Regolamento regionale 10 maggio 1999, n. 3 (BUR n. 42/1999)
Regolamento regionale 10 maggio 1999, n. 3 (BUR n. 42/1999) [sommario] [RTF]
NORME SULL’ISTITUTO DELLA DIPENDENZA DELL’INFERMITÀ
DA CAUSA DI SERVIZIO E LIQUIDAZIONE DELL’EQUO INDENNIZZO
TITOLO I
Ambito di applicazione
Art. 1 - Oggetto.
TITOLO II
Procedimento a domanda - Procedimento d’ufficio - Istruttoria della
pratica -
Accertamenti sanitari - Spese di cura - Anticipi su spese
Art. 2 - Procedimento a
domanda.
1. Il dipendente, che abbia
contratto infermità o lesioni, può farne accertare la eventuale
dipendenza da causa di servizio, presentando nel termine perentorio di
sei mesi, decorrenti dalla data in cui si è verificato
l’evento dannoso, o da quello in cui ha avuto conoscenza piena
dell’infermità, domanda scritta diretta alla struttura presso
cui presta servizio, indicando specificamente la natura
dell’infermità, le circostanze che vi concorsero, la causa che
la produsse e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità
fisica: alla domanda dovrà essere altresì allegata tutta la
documentazione sanitaria in possesso del richiedente.
2. Ai fini del presente regolamento alla causa di servizio viene
equiparata la “concausa”, purché nel processo patogeno
assuma un ruolo preponderante e necessario, tale da poterla considerare
giuridicamente come causa efficiente dell’evento.
3. Con la medesima domanda di cui al comma 1, l’impiegato
che, per infermità o lesione contratta per causa di servizio, ha
subito una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad
una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al Decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni e integrazioni, richiede la concessione dell’equo
indennizzo così come previsto e regolato dal
Titolo III del presente
regolamento, qualora la menomazione si sia manifestata contemporaneamente
all’infermità o lesione.
4. L’infermità non prevista in dette tabelle è
indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad
alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la
menomazione dell’integrità fisica si manifesti entro cinque
anni dalla cessazione del rapporto d’impiego, elevato a dieci anni
per invalidità derivante da parkinsonismo.
5. Per il dipendente già affetto da un’infermità
non dipendente da causa di servizio, la quale per causa di servizio si
aggravi, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 1,
decorre dalla data in cui si è verificato l’aggravamento. Tale
disposizione si applica altresì, in caso di aggravamento, al
dipendente già affetto da una infermità dipendente da causa di
servizio per il riconoscimento della quale siano già scaduti i
termini di presentazione della domanda.
6. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche qualora la
menomazione dell’integrità fisica si manifesti dopo la
cessazione del rapporto d’impiego.
7. La domanda di cui al comma 1, può essere proposta anche
dagli eredi del dipendente (o ex dipendente) deceduto, a pena di
decadenza entro sei mesi dalla data del decesso dello stesso.
Art. 3 - Procedimento
d’ufficio.
1. La struttura di appartenenza del dipendente procede
d’ufficio quando risulti che questi abbia riportato lesioni per
certa o presunta ragione di servizio e dette infermità siano tali
che possano, anche col tempo, divenire causa d’invalidità o di
altra menomazione dell’integrità fisica del dipendente stesso.
Art. 4 - Istruttoria della
pratica.
1. La struttura di appartenenza del dipendente, dopo aver ricevuto
la domanda o essere venuta a conoscenza dell’evento lesivo,
provvede ad effettuare le indagini sulle circostanze di tempo, modo e
luogo in cui si è verificata la lesione o contratta
l’infermità e a raccogliere tutti gli elementi idonei a
provare la realtà del fatto cui viene attribuita
l’infermità, la natura dell’infermità stessa, la
sussistenza del nesso causale tra questa ed il fatto di servizio, le
eventuali circostanze da cui possa emergere che la menomazione
dell’integrità sia stata contratta per dolo o colpa grave del
dipendente e a redigere apposito rapporto informativo.
2. La struttura di cui al comma 1, entro e non oltre novanta
giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di
inizio del procedimento d’ufficio, provvede a completare
l’istruttoria ed a trasmettere tutta la documentazione, in triplice
copia, alla struttura competente in materia di personale, che provvede
all’espletamento degli adempimenti successivi.
Art. 5 - Accertamenti
sanitari.
1. Al ricevimento della
documentazione di cui all’articolo precedente, la struttura
competente in materia di personale, ai fini dell’accertamento della
dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione
contratta dal dipendente, trasmette tutta la documentazione raccolta alla
Commissione medico ospedaliera di cui all’articolo 171 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 nella cui
circoscrizione ha sede l’Ufficio cui il dipendente è
assegnato.
2. Della riunione della Commissione dovrà essere data
comunicazione al richiedente venti giorni prima per consentire al
medesimo di provvedere alla designazione di un proprio medico di fiducia
(con spese a proprio carico) che farà parte della Commissione
stessa.
3. La Commissione redige processo verbale firmato da tutti i
componenti dal quale, oltre alle generalità del dipendente e
all’esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della
menomazione dell’integrità fisica, dovrà risultare:
a) se sia stato rispettato il termine di presentazione della domanda di
cui al comma 1, articolo 2 del presente regolamento;
b) se le infermità o lesioni lamentate siano da considerare
conseguenza di un fatto specifico di servizio, quale causa diretta ed
esclusiva o concausa predominante di tale affezione, e gli elementi presi
in considerazione ai fini di tale valutazione;
c) se le infermità o lesioni costituiscano, o meno, impedimento
temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del
dipendente, al fine di porre in grado l’Amministrazione di disporre
le conseguenti misure previste dal CCNL Comparto Regioni - Autonomie
locali;
d) se l’infermità abbia prodotto al dipendente una menomazione
dell’integrità fisica ascrivibile alle categorie di cui alle
tabelle A e B annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e successive
modificazioni, unitamente alla data di stabilizzazione
dell’infermità medesima.
4. Il processo verbale del collegio medico viene comunicato
all’Ufficio competente ad emanare il provvedimento finale.
Art. 6 - Provvedimento
finale.
1. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione del
riconoscimento della dipendenza della infermità o lesione da causa
di servizio è adottato con proprio decreto del dirigente della
struttura competente in materia di personale, entro trenta giorni dal
ricevimento del processo verbale di cui all’articolo precedente.
2. Il provvedimento, corredato del processo verbale di cui
all’articolo precedente, deve essere notificato al richiedente
entro dieci giorni dalla data della sua adozione.
3. Avverso il provvedimento di cui al precedente comma, può
essere proposto ricorso in sede giurisdizionale nei termini di legge, a
decorrere dalla data di notifica dello stesso.
Art. 7 - Spese di cura.
1. Il dipendente, in servizio o in quiescenza, i superstiti o i
suoi eredi, nella stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento
della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, o con
domanda successiva, da proporsi entro il termine di cui
all’articolo 2, comma 1, possono chiedere che siano poste a carico
dell’Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per il
ricovero in istituti sanitari o per protesi inerenti
all’infermità stessa.
2. Il rimborso di cui al comma 1, subordinato all’avvenuto
riconoscimento della sussistenza della dipendenza da causa di servizio
della infermità lamentata, riguarda solo la parte eccedente le spese
che siano a carico di enti o istituti assistenziali, previdenziali o
assicurativi ai quali il dipendente abbia il diritto a rivolgersi in base
a specifiche norme. A tale scopo deve essere presentata una dichiarazione
dell’ente o istituto da cui l’impiegato è assistito
dalla quale risulti l’importo delle spese assunte a carico
dell’ente e una dichiarazione dell’impiegato stesso dalla
quale risulti che non abbia ottenuto, né per sé né per i
propri familiari, alcun rimborso da parte di terzi.
3. Il rimborso delle spese di cura avviene con decreto del
dirigente della struttura competente in materia di personale
subordinatamente alla presentazione di documenti giustificativi, da
prodursi nel termine di trenta giorni dalla data del certificato di
guarigione o dalla data di fornitura della protesi o dalla data della
morte, salvo comprovato impedimento.
4. Nel caso d’inabilità permanente o di malattia
cronica, il dipendente può presentare nel corso della malattia tutti
i documenti relativi al pregresso svolgimento, fino a una data qualunque
della malattia stessa, ottenendo così un rimborso parziale, salva
documentazione futura delle spese affrontate nel proseguo.
Art. 8 - Anticipi su
spese.
1. Sia nel caso in cui sia già stato adottato il
provvedimento di riconoscimento della causa di servizio, sia quando le
circostanze che hanno dato causa all’infermità siano tali da
far fondatamente ritenere allo stato degli atti come probabile il
riconoscimento della causa di servizio, possono essere concessi dal
dirigente della struttura competente in materia di personale, con riserva
di eventuale recupero sulle competenze dovute al dipendente e, ove
occorra, sul trattamento di quiescenza, congrui anticipi al fine di
permettere particolari cure mediche o protesi alle quali non sono tenuti
gli enti o istituti assistenziali, previdenziali, assicurativi o casse
mutue, ai quali il dipendente sia iscritto in base a norme di legge o di
regolamento.
TITOLO III
Domanda di concessione dell’equo indennizzo - Comitato
tecnico-medico-legale -
Liquidazione dell’equo indennizzo - Revisione dell’equo
indennizzo
per aggravamento o per insorgenza di altra menomazione
Art. 9 - Domanda di concessione dell’equo indennizzo.
1. Salvo il caso di contemporanea manifestazione della menomazione
di cui all’
articolo
2, comma 3 del presente regolamento, il dipendente che, lamentando
l’insorgenza di postumi invalidanti di carattere permanente
ascrivibili a una delle categorie di cui alle tabelle A e B del DPR 23
dicembre 1978, n. 915 e successive modifiche, intenda conseguire
l’equo indennizzo, una volta ottenuto il riconoscimento della
dipendenza della malattia da causa di servizio ai sensi del Titolo II del
presente regolamento, deve presentare apposita domanda nel termine
perentorio di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento inerente
al predetto riconoscimento. Nella domanda, che dovrà essere
indirizzata al dirigente competente in materia di personale, dovranno
essere indicate le menomazioni derivanti dall’infermità,
ancorché già dichiarate in occasione della presentazione della
domanda per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità
stessa da causa di servizio; e dovrà altresì essere allegata la
documentazione sanitaria comprovante l’attuale esistenza delle
asserite menomazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il dirigente
della struttura competente in materia di personale, esperiti gli
accertamenti istruttori e verificata la regolarità
dell’istanza, trasmette tutti gli atti al Comitato di cui al
successivo articolo 10.
3. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti, il Comitato di cui
al successivo articolo 10 accerta:
a) la derivazione causale della menomazione lamentata o del conseguente
decesso dalla infermità riconosciuta a suo tempo come dipendente da
causa di servizio;
b) l’entità della menomazione ascrivibile alla categoria
prevista dal DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni,
riconosciuta esistente all’esito degli accertamenti sanitari di cui
all’
articolo 5 del
presente regolamento.
4. L’atto di accertamento, firmato da tutti i componenti il
Comitato, viene trasmesso con tutti gli altri atti istruttori al
dirigente della struttura competente in materia di personale.
5. L’atto di accertamento costituisce parere obbligatorio,
ma non vincolante ai fini della decisione finale:
l’amministrazione, con il provvedimento di cui al comma seguente,
è tenuta a motivare le ragioni per le quali, eventualmente decide di
discostarsene.
6. La concessione dell’equo indennizzo avviene con decreto
del dirigente della struttura competente in materia di personale,
debitamente motivato, da adottarsi entro un mese dalla data di
ricevimento del parere del Comitato. Nei confronti del provvedimento,
trattandosi di atto definitivo, è ammesso solo ricorso
giurisdizionale nei modi e termini di legge.
Art. 10 - Comitato
tecnico-medico-legale.
1. Il comitato tecnico-medico-legale è costituito con
provvedimento della Giunta regionale e composto come segue:
a) medico specialista designato dall’ULSS di Venezia, con funzioni
di Presidente;
b) esperto sanitario designato del Capo del Servizio Sanitario della
Regione Militare Nord Est;
c) medico specialista designato dalla Direzione interregionale
dell’INAIL di Venezia.
2. Le funzioni di segretario sono affidate ad un dipendente
regionale inquadrato con qualifica non inferiore a quella di istruttore
direttivo (VII qualifica funzionale).
3. Ai membri esterni del Comitato è corrisposto un gettone di
presenza di lire 350.000, salvo successivo adeguamento con provvedimento
della Giunta regionale in base all’indice inflativo programmato.
Art. 11 - Liquidazione
dell’equo indennizzo.
1. L’indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione
prevista alla data di presentazione della domanda o alla data di avvio di
procedimento d’ufficio, con riferimento alla qualifica funzionale
rivestita dal dipendente al momento dell’evento dannoso.
2. Vanno dedotte dall’equo indennizzo e fino a concorrenza
del medesimo, eventuali somme percepite dal dipendente in virtù di
assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano
stati corrisposti dall’Amministrazione stessa.
3. Nulla è dovuto al dipendente se la menomazione
dell’integrità sia stata contratta per dolo o colpa grave
dello stesso.
Art. 12 - Revisione
dell’equo indennizzo per aggravamento o per insorgenza di altra
menomazione.
1. Entro cinque anni dalla data della comunicazione del
provvedimento di liquidazione dell’equo indennizzo, nel caso di
aggravamento della menomazione dell’integrità fisica per la
quale sia stato concesso un equo indennizzo o, nell’ipotesi di
insorgenza di altra menomazione, può essere concessa con atto del
dirigente della struttura competente in materia di personale su richiesta
del dipendente e per una sola volta, la revisione dell’indennizzo
già concesso.
2. Per la revisione dell’indennizzo occorre che già in
precedenza sia stato attribuito un equo indennizzo; pertanto non
potrà presentare istanza il dipendente la cui prima domanda sia
stata respinta per decorrenza del termine di decadenza, o perché
l’infermità non sia stata riconosciuta dipendente da causa di
servizio, o perché la stessa non raggiunga il minimo invalidante,
sempre che si denunci, nella seconda domanda, la stessa infermità
che dette luogo al primo provvedimento di reiezione.
3. La revisione può essere concessa quando la menomazione si
sia aggravata per cause diverse da quelle connesse alla senescenza,
dovendo sussistere un preciso nesso di dipendenza causale fra
l’infermità che dette causa alla menomazione originaria ed il
peggioramento denunciato.
4. Nel caso in cui il dipendente riporti per causa di servizio
altra menomazione dell’integrità fisica, si procede alla
liquidazione di nuovo indennizzo se la menomazione complessiva
dell’integrità fisica che ne deriva rientri in una delle
categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo
indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà detratto quanto in precedenza
liquidato.
5. Ai fini dell’adozione del provvedimento di revisione
dell’indennizzo e della conseguente liquidazione si dovrà
procedere a nuovi accertamenti sanitari, secondo le stesse modalità,
tempi e competenze che hanno regolato l’iter procedurale del primo
provvedimento.
TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 13 - Rinvio alla
legislazione statale.
1. Nei casi non previsti dal presente regolamento si osservano le
disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
Art. 14 - Clausola di
adeguamento automatico.
1. Eventuali modificazioni introdotte dalla normativa statale alle
tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, si considerano automaticamente applicabili
nell’ordinamento regionale.
Art. 15 - Abrogazioni.
Art. 16 - Norma
transitoria.
1. Per coloro che antecedentemente alla data del 1° gennaio
1995 avevano in corso il procedimento per l’accertamento della
dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni o che, con
decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento
sopravvenuto della menomazione ai sensi dell’articolo 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano
a trovare applicazione per la determinazione dell’equo indennizzo
le disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1. TABELLA I) - Ammontare dell’equo indennizzo, in base agli
aggiornamenti introdotti dall’articolo 1 comma 119 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
Categorie di menomazione di cui alla Tabella A) allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915:
TABELLA A
|
- categoria -
|
- misura -
|
|
|
|
*
|
Prima categoria
|
2 volte l’importo dello stipendio base annuo
corrispondente al livello retributivo di appartenenza
|
*
|
Seconda categoria
|
92% dell’importo stabilito per la prima categoria
|
*
|
Terza categoria
|
75% dell’importo stabilito per la prima categoria
|
*
|
Quarta categoria
|
61% dell’importo stabilito per la prima categoria
|
*
|
Quinta categoria
|
44% dell’importo stabilito per la prima categoria
|
*
|
Sesta categoria
|
27% dell’importo stabilito per la prima categoria
|
*
|
Settima categoria
|
12% dell’importo stabilito per la prima categoria
|
*
|
Ottava categoria
|
6% dell’importo stabilito per la prima categoria
|
TABELLA B
Per tutte le menomazioni ivi previste: 3% dell’importo
stabilito per la prima categoria.
2. Categorie di cui al DPR 23 dicembre 1978, n. 915.
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