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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 (BUR n. 121/2004)

Legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 (BUR n. 121/2004) [sommario] [RTF]

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 58, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”.
1. Al comma 1, dell’articolo 58, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)” le parole: “La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento per estendere” sono sostituite dalle seguenti: “Con regolamento sono estese”.
Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto”.
1. Al comma 1, dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto”, le parole: “La Giunta regionale con regolamento da approvarsi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede” sono sostituite dalle seguenti: “Con regolamento si provvede”.
Art. 3 - Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)”.
1. Il comma 4, dell’articolo 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)” è sostituito dal seguente:
omissis (1)
Art. 4 - Modifica dell'articolo 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”.
1. Al comma 4, dell’articolo 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)” le parole: “possono essere emanate con apposito Regolamento predisposto dalla Giunta regionale d’intesa con l’Autorità” sono sostituite dalle seguenti: “sono emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento predisposto d’intesa con l’Autorità”.
Art. 5 - Modifica dell'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001.
1. Il comma 3, dell’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001”, è così sostituito:
omissis (2)
Art. 6 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico".
1. Al comma 1, dell’articolo 7, della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico” le parole: “La Giunta regionale, con regolamento da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a:” sono sostituite dalle seguenti: “Con regolamento si provvede a:”.
Art. 7 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali".
1. Il comma 3, dell’articolo 1, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali" è sostituito dal seguente:
omissis (3)
Art. 8 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 “Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto”.
omissis (4)
Art. 9 - Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici e di interesse pubblico” e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 4, lettera d) le parole: “da parte della Giunta regionale” sono soppresse;
b) all’articolo 9, comma 2 le parole: “La Giunta regionale, con apposito regolamento, individua” sono sostituite dalle parole: “Con regolamento sono individuate”;
c) all’articolo 12, comma 1 le parole “La Giunta regionale, con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole: “Un apposito regolamento”;
d) all’articolo 19, comma 5 la parola “regolamento” è sostituita dalla parola: “provvedimento”;
e) all’articolo 22, comma 5 le parole: “Con proprio regolamento la Giunta regionale individua” sono sostituite dalle parole: “Con regolamento sono individuate”;
f) all’articolo 26, comma 1 le parole: “La Giunta regionale approva, con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole: “Con regolamento è istituito”;
g) all’articolo 26, comma 2 le parole: “La Giunta regionale individua con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole: “Con regolamento sono individuate”;
h) all’articolo 31, comma 5 le parole: “La Giunta regionale definisce con regolamento” sono sostituite dalle parole: “Con regolamento sono definite”;
i) all’articolo 44, comma 6 le parole: “La Giunta regionale, con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole: “Un apposito regolamento”;
j) all’articolo 47, comma 2 la parola “regolamento” è sostituita dalla parola: “provvedimento”;
k) all’articolo 47, comma 8 la parola: “regolamento” è sostituita dalla parola: “provvedimento”;
l) all’articolo 64, comma 4 le parole: “La Giunta regionale con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole: “Un apposito regolamento”.
2. L’articolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:
omissis (5)
Art. 10 - Convalida di regolamenti.
1. Sono convalidati i regolamenti di seguito individuati, già approvati dalla Giunta regionale, restando salvi i rapporti e gli atti amministrativi conseguenti sorti in base agli stessi:
a) regolamento 29 dicembre 2000, n. 1 recante “Disciplina dell'attività di tassidermia” come modificato ed integrato dai regolamenti 6 dicembre 2001, n. 4 e 14 ottobre 2002, n. 3;
b) regolamento 5 aprile 2001, n. 1 “Regolamento per il conferimento dei rifiuti solidi nella zona portuale compresa fra le località Ca' Cappello e Porto Levante. (decreto n. 793 del 17 maggio 2000 del Presidente della Giunta regionale del Veneto)”;
c) regolamento 10 maggio 2001, n. 2 recante “Istituzione delle Strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto (legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 )”;
d) regolamento 10 maggio 2001, n. 3 “Regolamento attuativo emanato ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e dell'articolo 41 comma 4 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ”;
e) regolamento 11 marzo 2002, n. 1 recante “Disciplina degli esercizi polifunzionali (legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 , articolo 21)”; (6)
f) regolamento 26 luglio 2002, n. 2 recante “Disciplina delle attività di comunicazione degli uffici per le relazioni con il pubblico e individuazione dei titoli per l'accesso e degli interventi formativi e di aggiornamento per il personale da assegnare a detti Uffici”;
g) regolamento 14 ottobre 2002, n. 4 recante “Applicazione dell'articolo 18 della legge 19 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche. Incentivi e spese per la progettazione”;
h) regolamento 22 novembre 2002, n. 5 recante “Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati. (legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 , articolo 7)”;
i) regolamento 20 dicembre 2002, n. 6 “Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna”;
j) regolamento 21 agosto 2003 n. 1, recante “Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale (articolo 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 )”.
2. Alle eventuali modifiche dei regolamenti di cui al comma 1 si provvede con successivi regolamenti.


Note

(1) Testo riportato al comma 4 dell’art. 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
(2) Testo riportato al comma 3 dell’art. 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
(3) Testo riportato al comma 3 dell’art. 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 11 .
(4) Articolo abrogato da lett. a) comma 1, art. 6 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 .
(5) Testo riportato all’art. 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
(6) Il regolamento regionale 1/2002 è stato abrogato dalla lett. b) comma 1 dell’articolo 39 ma restano salvi gli eventuali rapporti ed atti sorti prima dell’abrogazione.


SOMMARIO

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