Legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 (BUR n. 33/1999)
Legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 (BUR n. 33/1999) [sommario] [RTF]
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO ED IL
CONSOLIDAMENTO DEGLI ABITATI (1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione provvede, a tutela della pubblica incolumità,
al finanziamento degli interventi per il consolidamento o il
trasferimento di abitati minacciati da movimenti franosi o da altri
fenomeni naturali.
2. La Regione, con provvedimento del Presidente della Giunta
regionale, determina di volta in volta quali abitati o frazioni di essi
siano da classificare o da declassificare ai fini del consolidamento o
del trasferimento.
3. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in
vigore della presente legge approva le norme e le procedure per la
classificazione degli abitati da consolidare o da trasferire, nonché
individua i criteri per la definizione delle priorità, privilegiando
i nuclei familiari ivi insediati in modo continuativo.
4. I piani di trasferimento o le loro modifiche predisposti con le
modalità previste dalle norme della legge 9 luglio 1908, n. 445,
sono approvati con le procedure dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
successive modifiche ed integrazioni. Per detti Piani si applicano le
norme di cui alle leggi 9 luglio 1908 n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni e 23 dicembre 1966, n. 1142.
5. Ai fini della presente legge è da intendersi per centro
abitato, suscettibile di consolidamento o trasferimento, un agglomerato
di edifici, delimitato ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, interessato a fenomeni franosi o di dissesto idrogeologico.
Art. 2 - Programmi di
intervento.
Art. 3 - Esecuzione degli
interventi.
Art. 4 - Norma
finanziaria.
Art. 5 - Abrogazioni.
Note
(
1) L'art. 85, comma 1 lett. b) e
lett. c)
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 attribuisce alle province la
programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli
interventi di cui alla presente legge nei limiti delle linee guida della
Regione, nonché il pronto intervento su tali opere, e l'art. 83
comma 3
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 stabilisce che una quota non
inferiore al 10% dei canoni dovuti per l'utilizzazione del demanio idrico
siano destinati agli interventi previsti dalla presente legge.
SOMMARIO