Regolamento regionale 26 luglio 2002, n. 2 (BUR n. 73/2002)
Regolamento regionale 26 luglio 2002, n. 2 (BUR n. 73/2002) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEGLI UFFICI PER LE
RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INDIVIDUAZIONE DEI TITOLI PER L'ACCESSO E
DEGLI INTERVENTI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DA
ASSEGNARE A DETTI UFFICI (1)
Art. 1 - Finalità
1. La Regione con il presente Regolamento disciplina le attività di
comunicazione ai cittadini in attuazione dei principi di cui alla legge 7
giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, dei
principi della trasparenza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
2. In particolare con il presente Regolamento si disciplina:
a) l'istituzione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) e i
compiti ad essi attribuiti;
b) le attività di comunicazione interna ed esterna della Regione;
c) la individuazione dei titoli per l'accesso del personale per le
attività di comunicazione negli URP;
d) la previsione di interventi formativi e di aggiornamento per il
personale che già svolge l'attività di comunicazione negli URP.
Art. 2 - Istituzione degli
Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP)
1. Sono istituiti, nell'ambito della Struttura regionale competente in
materia di Comunicazione e Informazione della Giunta Regionale, gli
Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP), già Uffici Regionali
per le Informazioni (URI), ai sensi dell'articolo 17 della
legge regionale 10 giugno
1991, n. 12 , coordinati dal Servizio Comunicazioni con i cittadini.
2. Gli URP sono istituiti in ogni capoluogo di provincia della Regione e
si configurano come nodi di una rete informativa regionale, svolgendo un
ruolo strategico nell'avvicinare l'Amministrazione alle singole
realtà territoriali mediante la comunicazione.
Art. 3 - Compiti degli Uffici
per le Relazioni con il Pubblico (URP)
1. L'URP è la struttura preposta all'attività di comunicazione
sia esterna, in quanto rivolta ai cittadini, che interna, in quanto
realizzata nell'ambito dell'Amministrazione regionale.
2. L'URP ha il compito di agevolare il rapporto tra l'Amministrazione e i
cittadini, garantendo il diritto all'accesso e alla partecipazione
nonché l'informazione sull'attività amministrativa della
Regione, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto
1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e al DPR 28 dicembre
2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa".
3. Spettano all'URP, in particolare, i seguenti compiti:
a) informare l'utente sulle attività istituzionali della Regione e
sulle disposizioni normative che le disciplina, orientandolo verso le
persone che nell'ambito dell'organizzazione regionale possono fornire
informazioni corrette su questioni o pratiche di competenza regionale, e
fornendo assistenza nella scelta delle procedure da utilizzare nei
procedimenti assegnati alle diverse Strutture delle Regione;
b) favorire il pieno esercizio del diritto all'accesso e alla
partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza regionale, e
all'informazione sullo stato delle pratiche pendenti;
c) acquisire conoscenze relativamente alla domanda di servizi pubblici da
parte degli utenti, anche al fine di orientare la relativa offerta,
mediante una verifica sistematica dei bisogni e del livello di
soddisfazione per i servizi erogati;
d) promuovere forme di partecipazione dei cittadini, singoli o associati,
anche attraverso sistemi d'interconnessione telematica e coordinare le
reti civiche;
e) promuovere e fornire assistenza negli incontri, seminari, convegni
degli organi istituzionali della Regione, o organizzati dalle Strutture
regionali, e che si svolgono presso le sedi degli URP.
Art. 4 - Comunicazione interna
ed esterna
1. La comunicazione interna è costituita da tutti i processi che si
determinano all'interno dell'organizzazione Regionale.
2. Il coordinamento e l'organizzazione delle informazioni provenienti
dalle diverse Strutture regionali sono il presupposto essenziale per
l'attività di comunicazione e per l'efficacia degli interventi degli
URP.
3. Per il fine di cui ai commi 1 e 2 è istituito, con apposito
provvedimento, il collegamento informatico degli URP con tutte le
Strutture regionali nonché con i corrispondenti uffici degli enti
locali.
4. L'URP promuove e gestisce l'attivazione di un sistema informativo di
comunicazione basato su:
a) sistemi informatici di posta elettronica;
b) collegamenti via Internet anche con altri enti e banche-dati;
c) utilizzo di strumenti grafici, audiovisivi, televisivi, e
multimediali.
5. Le Strutture regionali devono trasmettere all'URP della provincia di
appartenenza le informazioni, le notizie ed i documenti necessari per lo
svolgimento dei compiti ad esso attribuiti.
6. Ai fini di cui al comma 5 le Strutture regionali individuano un
proprio Referente che deve tenere direttamente i rapporti con gli URP.
Art. 5 - Servizi pubblici di
competenza regionale
1. In relazione ai servizi erogati dalla Regione, gli URP promuovono, in
particolare, le seguenti iniziative:
a) attivazione sistematica di processi di rilevazione dei bisogni e del
livello di soddisfazione dell'utenza (customer satisfaction) per i
servizi erogati, anche attraverso questionari ed interviste;
b) promozione dell'utilizzo dei servizi attraverso l'informazione sulle
modalità di erogazione degli stessi;
c) proposizione e realizzazione di iniziative per il miglioramento dei
servizi, la semplificazione e accelerazione delle procedure in materia di
comunicazione, l'incremento dell'utilizzo dell'accesso alle informazioni
e la formulazione di proposte su aspetti organizzativi e logistici.
2. Per i fini di cui al comma 1 gli URP possono:
a) accogliere proposte, suggerimenti, istanze e segnalazioni dei
cittadini, garantendo un'adeguata e tempestiva risposta alle richieste
pervenute;
b) fornire informazioni sulla erogazione dei servizi, sulla normativa che
li disciplina, sull'organizzazione delle Strutture regionali competenti e
su modalità, termini e procedure per la presentazione di reclami
all'Amministrazione;
c) garantire una risposta tempestiva agli interessati in ordine ai
reclami o alle segnalazioni presentati all'Amministrazione.
Art. 6 - Professionalità
del personale degli URP
1. Agli URP è assegnato personale con competenze di tipo tecnico e
altamente specialistico nel campo della comunicazione pubblica e
istituzionale, numericamente adeguato per consentire una gestione
ottimale delle attività e per garantire un servizio che soddisfi le
esigenze del pubblico. Il personale deve avere una cultura di base
adeguata ai compiti da svolgere e particolari attitudini alla
comunicazione.
2. Per cultura di base adeguata si intende il possesso da parte del
soggetto di conoscenze relative all'attività istituzionale della
Regione e della sua organizzazione, ai principi fondamentali del diritto,
all'utilizzo di strumenti informatici e telematici, nonché la
conoscenza di una lingua straniera.
3. I criteri di selezione del personale da assegnare agli URP, sia nel
caso di concorso pubblico che di avviso interno, nonché nel caso di
mobilità interna, devono essere elaborati tenendo conto degli
elementi di cui ai commi 1 e 2.
4. Al personale degli URP è assicurato l'aggiornamento costante
nonché lo sviluppo della professionalità richiesta per
l'esercizio degli specifici compiti assegnatigli, attraverso la
realizzazione di programmi formativi e di aggiornamento.
Art. 7 - Individuazione dei
titoli per l'accesso del personale
1. L'attività di comunicazione degli URP è svolta dal personale
appartenente alla categoria D del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali in
possesso di:
a) diploma di laurea in scienze della comunicazione e altre lauree con
indirizzi assimilabili oppure
b) diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi
assimilabili oppure
c) diploma di laurea in discipline diverse da quelle indicate alle
lettere a) e b), previa acquisizione del titolo di specializzazione o di
perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari in
comunicazione, relazioni pubbliche, o materie assimilate rilasciati da
università ed istituti universitari pubblici e privati legalmente
riconosciuti ovvero dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
2. Per il personale appartenente alle categorie C e B del C.C.N.L.
Regione-Autonomie Locali, al fine dell'assegnazione agli URP, non è
richiesto alcun requisito specifico.
3. Agli URP non può essere assegnato personale appartenente ad aree
di inquadramento inferiore alla categoria B del C.C.N.L.
Regioni-Autonomie Locali.
Art. 8 - Personale regionale
che già svolge attività di comunicazione negli URP
1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, coloro che
già svolgono l'attività di comunicazione quali Responsabili
degli URP - appartenenti alla categoria D del C.C.N.L. Regioni- Autonomie
Locali - non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso
dall'articolo 7, comma 1, sono confermati nell'incarico con l'obbligo di
frequentare corsi per la formazione mirata allo specifico profilo
ricoperto, definiti dalla competente Struttura della Giunta Regionale in
materia di Risorse Umane, e che si concludono con una prova finale di
profitto.
2. Per il personale già assegnato agli URP - appartenenti alle
categorie C e B del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali - è prevista
la frequenza obbligatoria di corsi di formazione e di aggiornamento,
definiti della competente Struttura della Giunta Regionale in materia di
Risorse Umane e che si concludono con una prova finale di profitto.
3. Il personale appartenente alla categoria D che già svolge
l'attività di comunicazione presso gli URP, se in possesso dei
requisiti previsti per l'accesso dall'articolo 7, comma 1, non è
obbligato a frequentare i corsi di formazione.
Art. 9 - Accesso alla
qualifica di Responsabile dell'URP e di Addetto dell'URP
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la
Giunta Regionale determina le procedure per la selezione dei soggetti in
possesso del titolo di studio e delle capacità professionali
richiesti per l'accesso del personale al posto di Responsabile dell'URP
(appartenente alla categoria D del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali) e
di Addetto dell'URP (appartenente alle categorie C e B del C.C.N.L.
Regioni-Autonomie Locali).
Art. 10 - Attività
formativa e di aggiornamento
1. La Direzione competente in materia di Risorse Umane individua gli enti
preposti a svolgere l'attività di formazione e di aggiornamento per
il personale regionale appartenente alle categorie D, C e B del C.C.N.L.
Regioni-Autonomie Locali che, alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, già svolge l'attività di comunicazione presso gli
URP.
2. L'attività formativa deve avere una durata minima di novanta ore
per i Responsabili degli URP che, alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento, svolgono l'attività di comunicazione da almeno
due anni e di centoventi ore negli altri casi. Per gli addetti degli URP
l'attività di formazione deve avere una durata minima di sessanta
ore nel caso in cui vi sia un'anzianità di almeno due anni, alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento, e di novanta ore
negli altri casi.
3. Le Strutture della Giunta Regionale competenti in materia di Risorse
Umane e di Comunicazione e Informazione, definiscono le modalità di
svolgimento ed i programmi delle attività formative e di
aggiornamento, utilizzando anche pacchetti in autoistruzione predisposti
e messi a disposizione dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione. I corsi si concludono con una valutazione finale sulla
preparazione conseguita.
4. Il modello didattico da privilegiare deve essere metodologicamente
basato su:
a) lezioni sui fondamentali modelli scientifici che sottendono le
pratiche comunicative;
b) laboratori per la sperimentazione di tecnologie e processi innovativi
in tema di comunicazione;
c) incontri spot con testimonianze di eccellenza relativi agli URP.
Art. 11 - Profili
professionali
1. L'individuazione e la disciplina dei profili professionali che operano
negli URP sono affidate alla contrattazione collettiva con le
organizzazioni sindacali.
Note
(
1) Il presente regolamento
è stato approvato dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 121 della Costituzione come modificato
dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003 che ha
riservato allo Statuto regionale la disciplina del potere regolamentare
in vigenza dell’articolo 37 dello Statuto vigente che attribuisce
il potere regolamentare al Consiglio regionale e in capo al Consiglio
regionale. L’articolo 10 della
legge regionale 26 novembre 2004, n. 23
ha provveduto alla convalida del presente regolamento.
SOMMARIO