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leggi regionali a testo vigente

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Regolamento regionale 5 aprile 2001, n. 1 (BUR n. 32/2001)

Regolamento regionale 5 aprile 2001, n. 1 (BUR n. 32/2001) [sommario] [RTF]

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI NELLA ZONA PORTUALE COMPRESA FRA LE LOCALITA’ CA' CAPPELLO E PORTO LEVANTE.(1)



Articolo 1

E' fatto divieto di scaricare nelle acque portuali e di navigazione interna e promiscua rifiuti solidi, originati dalle navi.
Detti rifiuti dovranno essere raccolti e conferiti a terra a Ditta specializzata, iscritta nell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
Tale ditta dovrà consegnare alle navi in arrivo sacchi di plastica che saranno usati per il confezionamento dei rifiuti.

Articolo 2

I rifiuti prelevati a bordo dalla Ditta devono essere depositati in apposito contenitore posizionato in ambito portuale e vuotato periodicamente da un automezzo.

Articolo 3

Tutte le navi in sosta nella zona portuale suddetta hanno l'obbligo di conferire direttamente i rifiuti a Ditte di cui all'art. 1 con le modalità di seguito indicate:
a) il conferimento dovrà avvenire con periodicità giornaliera e, comunque, non oltre 24 ore dall'arrivo;
b) il confezionamento dei rifiuti dovrà avvenire a bordo delle navi e in modo da evitare la rottura dei sacchi e/o un accidentale fuoriuscita del contenuto degli stessi;
c) i contenitori, a bordo delle navi, impiegati per i rifiuti dovranno essere provvisti di idoneo coperchio e dovranno essere posti all'esterno dei locali passeggeri e dei locali equipaggio, in nessun caso potranno essere depositati sulle aree portuali.

Articolo 4

I comandanti delle navi in sosta nella zona portuale dovranno provvedere a registrare le operazioni connesse con la eliminazione dei rifiuti e conservare le ricevute comprovanti all'avvenuto ritiro degli stessi da parte della ditta specializzata.

Articolo 5

Nell'ambito portuale è assolutamente vietato abbandonare rifiuti di ogni genere.
La ditta addetta al servizio di raccolta di rifiuti dovrà provvedere a posizionare idonei cassonetti al fine di assicurare una ordinata raccolta di rifiuti prodotti dalle navi ormeggiate. La stessa Ditta dovrà verificare il riempimento dei cassonetti in modo da evitare che i rifiuti fuoriescano dagli stessi. E' vietato, in ogni caso, stoccare in ambito portuale rifiuti di ogni genere.

Articolo 6

Il pagamento per il compenso per i servizi prestati dalla Ditta addetta al ritiro, avrà luogo dietro presentazione di fattura. La Ditta direttamente scelta dal proprietario della nave avrà diritto al pagamento del servizio compiuto anche se la nave non ha rifiuti da scaricare.
Sarà cura dell'armatore trasmettere tempestivamente all'Ispettorato di Porto di Rovigo anche a mezzo fax entro 24 ore dall'arrivo nel porto la ragione sociale della Ditta della quale intende avvalersi per l'espletamento del servizio di raccolta rifiuti.






Note

(1) Il presente regolamento è stato approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione come modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003 che ha riservato allo Statuto regionale la disciplina del potere regolamentare in vigenza dell’articolo 37 dello Statuto vigente che attribuisce il potere regolamentare al Consiglio regionale e in capo al Consiglio regionale. L’articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ha provveduto alla convalida del presente regolamento.


SOMMARIO

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