Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 9 agosto 1999, n. 36 (BUR n. 69/1999)

Legge regionale 9 agosto 1999, n. 36 (BUR n. 69/1999) [sommario] [RTF]

NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL TRAFFICO E DELLA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI E PER L’ABBATTIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO ALL’INTERNO DELLE AREE URBANE

Art. 1 - Finalità.

1. Al fine di favorire la razionalizzazione del traffico commerciale in ambito urbano e di ridurre il conseguente impatto di carattere ambientale, la Giunta regionale concede contributi a favore dei comuni capoluogo di provincia dotati del piano urbano del traffico di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
a) per la redazione di programmi di intervento finalizzati alla razionalizzazione della distribuzione delle merci nelle aree urbane e per l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico, in seguito denominati programmi di intervento;
b) per la realizzazione delle opere ed infrastrutture previste dai programmi di intervento;
c) per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto merci con alimentazione elettrica, ibrida, a gas naturale o GPL dotati di dispositivo per l’abbattimento delle emissioni inquinanti.
2. I comuni redigono i programmi di intervento di cui al comma 1, lettera a), previa consultazione delle associazioni degli imprenditori che operano nei settori del trasporto, della distribuzione e della vendita delle merci.
3. I contributi per l’acquisto dei veicoli di cui alla lettera c) del comma 1, sono concessi, per il tramite dei comuni, alle imprese, nel rispetto della normativa comunitaria sulla concorrenza ed entro i limiti della regola de minimis di cui alla Comunicazione n. 96/C 68/06 della Commissione Europea, pubblicata nella GUCE n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.

Art. 2 - Contenuto dei programmi di intervento.

1. I programmi di intervento di cui all’articolo 1 devono prevedere misure per la razionalizzazione della circolazione del traffico commerciale in ambito urbano ed in particolare:
a) interventi miranti a favorire la circolazione preferenziale a livello comunale o di area metropolitana;
b) la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l’interscambio fra vettori e mediante l’impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna;
c) l’acquisto, da parte degli imprenditori, di veicoli adibiti al trasporto merci in ambito urbano con alimentazione elettrica, ibrida, a gas naturale o GPL, dotati di dispositivo per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, sulla base di preventivi accordi fra comune e associazioni degli imprenditori.

Art. 3 - Contributi per la redazione dei programmi di intervento, la realizzazione delle opere ed infrastrutture previste e l’acquisto di veicoli.

1. I contributi di cui all’articolo 1 sono finalizzati alla copertura dei costi concernenti la redazione dei programmi di intervento e alla realizzazione delle infrastrutture previste. Per le spese di redazione, il contributo non può superare l’importo di lire 50 milioni. Per le infrastrutture e le opere, il contributo non può finanziare oltre il venticinque per cento della spesa ammessa e comunque non può superare i 200 milioni di lire per ciascun intervento da realizzare in attuazione del programma. Per l’acquisto dei veicoli il contributo può finanziare fino al venti per cento del costo della spesa prevista.

Art. 4 - Norme per l’erogazione dei contributi ai comuni.

1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i termini e le modalità per la presentazione dei programmi di intervento nonché i criteri di priorità per l’erogazione dei contributi.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione da parte dei comuni interessati dei programmi di intervento, corredati da un elenco e descrizione delle iniziative proposte con relativo preventivo di spesa, approva i programmi di intervento ai fini dell’ammissione ai contributi. Il provvedimento di approvazione della Giunta regionale individua l’ammontare del contributo e le modalità di erogazione.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati in lire 1.000 milioni si fa fronte:
a) mediante riduzione di lire 200 milioni, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7010 denominato “Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze” del bilancio di previsione 1999;
b) mediante riduzione di lire 800 milioni, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 45288 denominato “Contributi in conto capitale per l’adeguamento della viabilità al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza del sistema trasporti” del bilancio di previsione 1999.
2. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono istituiti:
a) il capitolo n. 45296 “Contributi ai comuni per la redazione di programmi di intervento per l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico” con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa;
b) il capitolo n. 45298 “Contributi ai comuni per l’adozione di misure per la razionalizzazione del traffico commerciale in ambito urbano” con lo stanziamento di lire 800 milioni in termini di competenza e di cassa.
3. Per gli esercizi successivi al 1999, lo stanziamento è determinato ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni. (1)


Note

(1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
showSondaggio:true valutaParametroOnline:false direttaRefresh:30000
nodo 1