Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 (BUR n. 75/2001)
Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 (BUR n. 75/2001) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELL’AVVOCATURA REGIONALE DEL VENETO
Art. 1 - Istituzione e
compiti.
1. È istituita l’Avvocatura
regionale del Veneto.
2. L’Avvocatura regionale:
a) rappresenta assiste e difende l’amministrazione regionale in
ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la
magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei
giudizi avanti alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni
altro organo giurisdizionale;
b) patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti
regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti all’espletamento
del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta
e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la Regione;
c) previa convenzione con la Regione patrocina e difende gli enti, le
società, le aziende e le agenzie istituite con leggi regionali,
qualora non sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con la
Regione;
d) assiste e fornisce consulenza agli organi e alle strutture regionali
nelle questioni connesse al contenzioso;
e) esprime il proprio parere in merito all’instaurazione di liti
attive o passive, sugli atti di transazione e sulle rinunce;
f) propone l’affidamento di incarichi all’Avvocatura dello
Stato o al patrocinio esterno.
Art. 2 - Consiglio
regionale.
1. L’Ufficio di Presidenza, per la
difesa in giudizio, nonché per la consulenza legale nelle questioni
afferenti i consiglieri regionali e l’autonomia amministrativa,
organizzativa e contabile del Consiglio regionale, si avvale
dell’Avvocatura regionale, dell’Avvocatura dello Stato ovvero
del patrocinio esterno.
2. La Giunta regionale assume le determinazioni di competenza.
Art. 3 - Rappresentanza in
giudizio dell’Amministrazione.
1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione di
autorizzazione della Giunta regionale, rappresenta in giudizio
l’amministrazione nei processi e nei giudizi di cui agli articoli 1
e 2.
2. Nelle procedure d’urgenza, nei procedimenti cautelari e nelle
azioni possessorie dinanzi all’autorità giudiziaria, e
comunque in tutti casi d’urgenza, l’autorizzazione della
Giunta regionale può intervenire a ratifica successivamente
all’instaurazione o alla costituzione in giudizio.
Art. 4 - Struttura
dell’Avvocatura.
1. L’Avvocatura regionale per i compiti di cui all’articolo
1, comma 2, si avvale:
a) di personale regionale di categoria non inferiore alla D scelto tra il
personale abilitato all’esercizio della professione forense;
b) di avvocati assunti, ad esito di selezione pubblica per titoli e
colloquio, con contratto a tempo determinato e con qualifica e
trattamento economico corrispondente a quello degli avvocati dipendenti
regionali.
2. Gli avvocati assegnati all’Avvocatura regionale sono iscritti
all’elenco speciale dell’albo degli avvocati ai sensi
dell’articolo 3, quarto comma, lettera b), del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578 "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore" e
successive modificazioni.
3. Nel caso di impossibilità di impiego degli avvocati
dell’Avvocatura regionale per incompatibilità, carico di
lavoro o specificità della materia trattata, è ammesso il
ricorso all'Avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.
Art. 5 - Avvocato
coordinatore.
1. Alla direzione dell’Avvocatura
regionale e al coordinamento degli avvocati è preposto un avvocato
coordinatore, iscritto all’albo speciale dei patrocinanti presso le
magistrature superiori.
2. L’avvocato coordinatore è nominato dalla Giunta regionale,
con contratto a tempo determinato risolto di diritto non oltre i sei mesi
successivi alla fine della legislatura, tra i dipendenti regionali in
possesso della qualifica dirigenziale ovvero fra avvocati esterni
all’amministrazione regionale di documentata esperienza
professionale con specifico riguardo al diritto amministrativo.
3. L’avvocato coordinatore, nel quadro delle funzioni previste
all’articolo 1 della presente legge:
a) assegna agli avvocati gli affari contenziosi e consultivi e ne
coordina l’attività;
b) esprime il parere alla Giunta regionale, sentite le strutture
regionali competenti, in merito all’instaurazione di liti attive o
passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei
contenziosi avviati;
c) riferisce semestralmente al Presidente della Giunta regionale
sull’attività svolta dall’Avvocatura regionale, sullo
stato del contenzioso interessante l’amministrazione e sulle
necessità di adeguamento della legislazione regionale;
d) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla
struttura, esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in
relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza.
4. L’avvocato coordinatore collabora all’attività di
formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi svolta dal
Segretario generale della programmazione, ha il trattamento economico
spettante al Direttore di Area (
1) e partecipa al Fondo di cui all’articolo 6.
5. Entro novanta giorni dalla nomina, l’avvocato coordinatore
presenta al Presidente della Giunta regionale, per l’approvazione
da parte della stessa, una proposta contenente la determinazione della
dotazione organica, l’individuazione dei criteri per
l’assegnazione del personale, un progetto di organizzazione e di
articolazione della struttura, nonché delle modalità e dei
tempi di esercizio delle funzioni attribuite. Con la medesima procedura
si provvede ai successivi adeguamenti.
6. L’avvocato coordinatore annualmente propone il budget necessario
al funzionamento della struttura.
Art. 6 - Fondo
dell’Avvocatura.
1. È istituito il capitolo n. 5194 dello stato di previsione della
spesa denominato “Fondo dei proventi dell’Avvocatura
regionale” alimentato dai diritti, dagli onorari e da ogni altro
compenso recuperato o comunque spettante agli avvocati della struttura ai
sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche ed
integrazioni, da introitare al capitolo n. 8315 dello stato di previsione
dell’entrata.
2. La Giunta regionale, nel rispetto del trattamento economico previsto
dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti del
comparto delle Regioni – Autonomie locali, disciplina i criteri di
riparto e l'ammontare del Fondo tra il personale assegnato
all’Avvocatura regionale.
Art. 7 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificabili in lire 300 milioni annui, si fa fronte mediante
prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa per
l’anno 2001 e di sola competenza per ciascuno degli esercizi
2002-2003, dal capitolo n. 80210 denominato “Fondo globale spese
correnti”, partita n. 6, iscritto nello stato di previsione della
spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 2001, e
contemporanea istituzione del capitolo n. 5196, denominato “Spese
connesse all’istituzione e al funzionamento dell’Avvocatura
regionale” nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo
stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza e di cassa.
2. Per gli esercizi successivi al 2003, lo stanziamento dei capitoli di
cui al comma 1 sarà determinato ai sensi dell’
articolo 32 della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335"
e successive modificazioni.
Art. 8 - Norme transitorie e
finali.
1. Dal dodicesimo mese successivo all’entrata in vigore della
presente legge cessa di avere efficacia il provvedimento consiliare 28
giugno 1979, n. 825, adottato ai sensi dell’articolo 10 della legge
3 aprile 1979, n. 103 "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello
Stato", salvo che per le controversie pendenti alla medesima data e fino
all’esaurimento del grado di giudizio in corso e di quelli
successivi, per le quali la Regione continua ad avvalersi del patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato ai sensi del provvedimento sopracitato.
2. È abrogato il comma 2 dell’
articolo 102 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del
personale della Regione".
3. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di competenza della
Giunta regionale, l’attività dell’Avvocatura regionale
è svolta dalla direzione regionale per gli affari legali.
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Note
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