Regolamento regionale 5 aprile 2001, n. 1 (BUR n. 32/2001)
Regolamento regionale 5 aprile 2001, n. 1 (BUR n. 32/2001) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI NELLA ZONA PORTUALE
COMPRESA FRA LE LOCALITA’ CA' CAPPELLO E PORTO LEVANTE.(1)
Articolo 1
E' fatto divieto di scaricare nelle acque portuali e di navigazione
interna e promiscua rifiuti solidi, originati dalle navi.
Detti rifiuti dovranno essere raccolti e conferiti a terra a Ditta
specializzata, iscritta nell'albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti.
Tale ditta dovrà consegnare alle navi in arrivo sacchi di plastica
che saranno usati per il confezionamento dei rifiuti.
Articolo 2
I rifiuti prelevati a bordo dalla Ditta devono essere depositati in
apposito contenitore posizionato in ambito portuale e vuotato
periodicamente da un automezzo.
Articolo 3
Tutte le navi in sosta nella zona portuale suddetta hanno l'obbligo di
conferire direttamente i rifiuti a Ditte di cui all'art. 1 con le
modalità di seguito indicate:
a) il conferimento dovrà avvenire con periodicità giornaliera
e, comunque, non oltre 24 ore dall'arrivo;
b) il confezionamento dei rifiuti dovrà avvenire a bordo delle navi
e in modo da evitare la rottura dei sacchi e/o un accidentale fuoriuscita
del contenuto degli stessi;
c) i contenitori, a bordo delle navi, impiegati per i rifiuti dovranno
essere provvisti di idoneo coperchio e dovranno essere posti all'esterno
dei locali passeggeri e dei locali equipaggio, in nessun caso potranno
essere depositati sulle aree portuali.
Articolo 4
I comandanti delle navi in sosta nella zona portuale dovranno provvedere
a registrare le operazioni connesse con la eliminazione dei rifiuti e
conservare le ricevute comprovanti all'avvenuto ritiro degli stessi da
parte della ditta specializzata.
Articolo 5
Nell'ambito portuale è assolutamente vietato abbandonare rifiuti di
ogni genere.
La ditta addetta al servizio di raccolta di rifiuti dovrà provvedere
a posizionare idonei cassonetti al fine di assicurare una ordinata
raccolta di rifiuti prodotti dalle navi ormeggiate. La stessa Ditta
dovrà verificare il riempimento dei cassonetti in modo da evitare
che i rifiuti fuoriescano dagli stessi. E' vietato, in ogni caso,
stoccare in ambito portuale rifiuti di ogni genere.
Articolo 6
Il pagamento per il compenso per i servizi prestati dalla Ditta addetta
al ritiro, avrà luogo dietro presentazione di fattura. La Ditta
direttamente scelta dal proprietario della nave avrà diritto al
pagamento del servizio compiuto anche se la nave non ha rifiuti da
scaricare.
Sarà cura dell'armatore trasmettere tempestivamente all'Ispettorato
di Porto di Rovigo anche a mezzo fax entro 24 ore dall'arrivo nel porto
la ragione sociale della Ditta della quale intende avvalersi per
l'espletamento del servizio di raccolta rifiuti.
Note
(
1) Il presente regolamento
è stato approvato dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 121 della Costituzione come modificato
dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003 che ha
riservato allo Statuto regionale la disciplina del potere regolamentare
in vigenza dell’articolo 37 dello Statuto vigente che attribuisce
il potere regolamentare al Consiglio regionale e in capo al Consiglio
regionale. L’articolo 10 della
legge regionale 26 novembre 2004, n. 23
ha provveduto alla convalida del presente regolamento.
SOMMARIO