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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 (BUR n. 33/1999)

Legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 (BUR n. 33/1999) [sommario] [RTF]

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO ED IL CONSOLIDAMENTO DEGLI ABITATI (1)


Art. 1 - Finalità.

1. La Regione provvede, a tutela della pubblica incolumità, al finanziamento degli interventi per il consolidamento o il trasferimento di abitati minacciati da movimenti franosi o da altri fenomeni naturali.
2. La Regione, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, determina di volta in volta quali abitati o frazioni di essi siano da classificare o da declassificare ai fini del consolidamento o del trasferimento.
3. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge approva le norme e le procedure per la classificazione degli abitati da consolidare o da trasferire, nonché individua i criteri per la definizione delle priorità, privilegiando i nuclei familiari ivi insediati in modo continuativo.
4. I piani di trasferimento o le loro modifiche predisposti con le modalità previste dalle norme della legge 9 luglio 1908, n. 445, sono approvati con le procedure dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni. Per detti Piani si applicano le norme di cui alle leggi 9 luglio 1908 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e 23 dicembre 1966, n. 1142.
5. Ai fini della presente legge è da intendersi per centro abitato, suscettibile di consolidamento o trasferimento, un agglomerato di edifici, delimitato ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, interessato a fenomeni franosi o di dissesto idrogeologico.

Art. 2 - Programmi di intervento.

omissis (2)

Art. 3 - Esecuzione degli interventi.

omissis (3)

Art. 4 - Norma finanziaria.

omissis. (4)

Art. 5 - Abrogazioni.



Note

(1) L'art. 85, comma 1 lett. b) e lett. c) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 attribuisce alle province la programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle linee guida della Regione, nonché il pronto intervento su tali opere, e l'art. 83 comma 3 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 stabilisce che una quota non inferiore al 10% dei canoni dovuti per l'utilizzazione del demanio idrico siano destinati agli interventi previsti dalla presente legge.
(2) Articolo abrogato da comma 2 art. 85 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(3) Articolo abrogato da comma 2 art. 85 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 citata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO

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