Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 (BUR n. 110/2012)
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 (BUR n. 110/2012) [sommario] [RTF]
LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE
STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE
2012, n. 1 “STATUTO DEL VENETO” (1) (2)
Art. 1 - Finalità ed
ambito di applicazione.
1. La presente legge disciplina le funzioni della Giunta regionale,
l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività
amministrativa delle strutture ad essa afferenti, l’assetto del
personale della dirigenza e del personale del comparto appartenente al
ruolo organico della Giunta regionale, secondo i principi fondamentali
espressi dalla
legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1 “Statuto del Veneto”, di seguito Statuto, e dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi
pubblici e dei diritti dei cittadini.
2. Nell’azione regionale si distinguono le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e di verifica dei risultati
dell’attività amministrativa da quelle di gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa.
3. I rapporti di lavoro del personale di cui al comma 1, sono regolati
dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa,
compatibilmente con i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 165
del 2001 e con le disposizioni della presente legge.
Art. 2 - Attività di
governo.
1. La Giunta regionale, nell’ambito
dell’indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio
regionale, ai sensi degli articoli 11, 33 e 54 dello Statuto definisce e
realizza gli obiettivi e i programmi di governo e di amministrazione e
verifica il conseguimento dei risultati della gestione amministrativa.
2. Ai fini di cui al comma 1, alla Giunta regionale compete:
a) la definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti, standard e
priorità, nonché la quantificazione delle risorse
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
b) l’organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta
regionale, ivi compresa l’assegnazione e la distribuzione delle
risorse finanziarie, nonché il conferimento degli incarichi di
direzione delle strutture regionali;
c) l’adozione degli atti di indirizzo per la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa delle strutture della Giunta regionale,
nonché degli enti, agenzie, aziende o altri organismi;
d) l’adozione degli atti di indirizzo e delle disposizioni
operative per la formazione, redazione e adozione degli atti
amministrativi;
e) le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture della Giunta
regionale, nonché sugli enti, agenzie, aziende o altri organismi;
f) la definizione dei criteri per l’assegnazione a terzi di risorse
e di altri vantaggi economici di qualunque genere e per il rilascio di
autorizzazioni, concessioni od altri analoghi provvedimenti;
g) omissis (
3) ;
h) la definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
i) il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni
all’amministrazione regionale;
l) la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del
trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle
cause di incompatibilità in ragione dell’esclusività
dell’incarico prestato, relativamente al Segretario generale della
programmazione, al Segretario della Giunta regionale, al Direttore della
Presidenza, all’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura
regionale e ai Direttori di Area. (
4) Il trattamento economico è concordato tra le parti
assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della
dirigenza pubblica;
m) l’autorizzazione al Presidente della Giunta regionale a
rappresentare in giudizio l’amministrazione nei processi e nei
giudizi a tutela degli interessi regionali;
n) la promozione della cultura della responsabilità per il
miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e
dell’integrità, assumendo i conseguenti provvedimenti
attuativi in recepimento dei principi contenuti nel decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
o) ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti.
3. Nell’ambito delle attribuzioni conferitegli
dall’ordinamento, il Presidente della Giunta regionale promuove e
coordina l’attività dei membri della Giunta regionale in
ordine agli atti che riguardano l’azione di governo e, in
particolare, agli affari loro affidati in via temporanea o permanente.
Art. 2 bis - Intese tra la
Giunta regionale e il Consiglio regionale. (5)
1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale possono raggiungere intese volte a regolare i rapporti in
materia di personale.
Art. 3 - Funzionamento degli
organi di governo.
1. La Giunta regionale esercita
collegialmente le sue funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, ai
sensi dell’articolo 53, comma 4, dello Statuto, può
attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri
della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti
della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie
affini.
2. I membri incaricati ai sensi del comma 1, nell’ambito delle
funzioni permanentemente loro attribuite, e in base ai principi e criteri
stabiliti e determinati dalla Giunta regionale:
a) esprimono, nei rapporti col Consiglio e le Commissioni consiliari, gli
indirizzi politici e amministrativi definiti dalla Giunta;
b) partecipano in rappresentanza e su designazione della Giunta a
organismi, collegi, gruppi di lavoro esterni alla Regione;
c) propongono alla Giunta gli indirizzi per la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa e su di essa esercitano i relativi poteri di
vigilanza, controllo e verifica anche mediante richieste di informazioni;
d) sottoscrivono, in rappresentanza e per delega del Presidente della
Giunta regionale, tutti gli atti necessari per lo svolgimento dei compiti
loro affidati;
e) assumono e promuovono ogni più efficace iniziativa per
l’esercizio delle loro competenze nelle materie loro affidate,
concorrendo in particolare alla formazione delle relative deliberazioni
della Giunta;
f) informano periodicamente la Giunta circa lo svolgimento della loro
attività.
3. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 51,
comma 7, dello Statuto, in qualsiasi momento può revocare gli
incarichi di cui al comma 1, provvedendo ad eventuali sostituzioni ovvero
procedendo a una loro diversa assegnazione.
4. Le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dai visti e dai
pareri di competenza dei Direttori e dei Dirigenti come disciplinati dal
regolamento di cui all’articolo 30, fermo l’obbligo della
previsione del visto di legittimità e, qualora comportino spese, del
visto di regolarità contabile rilasciato dal Direttore della
competente struttura regionale.(
6)
5. omissis (
7)
Art. 4 - Compiti della
dirigenza e responsabilità di gestione. (8)
1. I Dirigenti operano, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, dello
Statuto, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché per
l’attuazione dei programmi; ad essi spetta la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
2. I Dirigenti sono responsabili dei risultati della gestione, in
relazione agli obiettivi dell’amministrazione regionale, della
correttezza della gestione amministrativa, della semplificazione delle
procedure, nonché del buon andamento e dell’efficienza delle
strutture regionali alle quali sono preposti e dell’osservanza
delle forme, delle modalità e dei termini dei procedimenti
amministrativi di competenza.
2 bis. La Giunta regionale, tramite l’Assessore competente in
materia di organizzazione, riferisce con cadenza biennale alla
Commissione consiliare competente sull’andamento
dell’organizzazione amministrativa, presentando uno specifico
rapporto che comprenda anche una relazione sul sistema di misurazione e
valutazione delle attività svolte. (
9)
Art. 5 - Criteri di
organizzazione.
1. L’azione della Giunta regionale
è ispirata ai principi di imparzialità, di efficacia e di
economicità; essa è diretta al miglioramento dei processi e dei
servizi offerti anche attraverso la crescita professionale e la
responsabilizzazione dei propri dipendenti. La professionalità
sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione
costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi di
responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.
2. Il sistema organizzativo è ordinato secondo i seguenti criteri:
a) articolazione delle strutture per funzioni omogenee o interdipendenti
rispetto ad un risultato, distinguendo funzioni finali e funzioni
strumentali;
b) integrazione e coordinamento tra l’attività delle diverse
strutture e posizioni;
c) collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere
di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici nei limiti della riservatezza e della
segretezza di cui all’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
d) trasparenza attraverso l’utilizzazione delle nuove tecnologie e
degli uffici per le relazioni con il pubblico;
e) attribuzione ad un’unica struttura della responsabilità
complessiva dell’attuazione della legge n. 241 del 1990;
f) certezza e trasparenza della durata dei procedimenti amministrativi
mediante individuazione del relativo termine di conclusione, nonché
speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa;
g) razionalizzazione della distribuzione delle competenze ai fini della
eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
h) armonizzazione degli orari di apertura degli uffici con le esigenze
dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei
paesi della Unione europea, nonché con quelli del lavoro privato;
i) responsabilità e collaborazione del personale per il risultato
dell’attività lavorativa;
l) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella
gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione
professionale e di mobilità del personale all’interno della
Regione nonché tra la stessa Regione, gli enti, agenzie, aziende o
altri organismi regionali e gli enti locali, nel rispetto dei principi
del rapporto di pubblico impiego. La mobilità tra il Consiglio
regionale e la Giunta regionale è disciplinata da intese tra
l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta
regionale stessa;
m) promozione all’accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di
alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e
internazionali;
n) attuazione della crescita professionale e dell’ulteriore
sviluppo di competenze dei dipendenti anche attraverso periodi di lavoro
presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e
internazionali;
o) conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale per mezzo di
interventi specifici legati alla flessibilità e alla diffusione di
idonei strumenti quali lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, congedi
parentali;
p) incentivazione di posizioni di telelavoro, compatibilmente con il
contesto organizzativo.
3. La Giunta regionale, nell’organizzazione e nella gestione del
personale, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nello sviluppo delle carriere e nella sicurezza sul
lavoro, garantisce pari opportunità di genere e l’assenza di
ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, favorendo una
presenza equilibrata nelle attività e nelle posizioni apicali.
3 bis. I dirigenti concorrono alla miglior utilizzazione e gestione delle
risorse umane garantendo pari opportunità nonché
l’assenza di qualunque forma di discriminazione diretta e indiretta
ai sensi della normativa vigente.(
10)
3 ter. Gli incarichi di funzione dirigenziale delle strutture di cui
all’articolo 9 e gli incarichi di posizione organizzativa di cui
all’articolo 20 sono conferiti tenendo conto del principio di pari
opportunità. (
11)
Art. 6 - Strutture di supporto
della Giunta regionale.
1. Sono istituite, quali strutture di
supporto della Giunta regionale:
a) la Segreteria della Giunta regionale;
b) la Direzione del Presidente della Giunta regionale.
2. La Segreteria della Giunta regionale assicura la regolarità del
funzionamento, l’assistenza documentale e la diramazione delle
direttive impartite. Il Segretario della Giunta regionale assicura il
riscontro dei provvedimenti da sottoporre all’esame della Giunta
sotto il profilo della regolarità e completezza formali e attesta
l’autenticità degli atti adottati dalla Giunta.
3. La Direzione del Presidente della Giunta regionale cura gli affari
correnti di interesse del Presidente nonché gli ambiti e le
politiche di intervento regionale di norma con riferimento alle materie
non attribuite dallo stesso ai componenti della Giunta e riferisce al
Presidente. Per l’esercizio delle relative funzioni, la Direzione
si avvale di una propria Segreteria, quale unità di supporto diretto
dell’attività, e sovraintende alla Segreteria del Presidente
di cui all’
articolo
8.
4. Sono istituite, altresì, ai sensi dell’articolo 8, le
Segreterie dei componenti della Giunta regionale quali unità di
supporto diretto all’attività degli stessi.
5. È istituito, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150
“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni”, l’Ufficio stampa della
Giunta regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono
assegnati, nel numero stabilito dalla Giunta stessa, giornalisti di ruolo
o assunti a tempo determinato cui viene applicato il CCNL del comparto
delle Funzioni Locali (
12) e
iscritti all’Ordine.
Art. 7 - Segreteria della
Giunta regionale e Direzione della Presidenza.
1. L’incarico di Segretario della
Giunta regionale è conferito dalla Giunta, entro sessanta giorni
dall’insediamento, su proposta del Presidente della Giunta
regionale, al personale dipendente in possesso della qualifica
dirigenziale oppure a persona assunta dall’esterno in possesso di
adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento
dell’attività a livello dirigenziale presso aziende private o
pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l’incarico è
affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre
i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
2. L’incarico di Direttore della Presidenza è conferito dal
Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall’insediamento della Giunta regionale, a personale dipendente in
possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta
dall’esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per
lo svolgimento dell’attività a livello dirigenziale presso
aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato;
l’incarico è affidato con contratto a tempo determinato,
risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della
legislatura.
3. La Segreteria della Giunta regionale può essere articolata nelle
strutture di cui agli
articoli 12 e
17. In tal caso il Segretario della Giunta regionale svolge,
nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di
Area. (
13)
4. Agli incarichi di Segretario della Giunta regionale e di Direttore
della Presidenza si applicano le disposizioni in materia di trasparenza
degli incarichi di cui all’
articolo 22, comma 1. (
14)
Art. 8 - Segreterie dei
componenti della Giunta regionale. (15)
1. Il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente, i componenti
della Giunta regionale e la Direzione del Presidente della Giunta
regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di
segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative
denominate Segreterie.
2. Per ogni legislatura il Presidente della Giunta regionale, entro
novanta giorni dall’insediamento, tenuto conto del numero dei
componenti della Giunta regionale e dei compiti permanenti di istruzione
affidati a ciascuno ai sensi dell’articolo 53, comma 4, dello
Statuto, nonché del limite di cui al comma 4 bis, determina con
proprio provvedimento, modificabile nel corso della legislatura, la
dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui
al comma 1. Fino all’adozione di tale provvedimento si applicano le
determinazioni adottate nella precedente legislatura. (
16)
3. Alle Segreterie, esclusa quella della Direzione del Presidente della
Giunta regionale, compete esclusivamente l’espletamento delle
attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, al
Vicepresidente e ai componenti della Giunta non riconducibili
nell’ambito di competenze delle (
17) strutture organizzative della Giunta regionale.
4. Le Segreterie di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile,
si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale
dipendente o proveniente in mobilità da altri enti ovvero, nei
limiti massimi del cinquanta per cento della dotazione di personale
complessivamente prevista per le Segreterie in conformità alle
determinazioni adottate con il provvedimento di cui al comma 2,
arrotondato all’unità superiore, (
18) assunto con contratto a tempo determinato, con
provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del
Presidente, del Vicepresidente o degli altri componenti della Giunta. Con
riferimento alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, il
personale a tempo determinato è assunto con provvedimento della
Giunta regionale su proposta del Presidente.
4 bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la spesa per il
personale a tempo determinato di cui al comma 4 non può superare la
spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta dalla
Giunta regionale nell’anno 2012, fatto salvo il limite della spesa
del Consiglio regionale in attuazione del comma 28 dell’articolo 9
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni, pari alla spesa sostenuta in termini di
competenza nel 2009 per il personale in servizio presso il Consiglio
regionale. (
19)
5. Ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata
dell’incarico assegnato il trattamento economico previsto per il
Dirigente preposto alla direzione di una Unità Organizzativa di cui
all’articolo 17. Se l’articolazione organizzativa prevede
delle differenti fasce retributive nell’ambito delle Unità
Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio,
calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo
decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura. (
20) Il conferimento degli incarichi di cui al
presente comma, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali,
determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il
periodo dell’incarico, con riconoscimento dell’anzianità
di servizio. (
21)
6. L’intero trattamento economico fondamentale dirigenziale
corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di
cui al presente articolo, concorre, con applicazione della media
ponderata delle retribuzioni ai sensi dell’articolo 29 del decreto
legge 28 febbraio 1981, n. 38 “Provvedimenti finanziari per gli
enti locali per l’anno 1981”, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 153,
alla determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
“Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei
lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421”.
7. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo
determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla
presa di servizio presso la Segreteria, del contratto individuale,
sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui
al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso al venir meno del rapporto fiduciario (
22) e cessa, in ogni caso, con la
cessazione dell’incarico dell’amministratore che ne ha
proposto l’assunzione.
7 bis. Nell’ambito delle Segreterie di cui al presente articolo
può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di
Segreteria cui compete, per la durata dell’incarico, il trattamento
economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui
all’articolo 20. Se l’articolazione organizzativa prevede
delle differenti fasce retributive nell’ambito delle Posizioni
Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio,
calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo
decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura. (
23)
Art. 9 - Struttura
organizzativa della Giunta regionale. (24) (25)
1. Il personale, in attuazione dello Statuto
e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal decreto legislativo
n. 165 del 2001, è distinto nei due ruoli organici del Consiglio
regionale e della Giunta regionale.
2. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:
a) Segreteria generale della programmazione;
b) Aree: macro strutture articolate in Direzioni, Unità
Organizzative ed eventuali Strutture temporanee e di progetto,
corrispondenti a vaste materie di interesse nell’ambito delle
politiche di intervento regionale, cui è preposto un Direttore;
(
26)
c) Direzioni: strutture complesse, corrispondenti a materie omogenee di
interesse nell’ambito delle politiche di intervento regionale, cui
è preposto un Direttore; (
27)
d) Unità organizzative: strutture cui è preposto un Direttore;
(
28)
e) Strutture temporanee e Strutture di progetto: strutture di durata
limitata anche per la realizzazione di progetti, cui è preposto un
Responsabile; (
29)
f) omissis (
30)
g) Posizioni Organizzative: posizioni di lavoro con assunzione di
specifica responsabilità.
3. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le Aree, le
Direzioni, le Unità organizzative e le Strutture temporanee e le
Strutture di progetto di cui al comma 2 e ne determina le relative
competenze. (
31)
4. Con provvedimento della Giunta regionale, ai fini del trattamento
economico, le posizioni dei Direttori e dei Responsabili come individuati
al comma 2 (
32) possono
essere graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a
disposizione;
c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari,
interni ed esterni, dell’attività della struttura;
c bis) maggiori responsabilità derivanti dal conferimento degli
incarichi di cui al comma 5 bis, al comma 4 dell’articolo 10 e al
comma 4 dell’
articolo 24. (
33)
5. La graduazione delle posizioni di cui al comma 4 è aggiornata
ogni qual volta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i
compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la
distribuzione delle responsabilità e l’assegnazione delle
risorse.
5 bis. La Giunta regionale, anche ai sensi dell’articolo 24,
può autorizzare ciascun Direttore di Area a delegare proprie
funzioni ad altro Direttore, che assume la denominazione di Vicedirettore
di Area. L’individuazione del Vicedirettore è effettuata dalla
Giunta regionale su proposta del Direttore di Area interessato. (
34) (
35)
Art. 10 - Segreteria
generale della programmazione.
1. Il responsabile della Segreteria
generale della programmazione è nominato dalla Giunta regionale con
funzioni di coordinamento e verifica in ordine alla corretta attuazione
degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale di cui
all’articolo 2 (
36) ;
l’incarico può essere conferito anche ad esperti e
professionisti estranei all’amministrazione regionale, con rapporto
a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi
alla fine della legislatura.
2. Il Segretario generale della programmazione coordina
l’attività dei Direttori di Area, (
37) supporta l’azione amministrativa della
Giunta regionale, cura i rapporti amministrativi e organizzativi con il
Consiglio regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato e con
altri enti a carattere nazionale e internazionale.
3. In particolare il Segretario generale della programmazione:
a) svolge attività di supporto all’azione della Giunta
regionale per la formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti di
legge. A tal fine elabora proposte e assicura il coordinamento di quelle
elaborate dalle strutture regionali;
b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed
il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;
c) predispone la base conoscitiva e progettuale per l’aggiornamento
del programma di governo, assicurando il quadro informativo sullo stato
di attuazione dello stesso;
d) predispone gli elementi necessari per la impostazione e la risoluzione
delle questioni interessanti la competenza di più aree di
intervento, assicurando unità di indirizzo;
e) presiede il Comitato dei Direttori previsto all’
articolo 16;
f) può essere invitato alle sedute della Giunta regionale per
esprimere eventuali pareri consultivi;
g) omissis (
38)
h) assicura la corretta attuazione degli indirizzi di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera c) nonché coordina le
attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 2, comma
2, lettera e); (
39)
i) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti
regionali.
4. La Segreteria generale della programmazione può essere articolata
nelle strutture di cui agli articoli 12, 17 e 19. In tal caso il
Segretario generale della programmazione svolge, nei confronti delle
sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area. (
40)
5. Al Segretario generale della programmazione si applicano le
disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui
all’
articolo 22,
comma 1. Con il regolamento attuativo di cui all’articolo 30 sono
disciplinati gli ulteriori compiti e poteri del Segretario generale della
programmazione.
Art. 11 - Aree. (41)(42)
(43)
1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui all’articolo 9,
comma 3, determina il numero, le attribuzioni e le competenze delle Aree
in base a criteri di omogeneità, economicità ed efficienza.
2. I Direttori di Area, ciascuno con riferimento alla propria Area di
competenza:
a) collaborano nell'attività di formazione e definizione degli
obiettivi e dei programmi e sono diretti e coordinati funzionalmente dal
Segretario generale della programmazione;
b) elaborano proposte per la formulazione di piani, programmi e progetti
di legge, nonché analisi delle azioni volte alla semplificazione
delle procedure, assicurando, per quanto di competenza, lo svolgimento
delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
c) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari
programmi fornendo alla Segreteria generale della programmazione le
opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per
individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;
d) svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo della
gestione delle strutture organizzative sottordinate, ai fini della
realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
e) definiscono, in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta
regionale, gli obiettivi dei Direttori di Direzione afferenti
all’Area e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie
e materiali necessarie ai fini del loro raggiungimento;
f) provvedono, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b),
all’organizzazione operativa delle strutture regionali;
g) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza,
nonché quelli relativi alla irrogazione delle sanzioni
amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa
vigente, ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle
entrate di loro competenza, secondo quanto previsto dai provvedimenti di
organizzazione;
h) appongono, sulle proposte di deliberazione dell'Area
d’afferenza, il visto di competenza secondo quanto disposto dal
Regolamento di cui all’articolo 30;
i) partecipano al Comitato di cui all'articolo 16;
l) propongono alla struttura competente di promuovere liti, di
resistervi, di conciliare e di transigere;
m) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare
fenomeni di corruzione e controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell’Area cui sono preposti;
n) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per
l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali
è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
o) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle
quali è più elevato il rischio corruzione svolte
nell’Area cui sono preposti, disponendo, con provvedimento
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti
penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
p) attribuiscono, sentiti i Direttori di Direzione e di Unità
Organizzativa, i trattamenti economici accessori nell'ambito delle
strutture regionali, secondo quanto stabilito nei contratti collettivi;
q) effettuano la valutazione del personale direttamente dipendente e dei
Direttori di Direzione afferenti all’Area;
r) propongono al soggetto competente l'adozione delle misure conseguenti
all'accertamento di responsabilità penale, civile,
amministrativo-contabile e disciplinare;(
44)
s) adottano, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti
disciplinari di propria competenza inerenti all'irrogazione di sanzioni
amministrative e propongono quelle da irrogare di competenza dell'ufficio
per i procedimenti disciplinari;
t) provvedono nelle materie di competenza a stipulare i contratti;
u) provvedono, in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta
regionale, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera c) e supportano la Giunta
regionale nell’espletamento dell’attività di vigilanza e
controllo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) rispetto agli
enti, alle agenzie, alle aziende o agli altri organismi.
3. Gli incarichi di Direttore di Area sono conferiti dalla Giunta
regionale al personale dipendente o, con contratto a tempo determinato, a
soggetti esterni secondo quanto previsto dall’articolo 19 comma 6
del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 12 - Direzioni.
(45)
1. Alle Direzioni sono preposti Direttori di Direzione che svolgono le
funzioni di cui all’articolo 13 con compiti di coordinamento,
direzione e controllo delle Unità Organizzative in esse incardinate
ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione
regionale.
2. Ai fini del conferimento degli incarichi di Direttore di Direzione, si
applica quanto previsto all’articolo 11, comma 3.
Art. 13 – Compiti dei
Direttori di Direzione. (46)
1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui all’articolo 9,
comma 3, determina il numero, le attribuzioni e le competenze delle
Direzioni in base a criteri di omogeneità, economicità ed
efficienza.
2. I Direttori di Direzione, con riferimento alla rispettiva competenza,
nell'ambito dell'azione di coordinamento e di direzione dei Direttori di
Area:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore di Area
d’afferenza;
b) assicurano lo svolgimento delle azioni necessarie al raggiungimento
degli obiettivi assegnati, anche esercitando il controllo di gestione;
c) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari
programmi fornendo al Direttore di Area d’afferenza le opportune
indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le
risorse aggiuntive eventualmente necessarie;
d) sono responsabili verso i Direttori di Area della realizzazione degli
obiettivi generali ad essi conferiti e sono sovraordinati ai Direttori
delle Unità Organizzative incardinate nella Direzione nei confronti
dei quali svolgono funzioni di coordinamento e di controllo per il
raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
e) provvedono, in conformità agli indirizzi del Direttore
dell’Area di afferenza, alla gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, coordinando la
realizzazione dei risultati e promuovendo l'efficacia e l'efficienza
delle strutture interne alla Direzione; (
47)
f) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza,
nonché quelli relativi alla irrogazione delle sanzioni
amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate di
loro competenza, secondo quanto previsto dai provvedimenti di
organizzazione;
g) svolgono, nei limiti di quanto previsto dai provvedimenti di
organizzazione, le attività di cui alle lettere q), r) e s) del
comma 2 dell’articolo 11, con riferimento agli ambiti di
competenza;
h) provvedono, nelle materie di competenza, a stipulare contratti;
i) svolgono tutti gli altri compiti previsti dai provvedimenti di
organizzazione ovvero quelli ad essi delegati dai Direttori di Area
d’afferenza.
Art. 14 - Compiti dei
Direttori di Sezione.
Art. 15 - Direzioni di
Area.
Art. 16 - Comitato dei
Direttori.
1. È istituito il Comitato dei
Direttori di Area (
50) allo
scopo di assicurare lo sviluppo armonico ed omogeneo delle azioni
programmate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta
regionale, con funzioni di raccordo e coordinamento tra direzione
politica e direzione amministrativa.
2. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale della
programmazione che lo convoca e ne fissa l’ordine del giorno. Ove
ritenuto opportuno, in considerazione delle questioni da trattare, il
Segretario generale della programmazione può convocare al Comitato i
Direttori delle Direzioni, i Dirigenti della Regione e può invitare
altri soggetti la cui audizione sia ritenuta di interesse. (
51)
2 bis. Il Segretario generale della programmazione con proprio atto
disciplina il funzionamento del Comitato. (
52)
Art. 17 –Unità
Organizzative. (53)
1. Le Unità Organizzative sono strutture organizzative stabili,
preposte allo svolgimento di attività e compiti di carattere
omogeneo.
2. Ai fini del conferimento degli incarichi di Direttore di Unità
Organizzativa si applica quanto previsto all’articolo 11, comma 3.
Art. 18 - Compiti dei
Direttori di Unità Organizzativa. (54)
1. I Direttori di Unità Organizzativa (
55) svolgono le seguenti funzioni:
a) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria
competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui
afferiscono (
56) e svolgono
l’attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati
di gestione per la struttura di competenza;
b) provvedono all’organizzazione della struttura di competenza
coordinandone i programmi di lavoro e l’utilizzo delle risorse
umane, finanziarie e strumentali assegnate;
c) verificano periodicamente la distribuzione del lavoro e della
produttività della struttura e dei singoli dipendenti assegnati e
adottano tutte le iniziative necessarie alla funzionalità della
struttura; (
57)
d) omissis (
58)
e) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in
relazione ai limiti degli atti e provvedimenti di competenza;
f) formulano proposte al Direttore della struttura cui afferiscono
(
59), in ordine anche alla
adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli
uffici;
g) provvedono, nelle materie di competenza (
60) , a stipulare contratti.
g bis) svolgono le ulteriori attività delegate dai Direttori ad essi
sovraordinati. (
61)
Art. 19 - Strutture temporanee e di progetto.
1. La Giunta regionale può istituire strutture temporanee, per lo
svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata per un massimo di un
anno, ovvero di progetto, per la gestione di specifici progetti previsti
negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, la
cui durata è correlata alla realizzazione del progetto. (
62)
2. I provvedimenti di organizzazione di cui all’articolo 2, comma
2, lettera b), disciplinano i criteri e le modalità di istituzione
delle strutture temporanee e di progetto. I singoli provvedimenti di
istituzione individuano gli obiettivi da perseguire, il responsabile, le
risorse ed i tempi occorrenti.
2 bis. Per il conferimento degli incarichi di Responsabile di Struttura
temporanea o di Struttura di progetto, trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 11 comma 3. (
63)
Art. 19 bis - Responsabile
del procedimento. (64)
1. Ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 241 del 1990, i
Direttori e i Responsabili delle Strutture temporanee e delle Strutture
di progetto, in relazione ai procedimenti di propria competenza,
provvedono ad assegnare a sé o ad altro dipendente della propria
struttura organizzativa, la responsabilità del procedimento,
assumendo tale ruolo fino a che non sia effettuata
l’assegnazione.”.
Art. 20 - Posizioni
organizzative.
1. La Giunta regionale istituisce
Posizioni Organizzative di lavoro che richiedono, con assunzione diretta
di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di
particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di
autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta
professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea o
di scuole universitarie o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff o di studio, ricerca,
ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia
ed esperienza.
2. Le posizioni di lavoro di cui al comma 1 sono suddivise in fasce e
possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti appartenenti alla
categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito
in base alla disciplina prevista dall’articolo 9 del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di
classificazione del personale del comparto delle Regioni - Autonomie
Locali.
2 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle Aree e delle
Direzioni, può istituire posizioni di alta professionalità a
cui i Direttori possono preporre personale della Regione Veneto con
rapporto a tempo indeterminato di categoria D. (
65)
2 ter. Al personale incaricato ai sensi del comma 2 bis, i Direttori
possono affidare compiti di elevato grado di autonomia gestionale,
coordinamento di attività complesse e gestione di specifici ambiti
organizzativi all’interno della struttura. (
66)
2 quater. L’incarico è affidato con contratto a tempo
determinato con il trattamento economico previsto dal CCNL Comparto
Funzioni locali. (
67)
2 quinquies. Agli incarichi di posizione organizzativa di cui al presente
articolo si applica quanto previsto all’articolo 21 comma 2
quinquies. (
68)
Art. 20 bis - Personale in distacco. (69)
1. La Regione può avvalersi di personale in distacco da altre
amministrazioni nel caso di particolari esigenze organizzative e in
carenza di specifiche professionalità non rinvenibili
nell’ambito della amministrazione medesima. La Giunta regionale,
con proprio provvedimento da adottarsi entro sei mesi dalla entrata in
vigore della presente legge, disciplina modalità e limiti massimi
per il ricorso all’istituto del distacco. La disposizione si
applica anche agli enti e società controllate dalla Regione del
Veneto.
Art. 20 ter - Mobilità del personale tra
pubblico e privato. (70)
1. Il personale con qualifica anche dirigenziale può, a domanda,
essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di
attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i
quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti
in sede internazionale.
2. Sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti,
l'amministrazione regionale può disporre, per singoli progetti di
interesse specifico dell'amministrazione stessa e con il consenso
dell’interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso
soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione
intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede
internazionale, i quali provvedono al relativo onere per la
corresponsione del trattamento economico. I protocolli disciplinano le
funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di
un compenso aggiuntivo, da porre a carico dei soggetti privati
destinatari.
3. Per quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia a quanto
previsto dall’articolo 23 bis del decreto legislativo n. 165 del
2001, introdotto dalla legge 15 luglio 2002, n. 145 “Disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato” e sue successive
modificazioni.”
Art. 21 - Disposizioni sul
conferimento degli incarichi dirigenziali.
1. Ai fini del conferimento degli
incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Direzione, di Direttore
di Unità Organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea o
di Struttura di progetto (
71), si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della
struttura interessata, delle attitudini e delle capacità
professionali del soggetto interessato (
72) , dei risultati conseguiti in precedenza
nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione,
delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle
esperienze di direzione eventualmente maturate presso il settore privato
o presso altre amministrazioni pubbliche, anche all’estero,
purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l’articolo 2103 del codice civile.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, conferiti a persone esterne
all'amministrazione della Regione e degli enti regionali, o a personale
regionale in posizioni funzionali per l’accesso alla Dirigenza, non
possono superare il limite del 10 per cento della dotazione organica
della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, o diverso limite
stabilito dalla legge. (
73)
2 bis. I Dirigenti del ruolo regionale, privi di incarico di Direttore o
di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto
svolgono, su richiesta della Giunta regionale, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. (
74)
2 ter. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere altresì
conferiti a dipendenti in posizione di comando da altre pubbliche
amministrazioni, in possesso della qualifica di Dirigente e di adeguata
esperienza professionale per l'incarico da ricoprire. (
75)
2 quater. Al personale appartenente all'Area della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale
in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in
posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale
già in godimento qualora più favorevole. (
76)
2 quinquies. Nell’affidamento degli incarichi dirigenziali si
applica il principio della mobilità, compatibilmente con la
valorizzazione dell’esperienza e delle professionalità
specifiche necessarie per l’esercizio delle funzioni istituzionali.
Al fine di favorire la mobilità dei dirigenti e di ottemperare alle
indicazioni relative alla prevenzione di fenomeni corruttivi, la
permanenza massima per un dirigente nel medesimo ruolo e nella medesima
struttura è, di norma, di cinque anni. In ragione della
professionalità necessaria per la salvaguardia del pubblico
interesse, sono fatti salvi i casi, adeguatamente motivati con
provvedimento di Giunta, di non immediata sostituibilità, per i
quali l’amministrazione pone in essere le necessarie misure di
supervisione e controllo. (
77)
Art. 22 - Trasparenza degli
incarichi.
1. Il conferimento degli incarichi
dirigenziali di cui alla presente legge comporta:
a) che la documentata esperienza professionale sia comprovata dal
relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione, assieme al
provvedimento di nomina, nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto;
b) omissis (
78)
c) omissis (
79)
2. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la
tipologia degli incarichi dirigenziali (
80) che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i
criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei soggetti
(
81) interessati e le valuta.
Art. 23 - Dirigenza.
1. La funzione dirigenziale è ordinata in un’unica qualifica e
in un unico profilo professionale correlato al contenuto peculiare della
prestazione, ai titoli e alle abilitazioni professionali prescritte dalla
legge.
2. L’accesso alla qualifica di Dirigente avviene:
a) per concorso per titoli ed esami;
b) per corso-concorso.
3. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a
valutare i candidati sul piano delle conoscenze disciplinari, delle
tecniche di gestione, delle attitudini e delle capacità direzionali
riferite alle posizioni da ricoprire.
4. I requisiti per l’ammissione al concorso sono fissati, in
relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso che deve in ogni
caso richiedere:
a) il possesso di diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica
amministrazione, in enti di diritto pubblico o privato, maturati in
qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e
responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella
dirigenziale.
5. L’esperienza professionale richiesta può essere sostituita
dal comprovato esercizio della libera professione o di altre
attività professionali di particolare qualificazione, secondo quanto
stabilito con provvedimento della Giunta regionale.
6. omissis (
82)
7. omissis (
83)
Art. 23 bis - Potere
sostitutivo. (84)
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis,
della legge n. 241 del 1990 individua, tra i Direttori, i soggetti cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia rispetto
all’adozione di atti o provvedimenti ovvero di mancato compimento
di atti vincolati o indifferibili o per il caso di necessità di
esercizio del potere di autotutela in via amministrativa. In caso di
omessa individuazione o di impedimento del Direttore individuato, il
potere sostitutivo è attribuito al Segretario generale della
programmazione che lo esercita anche tramite la nomina di un commissario
ad acta.
Art. 24 - Assenza,
temporaneo impedimento, cessazione. (85)
1. Ove il Segretario generale della programmazione sia assente o
temporaneamente impedito ad esercitare l’incarico, le relative
funzioni sono svolte da un Direttore di Area nominato dalla Giunta
regionale su proposta del Segretario generale della programmazione.
(
86)
2. Ove un Direttore di Area sia assente o temporaneamente impedito ad
esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte dal Vicedirettore
di Area, ove nominato, o, in mancanza di nomina, da un Direttore di
Direzione afferente all’Area incaricato dal Segretario generale
della programmazione su proposta del Direttore di Area. (
87)
2 bis. Ove un Direttore di Area, per qualsiasi causa, cessi
dall’incarico, le relative funzioni possono essere svolte
temporaneamente e per non più di sei mesi, da un Dirigente del ruolo
regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario
generale della programmazione, al quale spetta il medesimo trattamento
economico previsto per il Direttore di Area. (
88)
3. Ove un Direttore di Direzione sia assente o temporaneamente impedito
ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un
Direttore di Unità Organizzativa incaricato dal Direttore di Area,
su proposta del Direttore di Direzione. (
89)
4. Un Dirigente nominato dalla Giunta regionale sostituisce, in caso di
assenza o impedimento, il Segretario della Giunta regionale, su proposta
del medesimo. (
90)
5. Un Dirigente indicato dal Presidente della Giunta regionale
sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Direttore della
Presidenza, su proposta del medesimo. (
91)
6. Le dimissioni del Segretario generale della programmazione, del
Segretario della Giunta regionale, del Direttore della Presidenza,
dell’Avvocato coordinatore e dei Direttori di Area sono comunicate
al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi. Le
dimissioni dei Direttori di Direzione, dei Direttori di Unità
Organizzativa, dei Responsabili di Struttura temporanea e dei
Responsabili di Struttura di progetto sono comunicate al Direttore di
Area o, per le strutture direttamente incardinate presso la Segreteria
generale della programmazione, la Segretaria della Giunta regionale e
l’Avvocatura regionale, ai relativi preposti, con preavviso di
almeno tre mesi. (
92)
7. Il destinatario della comunicazione delle
dimissioni ai sensi del comma 6, può esonerare dall’obbligo di
preavviso. (
93)
Art. 25 - Verifica e
valutazione dell’attività di gestione.
1. Fatta salva la responsabilità disciplinare secondo la normativa
vigente ed il contratto collettivo, i Direttori ed i Dirigenti sono
responsabili, nell’esercizio delle proprie funzioni, del
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, della
gestione delle risorse affidate, del buon andamento,
dell’imparzialità e della legittimità dell’azione
delle strutture organizzative cui sono preposti. All’inizio di ogni
anno i Direttori di Direzione e di Unità Organizzativa (
94) , trasmettono al Direttore di
Area cui afferiscono e questi, per il tramite del Segretario generale
della programmazione, alla Giunta regionale, una relazione
sull’attività svolta nell’anno precedente, nonché
il programma operativo per l’anno in corso. (
95)
2. Le prestazioni dei Direttori e dei Dirigenti sono soggette a
valutazione annuale ai sensi della vigente normativa (
96) anche ai fini dell’applicazione dei
principi contenuti nell’
articolo 27 commi 1, 2 lettere c) e d), 5, 6 e 7, e
conseguente attribuzione della retribuzione di risultato.
3. La Giunta regionale su proposta del Presidente o del Segretario
generale della programmazione può disporre in ogni tempo la
valutazione del Direttore o del Dirigente avvalendosi
dell’organismo indipendente di valutazione.
4. L’eventuale valutazione negativa è contestata, per conto
della Giunta regionale, (
97)
dal Segretario generale della programmazione; con il medesimo atto è
assegnato un termine per controdedurre, per iscritto, non inferiore a
dieci giorni.
5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato dalla Giunta
regionale attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero
l’inosservanza delle direttive imputabili al Direttore o al
Dirigente comportano, previa contestazione, l’impossibilità di
rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla
gravità dei casi, la Giunta regionale può inoltre, previa
contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l’incarico collocando il Direttore o il Dirigente a disposizione
ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del
contratto collettivo.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma 5, al Direttore o al Dirigente
nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, secondo le procedure previste
dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai
propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati
dall’amministrazione, la retribuzione di risultato è
decurtata, sentito il Comitato dei garanti di cui all’articolo 26,
in relazione alla gravità della violazione di una quota fino
all’ottanta per cento.
7. L’attività svolta dal Segretario generale della
programmazione, dal Segretario della Giunta regionale, dal Direttore
della Presidenza e dai responsabili delle Segreterie dei componenti della
Giunta è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta
regionale.
Art. 26 - Comitato dei
garanti.
1. I provvedimenti di cui all’articolo 25, commi 5 e 6, sono
adottati sentito il Comitato dei garanti i cui componenti sono nominati,
nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della
Giunta regionale, secondo criteri stabiliti con deliberazione della
Giunta regionale. Il Comitato, costituito da un magistrato della Corte
dei conti con funzioni di presidente, che vi partecipa previa
autorizzazione dell’amministrazione competente, da un esperto in
materia di organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico e da un
Dirigente scelto tra i Dirigenti delle strutture della Giunta regionale,
dura in carica tre anni e l’incarico non è rinnovabile.
2. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di
quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine
si prescinde dal parere.
Art. 27 - Merito e
premi.
1. La Giunta regionale, con riferimento
alle proprie strutture, promuove il merito e il miglioramento della
performance organizzativa e individuale, anche attraverso
l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche
meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguono le
migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di
incentivi sia economici sia di carriera.
2. Gli strumenti per premiare il merito e la professionalità sono:
a) le progressioni economiche di cui all’articolo 23, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 150 del 2009;
b) le progressioni economiche di cui all’articolo 24, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 150 del 2009;
c) l’attribuzione di incarichi e responsabilità di cui
all’articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita
professionale, in ambito nazionale e internazionale di cui
all’articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. La Giunta regionale riconosce selettivamente le progressioni
economiche di cui all’articolo 52, comma 1bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del
decreto legislativo n. 150 del 2009, sulla base di quanto previsto dai
contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle
risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo
selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo
sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e
collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
4. La Giunta regionale favorisce la crescita professionale e la
responsabilizzazione dei propri dipendenti ai fini del continuo
miglioramento dei processi e dei servizi offerti. La professionalità
sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione
costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi e
responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.
5. L’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita
professionale per i dipendenti regionali, costituisce principio
organizzativo dell’amministrazione regionale.
6. La Giunta regionale, nell’esercizio delle proprie competenze,
prevede che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento
economico accessorio collegato alla performance individuale venga
attribuita al personale dipendente e Dirigente che si colloca nella
fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non
inferiori a tre.
7. Per premiare il merito e la professionalità, la Giunta regionale,
oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, nei limiti delle risorse
disponibili per la contrattazione integrativa, può utilizzare gli
strumenti di cui all’articolo 20, comma 1 lettere a) e b), del
decreto legislativo n. 150 del 2009, adattandoli alla specificità
del proprio ordinamento.
Art. 27 bis - Istituti di
partecipazione. (98)
1. La Regione, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, favorisce
la partecipazione dei lavoratori alla organizzazione del lavoro ed alle
scelte in tema di valorizzazione e qualificazione del personale, in
funzione dell’attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati
alle strutture organizzative, nonché ai fini del miglioramento
organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.
2. La partecipazione viene favorita attraverso la effettuazione di
incontri periodici che possono essere richiesti anche dai dipendenti
della struttura interessata, allo scopo di esaminare programmi o progetti
in tema di qualità del lavoro e dell’organizzazione proposti
dai richiedenti.
3. Il Segretario Generale della programmazione convoca, di norma con
cadenza annuale, un incontro dedicato alla organizzazione del lavoro cui
possono partecipare i dipendenti e le organizzazioni sindacali
rappresentative, al fine di esaminare l’organizzazione del lavoro,
illustrare gli obiettivi dell’ente e formulare proposte per
raggiungere gli stessi.
4. Sono fatti salvi gli istituti di partecipazione sindacale contemplati
dalla disciplina contrattuale vigente, assicurando a RSU e OO.SS. gli
strumenti necessari all’espletamento del loro mandato.
Art. 28 - Organismo
indipendente di valutazione.
1. È istituito l’Organismo
indipendente di valutazione unico per la verifica dei risultati della
gestione amministrativa per il personale della Giunta regionale, degli
enti strumentali, delle agenzie e aziende della Regione. (
99)
2. L’Organismo indipendente di valutazione per il personale della
Giunta regionale è composto da tre soggetti esterni
all’amministrazione, nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, qualora il Consiglio regionale e la Giunta regionale
intendano avvalersi del medesimo organismo per la valutazione del proprio
personale (
100) dotati di
elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di
valutazione con particolare riferimento al settore pubblico, in coerenza
con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento può stipulare
convenzioni apposite e determina i compiti e le funzioni
dell’Organismo.
4. L’Organismo indipendente di valutazione propone i criteri del
processo di valutazione approvati con provvedimento della Giunta
regionale ed assicura la correttezza metodologica di tale processo.
5. L’Organismo resta in carica per un massimo di tre anni;
l’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
5 bis. Le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU vengono
periodicamente convocate dall’organismo di cui al comma 1 in
presenza dell’amministrazione regionale e del Comitato unico di
garanzia, per verificare l’andamento della valutazione e i
risultati della verifica sul benessere organizzativo. (
101)
Art. 29 - Dotazione
Organica. (102)
1. La Giunta regionale procede alla determinazione della dotazione
organica e, almeno a scadenza triennale, alla revisione della struttura
organizzativa e della dotazione organica per categoria in relazione anche
ai processi di conferimento di funzioni agli enti locali.
2. Sino alla definizione della nuova dotazione organica complessiva da
effettuarsi a seguito della rilevazione dei carichi di lavoro delle
strutture e della loro nuova articolazione è temporaneamente
confermata quella vigente al momento dell’entrata in vigore della
presente legge.
Art. 30 - Regolamenti di
attuazione. (103)
1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 19, comma 2,
dello Statuto, uno o più regolamenti attuativi della presente legge.
Art. 31 - Disposizioni transitorie e finali. (104)
1. omissis (
105)
2. omissis (
106)
3. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta
regionale provvede al conferimento degli incarichi e
all’istituzione delle strutture organizzative secondo le
modalità previste dalla presente legge.
4. In attesa degli adempimenti di cui al comma 3 restano confermate le
strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. omissis (
107)
6. All’
articolo 5, comma 4, della
legge regionale 16 agosto 2001, n. 24
“Istituzione dell’avvocatura regionale del Veneto”, le
parole:
“ai Segretari regionali” sono sostituite dalle
seguenti:
“al Direttore di Area”.
7. Ogni riferimento ai Segretari regionali contenuto nelle leggi
regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si
intende sostituito con quello di Direttori di Area.
8. omissis (
108)
Art. 32 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente
legge si fa fronte con le risorse allocate alle upb U0017 “Oneri
per il personale” e U0018 “Gestione e formazione del
personale” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.
Art. 33 - Abrogazioni.
1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto dei provvedimenti attuativi della presente legge, sono abrogati
gli articoli da 1 a 7, da 9 a 26, 31, 32, 34 e 35 della
legge regionale 10 gennaio
1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della
regione” e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 34 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
(
1) Vedi quanto disposto dagli
artt. 4, 5 e 6 della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 in
materia di controlli interni cui sono soggette le strutture della Giunta
regionale.
(
2) Vedi anche quanto disposto
dalla
legge
regionale 24 luglio 2020, n. 29 recante: “Misure attuative per
la definizione della capacità assunzionale della Regione del
Veneto”.
(
3) Lettera abrogata da comma 1
art. 1
legge
regionale 15 marzo 2022, n. 6
(
4) Lettera modificata da comma 1
art. 1
legge
regionale 20 aprile 2021, n. 5 che ha inserito dopo le parole:
“al Direttore della Presidenza” le parole “,
all’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale e ai
Direttori di Area”. In precedenza lettera modificata da art. 1
legge regionale 17
maggio 2016, n. 14 che aveva soppresso le parole “, ai
Direttori di Area, ai Direttori di Dipartimento e ai Direttori di sezione
di Dipartimento ove nominati”.
(
5) Articolo inserito da art. 2
legge regionale 17
maggio 2016, n. 14 .
(
6) Comma sostituito da art. 3
legge regionale 17
maggio 2016, n. 14 .
(
7) Comma abrogato da comma 2
dell’articolo 29 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
8) In ordine alle funzioni di
controllo della dirigenza, vedi anche quanto disposto dall’articolo
3 e 6 del
regolamento regionale 14 luglio 2020, n.
6 .
(
9) Comma inserito da comma 1
art. 2
legge
regionale 20 aprile 2021, n. 5 .
(
10) Comma aggiunto da art. 4
legge regionale 17
maggio 2016, n. 14 .
(
11) Comma aggiunto da art. 4
legge regionale 17
maggio 2016, n. 14 .
(
12) Comma modificato da comma
1 art. 3
legge
regionale 20 aprile 2021, n. 5 che ha sostituito le parole
“giornalisti assunti a contratto” con le parole
“giornalisti di ruolo o assunti a tempo determinato cui viene
applicato il CCNL del comparto delle Funzioni Locali”.
(
13) Comma sostituito da art.
5
legge regionale
17 maggio 2016, n. 14 .
(
14) Comma modificato da comma
1 art. 4
legge
regionale 20 aprile 2021, n. 5 che ha soppresso le parole “, e
il relativo trattamento economico è assimilato al trattamento
economico del Direttore di Area”.
(
15) Ai sensi dell’art.
35 della
legge
regionale 2 aprile 2014, n. 11 (comma 1) la Regione del Veneto attua
quanto disposto dal comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di continuità economica” convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai
rapporti di lavoro instaurati presso le unità organizzative e di
supporto di diretta collaborazione rispettivamente della Giunta regionale
e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle
commissioni consiliari e del Portavoce dell’opposizione e (comma 2)
sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla
data dell’entrata in vigore della presente legge (3 aprile 2014).
(
16) Comma sostituito da comma
1 art. 5
legge
regionale 20 aprile 2021, n. 5 .
(
17) Comma modificato da comma
1 dell’art. 6 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha soppresso le parole: “Direzioni e delle altre”.
(
18) Comma modificato da comma
2 art. 5
legge
regionale 20 aprile 2021, n. 5 che ha sostituito le parole
“dell’organico previsto, arrotondato
all’unità,” con le parole “della dotazione di
personale complessivamente prevista per le Segreterie in conformità
alle determinazioni adottate con il provvedimento di cui al comma 2,
arrotondato all’unità superiore,”.
(
19) Comma aggiunto da comma 3
art. 5
legge
regionale 20 aprile 2021, n. 5 .
(
20) Periodo inserito dopo il
primo da comma 4 art. 5
legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 .
(
21) Comma sostituito da comma
2 dell’art. 6 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
22) Comma modificato da comma
5 art. 5
legge
regionale 20 aprile 2021, n. 5 che ha inserito dopo le parole
“può essere risolto in qualsiasi momento” le parole
“senza obbligo di preavviso al venir meno del rapporto
fiduciario”.
(
23) Comma aggiunto da comma 1
art. 23
legge
regionale 29 dicembre 2020, n. 39 .
(
24) Vedi quanto previsto
dall’art. 26 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ai
sensi del quale la Giunta regionale individua una struttura con funzioni
di ufficio regionale per la mobilità ciclistica di area vasta, con
compiti di coordinamento degli enti che intervengono in materia.
(
25) In materia di trattamento
economico del direttore di enti regionali, economici o non economici, la
cui definizione è di competenza regionale, vedi quanto disposto
dall’art. 14
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 .
(
26) Lettera sostituita da
comma 1 dell’art. 7 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
27) Lettera sostituita da
comma 2 dell’art. 7 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
28) Lettera sostituita da
comma 3 dell’art. 7 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
29) Lettera sostituita da
comma 4 dell’art. 7 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
30) Lettera abrogata da comma
2 dell’art. 29 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
31) Comma sostituito da comma
5 dell’art. 7 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
32) Comma modificato da comma
6 dell’art. 7 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha sostituito le parole: “dei Dirigenti” con le parole:
“dei Responsabili come individuati al comma 2”.
(
33) Lettera aggiunta da comma
6 dell’art. 7 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
34) Comma così aggiunto
da comma 7 dell’art. 7 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
35) In ordine
all’istituto di delega di funzioni del Direttore nell’ambito
degli enti regionali, vedi quanto disposto dal comma 1 bis
dell’art. 14 della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15
come introdotto dal comma 2 art. 6 della
legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 .
(
36) Comma così
modificato da comma 1 art. 8
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha sostituito le parole “Direttore generale” con le parole
“coordinamento e verifica in ordine alla corretta attuazione degli
indirizzi impartiti dalla Giunta regionale di cui all’articolo
2”.
(
37) Comma così
modificato da comma 2 art. 8
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha soppresso le parole “dei Direttori di Dipartimento, dei
Dirigenti dell’Area della Programmazione,”.
(
38) Lettera abrogata da comma
2 dell’art. 29 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
39) Lettera sostituita da
comma 3 art. 8
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
40) Comma sostituito da comma
1 art. 6
legge
regionale 20 aprile 2021, n. 5 ; in precedenza il comma era stato
sostituito da comma 4 art. 8
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
41) Articolo sostituito da
comma 1 art. 9
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
42) In materia di
procedimenti disciplinari vedi quanto disposto dall’articolo 13
della
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 ai sensi del quale “Art. 13 -
Procedimenti disciplinari.
1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale, dirigenziale e
non dirigenziale, in servizio presso la Regione del Veneto, gli
adempimenti incidenti sul trattamento giuridico ed economico conseguenti
all’irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza del
direttore della struttura regionale competente in materia di personale.
2. Ai procedimenti disciplinari si applicano le sanzioni definite dai
contratti collettivi e dalla normativa statale vigente e il procedimento
è svolto secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
(
43) Vedi per il Direttore
Generale Area sanità e sociale la particolare disposizione di cui
all’articolo 1 della
legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 .
(
44) Vedi anche quanto
previsto dall’art. 13 della
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 ,
che dispone come per i procedimenti disciplinari riguardanti il personale
dirigenziale e non dirigenziale che “gli adempimenti incidenti sul
trattamento giuridico ed economico conseguenti all’irrogazione
delle sanzioni disciplinari sono di competenza del direttore della
struttura regionale competente in materia di personale.” e che
“Ai procedimenti disciplinari si applicano le sanzioni definite dai
contratti collettivi e dalla normativa statale vigente e il procedimento
è svolto secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.”
(
45) Articolo sostituito da
comma 1 art. 10
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
46) Articolo sostituito da
comma 1 art. 11
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
47) Vedi anche quanto
previsto dall’art. 13 della
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 ,
che dispone come per i procedimenti disciplinari riguardanti il personale
dirigenziale e non dirigenziale che “gli adempimenti incidenti sul
trattamento giuridico ed economico conseguenti all’irrogazione
delle sanzioni disciplinari sono di competenza del direttore della
struttura regionale competente in materia di personale.” e che
“Ai procedimenti disciplinari si applicano le sanzioni definite dai
contratti collettivi e dalla normativa statale vigente e il procedimento
è svolto secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.”
(
48) Articolo abrogato da
comma 2 dell’articolo 29 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
49) Articolo abrogato da
comma 2 dell’articolo 29 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
50) Comma così
modificato da comma 1 art. 12
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha soppresso le parole “e dei Direttori di Dipartimento non
compresi in un’Area,”.
(
51) Comma sostituito da comma
2 art. 12
legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
52) Comma aggiunto da comma 3
art. 12
legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
53) Articolo sostituito da
comma 1 art. 13
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
54) Rubrica sostituita da
comma 1 art. 14
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
55) Comma così
modificato da comma 2 art. 14
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha sostituito le parole “Dirigenti a cui è attribuita la
funzione di responsabile di Settore” con le parole “Direttori
di Unità Organizzativa”.
(
56) Comma così
modificato da comma 3 art. 14
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha inserito dopo le parole “provvedimenti amministrativi” le
parole “di propria competenza preventivamente individuati dal
Direttore della struttura cui afferiscono”.
(
57) Lettera modificata da
comma 4 dell’art. 14 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha sostituito le parole: “iniziative nei confronti del personale,
comprese quelle, in caso di inidoneo rendimento o di esubero, per il
trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in
mobilità” con le parole: “tutte le iniziative necessarie
alla funzionalità della struttura”.
(
58) Lettera abrogata da comma
2 dell’articolo 29 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
59) Lettera modificata da
comma 5 dell’art. 14 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha sostituito le parole: “di Dipartimento, o al Direttore di
Sezione” con le parole: “della struttura cui
afferiscono”.
(
60) Lettera modificata da
comma 6 dell’art. 14 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha sostituito le parole: “su incarico del Direttore di
Dipartimento, o del Direttore di Sezione” con le parole:
“nelle materie di competenza”.
(
61) Lettera aggiunta da comma
7 dell’articolo 14 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
62) Comma sostituito da comma
1 dell’art. 15 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
63) Comma aggiunto da comma 2
dell’art. 15 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
64) Articolo inserito da art.
16 della
legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
65) Comma aggiunto da art. 17
della
legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
66) Comma aggiunto da art. 17
della
legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
67) Comma aggiunto da art. 17
della
legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
68) Comma aggiunto da art. 17
della
legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
69) Articolo aggiunto da art.
18 della
legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
70) Articolo aggiunto dal
comma 1 dell’art. 3 della
legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 .
(
71) Comma modificato da comma
1 dell’art. 19 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha sostituito le parole: “di Dipartimento e di Direttore di
Sezione” con le parole: “di Direzione, di Direttore di
Unità Organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea o di
Struttura di progetto”.
(
72) Comma modificato da comma
1 dell’art. 19 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha sostituito le parole: “singolo Dirigente” con le parole:
“soggetto interessato”.
(
73) Comma sostituito da comma
2 dell’art. 19 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
74) Comma inserito da comma 3
dell’art. 19 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
75) Comma inserito da comma 3
dell’art. 19 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
76) Comma inserito da comma 3
dell’art. 19 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
77) Comma inserito da comma 3
dell’art. 19 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
78) Lettera abrogata da comma
1 dell’articolo 1 della
legge regionale 19 dicembre 2019, n. 48
(
79) Lettera abrogata da comma
2 dell’articolo 29 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
80) Comma modificato da art.
20 della
legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14 che ha sostituito le parole:
“dei posti di funzione” con le parole: “degli incarichi
dirigenziali”.
(
81) Comma modificato da art.
20 della
legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14 che ha sostituito le parole:
“dei Dirigenti” con le parole: “dei soggetti”.
(
82) Comma abrogato da comma 2
dell’articolo 29 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
83) Comma abrogato da comma 2
dell’articolo 29 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
84) Articolo inserito da art.
21 della
legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
85) Rubrica modificata da
lett. a) comma 1 art. 2 della
legge regionale 30 luglio 2024, n. 18 che
ha sostituito la parola “dimissioni” con la seguente
“cessazione”.
(
86) Comma modificato da comma
1 dell’art. 22 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha sostituito le parole: “indicato dalla Giunta regionale”
con le parole: “nominato dalla Giunta regionale su proposta del
Segretario generale della programmazione.”.
(
87) Comma sostituito da comma
2 dell’art. 22 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
88) Comma inserito da lett.
b) comma 1 art. 2 della
legge regionale 30 luglio 2024, n. 18 .
(
89) Comma sostituito da comma
3 dell’art. 22 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
90) Comma sostituito da comma
3 dell’art. 22 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
91) Comma modificato da comma
5 dell’art. 22 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
alla fine ha aggiunto le parole: “, su proposta del
medesimo”.
(
92) Comma sostituito da comma
1 art. 7
legge
regionale 20 aprile 2021, n. 5 .
(
93) Comma sostituito da comma
2 art. 7
legge
regionale 20 aprile 2021, n. 5 .
(
94) Comma modificato da comma
1 dell’art. 23 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha sostituito le parole: “di Sezione, ove istituiti, ovvero i
Direttori di Dipartimento” sono sostituite dalle parole: “di
Direzione e di Unità Organizzativa”.
(
95) Comma modificato da comma
1 dell’art. 23 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha soppresso le parole: “Ove non sia previsto il coordinamento di
Area, la relazione è trasmessa per il tramite del Segretario
generale della programmazione.”
(
96) Comma modificato da comma
2 dell’art. 23 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha sostituito le parole: “da parte dell'organismo indipendente di
valutazione, di cui all'articolo 28,” con le parole: “ai
sensi della vigente normativa”.
(
97) Comma modificato da comma
3 dell’art. 23 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha inserito dopo le parole: “è contestata” le parole:
“, per conto della Giunta regionale,”.
(
98) Articolo inserito da art.
24 della
legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
99) Comma sostituito da comma
1 dell’art. 25 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
100) Comma modificato da
comma 2 dell’art. 25 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 che
ha inserito dopo le parole: “del Presidente della Giunta
regionale” le parole: “d’intesa con l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, qualora il Consiglio regionale e la
Giunta regionale intendano avvalersi del medesimo organismo per la
valutazione del proprio personale”
(
101) Comma inserito da
comma 3 dell’art. 25 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
(
102) Vedi le previsioni di
cui all'articolo 28 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 in
materia di revisione dell'assetto organizzativo della dirigenza della
Giunta regionale, con riferimento (comma 1) sia alla qualificazione delle
strutture dirigenziali di cui agli articoli 11, 12, 17 e 19 quali
strutture organizzative complesse ai sensi del vigente CCNL per l'area
della dirigenza ed alla rideterminazione della dotazione organica della
dirigenza con provvedimento della Giunta regionale ed all'affidamento
delle strutture già assegnate a dirigenti di ruolo della Regione
collocati in aspettativa, a personale dirigenziale a tempo indeterminato
appartenente al ruolo dirigenziale della Giunta regionale (fatti salvi i
limiti percentuali per la assunzione di personale esterno a tempo
determinato), nonchè con riferimento alla disposizione transitoria
di cui al comma 3, in ordine alla conferma degli incarichi dirigenziali
in essere sino alla conclusione del processo di riordino della struttura
dirigenziale.
(
103) Articolo sostituito
da art. 26 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 ,
vedi regolamento attuativo approvato con
regolamento regionale 31 maggio 2016, n.
1 “Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali
della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli
incarichi, ai sensi dell’articolo 30 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della
legge regionale statutaria
17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e sue
successive modificazioni.”. In precedenza il regolamento attuativo
era stato approvato con
regolamento regionale 3 dicembre 2013, n.
4 recante “Regolamento di attuazione della
legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della
legge regionale statutaria
17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”, ai
sensi dell’art. 30 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre
2012.”.
(
104) Con riferimento alla
legge regionale 17
maggio 2016, n. 14 vedi le disposizioni transitorie di cui
all’articolo 27 che di seguito si riporta integralmente:
“Art. 27 - Disposizioni transitorie.
1. In attesa dell’attivazione delle strutture organizzative
previste dal comma 3 dell’articolo 9 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 , come modificato dalla presente legge, sono confermate le
strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Ogni riferimento ai Dirigenti regionali e ai Direttori di Dipartimento
o di Sezione, contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello
di Direttore di Area o di Direttore di Direzione secondo le specifiche
competenze richiamate dalle singole leggi regionali.
3. Ogni riferimento ai Dirigenti di Servizio o di Settore, contenuto
nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, si intende sostituito con quello di Direttore di
Unità Organizzativa.
4. In conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati
all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei
servizi che comportino la riduzione stabile delle risorse, comunque
denominate, finalizzate al finanziamento delle posizioni dirigenziali di
cui alla presente legge, la Giunta regionale può, nei limiti e nel
rispetto dei presupposti previsti dalla normativa vigente, valorizzarne i
relativi risparmi nell’ambito delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività del personale regionale.”.
(
105) Comma abrogato da
comma 1 art. 8
legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 .
(
106) Comma abrogato da
comma 1 art. 8
legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 .
Già norma ad effetti esauriti in quanto afferente alla IX
legislatura regionale.
(
107) Comma abrogato da
comma 1 art. 2
legge regionale 1 dicembre 2020, n. 37 .
(
108) Comma abrogato da
comma 2 dell’articolo 29 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
SOMMARIO