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Regolamento regionale 14 ottobre 2002, n. 4 (BUR n. 102/2002)

Regolamento regionale 14 ottobre 2002, n. 4 (BUR n. 102/2002) [sommario] [RTF]

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 19 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE. INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE (1)


Art. 1 - Finalità
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi previsti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, per lo svolgimento ordinario delle attività di competenza regionale relative a:
a) pianificazione, anche di settore, comunque denominata;
b) progettazione inclusa nella programmazione regionale, relativa alla realizzazione di opere e lavori pubblici;
c) direzione lavori, collaudo e adempimenti in materia di sicurezza relativi alla progettazione di cui al punto b).
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere svolte dal personale dell'Amministrazione regionale, o comunque sotto la responsabilità dello stesso, ai sensi della legge regionale in materia di lavori pubblici nonché della legislazione statale vigente in materia.
3. Gli adempimenti relativi alle attività di cui al comma 1 riguardano, in particolare, la redazione di elaborati progettuali, di provvedimenti amministrativi e di atti contabili da parte dei seguenti soggetti:
a) responsabile unico del procedimento, per le attività di cui al comma 1, lettere b) e c);
b) incaricati della redazione dell'atto di pianificazione, del progetto e del piano di sicurezza, nonché dell'attività di direzione lavori e di collaudo.
4. La Giunta regionale col provvedimento di approvazione del programma degli interventi o di individuazione dei piani da redigere dispone l'esecuzione delle attività e degli adempimenti di cui ai commi 1 e 3 e stabilisce i tempi di realizzazione.
Art. 2 - Attività di progettazione
1. I progetti di cui al presente Regolamento devono avere, per ciascuno dei livelli di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), le caratteristiche di completezza indicate nella legge regionale in materia di lavori pubblici nonché nella legge n. 109 del 1994 e nel DPR n. 554 del 1999, e devono essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti le specifiche categorie di opere determinati dalla richiamata normativa.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il competente organo tecnico consultivo regionale deve esprimere parere favorevole sul progetto. Nel caso in cui non sia possibile l'approvazione del progetto esecutivo per motivi non dovuti a carenze progettuali bensì a sopravvenute esigenze dell'Amministrazione regionale l'erogazione degli incentivi è disposta sulla base del progetto preliminare o definitivo, approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), con una riduzione proporzionale dell'importo attribuibile per il progetto esecutivo, come segue:
- Progetto preliminare riduzione del 70%
- Progetto definitivo riduzione del 25%
3. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5% dell'importo progettuale per l'attività di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo, è stabilita nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
4. Nel caso in cui sia necessaria la collaborazione di consulenti esterni, gli incentivi sono corrisposti nella misura ridotta in proporzione alle parti affidate al professionista esterno.
5. L'incarico a professionisti esterni all'amministrazione è affidato:
a) dalla Giunta regionale, per incarichi di importo superiore a 40.000 euro, in conformità alla legislazione comunitaria, statale e regionale;
b) dal dirigente della struttura competente per materia, per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, sulla base degli Elenchi regionali dei Professionisti di cui alla DGR n. 19 del 18 gennaio 2002. (2)
Art. 3 - Attività di pianificazione
1. L'attività di pianificazione, comunque denominata, per la quale spettano gli incentivi, deve essere prevista da specifiche disposizioni di legge statale o regionale ovvero da provvedimenti degli organi regionali e attribuita alla competenza della Regione. Essa dev'essere finalizzata alla definizione dell'assetto territoriale, alla realizzazione di opere e lavori pubblici ovvero al miglioramento della qualità dell'ambiente.
2. Il piano elaborato ai fini del presente Regolamento deve essere costituito da una parte contenente l'analisi dello stato di fatto, da una parte propositiva e da una parte normativa.
3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il competente organo tecnico consultivo regionale deve esprimere parere favorevole sul piano.
4. La quantificazione degli incentivi per l'attività di pianificazione è determinata dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 4, nell'aliquota non superiore al 30% della tariffa professionale vigente per l'attività di pianificazione ovvero, in mancanza di questa, sulla base della specifica valutazione nel caso concreto del tempo necessario per la redazione del piano.
5. Quando per l'attività di pianificazione sia necessaria la collaborazione di professionisti esterni, gli incentivi sono corrisposti nella misura ridotta in proporzione alle parti affidate agli stessi.
6. Nel caso in cui non sia intervenuta l'approvazione del piano per motivi non dipendenti da responsabilità dei redattori dello stesso, gli incentivi sono corrisposti per intero sulla base del piano adottato dalla Giunta regionale in conformità alla vigente normativa.
Art. 4 - Compiti del Segretario regionale
1. Al Segretario regionale nella cui area di competenza ricadono le attività da realizzare spettano, ai fini dell'attribuzione degli incentivi di cui al presente Regolamento, compiti di indirizzo e di coordinamento delle attività relative alla pianificazione, alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo e al piano di sicurezza, in particolare:
a) la verifica del rispetto delle priorità d'intervento della pianificazione e della progettazione definite dall'Amministrazione regionale;
b) la verifica nell'ambito delle previsioni di bilancio della disponibilità dei mezzi finanziari per la realizzazione delle opere e dei lavori pubblici, e per la redazione dei piani, nonché delle somme da assegnare;
c) la motivata modifica dei Gruppi di lavoro come individuati dal dirigente della struttura competente per le attività di cui al presente Regolamento;
d) il monitoraggio degli atti di programmazione di opere e lavori pubblici e degli atti di pianificazione;
e) l'assenso alla liquidazione degli incentivi sulla base della proposta formulata dal responsabile del procedimento o, nel caso delle attività di cui all'articolo 3, del coordinatore del piano.
Art. 5 - Compiti del dirigente della struttura competente per materia
1. Al dirigente della struttura competente per materia spetta, ai fini dell'attribuzione degli incentivi di cui al presente Regolamento, la gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate, in particolare:
a) la nomina, prima dell'inizio di ogni attività, per ciascun singolo piano o progetto, del Gruppo di progettazione o di pianificazione, del Responsabile del piano della sicurezza e dell'Ufficio di direzione lavori, individuando le attività da affidare a soggetti esterni all'Amministrazione;
b) la comunicazione al Segretario dell'area di rispettiva competenza della composizione del Gruppo;
c) la liquidazione degli incentivi sulla base della proposta formulata dal responsabile del procedimento o, nel caso delle attività di cui all'articolo 3, del coordinatore del piano, previo assenso del Segretario dell'area di rispettiva competenza.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 109 del 1994, la Giunta regionale nomina il responsabile del procedimento per l'attuazione delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici.
2. L'incarico di responsabile del procedimento è affidato a personale in possesso di qualifica dirigenziale, con professionalità adeguata all'intervento da realizzare in conformità alla vigente legislazione regionale e nazionale in materia di lavori pubblici.
3. Al responsabile del procedimento spettano in particolare i seguenti compiti:
a) coordinare e sovrintendere le attività di progettazione, di direzione lavori, di collaudo e in materia di sicurezza, controllare i livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione del programma, nonché monitorare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, acquisire i pareri e le approvazioni necessarie;
c) proporre al dirigente della struttura competente per materia la composizione del Gruppo;
d) informare il Segretario dell'area di rispettiva competenza e il dirigente della struttura competente per materia dell'andamento dell'attività, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) proporre al dirigente della struttura competente per materia, a conclusione di ciascuna delle attività previste dal presente Regolamento, la liquidazione degli incentivi da erogare al personale regionale incaricato.
Art. 7 - Nomina del Gruppo di progettazione o di pianificazione
1. Il Gruppo è nominato dal dirigente della struttura competente per materia con proprio decreto da comunicare a tutti gli interessati.
2. Per i progetti di minor rilievo, il Gruppo può essere costituito da uno o più dipendenti dell'Amministrazione regionale e più attività possono essere svolte da un unico dipendente dell'Amministrazione stessa.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 deve indicare:
a) le opere e i lavori pubblici da progettare o l'atto di pianificazione da elaborare nonché il relativo programma di finanziamento;
b) gli obiettivi che l'Amministrazione regionale vuole raggiungere con la elaborazione degli atti previsti dalla lettera a);
c) il costo complessivo delle opere e dei lavori pubblici da realizzare, sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo ovvero l'importo della tariffa professionale del piano da realizzare;
d) il termine entro il quale devono essere consegnati gli elaborati oggetto delle attività affidate;
e) i nominativi di uno o più dipendenti dell'Amministrazione regionale che formano il Gruppo di pianificazione o di progettazione o l'Ufficio di direzione lavori;
f) le aliquote da attribuire ai componenti del Gruppo sulla base di quanto indicato nell'Allegato II al presente Regolamento;
g) le attività da affidare a professionisti esterni all'Amministrazione regionale.
Art. 8 - Composizione del Gruppo
1. Il Gruppo deve essere formato da personale dell'Amministrazione regionale in possesso di capacità professionali specifiche nonché di adeguata esperienza, con riguardo al progetto o all'atto di pianificazione da redigere.
2. Nella formazione del Gruppo si tiene conto in particolare:
a) delle professionalità richieste dalla vigente normativa;
b) della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di opere e lavori pubblici o degli atti di pianificazione;
c) della qualità ed entità delle opere e lavori pubblici o dell'atto di pianificazione da realizzare.
3. All'interno del Gruppo sono individuate le seguenti figure per la fase di redazione del progetto o del piano:
a) Coordinatore del piano o progettista delle opere e dei lavori pubblici (tecnico iscritto al relativo albo professionale o abilitato in base a specifiche previsioni di legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 109 del 1994, e che determina le soluzioni progettuali di cui si assume la responsabilità mediante la sottoscrizione degli elaborati);
b) Collaboratore principale (soggetto che provvede allo sviluppo del progetto o del piano in conformità alle direttive del progettista o del coordinatore del piano, sottoscrivendo, come collaboratore, gli atti progettuali o redigendo singoli elaborati, anche di natura amministrativa);
c) Collaboratore (soggetto che partecipa allo sviluppo del progetto o del piano e alla redazione dei singoli elaborati, anche di natura amministrativa);
d) Esecutore (soggetto che provvede alla copiatura, alla riproduzione, alla fascicolazione e all'archiviazione degli elaborati);
e) Collaboratori specialisti appartenenti al personale dell'Amministrazione regionale (tecnici, in servizio anche presso strutture diverse da quella alla quale appartiene il gruppo di pianificazione o di progettazione, i quali forniscono un contributo complementare specialistico, necessario alla redazione del piano o del progetto, con sottoscrizione dell'elaborato prodotto e l'assunzione della relativa responsabilità).
4. Per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili", sono individuate le seguenti figure:
a) Coordinatore per la progettazione (soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 494 del 1996 incaricato dei compiti di cui all'articolo 4 dello stesso decreto);
b) Collaboratori del coordinatore (personale dell'Amministrazione regionale che presta la propria opera per la redazione degli elaborati).
Art. 9 - Direzione lavori
1. Per la fase della direzione dei lavori, all'interno del Gruppo sono individuate le seguenti figure:
a) Direttore dei lavori (tecnico iscritto al relativo albo professionale o abilitato in base a specifiche previsioni di legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 109 del 1994);
b) Assistenti alla direzione dei lavori (tecnici che svolgono le funzioni di direttore operativo o ispettore di cantiere, ai sensi degli articoli 125 e 126 del DPR n. 554 del 1999);
c) Collaboratori (personale dell'Amministrazione che, sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b), presta la propria opera per la redazione di elaborati e per l'assistenza in cantiere).
2. Per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 494 del 1996, connessi con la fase realizzativa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del presente Regolamento, sono individuate le seguenti figure:
a) Coordinatore per l'esecuzione (personale dell'Amministrazione regionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs.n. 494 del 1996, incaricato dei compiti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto);
b) Collaboratori del coordinatore (personale dell'Amministrazione regionale che presta la propria opera per la redazione degli elaborati).
Art. 10 - Collaudo
1. L'organo di collaudo è nominato in conformità alla vigente legislazione regionale, dal Presidente della Giunta regionale, nell'ambito dell'elenco regionale dei collaudatori; a tal fine il dirigente della struttura competente per materia che programma l'intervento richiede, divenuto esecutivo il provvedimento che dispone il finanziamento dell'intervento, la nomina dell'organo di collaudo, sia ai fini tecnico-amministrativi che statici e funzionali, ove previsto.
2. Il collaudo dei lavori di importo non eccedente la soglia determinata dalla legislazione regionale vigente è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori.
3. Il collaudo dei lavori e delle opere di competenza regionale, affidato a personale dell'amministrazione, è compensato nell'ambito dell'incentivo di cui al presente Regolamento.
4. Per l'espletamento delle attività di competenza il collaudatore individua i propri collaboratori nell'ambito del personale dell'amministrazione regionale e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento e al dirigente della struttura competente per materia ai fini dell'attribuzione degli incentivi.
Art. 11 - Certificazione dei risultati
1. Ai fini della liquidazione degli incentivi le attività sono considerate ultimate quando siano stati emanati:
a) il provvedimento di approvazione del progetto, per l'attività di progettazione;
b) il provvedimento di approvazione del piano, per l'attività di pianificazione;
c) il provvedimento di approvazione degli atti di contabilità finale, per l'attività di direzione lavori;
d) il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, per l'attività di collaudo.
2. Successivamente alla emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, per le attività di progettazione, o il coordinatore del piano, per le attività di pianificazione:
a) comunica al Segretario dell'area di rispettiva competenza e al dirigente della struttura competente per materia la conclusione delle attività e i nominativi dei soggetti che vi hanno effettivamente partecipato, certificando il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto del termine fissato nell'ordine di servizio di individuazione del Gruppo nonché del termine fissato dalla vigente normativa per il collaudo;
b) propone al Segretario dell'area di rispettiva competenza e al dirigente della struttura competente per materia la misura degli incentivi da liquidare.
3. Quando i termini fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati nonchè nel caso previsto all'articolo 2, comma 2, il responsabile del procedimento, ovvero il coordinatore del piano, indica i motivi che hanno determinato il ritardo ovvero la necessità di ridurre il livello della progettazione, formulando la proposta di modifica degli incentivi da attribuire.
4. Al fine di uniformare l'attività delle diverse strutture regionali, è predisposto uno schema-tipo di liquidazione degli incentivi entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento.
Art. 12 - Liquidazione degli incentivi
1. A conclusione di ciascuna delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, il dirigente della struttura competente per materia, sulla base delle comunicazioni del responsabile del procedimento o del coordinatore del piano, e previo assenso del Segretario dell'area di rispettiva competenza, dispone la liquidazione degli incentivi, la trasmette alla Struttura competente per la ragioneria e successivamente alla Struttura competente per le risorse umane, al fine dell'erogazione degli incentivi.
2. Gli incentivi sono liquidati con le seguenti modalità:
a) Attività di pianificazione: è corrisposto il 50% successivamente all'adozione del piano e il restante 50% successivamente all'approvazione dello stesso;
b) Attività di progettazione: è corrisposto il 100% successivamente all'approvazione del progetto;
c) Attività di direzione lavori: è corrisposto il 70% successivamente all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e il restante 30% successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale;
d) Attività di collaudo: è corrisposto il 100% successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.
3. Il compenso per le attività svolte dal responsabile del procedimento e dai suoi collaboratori è sempre dovuto, anche nei casi in cui le attività di progettazione, relative alla sicurezza, di direzione lavori, di collaudo, siano in tutto o in parte affidate all'esterno.
Art. 13 - Disposizioni finanziaria
1. Gli incentivi previsti per l'attività di pianificazione sono posti a carico del capitolo indicato nella delibera di Giunta regionale di avvio delle procedure per la redazione del piano.
2. Gli incentivi previsti per le attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo sono posti a carico del capitolo individuato per far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi.
Art. 14 - Disposizioni finali
1. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati e sostenute dal Gruppo rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici regionali, sia con riguardo al consumo dei materiali, alle utenze, alle riproduzioni e all'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda i compensi previsti nel caso in cui sia necessario recarsi fuori dalla sede del proprio ufficio per lo svolgimento dell'incarico.
2. Per le attività per le quali sono attribuiti gli incentivi di cui al presente Regolamento, svolte fuori dell'orario ordinario di ufficio, non spetta il pagamento di compensi a titolo di lavoro straordinario.

ALLEGATO I - Aliquote dell'incentivo alla progettazione (articolo 2, comma 3, Regolamento)

(in relazione alla complessità e all'entità dei lavori)

TIPOLOGIA DELLE OPERE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI



inferiore a
500.000 euro
da 500.000
a 2.500.000 euro
superiore a
2.500.000 euro
classe
categoria
descrizione
aliquota
percentuale
aliquota
percentuale
aliquota
percentuale
I
a
Costruzioni edilizie informate a grande semplicità
1,42
1,38
1,33

b
Costruzioni edilizie di importanza costruttiva corrente
1,44
1,4
1,35

c
Costruzioni di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore
1,46
1,41
1,36

d
Costruzioni di rilevante importanza tecnica ed architettonica
1,50
1,45
1,40
III
a
Impianti sanitari
1,44
1,38
1,33

b
Impianti di riscaldamento
1,45
1,40
1,34

c
Impianti di illuminazione
1,49
1,44
1,39
VI
a
Strade
1,40
1,36
1,31

b
Strade con particolari difficoltà di studio
1,44
1,40
1,36
VII
a
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani
1,44
1,35
1,30

b
Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua
1,41
1,37
1,33

c
Derivazioni d'acqua
Opere di navigazione interna e portuali
1,43
1,39
1,34
IX
a
Ponti di muratura o di legname
1,40
1,35
1,30

b
Ponti di ferro
1,46
1,41
1,36

c
Gallerie, opere sotterranee e subacque, fondazioni speciali
1,48
1,43
1,39
altre non ricomprese (cartografia.......)
1,45
1,40
1,35


Agli interventi di manutenzione va sempre applicata una riduzione del 10%

ALLEGATO II - Riparto dell'incentivo tra le figure professionali (articolo 6, comma 3, lettera f) Regolamento)


1 - Le quote per le diverse fasi previste dall'articolo 18, comma 1, L. 109/94 sono come di seguito determinate:
a) Responsabile del procedimento
5%
b) Redazione del progetto
36%
c) Redazione del piano di sicurezza
3%
d) Direzione lavori
36%
e) Per la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Direttore dei Lavori o Direttore Operativo)

10%
e)
10%

Nella quota parte attribuita a ciascuna delle sopra riportate figure professionali sono compresi i compensi da assegnare agli eventuali collaboratori delle medesime.

2 - Le aliquote, da applicarsi alla quota fissata per le figure che formano il gruppo incaricato degli adempimenti di cui al punto 1/b), sono le seguenti, tenuto conto che la somma delle aliquote deve comunque essere pari al 100%:
a) Progettista
dal 30%
al 50%
b) Collaboratore principale
dal 20%
al 35%
c) Collaboratore
dal 12%
al 17%
d) Esecutore
dal 5%
al 10%
e) Altre collaborazioni
dal 5%
al 10%


3 - Le aliquote, da applicarsi alla quota fissata per le figure che formano il gruppo incaricato degli adempimenti di cui al punto 1./d) sono le seguenti, tenuto conto che la somma delle aliquote deve essere comunque pari al 100%:
a) Direttore dei lavori
dal 40%
al 70%
b) Assistente alla direzione dei lavori e Collaboratori alla direzione lavori


dal 20%


al 50%


2 - Per l'attività di pianificazione la somma relativa al compenso incentivante è ripartita come segue:
a) Coordinatore del piano
40%
b) Collaboratore principale
40%
c) Collaboratore
10%
d) Esecutore
5%
e) Altre collaborazioni
5%


Note

(1) Il presente regolamento è stato approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione come modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003 che ha riservato allo Statuto regionale la disciplina del potere regolamentare in vigenza dell’articolo 37 dello Statuto vigente che attribuisce il potere regolamentare al Consiglio regionale e in capo al Consiglio regionale. L’articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ha provveduto alla convalida del presente regolamento.
(2) La DGR n. 19/2002 è stata pubblicata nel BUR n. 24 del 26 febbraio 2002.


SOMMARIO

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