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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 (BUR n. 78/1996)

Legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 (BUR n. 78/1996) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1996.

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" e successive modificazioni.

1. La tabella A, allegata alla legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. (1)

Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche e integrazioni.

(Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dalla legge regionale 9 aprile 1996, n. 11 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (2)
3. Al comma 2 dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 , è aggiunta la seguente frase: "Per gli incarichi da affidare ai funzionari provvede il dirigente responsabile del Dipartimento ove sono assegnati, d'intesa con il Dipartimento per il personale".
4. Alla fine dell'articolo 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (3)
5. Nel comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 42, comma 5, della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le parole "su autorizzazione del Dirigente del Dipartimento per il personale", sono soppresse.
6. Il comma 8 dell'articolo 106 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 42, comma 6, della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , è sostituito dal seguente:
omissis (4)
7. Al comma 1 dell'articolo 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , dopo la parola "attestato" sono inserite le parole "o una medaglia".
8. Dopo il comma 1 dell'articolo 124 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (5)
9. L'articolo 125, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito:
omissis (6)
10. A decorrere dalla data di approvazione del Regolamento di cui al comma 1 bis dell'articolo 124 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 (7) come modificato dal comma 8 del presente articolo, sono abrogati gli articoli 122, 123, 125, 126 e 127 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
11. Dopo l'articolo 157 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è inserito il seguente:
"Art. 157 bis - Assunzioni di personale a tempo determinato per la realizzazione di progetti obiettivo ex articolo 7, comma 6, della legge n. 554/1988.
omissis (8)
12. Nel comma 1 dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 novembre 1995, n. 43 , le parole "di viaggio" sono sostituite dalla parola "sostenute" e dopo la parola "Regione" sono inserite le parole "con qualifica dirigenziale".

Art. 3 - Quota associativa all'Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali.

1. Limitatamente all'anno 1996 la quota di associazione all'ISAPREL, di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 , come da ultimo modificata dall'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 , è elevata di 36 milioni di lire (capitolo n. 7400). (9)

Art. 4 - Modifica alla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e controllo sugli enti amministrativi regionali".

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 , le parole "il Segretario generale della programmazione" sono sostituite dalle parole "il dirigente del Dipartimento per la funzione di controllo".

Art. 5 - Contributo straordinario a favore del settore zootecnico.

omissis (10)

Art. 6 - Modifica della legge regionale 21 aprile 1995, n. 36 "Promozione e sviluppo dei parchi scientifici nella Regione Veneto".

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 36 , è aggiunto il seguente articolo 9 bis:
"Articolo 9 bis - Parco scientifico tecnologico “Agripolis”.
omissis (11)
2. Per l'anno 1996 il contributo straordinario all'ESAV, di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 21 aprile 1995, n. 36 , come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è stabilito in lire 500.000.000 (capitolo n. 12314).

Art. 7 - Sanzioni amministrative in materia di quote latte.

1. Le sanzioni amministrative in materia di quote latte, di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, al DPR 23 dicembre 1993, n. 569 e regolamento CEE 9 marzo 1993, n. 536, sono tacitamente condonate qualora non superino l'importo di lire 50.000.
2. La disposizione del comma 1 viene applicata anche ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 - Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto". Contributi alla forestazione.

1. Le disposizioni dettate dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , recante norme per la tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto, sono sospese e si applicano a partire dal 1° ottobre 1997.

Art. 9 - Credito agevolato alle imprese artigiane.

1. Le somme già destinate, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane", che risultano disponibili, sono destinate alla costituzione di un fondo per abbattere il tasso a carico delle imprese artigiane su operazioni di consolidamento del debito a breve e su finanziamenti dell'export, accordati dalle banche con gli interventi finanziari della Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane spa. (12)
2. Per la gestione degli interventi di cui al fondo previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane spa.
3. Al fine di favorire l'informazione, a tutte le imprese artigiane, singole o associate, la Giunta regionale con proprio atto provvede a divulgare, attraverso gli organi di stampa, i termini e le modalità per accedere ai finanziamento di cui al fondo previsto al comma 1.

Art. 10 - Interventi straordinari in favore di attività commerciali.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare 450.000.000 di lire a favore della Cooperativa di Garanzia Collettiva FIDI scrl di Rovigo - FIDICOM, al fine di estinguere le posizioni a contenzioso o in sofferenza a carico della stessa Cooperativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Istituti di Credito convenzionati con la Cooperativa nonché per incrementare, con eventuali residui del finanziamento, il fondo rischi della stessa, a condizione che:
a) la garanzia prestata non superi il cinquanta per cento del prestito ottenuto dal socio;
b) la convenzione tra Istituto di Credito e Cooperativa contenga specifiche clausole che prevedano che, in caso di insolvenza del socio, l'utilizzo del fondo possa avvenire solo dopo che siano state espletate tutte le azioni di rivalsa nei riguardi della ditta insolvente.
2. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge le concessioni di garanzia, approvate dalla Cooperativa, hanno corso esclusivamente dopo l'acquisizione del parere favorevole della Veneto Sviluppo spa che si rende garante, per la quota a carico della Cooperativa, dell'operazione nei riguardi degli Istituti di Credito, previa convenzione con la Cooperativa stessa (capitolo n. 32024).

Art. 11 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 9 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni.

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 settembre 1993, n. 48 , dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (13)

Art. 12 - Modifica della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 "Nuove norme in materia di associazionismo artigiano" e successive modificazioni e integrazioni.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 , modificati dall'articolo 2 della legge regionale 24 settembre 1994, n. 43 , sono così sostituiti:
omissis (14)
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è inserito il seguente comma:
omissis (15)

Art. 13 - Contributo straordinario al C.Re.A.-

1. Al Centro regionale animazione economica - C.Re.A. -, costituito dall'Istituto veneto per il lavoro e dall'Ente confederale istruzione professionale artigianale di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 , è erogato un contributo straordinario per l'anno corrente di lire 300.000.000 (capitolo n. 21468).

Art. 14 - Introduzione dell'articolo 8 ter nella legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni.

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , è inserito il seguente:
"Art. 8 ter - Interventi a favore della nuova imprenditorialità artigiana e alle imprese operanti in settori di particolare tensione occupazionale.
omissis (16)
2. Per l'anno 1996, per gli interventi di cui all'articolo 8/ter della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è stanziato l'importo di lire 2.700.000.000 (capitolo n. 21016).

Art. 15 - Contributo straordinario ai consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 443/1985 per la qualificazione delle attività artigiane di autotrasporto.

1. Agli autoparchi già finanziati ai sensi della legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 (17) "Intervento per la qualificazione delle attività artigiane di autotrasporto", è concesso un ulteriore contributo straordinario di:
a) lire 400.000.000 a favore dell’"Autoparco Servizi Autotrasportatori Polesani" di Porto Viro (ex Contarina) (ASAP);
b) lire 300.000.000 a favore del "Consorzio Gestione Servizi Autoparco Veneto Orientale" (SAVO) di Portogruaro;
c) lire 300.000.000 a favore dell’"Autotrasporto Montecchio Maggiore scarl" di Montecchio Maggiore.
2. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta regionale con apposito provvedimento (capitolo n. 21044).

Art. 16 - Applicazione dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le località abitate aventi meno di cinquecento abitanti residenti, comprese nei Comuni montani con più di mille abitanti residenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.

Art. 17 - Modifica alla legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 "Istituzione della consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo".

omissis (18)

Art. 18 - Partecipazione regionale alla società "Autovie Venete" spa di Trieste ed alla società "Autostrada Brescia - Padova" spa di Verona.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere quote di capitale sociale della società "Autovie Venete" spa di Trieste, fino all'importo massimo di lire 2.402.000.000 (capitolo n. 20022).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire quote del capitale sociale della società "Autostrada Brescia - Padova" spa con sede a Verona, fino all'importo massimo di lire 100.000.000.000 (capitolo n. 45256).

Art. 19 - Viabilità comunale.

1. Il termine previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", è stabilito in centottanta giorni limitatamente agli interventi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e già ammessi a contributo per l'esercizio 1995.

Art. 20 - Contributo straordinario alle Aziende di promozione turistica n. 1 Dolomiti, n. 6 Venezia, n. 9 Terme Euganee e n. 12 Garda.

omissis (19)

Art. 21 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , sono sostituiti dai seguenti:
omissis (20)
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , il periodo: "Tale obbligo non sussiste in caso di utilizzazione industriale dell'acqua relativamente alle ricerche farmacologiche e cliniche" è soppresso.
3. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è soppresso.
4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , sono soppressi.
5. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , sono soppresse le parole "e industriale dell'acqua".

Art. 22 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e integrazioni.

omissis (21)

Art. 23 - Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 "Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle Unità locali socio sanitarie".

1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 , l'espressione "dal coordinatore del Dipartimento regionale della sanità a ciò delegato" è sostituita dall'espressione "dal direttore generale dell'Azienda sanitaria".

Art. 24 - Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e integrazioni.

omissis (22)

Art. 25 - Modifica dell'articolo 61 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche in zone classificate sismiche" e successive modificazioni ed integrazioni.

omissis (23)

Art. 26 - Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42, 16 aprile 1985, n. 33 e 1 settembre 1993, n. 47 e loro successive modifiche e integrazioni.

omissis (24)
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente", come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11 è così sostituito:
omissis (25)
omissis (26)

Art. 27 - Istituzione del fondo di rotazione per l'ambiente.

1. Al fine di dar corso agli interventi previsti nel Piano triennale per la tutela dell'ambiente (PTTA) 1994-1996, nelle more dei trasferimenti dal Ministero dell'ambiente alla Regione Veneto delle risorse ivi previste, nonché agli interventi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia, viene istituito un fondo di rotazione per il completamento delle fasi progettuali delle opere previste, pari a lire 1.500.000.000. Le relative modalità di accesso sono stabilite dalla Giunta regionale (capitolo n 50158).

Art. 28 - Modifica all'articolo 48 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione".

1. Nel comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , la parola "quarto" è sostituita dalla parola "quinto".

Art. 29 - Contributo al comune di Velo d'Astico per la realizzazione del Ponte "Schiri"(articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 ).

1. Il contributo di lire 300 milioni, concesso al comune di Velo d'Astico, di cui all'articolo 13 della legge regionale 1989, n. 32 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989", per la realizzazione di un nuovo Ponte "Schiri" può essere impiegato nella riparazione del ponte esistente (capitolo n. 45216).
2. Per la riparazione del ponte, il comune di Velo d'Astico può incaricare la Comunità montana Alto Astico e Posina, di cui fa parte. In tal caso, i contributi di cui al comma 1 sono direttamente erogati alla Comunità stessa, secondo le procedure della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche e integrazioni. (27)

Art. 30 - Modifica della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con i DPR 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11".

1. La lettera h) del punto 8) del comma terzo dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , è abrogata.
2. Nel punto 4) del comma primo dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , dopo il primo trattino è aggiunto il seguente:
omissis (28)

Art. 31 - Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".

omissis (29)

Art. 32 - Proroga dei termini per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col contributo regionale.

1. Gli strumenti urbanistici per la redazione dei quali la Regione ha concesso un contributo ai sensi delle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48; 2 aprile 1985, n. 30; 28 gennaio 1986, n. 5; 24 febbraio 1987, n. 6; 6 settembre 1988, n. 43, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale entro il termine del 31 dicembre 1996.
2. Gli strumenti urbanistici, per la redazione dei quali la Regione ha concesso un contributo ai sensi delle leggi regionali 6 settembre 1991, n. 20; 28 gennaio 1992, n. 12; 26 gennaio 1994, n. 11, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale per l'approvazione entro il termine del 30 giugno 1998.
3. Nel caso di contributi integrativi di altri precedentemente concessi allo stesso titolo è applicabile il termine di trasmissione più favorevole per l'Ente locale.
4. Entro il termine di cui ai commi precedenti, nel caso di contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici attuativi, al Presidente della Giunta regionale vanno trasmessi gli strumenti approvati.
5. L'inosservanza del termine di cui ai commi precedenti comporta la decadenza dei contributi con l'obbligo per l'Ente locale di restituire la parte già erogata dalla Regione, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale."

Art. 33 - Opere fognarie.

omissis (30)

Art. 34 - Modifica della legge regionale 7 ottobre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.

omissis (31)
2. All'articolo 33 della legge regionale 7 ottobre 1982, n. 44 , dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:
omissis (32)

Art. 35 - Contributo straordinario al comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Brenta ed Adige.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991 - 1993 per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta", per l’anno 1996 è autorizzato un ulteriore contributo straordinario di 500.000.000 di lire per consentire al comune di Chioggia la completa realizzazione delle opere (capitolo n. 53042).

Art. 36 - Contributo straordinario per l'avvio degli interventi previsti dal Piano per la razionalizzazione e sistemazione del Nodo idraulico di Padova.

omissis (33)

Art. 37 - Contributo straordinario per l'avvio degli interventi previsti dall'accordo quadro per l'attivazione dell'acquedotto dell'Astico.

omissis (34)

Art. 38 - Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di analisi chimiche e di analisi veterinarie" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al comma secondo dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 , come modificato dall'articolo 42, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "dipartimento competente".
2. Al comma terzo dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 , come modificato dall'articolo 42, comma 2 - lettera a), della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "dirigente del dipartimento competente".
3. All'ultimo comma dell'articolo 21 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 , come modificato dall'articolo 45 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le parole "Dirigente del Dipartimento per i servizi veterinari" sono sostituite dalle parole "dirigente del dipartimento competente".

Art. 39 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modifiche e integrazioni.

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , come modificato dal comma 9 dell'articolo 42 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , è soppressa l'espressione ", su conforme parere della Giunta regionale".

Art. 40 - Modifica della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 "Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali".

omissis (35)

Art. 41 - Modifica della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" e successive modifiche e integrazioni.

1. L'articolo 48 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 7 , è sostituito dal seguente:
"Art. 48 - Norme per l'erogazione dei contributi.
omissis (36)

Art. 42 - Modifica della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 4 "Celebrazione nel Veneto del cinquantesimo anniversario della liberazione nazionale".

omissis (37)

Art. 43 - Concessione di un contributo straordinario alla Comunità ebraica di Venezia per la conservazione e valorizzazione dell'antico cimitero di S. Nicolò del Lido.

omissis (38)

Art. 44 - Contributo straordinario a favore del comune di Recoaro Terme (VI).

omissis (39)

Art. 45 - Ulteriori modifiche e integrazioni delle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9, 14 marzo 1975, n. 26 e 28 dicembre 1993, n. 55, e loro successive modifiche e integrazioni in tema di assegno vitalizio, assegno di reversibilità e assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali.

1. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilità e dell'assegno di fine mandato disciplinati dalle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9, 28 dicembre 1993, n. 55, 14 marzo 1975, n. 26, e loro successive modifiche e integrazioni e dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4 .
2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo continuano ad applicarsi le leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9, 14 marzo 1975, n. 26, e la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e loro successive modifiche e integrazioni e il Regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4 .
3. A decorrere dal 1° dicembre 1996 la Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali della Regione Veneto, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modifiche e integrazioni è soppressa. Tutte le funzioni della Cassa, comprese quelle di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , e successive modifiche e integrazioni, tutte le attività e le passività sono trasferite al bilancio regionale. Entro il 30 novembre 1996 il Consiglio di amministrazione della Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell’attività e alla definizione dello stato patrimoniale della Cassa. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione della Cassa sono trasferite al bilancio della Regione.
4. A decorrere dal 1° dicembre 1996 le spese per la corresponsione dell’assegno vitalizio, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modifiche e integrazioni, nonché dell’assegno di reversibilità e del contributo di cui all’articolo 19 della medesima legge, dell’assegno di fine mandato di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , e loro successive modifiche e integrazioni e alla disciplina integrativa di cui alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 , e in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni della Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali sono a carico del bilancio regionale.
5. omissis (40)
6. A decorrere dal 1° dicembre 1996 i contributi obbligatori di cui all’articolo 8 lettera a) legge regionale n. 9/1973, e successive modifiche e integrazioni e i contributi volontari di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge e all’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 , sono versati nel capitolo di entrata di nuova istituzione - capitolo n. 8378 avente la seguente denominazione "Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli 8, 12 e 13 della legge regionale n. 9/1973 successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 5 della legge regionale n. 55/1993 ".
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo a partire dall'anno 1996 si fa fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 10 del bilancio di previsione.

Art. 46 - Modifica della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" (legge regionale di contabilità) e successive modificazioni ed integrazioni.

omissis (41)

Art. 47 - Personale regionale.

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)

Art. 48 - Contributo straordinario al Comune di Gazzo Padovano.

omissis (42)

Art. 49 - Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 9 “Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modifiche” e interpretazione autentica di disposizioni della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia” e successive modifiche e integrazioni.

1. I termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 9 sono prorogati rispettivamente al 28 febbraio ed al 1° marzo 1997.
2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13 e degli articoli 18 e 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , come modificati dalla legge regionale 7 maggio 1996, n. 13 , il requisito dell’iscrizione al ruolo per le imprese societarie deve intendersi soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.

Art. 50 - Dichiarazione d'urgenza.

(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo)


ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1996, n. 28
omissis


Note

(1) Si omette la Tabella A allegata.
(2) Articolo abrogato dalla lettera a) comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 . In precedenza testo riportato nell’art. 44 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
(3) Testo riportato nell’art. 104 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
(4) Testo riportato nell’art. 106 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
(5) Testo riportato nell’art. 124 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
(6) Articolo abrogato a decorrere dell’entrata in vigore del regolamento regionale 10 maggio 1999, n. 3 di cui al comma 1 bis dell'art. 124 come modificato dal comma 8 art. 2 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 .
(7) Per errore materiale la data pubblicata sul BUR, 10 gennaio, è errata perché trattasi della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
(8) Testo riportato nell’art. 157 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
(9) La legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 è stata abrogata a decorrere dal 1 gennaio 1999 dall'art. 1 comma 1 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 25 .
(10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre l’art. 36 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , finanziato dal presente articolo, è stato abrogato dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , con la decorrenza ivi prevista. In precedenza modificato dall’art. 41, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
(11) Testo riportato nella legge regionale 21 aprile 1995, n. 36
(12) La legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 è stata abrogata dall’art. 19 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , che ha ridisciplinato la materia.
(13) Testo riportato nell’art. 9 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
(14) Testo riportato nell’art. 5 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35
(15) Testo riportato nell’art. 13 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35
(17) La legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 è stata abrogata dall’art. 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 che ha ridisciplinato la materia.
(18) Articolo abrogato da art. 14 legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 .
(19) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , che ha ridisciplinato la materia.
(20) Testo riportato nell'art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(21) Articolo abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 operata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con le modalità e la decorrenza ivi previste.
(22) Articolo abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 operata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con le modalità e la decorrenza ivi previste.
(23) Articolo abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 operata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con le modalità e la decorrenza ivi previste.
(24) Comma abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 operata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con le modalità e la decorrenza ivi previste..
(25) Testo riportato nell’art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
(26) Comma abrogato per effetto dell’abrogazione della legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 operata dall’art. 49, comma 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 con le modalità e la decorrenza ivi previste.
(27) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(28) Testo riportato nell’art. 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12
(29) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge.
(30) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 29 giugno 1981, n. 30 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
(31) Articolo abrogato da lett. i) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
(32) Testo riportato nell’art. 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
(33) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 29 giugno 1981, n. 30 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
(34) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(35) Articolo che modificava l’art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 operata dall’art. 36, comma 8, lett. c) della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(36) Testo riportato nell’art. 48 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
(37) Articolo che modificava gli articoli 3 e 5 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 4 , abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 4 , operata dall’art. 103 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
(38) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(39) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(40) Comma abrogato dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 .
(41) Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.
(42) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

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