investimenti materiali e immateriali di cui al comma 1,
l’intensità di aiuto è calcolata con il limite del:
3. Nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi
dell’articolo 92.3.c) del Trattato di Roma, l’intensità
di aiuto di cui al comma precedente è calcolata con il limite di:
Art. 14 - Disposizioni sulla
cumulabilità degli interventi.
1. I benefici ottenuti tramite la presente legge non possono, per
il medesimo intervento, essere cumulati con altri aiuti o benefici,
comunque denominati, sia comunitari, che nazionali o regionali, salva la
possibilità prevista all’
articolo 6, comma 2.
2. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili, in capo
ad un medesimo beneficiario, con i regimi di aiuto autorizzati dalla
Commissione della Comunità europea, fatta salva la regola de minimis
per gli aiuti così definiti dalla presente legge.
Art. 15 - Norma
finanziaria.
Art. 16 - Norma
transitoria.
1. Nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore e la
Decisione Comunitaria di autorizzazione ai sensi degli articoli da 92 a
94 del Trattato, i benefici previsti dalla presente legge sono concessi
ai soggetti di cui all’articolo 4 nei limiti del regime “de
minimis”.
Art. 17 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
(
2) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO