Legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 (BUR n. 59/2003)
Legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 (BUR n. 59/2003) [sommario] [RTF]
NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE “CITTÀ MURATE
DEL VENETO”
Art. 1 –
Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel quadro delle azioni volte a garantire la
tutela e la conservazione del proprio patrimonio ambientale, storico ed
artistico, promuove la realizzazione di interventi finalizzati alla
valorizzazione dei contesti urbani caratterizzati dalla permanenza di
cinte murarie urbane e di opere di fortificazione connesse.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione interviene mediante
programmi regionali di finanziamento aventi durata quadriennale.
Art. 2 –
Definizioni.
1. Ai fini della presente legge sono definite:
a) città murate: la parte degli insediamenti urbani delimitata o
contraddistinta dalla presenza di strutture a carattere difensivo di
formazione storica;
b) cinte murarie: le strutture murarie a carattere difensivo di tipo
lineare formate in periodo bizantino o medievale, in epoca veneziana o
ottocentesca;
c) fortificazioni connesse: le strutture isolate a carattere difensivo
funzionalmente collegate alla presenza delle cinte murarie di cui alla
lettera b);
d) ambiti connessi: gli spazi urbani aperti o edificati posti in diretta
relazione visiva o funzionale con i manufatti di cui alle lettere a), b)
e c).
Art. 3 - Individuazione degli
ambiti e modalità dell'intervento regionale.
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, su richiesta dei comuni interessati, individua i comuni
nel cui territorio permangono strutture conservate o parzialmente
conservate relative a cinte murarie e fortificazioni connesse e ne
predispone il relativo elenco.
2. Sul provvedimento di cui al comma 1 è acquisito il parere della
competente Commissione consiliare.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale individua
altresì:
a) i criteri e le modalità per la presentazione, da parte dei comuni
di cui al comma 1, di studi di fattibilità inerenti ad interventi da
realizzare nel quadriennio sui beni di cui all'articolo 2, di
proprietà comunale o gestiti dai Comuni in regime di concessione, di
altri soggetti pubblici diversi dallo Stato, ovvero di proprietà di
privati;
b) i parametri di carattere economico-finanziario sulla base dei quali
è redatto il programma di riparto dei contributi regionali di cui al
comma 4.
4. La Giunta regionale approva gli studi di fattibilità presentati,
acquisito il parere della Commissione Tecnica Regionale, Sezione opere
pubbliche, sulla validità tecnico-economica e culturale e, sulla
base delle disponibilità di bilancio, concede ai comuni interessati
contributi fino a un massimo del trenta per cento della spesa ammissibile
sostenuta per la redazione degli studi.
Art. 4 - Contenuto degli studi
di fattibilità.
1. Gli studi di fattibilità possono contenere le seguenti azioni:
a) acquisto di aree o di manufatti finalizzato alla realizzazione degli
interventi di cui alla presente legge;
b) monitoraggio delle condizioni statiche dei beni oggetto di tutela a
fini conservativi e manutentivi;
c) interventi di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela;
d) interventi di riuso funzionale dei beni oggetto di tutela per
attività di interesse pubblico compatibili con le finalità di
cui all'articolo 1;
e) interventi finalizzati al riordino della viabilità e interventi
di pedonalizzazione finalizzati alla valorizzazione del bene oggetto di
tutela;
f) interventi di sistemazione degli spazi pubblici aperti in diretto
rapporto visivo con il bene oggetto di tutela;
g) interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico o privato
posto in diretta connessione visiva con i beni oggetto di tutela,
limitatamente alle parti esterne degli edifici.
2. In relazione agli interventi previsti, gli studi devono indicare le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico–finanziarie nonché contenere l'analisi dello stato
di fatto nelle sue componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, socio-economiche, amministrative, tecniche e di
sostenibilità ambientale.
3. Gli studi di fattibilità devono indicare gli interventi da
realizzare ai sensi del comma 1, lettera g).
Art. 5 - Finanziamento degli
interventi.
1. Per la realizzazione delle iniziative di
cui all'articolo 4, comma 1, contenute negli studi di fattibilità
approvati, la Giunta regionale concede contributi in conto capitale nella
misura massima del settanta (
1)
per cento della spesa ritenuta ammissibile ai comuni ovvero,
limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g),
ai proprietari pubblici o privati del bene.
2. Il contributo regionale può concorrere all'integrazione di
risorse derivanti da programmi dell'Unione Europea.
3. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, acquisito il
parere della competente Commissione consiliare, definisce le
modalità di presentazione delle domande e dei progetti definitivi
nonché le procedure per l'erogazione del contributo regionale e le
modalità di controllo sulla realizzazione degli interventi ammessi a
contributo.
4. Il contributo di cui al comma 3, ove concesso ad imprese, è
erogato nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE)
n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo alla
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
importanza minore (de minimis), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio
2001, n. L 10.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
1. Alle spese concernenti l’applicazione dell’articolo 3,
comma 4, in merito agli studi di fattibilità, quantificate in euro
500.000,00 per l’esercizio 2003 e agli ulteriori oneri derivanti
dall’applicazione dell’articolo 5, attinente
l’attuazione degli interventi, quantificati in euro 500.000,00 per
ciascuno degli esercizi del biennio 2004-2005, si fa fronte mediante
prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0186 “Fondo speciale per
le spese d’investimento”, partita n. 16 “Valorizzazione
delle città murate del Veneto”, iscritta nello stato di
previsione del bilancio 2003 e pluriennale 2003-2005 e contestuale
aumento dell’u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed
edifici di culto” per euro 500.000,00 in termini di competenza e di
cassa per l’esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi
2004 e 2005.
Note
SOMMARIO