Legge regionale 7 aprile 2000, n. 12 (BUR n. 33/2000) (Abrogata)
Legge regionale 7 aprile 2000, n. 12 (BUR n. 33/2000) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
INTERVENTI PER IL RESTAURO DELLE SUPERFICI ESTERNE AFFRESCATE, DIPINTE
E DECORATE (1)
[Art. 1 - Finalità.
1. In armonia con le norme in materia d'edilizia
culturale, la Regione del Veneto sostiene, mediante
contributi in conto capitale, interventi sul proprio territorio
volti alla conservazione, manutenzione programmata, restauro e
valorizzazione delle superfici esterne in qualunque modo decorate e
aventi rilievo storico - artistico su edifici di proprietà non
statale e soggetti al vincolo di tutela secondo le vigenti leggi.
Art. 2 - Modalità
d'attuazione.
1. Per la realizzazione degli interventi la Giunta regionale
definisce, con propria deliberazione, le modalità di presentazione
delle richieste di contributo da parte dei soggetti proprietari, i
criteri per la ripartizione, avuta attenzione alla programmazione statale
in materia, nonché la percentuale di contributo concedibile che
comunque non deve essere inferiore al trenta per cento della spesa
ammissibile.
2. La Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 1
stabilisce il limite massimo del reddito per l’ammissione al
contributo.
3. Nella definizione dei criteri di priorità la Giunta
regionale, in relazione al bene, tiene conto dell’importanza
storico artistica, dell’esposizione a rischio e dello stato di
conservazione.
4. Tra i soggetti privati sono comunque privilegiati quelli a
più basso reddito del nucleo familiare, purché diano adeguate
garanzie per la realizzazione dell'intervento.
5. Nella definizione dei criteri di priorità può
essere data precedenza al finanziamento dei soggetti residenti in comuni
dotati di regolamento di manutenzione, ristrutturazione e risanamento
delle superfici murarie che interessi la percezione cromatica e
decorativa delle unità edilizie.
Art. 3 - Qualità dei
progetti e sistema informativo.
1. I progetti di intervento devono essere autorizzati dalle
competenti soprintendenze.
2. I proprietari del bene devono garantire la qualità
degli interventi e l’uso di tecniche e metodologie adeguate,
nonché l’utilizzo di personale qualificato.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono altresì tenuti a
consentire l’utilizzo dei dati ed immagini relativi agli interventi
per l'inserimento nel sistema informativo regionale ai fini della
catalogazione e della valorizzazione.
Art. 4 - Norma
transitoria.
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale determina le modalità di attuazione di cui
all'articolo 2.
Art. 5 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificabili in lire 1.000 milioni per l’anno 2000, si fa
fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e
di cassa, dello stanziamento del capitolo n. 80230 denominato
“Fondo globale spese di investimento”, partita n. 15,
iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione
per l’esercizio 2000, e contemporanea istituzione, nel medesimo
stato di previsione della spesa, del capitolo n. 70252 denominato
“Interventi per il restauro di superfici esterne affrescate,
dipinte e decorate” con lo stanziamento di lire 1000 milioni in
termini di competenza e di cassa. ]
Note
(
1) La presente legge deve
intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della
legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
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