Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 (BUR n. 78/2002)
Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 (BUR n. 78/2002) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE
ACCREDITATI. (1)
Art. 1 - Istituzione elenco
regionale.
1. Al fine di garantire standard di qualità dei soggetti attuatori
nel sistema di formazione professionale, è istituito presso la
Giunta regionale l’elenco regionale degli organismi di formazione
accreditati. (
2)
2. L'iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1 comporta
l'accreditamento dei soggetti iscritti che possono realizzare interventi
di formazione e di orientamento finanziati con risorse pubbliche, ovvero
interventi di formazione riconosciuti ai sensi dell’articolo 19
della
legge
regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di
formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del
lavoro”, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto
degli obiettivi della programmazione regionale. (
3)
3. Per l'iscrizione nell’elenco regionale, i soggetti che
gestiscono la formazione professionale presentano al Presidente della
Giunta regionale istanza sottoscritta dal legale rappresentante
dell'organismo di formazione e corredata dall'atto costitutivo e dallo
statuto, ove esistenti.
4. L'istanza di cui al comma 3, presentata a seguito di avviso pubblico,
deve indicare:
a) la sede operativa per la quale il soggetto chiede
l’accreditamento;
b) la dotazione finanziaria finalizzata all’attività di
formazione e di orientamento;
c) la dotazione di risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento
dell’attività;
d) le attività svolte nei due anni precedenti a quello di
presentazione dell'istanza, specificando la tipologia dei corsi, il
numero dei partecipanti, i finanziamenti ottenuti, i risultati
qualitativi e quantitativi conseguiti;
e) la rappresentatività socio-economica o professionale e la
interrelazione con il territorio nonché la rete di collaborazioni
attivate;
f) l'eventuale possesso della certificazione del sistema di qualità
rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dal Sistema
Nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione
(SINCERT) o da altri organismi equivalenti.
5. Il dirigente della struttura competente in materia di formazione,
entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza
di cui al comma 4, previa verifica dei requisiti richiesti, provvede
all'iscrizione dell'organismo di formazione nell'elenco regionale.
6. Il dirigente di cui al comma 5 comunica l'avvenuta iscrizione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento
delle sedi operative nell'elenco nazionale, nonché ogni successiva
variazione
Art. 2 - Tipologia di
accreditamento.
1. Gli organismi di formazione possono chiedere l’accreditamento
tra i seguenti ambiti di attività:
a) obbligo formativo;
b) formazione superiore;
c) formazione continua;
d) orientamento.
2. L'elenco regionale di cui all’articolo 1 può essere
articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti di attività di cui
al comma 1.
Art. 3 - Tenuta
dell’elenco. (4)
1. La struttura regionale competente in materia di formazione verifica
annualmente il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti
nell'elenco regionale, secondo modalità determinate con
provvedimento della Giunta regionale.
2. In caso di accertato venir meno dei requisiti richiesti, ovvero
dell'accertata non veridicità della documentazione sui risultati
dell'attività di formazione svolta, previa contestazione ai soggetti
interessati, l'iscrizione nell’elenco è revocata con decreto
del dirigente della struttura competente.
2 bis. Nel caso di accertamento di irregolarità diverse dalle
ipotesi di cui al comma 2, il dirigente della struttura competente
può disporre con decreto motivato, previa contestazione ai soggetti
interessati, la sospensione dell’accreditamento per un periodo
massimo di trecentosessanta giorni.
2 ter. L’applicazione della sospensione, di cui al comma 2 bis,
comporta l’impossibilità di partecipare ai bandi regionali in
materia di formazione per il periodo di operatività della misura.
3. L'iscrizione nell'elenco regionale comporta l’obbligo di
accettazione da parte degli iscritti di controlli finalizzati ad
accertare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione
nell'elenco regionale, da effettuare secondo criteri e modalità
determinati dalla Giunta regionale.
4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 comporta la revoca
dell'iscrizione.
Art. 4 - Criteri di
accreditamento.
1. La Giunta regionale individua i requisiti minimi richiesti per
l’iscrizione nell'elenco regionale nonché ulteriori criteri
applicativi, anche sulla base degli standard definiti dal Ministero del
lavoro in attuazione dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997,
n. 196 e dell’articolo 142, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Nella definizione delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1,
ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale e dei successivi
aggiornamenti, la Giunta regionale può individuare, sentita la
competente Commissione consiliare, criteri di valutazione a punteggio
distribuiti sulle diverse tipologie di requisiti richiesti per
l'iscrizione nell'elenco regionale.
Art. 5 - Norma
transitoria.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il dirigente della
struttura competente in materia di formazione provvede all'iscrizione
degli organismi di formazione nell'elenco entro il termine di
trecentosessanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della
istanza.
2. In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui
al comma 1 dell'articolo 3 è fissato in due anni, decorrenti dalla
data di prima iscrizione nell'elenco regionale.
3. Ai fini della iscrizione all'elenco sono considerate valide le domande
presentate al Presidente della Giunta regionale ai sensi della delibera
di Giunta regionale n. 2140 del 3 agosto 2001, in relazione ai requisiti
minimi in essa definiti.
Note
SOMMARIO