Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 61 (BUR n. 112/1999)
Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 61 (BUR n. 112/1999) [sommario] [RTF]
NORME PER L'ACQUISIZIONE DI SEDI FERROVIARIE DISMESSE
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di consentire l'utilizzazione, per interventi di
pubblico interesse, di aree del territorio regionale già sedi di
linee ferroviarie oggi dismesse ovvero di immobili di pertinenza
ferroviaria non più utilizzati, la Giunta regionale è
autorizzata a promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 con gli enti locali,
enti gestori di aree protette interessati e con i soggetti proprietari.
2. Negli accordi di programma di cui al comma 1 vengono definiti
la quota di cofinanziamento a carico regionale, entro il limite
dell'ottanta per cento della spesa prevista, i tempi e le modalità
di intervento, nonché le competenze e gli oneri a carico di ciascun
ente.
3. I criteri per l'ammissione a cofinanziamento regionale degli
interventi di cui ai precedenti commi, sono determinati con provvedimento
della Giunta regionale, attribuendo priorità, in fase di prima
attuazione, all’acquisto di immobili e di sedi ferroviarie dismesse
che consentano la realizzazione di percorsi ciclabili di valenza
regionale.
4. L’acquisto, anche per stralci successivi, delle sedi
della linea ferroviaria dismessa Treviso Ostiglia, da parte degli enti di
cui al comma 1, è vincolata alla realizzazione di un percorso
ciclabile a valenza interprovinciale o regionale.
Art. 2 - Norma finanziaria.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 viene
istituito il capitolo n. 45300 denominato “Contributi per
l'acquisizione di sedimi ferroviari dismessi”, con lo stanziamento
di lire 3 miliardi in termini di competenza.
Note
SOMMARIO