Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 (BUR n. 35/2017)
Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 (BUR n. 35/2017) [sommario] [RTF]
IL SISTEMA EDUCATIVO DELLA REGIONE VENETO (1)
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Ambito.
1. La Regione Veneto, con la presente
legge, disciplina il Sistema educativo di istruzione e formazione, di
seguito denominato Sistema educativo, nel rispetto delle norme generali
sull’istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni,
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e dei principi
fondamentali esistenti nell’ordinamento.
2. Il Sistema educativo, conformemente agli indirizzi generali forniti
dall’Unione europea, agli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione
e all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive
modificazioni, è costituito dalle attività e dai servizi
realizzati nel territorio regionale da soggetti pubblici e privati,
finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione, alla formazione e all’obbligo di istruzione,
all’inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel
contesto sociale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo
tutto l’arco della vita.
3. Nell’ambito del Sistema educativo la Regione:
a) concorre alla definizione dei percorsi del sistema
dell’istruzione, anche degli adulti, (
2) di seguito denominato Sottosistema
dell’istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali
e dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
b) disciplina i percorsi del sistema dell’istruzione e formazione
professionale, di seguito denominato Sottosistema dell’istruzione e
formazione professionale (IeFP), e i percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS);
c) disciplina i percorsi di specializzazione professionale, formazione
continua, permanente ed abilitante per i lavoratori occupati o in cerca
di occupazione erogati anche dagli enti del sistema delle imprese e del
mondo del lavoro e dalle “Scuole della formazione
professionale” di cui all’
articolo 18;
d) garantisce la qualificazione delle competenze professionali dei
lavoratori, per favorirne l’occupabilità, nonché la
crescita, la competitività e la capacità di innovazione delle
imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;
e) attua politiche di integrazione tra le politiche attive del lavoro ed
i percorsi di formazione.
4. In sede di regolamentazione dei percorsi di cui alla lettera b) del
comma 3, la Regione, altresì, procede al riordino degli interventi e
delle attività di formazione professionale.
Art. 2 - Finalità e
principi.
1. La Regione riconosce il capitale umano quale fondamento per lo
sviluppo sociale ed economico della comunità, favorisce la piena
realizzazione delle potenzialità di ogni persona, della
pluralità degli stili di apprendimento e lo sviluppo della
conoscenza come fattore decisivo della sua crescita lungo tutto
l’arco della vita.
2. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità
della persona, della funzione educativa della famiglia, della
libertà di scelta dei percorsi educativi, della pari
opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della
libertà di insegnamento, dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche e formative e della parità dei soggetti pubblici e
privati accreditati erogatori di servizi, della valorizzazione del
capitale umano in funzione della competitività del sistema economico
e sociale veneto.
3. Il Sistema educativo garantisce lo sviluppo dell’eccellenza e
dell’equità secondo le finalità e i principi del presente
articolo.
4. La Regione, altresì, promuove l’educazione alla
legalità, valorizza le competenze trasversali legate alla cultura
del lavoro, sostiene lo sviluppo delle competenze nelle tecnologie
abilitanti, la diffusione delle discipline sportive, lo sviluppo della
sensibilità artistica e musicale, la promozione
dell’identità storica del popolo e della civiltà veneta
nel contesto nazionale.
Art. 3 - Integrazione dei
sistemi.
1. La Regione valorizza e promuove l’integrazione, nel sistema
educativo, delle istituzioni scolastiche e formative con gli Istituti
Tecnici Superiori, le Università, l’Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica, le sedi della ricerca scientifica e
dell’innovazione tecnologica, pubbliche e private, il mercato del
lavoro, quale obiettivo primario delle politiche regionali per lo
sviluppo del capitale umano.
2. La Regione promuove la connessione dell’offerta
dell’istruzione e della formazione professionale con l’ambito
territoriale, in considerazione dei fabbisogni emergenti dal mondo del
lavoro di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che
garantiscono la reciproca corresponsabilità dei soggetti pubblici e
privati al fine di conseguire obiettivi condivisi.
3. La Regione favorisce l’accesso alle informazioni sulle
opportunità di istruzione e formazione nell’ambito
dell’Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di
orientamento, nonché l’integrazione e la messa in rete delle
specifiche azioni e di tutti i diversi soggetti coinvolti nei processi.
Art. 4 - Ruolo della
Regione.
1. La Regione governa il Sistema educativo
esercitando attività di:
a) monitoraggio delle esigenze di istruzione e formazione emergenti dalle
comunità locali e dalle forze sociali, culturali, produttive, del
sistema delle imprese e del mondo lavoro;
b) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;
c) programmazione e promozione delle attività di orientamento, anche
in coerenza con l’
articolo 22 della
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”
e successive modificazioni e con la legislazione nazionale in materia di
lavoro;
d) programmazione, promozione e attuazione di attività formative
finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnologiche evolute per
giovani ed adulti;
e) programmazione e promozione di un sistema strutturato di verifica
degli esiti occupazionali del sistema educativo;
f) collaborazione alla definizione dei criteri di determinazione degli
organici e assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e
formative pubbliche;
g) concorso al contrasto alla dispersione scolastico-formativa;
h) assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti erogatori dei
servizi del Sistema educativo;
i) valutazione del Sistema educativo ai sensi dell’
articolo 23;
l) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e alle istituzioni
formative;
l bis) promozione, integrazione, sostegno e arricchimento
dell’offerta formativa. (
3)
2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la Regione, in
conformità alla vigente normativa, regolamenta il Sottosistema
dell’istruzione e formazione professionale, in particolare
attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell’offerta
formativa, dei relativi standard formativi e di erogazione, nonché
attraverso l’attribuzione delle risorse e la valutazione del
sistema.
Art. 5 - Programmazione dei
servizi del Sistema educativo.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva
gli indirizzi ed i criteri per la redazione del Piano dei servizi del
Sistema educativo, al fine di garantire il diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione su tutto il territorio regionale.
La proposta della Giunta regionale tiene conto in particolare delle
risultanze dell’attività di monitoraggio ed analisi
dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui
all’
articolo 12 della
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ,
delle iniziative intraprese e delle misure attuative assunte ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’
articolo 16 nonché della pluralità dei percorsi e
dei servizi di istruzione e formazione esistenti sul territorio
regionale.
2. Gli indirizzi e i criteri sono aggiornati a cadenza triennale, e
restano in vigore fino alla loro revisione.
3. Le province e la Città metropolitana, sentiti i comuni
interessati, in coerenza con l’atto di programmazione di cui al
comma 1 e sulla base dei dati delle anagrafi scolastiche e formative,
effettuano la ricognizione, il monitoraggio e la valutazione delle
esigenze formative sul territorio, nonché formulano proposte
relative all’offerta dei percorsi di istruzione e formazione,
secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva, a cadenza annuale, il Piano dei servizi del Sistema educativo
sulla base degli atti programmatori di cui al presente articolo, sentite
le Università, le parti sociali e le rappresentanze regionali degli
organismi di formazione di cui all’
articolo 18.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce, su base triennale, la programmazione dell’offerta del
Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale,
compatibilmente con le risorse disponibili previste nel bilancio
pluriennale.
6. Ferma restando l’autonoma iniziativa di soggetti pubblici e
privati nell’attivare i percorsi del Sistema educativo nel rispetto
della normativa vigente, il Piano dei servizi del Sistema educativo
individua anche la localizzazione dei servizi e dei percorsi formativi.
Art. 6 - Diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione.
1. Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione è
assicurato ad ogni persona mediante la frequenza di percorsi del Sistema
educativo e secondo le modalità previste dall’ordinamento.
2. La Regione tutela e promuove l’integrazione delle persone
disabili nel Sistema educativo, anche attraverso strumenti specifici,
adeguati e inclusivi.
3. Nell’ambito del Sottosistema dell’istruzione e formazione
professionale, la Giunta regionale programma percorsi flessibili, in
raccordo con le scuole secondarie di primo grado, per allievi che hanno
frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di istruzione
senza conseguirne il titolo di studio conclusivo.
Art. 7 - Anagrafe regionale
degli studenti.
1. È istituita l’Anagrafe
regionale degli studenti (ARS) presso la Giunta regionale, quale nodo
regionale del sistema nazionale delle Anagrafi degli studenti, in
conformità agli obiettivi stabiliti a livello nazionale al fine di
contrastare la dispersione scolastica e di garantire il diritto allo
studio, integrabile con i dati utili all’attuazione degli obiettivi
delle politiche regionali di cui all’articolo 4. (
4)
2. Gli istituti scolastici e gli organismi di formazione professionale
alimentano il sistema di cui al comma 1 con i dati relativi ai percorsi
scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato
dei singoli studenti.
3. Nel rispetto degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta
regionale(
5) disciplina gli
aspetti tecnici ed informatici di gestione dell’Anagrafe regionale
degli studenti per le finalità di cui al comma 1 ed individua la
struttura responsabile dell’organizzazione e della gestione dei
dati contenuti, che opera in accordo con gli altri soggetti istituzionali
interessati, ciascuno per le rispettive competenze e responsabilità,
nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e successive
modificazioni, nonché della specifica normativa di settore.
4. Al fine di assicurare il coordinamento con le politiche del lavoro,
coerentemente con le finalità di cui al comma 1, i dati degli
studenti vengono conservati fino al compimento del ventiquattresimo anno
di età, conformemente a quanto previsto dagli indicatori relativi
alla classificazione internazionale standard dell’istruzione.
Art. 8 - Interventi per la
libertà di scelta educativa delle famiglie.
1. La Regione, garantisce il diritto allo
studio anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che
impediscono la scelta dei percorsi educativi e di facilitare la
permanenza nel Sistema educativo, e può concedere buoni e contributi
agli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative al fine
di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute per la
frequenza dei percorsi educativi scelti.
2. Le modalità di attuazione degli interventi e le forme di verifica
dell’efficacia degli stessi sono definite dalla Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, nei limiti, anche
finanziari e alle condizioni di cui alla
legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1
“Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole
statali e paritarie”.
3. La Regione, anche al fine di garantire idonei strumenti di
sperimentazione delle tecniche didattiche, adeguati strumenti di
valorizzazione della socializzazione, soluzioni adatte alle diverse
modalità di relazione e di apprendimento, promuove e sostiene il
modello didattico del tempo pieno.
Art. 9 - Sviluppo delle
competenze lungo tutto l’arco della vita.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
promuove le condizioni per assicurare l’esercizio del diritto alla
formazione lungo tutto l’arco della vita e in particolare sostiene
le attività formative finalizzate a rafforzare
l’adattabilità e la capacità di innovazione dei
lavoratori e degli imprenditori, le attività formative a carattere
abilitante e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso
l’acquisizione di nuove competenze professionali o
l’aggiornamento di quelle possedute, in coerenza con le politiche
di cui alla
legge
regionale 13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni e con quelle
nazionali in materia di lavoro.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
promuove, anche attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali,
azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate
con qualsiasi forma contrattuale e anche in forma autonoma, finalizzate
all’innovazione delle competenze in relazione alle richieste dei
processi produttivi e organizzativi.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
promuove la formazione professionale permanente rivolta alle persone
indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e finalizzata
all’acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di
accrescere le opportunità occupazionali e il rientro nel mondo del
lavoro, anche attraverso il cofinanziamento di politiche dei fondi
regionali bilaterali.
Art. 10 - Articolazione del
Sistema educativo.
1. Il Sistema educativo si articola in:
0a) percorsi del sistema dell’istruzione denominato Sottosistema
dell’istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e
professionali; (
6)
a) percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento del diritto-dovere
e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale, nonché di
un quarto anno;
b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo
ciclo, comprensivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) e
dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS);(
7)
c) corso annuale destinato a quanti sono in possesso della certificazione
conseguita a conclusione del quarto anno di cui all’
articolo 13, realizzato
d’intesa con le Università, con l’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica, ai fini dell’ammissione
all’esame di Stato per l’accesso all’Università o
all’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
2. I percorsi di cui al comma 1, garantiscono il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni, nonché delle figure e dei relativi
standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del
riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito
nazionale e comunitario.
3. Il Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale
è caratterizzato dalla flessibilità delle azioni formative,
delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative e prevede una
pluralità di percorsi sia graduali, continui e progressivi, sia
modulari che personalizzati, anche di diversa durata e articolazione, al
termine dei quali si rilasciano certificazioni e riconoscimento di
crediti.
Art. 11 - Le indicazioni
regionali per i piani di studio.
1. Il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, relativamente alla redazione delle indicazioni
regionali per la quota regionale dei piani di studio del sistema di
istruzione, definisce principi e indirizzi generali individuando gli
aspetti di interesse territoriale e promuovendo le specificità e le
tradizioni delle comunità locali e valorizzando l’autonomia
delle istituzioni scolastiche.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
emana le indicazioni regionali per i piani di studio, finalizzati al
conseguimento dei titoli e qualifiche del Sottosistema
dell’istruzione e formazione professionale con le quali sono
specificati, nel rispetto dell’ordinamento:
a) il repertorio regionale degli standard professionali e formativi;
b) la durata e l’articolazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale;
c) omissis (
8);
d) gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi
specifici di apprendimento comuni all’intero Sottosistema
dell’istruzione e formazione professionale;
e) gli standard relativi all’erogazione e alla qualità del
servizio;
f) i requisiti del personale impegnato.
3. Le indicazioni regionali definiscono, in conformità ai livelli di
competenza linguistica fissati dalla normativa statale, (
9) gli obiettivi di competenza linguistica
straniera che devono essere raggiunti a conclusione del ciclo.
4. La redazione delle indicazioni regionali, è effettuata anche
tenendo conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie e degli
allievi.
5. Ai fini della determinazione e dell’aggiornamento delle
indicazioni regionali, la competente struttura regionale in materia di
istruzione e formazione può avvalersi di un Comitato Tecnico
Scientifico appositamente costituito dalla Giunta regionale. Ai
componenti del Comitato, per la partecipazione al medesimo, non spetta
alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il rimborso delle spese
sostenute secondo le modalità di cui all’
articolo 187 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrazione e
ordinamento del personale della Regione” e successive
modificazioni.
CAPO II - La certificazione nel
Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale
Art. 12 - La certificazione
nel Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale.
1. La certificazione nel Sottosistema dell’istruzione e formazione
professionale erogata anche dagli enti di cui all’
articolo 1, comma 3, lettera c),
è finalizzata:
a) a favorire l’inserimento, la permanenza e il reingresso nel
mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
b) a garantire la trasparenza dei crediti e dei percorsi formativi, anche
al fine della prosecuzione degli studi;
c) ad assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed
europeo delle competenze acquisite in contesto formale, informale o non
formale come definito all’articolo 2 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione
degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a
norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.
92”.
2. La certificazione nel Sottosistema dell’istruzione e formazione
professionale avviene attraverso il rilascio di:
a) qualifica professionale;
b) diploma professionale;
c) attestato di competenze nel caso di interruzione del percorso o di
parziale acquisizione dei risultati di apprendimento previsti per
l’ottenimento della qualifica professionale o del diploma
professionale.
3. Nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore, la certificazione avviene attraverso il rilascio del
Certificato di specializzazione tecnica superiore.
4. La valutazione finale degli allievi per ogni periodo o anno formativo,
ai fini del passaggio al periodo o anno successivo, è assicurata dal
gruppo dei docenti e dei formatori e dagli esperti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento
recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli
2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.
5. La Giunta regionale garantisce la corrispondenza della certificazione
del Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale con le
classificazioni previste dalla legislazione comunitaria, in
conformità con la disciplina nazionale.
Art. 13 - I titoli del
Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale.
1. I titoli di studio del Sottosistema
dell’istruzione e formazione professionale, nel rispetto
dell’ordinamento, sono:
a) qualifica professionale;
b) diploma professionale.
2. I titoli, conseguiti al termine dei percorsi almeno quadriennali,
consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini
dell’accesso all’Università e all’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica, previa frequenza di un apposito percorso
integrativo annuale, realizzato d’intesa con le Università e
con l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
3. La Giunta regionale, anche per garantire un’adeguata offerta sul
territorio regionale dei corsi annuali di cui al comma 2, stipula
apposite intese-quadro con le Università e le istituzioni per
l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
4. Nell’ambito delle intese-quadro di cui al comma 3, può
essere riconosciuta la frequenza di specifiche frazioni di percorso
formativo del Sottosistema dell’istruzione e formazione
professionale.
5. Il Sottosistema dell’istruzione e formazione professionale
rilascia titoli a carattere professionalizzante funzionali
all’ottenimento di attestato di idoneità o di abilitazione,
qualora l’offerta formativa rispetti le specifiche norme per
l’accesso e l’esercizio di una attività professionale.
6. Al fine di facilitare la spendibilità dei titoli acquisiti e
degli attestati, in una dimensione europea di mobilità delle
persone, la Giunta regionale adotta principi e strumenti finalizzati a
documentare le competenze acquisite per garantire la trasparenza e la
leggibilità dei titoli e degli attestati.
Art. 14 - Esami conclusivi
dei percorsi del Sottosistema dell’istruzione e formazione
professionale.
1. Per conseguire i titoli di studio del Sottosistema
dell’istruzione e formazione professionale indicati
nell’articolo 13, è necessario superare l’esame
conclusivo dei diversi percorsi.
2. Tali esami considerano e valutano le competenze acquisite dagli
allievi alla luce degli obiettivi specifici di apprendimento contenuti
nelle indicazioni regionali di cui all’
articolo 11.
3. Gli esami si svolgono, secondo le modalità stabilite dalla Giunta
regionale, in conformità a quanto contenuto nelle indicazioni
regionali e sono ispirate a principi di oggettività e trasparenza
del processo valutativo ed equità di trattamento dei candidati.
4. La Commissione esaminatrice, la cui composizione è definita dalla
Giunta regionale, è presieduta da un membro esterno, designato dalla
Giunta regionale, con funzione di Presidente.
Art. 15 - Soggetti abilitati
al rilascio di attestati.
1. I titoli di cui all’articolo 13 certificano le competenze
acquisite nei diversi contesti formali, informali e non formali come
definiti all’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.
13, in particolare nei percorsi del Sottosistema dell’istruzione e
formazione professionale che rilasciano titoli e qualifiche a carattere
professionalizzante, con riferimento alla frequenza di frazione dei
medesimi percorsi.
2. Per i percorsi di cui al comma 1, i titoli sono rilasciati dai
soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge.
3. Gli attestati di idoneità o di abilitazione di cui
all’
articolo 13,
sono rilasciati, per l’accesso o l’esercizio di specifica
attività professionale, al termine di percorsi di formazione
regolamentata, secondo le discipline legislative o amministrative di
riferimento.
CAPO III - I soggetti attuatori
del sistema dell’istruzione e formazione professionale
Art. 16 - Autonomia e rete
dei soggetti.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, valorizza, con propri atti
d’indirizzo e per la propria competenza, l’autonomia delle
istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e
successive modificazioni, ne supporta l’azione, volta ad attuare
percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo
formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche
specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con
le realtà territoriali, nonché al miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza del processo di
apprendimento ed insegnamento.
2. La Giunta regionale promuove la costituzione di reti ed altre forme di
collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative, ivi compresi i
Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA),
favorendone le relazioni con gli enti, allo scopo di potenziare
l’autonomia scolastica.
3. La Giunta regionale valorizza e promuove l’integrazione tra
sistemi come strumento di sviluppo di sinergie, diffusione delle buone
prassi, chiave di volta per il miglioramento dell’offerta.
Art. 17 - Collaborazione
istituzionale e concertazione sociale.
1. La Giunta regionale promuove il partenariato sociale e la
collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l’integrazione delle
politiche per l’istruzione, la formazione professionale ed il
lavoro, anche tramite il Comitato di coordinamento istituzionale di cui
all’
articolo
7 della
legge
regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
2. La Giunta regionale assume la concertazione quale strumento strategico
per il governo delle materie di cui alla presente legge ed individua
nella Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di
cui all’
articolo 6 della
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , la
sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali con funzioni
di proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi
delle politiche educative regionali.
Art. 18 - Organismi di
formazione e Scuole della formazione professionale.
1. Gli organismi di formazione sono
quelli accreditati ai sensi della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 19
“Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di
formazione accreditati” e successive modificazioni.
2. Gli organismi accreditati per l’obbligo formativo sono
denominati, ai fini della presente legge, “Scuole della formazione
professionale”.
Art. 19 - Formazione dei
formatori.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, promuove e sostiene lo sviluppo
permanente della qualità del Sottosistema dell’istruzione e
formazione professionale attraverso programmi di intervento, di durata
triennale, destinati alla crescita e all’aggiornamento
professionale dei formatori, anche attraverso lo sviluppo di competenze
finalizzate a promuovere la consapevolezza delle esigenze differenziate
di apprendimento.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per
l’inserimento dei formatori che hanno partecipato con profitto alle
attività previste dai programmi di cui al comma 1 in un apposito
elenco istituito presso la Giunta regionale.
3. La Giunta regionale definisce, nel confronto con le parti sociali, i
criteri e le modalità per la valorizzazione professionale dei
formatori di cui al comma 2.
Art. 19 bis - Patti educativi di comunità.
(10)
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove lo
sviluppo di una rete educativa tra scuola, famiglia e territorio con il
coinvolgimento attivo dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro
famiglie, degli enti territoriali, delle istituzioni pubbliche e private,
degli enti del Terzo settore, al fine di favorire la formazione di una
comunità educante che possa sostenere le istituzioni scolastiche
nell’attuazione del processo educativo delle nuove generazioni e
sia in grado di contribuire all’arricchimento e alla qualificazione
dell’offerta educativa, anche favorendo l’utilizzo dei plessi
nelle ore e nei periodi estivi.
2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, promuove tra i soggetti della
comunità educante la stipula di Patti educativi di comunità, in
coerenza con quanto previsto al comma 2 e al comma 7 lettera m)
dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti.”.
3. La Giunta regionale adotta annualmente, previo parere della
Commissione consiliare competente, apposita deliberazione con la quale
individua, per l’anno di riferimento, le forme di sostegno alle
iniziative di cui al presente articolo.
4. Per l’anno 2024 la Giunta regionale, previo parere della
Commissione consiliare competente, effettua una prima sperimentazione
rivolta alle scuole degli istituti comprensivi coinvolti
nell’accorpamento previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1489 del 27 novembre 2023 e che presentano indicatori di
fragilità, come una forte presenza di studenti con genitori
stranieri.”.
CAPO IV - Istituti comuni del
Sistema educativo
Art. 20 - Apprendistato,
tirocinio e alternanza scuola-lavoro.
1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato, di tirocinio e
alternanza scuola-lavoro previste dalla legislazione vigente.
2. I percorsi formativi dei contratti di apprendistato concorrono, ove
previsto dall’ordinamento, al conseguimento dei titoli di cui
all’
articolo 13,
utili anche per la prosecuzione degli studi.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
regolamenta i profili formativi ed i requisiti della formazione esterna
alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato,
nonché i requisiti dei tutor e le modalità di certificazione
delle competenze e dei crediti conseguiti, in raccordo con le parti
sociali e gli operatori interessati, nelle forme e secondo i criteri
previsti dall’ordinamento.
CAPO V - Disposizioni finali:
risorse e qualità
Art. 21 - Disposizioni
finali.
1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, può stipulare appositi accordi
con il Ministero competente in materia di istruzione al fine di garantire
la continuità del funzionamento del servizio di istruzione.
2. Con provvedimento organizzativo della Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, sono individuate strutture e
articolazioni territoriali per l’esercizio delle funzioni e
attività previste dalla presente legge, tenuto conto delle risorse
strumentali, umane e finanziarie esistenti.
Art. 22 - Risorse per i
soggetti attuatori delle attività.
1. In coerenza con gli atti di
programmazione economico-finanziaria, la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, provvede all’attribuzione delle
risorse disponibili agli organismi di formazione di cui
all’
articolo 18 per
la realizzazione delle attività formative attraverso
l’applicazione delle unità di costo standard.
2. Il riparto delle risorse finanziarie è determinato sulla base del
criterio principale della quota capitaria, con riferimento al numero
effettivo dei fruitori delle attività e dei servizi, adottando
coefficienti e criteri correttivi, anche in relazione alla collocazione
territoriale, alle caratteristiche dell’utenza ed alla tipologia e
qualità dell’offerta formativa. Nei percorsi per
l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, il calcolo della quota capitaria è tendenzialmente
equiparato al costo medio studente rilevato nei corrispondenti percorsi
dell’istruzione scolastica.
3. Ai fini dello sviluppo del Sistema educativo, la Giunta regionale
riconosce i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e
valorizza la capacità progettuale delle istituzioni scolastiche e
formative.
4. La Giunta regionale promuove l’aggiornamento continuo dei
docenti e formatori quale fondamentale strumento di sviluppo qualitativo
del sistema, in coerenza e con il contributo delle politiche nazionali in
materia, provvedendovi con risorse comunitarie.
Art. 23 - Valutazione del Sistema educativo.
1. La Giunta regionale assicura la valutazione del Sistema educativo,
mediante il Comitato per la valutazione del Sistema educativo, di seguito
denominato Comitato, istituito dalla presente legge e costituito con
apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La composizione del Comitato è definita dalla Giunta regionale
sentita la competente commissione consiliare. Ai componenti del Comitato,
per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i
componenti esterni, il rimborso delle spese sostenute secondo le
modalità di cui all’
articolo 187 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrazione e ordinamento del personale della
Regione” e successive modificazioni.
3. Il Comitato opera in stretto raccordo con l’Osservatorio
regionale del mercato del lavoro e si avvale delle basi informative della
Borsa Lavoro Veneto di cui all’
articolo 28 della
legge regionale 13
marzo 2009, n. 3 e della sua connessione con Borsa Lavoro Nazionale,
nonché dei dati dell’anagrafe di cui all’
articolo 7.
4. Al Comitato, nel rispetto della autonomia degli istituti di istruzione
e formazione ed in collaborazione con l’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e
con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, competono in
conformità alla disciplina generale statale:
a) l’analisi degli esiti della valutazione nazionale sul (
11) Sistema educativo in riferimento
ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta
alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di fornire
adeguati strumenti di giudizio e di scelta ai fruitori dei servizi di
istruzione e formazione ed alle loro famiglie;
b) omissis (
12)
c) omissis (
13)
d) omissis (
14)
e) la definizione, per le parti di propria competenza, delle prove
d’esame conclusive dei percorsi di istruzione e formazione
professionale;
f) lo sviluppo della ricerca valutativa, in collegamento con esperienze
regionali, nazionali ed internazionali;
g) l’analisi dei dati che alimentano l’Anagrafe regionale
degli studenti di cui all’
articolo 7 sulla dispersione scolastico-formativa anche al
fine di formulare proposte sull’organizzazione e modalità di
gestione interistituzionale dei dati stessi.
5. Il Comitato, per il tramite della Giunta regionale, riferisce
annualmente alla competente commissione consiliare le risultanze del
processo di valutazione del Sistema educativo, con specifico riferimento
a quanto previsto al comma 4.
Art. 24 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dagli
articoli 4 e
22 della presente legge, quantificati in euro 26.150.000,00
per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione
professionale” - Programma 02 “Formazione
professionale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio
di previsione 2017-2019, afferenti al finanziamento della
legge regionale 30 gennaio
1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione
professionale e organizzazione delle politiche regionali del
lavoro”, abrogata dall’articolo 25.
2. Agli oneri derivanti dall’
articolo 8 della presente legge, quantificati in euro
2.500.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse
allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”
- Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”
- Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione
2017-2019, afferenti al finanziamento della
legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1
“Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole
statali e paritarie”.
3. Agli oneri derivanti dai rimborsi spese ai componenti esterni dei
Comitati di cui agli
articoli
11 e
23 della
presente legge, quantificati in euro 1.000,00 per l’esercizio 2017,
si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 “Organi
istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio
di previsione 2017-2019.
4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’
articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”.
Art. 25 - Abrogazioni.
1. È abrogata la
legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
“Ordinamento del sistema di formazione professionale e
organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e le seguenti
leggi e disposizioni regionali modificative della medesima:
a)
legge regionale
7 maggio 1991, n. 10 “Modifiche alla
legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
“Ordinamento del sistema di formazione professionale e
organizzazione delle politiche regionali del lavoro””;
b)
legge regionale
12 agosto 2011, n. 16 “Modifiche alla
legge regionale 30 gennaio 1990, n.
10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e
organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive
modificazioni”;
c)
articolo 7
della
legge
regionale 10 agosto 2006, n. 16 “Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in
materia di sport, turismo, formazione e cultura”;
d)
articolo
55 della
legge
regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2004”;
e)
articoli
37 e
38
della
legge
regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
1996)”.
Note
(
1) Vedi anche quanto disposto
dalla
legge
regionale 14 marzo 2023, n. 3 “Disposizioni per favorire la
piena integrazione scolastica degli alunni ammalati”.
(
2) Lettera modificata da comma 1
art. 53
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 che dopo le parole: “percorsi
del sistema dell’istruzione,” ha inserito le seguenti:
“anche degli adulti,”.
(
3) Lettera aggiunta da comma 1
art. 23
legge
regionale 25 novembre 2019, n. 44 .
(
4) Comma modificato da comma 1
art. 54
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha sostituito le parole
“per l’esercizio delle attività di cui
all’articolo 4 con particolare riferimento a quelle di contrasto
alla dispersione scolastico-formativa” con le seguenti: “, in
conformità agli obiettivi stabiliti a livello nazionale al fine di
contrastare la dispersione scolastica e di garantire il diritto allo
studio, integrabile con i dati utili all’attuazione degli obiettivi
delle politiche regionali di cui all’articolo 4”.
(
5) Comma modificato da comma 2
art. 54
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha sostituito le parole “La
Giunta regionale” con le seguenti: “Nel rispetto degli
standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale”.
(
6) Lettera inserita da comma 1
art. 55
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
7) Lettera modificata da comma 2
art. 55
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 che dopo le parole: “istituti
tecnici superiori” ha inserito la seguente: “(ITS)” e
dopo le parole: “percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore” ha inserito la seguente: “(IFTS)”.
(
8) Lettera abrogata da comma 1
art. 56
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
9) Comma modificato da comma 2
art. 56
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha sostituito le parole:
“nel rispetto dell’ordinamento” con le seguenti:
“in conformità ai livelli di competenza linguistica fissati
dalla normativa statale”.
(
10) Articolo aggiunto da
comma 1 art. 17
legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 .
(
11) Lettera modificata da
comma 1 art. 57
legge regionale 20 aprile 2017, n. 15 che
ha sostituito le parole: “la valutazione del” con le
seguenti: “l’analisi degli esiti della valutazione nazionale
sul”.
(
12) Lettera abrogata da comma
2 art. 57
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
13) Lettera abrogata da comma
2 art. 57
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
14) Lettera abrogata da comma
2 art. 57
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
SOMMARIO